Sentenza 11 maggio 2017
Massime • 1
La recidiva contestata e accertata nei confronti dell'imputato e solo implicitamente riconosciuta dal giudice di merito che, pur non ritenendo di aumentare la pena a tale titolo, abbia specificamente valorizzato, per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali dell'imputato, rileva ai fini del calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione del reato. (In motivazione, la S.C. ha specificato che solo la recidiva contestata ma non valutata in alcun modo ai fini dell'applicazione del trattamento sanzionatorio, può ritenersi ininfluente sui termini prescrizionali).
Commentari • 3
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La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 2. Prescrizione e recidiva: l'approdo delle Sezioni Unite Schettino (pag. 4)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 3. Quando la valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidivaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 giugno 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimenti normativi: C.p. artt. 62 bis, 99) Il fatto F. e D. A. erano stati giudicati dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli responsabili, il primo, della detenzione di tabacco lavorato estero e, il secondo, della detenzione e del trasporto di tabacco lavorato estero, per entrambi aggravati dalla recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale ex art. 99 cod. pen. e pertanto condannati, all'esito del rito abbreviato, lo S. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 3.433.334,00 di multa ed il D. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. Con sentenza emessa il 9 febbraio 2017 la Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2017, n. 34137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34137 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2017 |
Testo completo
34137-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 11/05/2017 -Presidente- PAOLO ANTONIO BRUNO Sent. n. sez. 1344/2017 Rel. Consigliere - UMBERTO LUIGI SCOTTI REGISTRO GENERALE FRANCESCA MORELLI N.37599/2016 ALFREDO GUARDIANO IRENE SCORDAMAGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JI AM nato il [...] a [...]( MAROCCO) avverso la sentenza del 13/10/2015 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per- Il-Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' Udito il difensore LA DIFESA ECCEPISCE LA MATURATA PRESCRIZIONE E CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO. udita la relazione svolta dal consigliere Umberto Luigi Scotti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonello Mura, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità; udito il difensore, avv. Giovanni Tripodi, del Foro di Roma, per NE RI, che ha concluso eccependo la maturata prescrizione e chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/10/2015 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Sondrio del 6/2/2014, appellata dall'imputato che aveva ritenuto responsabile NE RI di quattro furti aggravati in concorso e, disattesa la recidiva e ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed € 600,00= di multa con interdizioni dai pubblici бабкий uffici per anni 5. 2. Ha proposto ricorso personalmente l'imputato NE RI svolgendo cinque motivi, chiedendo l'annullamento «delle gravate sentenze», nonché, in primo subordine, ritenuta la prescrizione dei reati contestati, dichiararne l'estinzione, nonché, in secondo subordine, disporre annullamento parziale, quanto alla pena, anche in relazione alla non procedibilità del reato contestato sub C).
2.1. Con il primo motivo, formulato ex art.606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. il ricorrente denuncia l'omessa e irrituale notifica del decreto di citazione in appello, non essendo state rispettate le norme di cui agli art.159 e ss. cod.proc.pen., tenuto conto dell'epoca della dichiarazione di contumacia, anteriore all'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014. 2.2. Con il secondo motivo, formulato ex art.606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. il ricorrente lamenta mancanza di motivazione circa la sua identificazione, poiché le deposizioni dei testi escussi e le immagini video- fotografiche fornivano solo elementi dubbiosi e vi era pure incertezza circa l'effettivo numero degli agenti.
2.3. Con il terzo motivo, formulato ex art.606, comma 1, lett. b) cod. proc.pen. il ricorrente denuncia violazione della legge penale con riferimento agli artt.624, comma 3, e 625, comma 1, n.7 cod.pen. in relazione al reato di cui al capo C) (furto di bicicletta), non sussistendo l'esposizione alla pubblica fede perché il mezzo si trovava sulla strada solo per determinazione volitiva del proprietario.
2.4. Con il quarto motivo, formulato ex art.606, comma 1, lett. b) cod. proc.pen. il ricorrente denuncia violazione della legge penale con riferimento alla formidabile pena irrogata, ritenuta troppo severa, mentre avrebbero dovuto essere concesse le attenuanti generiche in considerazione della giovane età dell'imputato e dei limitati precedenti da cui era gravato.
