Cass. pen., sez. II, sentenza 17/09/2008, n. 39504
CASS
Sentenza 17 settembre 2008

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La nozione di "eversione dell'ordine democratico" deve intendersi riferita all'ordinamento costituzionale, cioè a quei principi fondamentali che formano il nucleo intangibile destinato a contrassegnare la specie di organizzazione statale, secondo la Costituzione; di conseguenza, essa non può essere limitata al solo concetto di "azione politica violenta", ma deve necessariamente identificarsi nel sovvertimento dell'assetto costituzionale esistente ovvero nell'uso di ogni mezzo di lotta politica che tenda a rovesciare il sistema democratico previsto dalla Costituzione nella disarticolazione delle strutture dello Stato o, ancora, nella deviazione dai principi fondamentali che lo governano. (In applicazione del principio, con riferimento ai reati di tentato incendio e violenza privata commessi da alcuni esponenti di frange politiche estreme, la Corte ha precisato che l'aggravante in oggetto è ravvisabile in ogni azione, violenta o non violenta, che abbia comunque come obbiettivo l'eversione nel significato specificato).

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  • 1Art. 270-bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 270 - Associazioni sovversive (1)
    https://www.filodiritto.com/

  • 3Art. 270-bis.1 - Circostanze aggravanti e attenuanti (1)
    https://www.filodiritto.com/

  • 4Art. 270-sexies - Condotte con finalità di terrorismo
    https://www.filodiritto.com/

  • 5Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico [36]
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/09/2008, n. 39504
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39504
Data del deposito : 17 settembre 2008

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