Sentenza 8 luglio 1995
Massime • 6
È configurabile il concorso materiale tra il reato di corruzione ed il reato di truffa in danno dello Stato in quanto l'accordo corruttivo non può integrare l'induzione in errore nei confronti del pubblico ufficiale che partecipa all'accordo, ma può ben indurre in errore gli altri funzionari dell'ente pubblico ed in particolare gli organi di controllo.
In tema di reati di pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, quando il reato venga commesso attraverso la deliberazione di un organo collegiale, ai fini della contestazione della aggravante dell'art. 112 cod. pen. devono essere computati anche i membri dell'organo collegiale, infatti tali persone devono concorrere necessariamente alla formazione della volontà dell'organo, ma non sono concorrenti necessari del reato di corruzione, essendo possibile che sia corrotto anche uno solo dei suoi concorrenti.
Per qualificare un'associazione a delinquere ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen., non è sufficiente che la stessa abbia programmato di avvalersi della forza di intimidazione e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà, ma è necessario che se ne sia già avvalsa concretamente ed è necessario inoltre che l'elemento caratterizzante l'associazione mafiosa rispetto alle associazioni a delinquere in generale abbia un certo grado di diffusività e non può essere dedotto da singoli episodi riguardanti per di più due partecipi della medesima associazione.
L'art. 58 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) estende agli amministratori e al personale degli enti locali l'applicazione delle disposizioni vigenti in tema di responsabilità degli impiegati civili dello Stato con riserva di giurisdizione a favore della Corte dei conti per la responsabilità derivante da azioni od omissioni anche colpose poste in essere nell'esercizio delle funzioni proprie del rapporto d'impiego, e fissa un termine di cinque anni per la prescrizione dell'azione, che certamente non comprende i danni conseguenti a un reato. All'azione di risarcimento dei danni cagionati da reato è perciò applicabile sempre e comunque il termine di prescrizione previsto dall'art. 2947 cod. civ. ultimo comma.
In materia di reati associativi, il comune nel quale la associazione si è insediata ed ha operato ha per ciò stesso titolo alla costituzione di parte civile quanto meno per il danno che la presenza dell'associazione a delinquere arreca all'immagine della città, allo sviluppo turistico ed alle attività produttive ad esso collegate. (Nella fattispecie la Cassazione ha riconosciuto la facoltà di costituirsi parte civile e il diritto al risarcimento del danno alla città di Sanremo nel procedimento contro i partecipanti alla associazione a delinquere che aveva assunto il controllo della locale casa da gioco per il reato associativo e per i reati ad esso connessi).
In tema di estensione degli effetti dell'impugnazione ai soggetti che non l'hanno proposta, quando venga esclusa per alcuni degli imputati una aggravante e questo renda l'attività delittuosa complessivamente considerata meno allarmante per la collettività, e per di più tale complessiva valutazione imponga una diversa valutazione del diniego delle attenuanti generiche, il nuovo giudizio di comparazione tra le attenuanti e le aggravanti deve essere esteso, per evitare possibili disparità di trattamento, anche agli imputati cui non era contestato il reato per il quale è stata esclusa l'aggravante.
Commentari • 7
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Cassazione civile sez. VI, 20/01/2022, (ud. 09/11/2021, dep. 20/01/2022), n.1746 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DORONZO Adriana – Presidente – Dott. PONTERIO Carla – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere – Dott. PICCONE Valeria – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18746-2020 proposto da: T.G., in proprio e quale legale rappresentante della Società CARADOR srl, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANDRA …
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Cassazione civile sez. VI, 20/01/2022, (ud. 09/11/2021, dep. 20/01/2022), n.1745 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DORONZO Adriana – Presidente – Dott. PONTERIO Carla – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere – Dott. PICCONE Valeria – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18650-2020 proposto da: S.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo studio dell'avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA; – ricorrente- contro INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA …
Leggi di più… - 3. Truffa in danno dello Stato: è configurabile il concorso materiale con il reato di corruzioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023
La massima È configurabile il concorso materiale tra il reato di truffa in danno dello Stato e quello di corruzione, a condizione che gli effetti dell'accordo corruttivo abbiano determinato l'induzione in errore nei confronti di un pubblico ufficiale diverso da quello corrotto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il concorso in quanto gli artifici e raggiri erano stati finalizzati a indurre in errore gli stessi funzionari nei cui confronti era stata riconosciuta la corruzione). (Cassazione penale , sez. VI , 06/10/2021 , n. 37653). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 06/10/2021 …
Leggi di più… - 4. Corruzione: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/1995, n. 10371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10371 |
| Data del deposito : | 8 luglio 1995 |
Testo completo
110371/95 DIRITTI
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
ACA del8.7.1995 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
50 SEZIONE I PENALE SENTENZA N.908 Composta dagli Ill.mi Sigg.: 18
Marcello De Lillo Dott. Presidente
SQ La Cava 1. Dott. Consigliere REGISTRO GENER
Santo Belfiore N. 35761 2.
»
UN Rossi 3. »
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OV Silvestri 4. » UFFICIO COPIE
»
Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal sig. LOPRETE SENTENZA 56000per dirittifing OTT 1995 sul ricorso proposto da Costi li ER, nato 街 IL CANCELLIERE te CA d'AL, il 5.10 1941; 188
IN TE, nato a [...], il [...];
RE BE, nato a [...], 11 18.7.1947;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIOI
UFFICIO COPIE LE FU, nato a [...], il [...]}
Richiesta copia_studi RI AU, nato a [...], il [...]; dal 81g. AN BO DO, nato a [...], il [...] per diritti L. 56000
"18 OTT 1995. avverse la sentenza
NO PE, nato a [...], il [...]; IL CANCELLIER
CORTE SUPREMA DI CASSAZION GA AN, nato a [...], il [...];
UFFICIO COPIE BO DECQ GI, nato a [...], i Richiesta copia studio dal sig. COLALEO per diritti L. 56000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
18 OTT. 1995 Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere IL CANCELLIERE
Mod. 82 A. Spinosi - Roma
5.4.1939;
SI GI, nato a [...], 1'11.10.1929;
IG RC IO, nato a [...], il
13.12.1938;
PE OV, nato a [...], il [...];
CA EN AN, nato a [...], il [...];
LL ON, nato a [...], il 3. 7.1932;
AL GI, nato a [...], il [...];
AL TA, nato a [...], il [...];
IN CL, nato a [...], il [...];
EN VA, nato a [...], il [...];
RA OM, nato a [...], il
24.1.1941%;
ON PE, nato a [...], il [...];
LM PE, nato a [...], il [...];
IA OV, nato a [...], il [...];
LE AR, nato a [...], il 6. .7.1944;
LE VI, nato a [...], il [...];
ON RI, nato a [...], il [...];
LI EN, nato a [...], il [...];
GU AE, nato a [...], il [...];
LI ND, nato a Castell'Arquato, il
25.12.1948;
IS LA, nata a [...], il [...];
а ME CH IO, nato a [...], il [...]; р
е В DI EL, nata a [...], il
12.1.1923;
PA EZ, nato a [...], il [...];
LI EZ, nato a [...], il 15. 11.1927;
ET TO, nato a [...], il [...];
JA CE, nato a [...], il [...]3
EL IM, nato a [...], il [...];
EL IA, nato a [...], il [...];
AN LU, nato a [...], il 6.11. .1945;
MM RI, nato a [...], il [...];
VE IO, nato a [...], il [...];
EN SV, nato a [...], il [...];
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere Dott. Santo Belfiore.
Udito per la parte civile Comune di EM l'Avv.
BE Moroni, che ha chiesto il rigetto dei l'inapplicabilitàricorsi, sostenendo dell'art. 58
della legge n. 148/90.
Udito per la parte civile LI LT
l'Avv. Falvo D'Urso, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. ne n i f e e B 4
Udito il Pubblico Ministero in persona del
Procuratore Generale dott. RI Sostituto
Fraticelli, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di
OS, IN, RE, LE, BO,
GA, BO, SI, IG, PE, CA,
LL, IN, RA, ON, IA, ;
LI, IS, DI, LI, ET, JA,
EL IM e EL IA, AN,
MM, VE, EN, GU, NO, EN,
LM, LE VI, LE AR e ME.
Per AL, l'annullamento, senza rinvio,
limitatamente all'interdizione temporanea dai
Pubblici uffici%3B ed il rigetto nel resto.
Per ON, l'annullamento senza rinvio per il reato sub "8", perché estinto per prescrizione;
la
ONferma delle statuizioni civili e rigetto nel resto.
Per LI, l'annullamento ON rinvio.
Uditi i difensori degli imputati:
AVV. Nerio Diodà (per LM), che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso.
Avv. Daniele Benedini (per BO), che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso.
n o AVV. AO RA (per IN), che ha chiesto i f r e
B 5
l'accoglimento del ricorso.
Avv. Aldo Ferraro (per LI e MM), che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
AVV. Franco Galliano, in sostituzione dell'Avv.
AO Dondina (per ON), che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso, perché il fatto non costituisce reato. AVV. Michele RE in sostituzione dell'Avv.
Raffaele LA Valle (per RE), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Avv. Giosuè UN Naso (per LE), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento
della sentenza impugnata.
AVV. Gaetano Berni (per ET), che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso.
AVV. Piermaria Corso (per GA), che ha chiesto
ON 0 senza rinvio, della sentenza l'annullamento,
impugnata.
Avv. Giampiero Azzali (per IN), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, sostenendo che il fatto non integra gli estremi del reato ONtestato.
Avv. DO Calvi (per ME), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Avv. Titta Mazzucca (per GU), che ha chiesto r la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata e i f e e
B a per inammissibilità non sanabile dell'appello del P.
M., in quanto non notificato al domicilio eletto del ricorrente, in Santa Margherita Ligure. In
subordine, l'accoglimento del ricorso.
Avv. TA Pecorella (per LI e ME), che ha chiesto l'annullamento della dichiarazione di j inammissibilità dell'appello del LI;
e per il
ME, l'accoglimento del ricorso.
Avv. OM Console (per PE), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Avv. RI Murgo (per VE), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Avv. Delfino SI (per VE), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
AVV. Corso Bovio (per JA e GU), che ha chiesto per JA l'annullamento della sentenza impugnata, sostenendo che non sussiste il reato di
usura perché non è ONfigurabile lo stato di bisogno per finalità di gioco e, comunque, il credito era
azionabile, perché vi era un titolo esecutivo. Per
GU, ha chiesto la dichiarazione di nullità
della notificazione dell'appello del P. M. e, in
subordine, l'annullamento della sentenza impugnata.
Avv. OV Delfino (per LL), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. s r e B 7
AVV. Enzo Gaito (per AL), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Avv. OV Aricò (per BO), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata.
Avv. Ivo Reina (per NO), che ha chiesto 3
l'accoglimento del ricorso. AVV. RE Angelucci (per IA e ET),
che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
Avv. GR Volo (per SI), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Avv. IG Colaleo (per AL e IS), che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata.
Avv. ON IG (per IG e AN), che ha chiesto l'annullamento della sentenza nei
ONfronti del AN e l'accoglimento del ricorso per IG, producendo documenti.
Avv. PE Carboni (per LE AR, LE
VI e CA), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, com annullamento della sentenza per quanto riguarda la sussistenza dell'associazione per delinquere.
Avv. Franco Moreno (per LL), che ha chiesto
f u B 8
l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Nel febbraio 1983, nell'ambito di vari procedimenti riguardanti la gestione delle case da gioco ed ipotesi di intervento e controllo da parte di persone indiziate di appartenenza ad associazioni mafiose, la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano disponeva intercettazioni telefoniche nei ONfronti della S.r.l. MANAGING
CENTER, di Milano, via Dante n. 9, di cui risultavano soci persone collegate ai CA di
CA e di SA VI, e degli uffici di
Milano della LT S.p.a., società che gestiva il
CA di CA d'AL. Disponeva, inoltre, la perquisizione di detti uffici e delle cassette di
sicurezza intestate a VE IO, RO
LA e VE-PE-RO.
Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza avevano evidenziato irregolarità di gestione della LT
s.p.a., nonché attività occulte del presidente della
LT, VE IO, attraverso la FIGEI
S.r.l. della quale risultava amministratrice "
RO Maniscalco LA, impiegata presso il
CA di CA, e rilevanti disponibilità
n o eONomiche da parte del presidente, VE IO, i f r e
B 0
non giustificate dai risultati di gestione. Il 14.3.1983 comparivano spontaneamente dinanzi al
P. M. IS RO LA e VE IO.
La prima precisava di non avere incarichi ufficiali nella LT, avendo semplici mansioni di
3 impiegata d'ordine presso l'ufficio di Milano;
quanto alla FIGEI s.r.l., puntualizzava di figurare quale fiduciaria del dott. VE;
escludeva alcun rapporto tra la LT e la MANAGING CENTER,
precisando, che prima ancora della cessione delle azioni LT al VE, la MANAGING CENTER
aveva affittato alla LT alcuni uffici%; che la MANAGING CENTER apparteneva a SI UN, BO
AO, RS RI DE, LA GR AO e alla stessa IS, cui era stata riONosciuta una piccola partecipazione per l'attività di
ONtabile prestata a favore della FIGEI;
che il SI
aveva operato come ONsulente di ER IM,
presidente della LT s.p.a. prima dell'avvento del VE.
Quest'ultimo dichiarava di possedere il 90% del pacchetto azionario della LT s.p.a., di essere il presidente del ONsiglio di amministrazione di detta società dal 1977; negava qualsiasi illecito n amministrativo e ONtabile;
affermava di aver o i f l e
B 10
ricevuto gli assegni postdatati sequestrati presso
la Banca Popolare di Milano, agenzia di Gallarate,
da LE AR a fronte di un finanziamento di trecento milioni di lire, garantito ON assegni
ME-Bello.
3 La Guardia di Finanza, ON rapporto n. 1879 del
4.5.1983, riferiva in merito a documenti e ad assegni sequestrati nel corso delle perquisizioni e forniva notizie sul ONto di LE AR e di sua moglie, CA AN, riferendo che il primo eseguiva prestiti ad usura a giocatori presso il
CA di CA d'AL; che era interessato ON
sua moglie in numerose società (CAR SERVICE-CITIS-
DAFNE-ILE-GIAMBELLINO-CIE); che entrambi avevano presentato dichiarazione dei redditi relativi alle persone fisiche ON imponibile zero.
Con successivo rapporto del 13.6.1983, la Guardia
di Finanza riferiva che la villa in Varese della famiglia LE apparteneva alla S.a.s. IMMOBILIARE
COLOMBA di PE OV & C.%3 che il PE
risultava dipendente del CA di CA e membro del Consiglio di Amministrazione della LT
S.P.A.
Venivano riuniti i vari procedimenti ed acquisiti vari atti: ом ер е В 11
atti relativi alla rapina subita il 27.4.1979 da
Tanzi IN, già ONsigliere comunale del
Comune di CA d'AL;
- procedimento penale a carico di VE IO per il possesso, il 15.4.1977, di sette banONote
provenienti dal riscatto Ceschina;
3
atti relativi all'attentato subito da OV
LI, Pretore di Aosta;
numerosi atti relativi al CA di SA VI,
stralciati da un procedimento pendente presso la
Procura della Repubblica di Torino;
- atti separati dal procedimento ONtro Apicella ed altri n. 369/83, relativi a denunce di estorsione da parte di giocatori presso il CA di Beaulieu;
atti relativi al fallimento di TI CO e ai suoi rapporti ON prestasoldi operanti a CA,
in particolare LE AR.
Proseguivano le indagini di P.G. da parte della
Guardia di Finanza nei ONfronti dei tre CA di
CA, di SA VI e di EM di cui ai rapporti giudiziari ottobre-novembre 1983; in
particolare il 10.10.1983, nel corso di una verifica fiscale eseguita negli uffici della S.r.l. C.R.M.,
l'ing. MA Franco esibiva una cartella ON
richiesta di sua diretta ONsegna al Comandante del n io f l e
B 12
Nucleo Regionale di Polizia Tributaria (si tratta del cosiddetto rapporto MA O SI ONtenente
notizie sulla S.I.T.A.V., sull'acquisizione delle azioni LT da parte del VE, sugli appoggi politici goduti da quest'ultimo, sulla presenza di soci occulti, quali il LE e AL TA, su j vincite di giocatori ritenute irregolari, nonché
notizie sulla gara di appalto per il CA di
EM).
Analoghe indagini venivano svolte dal Centro
Specializzato di P.G. dei Carabinieri.
Sulla base di tali risultanze, la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano, emetteva
una serie di provvedimenti cautelari e restrittivi,
che venivano eseguiti 1'11 novembre 1983 (cd. Blitz
di San Martino).
In particolare i provvedimenti restrittivi ex art.
416 e 416 bis C. P. riguardavano:
VE IO, LE AR, AL TA,
CC GI, indicati quali promotori ed
organizzatori dell'associazione;
CA EN AN, PE OV, LE
VI, IA IG, SI GI, AN
LU, IG RC IO, ME CH,
i LE PE, IS RO LA, v i f l e
B 13
ON RI, Nardi Gisella, EL IM ఆ
EL IA, come partecipi dell'associazione.
A EL IM, EL IA, DI EL e
LE PE veniva ONtestato anche il reato
di estorsione.
;
A JA CE venivano ONtestati
specifici reati di estorsione ed usura.
Dopo gli interrogatori degli arrestati venivano emessi altri ordini di cattura nei ONfronti di
ON PE, TU ER, socio ed amministratore della C. I.E. S.r.l., società
immobiliare alla quale partecipavano CA AN
e AL CO, figlio di AL TA, Riccio Alfredo e UN IG, DA SQ,
DI TO.
Sulla base poi degli atti pervenuti dalla Procura
della Repubblica di EM relativi alle indagini sulla gara di appalto per la gestione del CA,
venivano escussi dal P. M. numerosi testimoni venivano emessi ordini di cattura nei ONfronti di
RE BE, IN TE, MM
RI, ET TO, EN SV e OL
CL.
