Sentenza 2 marzo 2006
Massime • 1
L'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico può inerire a qualunque condotta illecita se il fine perseguito dall'agente è quello di destare panico nella popolazione; l'aggravante - che non è collegata neppure all'appartenenza dell'agente all'associazione sovversiva - sussiste ogni qualvolta il reato sia strumentalmente rivolto a perseguire la conservazione dei fini di terrorismo o di eversione.
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- 1. Art. 270-bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democraticohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 270 - Associazioni sovversive (1)https://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 270-bis.1 - Circostanze aggravanti e attenuanti (1)https://www.filodiritto.com/
- 4. Art. 270-sexies - Condotte con finalità di terrorismohttps://www.filodiritto.com/
- 5. Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico [36]https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2006, n. 10283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10283 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 02/03/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO IA Cristina - Consigliere - N. 272
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 044294/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI NA EM N. IL 29/09/1959;
avverso SENTENZA del 29/06/2005 CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Mura Antonello chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Rilevato che il difensore dell'imputata Avv. Calia chiedeva l'annullamento con rinvio, i difensori delle parti civili, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno, Avv. Bruni e Avv. Giannuzzi chiedevano il rigetto del ricorso, il difensore della parte civile PE, Avv. Biscotti, chiedeva la conferma della sentenza.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Assise d'Appello di Firenze, in parziale riforma di quella emessa dalla Corte d'Assise di Arezzo, confermava la condanna all'ergastolo, con isolamento diurno per mesi quattro, inflitta a IO NA EM per l'omicidio di PE EM, per il tentato omicidio di NA RU e Di NZ VA, nonché per i connessi reati in materia di armi, condannava l'imputata al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da liquidarsi in separato giudizio, ed elevava a Euro 250.000,00 la provvisionale in favore del Ministero dell'Interno. Tra gli argomenti sottoposti al vaglio del Giudice di appello da parte della difesa vi era la circostanza che, sulla base della contraddittoria descrizione dei fatti effettuata dai testimoni, la IO non poteva essere condanna per l'omicidio, in quanto si era trattato di una decisione improvvisa del SI, rimasto ucciso, senza che vi fosse alcuna prova di un preventivo accordo e quindi del concorso di persone nel reato. Inoltre i fatti verificatisi sul treno non rientravano nel generico programma dell'associazione sovversiva, che mai aveva avuto come obiettivo la morte di gente comune innocente, e comunque la condotta della IO non aveva in alcun modo influito sull'azione del correo. La Corte riteneva invece di dover confermare sul punto la sentenza di primo grado, rilevando che sia SI che la IO erano usciti insieme dallo scompartimento del treno nel momento in cui avevano visto la pattuglia della Polfer iniziare ad eseguire i controlli tra i passeggeri;
se era vero che l'arma era impugnata da SI, la procedura per disarmare i tre agenti era stata eseguita dalla IO sotto la protezione dell'arma e la colluttazione che ne era seguita era stata condotta da ambedue gli imputati. Mentre il SI, che impugnava l'arma, aveva iniziato a sparare uccidendo PE e ferendo NA, la IO aveva cercato di impossessarsi dell'arma di Di NZ ed una volta avutala in mano aveva cercato di armare la pistola e di sparare, non riuscendovi solo perché era inserita la sicura ed aveva tentato di sparare fino a quando non era stata disarmata da NA. Su tale ricostruzione degli eventi, secondo la Corte Territoriale, non vi era alcun dubbio e neppure alcuna contraddizione tra le deposizioni dei testi, visto che ognuno di loro aveva visto lo svolgersi degli eventi da un angolo visuale diverso. Tali azioni, concitate e condotte in un arco di tempo brevissimo, dimostravano l'assoluta identità di intenti dei due imputati, nessuno dei quali aveva dubitato un attimo di dover usare le armi per fermare gli agenti, così come il contributo cassale di ognuno era risultato evidente fin dall'inizio dell'operazione, vista la sproporzione numerica tra i due gruppi antagonisti ed essendo ovvio che solo l'azione combinata dei due avrebbe potuto consentire di disarmare gli agenti. I due imputati in tutta la durata dell'azione non avevano proferito parola, dimostrando così di aver avuto piena condivisione dell'azione. Rilevava la Corte che l'imputata nei suoi scritti di rivendicazione aveva ritenuto il conflitto a fuoco come conseguenza ineluttabile della loro azione e quindi come evento che lei si era rappresentata come altamente probabile. In merito alla ritenuta aggravante della finalità di terrorismo o eversione, prevista dalla L. 6 febbraio 1980, n. 15, art. 1, la Corte rilevava che essa si sostanzia nel proposito di far valere istanze politiche attraverso atti di violenza, destanti panico nella popolazione, ed in senso più ampio in ogni reato diretto a fini eversivi ed inquadrabile tra quelli utili al raggiungimento dello scopo di eversione dell'ordine democratico. L'aggravante poteva essere contestata anche in relazione a reati che non rientravano nello scopo tipico dell'organizzazione e che erano strumentali alla persecuzione dello scopo, come nel caso in questione in cui miravano ad assicurare la conservazione delle condizioni necessarie al raggiungimento dell'eversione dell'ordine democratico, quali la libertà dei suoi associati. Riteneva, di conseguenza, che dovesse essere accolta la domanda della Presidenza del Consiglio dei Ministri volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale in quanto i delitti commessi con la finalità di terrorismo o di eversione non solo sono circostanziati dalla prevista aggravante ma sono anche delitti di natura soggettivamente politica ai sensi dell'art. 8 c.p. e quindi l'interesse tutelato era quello politico dello Stato, ossia l'interesse alla tutela dell'ordinamento costituito messo in pericolo dall'uccisione di un agente di polizia in servizio e dal ferimento di un altro e dall'allarme suscitato tra i viaggiatori del treno e nell'opinione pubblica.
