Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2011, n. 26133
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Sentenza 25 marzo 2011

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In tema di diffamazione a mezzo stampa, nella nozione di "stampa" di cui all'art. 595 comma terzo cod. pen. vanno ricomprese tutte le riproduzioni grafiche, come i manifesti e i volantini, ottenute con qualsiasi mezzo meccanico, sia esso un ciclostile, una fotocopiatrice o un computer, atteso che per la configurabilità del reato è sufficiente che la riproduzione sia destinata alla diffusione ad una indifferenziata cerchia di persone, mentre è del tutto irrilevante lo strumento utilizzato per ottenerla o il numero di copie ottenuto. (Fattispecie relativa alla diffusione di un volantino contenente frasi oscene ed offensive nei confronti della vittima ed affisso nelle cabine telefoniche della città dove la stessa viveva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2011, n. 26133
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26133
    Data del deposito : 25 marzo 2011

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