Parallelamente la Procura della Repubblica presso
че о il Tribunale di Sanremo aveva nel frattempo svolto р ес
В 14
indagini sulla medesima gara d'appalto%3 i l
10.12.1983 il relativo procedimento veniva trasmesso, per competenza, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano e riunito a quello già pendente.
ر Il 20.12.1983 la detta Procura della Repubblica
richiedeva l'istruttoria formale, ipotizzando la sussistenza di un'associazione di tipo mafioso operante nel settore delle Case da Gioco, con
finalità di acquisizione e ONtrollo di CA
nazionali ed esteri, associazione alla cui attività
venivano riONdotte in particolare la gestione del
CA di CA d'AL a partire dall'anno
1977; l'organizzazione di prestiti ad usura ai
giocatori presso tale CA;
l'attuazione di rapporti corruttivi stabili ON gli Amministratori
Comunali di CA;
la partecipazione alla gara d'appalto relativa al CA di EM, tramite la
SIT SANREMO S.p.a.; la realizzazione di un piano corruttivo nei ONfronti degli Amministratori
Pubblici di EM, volto ad assicurare l'aggiudicazione dell'appalto alla SIT SANREMO;
attività di prestito ad usura presso il Casinò di
SA VI, ove il CC operava tramite la n io DI. f el
B 15
I successivi sviluppi dell'istruttoria portavano poi a ONfigurare una distinta associazione di tipo mafioso operante nel settore e finalizzata all'acquisizione del ONtrollo del CA di
EM, tramite la OWS PA S.p.a.,
società ONcorrente della SIT SANREMO nella gara.
accertamento peritale (vol. Veniva effettuato un
60) relativo all'attendibilità delle procedure
ONtabili della LT S.p.a. e all'andamento dei rapporti eONomici tra il CA 9 il gruppo
LE; i periti ONcludevano per una "
'non trasparenza" delle procedure ONtabili, in particolare in relazione alle partite "in sospeso"
ON i giocatori e ON altri soggetti "affidati" tra i quali evidenziavano la posizione del LEGNARO e dei suoi collaboratori.
Veniva eseguito altro accertamento peritale per una valutazione statistica del presumibile ammontare degli incassi per mance non ONtabilizzati.
Ulteriori indagini riguardavano l'acquisto da parte della LT S.p.a. dell'aereo ILIAT.
A seguito del fallimento della suddetta società,
dichiarato dal Tribunale di Milano il 22.7.1986, Su
istanza dei liquidatori, nella permanenza dello stato di sequestro penale delle azioni della società n oo f l e
B 16
e dei beni alla stessa riferibili, le ipotesi di sottrazione di beni della società e di irregolare tenuta delle scritture ONtabili venivano qualificati come episodi di bancarotta.
In relazione alla gara di appalto di EM si sviluppavano indagini attraverso una serie di 3
accertamenti bancari finalizzati ad individuare la laprovenienza delle somme utilizzate per costituzione del capitale delle due società
ONcorrenti e per i versamenti effettuati per assicurarsi il favore dei pubblici amministratori del Comune di EM;
venivano effettuati numerosi esami testimoniali ed interrogatori degli imputati,
per verificare le risultanze documentali. Ne
emergeva la ONtraddittorietà delle versioni dei personaggi interessati;
ulteriori difficoltà erano
rappresentate dalla mancata trasmissione dall'autorità giudiziaria svizzera di atti relativi ad ND LI (vol. 34) e a PE ON
(vol. 32). Veniva negata l'autorizzazione a
procedere nei ONfronti dell'on. AN FR,
autorizzazione che era stata ONcessa nella precedente legislatura.
In particolare, in relazione all'ipotizzata on associazione per delinquere di cui al capo A), i f ee
B 17
l'istruttoria seguiva tre filoni di indagine: il primo si soffermava sulla persona di SA
EN (detto TT) e sui suoi ONtatti con
AL TA e LE AR, valutando in particolare le varie deposizioni testimoniali (voll.
III, 29, 30) e gli investimenti eseguiti nell'isola caraibica di Sint Maarten%; il seONdo si incentrava sulla persona di CC GI in relazione alla gestione di prestiti usurari effettuati dalla DI
a giocatori presso il CA di St. VI, e sui
42), collegamenti ON gruppi mafiosi (vol.
funzione di intermediario evidenziandone la finanziario in relazione alla vicenda di EM, le
sue relazioni ON esponenti politici di quella pubblica amministrazione, ON i soggetti interessati alla gara e ON le strutture bancarie per le
operazioni corruttive%3 il terzo filone riguardava l'analisi delle compagini sociali riferibili al
LE e i rapporti finanziari intercorsi tra
LE (vol. 28), LI, ME (voll. 331-34)
VE (vol. 33).
Quanto alle indagini riguardanti la società
OWS PA, le medesime prendevano particolare impulso a seguito delle rivelazioni fatte da DA GE, come da verbali м о
р
и
В 18
trasmessi dal P.M. il 12.2.1985, riguardanti l'esistenza di un gruppo mafioso facente capo a NO
PE, interessato alla gara di appalto di Sanremo. Veniva in particolare effettuata una
perizia per accertare l'eventuale partecipazione di determinati personaggi al capitale sociale della
OWS PA;
si sviluppavano indagini in
ordine sia all'ipotesi di minacce ai danni degli amministratori comunali di EM che ad ipotesi di attività corruttive nei ONfronti dei medesimi amministratori.
Quanto ai collegamenti tra il SA, il
AL ed il LE emergevano frequentazioni tra i tre, documentate sia dalle fotografie a suo tempo sequestrate al LE, che aveva indicato nel
SA la persona effigiata in località
dell'isola di Sint Maarten in compagnia sua A di
altri coimputati, sia dalle risultanze riguardanti l'uso dell'aereo ILIAT. L'imputato LE
riferiva poi in più riprese dei complessi accordi sottostanti alla "spartizione" tra vari "gruppi mafiosi" del ONtrollo delle case da gioco italiane ed estere, segnalando il ruolo del SI e del Sacco
nella vicenda di EM;
i due, dopo aver avuto
ONtatti ON il gruppo dei NO ONcorrenti alla
-
lf e B 19
gara tramite il BO avevano dato il loro appoggio alla SIT SANREMO, sostenuta dal gruppo catanese.
Di collegamenti tra LE, AL e FR
EA MI veniva riferito da LA OU EN, già
titolare del CA Palais de la Mediterranée di
Nizza.
Dai registri dell'Hotel President di Abano Terme
venivano poi rilevati i nomi di vari ospiti catanesi presenti in quell'albergo nel mese di agosto degli anni 1980, 1981, 1982, 1983; risultava la presenza
ONtemporanea, in una occasione del SA e di
AL TA e dei suoi familiari.
Il centro Anticrimine dei Carabinieri, ON rapporto
1.12.1984, riferiva sulle vicende eONomiche del
AL in quella città, prima del suo trasferimento
a Varese, e sui collegamenti tra costui e il
SA risultanti da varie fonti. Altri elementi emergevano dalla deposizione del teste DE, che
riferiva di ONtatti avuti negli U.S.A. ON La Rosa
PE (factotum del LE e del Corallo
nell'isola di Sint Maarten), il quale gli aveva
accennato al ruolo del SA quale nume
tutelare del gruppo.
Dagli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria di n o i f r e B 20
Torino il 2.10.1985 ex art. 165 bis C. P. P.,
emergeva poi che in occasione dell'arresto di
SA PE, fratello di EN, questi era stato trovato in possesso di un biglietto ON
l'indicazione di un recapito di Sint Maarten accanto al nome AL, corrispondente al recapito del Corallo annotato nelle agende sequestrate al
VE e al LE.
Ultimata l'istruzione formale, ON sentenza-
ordinanza in data 31 gennaio 1989, il Giudice
Istruttore rinviava a giudizio, tra gli altri, anche gli attuali ricorrenti per i reati loro rispettivamente ONtestati.
All'esito del dibattimento il Tribunale di Milano,
ON sentenza in data 27 luglio 1990, dichiarava:
- OS ER, BO DO e RA OM
responsabili del reato di cui al capo "C" (art. 319
C. P.);
Accinelli TE, RE BE, Ballestra
FU, GA AN, LL ON, AL
GI, IN CL, IA OV,
LI EN, MM RI e EN SV
responsabili del reato di cui al capo "F1" (art. 321
in relazione all'art. 319 C. P.);
n o UN IG e RI RE responsabili del i f r e
B 21
reato di cui al capo "B1" (estorsione);
DI EL, EL IM e EL IA
responsabili del reato di cui al capo "A", esclusa
l'aggravante prevista dal cpv. n. 3 e 4 dell'art.
"416 bis c.p. e del reato di cui al capo "B1"
(estorsione);
}
SI GI, LE VI, AN LU
responsabili del reato di cui al capo "A" (art. 416 bis C. P.), esclusa l'aggravante prevista dal cpv.
n. 3 e 4 dell'art. 416 bis C. P., e del reato di cui al capo "Z" (usura);
JA CO AN responsabile del reato di cui al capo "A1" (estorsione);
LE ER e LI EZ responsabili del reato di cui al capo "Il" (art. 379, in relazione all'art. 378 C. P.);
PA EZ responsabile dei reati di cui agli artt. 378 e 379 C.P., come descritti nell'ordinanza così derubricatadi rinvio а giudizio del G.I.,
l'imputazione sub "A";
ON RI responsabile del reato di cui al
-
capo "B" (art. 321, in relazione all'art. 319 C.
P.), ON limitazione alla corruzione De GG fino al 30.10.1979%;
IG RC IO, CA EN AN e on i f l e
B 22
ON PE responsabili del reato di cui al a
n g
capo "A" (416 bis C. P.), esclusa l'aggravante
3 e 4 dell'art. 416 bis C. P. % prevista dai cpv. n.
PE OV responsabile del reato di cui al capo "A" (art. 416 bis C. P.), esclusa l'aggravante
3 di cui ai cpv. n. 3 e 4 dell'art. 416 bis C. P.,
nonché dei reati di cui al capi "S" (bancarotta patrimoniale) e "T" (bancarotta documentale,
assorbito il n. 4 nel n. 3);
LI ND responsabile del reato di cui al capo "E1" (art. 321, in relazione all'art. 319 C.
P.) %;
cui IS LA responsabile del reati di ai capi "U" (bancarotta patrimoniale), "V"
(bancarotta documentale);
ME CH responsabile del reato di cui al
capo "A" (art. 416 bis C. P.), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis, cpv. n. 3 e 4, C. P.,
nonché del reato di cui al capo "E1" (art. 321, in relazione all'art. 319 C. P.), ET Augusto
responsabile del reato di cui al capo "A" (art. 416
bis), esclusa l'aggravante prevista dall'art. 416 bis, cpv. n. 3 e 4, C. P., nonché del reato di cui al capo "E1" (art. 321, in relazione all'art. 319 C.
n o i P.), limitatamente al post-gara; f l e B 23
AL TA responsabile dei reati di cui ai
"B" (art. 321, incapi "A" (art. 416 bis C. P.),
relazione all'art. 319 C. P.), "G" (art. 336, in relazione all'art. 339 C. P.), "H" (art. 611, in
relazione all'art. 339 C. P.), "I" (art. 628, 2°
3 cpv., n. 1, C. P.), "L" (art. 610, in relazione all'art. 339 C. P.), "Z" (art. 644 C. P.), "E1"
(art. 321, in relazione all'art. 319 C. P.);
LE AR responsabile dei reati di cui ai
capi "A" (art. 416 bis C. P.), "B" (art. 321, in
P.), "G" (art. 336, in relazione all'art. 319 C.
P.), "H" (art. 611, in relazione all'art. 339 C.
P.), "I" (art. 628, 2° relazione all'art. 339 C.
cpv., n. 1, C. P.), "L" (art. 610, in relazione i all'art. 339 C. P.), "O" (bancarotta patrimoniale,
esclusa l'appropriazione di lire 100/150 milioni del punto "2"), ed ai capi "p" (bancarotta documentale), "Z" (art. 644 C. P.), "E1" (art. 321,
in relazione all'art. 319 C. P.) ;
VE IO responsabile dei reati di cui ai capi "A" (art. 416 bis C. P.), "B" (art. 321, in relazione all'art. 319 C. P.), "D" (art. 640, comma
2°, C. P.), "G" (art. 336, in relazione all'art. 339
C. P.), "H" (art. 611, in relazione all'art. 339 C.
P.), "I" (art. 628, 2° cpv., n. 1, C. P.), "L" (art. f l e B 24
610, in relazione all'art. 339 C. P.), "Z" (art. 644
C. P.), "E1" (art. 321, in relazione all'art. 319 C.
P.), "M" (bancarotta patrimoniale), "N" (bancarotta documentale, assorbito il n. 5 nel n. 4), nonché del reati di cui al capo "Z" (art. 644 C. P.).
Unificava sotto il vincolo della ONtinuazione i reato sopra rispettivamente ascritti a SI,
PE, AL, LE AR, LE VI,
ME, DI, ET, EL IM, EL
IZ, AN e VE e ravvisava il ONcorso
formale tra i reati rubricati sub "G" e "H", nonché
tra quelli sub "I" e "L", ascritti a AL,
LE AR e VE.
Concedeva le attenuanti generiche a SI,
IG, UN, PE, CA, ON,
LE VI, ON, IS, ME, DI,
ET, JA, RI, EL IM, EL
IA, ritenute prevalenti per UN, IS e
RI sulle aggravanti a ciascuno rispettivamente ascritte;
equivalenti per SI, IG, PE, Carcano, ON, LE VI, ME, DI,
ET, EL IM, EL IA e AN
alla residua aggravante di cui al capo "A"; ed aggravanti equivalenti per ON e JA alle on rispettivamente ONtestate. r f l e B 25
Condannava ciascuno di essi alle pene principali ed accessorie ritenute di giustizia;
applicava la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre a AL e LE AR, e per la durata di anni uno a SI, IG, PE,
3 CA, Frontone, LE VI, ME, DI,
ET, EL IM, EL IA, AN e
VE.
Concedeva a ON RI la sospensione
ONdizionale della pena principale е di quella accessoria е a IS LA la sospensione condizionale della pena principale ed accessoria e
la non menzione della ONdanna, riservando alla fase esecutiva l'eventuale applicazione degli indulti.
Ordinava la ONfisca dei seguenti beni:
quote della Giambellino, s.r.l., in liquidazione intestate a CA e pari al 45%;
tutte le quote della ILE, s.r. 1:
tutte le quote della Immobiliare Colomba, s.a.S.,
e l'immobile di proprietà;
le quote intestate a CA e Corallo Francesco della CIE, s.r. 1. e gli immobili in proprietà; "
tutte le azioni FIGEI, s.p.a., e il terreno in proprietà;
- tutte le azioni della SIT SANREMO e le relative а
к с е В 26
attività;
tutte le quote dell'Immobiliare Angelita.
Disponeva il mantenimento in sequestro dei beni intestati o di pertinenza degli imputati ONdannati
ed ordinava la restituzione:
- delle quote della Giambellino s.p.a, pari al 55%, 3
di pertinenza della Costa dei Fiori s.p.a.;
dei BOT per lire 180 milioni e del saldo del c/c
COMIT n. 44211444/01/84 a Bottinelli Carmen;
di n. 390 quote della Cassa S. GI di
Caltagirone e del 50% dei terreni siti in Siracusa,
ONtrada Trecati e in Lentini, ONtrada Mandre
Bianche a Seminara Giovanna.
Condannava PE, CA, AL, LE
AR, ON, IS, VE, BO,
OS e RA al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte civile LI UA S.p.a., da liquidarsi in separato giudizio ed assegnava alla predetta parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva di lire tre miliardi, posta a carico solidale di
PE, CA, AL, LE AR, ON,
IS 8 VE, e di lire novanta milioni posta a carico solidale di BO, OS e RA;
ONdannava i predetti in solido alla rifusione delle m eef
B 27
spese di costituzione difesa sostenute dalla stessa parte civile.
Condannava IN, RE, LE, GA,
SI, IG, PE, Carcano, Carella,
AL, AL, IN, IA, LE AR,
3 LE VI, LI, LI, ME, ET,
AN, MM e EN al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della parte civile Comune di EM, da liquidare in separato giudizio, oltre alle spese di costituzione e difesa sostenute dalla medesima parte civile.
Condannava tutti i predetti imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Assolveva IN, RE, LI, MM,
EN e IS dal reato di cui al capo "A"
(art. 416 bis C. P.), perché il fatto non costituisce reato e SA EN dallo stesso reato, per non aver commesso il fatto.
Assolveva ON dalla imputazione di corruzione
De GG a far corso dal 30.10.1979, quanto al capo
"B" (art. 321, in relazione all'art. 319 C. P.), per non aver commesso il fatto e dalle imputazioni di cui ai capi "Q" (bancarotta patrimoniale) e "R"
(bancarotta documentale), perché il fatto non
а costituisce reato. ск е В 28
capo "E" Assolveva OS dal reato di cui al
(art. 378 C. P.), perché il fatto non sussiste.
Assolveva Poletti dalla residua ipotesi di corruzione di cui al capo "E1", per non aver commesso il fatto. j
Assolveva NO PE, BO DECQ
GI, Enea Salvatore, DA GE,
LM PE e GU AE dal reato di cui al capo "L1" (art. 416 bis C. P.), perché il fatto non sussiste.
Dichiarava non doversi procedere nei ONfronti di:
ON, DI TO e IA IG in ordine al reato di cui al capo 'A", esclusa
P. l'aggravante del quarto cpv. dell'art. 416 C.
ONcesse le circostanze attenuanti generiche, per essere lo stesso estinto per prescrizione;
AL, LE AR, ON e VE in ordine al reato di cui al capo "F" (art. 322, comma
2°, in relazione all'art. 319 C. P.), perché estinto per amnistia ai sensi del D.P.R. n. 75/90;
DI EL in ordine al reato di cui al capo
"C1" (art. 644 C. P.), perché estinto per prescrizione;
ON PE in ordine al reato di cui al capo "D1" (artt. 10 e 14 della legge n. 497/74), or f l e B 29
perché, ONcessa l'attenuante di cui all'art. 5
della legge n. 695/67, lo stesso si era estinto per amnistia, ai sensi del D.P.R. n. 865/86;
RE BE in ordine al reato di cui al capo "G1" (legge 2.5.1974, n. 19, modif. dall'art. 4
della legge 18.11.1981, n. 659), perché estinto per 3
amnistia, ai sensi del D.P.R. n. 75/90;
BO GE in ordine al reato di cui al capo
"H1" (art. 378 C. P.), perché estinto per prescrizione;
RI AU in ordine al reato di cui al capo
"M1" (artt. 56 e 319 C. P.), perché estinto per amnistia, ai sensi del D.P.R. n. 75/90.
