Sentenza 27 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2001, n. 4373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4373 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 0 4373 /01 1 REPUBBLICA ITALIAN. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 7660/ 98 - Consigliere Cron.9448 Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. DO VIDIRI Rel. Consigliere Ud. 16/01 /01 Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TZ TA, TZ LV, elettivamente domiciliate in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 2001 CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta 165 -1- delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 265/97 del Tribunale di 3/8/97;ORISTANO, emessa il 10/06/97; R.G.N. 534/96; skp.il 23/8 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. DO VIDIRI;
udito l'Avvocato CABIBBO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'improcedibilità e in subordine per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al pretore di Oristano depositato in data 10 gennaio 1996, EN RI e EN EL riferivano che EN UÈ, titolare di pensione propria nonchè di pensione di reversibilità, aveva chiesto all'INPS la liquidazione dell'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità in base alla sentenza della Corte Costituzionale 3 dicembre 1985 n. 314, con relativi arretrati ed interessi. Il Pretore con sentenza del 20 settembre 1996 dichiarava che EN UÈ aveva diritto alla integrazione al minimo sulla pensione di reversibilità DO IO di cui era titolare sino al 30 settembre 1983 e condannava l'INPS al pagamento delle differenze tra quanto dovuto e quanto versato, oltre gli interessi legali a decorrere dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo. A seguito del gravame dell'INPS, il Tribunale di Oristano con sentenza del 23 agosto 1997 accoglieva l'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, assolveva l'Istituto dalla domanda avversa. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che alla data di entrata in vigore dell'art. 4, comma 3, del d.l. 384/1992 fosse pendente il 1 termine decennale previsto, dall'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970, per avanzare domanda di integrazione della pensione, essendo stata la domanda amministrativa presentata dalla EN in data 21 aprile 1986. La pendenza di tale termine non poteva però costituire elemento preclusivo dell'applicabilità del nuovo termine triennale con decorrenza dall'entrata in vigore del citato d. 1 384/92, e ciò in forza del principio generale - enunciato da Corte Cost. n. 128/1996- per il quale dalla data di entrata in vigore della legge abbreviatrice della decadenza, il nuovo termine si applica anche alle decadenze in temporale, non ancora consumato del termineDO Viol corso qualora a detta data il residuo tratto precedente, sia di durata superiore. Avverso tale sentenza RI EN e EL EN propongono ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso l'INPS. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel controricorso l'INPS ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla data di notifica della sentenza impugnata. A dimostrazione della veridicità del suo assunto il difensore 2 dell'INPS ha depositato in udienza ex art. 372 c.p.c. copia della sentenza del Tribunale di Oristano, da cui risulta che la sentenza stessa è stata notificata ad EN RI ed EN EL il 9 ottobre 1997, sicchè il ricorso per cassazione notificato in data 23 aprile 1998 deve ritenersi inammissibile perchè proposto oltre il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. Va al riguardo precisato come nessun dubbio può sussistere circa la ritualità dell'avvenuto deposito stante la lettera del citato art. 372 c.p.c., che consente in cassazione il deposito di atti e tates que bolde documenti attinenti alla ammissibilità del ricorso UO e del controricorso>. Del resto è stato affermato dai giudici di legittimità che il riscontro della validità della notificazione della sentenza impugnata al fine dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, in relazione al decorso del termine breve da detta notificazione, implica una indagine per la prima volta sulla regolarità di un atto processuale, che la Suprema Corte è chiamata a compiere con ampi poteri di esame e valutazione dei documenti attinenti alla già allegati ovvero prodottinotificazione medesima- a norma dell'art. 372 c.p.c. (cfr. Cass. 22 aprile 1982 n. 2486). In ragione della natura della controversia nessuna 3 statuizione può essere emessa in relazione alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE iolue guishoristo V Shill IL CANCELLIERE CancelleriaDepositato in Cancel 2017 MA oggi, IL CANCELLEREANCE I D , O L L O B I D E P A S T I S N O G P O M S I A N D A E E D S , I G E O T A R G T N E O S E L I T S G T E I E A R R L I L D E O D