Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2000, n. 10023
CASS
Sentenza 7 giugno 2000

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Il reato previsto dall'art. 432, comma primo, cod. pen., (attentato alla sicurezza dei trasporti), è un reato a forma libera con evento di pericolo, la cui valutazione deve essere riferita alle circostanze del caso concreto e non effettuata in astratto in relazione a situazioni predeterminate; tale accertamento si risolve in un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità. (La Corte, nella specie, ha ritenuto idonea ad integrare la situazione di pericolo richiesto dalla norma incriminatrice, la condotta di un pilota di un aeromobile leggero che viaggiava nella zona di un aeroporto tenendo spenta la radio di bordo, precludendosi volontariamente ogni contatto con la torre di controllo, pur trovandosi in una zona di avvicinamento all'aeroporto ad intenso traffico e viaggiando su un velivolo abbastanza lento e con limitate capacità di evitare una collisione, anche senza la ricorrenza di situazioni di rischio di collisione fra velivoli).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2000, n. 10023
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10023
    Data del deposito : 7 giugno 2000

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