Sentenza 17 settembre 2008
Massime • 1
La nozione di "eversione dell'ordine democratico" deve intendersi riferita all'ordinamento costituzionale, cioè a quei principi fondamentali che formano il nucleo intangibile destinato a contrassegnare la specie di organizzazione statale, secondo la Costituzione; di conseguenza, essa non può essere limitata al solo concetto di "azione politica violenta", ma deve necessariamente identificarsi nel sovvertimento dell'assetto costituzionale esistente ovvero nell'uso di ogni mezzo di lotta politica che tenda a rovesciare il sistema democratico previsto dalla Costituzione nella disarticolazione delle strutture dello Stato o, ancora, nella deviazione dai principi fondamentali che lo governano. (In applicazione del principio, con riferimento ai reati di tentato incendio e violenza privata commessi da alcuni esponenti di frange politiche estreme, la Corte ha precisato che l'aggravante in oggetto è ravvisabile in ogni azione, violenta o non violenta, che abbia comunque come obbiettivo l'eversione nel significato specificato).
Commentari • 5
- 1. Art. 270-bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democraticohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 270 - Associazioni sovversive (1)https://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 270-bis.1 - Circostanze aggravanti e attenuanti (1)https://www.filodiritto.com/
- 4. Art. 270-sexies - Condotte con finalità di terrorismohttps://www.filodiritto.com/
- 5. Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico [36]https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/09/2008, n. 39504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39504 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo - Presidente - del 17/09/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - est. Consigliere - N. 1180
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 43371/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BR RT, TI DA, CO TO, NA LU, AN CO, OL AT, VE IC, ER LE e CE RE;
avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale per il riesame di Bologna in data 2 novembre 2007, con la quale veniva rigettata la richiesta di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città, in data 15 ottobre 2007, nei confronti degli stessi indagati;
visti gli atti, la ordinanza impugnata ed i ricorsi;
udita, all'udienza in camera di consiglio in data 4 giugno 2008, la relazione del Consigliere, Dott. Francesco Monastero;
udito il Pubblico Ministero che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore dell'indagato ER, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa in data 19 novembre 2007, a scioglimento della riserva in data 2 novembre 2007, il Tribunale per il riesame di Bologna, confermava l'ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città, in data 15 ottobre 2007, a norma dell'art. 27 c.p.p., aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di tutti gli indagati per i delitti di cui agli artt. 56 e 423 c.p., e artt. 56 e 605 c.p., entrambi aggravati dalla finalità di eversione dell'ordine democratico, a mente del D.L. n. 625 del 1979, art. 1, convertito dalla L. n. 15 del 1980.
Osservava in particolare il Tribunale, ricostruendo analiticamente i fatti, che a carico degli indagati erano emersi gravi elementi di responsabilità in ordine ai reati di cui in epigrafe, alla luce principalmente dei contenuti delle conversazioni ambientali intercettate durante le indagini di p.g.: era infatti emerso che gli indagati, tutti iscritti o simpatizzanti del movimento politico ZA VA, al momento del fermo, usciti da casa del Bonetti, si accingevano a salire sulle auto che si trovavano nella loro disponibilità (ad eccezione del SC sopraggiunto poco dopo a bordo di una Vespa), per dirigersi, come risulta dalla lettura delle intercettazioni ambientali, verso un centro sociale di proprietà del Comune di Rimini, già adibito a scuola ed occupato da esponenti del movimento della c.d. sinistra antagonista, muniti di taniche di materiale altamente infiammabile e di altri oggetti destinati all'offesa alla persona, oltre a sette metri di corda e nastro da pacchi.
Era, inoltre, emerso dalle predette intercettazioni ambientali che gli stessi erano intenzionati a dare fuoco al centro sociale in questione dopo aver provveduto a sequestrare il custode dello stabile.
Ad avviso del Tribunale, gli atti posti in essere dagli indagati avevano superato la soglia degli atti preparatori non punibili e integravano il tentativo di incendio e di sequestro di persona:
conclusioni, quelle testè accennate, frutto di una "lettura" unitaria dei contenuti delle conversazioni ambientali e del materiale rinvenuto nella disponibilità degli indagati.
Il Tribunale per il riesame provvedeva poi ad analizzare specificamente i contenuti delle intercettazioni ambientali con riferimento ai singoli indagati, concludendo per la sussistenza, in capo ad ognuno, ivi compresi coloro che non avevano partecipato, neppure in parte, alle riunioni programmatiche tenutesi in casa di Bonetti il 17 e il 24 settembre 2007 (BR, OL e VE), degli elementi soggettivi ed oggettivi necessari per integrare le fattispecie criminose in esame.