Avverso tale sentenza 27.7.1990 del Tribunale di
Milano proponeva appello il P. M., limitatamente
all'assoluzione di SA EN
P.), perdall'imputazione sub "A" (art. 416 bis C. non aver commesso il fatto, nonché di NO PE,
Borletti DECQ GI, Enea Salvatore,
DA GE, LM PE e GU
AE dall'imputazione sub "L1" (art. 416 bis C.
P.), perché il fatto non sussiste.
Inoltre, proponevano appello gli imputati ER
OS, TE IN, BE RE,
FU LE, AU RI, DO BO, erfion
B
400 26 30
AN GA, GI SI, RC IO IG,
OV PE, Enrica Franca Carcano, Alfonso
LL, GI AL, TA AL,
CL IN, OM RA, PE ON,
OV IA, AR LE, VI LE,
RI ON, EN LI, TO DI,
LA IS, CH ME, EL DI,
EZ PA, TO ET, Francescantonio
JA, RE RI, IM EL, IA
EL, LU AN, RI MM, IO Traversa, SV EN, depositando i motivi a
sostegno.
Proponevano appello anche gli imputati IG UN,
GE BO, ER LE, ND LI ed
EZ LI;
ma non provvedevano a depositare i relativi motivi.
All'udienza del 7 ottobre 1992, la Corte di Appello
respingeva, ON ordinanza, l'eccezione di
incompetenza per territorio del Tribunale di Milano,
sollevata dai difensori degli imputati FU
LE, PE ON, AR LE,
CH ME e TO ET.
All'udienza del 20 ottobre 1992 la Corte di Appello
respingeva, allo stato, le richieste di rinnovazione e parziale del dibattimento formulate dalle difese n lfi e B 31
degli imputati IO VE, FU LE,
AU RI, ON LL, CH ME,
AR LE, VI LE, EN AN
CA ed TO ET.
Con sentenza in data 23 febbraio 1993, la Corte di
Appello di Milano, in parziale riforma di quella di primo grado, per quanto ancora interessa in questa sede, dichiarava non doversi procedere nei ONfronti
di SI GI, AL TA, LE AR,
LE VI, AN LU e VE IO
in ordine al reato di usura cui al capo Z, perché
estinto per prescrizione;
dichiarava non doversi procedere nei ONfronti di PA EZ in ordine al reato di favoreggiamento personale ascrittogli,
perché estinto per prescrizione;
dichiarava non
doversi procedere nei ONfronti di DI EL in ordine all'imputazione di cui all'art. 416 C. P..
esclusa l'aggravante di cui all'ultimo comma di
detto articolo, così qualificato il fatto ascrittole al capo A, perché estinto per prescrizione, per
effetto delle già riONosciute attenuanti generiche.
Assolveva EL IM e EL IA dal reato loro ascritto al capo A, per non aver commesso il fatto. Escludeva nei ONfronti di LE
FU, GA AN, LL ON, Cavalli n i f l e B 32
GI, e IN CL l'aggravante di cui all'art. 319, ult. cpv., C. P. e la pluralità dei fatti criminosi in relazione all'imputazione di cui al capo F1, riONosceva ai detti imputati le attenuanti generiche valutate equivalenti alla residua aggravante;
escludeva nei ONfronti di DI
EL, EL IM, EL IA е RI
RE l'aggravante di cui all'art. 628, secondo
capoverso, n. 3, C. P. in relazione all'imputazione di cui al capo B1; escludeva nei ONfronti di
VE IO, AL TA e LE AR °e 4° cpv., l'aggravante di cui all'art. 416 bis, 3° C. P., in relazione all'imputazione di cui al capo
A. Dichiarava NO PE, BO DECQ
GI, EN Salvatore, DA GE,
LM PE e GU AE responsabili del reato di cui all'art. 416 bis, 1°, 2° සු 3 comma, C. P. loro rispettivamente ascritto al capo
L1 e, riONosciute le attenuanti generiche a
BO DECQ GI ed a LM PE,
ONdannava il NO (ritenuto il ONcorso formale ON
il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso per il quale è stato ONdannato ON sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo in data n 3 luglio 1991, già divenuta irrevocabile) o i t c e
B 33
all'aumento di anni tre di reclusione sulla pena ivi inflitta, il BO DECQ alla pena di anni tre di reclusione, l'EN alla pena di anni sei di reclusione, l'DA alla pena di anni sei di reclusione, il GU alla pena di anni sei di
3 reclusione il LM alla pena di anni tre di reclusione e tutti, in solido, al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Disponeva l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni nei
ONfronti di NO, EN, DA e GU e per la durata di un anno nei ONfronti di BO
DECQ e LM.
Dichiarava l'EN, 1'DA ed il GU
interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Dichiarava il BO DECQ ed il
LM interdetti dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.
Condannava NO, BO DECQ, Enea,
DA, LM e GU a favore della parte civile Comune di EM al risarcimento dei danni,
da liquidarsi in separata sede.
Riduceva le pene inflitte a LE, GA,
LL, AL e IN, determinandole per n fi el B 34
ciascuno in due anni e nove mesi di reclusione.
Riduceva e determinava le pene per le residue imputazioni a SI GI in tre anni e tre mesi
di reclusione, a AL TA in otto anni e sei mesi di reclusione, a LE AR in otto anni e quattro mesi di reclusione, LE VI in tre anni di reclusione, a DI EL in tre anni di reclusione e £.
1.000.000 di multa, a PA EZ
in due anni e otto mesi di reclusione, a EL
IM e a EL IA in tre anni di reclusione e £.
1.000.000 di multa ciascuno, a AN
LU in tre anni e tre mesi di reclusione ed a,
VE IO in otto anni e un mese di reclusione.
Revocava nei ONfronti di DI EL, EL
IM e EL IA la misura di sicurezza della libertà vigilata.
Limitava nei ONfronti di ON RI la solidarietà per la provvisionale a favore della parte civile LI UA alla misura di
£ .
150.000.000.
Confermava nel resto la sentenza di primo grado.
Adottava i provvedimenti ONseguenziali in tema di spese del procedimento e di rimborso di quelle sostenute dalle parti civili LI UA e n e Comune di EM. h c e
B 35
Per quanto riguarda l'associazione per delinquere di cui al capo d'imputazione "'A", la Corte di
Appello motivava la decisione osservando che correttamente era stato ritenuto l'assorbimento dell'imputazione di associazione per delinquere di tipo comune in quella di tipo mafioso%; che non
P. P. sussisteva alcuna violazione dell'art. 477 C.
tra accusa del 1930 in ordine alla correlazione sentenza, e che dei reati indicati nel detto саро
d'imputazione solamente quelli di corruzione potevano essere ONsiderati reati mezzo, mentre tutti gli altri erano chiaramente reati-fine. Per quanto riguarda la sussistenza
dell'associazione per delinquere di tipo mafioso, la
Corte di merito osservava che, nel 1977, AR
:
Cotta, effettivo proprietario del pacchetto azionario della società LT (che gestiva il casinò di CA d'AL), formalmente intestato a IM ER ed a Masolino d'Amico, decideva di cedere le azioni di detta società; l'acquirente fu reperito in IO VE, che, al momento
dell'acquisto era indebitato per la sua attività di giocatore;
che per tale motivo era evidente il collegamento del Traversa ON l'ambiente dei prestasoldi in ероса immediatamente precedente f e B 36
all'acquisto delle azioni LT e la necessità dell'intervento a suo fianco, nell'operazione di cui si tratta, di altri soggetti destinati a rimanere occulti, ed individuati nella triade di prestasoldi
LE, AL e LI (quest'ultimo non è
imputato nel presente procedimento, essendosi allontanato dal CA di CA d'AL sin dal
1979). I tre, all'epoca dell'acquisto delle azioni
LT, disponevano di una società svizzera, la
FIDIAMBRO, e di un aereo Cessna 421, che erano strumentali per la loro attività di "porteur" presso le varie case da gioco italiane ed estere;
che dalla documentazione agli atti erano emersi collegamenti di TA AL ON l'ambiente delle bische clandestine operanti a Catania, ONtrollate da una organizzazione facente capo ai fratelli RE,
imparentati ON i SA. I l rapporto di amicizia tra il AL ed TT SA era stato ammessO da quest'ultimo, allorché, nel 1975
era stato ONtrollato a bordo di un'autovettura intestata al primo.
Aggiungeva che era pacifica la comunanza d'affari tra LE e AL nella specifica attività di prestasoldi svolta a CA d'AL; e che la
n loro cointeressenza nella LT risultava da o i f e e
B 37
varie testimonianze e da altri fatti riferiti nella sentenza impugnata, sicché si doveva ritenere che
LE e AL erano soci occulti della LT.
Inoltre, osservava che l'accordo criminoso si era perfezionato a Milano, essendosi avvalso il sodalizio della struttura rappresentata dallo studio professionale del Dott. CC, da tempo operante nel settore del prestito a giocatori. In tale studio
avevano avuto luogo i vari inONtri operativi tra
CC, SI, ON, VE e PO%3B pure a
Milano aveva avuto luogo l'iniziale inONtro tra
Masi e CC, nel corso del quale il primo aveva
segnalato al seONdo la possibilità di acquisire le azioni della LT ad un prezzo ONveniente
(circa £. 400.000.000); e che, in ogni caso, il
SI, fin dall'inizio, aveva prospettato agli acquirenti del pacchetto azionario un affare dai
ONtorni illeciti, segnalando l'esistenza di "oneri accessori" e cioè erogazioni destinate agli amministratori di CA d'AL, per ottenere il benevolo assenso all'operazione.
Aggiungeva che il CC aveva prestato assistenza
al VE in particolare nel settore bancario
nelle agenzie della Banca Popolare di Milano, dove re o operavano il BO ed il PA. f e B 38
Infine, la Corte di merito rilevava che il programma criminoso era proiettato nel tempo;
che era evidente la divisione dei compiti tra gli associati;
e che anche la Società SIT EM S.p.A.
era riferibile agli imputati di cui al capo "A",
3 come risultava dall'analisi dei flussi finanziari,
che avevano ONsentito alla detta società di partecipare alla gara d'appalto del CA di
EM.
Per quanto riguarda la sussistenza dell'elemento specializzante dell'associazione prevista dall'art. 416 bis C. P., la Corte di merito richiamava gli episodi di violenza subiti dal NZ e quelli che,
seONdo la deposizione dello stesso, avrebbe subito altro ONsigliere comunale, BO, verosimili,
perché, anche se quest'ultimo non li aveva
ONfermati, aveva, comunque, desistito dal Suo
atteggiamento di, quanto meno apparente, opposizione alla proposta cessione delle azioni LT,
assentandosi dalla successiva seduta del Consiglio
Comunale. Tale forza intimidatrice promanante dall'associazione ora desumibile anche dalla reazione di vera paura manifestata dagli amministratori corrotti, dopo l'esito della gara n d'appalto; 6 dalla "massa di ritrattazioni operate cafio c Bo 39
al dibattimento da parte degli imputati sanremesi
espressione della costante pressione come esercitata sui medesimi psicologica dall'associazione; un atteggiamento omertoSO
dimostrativo della ONdizione di assoggettamento dei
J medesimi anche a distanza di anni dai fatti".
Osservava, inoltre, la Corte di merito che dalle dichiarazioni rese da CO TI, da LO, da
Di NO e da NU emergevano atti di intimidazione anche nei ONfronti di debitori di gioco, che non avevano pagato prontamente.
Quindi, la Corte di merito ONcludeva per la sussistenza dell'associazione per delinquere di cui al capo "A" e per la sussistenza dell'aggravante dell'essere le attività eONomiche ONtrollate
finanziate in tutto 0 in parte ON i proventi dei delitti di usura. Invece, riteneva insussistente l'aggravante dell'essere l'associazione armata,
mancando la prova della disponibilità di armi.
Per quanto riguarda i reati di corruzione relative al CA di CA d'AL (capi d'imputazione
"B" e "C"), la Corte di merito osservava che la
prova dell'accordo intervenuto tra De GG (allora
Sindaco di CA d'AL, la cui posizione è
r o stata separata dal presente procedimento), da un f l e
B 40
lato, ON e VE, dall'altro, sulla corresponsione al primo di una "retribuzione" pari allo 0,50% degli incassi LT, che aveva avuto
attuazione fino al settembre 1978, risultava dalle
ONcordi ammissioni fatte dal VE e dal ON
@ trovava risONtri nelle dichiarazioni di TA
PO %;B in ordine alle promesse e dazioni in favore di OS ER vi erano le ammissioni dei interessati VE, ON e OS.diretti
Aggiungeva che era anche pacifico il collegamento tra la promessa e successiva dazione e l'atteggiamento favorevole dell'opposizione
ONsiliare alla nuova compagine LT, sia in relazione all'approvazione della cessione del pacchetto azionario, sia in riferimento al rinnovo della ONcessione.
Tali ammissioni trovavano risONtro nelle dichiarazioni rese in istruttoria, il 25.5.1984, da
OV PE, dalle quali risultava la
corresponsione agli amministratori del Comune dello
0,25% degli incassi LT, che veniva diviso in tre quote a favore del OS, del BO ස del
RA, come ammesso dai primi due. Aggiungeva che gli atti ONtrari ai doveri di ufficio erano da n ravvisare in tutti quei provvedimenti tendenti ad i f l e
B 41
assicurare alla LT, nel rapporto di gestione, aldapprima ONdizioni via via più favorevoli gestore e sfavorevoli al Comune, e poi proroghe e
rinnovo a trattativa privata del ONtratto di
gestione del CA, compresa la gestione delle slot-machine a ONdizioni di particolare favore.
Indi, la Corte di merito prendeva in esame le
singole deliberazioni adottate nella materia che qui interessa e metteva in evidenza, come dalle stesse risultava l'intento di favorire la società
ONcessionaria del CA.
Per quanto riguarda le richieste subordinate degli imputati OS, BO e RA, la Corte di merito osservava che correttamente il primo giudice aveva negato le attenuanti generiche, in
ONsiderazione dell'intensità del dolo e della lunga durata del rapporto corruttivo. Riteneva ONgrua la misura della pena ed ostativa dei benefici di legge.
Infine, osservava che non poteva essere esclusa la provvisionale a carico del BO, perché,
ONtrariamente a quanto sostenuto dall'imputato, le
Somme corrisposte ai pubblici amministratori provenivano dalla quota mance di spettanza della
LT 0 non ONtabilizzata;
rimandava alla n o delle imputazioni di bancarotta la trattazione i f e e
B 42
dimostrazione del collegamento tra siffatte distrazioni di denaro ed il fallimento della società.
Per quanto riguarda la misura della provvisionale,
la Corte di merito osservava che era ONgrua, mentre la censura era generica.
Per quanto riguarda il reato di truffa ONtestato
al solo VE (capo d'imputazione "D"), la Corte
di merito osservava che l'accordo intervenuto sull'indennità di rischio era viziato dall'accordo corruttivo esistente tra gestore e Sindaco e,
pertanto, non era vincolante per l'ente pubblico
ONcedente%3B che l'elemento costitutivo del raggiro si era ONcretato nel momento in cui era stata prospettata agli enti pubblici interessati agli introiti del gioco l'esistenza di un rischio di incasso, di fatto inesistente, in quanto il gestore incassava anche denaro in ONtante e assegni circolari di sicura esazione;
ed il raggiro era reso
ancora più insidioso nel momento in cui era iniziata la ONversione in franchi svizzeri dei gettoni speciali versati dai clienti a titolo di mancia, ON
ONseguente dilatazione dell'importo complessivo delle entrate in gettoni speciali, costituente il n o parametro per il calcolo dell'indennità di rischio. i f l e
B 43
Aggiungeva che ricorrevano le aggravanti del danno di rilevante gravità, in relazione all'ammontare di tale indennità, e quella del fatto commesso in danno di enti pubblici e cioè del Comune di CA
d'AL e dello Stato, dato che quest'ultimo
"partecipava alla ripartizione della quota del
78,48% degli incassi spettante agli enti
ONcedenti".
Per quanto riguarda le imputazioni di cui ai capi
"G", "H", "I" ed "L", la Corte di merito osservava che i fatti erano provati dalle dichiarazioni della parte lesa NZ IN%3B che le modalità del fatto (l'ignoto rapinatore aveva apostrofato il Tanzi, chiamandolo "il ONsigliere ribelle")
rendevano evidente la riferibilità dei fatti all'associazione per delinquere di cui al capo d'imputazione "A" e la responsabilità dei tre imputati cui i fatti erano stati ONtestati:
VE, LE AR e AL. Infatti, il
VE era il diretto interessato delle critiche del NZ, suo unico ONtraddittore;
il LE,
essendo promotore della detta associazione, aveva un
diretto interesse a ONtrastare ogni iniziativa che potesse pregiudicare la ONtinuità della gestione n o LT, ONdizione necessaria per la realizzazione i f l e
B 44
degli scopi dell'associazione e specificamente per la prosecuzione della sua attività di cambista in rapporto privilegiato ON l'ufficio fidi, nei cui
ONfronti il RO aveva già maturato una esposizione di circa un milione Q mezzo di franchi svizzeri. Analoghe ONsiderazioni valevano per
AL, pure promotore dell'associazione e diretto socio di affari del LE. Inoltre, sia il LE
che il AL, in forza dei rapporti intrattenuti con la malavita organizzata catanese, avevano i necessari collegamenti ON soggetti capaci di azioni violente da utilizzarsi per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.