2.5. Con il quinto motivo, formulato ex art.606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione della legge penale per inosservanza o erronea applicazione dell'art.157 cod.pen. in relazione all'art.99 cod.pen. A suo parere, non era applicabile il comma 3 dell'art.99 cod.pen. perché all'epoca dei fatti il RI non era già stato dichiarato recidivo ma era stato destinatario di una sola condanna. Il che avrebbe comportato l'estinzione dei reati per prescrizione.
3. Analogo ricorso, del tutto conforme nelle rassegnate conclusioni e nei suoi cinque motivi, è stato presentato nell'interesse dell'imputato anche dal difensore di fiducia, avv. Alberto Gerosa.
4. Durante il giudizio di cassazione si è costituito per l'imputato un nuovo difensore di fiducia, l'avv.Giovanni Tripodi, del Foro di Roma. Engli CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I due ricorsi perfettamente conformi e sovrapponibili, proposti rispettivamente dall'imputato e dal suo difensore, possono essere esaminati congiuntamente, motivo per motivo.
2. Con il primo motivo viene dedotto error in procedendo e in particolare l'omessa e irrituale notifica del decreto di citazione in appello, non essendo state rispettate le norme di cui agli art.159 e ss. cod.proc.pen., tenuto conto dell'epoca della dichiarazione di contumacia, anteriore all'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014. Il motivo è palesemente inammissibile sia perché espresso in termini perplessi (non pare che siano state rispettate...>>), sia perché assolutamente generico nel dedurre la natura del vizio, visto che non viene neppure indicata quale violazione delle regole fissate dagli artt. 159 e segg. cod.proc.pen. si sarebbe verificate. E' quindi solo per completezza che la Corte rileva che in atti vi è decreto di irreperibilità ex art.159 cod.proc.pen. del RI (residente a [...], via 2 Monte San Simone 15, domicilio eletto, ma risultato trasferito in luogo ignoto), emesso il 25/3/2015, che ordinava conseguentemente la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore.
3. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano mancanza di motivazione circa l'identificazione dell'imputato, poiché le deposizioni dei testi escussi e le immagini video-fotografiche fornivano solo elementi dubbiosi e vi era pure incertezza circa l'effettivo numero degli agenti. I ricorrenti si limitano così a riproporre l'unico motivo di appello nel merito, ignorando l'ampia motivazione esposta sul punto dalla Corte territoriale, in puntuale sintonia con le argomentazioni svolte dal Tribunale nella conforme sentenza di primo grado. eIn particolare, la Corte di appello di Milano ha ampiamente persuasivamente motivato in ordine alla riconducibilità di tutti i comportamenti criminosi integranti i quattro reati contestati a una sola persona, e in particolare ad un soggetto da tutti i testi descritto come un giovane marocchino, che con i क complici si era recato nella tabaccheria della GI, aveva rubato durante la fuga la bicicletta del Gallegioni, parcheggiata presso la palestra Bodyflex Gym, e si era quindi disfatto dei biglietti «gratta e vinci » sottratti alla tabaccheria della GI, lasciandoli in un cestino dei rifiuti nei pressi della palestra, e infine aveva rubato il ciclomotore del GR dal garage ove aveva lasciato la bici rubata in precedenza. Quanto all'identificazione di questo soggetto nell'imputato RI, la Corte ha addotto un poderoso complesso di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, dei quali i ricorrenti mostrano di dubitare solo in modo generico e privo di specifici riferimenti ai singoli tasselli del ragionamento probatorio e alla loro logica e razionale valorizzazione unificatrice. In particolare, il correo PP aveva indicato in NE RI il complice fuggito, fornendo il suo nome ed elementi utili a consentire il reperimento della sua foto segnaletica;
la chiamata di correo da parte di PP resa all'udienza di convalida dell'arresto era stata accompagnata dall'indicazione della residenza in Reggio Emilia del RI e dell'indicazione della loro partenza proprio da quella località; analoga dichiarazione era stata fornita dall'altro correo Sfarra;
le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, definite dalla Corte estremamente nitide, ritraggono un giovane a volto scoperto, ritenuto dai giudici di appello, così come dagli inquirenti, molto somigliante a quello ritratto nella foto segnaletica;
il teste MA GR, dopo aver descritto le fattezze del ladro del motorino, visionata la fotografia dell'imputato, lo aveva riconosciuto con criterio di certezza;
lo stesso teste aveva anche riconosciuto il giaccone indossato dal ladro in quell'occasione, conforme a quello risultante dai fotogrammi di videoregistrazione;
anche la teste RE GI, titolare di una delle tabaccherie derubate, dopo la descrizione dell'autore del fatto, aveva riconosciuto, anch'essa con certezza, il RI nell'ambito dell'album fotografico composto da cinque foto a colori che le era stato sottoposto. Il motivo si limita dunque a generica recriminazione, per di più infondata nel riferimento al carattere dubbioso di riconoscimenti, invece formulati in termini di certezza, senza neppur affrontare il tema della attendibilità della chiamata in correità, pesantemente riscontrata, effettuata dai due complici.
4. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione della legge penale con riferimento agli artt.624, comma 3, e 625, comma 1, n.7 cod.pen. in relazione al reato di cui al capo C) (furto di bicicletta) non sussistendo l'esposizione alla pubblica fede perché il mezzo si trovava sulla strada solo per determinazione volitiva del proprietario. Il motivo è proposto anche nella prospettiva della ritenuta non procedibilità del furto della bicicletta, in quanto Engin furto semplice, non perseguibile d'ufficio. La censura innanzitutto è a-specifica, perché ignora la motivazione esposta dalla Corte territoriale circa l'affidamento consuetudinario alla pubblica fede delle biciclette, desunto dalle caratteristiche del piccolo e tranquillo paese teatro del reato (Chiavenna), se non per dedurre che tali valutazioni fossero frutto di una mera illazione o convinzione personale del giudicante, in nulla suffragata da elementi probatori acquisiti: si tratta, invece ed evidentemente, di una considerazione basata su nozioni acquisite al patrimonio della comune esperienza e pertanto utilizzabili dal Giudice in difetto di prova, quale fatto notorio, circa le dimensioni di un Comune della Repubblica. In secondo luogo, la censura si fonda su di un assunto, ossia il fatto che il parcheggio incustodito della bicicletta fosse avvenuto per determinazione volitiva del proprietario, che è del tutto irrilevante poiché la Corte ha ritenuto che la bicicletta fosse stata affidata alla pubblica fede non già per necessità ma per consuetudine.
5. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione della legge penale con riferimento alla pena irrogata, definita < formidabile» e troppo severa, mentre avrebbero dovuto essere concesse le attenuanti generiche in considerazione della giovane età dell'imputato e dei limitati precedenti da cui era gravato. La recriminazione è del tutto generica e non tiene conto delle specifiche considerazioni che avevano indotto i Giudici del merito all'erogazione del 4 trattamento sanzionatorio, e in particolare dell'applicazione del minimo della pena per il reato più grave (quello sub D) e dei modestissimi aumenti applicati per la continuazione con gli altri reati. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche era stato puntualmente correlato alla omessa indicazione di elementi positivi suscettibili di valutazione a tali fini, tanto più che sussistevano plurimi precedenti penali e non si poteva configurare un positivo comportamento processuale dell'imputato. Era stata contestata e accertata inoltre la recidiva specifica infra-quinquennale, ancorché non calcolata in sede di applicazione della pena.
6. Con il quinto motivo, formulato ex art.606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. i ricorrenti denunciano violazione della legge penale per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 157 cod.pen. in relazione all'art.99 cod.pen. Secondo i ricorrenti non sarebbe applicabile il comma 3 dell'art.99 cod.pen. perché all'epoca dei fatti il RI non era già stato recidivo ma era stato solamente destinatario di una sola condanna;
ciò avrebbe comportato l'estinzione dei reati per prescrizione. Evidentemente l'estinzione del reato per prescrizione è fuori questione per il furto in abitazione ex art.624 bis c.p., aggravato ai sensi del comma 3 dello ди stesso articolo dalla connessione teleologica ex art.61, n.2, cod.pen., poiché il periodo prescrizionale ex art. 161 cod.pen. (pena massima: 10 anni) verrebbe a maturare solo il 6/8/2019, anche senza considerare l'effetto della recidiva (6/2/2022) e della sospensione. 'Per gli altri tre reati, contestati sub A), B) C) in difetto di recidiva, la prescrizione ex art.161 cod.pen. sarebbe maturata il 6/8/2014 e quindi in data anteriore alla sentenza di appello pronunciata il 13/10/2015. Tuttavia la Corte ha ravvisato i presupposti della recidiva specifica infra- quinquennale ex art.99, cod.pen. perché i reati commessi erano della stessa indole di quello di cui alla condanna precedente (rapina, quindi sempre contro il patrimonio) e il precedente contestato risaliva al 22/9/2005. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 161 cod.pen. non può essere superato l'aumento di metà del periodo per i casi di cui all'art.99, comma 2, cod.pen. e di due terzi nel caso di cui all'art.99, comma 4 (recidiva reiterata). L'aumento del periodo prescrizionale è comunque lo stesso (della metà) sia nel caso di recidiva specifica, recidiva infra-quinquennale, o recidiva durante o dopo l'esecuzione della pena o durante la sottrazione volontaria alla pena (comma 2), sia nel caso di concorso di più fattispecie di recidiva di cui al comma 2 (comma 3); in questa ultima ipotesi (recidiva pluri-aggravata) l'aumento di pena previsto è maggiore, ma l'aumento del periodo prescrizionale è uguale. E' quindi del tutto ininfluente che il RI non fosse già recidivo e che quindi non fosse applicabile l'aumento del periodo di prescrizione in misura pari ai due terzi (art.99, comma 4, cod.pen.) che avrebbe portato il periodo prescrizionale a 10 anni. L'aumento del periodo era infatti della metà e la prescrizione ex art.161, ultimo comma, e 99, comma 2 e 3, cod.pen. per i reati sub A),B),C), commessi il 6/2/2007, sarebbe decorsa solo il 6/2/2016; occorreva inoltre tener conto della sospensione per mesi 4 e giorni 20 per rinvio di udienza (dal 13/9/2013 al 6/2/2014) per astensione proclamata dagli organi rappresentativi degli avvocati, come evidenziato correttamente nella sentenza impugnata;
il che conduceva allo spirare del periodo prescrizionale solo il 1/7/2016 e quindi in data posteriore alla sentenza di appello. Il ricorrente sostiene che non si potrebbe, in difetto di specifica impugnazione sul punto, tener conto, ai fini del calcolo del tempo necessario perché maturi la prescrizione del reato, dell'aumento di pena collegato alla recidiva, perché la recidiva, pur oggetto di contestazione, non era stata valutata dal giudice nella quantificazione della pena inflitta e invoca in tal senso il precedente della Sez. 2, n. 18595 del 08/04/2009, Pancaglio e altri, Rv. 244158. Nella fattispecie, tuttavia, la recidiva non solo era stata contestata ma era stata anche positivamente ed esplicitamente accertata e il giudice del merito aveva solamente ritenuto, discrezionalmente, di non infliggere alcun aumento di pena a tale titolo, peraltro valorizzando specificamente i precedenti penali dell'imputato per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L'art. 161, comma 2, cod.pen., riferisce il limite massimo gradualmente progressivo, del periodo prescrizionale alla ricorrenza dei vari «casi» di cui all'art.99, e non già alla loro incidenza in concreto sulla misura della pena inflitta. Occorre allora tener presente, da un lato, che copiosa giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere la rilevanza ostativa della recidiva, contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata oggetto di bilanciamento. Infatti «Il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche comporta l'applicazione della recidiva, rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen. un altro degli 6 effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare.» (Sez. 5, n. 41784 del 27/05/2016, Scalici, Rv. 268271). Conclusioni analoghe sono state attinte dalla giurisprudenza della Corte con riferimento alla recidiva contestata all'imputato e anche solo implicitamente riconosciuta dal giudice di merito, mediante riferimento nella sentenza, per determinare il trattamento sanzionatorio, ai precedenti risultanti dal certificato penale, per affermare che in tal caso la recidiva, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, rileva nel calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione del reato. (Sez. 5, n. 38287 del 06/04/2016, Politi, Rv. 267862). Del pari, in caso del tutto speculare a quello in esame, è stato affermato che La recidiva ritenuta dal giudice di merito e applicata per escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, rileva ai fini della prescrizione anche nel caso in ि cui non si sia proceduto in sentenza al relativo aumento di pena.» (Sez. 2, n. 35805 del 18/06/2013, Romano, Rv. 257298). In altri termini solo la recidiva contestata ma non valutata in alcun modo ai fini dell'applicazione del trattamento sanzionatorio può ritenersi effettivamente neutralizzata ai fini del calcolo del tempo necessario alla prescrizione del reato.
5. Il ricorso, proposto per motivi inammissibili o manifestamente infondati, va quindi dichiarato inammissibile. L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., fra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 21726601). Ne consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di € 2.000,00= in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00= a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/5/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Umberto Luigi Scotti Paolo Antonio Bruno DEPOSITATA RI CANCELLERIA addi 12 LUG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO WH 0 08