Quanto, poi, alla contestata aggravante di aver agito con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, il Tribunale, esclusa la finalità di terrorismo, riteneva sussistente quella di eversione dell'ordine democratico, trattandosi di una condotta posta in essere per sopraffare antagonisti politici ed affermare la propria supremazia fondata sulla forza.
Infine, il Tribunale riteneva sussistenti le esigenze cautelari, e salvaguardabili con la sola misura della custodia cautelare in carcere, alla luce della estrema gravità dei fatti e del pericolo di reiterazione, trattandosi di soggetti che militano in un gruppo di estrema destra che ha dimostrato il più assoluto disprezzo per i valori democratici e per i principi che regolano la convivenza civile.
Avverso tale provvedimento ricorrono per Cassazione tutti gli indagati, personalmente o tramite i rispettivi difensori, deducendo, in molti casi, censure del tutto sovrapponigli che possono essere congiuntamente esaminate: vanno, inoltre, congiuntamente esaminati i ricorsi del TI e del CO, del NA e dell'AN, e, infine, del OL e del VE, per l'assoluta identità delle rispettive prospettazioni. Il CO (analogamente al TI) deduce, con un primo motivo, violazione di legge con riferimento alla ritenuta aggravante di eversione dell'ordine democratico che, ad avviso del difensore, può ritenersi sussistente solo qualora la condotta dell'agente sia direttamente finalizzata a sovvertire l'ordinamento costituzionale e, segnatamente, l'assetto democratico dello Stato: viceversa, nel caso di specie, l'azione programmata dagli indagati, pur avendo alla base un movente politico, non era certo finalizzata a disarticolare i principi fondamentali dello Stato democratico.
Con un secondo motivo, si deduce che gli atti posti in essere non avrebbero superato la soglia della punibilità, non configurerebbero una ipotesi di tentativo, con particolare riferimento al reato di sequestro di persona.
Il ER, con ricorso personalmente presentato, deduce l'insussistenza dell'aggravante di eversione dell'ordine democratico, e la genericità della motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
Quanto alla prima censura, il ricorrente rileva che ZA VA è un gruppo politico costituito nelle forme di un regolare partito e che, per l'effetto, non può essere equiparato a un gruppo eversivo, caratteristico di una organizzazione clandestina come quella descritta nella motivazione della censurata ordinanza. Quanto alla seconda censura, si rileva che il pericolo di reiterazione deve essere concreto mentre nella specie, al di là di generiche affermazioni di principio, non sarebbero stati presi in considerazione il ruolo di semplice gregario del ER, la sua mancata conoscenza del programma delittuoso nella sua interezza e la sua estraneità all'ideazione del medesimo programma. NA e AN, con ricorsi sostanzialmente sovrapponigli, deducono, con i primi due motivi, l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla ritenuta sussistenza sia del reato di cui al capo a) che del reato di cui al capo b) della rubrica e con il terzo motivo, la violazione di legge con riferimento alla ritenuta aggravante di eversione dell'ordine democratico.
In particolare, quanto ai primi due motivi, si osserva che il tenore dei colloqui intercorsi tra gli indagati in data 17 e 24 settembre 2007 non consentirebbe di ritenere raggiunta la soglia del tentativo nè con riferimento all'incendio ne' con riferimento al sequestro di persona perché il vero e unico intendimento dei ricorrenti era verosimilmente quello di entrare all'interno del centro sociale per danneggiare mobili e macchinari.
Quanto al terzo motivo, si ripropongono le argomentazioni dedotte con il ricorso CO: poiché la contestata aggravante di eversione dell'ordine democratico può ritenersi sussistente solo qualora la condotta dell'agente sia direttamente finalizzata a sovvertire l'ordinamento costituzionale e, segnatamente, l'assetto democratico dello Stato, non potrebbe dedursene la sussistenza da una mera incursione in un laboratorio di un centro sociale che, viceversa, aveva l'unico scopo di danneggiare il materiale di proprietà degli occupanti e di creare loro disagio.
