Sentenza 11 maggio 2015
Massime • 1
Nel giudizio d'appello il rispetto del contraddittorio richiede che le parti siano poste in condizione di interloquire e far valere le loro ragioni in ordine all'assunzione di una prova, mentre non impone che l'interlocuzione sia effettiva. (Fattispecie relativa alla acquisizione di documentazione nel dibattimento di secondo grado, in cui la Corte ha considerato realizzato il contraddittorio a seguito della sollecitazione del giudice alle parti a concludere e, quindi, ad interloquire anche sull'acquisizione della documentazione, senza ritenere, invece, necessario che fosse disposta con ordinanza la rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale).
Commentari • 4
- 1. Note sul giudizio di appello penale d’emergenza (l’art. 23 del dl 149 del 2020). Spunti problematici del primo giudizio di appello penale cartolareCarlo Citterio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Note sul giudizio di appello penale d'emergenza (l'art. 23 del dl 149 del 2020). Spunti problematici del primo giudizio di appello penale cartolare di Carlo Citterio Il ‘legislatore provvisorio' si è accorto finalmente del giudizio penale di appello, dopo averlo del tutto ignorato nelle varie edizioni della disciplina emergenziale. Basti pensare che la previsione che esclude il remoto per le discussioni, dettata per il primo grado, tagliava automaticamente fuori tutto l'appello, che ordinariamente è ‘solo' discussione e decisione, pervenendo ad una apparentemente non consapevole esclusione proprio per un rito che tutt'altro che infrequentemente vede difensori assenti o richiedenti con …
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Note sul giudizio di appello penale d'emergenza (l'art. 23 del dl 149 del 2020). Spunti problematici del primo giudizio di appello penale cartolare di Carlo Citterio Il ‘legislatore provvisorio' si è accorto finalmente del giudizio penale di appello, dopo averlo del tutto ignorato nelle varie edizioni della disciplina emergenziale. Basti pensare che la previsione che esclude il remoto per le discussioni, dettata per il primo grado, tagliava automaticamente fuori tutto l'appello, che ordinariamente è ‘solo' discussione e decisione, pervenendo ad una apparentemente non consapevole esclusione proprio per un rito che tutt'altro che infrequentemente vede difensori assenti o richiedenti con …
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L'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. è immediatamente applicabile a tutti i giudizi pendenti a seguito di impugnazione per i soli interessi civili e quindi anche a quelli introdotti prima o relativi a sentenze emesse prima del 30 dicembre 2022. Ciò perchè la parte civile di regola redigerà il proprio atto d'impugnazione non sapendo se la sentenza sarà impugnata ai soli effetti civili o anche agli effetti penali, evenienza quest'ultima che precluderebbe l'applicazione della nuova disposizione; in secondo luogo, non pare dubbio che l'ammissibilità del ricorso della parte civile, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, dovrà essere comunque valutata "secondo le regole proprie …
Leggi di più… - 4. Note sul giudizio di appello penale d’emergenza (l’art. 23 del dl 149 del 2020). Spunti problematici del primo giudizio di appello penale cartolareCarlo Citterio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 21 dicembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2015, n. 32427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32427 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 11/05/2015
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - N. 1681
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 43458/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RS NN N. IL 01/07/1977;
RS RI N. IL 03/07/1953;
nei confronti di:
AR LU N. IL 24/01/1950;
avverso la sentenza n. 405/2009 TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del 31/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dr. Aurelio Galasso, che ha chiesto l'annullamento della sentenza agli effetti civili con trasmissione degli atti al giudice civile competente.
Udito, per l'imputato, l'avv. Baffa Costantino Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso delle parti civili.
Udito, per le parti civili ricorrenti, l'avv. Madonna Carlo in sostituzione dell'avv. Madonna Italo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice d'appello avverso i provvedimenti del Giudice di pace, con la sentenza impugnata, ha - in totale riforma di quella emessa dal primo giudice - assolto, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, NO IG dai reati di cui è accusato: lesioni personali in danno di NI NA;
ingiuria e minacce in danno della stessa NI NA e di NI ST.
Ad avviso del giudice d'appello, la conflittualità esistente tra la famiglia dell'imputato e quella dei NI con consente di attribuire valenza dirimente alle dichiarazioni delle persone offese, anche perché la certificazione medica prodotta dalla NI non risolve il dubbio circa la sussistenza delle lesioni e non consente di ricondurre lo "stato d'ansia", certificato dai medici, alla condotta volontaria dell'imputato.
2. Ha presentato ricorso per Cassazione, nell'interesse delle parti civili e ai soli fini della responsabilità civile, l'avv. Italo Madonna, con due motivi.