Contro la decisione presentava ricorso l'imputata deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza aveva travisato lo svolgersi dei fatti, ritenendo provato l'accordo tra i due imputati, in relazione alle modalità esecutive della loro azione, mentre dalle azioni concitate poste in essere dagli imputati era emerso che non vi era alcun progetto, che l'azione era stata posta in essere nonostante la sproporzione di forze, e che non rientrava nei programmi dell'organizzazione la messa in pericolo di cittadini estranei, quali i viaggiatori del treno. In particolare non si erano valutate congruamente le dichiarazioni delle persone offese, interessate, e di alcuni viaggiatori, dalle quali era emerso che le azioni condotte dai due imputati erano tra loro separate. Deduceva poi violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante ed alla condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in quanto in motivazione vi era contraddizione tra l'aver ritenuto l'aggravante perché i reati erano stati eseguiti nel contesto dell'attività eversiva e l'aver ritenuto il risarcimento come se i fatti avessero avuto finalità di terrorismo. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. Il primo motivo di ricorso è ai limiti dell'ammissibilità in quanto richiede di procedere ad una nuova ricostruzione dei fatti, diversa da quella effettuata dai giudici di merito, inoltre è generico anche nella parte in cui intende rilevare contraddizioni nelle dichiarazioni delle persone presenti e nella ricostruzione dei fatti rispetto agli accertamenti tecnici. Le due sentenze di primo e secondo grado contengono una ricostruzione analitica, dettagliata e completa dei fatti, con una disamina delle deposizioni assolutamente logica e coerente;
dalla motivazione emerge con chiarezza che i due imputati avevano agito all'unisono, sulla base di una tecnica collaudata, tanto è vero che non avevano avuto bisogno di parlarsi durante l'azione, ne' era intervenuto alcun accenno di dissenso da parte della IO quando SI aveva iniziato a sparare, anzi l'imputata, come in presenza di un segnale, aveva cercato subito di entrare in possesso di un'altra arma ed aveva cercato di usarla contro gli agenti, non riuscendovi solo perché era inserita la sicura. Deve poi rilevarsi che tenuto conto del ruolo di rilievo svolto all'interno dell'organizzazione delle Brigate Rosse, Partito Comunista Combattente, dalla IO, la sua diretta partecipazione all'azione omicidiaria può desumersi in via logica dall'insieme degli elementi raccolti, per cui è inimmaginabile che il SI abbia potuto agire in modo autonomo, visto che la loro sopravvivenza dipendeva proprio dall'agire insieme, e tale rappresentazione degli eventi è contenuta anche nei documenti di rivendicazione. (Sez. 125 settembre 1992 n. 10211, rv. 192293). In merito al riconoscimento dell'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione deve rilevarsi che la più recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che tale finalità può qualificare qualsiasi condotta illecita, se il fine perseguito dall'agente è quello di destare panico tra popolazione, e si collega ad una particolare connotazione del dolo dell'agente che colora qualsiasi sua azione e non è condizionata neppure dall'appartenenza all'associazione sovversiva (S.U. 23 novembre 1995 n. 2110, rv. 203770, 203769). Tale aggravante sussiste quindi ogni volta che il reato appaia come strumentalmente rivolto a perseguire la conservazione dei fini di terrorismo o eversione e nel caso di specie rientrava tra questi fini la necessità di conservare l'attività eversiva svolta dall'imputata e impedire con ogni mezzo la cattura. Ne consegue che le conseguenze di tali azioni hanno determinato dei danni materiali, ma anche non patrimoniali dello Stato, ravvisabili nelle sofferenze fisiche e psichiche della collettività, profondamente turbata dall'azione dei due imputati che hanno agito contro rappresentanti delle forze dell'ordine nello svolgimento della loro funzione, ledendo la credibilità pubblica della funzione preventiva e repressiva dello Stato. Nella motivazione della sentenza non si ravvisa alcuna contraddizione o confusione tra attività eversiva e terroristica, in quanto si è correttamente osservato che l'avere agito con tali finalità connota l'intera azione criminale come soggettivamente politica ai sensi dell'art. 8 c.p. e cioè come volta ad offendere un interesse politico dello Stato, tra i quali può essere individuato anche l'interesse ad impedire la commissione di atti violenti che diffondano tra i cittadini un clima di terrore e di insicurezza (sulla nozione di delitto soggettivamente politico Sez. 1^ 23 marzo 2004, n. 16808, rv. 228826). Ne discende la legittimità della decisione di riconoscere il diritto della Presidenza del Consiglio ad ottenere il ristoro dei danni anche non patrimoniali.
L'imputata deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che si liquidano in favore di NI AL, PE LO, PE OL e PE IA TA in complessivi Euro 3.200,00, oltre a spese, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2006