Sentenza 7 giugno 2000
Massime • 1
Il reato previsto dall'art. 432, comma primo, cod. pen., (attentato alla sicurezza dei trasporti), è un reato a forma libera con evento di pericolo, la cui valutazione deve essere riferita alle circostanze del caso concreto e non effettuata in astratto in relazione a situazioni predeterminate; tale accertamento si risolve in un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità. (La Corte, nella specie, ha ritenuto idonea ad integrare la situazione di pericolo richiesto dalla norma incriminatrice, la condotta di un pilota di un aeromobile leggero che viaggiava nella zona di un aeroporto tenendo spenta la radio di bordo, precludendosi volontariamente ogni contatto con la torre di controllo, pur trovandosi in una zona di avvicinamento all'aeroporto ad intenso traffico e viaggiando su un velivolo abbastanza lento e con limitate capacità di evitare una collisione, anche senza la ricorrenza di situazioni di rischio di collisione fra velivoli).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2000, n. 10023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10023 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITO LA GIOIA Presidente del 07/06/2000
1. Dott. GIOVANNI MACRÌ Consigliere SENTENZA
2. " PAOLO BARDOVAGNI " N. 665
3. " GIORGIO SANTACROCE " REGISTRO GENERALE
4. " ANNA MABELLINI " N. 11699/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
USAI Marco, n. 11.10.1933 ad Alghero
avverso la sentenza in data 21.12.1999 della Corte d'Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Antonio SINISCALCHI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Udito il difensore, Avv. Piero ARRU
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe è stata confermata la condanna inflitta il 27.10.1998 dal Tribunale di Sassari ad USAI Marco per continuato attentato alla sicurezza dei trasporti. Il giudice di secondo grado ha ritenuto accertato in fatto che l'imputato, nell'esercizio di una abituale attività di pilotaggio, aveva ripetutamente incrociato con il proprio aeromobile ultraleggero nella zona della virata di base dell'aeroporto di Alghero, tenendo spenta la radio di bordo e precludendosi così volontariamente ogni possibilità di contatto con la torre di controllo. Pur non essendosi verificate situazioni di mancata collisione (intesa quale rilevante prossimità di due aeromobili in volo) la descritta condotta era ritenuta idonea ad integrare il pericolo richiesto dalla norma incriminatrice, in quanto l'interferenza si era verificata nella zona percorsa da un intenso traffico aereo nella fase critica di decollo o atterraggio, controllata strumentalmente, quindi con ridotte possibilità di avvistamento e manovra.
Con il ricorso viene dedotta carenza o illogicità di motivazione, poiché il giudice di appello si era limitato a riferimenti "per relationem" alla decisione di primo grado ed aveva frainteso le doglianze sottopostegli, omettendo comunque di considerare che il reato richiede un concreto ed effettivo pericolo, escluso dalle risultanze processuali ed in particolare dalle deposizioni acquisite e dal brogliaccio dell'ufficio di controllo del traffico aereo per il periodo in questione.
Va al proposito rilevato che la contestata ipotesi criminosa di cui all'art. 432, co. 1, C.P. consiste nel "porre in pericolo la sicurezza dei trasporti"; trattasi, quindi, di reato a forma libera, con evento di pericolo: per la sua esistenza non si richiede il verificarsi di un effettivo danno materiale - preso in considerazione solo nell'ipotesi aggravata - ma è sufficiente l'insorgenza - per effetto della condotta tenuta, da sola o in concorso con forze esterne - di uno stato di fatto che renda possibile il danno. Una volta verificatasi in concreto tale situazione il reato è perfezionato, restando indifferente l'attività eventualmente svolta da terzi - anche nell'ambito di misure di sicurezza predisposte - per rimuovere il pericolo. L'accertamento del detto pericolo si risolve in un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. Cass., Sez. I, 22.10.1984/16.1.1985, Bosco;
2.5/25.7.1990, Zerbo).
Tanto premesso, poiché il concetto di pericolo va ricondotto ad una valutazione probabilistica riferita alle circostanze del caso concreto, e non considerato in astratto in relazione a situazioni predeterminate, il convincimento maturato dai giudici di merito appare congruamente motivato ed incensurabile. Essi, correttamente, non hanno fatto riferimento a turbative effettivamente verificatesi (che - attesa la natura del mezzo aereo - avrebbero di per sè già realizzato il danno) ma espresso un giudizio probabilistico sulla base di adeguati e convergenti elementi, neppure posti in discussione con il gravame. L'intensità del traffico nella zona di avvicinamento all'aeroporto è logico presupposto della ritenuta possibilità di interferenza nelle rotte, ove non si seguano rigorosamente le istruzioni degli addetti al controllo;
l'imputato si era volontariamente precluso la possibilità di seguire tali istruzioni, disattivando la radio di bordo;
il suo aeromobile, "abbastanza lento", aveva limitate capacità di evitare collisioni;
i mezzi in partenza o in atterraggio hanno del pari assai contenute possibilità di avvistamento (in quanto in volo strumentale) e di manovra (procedendo "alla velocità minima di sostentamento", onde una manovra di emergenza avrebbe costituito di per sè pericolo di perdita dell'assetto e di caduta).
La sentenza impugnata ricorda altresì che il velivolo dell'USAI era stato in concreto visualmente rilevato da "equipaggi degli aeroplani" in transito e, in particolare, dal comandante De Cesaris (pertanto, vi erano state situazioni di almeno relativa prossimità). Non sussiste, quindi, il denunciato vizio di motivazione, e le doglianze prospettate con il gravame sono manifestamente infondate o si risolvono in una alternativa lettura delle risultanze probatorie, non consentita nel giudizio di legittimità ove la valutazione delle prove, riservata alla esclusiva competenza del giudice di merito, rileva soltanto se da questi operata in maniera manifestamente illogica, quando ciò possa ricavarsi dal testo della sentenza impugnata.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile;
consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e - attesa la palese inconsistenza del gravame - di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in lire 1.000.000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2000