Il SC, tramite il difensore, deduce, con un primo motivo, violazione di legge con riferimento alla stessa sussistenza di entrambi i reati contestati e delle ritenute aggravanti, con un secondo motivo, la mancanza di motivazione con riferimento alla richiesta di modifica della misura cautelare con altra meno gravosa. In particolare, quanto al primo motivo, il ricorrente rileva che nella specie sarebbe del tutto assente la volontà di incendiare ma solo quella, eventualmente, di danneggiare i beni di proprietà del centro sociale e di renderli inservibili: ciò, a parere della difesa che cita, a conforto della propria tesi, consolidata giurisprudenza e significativa dottrina, integrerebbe, al più, il reato di danneggiamento seguito da incendio e non già il reato di incendio contestato agli indagati.
Si censura, inoltre, la stessa configurabilità dell'aggravante del nesso teleologico e l'assoluta insussistenza nella volontà degli agenti, della finalità eversiva.
Con il secondo motivo, si deduce la assoluta carenza di motivazione con riferimento alla richiesta di arresti domiciliari avanzata dall'indagato in relazione allo stato di salute dei genitori. Il BR deduce violazione di legge (art. 292 c.p.p., lettera c), con riferimento alla mancata esposizione delle specifiche esigenze cautelari.
Rileva, in particolare, il ricorrente, che l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto del ruolo gregario dell'indagato e della sua estraneità all'ideazione del progetto criminoso, elementi entrambi che dovevano essere tenuti presenti, in genere, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati e, nello specifico, al momento della contestazione dell'aggravante di cui al D.L. n. 625 del 1979, art.
1. Il VE, con argomentazioni e censure analoghe a quelle del OL, con un primo motivo, deduce, in via preliminare, l'insussistenza dei reati contestati e secondariamente, la mancanza dell'elemento soggettivo;
con un secondo motivo, l'erronea applicazione dell'aggravante di cui al D.L. n. 625 del 1979 e, infine, con un terzo motivo, manifesta illogicità della motivazione con riferimento al giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare, il ricorrente osserva che la stessa ordinanza ha preso atto che, "il BR, il VE e il OL non erano presenti alla riunione del 17 settembre 2007, erano sopraggiunti all'ultimo momento e poco prima della partenza da casa del Bonetti e non avevano partecipato alle discussioni"; ma che ciononostante la loro incondizionata adesione alla convocazione comprovava una acritica accettazione delle decisioni degli organizzatori, una assoluta disponibilità a contribuire alla loro realizzazione.
Tale motivazione, ad avviso del ricorrente, deve ritenersi manifestamente illogica anche in considerazione della non univocità delle decisioni prese dai partecipanti alla riunione, alla possibilità di porre in essere varie tipologie di azioni, anche in funzione del numero degli eventuali partecipanti, che non consente di imputare allo stesso la decisione adottata a sua insaputa. In ogni caso sarebbe del tutto carente l'elemento soggettivo del reato atteso che proprio dal contenuto delle intercettazioni sarebbe emersa la assoluta improvvisazione della decisione e la mancanza di dati per ritenere certa la partecipazione del ricorrente (così come quella del OL e del BR) all'azione che vi andava a eseguire.
Con il secondo motivo, si censura la sussistenza della aggravante di cui al D.L. n. 625 del 1979, art. 1, contestando, con argomentazioni approfondite e ricche di riferimenti dottrinari e giurisprudenziali, le affermazioni contenute nell'ordinanza censurata che, viceversa, aveva ritenuto sussistente sia la specifica finalità richiesta dalla consolidata giurisprudenza, sia la volontà di delegittimare l'autorità comunale agli occhi dei cittadini, per non avere provveduto a dare esecuzione a una ordinanza di sgombero. Infine, il ricorrente contesta la sussistenza delle esigenze cautelari sub lett. c) dell'art. 274 c.p.p., rilevando la contraddittorietà e l'illogicità delle affermazioni del Tribunale che non avrebbe tenuto conto della personalità del VE, del tutto incensurato e privo di pendenze giudiziarie, nel valutare la assoluta inidoneità di misure meno afflittive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si da atto che è stato disposto lo stralcio della posizione dell'AN, con conseguente rinvio a nuovo ruolo dell'esame della relativa posizione processuale, per omessa notifica dell'avviso per l'odierna udienza.
I ricorsi di CO e TI sono inammissibili per rinuncia, mentre quelli degli altri indagati sono infondati.
Va preliminarmente ricordato che in caso di ricorso avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari, possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito ed, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e, poi, eventualmente, del giudice del riesame (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, sentenza n. 806, 08/03/1993, Rv. 194139). In applicazione di tale consolidato principio, a questa Corte spetta, quindi, solo il compito di verificare, in relazione ai peculiari limiti che ineriscono al giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione in base ai criteri della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (cfr. ancora, Cass., sez. unite, 22 marzo 2000, Audino). Nella specie, la decisione del Tribunale del riesame appare del tutto congrua in relazione ai citati principi, priva di vizi logici e quanto mai approfondita ed esaustiva, sia in relazione alla sussistenza dei reati contestati agli indagati, sia in relazione alle esigenze cautelari che, infine, con riferimento alla contestata aggravante.