Col primo lamenta la violazione dell'art. 526 c.p.p., comma 1, e art. 191 c.p.p., per la ragione che il giudice d'appello ha acquisito documentazione, prodotta dall'imputato (decreto di citazione a giudizio delle persone offese per reati commessi nello stesso contesto spaziale e temporale e certificazione medica riguardante l'imputato), senza aver previamente sentito le parti. Col secondo lamenta un vizio di motivazione con riguardo al decisivo rilievo attribuito dal giudicante alla documentazione prodotta in appello;
documentazione che non è stata nemmeno utilizzata per motivare la inattendibilità della persone offese. Deduce che, sulla base di detta documentazione, il giudice d'appello ha impropriamente ravvisato "astiosità e litigiosità reciproche", senza considerare che la asserita "reciprocità" è riferibile, al massimo, alle ingiurie, ma non anche alla minaccia e, meno che mai, alle lesioni;
e non è riferibile a NI ST, che non è mai stato denunciato dall'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.
1. Non merita accoglimento il motivo in rito. Deve preliminarmente ribadirsi che, come peraltro costituisce pacifica giurisprudenza di questa Corte (Cass., 12.7.2005 n. 33748, Mannino Rv. 231676), nel giudizio di appello l'acquisizione di documenti è senz'altro rituale, senza che sia necessaria un'apposita ordinanza che disponga a tal fine la rinnovazione parziale del dibattimento, restando ineludibile, tuttavia, che il documento venga legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti. Nella specie dunque non vi sarebbero stati ostacoli procedurali alla acquisizione dei documenti in questione nel contraddittorio tra le parti, salva la valutazione sulla necessità degli stessi al fine del decidere. In concreto, i documenti oggetto di doglianza erano stati allegati dall'imputato all'atto d'appello ed erano, pertanto, conosciuti dalla controparte. All'udienza del 31/1/2014, allorché le parti furono invitate a concludere, nessuna obiezione mosse la parte civile all'acquisizione della documentazione predetta, per cui deve ritenersi correttamente espletato, in ordine alla loro acquisizione, il prescritto contraddittorio. Per il rispetto della norma sul contraddittorio - nella specie, l'art. 603 c.p.p., comma 5, - non è richiesto, infatti, che le parti interloquiscano effettivamente (anche perché potrebbero non essere interessate a farlo), ma che siano poste in condizione di interloquire e di far valere le loro ragioni. Ciò è in concreto avvenuto attraverso la sollecitazione - fatta dal giudice - a concludere: sollecitazione che riguardava, ovviamente, anche l'espressione del parere, delle richieste e delle eccezioni in ordine alla acquisizione - richiesta dall'imputato - della documentazione allegata all'atto d'appello. Nessuna violazione di legge si è, pertanto, consumata.
D'altronde, va ritenuto che l'eventuale vizio al riguardo ravvisabile sarebbe comunque sanato, in quanto non tempestivamente eccepito dalla parte civile - presente in udienza - prima dell'acquisizione, sia pure implicita, dei documenti o, al massimo, subito dopo: potrebbe, infatti, al più, configurarsi una nullità dell'atto di ordine generale non assoluta per violazione del diritto di difesa, come tale soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2. 2. Di assoluta logicità è la motivazione con cui è stata ritenuta l'inaffidabilità della prova a carico dell'imputato (in pratica, le dichiarazioni delle persone offese e di LI NG), tenuto conto delle opposte dichiarazioni dell'imputato e della moglie e della certificazione medica da lui prodotta, oltre che del decreto di rinvio a giudizio delle persone offese per reati (ingiuria, minacce e lesioni) posti in essere - a danno di NO - nello stesso contesto (locale e temporale) dei fatti per cui è processo. In pratica, il giudice d'appello ha ritenuto che l'accesa conflittualità esistente tra le parti e la reciprocità delle "offese" portate dagli uni contro gli altri non consentono di attribuire credibilità ai querelanti e al LI, anch'egli parte della contesa, per cui viene meno il substrato probatorio su cui fondare la pronuncia di responsabilità. Tale atteggiamento prudenziale è suggerito - come è noto - dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha sempre rimarcato la necessità che le dichiarazioni delle persone offese, specie se costitute parte civile, siano valutate con particolare attenzione e il necessario rigore, stante la permeabilità dei detti soggetti alle sollecitazioni dell'interesse economico di cui sono portatori. Nella specie, poi, oltre all'interesse economico, rilevante è apparso l'interesse dei querelanti a chiudere a proprio favore la contesa giudiziale che li vede contrapposti a NO (tutti sono accusati di reati commessi in danno reciproco); il che aggiunge persuasività alla sentenza impugnata.
Tali ovvie considerazioni non sono minimamente intaccate dalle critiche difensive, fondate su una erronea lettura della sentenza d'appello, ove si parla di "reciprocità" delle offese non già ai sensi dell'art. 599 c.p., comma 1, (rilevante, ovviamente, solo per l'ingiuria), ma di reciprocità delle accuse e degli atteggiamenti aggressivi tenuti dalle varie parti del processo, derivanti dall'astiosità accumulata nella gestione del condominio;
onde si tratta di critiche che non toccano l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, ancorata a dati fattuali incontrovertibili e dotata di intrinseca, stringente logicità.
3. Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, pur se non manifestamente inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte;
ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p., i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2015