Per quanto riguarda il reato di usura di cui ai capi "Z" e "C1", la Corte di merito osservava che,
pur essendo prescritti, dovevano essere ugualmente esaminati per l a loro importanza ai fini
dell'associazione per delinquere di cui al capo "A",
che ha finanziato, almeno in parte, ON il provento dell'usura le attività eONomiche acquisite.
Riteneva sussistente tale reato, perché l'interesse praticato variava dal 5 al 10% a vista, come
risultava da numerose testimonianze; ed aggiungeva che erano stati ONtestati come reato solamente quei n o casi in cui c'era stato anche approfittamento dello i f l e B 45
stato di bisogno delle persone offese. Indi, la
Corte di merito passava ad esaminare i singoli episodi, per dimostrare che, in ciascuno di essi,
ricorrevano gli estremi del reato ONtestato, in
ONsiderazione delle disastrose ONdizioni
eONomiche in cui versavano le parti lese. Per 3 tra laquanto riguarda l'apparente ONtrasto
posizione di parte lesa che il ME assume rispetto al delitto di usura e la sua partecipazione all'associazione di cui al capo d'imputazione "A"
(che aveva tra gli scopi anche la perpetrazione di delitti di usura), la Corte di merito osservava che il Merlo aveva fatto il SUO ingresso nell'associazione, quando questa era già da tempo operante e nel momento in cui il ME si trovava nella necessità di far ricorso alle prestazioni del suo prestasoldi, il LE.
In ordine alle singole responsabilità, la Corte di merito osservava che era pacifica la prova a carico
di AR LE, trattandosi del prestasoldi cui hanno fatto riferimento tutte le parti lese;
quanto al AL, era pacifica la sua diretta partecipazione alla vicenda del TI, come pure indiscutibile era la sua comunanza di affari ON il on LE nell'attività di prestito ad usura a i f l e B 46
CA, programmata nell'ambito dell'associazione della quale era stato uno dei promotori. Per SI,
VI LE e AN, i giudici di merito individuavano nell'esperienza da loro maturata nelle sale da gioco e nell'attenzione da loro j ONtinuamente prestata al comportamento dei la prova della loro giocatori ai tavoli
ONsapevolezza dello stato di bisogno dei loro clienti. Infine, la responsabilità del Traversa discendeva dal modo nel quale aveva organizzato l'ufficio fidi e nell'accordo raggiunto ON i prestasoldi per l'utilizzo, da parte loro per l'attività di prestito, del denaro appartenente alla
LT.
Per quanto riguarda i reati di bancarotta ascritti a IO VE (capi "M" ed "N"), ad AR
LE (capi "O" e "P"), a OV PE (capi
"S" e "T") ed a LA IS (capi "U" e
"V"), la Corte di merito osservava che i fatti erano stati commessi tra il luglio 1977 ed il novembre
1983, mentre il fallimento della società LT
era stato dichiarato il 22 luglio 1986%3 che la relazione del curatore dava atto che dai dati di bilancio degli anni dal 1974 al 1983 "non vi è
on traccia di sintomi di insolvenza", ma dimostrava i iocef 47 anche che tale affermazione riguardava soltanto l'aspetto esteriore dei bilanci, mentre dal solo esame della voce 'cassa", indicata in circa dieci "
miliardi di lire, emergeva evidente che la stessa non riproduceva correttamente l'esistenza di valori in numerario, in quanto la voce più ONsistente si riferiva a sospesi di cassa gettoni speciali e cioè
a crediti verso giocatori, di difficile recupero.
Pertanto, correttamente il curatore aveva parlato di inattendibilità delle scritture ONtabili che giustificava l'evoluzione verso l'insolvenza.
Sicché, ove dimostrata la volontarietà degli atti distrattivi, non poteva essere negata la
ONsapevolezza in capo agli imputati del pregiudizio che la loro ONdotta arrecava ai creditori.
Indi, la Corte di merito passava ad esaminare i singoli atti distrattivi ONtestati al VE ai capi d'imputazione "M" ed "N".
Per quanto riguarda i fatti di bancarotta ascritti ad AR LE (capi d'imputazione "O" e "P"), la
Corte di merito Osservava che, nonostante la
ONtestazione fosse stata fatta sotto diversi profili (essendo indicato l'imputato quale socio occulto, amministratore di fatto, stretto n o i collaboratore nella gestione e ONcorrente nel reato f e e
B 48
proprio), la ONtestazione poteva ritenersi limitata all'ipotesi di concorso, non potendosi dubitare della ONfigurabilità del concorso "dell'estraneus" nel reato proprio. Indi la Corte di merito passava ad esaminare i singoli atti di distrazione
3 ONtestati al LE, che coincidono ON alcuni di quelli ascritti al VE. In particolare, per quanto riguarda i fatti di bancarotta documentale,
Osservava che si trattava di fatti collegati a
quelli di bancarotta patrimoniale, trattandosi di
comportamenti resi necessari per occultare ai terzi tali atti pregiudizievoli;
e, quindi, non rilevava
la mancata partecipazione dell'imputato alla falsificazione delle scritture ONtabili, dovendo
egli necessariamente sapere di tale falsificazione ed essere d'accordo.
Per quanto riguarda i reati di corruzione relativi alla gara d'appalto per la gestione del Casinò di
EM, la Corte di merito osservava che la trama corruttiva tra gli amministratori del Comune di
EM e le persone interessate ad ottenere la gestione del casinò risultavano dalle dichiarazioni rese da LI, SI, CC, DI, EN,
RE, GA, LL, IN, MM. Gli
с
о stessi avevano reso dichiarazioni ONfessorie, che р
е с
В 49
coinvolgevano anche gli altri imputati che si protestavano innocenti. Aggiungeva che le ritrattazioni avvenute nel corso del dibattimento non erano attendibili%3B e che, tenuto ONto dei risONtri documentali alle erogazioni delle due possibileprime rate della somma pattuita, era 3 del Comune diaffermare che gli amministratori
EM, dopo essere addivenuti, con riluttanza, a deliberare la privatizzazione del locale casinò,
avevano deciso di pilotare la gara d'appalto al duplice scopo di scegliere tra i ONcorrenti il soggetto disponibile a rispettare, nella gestione della casa da gioco, il ONsolidato potere dei politici locali e di ottenere una cospicua tangente,
che doveva essere suddivisa tra i gruppi componenti la maggioranza ONsiliare, ON evidente rispetto del relativo peso politico.
Dal complesso di tali dichiarazioni era emerso il ruolo operativo essenziale dell'IN, che aveva gestito l'operazione, ponendosi in ONtatto ON il gruppo facente capo alla SIT attraverso il LI.
Inoltre, risultava che, per la D.C., erano stati informati delle trattative l'RE, IN
DI, FR, EN e IA;
per il P.S.D.I.
m o era evidente l'adesione del LI;
per il P.L.I. i f
l e
B 50
era stato ONtattato l'assessore LL (a suo dire informato dall'IN); per il P.R.I. era stato
ONtattato l'assessore AL (il quale negava, ma vi erano a suo carico le affermazioni di DI,
EN, LI ed RE); e per il P.S.I. era
stata ottenuta l'adesione del ONsigliere comunale Ballestra. Era stato raggiunto un accordo per la nomina dei cinque membri della commissione di gara,
effettuata dalla Giunta ON delibera del 12.10.1982: la D.C. aveva indicato RE e GA;
il P.R.I.
il AL%3B il P.L.I. il IN%; ed il P.S.I. il
LE. Il piano corruttivo ONsisteva, seONdo
SI, nel predisporre le cifre che ciascun membro avrebbe indicato come tetto massimo d'asta, perché
fosse possibile ONoscere prima della gara la media di tali importi. Il pagamento dei primi due acONti
di £. 500.000.000 e di f. 1.000.000.000 era stato puntualmente risONtrato. Inoltre, risultava la provenienza di tali somme da AR LE.
Dalle dichiarazioni di SI e di CC risultava che gli stessi avevano intrattenuto rapporti anche
ON GI BO DECQ, che mediante la società OWS RA era interessato ad
ottenere la gestione del CA di EM. I l
BO esponeva di avere avuto una fitta rete di 51 contatti con esponenti di primo piano del P.S.I.,
nel corso dei quali era stata esplicitata al
BO la necessità di un esborso di due miliardi di lire a favore di politici sanremesi per ottenere l'appalto del casinò.
Per quanto riguarda la gara di appalto, risultava che il LI aveva ONsegnato al CC la busta ricevuta dall'IN, ONtenente la cifra che avrebbe dovuto essere indicata dalla SIT. Tale busta era stata ONsegnata dal CC al SI e da questi al ME. Questi, dopo aver preso visione della cifra indicata (21 e cioè 21 miliardi), aveva restituito la busta al SI.
Il giorno della gara, il ME indicò tale cifra;
la OWS indicò £. 18.650.000.000.
Ai sensi del capitolato d'appalto, l'offerta doveva essere compresa tra un minimo di £. 18.000.000.000
ed un massimo che sarebbe risultato dalla media dei valori indicati in schede segrete dai membri della commissione aggiudicatrice. Tale tetto massimo era
risultato di £ . 21.980.000.000, dato che i componenti della commissione avevano indicato le
- 23 miliardi%; GA seguenti cifre: RE
LE = 22 miliardi;
IN = 19 miliardi %;B e
n o i AL = 18 miliardi e novecentomilioni. t c e
B 52
Di ONseguenza, il Presidente della Commissione
aveva escluso dalla gara la SIT ed aveva dichiarato vincitrice dell'asta la OWS PA.
Il Tribunale individuava la causa della sONfitta
della SIT nel "tradimento" del AL, che aveva indicato la cifra di £. 18.900.000.000, anziché ز
quella di £. 19.000.000.000. Invece, la Corte di
Appello rilevava che da vari elementi risultava che tutti i commissari avevano espresso esattamente la cifra che era stata loro indicata;
ස quindi, "
ONcludeva che l'insuccesso del piano pro SIT poteva essere attribuito soltanto ad un intervento intimidatorio а favore dell'altra società
ONcorrente esercitato nei ONfronti dell'IN
o di altra persona in grado di influire sulla sua
ONdotta nella fase risolutiva della vicenda.
Indi, la Corte di merito descriveva le reazioni di sgomento determinate dall'esito della gara ed il successivo sviluppo di นก nuovo piano corruttivo a
sostegno delle azioni legali intraprese dalla SIT.
Analizzava le promesse di denaro ed altre utilità a
favore degli amministratori del Comune di EM
la ONdotta posta in essere dagli stessi per favorire la SIT, che formano oggetto delle e r imputazioni di cui ai capi "E1" ed o "F1", පි i f l e
B
....... 53
risultavano provati dalle dichiarazioni ONfessorie rese da DI, da LI da CQviva e da
MM. In ordine a tali fatti vi erano risONtri
documentali anche tra le carte sequestrate al ME
al momento dell'arresto.
Nel frattempo, anche la OWS PA svolgeva pressioni sugli amministratori del Comune di EM
per ottenere la ratifica del risultato della gara d'appalto.
Indi, la Corte di merito passava ad esaminare la posizione dei singoli imputati del reato di
corruzione di cui al capo "F1", in relazione alle censure mosse ON i motivi di appello.
Per IN TE osservava che l'operazione finanziaria relativa al versamento della prima
"tranche" di £. 500.000.000 nei primi giorni del mese di giugno 1982, anche se non costituiva riscontro specifico nei ONfronti del detto
imputato, costituiva un risONtro documentale
relativo a movimenti di denaro nella fase antecedente alla gara d'appalto, nel momento
indicato dal LI e dal SI;
che le chiamate in correità da parte dei coimputati EN, DI,
MM, Carella, LI ed RE si
n o riscontravano reciprocamente;
che dalle i f l e
B 54
dichiarazioni del DI risultava che l'imputato si era attivato a favore della SIT, anche dopo il 25
gennaio 1983; che l'aggravante di cui all'art. 319,
cpv., n. 1, C. P. non poteva essere esclusa per la mancata approvazione ministeriale, dato che quest'ultima non influisce sulla validità delle deliberazioni della Giunta di assegnazione dell'appalto, ma soltanto sulla loro efficacia.
Riteneva corretto il diniego delle attenuanti generiche in ONsiderazione, tra l'altro,
dell'intensità del dolo e dell'eccezionale gravità
dei fatti, anche in relazione all'entità delle somme
ONcordate nel piano corruttivo3B e riteneva equa la misura della pena inflitta. In ordine alla ONdanna
al risarcimento dei danni, osservava che non era
applicabile l'art. 58 della legge 8.6.1990, n. 142,
trattandosi di azione di danno da fatto illecito disciplinata dall'art. 2947 C. C. e non di azione di responsabilità nei ONfronti di un pubblico amministratore 8, comunque, l'azione civile era stata promossa prima dell'entrata in vigore di tale legge.
Per RE BE, osservava che correttamente
il primo giudice aveva disatteso la ritrattazione n
o dibattimentale della ONfessione resa dall'imputato i f
l e
B
darf 55
in istruttoria, dato che quest'ultima non era frutto di mera fantasia e di autocalunnia, avendo trovato
ONferma nelle numerose chiamate in correità ed in risONtri documentali. Per quanto riguarda i fatti successivi alla gara di appalto, la Corte di merito aggiungeva che dalle prove emergeva che le promesse di finanziamento erano indirizzate direttamente all'imputato e non genericamente al partito, cui il medesimo apparteneva. Osservava, inoltre, che dalla registrazione dell'inONtro di Ovada non si poteva desumere l'estraneità dell'RE al piano corruttivo, ma soltanto che il ME escludeva che il detto imputato fosse il "traditore". Anzi, emergeva proprio la piena consapevolezza
dell'RE del piano corruttivo ed il Suo
puntuale adempimento. Aggiungeva che il reato di cui al capo d'imputazione "G1", era compatibile ON il
reato di corruzione, ONfigurando i due reati un caso di ONcorso formale di reati. Infine riteneva corretto il diniego delle attenuanti generiche e
ONgrua la misura della pena inflitta dal primo giudice.
Per LE FU osservava che in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale ed alla
r o richiesta di rinnovazione del dibattimento si era i f
l e
B 56
già pronunciata rispettivamente ON le ordinanze 7
20 ottobre 1992; mentre, per quantoottobre riguarda la responsabilità dell'imputato, le
dichiarazioni dei coimputati DI, MM,
RE, LI e EN fornivano la prova della
} sua adesione al piano ordito a favore della SIT.
Tuttavia, Osservava che all'imputato non era contestato alcuno degli episodi indicati nella seONda parte del capo d'imputazione "F1" e, quindi,
non vi era da pronunciare alcuna assoluzione per tali imputazioni, che non riguardavano l'imputato di cui si tratta, ma doveva soltanto essere eliminato
1'aumento di pena per la ONtinuazione. Invece,
l'aggravante di cui riteneva di dover escludere all'art. 319, cpv., n ' 1, C. P., dato che la
ONtestazione mossa al LE era limitata alla fase precedente alla gara d'appalto e lo stesso non
aveva partecipato agli ulteriori accordi corruttivi promossi dal ME per ottenere l'assegnazione della gestione della casa da gioco, nonostante l'esito negativo della gara. La Corte di merito riteneva,
le attenuantiinoltre, di poter riONoscere
generiche (che riteneva equivalenti all'aggravante di cui all'art. 112, n. 1, C. P.) in ONsiderazione
i m della minore intensità del dolo del detto imputato, i f
l e
B 57
dell'estraneità del medesimo agli ulteriori piani corruttivi e della sua posizione di seONdo piano nell'organigramma politico sanremese.
Per GA AN osservava che l'imputato aveva reso ampia ONfessione sul ruolo avuto nel piano corruttivo, liberamente accettato, quale commissario 3
di gara;
e che la sua successiva ritrattazione era inattendibile, anche perché la sua adesione al piano corruttivo era stata data per sONtata da altri coimputati, in particolare dall'RE, e perché
il MM non avrebbe potuto fidarsi della generica intenzione dell'imputato di indicare una cifra "intorno" ai 22 miliardi, essendo necessario
ONoscere ON esattezza la cifra che sarebbe stata indicata da ciascun commissario. Aggiungeva che non aveva rilievo il fatto che il piano corruttivo fosse stato predisposto quando ancora l'imputato non era stato nominato commissario di gara e, quindi, non
aveva ancora assunto la qualità di pubblico ufficiale;
infatti, accettando tale nomina quando il piano corruttivo era già predisposto, aveva prestato la sua adesione al piano criminoso. Aggiungeva,
inoltre, che il fatto non poteva essere qualificato come corruzione impropria, perché la scelta
n discrezionale dell'imputato non era stata io f e e B 58
determinata dall'interesse della pubblica amministrazione, ma da quello del privato corruttore.
Escludeva l'aggravante di cui all'art. 319, cpv.,
n. 1, C. P., e la ONtinuazione;
e riONosceva le
3 attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante, per i motivi già indicati per il
LE.
Per LL ON osservava che le dichiarazioni accusatorie del Covini erano attendibili, anche
perché trovavano risONtro in alcune ammissioni dell'imputato (interr. reso il 23.9.1986), perché
era evidente che l'imputato costituiva un necessario tramite politico per ottenere da parte degli organizzatori del piano diretto a favorire la SIT
l'assenso anche del IN, e perché avevano trovato risONtro nelle dichiarazioni rese dal LI e dal
DI.
Escludeva l'aggravante di cui all'art. 319, cpv.,
n.
1. C. P., e la ONtinuazione;
e riONosceva le
attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante, per i motivi già indicati per i l
LE.
Per AL GI Osservava che la tesi n
o difensiva dell'imputato era inattendibile, in quanto i f
l e
B 59
non spiegava perché lo stesso avesse scelto di abbassare di poco (solo centomilioni) la cifra di 19
miliardi, che seONdo l'ipotesi accusatoria gli era stata indicata dai complici. Comunque, a carico dell'imputato vi erano le dichiarazioni dei coimputati RE, LI, DI e MM.
Escludeva l'aggravante di cui all'art. 319, cpv.,
n. 1, C. P., e la ONtinuazione;
e riONosceva le
attenuanti generiche equivalenti alla residua per il aggravante, per i motivi già indicati
LE.