Con specifico riferimento alla contestata aggravante di eversione dell'ordine democratico, la cui sussistenza viene censurata sostanzialmente da tutti gli indagati, va confermata la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato (sez. 6, Sentenza n. 2310 del 2006) che per quanto riguarda la nozione stessa di eversione dell'ordine democratico, "deve ritenersi che, a seguito dell'interpretazione autentica fornita dalla L. 29 maggio 1982, n.304, art. 11, essa deve intendersi riferita all'ordinamento costituzionale, cioè a quei principi fondamentali che formano il nucleo intangibile destinato a contrassegnare la specie di organizzazione statale secondo la Costituzione, come ad esempio il principio del metodo democratico ovvero le garanzie dei diritti inviolabili, sia del singolo, che delle formazioni sociali (artt. 1 e 5 Cost.).... Di conseguenza, il significato di "eversione dell'ordine democratico" non può limitarsi al solo concetto di "azione politica violenta", finendo in questo modo per rappresentare sostanzialmente un endiadi della finalità di terrorismo, ma deve necessariamente identificarsi nel sovvertimento dell'assetto costituzionale esistente ovvero nell'uso di ogni mezzo di lotta politica che tenda a rovesciare il sistema democratico previsto dalla Costituzione, nella disarticolazione delle strutture dello Stato o, ancora, nella deviazione dai principi fondamentali che lo governano. In sostanza, ogni azione, violenta o non violenta, che mira a ledere tali principi è finalizzata alla eversione dell'ordine democratico: in questa nozione la violenza non è un elemento indispensabile dell'eversione, ciò che deve sempre sussistere è, invece, la finalizzazione dell'azione verso l'obiettivo eversivo".
Su quest'ultimo punto le Sezioni unite della Cassazione hanno chiarito che la circostanza aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale può qualificare qualsiasi condotta illecita, ricollegandosi ad una particolare connotazione del dolo che, quindi, non può dissociarsi dalla specifica finalità perseguita dall'autore del reato (Cass., Sez. un., 23 novembre 1995, n. 210, P.G. in proc. Fachini ed altri). In merito al riconoscimento dell'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione si osserva, inoltre, che la più recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che tale finalità può qualificare qualsiasi condotta illecita, se il fine perseguito dall'agente è quello di destare panico nella popolazione, e si collega ad una particolare connotazione del dolo dell'agente che colora qualsiasi sua azione e non è condizionata neppure dall'appartenenza all'associazione sovversiva (S.U. 23 novembre 1995 n. 2110, rv. 203770, 203769). Applicando questi principi alle condotte contestate agli indagati appare difficile non condividere le conclusioni dell'ordinanza censurata: il Tribunale ha, infatti, correttamente motivato sul punto, tenendo conto delle emergenze processuali, e segnatamente delle intercettazioni telefoniche, e individuando nella condotta degli indagati quella volontà destabilizzante caratteristica di chi ritiene che il dialogo con forze politiche contrapposte debba essere sostituito da azioni di forza, connotate da violenza e prevaricazione, idonee a creare panico e forte insicurezza nella popolazione.
La "neutralizzazione" di antagonisti politici, programmata e posta in essere con metodi violenti (tentativo di incendio, tentativo di sequestro di persona e lesioni), integra una sostanziale e innegabile violazione dei principi democratici previsti dalla Carta costituzionale.
La finalità eversiva emerge inequivocabilmente anche dal fatto che, per come risulta dalle intercettazioni telefoniche, gli indagati hanno agito per delegittimare agli occhi dei cittadini l'autorità comunale colpevole, nella logica dei ricorrenti, di eccessivo lassismo verso i gruppi sociali e politici antagonisti, e incapace di tutelare chi si sente danneggiato da questi ultimi.
Allo stato delle investigazioni, pertanto, e alla luce del materiale probatorio offerto ai giudici di merito, non possono che condividersi le conclusioni del Tribunale, anche sul punto delle singole responsabilità (pp. 12 e segg.): le puntuali e articolate affermazioni del collegio del riesame, anche con riferimento a coloro che non avevano partecipato alle riunioni programmatiche del 17 e del 24 settembre 2007 ("...assoluta adesione alle logiche del gruppo..."), sono sostanzialmente prive di vizi logici, ancorate ai dati processuali e, per l'effetto, incensurabili in questa sede. Infondate appaiono anche le censure concernente la qualificazione giuridica dei fatti e la soglia di punibilità.
