Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/1995, n. 10371
CASS
Sentenza 8 luglio 1995

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Massime6

È configurabile il concorso materiale tra il reato di corruzione ed il reato di truffa in danno dello Stato in quanto l'accordo corruttivo non può integrare l'induzione in errore nei confronti del pubblico ufficiale che partecipa all'accordo, ma può ben indurre in errore gli altri funzionari dell'ente pubblico ed in particolare gli organi di controllo.

In tema di reati di pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, quando il reato venga commesso attraverso la deliberazione di un organo collegiale, ai fini della contestazione della aggravante dell'art. 112 cod. pen. devono essere computati anche i membri dell'organo collegiale, infatti tali persone devono concorrere necessariamente alla formazione della volontà dell'organo, ma non sono concorrenti necessari del reato di corruzione, essendo possibile che sia corrotto anche uno solo dei suoi concorrenti.

Per qualificare un'associazione a delinquere ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen., non è sufficiente che la stessa abbia programmato di avvalersi della forza di intimidazione e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà, ma è necessario che se ne sia già avvalsa concretamente ed è necessario inoltre che l'elemento caratterizzante l'associazione mafiosa rispetto alle associazioni a delinquere in generale abbia un certo grado di diffusività e non può essere dedotto da singoli episodi riguardanti per di più due partecipi della medesima associazione.

L'art. 58 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) estende agli amministratori e al personale degli enti locali l'applicazione delle disposizioni vigenti in tema di responsabilità degli impiegati civili dello Stato con riserva di giurisdizione a favore della Corte dei conti per la responsabilità derivante da azioni od omissioni anche colpose poste in essere nell'esercizio delle funzioni proprie del rapporto d'impiego, e fissa un termine di cinque anni per la prescrizione dell'azione, che certamente non comprende i danni conseguenti a un reato. All'azione di risarcimento dei danni cagionati da reato è perciò applicabile sempre e comunque il termine di prescrizione previsto dall'art. 2947 cod. civ. ultimo comma.

In materia di reati associativi, il comune nel quale la associazione si è insediata ed ha operato ha per ciò stesso titolo alla costituzione di parte civile quanto meno per il danno che la presenza dell'associazione a delinquere arreca all'immagine della città, allo sviluppo turistico ed alle attività produttive ad esso collegate. (Nella fattispecie la Cassazione ha riconosciuto la facoltà di costituirsi parte civile e il diritto al risarcimento del danno alla città di Sanremo nel procedimento contro i partecipanti alla associazione a delinquere che aveva assunto il controllo della locale casa da gioco per il reato associativo e per i reati ad esso connessi).

In tema di estensione degli effetti dell'impugnazione ai soggetti che non l'hanno proposta, quando venga esclusa per alcuni degli imputati una aggravante e questo renda l'attività delittuosa complessivamente considerata meno allarmante per la collettività, e per di più tale complessiva valutazione imponga una diversa valutazione del diniego delle attenuanti generiche, il nuovo giudizio di comparazione tra le attenuanti e le aggravanti deve essere esteso, per evitare possibili disparità di trattamento, anche agli imputati cui non era contestato il reato per il quale è stata esclusa l'aggravante.

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Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/1995, n. 10371
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10371
Data del deposito : 8 luglio 1995

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