Per IN CL osservava che le dichiarazioni dallo stesso rese nell'interrogatorio del 7 dicembre
1983 dimostravano che egli aveva dato, tramite il
LL, la sua piena adesione al piano corruttivo predisposto per favorire la SIT, accettando di indicare quale commissario di gara la cifra indicatagli di 19 miliardi di lire, tradendo il dovere di segretezza cui era tenuto nell'espletamento del suo pubblico ufficio%3B e
risultava chiaramente anche la piena ONsapevolezza
delle utilità che sarebbero derivate dall'adesione alla proposta corruttiva, sia pure nel colorito
riferimento alla "barca".
o
Escludeva l'aggravante di cui all'art. 319, cpv., f e
B 60 n. 1, C. P., ස la continuazione e riconosceva le attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante, per i motivi già indicati per il
LE.
Riteneva sussistente l'aggravante di cui all'art. 112, n. 1, C. P., in ONsiderazione del numero delle 3
persone che avevano partecipato alla commissione del reato ed alla ONsapevolezza che l'imputato ne
aveva avuto, come risultava dal fatto che necessariamente dovevano partecipare al reato i
principali amministratori del Comune di EM, dai
quali era dipesa la nomina dei commissari (lo stesso
IN aveva dichiarato di aver saputo dal LL
della "pastetta" fra i vari gruppi politici per favorire la società del ME).
Per IA OV osservava che era infondata la tesi difensiva seONdo cui il detto imputato sarebbe stato ONnivente e non ONcorrente nel reato. Infatti, era pacifico che il IA era destinato a succedere al EN nella carica di
Sindaco di Sanremo; e pertanto, non poteva "
estraniarsi alle vicende relative alla gestione del importanza vitale per i l CA, attesa la Sua
inoltre, che il EN si potere locale. Osservava, e n o i era dichiarato certo della compartecipazione f e e
B 61
criminosa del IA, non per sua personale supposizione, ma alla luce di dati e fatti ONcreti.
Vi erano, inoltre, le chiamate in correità del
LI e del DI, che ONvergevano nell'affermare l'adesione del IA all'accordo corruttivo.
3
Per quanto riguarda la ONdotta del IA
successiva alla gara di appalto, la Corte di merito osservava che la stessa non risultava indicata nel capo d'imputazione, ma era stata chiaramente
ONtestata all'imputato nell'interrogatorio del 10
aprile 1986; e che era documentata tutta una
ONdotta del IA, di affiancamento all'opera dell'IN del MM, per il raggiungimento dello scopo dell'assegnazione al
ME dell'appalto. Riteneva corretto il diniego delle attenuanti generiche e ONgrua la misura della pena inflitta dal primo giudice.
Per LI EN osservava che non era
attendibile la ritrattazione fatta in dibattimento delle dichiarazioni ONfessorie rese in istruttoria
(a dire dell'imputato, sotto il peso della grave accusa di cui all'art. 416 bis C. P.), dato che le dichiarazioni ONfessorie erano state rese già
davanti agli inquirenti di EM, quando non era
stata ancora formulata la più grave accusa di cui
་
i m o f
e e
B 62
all'art. 416 bis C. P.. La Corte di merito osservava, inoltre, che la ONcomitanza di plurime dichiarazioni ONfessorie sull'esistenza di un piano corruttivo in favore della SIT, il risONtro
documentale offerto dalle indagini sulla provenienza
$ delle ingenti somme corrisposte nella fase
antecedente all'asta e sul rientro delle stesse somme, l'ulteriore sviluppo della vicenda dopo l'esito della gara d'appalto fornivano adeguata
ONferma dell'impianto accusatorio e dello specifico ruolo d'intermediario svolto nella vicenda dal
LI, e dallo stesso, peraltro, pienamente ammesso negli interrogatori del 4 aprile 1984, del 21
novembre 1984 e nel ONfronto ON l'IN del 16
ottobre 1984.
Riteneva sussistente l'aggravante di cui all'art. 319, cpv., n. 1, C. P., perché il comportamento dell'imputato aveva ONsentito alla SIT di
raggiungere una situazione di diritto tale da poter pretendere dal Comune la stipulazione del ONtratto
alle ONdizioni previste dalla deliberazione dell'8
agosto 1983.
Infine, la Corte di merito riteneva corretto il diniego delle attenuanti generiche e ONgrua la
n io misura della pena inflitta dal primo giudice. f el
•B 63
Per MM RI osservava che la responsabilità
dell'imputato per i fatti antecedenti alla gara d'appalto risultava provata dalla sua confessione
suffragata dalle chiamate in correità fatte dall'RE, dal GA, dal LI, dal DI e dal EN;
mentre per i fatti successivi risultava da specifici episodi in cui l'imputato aveva affiancato l'opera dell'IN diretta ad assicurare l'aggiudicazione dell'appalto alla SIT:
tali episodi sono descritti nella sentenza impugnata.
Riteneva sussistente l'aggravante di cui all'art. 112, n. 1, C. P., essendo evidente per l'imputato,
nella fase successiva alla gara, la ONoscenza della necessaria adesione all'accordo del DI, del
EN, dell'IN, dell'RE e del LI.
Infatti l'assenso dei primi quattro era tecnicamente necessario, in relazione ai rapporti di forza tra le varie correnti della D.C., perché fosse praticabile una soluzione favorevole al ME;
mentre il LI
era stato presente in occasione degli accordi raggiunti dal MM е dall'IN ON il
ET, come riferito dall'CQviva. Per la fase
anteriore alla gara, necessariamente il MM
on doveva ONoscere l'adesione all'accordo corruttivo i f l e B 6964
dei cinque commissari di gara, in ragione delle modalità in cui il piano doveva essere realizzato.
Infine, la Corte di merito riteneva corretto il diniego delle attenuanti generiche e ONgrua la
misura della pena inflitta dal primo giudice.
Per EN SV osservava che era attendibile la
ONfessione resa in istruttoria dall'imputato,
mentre era strumentale la ritrattazione dibattimentale. Rilevava che sin dal primo interrogatorio del 30 novembre 1983, il EN aveva reso ampia ONfessione per la corruzione successiva alla gara d'appalto e che sul punto vi era ampio risONtro non solo nelle dichiarazioni dell'CQviva, ma anche nella deposizione del teste
VI all'udienza del 23 aprile 1990 e nella
documentazione sequestrata al ME. Per l'adesione al piano corruttivo anteriore alla gara d'appalto,
la ONfessione era stata resa dal EN
nell'interrogatorio del 2 dicembre 1983, ove aveva
dato atto di una serie di inONtri avuti ON DI,
IN, RE, MM e LI, collocati nella seONda metà dell'anno 1982. La Corte di merito rilevava che entrambe le ONfessioni erano state rese dal EN in relazione alla ONtestazione
e del solo reato di corruzione aggravata e ONtinuata, r i f l e
B 65
prima che fosse al medesimo ONtestato il reato associativo.
Riteneva sussistente l'aggravante di cui all'art. 319, cpv., n. 1, C. P., in ONsiderazione del fatto che la delibera di Giunta dell'8 agosto 1983, n.
2953, non era la ONseguenza, ma la premessa del verbale di ONciliazione giudiziale sottoscritto
1'11 agosto 1983 dal Comune di EM, dalla SIT e
dalla OWS PA;
che, ON detta delibera, la
Giunta Municipale aveva aggiudicato l'appalto della gestione del CA municipale alla SIT a seguito di autonome valutazioni, essendo stata ritenuta la legittimità dell'offerta della SIT;
e che la
successiva delibera n. 3048 del 23 agosto 1983, di assegnazione definitiva dell'appalto alla SIT era
stata adottata per la necessità di adeguare, nella parte motiva e nella parte dispositiva, la precedente delibera al ONtenuto del verbale di
ONciliazione giudiziale, sottoscritto anche dal
Comune di EM, in persona del Sindaco EN. E
poiché la delibera n. 2953 era inficiata dall'accordo corruttivo, doveva essere ritenuta sussistente l'aggravante in esame.
Infine, la Corte di merito riteneva corretto il on ladiniego delle attenuanti generiche e ONgrua elfi
B 65
misura della pena inflitta dal primo giudice.
Indi la Corte di merito passava ad esaminare la posizione dei singoli imputati del reato di associativo di cui al capo d'imputazione "A", in relazione alle censure mosse ON i motivi di appello.
Per VE IO osservava che, per la sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis C. P.,
non era necessaria la reiterazione di atti di violenza fisica e morale dopo l'entrata in vigore di tale articolo, essendo sufficiente la persistenza della ONdizione di assoggettamento e di omertà,
derivanti dalla ONvinzione di essere esposti ad un
ONcreto ed ineludibile pericolo di fronte alla forza dell'associazione. Né la sussistenza di tale forza intimidatrice e la ONdizione di assoggettamento potevano essere ritenute incompatibili che il rapporto corruttivo, che presupporrebbe un rapporto paritario%3 invero, nel caso ONcreto, il ricorso alla corruzione
(sicuramente privilegiato dal sodalizio per il raggiungimento dei propri fini) nonaveva escluso il ricorso all'uso dell'intimidazione, quando essa era
stata necessaria per vincere inopportune resistenze e r o al rapporto corruttivo. Aggiungeva che tra i f l e
B 67
giocatori era pacifico il fatto che i loro debiti
F dovevano essere onorati proprio per il timore che il sodalizio loro incuteva, essendo ben noti nell'ambiente i metodi di esazione. Aggiungeva che la detta associazione criminosa era interessata anche alla trattativa per la gara d'appalto del
CA di EM, come risultava dal diretto impiego di somme provenienti dalle casse della società LT, il cui pacchetto azionario era stato acquistato dal VE, dal DI e dal
ON, non come autonoma scelta imprenditoriale, ma come risultato di accordi intervenuti in un più
ampio sodalizio interessato all'acquisizione delle attività eONomiche ONnesse alla gestione del
CA. Osservava che non poteva essere disposta la rinnovazione del dibattimento per sentire i testi
NO, UL e EG e per l'esame del coimputato UN SI ex art. 450 bis C. P. P. del
1930, perché non era dimostrata l'incompletezza dell'istruttoria dibattimentale di primo grado e i testi avrebbero dovuto deporre su circostanze che avevano formato oggetto di approfondita istruttoria,
mentre l'esame del coimputato SI era inutile e
n avendo reso numerosi interrogatori in istruttoria e, i f
e e
B 68 comunque, era problematico attese le ONdizioni di salute, verosimilmente irreversibili, che avevano determinato la separazione del procedimento nei suoi
ONfronti. Osservava, inoltre, che la corruzione era stata correttamente qualificata ex art. 319 (e non j
318) C. P., perché si trattava di corruzione per atti ONtrari ai doveri d'ufficio.
Per quanto riguarda la sussistenza del reato di
truffa e delle relative circostanze aggravanti la
Corte di merito rinviava a quanto precedentemente detto (pagg. 42 e 43), aggiungendo che la valutazione della rilevanza del danno patrimoniale non poteva essere effettuata in relazione alle singole regolazioni da effettuarsi ogni dieci giorni, ma globalmente in relazione all'applicazione dell'indennità di rischio.
Per quanto riguarda i capi d'imputazione "G", "H",
"I" ed "L", richiamava quando già precedentemente detto (pagg. 43 e 44) ed aggiungeva che erano
evidenti le finalità intimidatorie di detti reati
(compresa la rapina) subiti dal NZ e, quindi, di avvertimento per ottenere il silenzio sugli episodi corruttivi a lui noti, in un momento in cui era ancora vivo il ricordo delle sue dimissioni.
n o Per quanto riguarda le imputazioni di bancarotta di i f l e B 69
cui ai capi d'imputazione "M" ed "N", la Corte di merito ribadiva che la dichiarazione di fallimento, anche se intervenuta a notevole distanza di tempo,
faceva diventare penalmente illeciti gli atti di distrazione. Ribadiva che già nel 1983 si profilava l'insolvenza della società LT, come sopra già
indicato (pagg. 46 e 47). Sicché i fatti di distrazione indicate nel capo d'imputazione "M"
l'irregolare registrazione dei detti atti nelle
scritture ONtabili di cui al capo d'imputazione "N"
integravano i reati ivi indicati.
Per quanto riguarda il delitto di usura di cui al capo d'imputazione "Z", la Corte di merito rilevava che lo stesso si era prescritto.
Infine, la Corte di merito riteneva corretto il diniego delle attenuanti generiche;
e rideterminava la pena, avendo escluso l'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 4°, C. P. dichiarato estinto per prescrizione il delitto di usura.
Per LE AR osservava che la rinnovazione del dibattimento per l'acquisizione di
documentazione, l'espletamento di una perizia
ONtabile e l'audizione di ulteriori testi non poteva essere disposta, trattandosi di attività e n
i istruttorie superflue ed inutili. f l
e
B 70
Per quanto riguarda il reato associativo, la Corte
di merito osservava che la forza intimidatrice che caratterizza l'associazione di cui all'art. 416 bis C. P. risultava dagli episodi di intimidazione nei
ONfronti del ONsigliere comunale NZ%3B dal fatto
} che anche il OS era stato oggetto di intimidazioni, all'epoca del rinnovo della
ONcessione, di precise minacce, poco prima del suo arresto, per ottenerne il silenzio%;B e che,
era riONosciutacomunque, l'associazione all'esterno come organismo fornito di capacità
intimidatoria da organizzazioni similari e generalmente da parte di persone gravitanti nel modo del gioco d'azzardo, quali i prestasoldi,
cambisti, i porteurs e gli stessi giocatori, come
sopra si è visto. Aggiungeva che sussisteva l'accordo criminoso (e non un semplice accordo
eONomico), dato che, sin dall'inizio, l'affare denotava la sua natura illecita in ordine ai mezzi per acquisire la gestione di una casa da gioco (il ricorso alla corruzione dei pubblici amministratori ed il ONcorrente impiego del sistema intimidatorio per vincere eventuali resistenze) ed in ordine agli scopi dell'operazione (l'acquisizione della e r struttura della LT per una più razionale o i
f l
e
B 71
gestione, in regime di monopolio all'interno della casa da gioco, dell'attività di prestito del denaro ad usura ai giocatori, utilizzando la cassa dell'ufficio fidi e le strutture della società);
che, dal modo privilegiato in cui veniva gestita l'attività di cambista del LE, risultava che lo stesso faceva parte dell'associazione; e, infine,
che era provata la sussistenza della detta associazione prima dell'entrata in vigore dell'art. 416 bis C. P.. Aggiungeva che il ruolo di promotore risultava dal fatto che il LE era intervenuto in un momento anteriore al perfezionamento della cessione del pacchetto azionario, nel momento in cui venivano indicati al Comune di CA d'AL i nomi dei possibili cessionari%3 e che, comunque, al
LE era stato ONtestato non soltanto il ruolo di promozione, ma anche quello di organizzazione e
direzione dell'associazione, che erano resi evidenti dalla ONdotta del LE non soltanto nell'organizzazione del lavoro di cambista privilegiato nell'ambito della struttura della casa da gioco, ma anche nella partecipazione alla gara
d'appalto di EM e nella prestazione dei mezzi finanziari necessari per l'operazione.
e r o Per quanto riguarda l'eccezione di incompetenza i f д l и e
В B 72
territoriale, la Corte di merito rinviava all'ordinanza dibattimentale 7 ottobre 1992, con la quale era stata rigettata la detta eccezione.
Per quanto riguarda i delitti di bancarotta e di corruzione, la Corte di merito rinviava a quanto
3 detto in precedenza su tali reati (vedi retro, pagg.
46-53).
Infine, la Corte di merito riteneva corretto il diniego delle attenuanti generiche, in
ONsiderazione della gravità dei fatti e del ruolo
svolto dall'imputato.
Per AL TA osservava che la rinnovazione del dibattimento per l'acquisizione di documentazione e l'audizione di ulteriori testi non poteva essere disposta, trattandosi di attività
istruttorie non necessarie, potendosi decidere allo stato degli atti.
Per quanto riguarda il reato associativo la Corte
di merito rinviava a quanto detto in precedenza su tale reato, precisando che le dette argomentazioni resistevano alle censure mosse ON i motivi di appello.
Aggiungeva che dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal Calderone risultavano legami tra
n o l'associazione di cui si tratta e l'associazione i f l e
B 73
mafiosa operante a Catania.
Per quanto riguarda i reati di corruzione, ribadiva l'esistenza della prova logica del ONcorso in detti reati dei promotori dell'associazione,
indipendentemente dalla materiale partecipazione ai
ONcreti atti esecutivi delle trame corruttive ordite dal VE e dal ON, trattandosi di esecuzione di corruzioni programmate dal SI già al momento della formazione dell'accordo associativo e
realizzate dai suddetti in aderenza alle sopravvenute necessità.
Per quanto riguarda il reato di usura, osservava che era pacifico il diretto interessamento del
AL nei prestiti al TI, come pure indubitabile era, anche sulla base dei flussi finanziari, la complessiva partecipazione del
AL all'organizzazione del prestito ad usura in
CA d'AL.
Aggiungeva che le stesse valutazioni giustificavano l'affermazione della responsabilità penale del
AL per il delitto di rapina in danno del NZ
e per i delitti collegati, tutti ONsumati in epoca anteriore al trasferimento nel Centro America delle principali attività del AL e ONseguentemente
n ideati e programmati ON il suo necessario ONsenso, i f
e e
B 74
nel quadro della direzione operativa dell'organizzazione dal medesimo promossa e diretta.
Aggiungeva che era insostenibile la pretesa estraneità del AL alla partecipazione alla gara per il CA di EM, in quanto la partecipazione del AL a riunioni per trattare tale affare risultavano dalle dichiarazioni del SI
e del LE. Uno di tali inONtri riguardava un momento decisivo per l'associazione, essendo relativo all'accettazione del progetto corruttivo predisposto dal SI per assicurare alla SIT EM
la vittoria nella gara e, ONseguentemente,
dell'oneroso versamento promesso agli amministratori sanremesi. Infine, per la ONdotta successiva all'esito della gara, la Corte rilevava che dalle deposizioni del teste HI risultava l'interessamento del AL alle trattative per la transazione del ONtenzioso ON la OWS
PA; ed erano, comunque, significative le presenze del AL a EM nei mesi di aprile,
maggio, giugno ed agosto 1983, nei momenti in cui dovevano essere prese decisioni per la comune
strategia a fronte delle iniziative legali della
OWS PA per ottenere la gestione della e
r casa da gioco, a seguito del ONtestato esito della o i
f l
e
B 75
gara.