Quanto alla prima, si osserva che oggetto dell'anione criminosa programmata dagli indagati era un edificio di proprietà del Comune di Rimini, già adibito a scuola ed occupato da esponenti della c.d. sinistra antagonista, edificio, peraltro, come rileva il Tribunale per il riesame, non isolato rispetto ad altre abitazioni, e all'interno del quale si trovava anche materiale facilmente infiammabile;
ne consegue che il fuoco appiccato a tale edificio sarebbe divampato con particolare violenza anche in considerazione del fatto che gli indagati non avevano certo l'intenzione di circoscrivere l'incendio a un determinato locale rispetto ad altri (cfr. conv. ambientale del 17 settembre 2007).
La quantità di liquido infiammabile trovata nella disponibilità degli indagati al momento dell'arresto (tre taniche da cinque litri ciascuna contenenti solvente nitro antinebbia ad alta infiammabilità), induce ragionevolmente a ritenere, allo stato delle investigazioni, la correttezza della fattispecie criminosa contestata agli indagati e l'intenzione di devastare l'edificio con le fiamme e non semplicemente di danneggiarlo.
Analoghe considerazioni devono porsi con riferimento al reato di sequestro di persona in ordine al quale appaiono illuminanti le conversazioni ambientali del 17 settembre 2007 (prog. n. 1078 e 1079) dalle quali emerge la volontà da parte degli indagati di accedere all'interno dell'edificio, di bloccare e immobilizzare il custode, di portarlo fuori e di dargli una lezione: in alcune delle conversazioni, particolarmente allarmanti, si parla chiaramente di sequestro di persona ("conviene prendere lui, sequestrarlo, gli dai una manata di botte, lo porti al Colle di Covignano, nudo, una tanica di benzina addosso, con l'accendino poi gli dici, ascolta, hai una settimana per andartene la prossima volta vengo e ti incendio"), di talché pare non possano esservi dubbi sulla volontà degli indagati di porre in essere un reato ulteriore e diverso rispetto all'incendio.
Per quanto concerne la responsabilità di coloro che non hanno partecipato alle riunioni "operative", valgono le stesse considerazioni già poste con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di eversione dell'ordine democratico. Quanto, infine, alla doglianza relativa alla soglia di punibilità del tentativo, si osserva che gli indagati sono stati arrestati mentre si accingevano a dirigersi verso l'immobile occupato dagli "avversali politici", a bordo delle propria autovetture, e con la disponibilità di numerose taniche di liquido infiammabile e altro materiale destinato al sequestro del custode, come emerge, del tutto inequivocabilmente, dal contenuto delle intercettazioni ambientali. A fronte di tale quadro fattuale inequivoco, appare corretta, allo stato degli atti, la "lettura" della fattispecie operata dai giudici di merito: gli atti posti in essere, visti nel loro complesso ed interpretati alla luce delle conversazioni ambientali, hanno superato la soglia degli atti preparatori: l'arresto è, infatti, intervenuto quando la condotta criminosa era ormai iniziata, gli atti posti in essere erano dotati del requisito della idoneità e il risultato che si voleva raggiungere emerge inequivocabilmente dalle conversazioni ambientali.
Con specifico riferimento alle esigenze cautelari, vanno parimenti condivise le argomentazioni del tribunale che ha ravvisato il pericolo di reiterazione criminosa con considerazioni plausibili, corrette, ragionevoli, prive di vizi logici e, per l'effetto, incensurabili in questa sede.
Quanto alla mancata adozione di misure gradate non merita accoglimento neppure la specifica doglianza avanzata dal SC di omessa motivazione con riferimento allo stato di salute dei genitori:
la congruità della motivazione complessiva, adottata nei confronti di tutti i ricorrenti, rende del tutto subvalenti le argomentazioni dedotte dalla difesa.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà degli indagati, si dispone che la cancelleria, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, trasmetta copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario nel quale sono detenuti i ricorrenti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di BR, VE, OL, ER, NA e SC;
dichiara inammissibili i ricorsi di CO e TI;
condanna tutti i suddetti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali nonché CO e TI anche al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00 (cinquecento/00);
dispone che la cancelleria, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, trasmetta copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale sono detenuti i ricorrenti. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2008