Sentenza 3 maggio 2006
Massime • 1
Il delitto previsto dall'art. 432 cod. pen. è un reato a forma libera con evento di pericolo, posto a tutela della pubblica incolumità, con il limite applicativo determinato dalla necessità che la sicurezza messa in pericolo attenga ai trasporti pubblici (ossia ai servizi di trasporto destinati al pubblico, siano essi gestiti dallo Stato o da altro ente pubblico, o da un'impresa esercente pubblici servizi od anche da un privato concessionario od autorizzato), non potendo la nozione di pubblico trasporto farsi derivare dalle modalità e dai luoghi di transito, ma unicamente dalla fruizione di mezzi di trasporto da parte di un numero indeterminato di soggetti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2006, n. 21833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21833 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 03/05/2006
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1573
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 006876/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC NA, N. IL 15/07/1971;
avverso ORDINANZA del 24/01/2006 del TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO Gianfranco;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. CIANI Gianfranco, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al reato di attentato alla sicurezza dei trasporti;
il rigetto nel resto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 24 gennaio 2006 il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, confermava l'ordinanza emessa dal G.I.P. della stessa sede il 5 gennaio 2006, con la quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di VI EN per i reati di tentato omicidio o lesioni personali continuati e attentato alla sicurezza dei trasporti.
La VI era stata arrestata il 2 gennaio 2006, poco dopo essere stata vista dagli operatori di polizia intervenuti all'altezza del km 2+8 dell'autostrada A13 in territorio di Bologna lanciare sassi e un bastone in direzione della corsia di sorpasso;
circa un'ora prima un'auto che transitava nello stesso sito autostradale, guidata da tale LA ES, era stata colpita e danneggiata all'altezza del cofano-motore da un oggetto contundente, simile per dimensione ai sassi notati dallo stesso automobilista in quel tratto della sede stradale.
Tanto premesso in ordine alla sussistenza di gravi indizi a carico dell'indagata, il Tribunale rilevava che i fatti integravano gli estremi oggettivi del tentato omicidio, nonché l'elemento soggettivo del dolo, nella forma alternativa, avendo la VI posto in essere una condotta orientata indifferentemente a condurre, secondo sviluppi ordinariamente prevedibili, tanto ad esiti semplicemente lesivi che mortali;
mentre doveva escludersi che l'azione fosse diretta a fini lesivi, con mera accettazione del rischio di un evento letale.
Secondo il Collegio, nella fattispecie si configurava il delitto previsto dall'art. 432 c.p., comma 1, dovendo intendersi la nozione di "pubblici trasporti" contenuta nella norma come comprensiva di tutti i trasporti, indipendentemente da chi li esercita, mentre doveva ritenersi riferita a mezzi adibiti a pubblico trasporto la previsione dell'art. 432 c.p., comma 2. Ricorre la VI, che denuncia con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza, dovendo escludersi l'applicabilità dell'art. 432 c.p., finalizzato alla sicurezza dei trasporti pubblici, in ragione dell'uso collettivo a cui è destinato il mezzo, mentre poteva configurarsi, al più, l'ipotesi prevista dal comma 2 della norma, che, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, non costituisce una specificazione della generale disciplina della sicurezza della pubblica viabilità, bensì una circostanza attenuante speciale rispetto alla previsione del comma 1.
Con il secondo motivo di gravame la ricorrente deduce che in relazione al primo capo di imputazione il Tribunale ha illogicamente qualificato l'elemento soggettivo come dolo diretto, pur avendo riconosciuto la mancanza della finalità omicidiaria. Rileva la Corte che la seconda doglianza proposta dalla ricorrente è manifestamente infondata.
L'elemento discriminante tra le varie manifestazioni del dolo è costituito dal grado di adesione della volontà al verificarsi dell'evento.
L'evoluzione giurisprudenziale in tema di dolo, infatti, ha individuato una fondamentale dicotomia di classificazione, tra dolo diretto e indiretto (o eventuale).
Il primo, quale forma di manifestazione più intensa della volontà colpevole, comprende, oltre al dolo intenzionale, in cui l'evento è perseguito come scopo finale dell'azione o dell'omissione, anche il dolo alternativo, che sussiste se l'agente si rappresenta e vuole indifferentemente l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, sicché già al momento della realizzazione dell'elemento oggettivo del reato egli deve averli previsti entrambi e voluti alternativamente.
Si ha, invece, dolo eventuale allorché l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altro scopo, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di una diversa conseguenza della condotta stessa e, ciò nonostante, agisca accettando il rischio di cagionarla.
A tale regola ermeneutica si è attenuta nella specie il Tribunale, che, valutando gli elementi disponibili allo stato degli atti, ha correttamente evidenziato l'atteggiamento psicologico di indifferenza dell'indiziata rispetto ai due eventi, di diversa gravità, connessi alla sua volontaria condotta e l'assenza di dati dimostrativi di una intenzione esclusivamente lesiva.
Merita accoglimento, invece, il primo motivo di impugnazione. La "figura criminis" di cui all'art. 432 c.p., comma 1 è un reato a forma libera con evento di pericolo, posto a tutela della pubblica incolumità.
Tuttavia, il suo limite applicativo rispetto alla condotta attribuita nella specie all'indiziata è determinato dal requisito della pubblicità dei trasporti la cui sicurezza viene messa in pericolo.
L'essenzialità di tale elemento emerge già dalla relazione ministeriale al progetto del codice penale 1930 (II, p. 223), ove si afferma che i trasporti pubblici sono "quelli di cui il pubblico può profittare direttamente, condizionatamente o incondizionatamente, siano essi esercitati dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero da un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità o anche da un privato, concessionario o autorizzato". Il limitato sviluppo dei trasporti privati all'epoca della elaborazione del codice spiega l'estensione applicativa della norma, che non comprende tali mezzi, essendo la nozione di pubblico trasporto derivata non dalle modalità e dai luoghi di transito, ma dalla fruizione da parte di un numero indeterminato di soggetti.
La mancata corrispondenza della condotta indiziariamente accertata alla norma incriminatrice e, quindi, la non configurabilità in astratto del reato contestato nella situazione concretamente venutasi a determinare, impone l'annullamento "in parte qua" dell'ordinanza oggetto del ricorso e di quella genetica emessa dal giudice per le indagini preliminari.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché quella del G.I.P. di Bologna in data 5.1.2006 limitatamente alla imputazione di cui all'art. 432 c.p. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2006