Ciò rendeva insostenibile la tesi difensiva dell'imputato seONdo cui mancherebbe la prova della protrazione della sua presenza nell'associazione di cui si tratta, dopo il 28 settembre 1982. Ed
aggiungeva che il suo dimostrato finanziamento dell'acquisto della società LT, l a
partecipazione all'attività di cambista svolta presso il CA di CA d'AL ed alla scalata al casinò di EM fornivano, altresì, la prova del ruolo di promozione, direzione ed
organizzazione dell'associazione attribuito al
AL.
Inoltre, la Corte di merito riteneva corretto il diniego delle attenuanti generiche, anche in
ONsiderazione della perdurante latitanza dell'imputato.
Infine, la Corte osservava che la condanna al
risarcimento del danno in favore della parte civile
LI UA, pur in assenza di ONtestazione
di reati di bancarotta al AL, poteva trovare fondamento nella ONdanna per il reato associativo,
dato che l'associazione aveva nel Suo programma
anche la commissione di reati societari, essendo e n i essenziale ai fini associativi la distrazione di f e e
B 76
parte del patrimonio sociale a beneficio dell'associazione e degli associati e а danno dei creditori sociali.
In ordine alla doglianza relativa alla ONfisca di beni di proprietà di AL Francesco, figlio dell'imputato, la Corte di merito osservava che ogni doglianza sul punto era riservata al terzo proprietario, che si ritenga leso dal provvedimento di ONfisca.
Per SI GI osservava che l'imputato aveva avuto un ruolo di finanziatore del LE, al quale aveva corrisposto somme di importo rilevante
(specificamente indicate nella sentenza impugnata)
ed in momenti particolari della vita aveva avviato all'attività di dell'associazione;
prestasoldi anche il fratello di AR LE,
VI, insegnandogli il mestiere;
il suo nome era
stato utilizzato per l'apertura di una posizione presso l'ufficio fidi della LT, autonoma rispetto a quella del LE, alleggerendo così
formalmente, dietro il SUO nome di vecchio prestasoldi, l'esposizione globale del LE;
aveva fatto personalmente operazioni sul c/c. n.
5539 sia per l'aumento del capitale della SIT
r o EM sia per il flusso di denaro necessario per f l e B 77
le azioni corruttive a EM, tutto ciò rendeva evidente la ONsapevolezza in capo al SI sia dell'esistenza di un sodalizio, reso visibile a
CA d'AL attraverso la comunanza di interessi tra il LE ed il rappresentante della
LT, IO VE, sia della riferibilità a ر
tale sodalizio delle finalità di ONtrollo eONomico
della gestione della casa da gioco attraverso la commissione di reati, nella specie quelli di usura,
specificamente demandati al gruppetto di prestasoldi operanti sotto le direttive di AR LE. E
neppure poteva ignorare il SI che il sodalizio perseguisse le dette finalità mediante il ricorso al metodo intimidatorio, proprio per il suo diretto
ONtatto ON i giocatori 0, pertanto, ON un ambiente nel quale il fatto era notorio. Aggiungeva
che l'attività dell'imputato si era protratta oltre l'entrata in vigore dell'art. 416 bis C. P. fino al giugno 1983, come risultava dalle dichiarazioni di
VI LE.
Per quanto riguarda la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 6°, C. P., la Corte
di merito osservava che le interposizioni fiduciarie poste in essere dal SI per le operazioni bancarie
о finalizzate al finanziamento della scalata al CA
р
и В 78
di EM fornivano adeguata prova della ONoscenza
da parte dell'imputato del finanziamento, ON il
profitto di reati, delle attività eONomiche
ONtrollate.
Per quanto riguarda il reato di usura, la Corte di
merito richiamava quanto detto in precedenza in ordine alla sua sussistenza ed aggiungeva che il detto reato si era prescritto.
Inoltre, la Corte di merito osservava che non vi erano elementi che potessero giustificare un giudizio di prevalenza delle già ONcesse attenuanti generiche.
Infine, osservava che la ONdanna al risarcimento del danno in favore del Comune di EM trovava fondamento, quanto meno, nella sua accertata
responsabilità per il reato associativo.
Per LE VI osservava che l'accettazione da parte dell'imputato del piano di carriera per lui predisposto dal fratello comportava l'adesione al
programma delinquenziale proprio dell'associazione di cui AR LE era promotore ed organizzatore, l'accettazione delle regole cui si atteneva il gruppo LE nell'attività di prestito ad usura e nell'esazione dei crediti, la
ONsapevolezza del rapporto organico esistente tra
-
t s
e
B 79
il gruppo di prestasoldi e la struttura della
LT, attraverso le istruzioni impartitegli dallo zio PE. Aggiungeva che la ONsapevolezza
dell'effettiva attività del fratello e delle finalità dell'associazione di cui faceva parte era necessariamente insita nella gestione del conto n.
5539 B.P.N., intestato allo stesso VI LE
e sul quale venivano versate dal medesimo e dal
SI gli assegni rilasciati dai clienti. L'imputato aveva, pertanto, chiara visione della commistione di interessi esistente tra il fratello e la struttura ufficiale della LT.
Per quanto riguarda l'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 6°, C. P., osservava che l'imputato ne ONosceva l'esistenza attraverso i flussi di denaro sul ONto n. 5539.
Inoltre, la Corte di merito osservava che non vi erano motivi che potessero giustificare un giudizio di prevalenza delle già ONcesse attenuanti generiche.
Per AN LU osservava che la comparsa dell'imputato a CA d'AL nel gruppo LE
per sostituire GI SI nell'attività di cambiasoldi in collegamento a VI LE non
era casuale;
che il suo invito all'inaugurazione del r fi ee B 80
casinò di Sint Maarten era stato sicuramente l'occasione preordinata per una diretta presa di
ONtatto ON il duo LE-AL e per la sua adesione al sodalizio, come si poteva desumere dalla sua assunzione del ruolo in precedenza svolto dal j
SI, nel momento in cui 10 stesso aveva abbandonato l'attività di cambista a CA
d'AL; dalla sua presenza a Roma ed a EM
assieme al LE (in momenti particolari della vicenda relativa alla gara d'appalto) significativa di uno stretto rapporto fiduciario tra i due, se valutata insieme alle prospettive offerte al AN
di una sistemazione all'ufficio fidi del CA di
EM, ove fosse assicurata la vittoria della SIT
EM, e presso la Car Service, la ditta rilevata dalla CA ed utilizzata da AR LE per la regolamentazione di alcune sue esposizioni verso clienti in difficoltà eONomiche. Aggiungeva che il teste RT De AN aveva fornito alcuni specifici elementi dimostrativi del collegamento del
AN al gruppo LE in relazione ad un
prestito ricevuto proprio al CA di CA dal
SI. La Corte di merito osservava, inoltre, che le dichiarazioni del teste De AN dimostravano che
м l'inserimento del AN nell'organizzazione о non
тр с
е В 8.1
era stato un fatto dell'ultimo momento, ma era stato preceduto da una ONtiguità di interessi ON il gruppo LE che dimostrava una adeguata conoscenza da parte del AN sia dei legami del
LE ON la struttura ufficiale della LT
sia del progetto di acquisizione del CA di
EM da parte del gruppo LE. Tali intensità
di legami tra il AN ed Ilario Legnaro e
l'esperienza del AN acquisita nel mondo del gioco d'azzardo dimostravano la sussistenza nell'imputato della ONsapevolezza del sistematico ricorso da parte del "gruppo" al metodo
intimidatorio, quanto meno nel limitato settore del recupero crediti verso i giocatori.
Per quanto riguarda il reato di usura, la Corte di merito rinviava a quanto detto in precedenza su tale reato, aggiungendo che lo stesso si era prescritto;
e, quindi, eliminava la relativa pena.
Per CA EN AN osservava che l'imputata,
moglie di AR LE, era intestataria di beni e società acquisite ON denaro proveniente dall'attività di prestasoldi svolta dal marito nei casinò; era amministratrice di tali società, che
utilizzava anche per operazioni finanziarie aventi
10 SCOPO di occultare la provenienza e la e i f l e
B 82
destinazione di rilevanti somme di denaro;
е che,
quindi, svolgeva un'attività strumentale e di
supporto rispetto agli scopi dell'associazione per delinquere e non poteva non avere la ONsapevolezza
dei metodi intimidatori usati dalla detta associazione, quanto meno nel settore del prestito
3
ad usura nei ONfronti dei giocatori, atteso il
ruolo svolto dall'imputata in tale settore, e quindi, doveva essere necessariamente ONsapevole
della provenienza delle disponibilità finanziarie che avevano ONsentito all'associazione di cui si tratta la scalata al CA di EM.
Inoltre, la Corte di merito osservava che non vi erano motivi che potessero giustificare un giudizio di prevalenza delle già ONcesse attenuanti
generiche.
Per PE OV osservava che, in ordine ai
bancarotta, la rottura del pretesoreati di equilibrio eONomico si era già verificata sin dal
1983, come chiarito sopra. Osservava, inoltre, che,
in merito alla quota mance non ONtabilizzata, era per sua stessa ammissione, risultato pacificamente,
che l'imputato era a ONoscenza di tali distrazioni ed aveva lasciato gestire in nero al VE gli or importi delle mance che dovevano, invece, affluire f l e
B 83
nella cassa sociale;
che il finanziamento per trecento milioni di lire al AR LE,
perfettamente noto al PE, era estraneo all'oggetto sociale riONducibile alle necessità
dell'associazione per la partecipazione alla gara di
EM, al quale il PE aveva coscientemente partecipato atteso il suo ruolo di alter-ego del nipote AR LE all'interno della struttura ufficiale della LT;
che la ONcessione di fido illimitato ad AR LE, pur essendo riONducibile al VE, avveniva ON la collaborazione del PE che regolava, attraverso il c/c. 9432, i parziali rientri dall'esposizione del LE, al limitato scopo di assicurare l'ordinaria amministrazione della LT,
assicurando quelle minime ONdizioni di liquidità
che permettevano di far fronte alle scadenze decadali.
In relazione alla bancarotta documentale, osservava che nessun elemento nuovo di valutazione era stato addotto dall'imputato in relazione alla carente registrazione delle mance;
che l'annotazione del
prestito al LE quale "anticipo a clienti"
creava uno scoperto di ONto sistemato e irregolarmente mediante la ONsegna da parte del n i f r e
B 84
VE di una garanzia impropria rappresentata dagli assegni postdatati del Bello е del ME%3 6
che dalle stesse dichiarazioni del PE
nell'interrogatorio del 27.12.1984 risultava che si trattava di un vero finanziamento al LE. Per
quanto riguarda la registrazione come vincita dell'esborso di 904 milioni di lire a IG, la
Corte di merito osservava che detta annotazione era necessaria per permettere l'investimento nell'operazione EM attraverso l'interposizione dell'Avv. IG;
e che la posizione di associato del PE ed il suo inserimento nella struttura
ufficiale della LT, ON specifico ruolo di alter-ego del LE nella regolazione dei flussi di denaro tra il VE ed il LE stesso, 10
rendevano necessariamente ONsapevole dei trasferimenti di denaro e delle modalità nelle quali gli stessi venivano effettuati.
Per quanto riguarda l'imputazione di cui al саро
"A", la Corte di merito osservava che l'imputazione evidenziava la strumentalizzazione da parte dell'imputato delle mansioni societarie ad altri fini, e più specificamente nella regolazione dei rapporti tra Getualte e il "gruppo" ad essa
sottostante, in particolare nel settore del е
д и
В 85
finanziamento del prestito ad usura e del rientro dei capitali impiegati in tale settore nelle casse sociali, anche attraverso l'istituzione del c/c. n. 9432 e la ONtemporanea gestione, attraverso le direttive impartite alla RO, di altro ONto
bancario facente capo alla LT. Quanto alla
ONoscenza dell'uso dell'intimidazione da parte degli associati non poteva dubitarsi che il PE
avesse cognizione dei sistemi di esazione dei crediti in uso tra i cambisti sia per la sua presenza nella casa da gioco sia per la gestione dei flussi di denaro provenienti da tale attività del
Gruppo LE nel rientro dalle esposizioni nei
ONfronti della LT.
Per quanto riguarda l'aggravante di cui all'art.
416 bis, comma 6°, C. P., la Corte di merito rinviava alla trattazione di tale argomento rispetto alla posizione dell'imputata IS. Aggiungeva
che la ONsapevolezza di tale aggravante da parte del PE, discendeva proprio dalle sue
specifiche mansioni e dalla sua gestione dei rientri dalle esposizioni del LE, che gli rendevano
evidente l'esistenza di un collegamento tra la cassa dell'ufficio fidi e l'attività di prestasoldi svolta
т dal detto gruppo. р
и
В 86
Osservava, inoltre, che l'individuazione della violazione più grave, ai fini della determinazione della pena per il reato ONtinuato, doveva essere
effettuata in ONcreto e non in base alla pena edittale.
Infine, la Corte di merito riteneva corretto il diniego delle attenuanti generiche e ONgrua la
misura della pena inflitta dal primo giudice.
Per IS RO LA osservava che le questioni dalla stessa dedotte ON i motivi di appello in ordine all'intervallo di tempo tra i
fatti e la dichiarazione di fallimento erano state già trattate in precedenza;
e che dall'assoluzione
dall'imputazione di cui all'art. 416 bis C. P. non poteva discendere anche l'assoluzione dalle imputazioni di bancarotta, in quanto, da un lato l'imputata si era prestata coscientemente ad intestazioni fittizie per ONto del VE, anche per operazioni di notevole ONsistenza eONomica e,
dall'altro, attraverso la gestione di un ONto a lei cointestato, aveva permesso il trasferimento a terzi di fondi di pertinenza della società, per operazioni esclusivamente personali del Traversa. Ciò forniva
la prova non soltanto della ONoscenza da parte or dell'imputata del carattere distrattivo delle lfi e B
t h
e 87
operazioni attribuitele, ma anche del pregiudizio che poteva derivare ai creditori sociali, in quanto eseguite nell'approssimarsi della scadenza del
ONtratto di appalto.
Quanto alla distrazione della somma di lire duecento milioni per l'affare Ventimiglia, la Corte
di merito osservava che l'imputata aveva sottoscritto in proprio il ONtratto preliminare relativo all'acquisto dell'azienda agricola del
barone Ventimiglia.
Quanto alla bancarotta documentale, la Corte di merito osservava che non poteva essere posto in discussione il collegamento esistente tra le
irregolari modalità di gestione del ONto n. 5657,
il riferimento ai versamenti effettuati da alcuni clienti "particolari" della casa da gioco e alla
mancata differenziazione dei movimenti di denaro riferibili al VE, e la ONseguente tenuta non trasparente della ONtabilità, per asseONdare le attività distrattive del VE.
Per quanto riguarda la condanna dell'imputata al pagamento di una provvisionale in favore del
LI LT, richiamava quanto detto in
relazione a tale punto per l'imputato VE.
Per ME CH la Corte di merito richiamava n fi er B 88
l'ordinanza dibattimentale 7 ottobre 1992 in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale.
Per quanto riguarda l'eccepita inammissibilità
della costituzione di parte civile del Comune di
EM, quanto meno, in relazione all'imputazione di cui all'art. 416 bis C. P., rinviava a quanto detto a proposito di identica eccezione proposta da
TO ET. Osservava, inoltre, che la rinnovazione del dibattimento per l'espletamento delle attività istruttorie indicate dalla difesa dell'imputato non poteva essere disposta, essendo i istruttori superflui, mentre irichiesti mezzi poteri istruttori del giudice di appello erano
ONdizionati alla impossibilità di una decisione allo stato degli atti.
Per quanto riguarda il reato di corruzione, la
Corte di merito osservava che era dimostrata la provenienza della provvista relativa al primo versamento di lire 500 milioni da un assegno di pari importo emesso dal SI in favore della CA e,
ONseguentemente, la riferibilità della stessa agli associati di cui al capo "A". Invece, per il
successivo versamento di un miliardo, pacificamente ammesSO dal ME, non era possibile ipotizzare la io ONcussione, essendosi l'accordo sviluppato Su un
f u B 89
piano di parità tra i privati associati ed i
pubblici amministratori. Doveva, pure, essere
esclusa l'ipotesi della corruzione impossibile o soltanto tentata, perché era basata sulla tesi del tradimento del SI e del CC, già dimostrata infondata. Per quanto riguarda i fatti di corruzione successivi alla gara di appalto, rinviava a quanto detto sopra a proposito di tale reato in generale.
Infine, per la pattuita tangente di lire due miliardi e mezzo, osservava che la prova era fornita dalle ONcordanti dichiarazioni del DI, del
LI, dell'CQviva e del MM, che trovavano risONtro nel sequestro di numerose bozze
di delibera di aggiudicazione sequestrate al ME,
di cui una quasi identica a quella adottata dalla
Giunta, 1'8 agosto 1983.
Per quanto riguarda l'unicità dell'associazione per delinquere di cui al Capo "A" e la riferibilità alla medesima della scalata al CA di EM, la
Corte di merito rinviava a quanto detto sopra, a
proposito di tale reato, anche per quanto riguarda la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416 bis C. P..
Indi, la Corte di merito esanimava vari elementi dai quali desumeva la ONsapevole adesione del ME a f l e
B 90
alla preesistente compagine associativa già operante a CA d'AL. Aggiungeva che il ME era a
ONoscenza dell'esistenza dell'associazione di cui era divenuto partecipe, essendo perfettamente a
ONoscenza degli interessi comuni, nella vicenda di
EM, di almeno tre personaggi di primo piano dell'associazione, il LE, il LI ed il
SI, i due cambisti di cui era da tempo cliente ed il gestore del CA di SA VI, di cui il
ME era assiduo frequentatore. Quanto alla
ONoscenza della forza di intimidazione dell'associazione, osservava che il ME aveva una inlunga frequentazione delle case da gioco,
particolare dei CA di CA e di Saint
VI, ove era percepibile dal vivo il clima creato dagli associati ed il loro completo ONtrollo
delle attività di gioco.
