Sentenza 25 marzo 2011
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, nella nozione di "stampa" di cui all'art. 595 comma terzo cod. pen. vanno ricomprese tutte le riproduzioni grafiche, come i manifesti e i volantini, ottenute con qualsiasi mezzo meccanico, sia esso un ciclostile, una fotocopiatrice o un computer, atteso che per la configurabilità del reato è sufficiente che la riproduzione sia destinata alla diffusione ad una indifferenziata cerchia di persone, mentre è del tutto irrilevante lo strumento utilizzato per ottenerla o il numero di copie ottenuto. (Fattispecie relativa alla diffusione di un volantino contenente frasi oscene ed offensive nei confronti della vittima ed affisso nelle cabine telefoniche della città dove la stessa viveva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2011, n. 26133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26133 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 25/03/2011
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 934
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 38904/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Tracio Francesco difensore di: ER IO nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, sezione 1^ penale, in data 15.3.2010;
Sentita la relazione fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Dott. Mirella Cervadoro;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dr. Delehaye Enrico, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14.2.2007, il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, dichiarò ER IO responsabile dei reati di cui agli artt. 660, 595, 635, 81, 594 e 635 commessi in Messina nel periodo luglio agosto 2004, e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione - concesse le attenuanti generiche - lo condannò alla pena di mesi otto di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile.
Avverso tale pronunzia propose gravame l'imputato, e la Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 15.3.2010, in parziale riforma della sentenza impugnata assolveva l'imputato dal reato di danneggiamento commesso nella notte tra il 18 e il 19 luglio 2004, dichiarava non doversi procedere per il reato di cui all'art. 660 c.p. perché estinto per prescrizione, e rideterminava la pena in mesi quattro di reclusione, con la sospensione.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo: 1) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 635 c.p., e all'attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa;
2) la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 594 e 595 c.p. 3) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale;
una volta dichiarata la prescrizione relativamente alla contravvenzione di cui all'art. 660 c.p., attribuita alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica, la Corte d'Appello di Messina, nel confermare il giudizio di responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 594, 595 e 635 c.p. avrebbe dovuto applicargli una delle sanzioni previste dal titolo 2^ del D.Lgs. n. 274 del 2000, essendo intervenuta condanna con riferimento soltanto a delitti rientranti nella competenza per materia del Giudice di pace. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi, il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati diffamazione, ingiuria e danneggiamento, di cui ai capi b, c ed e della rubrica, attesa la mancanza di motivazione sulle questioni sollevate con i motivi di gravame, e l'illogicità di alcune argomentazioni al riguardo sviluppate. Con il primo motivo, si è poi prospettato il medesimo vizio, sotto il profilo del travisamento dei fatti, in relazione alle dichiarazioni di TA TA sull'altezza del muro perimetrale del condominio;
il ricorrente si duole quindi del fatto che la Corte d'Appello non abbia motivato in ordine alle deduzioni difensive circa la non visibilità dalla abitazione dei TA sita al piano terreno di ciò che accade all'esterno in strada, stante l'altezza del muro perimetrale. Le doglianze sono prive di consistenza e formulate in termini di una inammissibile richiesta di rivalutazione di fatti, posto che vengono mosse non già precise contestazioni di illogicità argomentativa, ma solo doglianze di merito, non condividendosi dal ricorrente le conclusioni attinte ed anzi proponendosi versioni più persuasive di quelle dispiegate nella sentenza impugnata con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse;
e ciò non è consentito in questa sede. Invero, i limiti del sindacato della Corte non paiono mutati neppure a seguito della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intervenuta a seguito della L. 20 febbraio 2006, n. 46, laddove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo", che devono essere indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per Cassazione, in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.
Alla Corte di Cassazione, infatti, non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non sembra affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa;
la Corte di cassazione non deve (nè può) stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento".
Tanto premesso, rileva il Collegio che la Corte di merito, contrariamente a quanto affermato in ricorso, ha risposto a tutte le doglianze contenute nell'atto d'appello, illustrando - con motivazione adeguata e priva di evidenti vizi logici - le ragioni dell'attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa e della teste BI AL ed evidenziando quindi che la visibilità da casa dei TA di quanto avveniva all'esterno era stata affermata da tutti i testi, compreso lo stesso TA TA, che "solo all'ennesima identica domanda ha dichiarato cosa diversa", circa l'altezza della recinzione, "evidentemente perché caduto in errore o confusione". E contro tali valutazioni sono dai motivi in esame formulate mere contestazioni di veridicità, in un impensabile tentativo di ottenere da questa Corte di legittimità un revisione di merito delle valutazioni stesse.
Con il terzo motivo, il ricorrente si duole del fatto che, una volta dichiarata la prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 660 c.p., rientrando i delitti rimanenti tutti nella competenza del
Giudice di Pace, la Corte, nel confermare il giudizio di responsabilità per gli stessi, avrebbe dovuto applicare le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 274 del 2000, e non quella della reclusione. Il motivo è infondato.
Osserva a riguardo il Collegio che, al capo b) della rubrica, al ricorrente è stato contestato il delitto di diffamazione, per avere offeso l'onore e la reputazione di TA NA, affiggendo in molte cabine della città un volantino nel quale una foto della TA era associata alla frase "sono una porca, faccio tutto venite maschi vi farò vedere".
Considerato che in tema di diffamazione a mezzo stampa di cui all'art. 595 c.p., comma 3, nella nozione giuridica di stampa, vanno comprese tutte le riproduzioni grafiche (manifesti, volantini) ottenute con qualsiasi mezzo meccanico (ciclostile, fotocopia, computer), e che per la configurabilità del reato è quindi sufficiente che la riproduzione sia destinata alla diffusione ad una indifferenziata cerchia più o meno vasta di persone, mentre è del tutto irrilevante lo strumento utilizzato per la riproduzione e il numero di copie riprodotte (v. Cass. Sez. 5^, sent. n. 647/1985 Rv 171612, per un caso di diffamazione a mezzo stampa con l'uso di un ciclostilato), rileva il Collegio che, nel caso di specie, - stante il tenore del capo di imputazione e nonostante l'omessa indicazione del numero di comma della norma di legge violata - deve ritenersi contestata e ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 595 c.p., comma 3, in quanto all'imputato è stato attribuito il fatto di aver arrecato offesa mediante la diffusione di un volantino affisso nelle cabine telefoniche della città, e quindi a mezzo stampa, stante la sua evidente destinazione ad una cerchia indifferenziata di persone. ^riguardo, è poi sufficiente rammentare che l'indicazione non corretta o mancante delle norme di legge violate assume rilievo secondario ai fini della contestazione del fatto, ove il capo di imputazione ne contenga, come nel caso di specie, tutti gli elementi naturalistici, oggettivi o soggettivi, chi rilevano ai fini della tipicità del reato (cfr. Cass. Sez. 4^, sent. n. 6881/1999, Riv. 213818).
Considerato che il reato di diffamazione a mezzo stampa non appartiene alla competenza del Giudice di pace, bensì a quella del Tribunale, ed essendo il reato in questione connesso con gli altri reati di competenza del giudice di pace, correttamente la Corte, nel riformare in punto pena la sentenza di primo grado, non ha applicato il trattamento sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, bensì la pena della reclusione.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011