Per quanto riguarda l'aggravante di cui all'art.
416 bis, comma 6°, C. P. osservava che il lungo rapporto di clientela ON il cambista LE
rendeva evidente la ONoscenza da parte del ME
provenienza dall'attività di prestito ad della usura degli ingenti capitali investiti dal LE.
Infine, la Corte di merito riteneva che non
sussistessero ragioni per ritenere prevalenti le già 91
riONosciute attenuanti generiche.
Per IG RC IO osservava che l'imputato aveva coscientemente ONtribuito ON la sua ONdotta alla realizzazione dei fini associativi, coprendo
ON la sua interposizione fittizia, la partecipazione alla SIT EM di persone interessate alla gestione del CA di CA e che per tale ragione non avrebbero potuto ONcorrere
alla gara d'appalto di EM, ai sensi dell'art. 10 del capitolato%3B che tale interposizione era stata realizzata ON modalità tali da rendere difficile l'accertamento della provenienza effettiva delle risorse finanziarie impiegate;
che il IG era a
ONoscenza dell'attività di prestasoldi svolta sia dal LE che dal AL, sia della comunanza di interessi esistente tra i due, circostanza che era notoria nel mondo dei giocatori che facevano ricorso ai prestiti dei cambisti;
e che, inoltre, benché
curasse professionalmente il recupero dei crediti per conto del LE, non poteva ignorare l'esistenza di tutt'altro sistema di esazione dei crediti dei cambisti, avendo avuto anche una personale esperienza per quanto attiene ai debiti del TI ed al trasferimento della proprietà della n villa intestata alla moglie del debitore, in ordine o i f r e
B 92
alla quale il IG si era prestato per una intestazione fittizia del bene all'immobiliare
Angelita, nell'interesse del LE. Aggiungeva che attraverso il finanziamento effettuato ON denaro proveniente dalla LT, il IG aveva di fatto ammesso di sapere che i diretti interessati all'operazione EM operavano ON sistemi distrattivi delle risorse della società
ONcessionaria del CA di CA d'AL.
Aggiungeva che l'episodio di TI ricollegava l'imputato ai comuni interessi del LE e del
AL nell'attività di cambisti a CA, dato
*
che la cessione della villa era stata l'atto finale della regolazione dei debiti di gioco del TI nei
ONfronti del LE e del AL.
Infine, la Corte di merito riteneva che non vi erano ragioni per ritenere la prevalenza delle già
riONosciute attenuanti generiche e che era ONgrua
la misura della pena inflitta dal primo giudice. Per
quanto riguarda i benefici di cui agli artt. 163 e
175 C. P., Osservava che l'entità della pena inflitta era ostativa.
Per ET TO Osservava che legittimamente stata ammessa la costituzione di parte civile era del Comune di EM per il reato di cui all'art. а
р
и
В 93
416 bis C. P., data l'esistenza di un nesso causale diretto tra il danno lamentato dal Comune di EM
e le trame associative e corruttive, essendo stato dimostrato che il detto ente aveva dovuto sopportare dispendiose attività che non avevano avuto esito per l'azione degli associati per delinquere, dei
corruttori e dei corrotti e, per quanto specificamente riguarda il ET, sussisteva un
nesso causale tra danno lamentato dal Comune di
EM e la sua specifica ONdotta di associato-
corruttore, limitatamente alla fase post-gara, non essendo emersa una sua attività nell'interesse dell'associazione nella fase precedente la gara d'appalto.
Per quanto riguarda l'imputazione di corruzione, i
giudici di merito valorizzavano la pregressa esistenza di interessi eONomici comuni tra il
ET, AR LE e TA AL3 ed evidenziavano la messa a disposizione da parte del
ET della sua villa per ONsentire inONtri
riservati tra ME e LE da un lato ed alcuni pubblici amministratori sanremesi dall'altro, subito dopo lo svolgimento della gara, l'organizzazione da parte del ET dell'inONtro а Milano tra
ZA, persona IN e MM e il dott. r o f
e
B 94
notoriamente vicina al Ministro dell'interno dell'epoca, On. Rognoni. Condotte che dimostravano che il ET era a ONoscenza delle iniziative degli associati dirette a ONvincere i pubblici amministratori ad appoggiare la SIT. Aggiungeva che dalle dichiarazioni di IA CQviva, RI
MM, EN LI, CH ME e IG
HI risultava dimostrato che il ET, dopo l'esito negativo della gara di appalto, si era messo immediatamente a disposizione degli associati,
offrendo loro l'apporto delle sue ONoscenze
personali ON alcuni amministratori di EM
della sua villa come luogo riservato di inONtri per ripristinare i ONtatti ON gli amministratori corrotti al fine di sovvertire l'esito della gara;
e
che il ruolo del ET era stato essenziale nella
ONdotta delle trattative ON il MM e l'IN e proprio nella Sua villa era stata
definita, seONdo l assunto del MM, la tangente che sarebbe stata pagata ad aggiudicazione avvenuta.
Per quanto riguarda il reato associativo, la Corte
di merito Osservava che il ET aveva svolto un'attività determinante per il capovolgimento dell'esito della gara d'appalto ed aveva operato ad m f
e e
B 95
alti livelli di corruzione, in un'ottica di palese illiceità; aveva partecipato al 20% del capitale della ILAT N.V. ed al 25% della ALIT N.V., società
immobiliari proprietarie di terreni e fabbricati nell'isola di Sint Maarten, di cui erano soci proprio TA AL e AR LE, società le cui ragioni sociali denunciavano comunanza di interessi ON l'aereo I-LIAT, nella cui sigla figuravano le iniziali dei nomi dei tre suddetti imputati, oltre a quella del VE.
In base a tali elementi e ad altri specificamente indicati nella sentenza impugnata, i giudici di merito ritenevano l'adesione all'associazione di cui si tratta, ai suoi illeciti obiettivi, e ai mezzi tipici, quali il ricorso generalizzato alla
corruzione e l'uso, più о meno larvato,
dell'intimidazione, sicché non si trattava di una
ONdotta limitata alle trame corruttive, ma di un apporto cosciente del ET al ONseguimento di uno degli obiettivi essenziali dell'associazione.
Per quanto riguarda la richiesta di rinnovazione del dibattimento, la Corte di merito riteneva di non poterla accogliere non essendo necessaria
l'ulteriore attività istruttoria richiesta dalla n difesa dell'imputato. o i f
r e
B 96
Infine, la Corte di merito riteneva che non vi
erano ragioni per ritenere la prevalenza delle già
riONosciute attenuanti generiche e che era ONgrua
la misura della pena inflitta dal primo giudice.
Per ON RI osservava che non sussisteva alcuna violazione dell'art. 477 C. P. P. del 1930,
atteso che l'imputato era stato giudicato per il fatto ONtestato e per il reato di cui all'art. 416
E non anche per quello di cui all'art. 416 bis C.
P..
Aggiungeva che l'assoluzione dell'imputato dal reato di bancarotta di cui ai capi "Q" ed "R" non comportava anche l'assoluzione dal reato associativo, atteso che l'assoluzione dai reati di bancarotta era dipesa dalla mancata prova della
sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (la coscienza del pregiudizio che poteva derivare dai fatti distrattivi ai creditori della società), non dalla mancanza di prova del suo ONcorso nella
ONdotta distrattiva.
I giudici di merito ritenevano che il ON,
intestandosi fiduciariamente il 10% del pacchetto azionario della LT, aveva accettato di mettersi al servizio degli associati, con la specifica funzione di tramite e garante con
f e e B 97
l'amministrazione comunale dell'affidabilità della nuova compagine sociale, per ottenere l'assenso alla cessione dell'intero pacchetto azionario LT,
dando un apporto determinante alla realizzazione degli scopi dell'associazione, ONsistenti
nell'acquisire la gestione della casa da gioco com pratiche corruttive, per assicurarsi dei vantaggi rappresentati anche dalla distrazione di ingenti somme non ONtabilizzate.
Per quanto riguarda la corruzione De GG, la discendeva dalla suaresponsabilità dell'imputato stessa ammissione di essere stato latore della richiesta del De GG al VE di riONoscimento della medesima percentuale degli incassi della società già accordati dalla precedente gestione ER;
8, quindi, il ricorso al metodo
necessariamente accettato dal corruttivo era stato
ON nell'ambito dell'accordo associativo patrocinato dal SI, indipendentemente dalla materiale partecipazione del ON alle varie erogazioni al Sindaco.
Per quanto riguarda la corruzione OS, il
ON era reo ONfesso;
e la richiesta della difesa di qualificare il fatto ai sensi dell'art. 98
accoglibile, per le ragioni già indicate sopra,
trattando del reato di corruzione.
Per quanto riguarda la provvisionale a favore della parte civile, la Corte di merito riteneva equo limitare la solidarietà del ON alla somma di £.
150.000.000, tenuto ONto dell'ammontare complessivo delle illecite erogazioni effettuate nel periodo
ONtestato all'imputato.
osservava che, per Per Frontone PE
l'eccezione di incompetenza territoriale era sufficiente richiamare l'ordinanza dibattimentale 7
ottobre 1992, ON la quale era stata rigettata la detta eccezione.
Per quanto riguarda l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ON il 10.11.1983 alla
P.G. e la ONseguente nullità degli atti successivi fondati Su tali dichiarazioni, la Corte di merito osservava che le dette dichiarazioni erano state successivamente ONfermate in due ulteriori interrogatori, svoltisi ON l'assistenza del difensore.
Per quanto riguarda la dedotta insussistenza dell'associazione per delinquere di cui al capo "A"
e dell'elemento che la qualifica ai sensi dell'art. 416 bis C. P., la Corte di merito richiamava quanto t u B 99
detto sopra in ordine al reato associativo di cui si tratta.
Per quanto riguarda la ONsapevolezza dell'imputato di far parte di un'associazione di tipo mafioso, la
Corte di merito osservava che lo stesso ON
(Maresciallo della Polizia di Frontiera in Ponte
Chiasso) ha ammesso di aver rilasciato numerosi permessi giornalieri a giocatori che intendevano recarsi al CA di CA d'AL, non tanto per favorire il VE, quanto per fornire un appoggio a Sacco, interessato al gioco quale prestasoldi in proprio per suoi clienti, in virtù del rapporto preferenziale intrattenuto ON
l'Ufficio Fidi della LT;
che era dimostrato anche l'interessamento del ON a pratiche valutarie di terzi, sulla base della documentazione di cui l'imputato aveva tentato di disfarsi, indizio della disponibilità del medesimo a curare movimenti di denaro in favore dei clienti del CC, in gran parte giocatori;
che altro indizio era rappresentato dai movimenti, per decine di milioni, del ONto
corrente 439T della B.N.L. di Ponte Chiasso, di cui il ON non ha saputo fornire valida giustificazione. Aggiungeva che dalle deposizioni dei testi Avv. LE e Ing. MA risultava
р
и В
- 100
che il ON aveva la duplice funzione di trasferire in Svizzera denaro di provenienza extraONtabile del CA di SA VI සු
recapitare in AL assegni rilasciati a CA
d'AL da giocatori che non gradivano i normali
ONtrolli comunali e che tali dichiarazioni avevano trovato vari risONtri. Aggiungeva ancora che il
ON sapeva che gli interessi del CC erano collegati al gioco nei due casinò; e che il medesimo intratteneva rapporti di amicizia con Traversa.
Osservava, inoltre, che in ordine alla
ONsapevolezza del ON di fornire un significativo ONtributo non soltanto agli interessi personali del CC, ma a quelli di un'associazione per delinquere di tipo mafioso, la prova era data
non soltanto dalla ONtinua frequentazione dello
Studio CC e dalle persone che ad esso facevano capo, ma dalla dimostrata ONoscenza della riferibilità delle operazioni finanziarie sui suoi
ONti svizzeri alla gestione dei CA di St.
VI e di CA d'AL; mentre la ONoscenza
del ricorso da parte degli associati all'intimidazione diffusa era dimostrata oltre che
dalle specifiche mansioni del ON al valico di frontiera, dalla sua possibilità di attingere ad e s
r e
B 101
informazioni di polizia sulla casa da gioco campionese e sul clima intimidatorio che in essa gravava. Pertanto, non era neppure ipotizzabile una
derubricazione dell'imputazione di cui si tratta a favoreggiamento personale o reale nei ONfronti del
CC, essendovi la prova di una ONdotta diretta alla realizzazione di fini propri del sodalizio criminoso.
Aggiungeva che non poteva essere ONtestata la
ONoscenza da parte del ON che le attività
eONomiche ONtrollate dagli associati erano finanziate ON i proventi dei delitti di usura ed
estorsione, dovendosi quanto meno ritenere nota
all'imputato la lucrosa attività svolta in tale settore dal CC.
Infine, la Corte di merito riteneva che non vi erano ragioni per ritenere la prevalenza delle già
riONosciute attenuanti generiche;
che era ONgrua
la misura della pena inflitta dal primo giudice;
e
che non sussistevano le ONdizioni per la
ONcessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175
C. P..
Per DI EL osservava che l'imputata svolgeva stabilmente l'attività di prestasoldi presso i l n i f r e
B 102
CA di St. VI, quale alter-ego del dott.
GI CC, in pieno accordo ON altro promotore dell'associazione di cui al capo "A", UN SI,
come risultava, tra l'altro, dal fatto che presso lo studio del CC esisteva una ONtabilità relativa ai clienti della DI. Aggiungeva che sulla base delle risultanze processuali si poteva ritenere provato che l'attività di prestasoldi della DI
veniva svolta sotto il ONtrollo di due promotori dell'associazione di cui al capo "A" e rientrava in modo organico negli scopi di detta associazione;
che non si poteva dubitare che la DI fosse
ONsapevole di fornire, ON la sua attività, un
ONtributo per la realizzazione degli scopi associativi. Tuttavia, la Corte di merito riteneva che non fosse raggiunta la prova della
ONsapevolezza della DI del sistematico ricorso da parte dell'associazione al metodo intimidatorio,
che qualifica come di tipo mafioso l'associazione per delinquere in esame, anche perché aveva operato soltanto al Casino di St. Vincent e, quindi, aveva
dell'associazione nella quale una visione parziale operava.
l'imputazione doveva essere Conseguentemente,
derubricata in quella di cui all'art. 416 C. P., ON и р и В 103
esclusione dell'aggravante dell'ultimo comma del citato articolo, non sussistendo la prova della conoscenza da parte della DI, 0 della sua ignoranza per colpa, della presenza di un numero di
associati pari a dieci o più; e, quindi, tenuto
ONto delle già riONosciute attenuanti generiche,
il reato si era estinto per prescrizione.
Per quanto riguarda il delitto di usura, confermava l'estinzione del reato per prescrizione, non ravvisando gli estremi per un proscioglimento ex art. 129 C. P. P..
Per quanto riguarda il delitto di estorsione,
osservava che l'invio di quattro persone nell'ufficio del debitore costituiva una seria minaccia per costringere il medesimo ad adempiere;
e che, trattandosi di credito non azionabile davanti al giudice, perché credito di gioco e ON interesse usurario, non era ONfigurabile l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Tuttavia,
escludeva l'aggravante di cui all'art. 628, seONdo
capoverso, n. 3, C. P., essendo stata esclusa la sua
ONsapevolezza di fare parte di un'associazione mafiosa. E determinava la pena per tale reato in tre anni di reclusione e £.
1.000.000 di multa.
r Per EL IM e EL IA osservava che io f l e B 104
(dichiarazioni dei dalle risultanze processuali testi LO e ZO) emergeva la non occasionalità della loro funzione di esattori per
ONto della DI e del CC, ON impiego di minacce nei ONfronti dei giocatori insolventi, ma
anzi la sistematicità della loro utilizzazione per
ONvincere i debitori morosi ad onorare le obbligazioni assunte.
Tuttavia, la Corte di merito riteneva che le risultanze processuali non fornivano appieno la prova della ONsapevolezza dei due fratelli EL
di svolgere, ON la loro attività intimidatoria, un preciso ruolo funzionale alla realizzazione degli scopi dell'associazione di cui al capo "A", e che,
pertanto, i detti imputati dovevano essere assolti dalla relativa imputazione, ai sensi dell'art. 530,
comma 2°, C. P. P..
Per quanto riguarda il reato di estorsione 日 la
richiesta di derubricazione di tale reato in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la
Corte di merito richiamava quanto detto a proposito della DI. Tuttavia, escludeva l'aggravante di cui all'art. 628, seONdo capoverso, n. 3, C. P.
essendo stata esclusa la loro ONsapevolezza di fare parte di un'associazione mafiosa. E determinava la t
u
B 105
pena per tale reato in tre anni di reclusione e £ .
1.000.000 di multa. Aggiungeva che l'entità della pena non ONsentiva la ONcessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 C. P..
Per JA CE la Corte di merito,
richiamando quanto detto sopra sulla sussistenza del reato di usura in generale, osservava che
correttamente il fatto era stato qualificato come estorsione, trattandosi di credito usurario e ricorrendo nella parte lesa lo stato di bisogno.
Aggiungeva che non trovava risONtro negli atti la tesi dell'imputato seONdo cui non sarebbe esistita
un'unica operazione di finanziamento di £ .
60.000.000 a fronte dell'emissione di uno o più
assegni per £. 66.000.000, ma si sarebbe trattato di una pluralità di rapporti di mutuo-sONto-cambio,
intercorsi nell'arco di anni, ON più operazioni distinte nel tempo.
Aggiungeva, inoltre, che sussistevano le aggravanti di cui all'art. 61, nn. 2 e 7, C. P., dato che il delitto di estorsione era stato commeSSO per
ONseguire il profitto del delitto di usura ed era rilevante il danno in relazione alla somma di f.
66.000.000 ed al valore della moneta nell'anno 1982.
Infine, la Corte di merito riteneva che non vi on rfi e B 106
erano ragioni per ritenere la prevalenza delle già
riONosciute attenuanti generiche e che era congrua
la misura della pena inflitta dal primo giudice.
Indi, la Corte di merito passava ad esaminare il reato di cui al capo d'imputazione "L1", osservando che non si trattava di un organismo associativo preesistente, cui gli imputati avrebbero aderito, ma di un nuovo ente associativo costituito ed organizzato da PE NO, VA EN, GE
DA e AE GU, di cui i primi tre,
già inseriti in altre più complesse associazione dello stesso tipo, ON la mera partecipazione di
GI BO e di PE DA (recte:
LM). Associazione finalizzata alla perpetrazione di una serie indeterminata di delitti contro la persona e il patrimonio, ONnessi alla
gestione del gioco d'azzardo e del prestito ad usura presso il CA di EM ed avente come primo ed immediato obiettivo quello di assicurare alla
FROWER'S PA la ONcessione della casa da gioco ed il ONtrollo delle attività della medesima al fine di ricavare per sé e per gli altri profitti e vantaggi ingiusti. A tale finalità corrispondente a quella di acquisizione e ONtrollo di attività
eONomiche, indicata nell'art. 416 bis C. P., si era т
р
и
В 107
aggiunta l'ulteriore finalità di realizzazione di profitti e vantaggi ingiusti, collegati alla
gestione della parallela attività di cambio assegni 0, quindi, del prestito ad usura, abitualmente
attiva all'esterno ed all'interno delle case da gioco legalizzate. Aggiungeva che il fatto che la 3 detta associazione non avesse ONseguito gli obiettivi ONcreti che si era prefissi non escludeva la sussistenza del reato associativo, attesa l'autonomia dello stesso dai reati-fine%;B mentre la sussistenza del reato era attestata dal numero degli inONtri tra personaggi determinati e decisi,
protrattisi per circa otto mesi precedenti la gara d'appalto e dal laONico "va bene", pronunciato dal
BO nell'inONtro ON l'EN all'Hotel Plaza,
che faceva ritenere l'esito positivo degli accordi.
La Corte di merito poneva in evidenza la collocazione di PE NO @ di Salvatore Enea
nell'ambito dell'organizzazione mafiosa Cosa
Nostra", ONfermata da TO SC,
giudizialmente accertata per il NO. Precisava che il GU era stato il personaggio che aveva messo
in ONtatto il gruppo NO ON il BO. I l
GU era stato attivo anche per l'aggregazione di
GE DA e della sua organizzazione о
р и
В 108
delinquenziale, ritenuta essenziale, nel settore del recupero crediti derivante dall'attività di cambiassegni. Vi erano stati plurimi inONtri tra
DA ed EN finalizzati alla definizione delle strategie da adottare per la gestione dell'attività di cambio assegni%3B ciò che rendeva attendibile l'adesione del BO al programma associativo, che era il presupposto di quelle trattative. Aggiungeva che le indagini patrimoniali non avevano ONsentito di individuare i soggetti che erano stati gli effettivi beneficiari della somma erogata dalla SIT EM e ONfluita, ON una serie di operazioni, in vari conti riferibili alla
OWS; tuttavia, era pacifico che, a distanza di
due anni dalla gara d'appalto, vi era ancora la ricerca di ONtatti tra EN ed il BO.
Per quanto riguarda la sussistenza dell'elemento individualizzante del reato di cui all'art. 416 bis
C. P. la Corte di merito osservava che la sola presenza nell'associazione, nella veste di promotori ed organizzatori, di personaggi della levatura di
PE NO e di VA EN offriva di per sé
una dimostrazione che l'associazione dai medesimi costituita avrebbe applicato la metodologia mafiosa;
on 0 che l'aggregazione di GE DA e della i lf e B 109
sua organizzazione criminale toglieva ogni dubbio sulla metodologia operativa dell'associazione.
Indi la Corte di merito passava ad esaminare la posizione dei singoli imputati di tale reato.
Per NO PE osservava che da quanto detto risultava che l'imputato era stato la persona che
aveva promosso l'associazione di cui al capo "L1" ed aveva posto 10 prime basi operative per la realizzazione del programma ON metodi intimidatori.
Conseguentemente, 1'imputato doveva essere dichiarato responsabile del reato ONtestatogli,
escluse le circostanze aggravanti di cui al terzo,
quarto e quinto capoverso dell'art. 416 bis C. P.,
che erano state ONtestate "soltanto attraverso l'indicazione numerica della previsione normativa,
specificazione della relativasenza alcuna
ONdotta".
Riteneva la ONtinuazione tra il reato in esame e quello per il quale l'imputato aveva riportato
ONdanna ON la sentenza 3.7.1991 della Corte di
Appello di Palermo, alla pena di anni otto di reclusione;
ed aumentava tale pena di anni tre di reclusione, portandola a complessivi anni undici.
Condannava l'imputato al risarcimento dei danni in
т favore del Comune di EM, da liquidarsi in
р и
В 110
separata sede. Per Enea Salvatore osservava che era pacifico che l'imputato aveva promosso e diretto l'associazione per delinquere in tutto l'arco di tempo preso in
ONsiderazione, operando quale alter-ego del Bono
3
nei suoi ONtatti ON lo stesso DA, ON il quale aveva raggiunto accordi definitivi sulle modalità di gestione dell'attività di cambio assegni che sarebbe stata la maggiore fonte di reddito dell'associazione medesima.
Era stato proprio l'EN a definire gli accordi ON il Borletti all'Hotel Plaza, imponendogli il riONoscimento di una quota degli utili della società di cui era legale rappresentante.
Conseguentemente, l'imputato doveva essere dichiarato responsabile del reato ONtestato escluse le circostanze aggravanti di cui al terzo, quarto e quinto capoverso dell'art. 416 bis C. P.. che erano state ONtestate "soltanto attraverso l'indicazione numerica della previsione normativa, senza alcuna specificazione della relativa ONdotta".
Negava le attenuanti generiche in ONsiderazione
dei numerosi precedenti penali, del ruolo
qualificato da lui svolto nell'associazione e della on lunga militanza nelle file della mafia tradizionale;
i f l e
B 111
e, quindi, lo ONdannava alla pena di anni sei di reclusione oltre alle pene accessorie alla misura di sicurezza della libertà vigilata
Condannava l'imputato al risarcimento dei danni in favore del Comune di EM, da liquidarsi in separata sede.
Per GU AE osservava che l'imputato,
gestore del noto locale "Covo di Nord Est", aveva avuto pacificamente frequentazioni ON soggetti di grande rilievo della malavita organizzata, cui era
legato da perversi intrecci di interessi, risultanti anche dalle dichiarazioni di GE DA.
L'imputato ha ammesso di avere avuto inONtri in
Kenia ON il BO, non appena si era prospettata la sua partecipazione alla gara d'appalto di Sanremo, per ottenere la promessa di appalti di attività collegate alla casa da gioco, la gestione degli spettacoli e l'attività di ristorazione. La
Corte di merito osservava, inoltre, che l'imputato aveva fornito un apporto determinante nel momento formativo stesso del nuovo sodalizio, agevolandone l'accrescimento personale, attraverso l'aggregazione dell'DA e costituendo il tramite essenziale per raggiungere il BO.
Precisava che la ONdotta dell'imputato non poteva n i f r e B 112
essere ridotta a mera agevolazione di interessi propri di personaggi malavitosi, ma era riONducibile alla partecipazione ad una associazione per delinquere ed alla realizzazione del relativo programma, nel quale egli era portatore di un proprio interesse personale alla partecipazione agli utili illeciti che l'associazione intendeva ONseguire attraverso 10
sfruttamento della ONcessione e l'esercizio dell'attività di cambio assegni.
L'approfondita ONoscenza da parte del GU sia di DA che di PE NO, attraverso il
fratello RE NO, rendeva necessariamente l'imputato ONsapevole della metodologia mafiosa che sarebbe stata adottata dall'organizzazione ed egli stesso aveva seguito una ONdotta intimidatoria per irretire il BO in una serie di relazioni ON
personaggi certamente mafiosi. Aveva interloquito anche con l'EN e ON l'DA nella programmazione dell'attività di cambio assegni
Conseguentemente, l'imputato doveva essere
dichiarato responsabile del reato ONtestatogli,
escluse le circostanze aggravanti di cui al terzo,
quarto e quinto capoverso dell'art. 416 bis C. P.,
che erano state ONtestate "soltanto attraverso on i f l e
B 113 l'indicazione numerica della previsione normativa,
specificazione della relativa senza alcuna
ONdotta".
Negava le attenuanti generiche in considerazione
della capacità dell'imputato di gestire le proprie attività imprenditoriali in ONtiguità ON la
malavita organizzata;
e ONdannava l'imputato alla pena di anni sei di reclusione, oltre alla pena accessoria alla misura di sicurezza della libertà
vigilata ed alla ONdanna al risarcimento dei danni in favore del Comune di EM.
Per LM PE osservava che dalle
dichiarazioni di GE DA risulta che l'imputato era stato prescelto per sovraintendere all'attività di cambio assegni, in ragione della sua pregressa esperienza nel settore;
che l'imputato aveva ammesso di avere partecipato alla riunione operativa presso il bar di via Domodossola, dandone una spiegazione inverosimile. Aggiungeva che tale
riunione era stata preceduta da altri inONtri ON
GU, EN ed DA ed in essa l'DA
aveva definito le modalità di gestione dei cambi manifestato la sua decisione di affidare la materiale attività di cambio proprio al LM.
Le dichiarazioni dell'DA avevano trovato rf...
e B 114
risONtro in quelle del GU e nella
Pertanto, la Cortetestimonianza dello NI.
di merito ONcludeva che la presenza del LM
all'inONtro nel bar presso Fiera era prova certa della sua partecipazione all'associazione in esame,
3 essendosi in quel momento ONcretizzato l'accordo tra gli associati sullo specifico ruolo che doveva essere affidato al medesimo.
L'imputato doveva avere piena ONoscenza del metodo mafioso di cui l'associazione aveva programmato di avvalersi, attesa la piena ONoscenza della persona dell'DA (e dei suoi metodi impiegati nelle bische clandestine) e la sua ONoscenza dell'EN e "
quanto meno, di RE NO.
Conseguentemente, l'imputato doveva essere
dichiarato responsabile del reato ONtestato escluse le circostanze aggravanti di cui al terzo, quarto e
quinto capoverso dell'art. 416 bis C. P.. che erano
" state ONtestate soltanto attraverso l'indicazione numerica della previsione normativa, senza alcuna
specificazione della relativa ONdotta".
Riteneva di poter ONcedere le attenuanti generiche attesa la non gravità dei precedenti penali ed il ruolo limitato avuto dall'imputato nell'associazione di cui si tratta;
e ONdannava l'imputato alla pena
и р и В 115
di tre anni di reclusione oltre alla pena accessoria alla misura di sicurezza della libertà vigilata ed alla ONdanna al risarcimento del danno in favore del Comune di EM.
Per BO DECQ GI osservava che, pur essendo stato oggetto di azioni di intimidazione,
non si poteva dubitare della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, anche perché il
BO, nella sua ricostruzione dei fatti non aveva mai evidenziato una situazione che non gli
ONsentisse alcuna via d'uscita, tale da integrare lo stato di necessità. Risultava, infatti, che il
BO aveva subito tutta una serie di approcci senza alcuna reazione, senza che avesse tentato di troncare immediatamente ogni rapporto, prima di essere irretito in una situazione di
ONdizionamento, che 10 aveva portato a quell'ammesso riONoscimento di una quota di utili in favore dell'EN e, per esso, del gruppo Bono.
Pertanto, l'imputato non poteva essere ONsiderato
vittima di un ricatto, tanto più che egli aveva da
tempo ONcentrato i propri interessi nel Kenia,
l'iniziativa sanremese non aveva per lui importanza vitale.
Peraltro, il riONoscimento della quota di utili n o i f r u
B 116
era avvenuta senza alcun riferimento ad assicurarsi la "tranquillità"; e, quindi, non poteva essere
estorsione. Pertanto, il riONdotto ad una riONoscimento della percentuale degli utili doveva necessariamente essere riONdotto ad un collegamento
3 tra l'associazione e l'attività ufficiale di gestione della casa da gioco.
La sussistenza di un apporto del BO alla
realizzazione del programma associativo era parimenti dimostrato, essendovi coincidenza del fine dell'associazione e di quello della società di cui cioè il BO era legale rappresentante ottenere l'aggiudicazione della casa da gioco.
l'imputato doveva essere Conseguentemente,
dichiarato responsabile del reato ONtestatogli,
escluse le circostanze aggravanti di cui al terzo,
quarto e quinto capoverso dell'art. 416 bis C. P.,
che erano state ONtestate "soltanto attraverso l'indicazione numerica della previsione normativa,
senza alcuna specificazione della relativa
ONdotta".
RiONosceva all'imputato le attenuanti generiche in
ONsiderazione della sua incensuratezza e del suo
ruolo di partecipe nell'associazione; e condannava
n l'imputato alla pena di tre anni di reclusione, o t
c e
B 117
oltre alla pena accessoria, alla misura di sicurezza della libertà vigilata ed al risarcimento dei danni in favore del Comune di EM, da liquidarsi in separata sede.
Avverso la sentenza di appello proponevano ricorso i seguenti imputati:
1) OS ER
2) IN TE
3) RE BE
4) LE FU
5) BO DO
6) NO PE
7) GA AN
8) BO DECQ GI
9) SI GI
10) IG RC IO
11) PE OV
12) CA EN AN
13) LL ON
14) AL GI
15) AL TA
16) IN CL
17) EN VA
18) RA OM
n 19) ON PE io f e e B 118
20) LM PE
21) IA OV
22) LE AR
23) LE VI
24) ON RI
25) LI EN
26) GU AE
27) LI ND
28) IS LA
29) ME CH
30) DI EL
31) LI EZ
32) ET TO
33) JA CE
34) EL IM e EL
35) AN LU
36) MM RI
37) VE IO
38) EN SV
1
Ricorso di OS ER
1°) Contraddittorietà della alla qualificazione giuridica
IA
motivazione in ordine del reato contestato o M
f l e B 119
al ricorrente (art. 319 C. P., anziché art. 318 C.
P.).
A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di merito, da un lato ha mostrato di aderire a quella corrente dottrinale e giurisprudenziale, seONdo cui il reato di corruzione propria di cui all'art. 319
C. P. sarebbe individuabile "soltanto nei casi in cui l'accordo criminoso sia diretto ad influire su un atto determinato e ONcreto proprio del pubblico funzionario corrotto, affermando la necessità che sia accertata l'esistenza di un atto compiuto ONtra
legem o nel solo interesse privato, non bastando il
fatto che il pubblico ufficiale accetti o riceva denaro o altra utilità per comportarsi genericamente in modo non ONforme a leggi 0 regolamenti о non a canoni di dignità, onestà 0 corrispondente
Dall'altro, è pervenuta alla correttezza".
ONtraddittoria ONclusione che "il delitto di corruzione propria si consuma al momento del
raggiungimento dell'accordo criminoso,
indipendentemente dal compimento dell'atto ONtrario
ai doveri di ufficio." In tal modo anticipando il momento ONsumativo del reato, ritenendo sufficiente la semplice accettazione della proposta corruttiva,
ai fini di un comportamento futuro dello stesso che io f l e B 120
rimane evidentemente generico.
Ciò non soltanto costituisce vizio di motivazione,
ma si traduce anche in una grave violazione di legge, in quanto si ONfondono gli elementi che distinguono l'ipotesi criminosa di cui all'art. 318
da quella di cui all'art. 319 C. P..
Lamenta la scarsa aderenza della ricostruzione dei fatti alle risultanze processuali e la ONseguente erronea qualificazione dei fatti, certamente aicorruttivi, ma non ONnotati dalla ONtrarietà
doveri di ufficio, ex art. 319 C. P..
Svolge argomenti per dimostrare che la ONdotta del
OS in Consiglio Comunale non è stata ONtraria
agli interessi del Comune, in quanto il passaggio delle azioni della società UA (che gestiva il
CA) dall'Avv. ER alle persone di VE
IO Ө DI TO rappresentava una soluzione valida, anche perché mancavano soluzioni alternative e, comunque, risolveva il problema occupazionale, vivamente sentito dall'Amministrazione Comunale. Lamenta carenza di motivazione per quanto riguarda il punto relativo al rinnovo della ONcessione a
trattativa privata;
e l'erronea motivazione per quanto riguarda l'introduzione dell'indennità di n elfio
B 121
rischio, con delibera n. 130 del 29.9.1978, ed in ordine alla quale i giudici di merito hanno motivato facendo riferimento all'apertura dell'ufficio di
Brogeda, per ovviare al divieto di esportazione di capitali, allora vigente. 3
Per quanto riguarda la deliberazione n. 90 del
10.7.1981 relativa alle mance al personale, in gettoni speciali, sostiene che la stessa è stata adottata all'unanimità e ON motivazioni assolutamente plausibili e giustificate.
Lamenta carenza di motivazione anche in ordine al punto ONcernente l'aumento del prezzo dei biglietti di ingresso.
Per quanto riguarda l'installazione delle slot machines, i l ricorrente sostiene che tutto avvenuto ON il ONsenso delle Autorità centrali e
ON assunzione dell'obbligo per il gestore di
restaurare a proprie spese il salone delle feste.
Il motivo è infondato. Invero, ONtrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di merito ha indicato non un solo atto, ma una serie di atti
ONtrari ai doveri d'ufficio, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata (vedi pagg.
113-131).
Conseguentemente, i fatti sono stati correttamente n erfio
B 122
qualificati ai sensi dell'art. 319 C. P.; e, quindi,
non sussiste alcun vizio di motivazione o violazione di legge.
2°) Insufficiente ed erronea motivazione in ordine alla negazione della ONcessione delle attenuanti generiche, ex art. 62 bis C. P..
A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di merito non ha adeguatamente valutato l'incensuratezza ed il corretto comportamento processuale dell'imputato. Sostiene che l'incensuratezza dell'imputato può essere ritenuta non decisiva, ma certamente non "neutra".
Per quanto riguarda il comportamento processuale dell'imputato sostiene che lo stesso si è sempre dimostrato leale nei ONfronti dell'autorità
procedente, sin dal primo momento, allorché ammise di aver ricevuto denaro, pur se i vari coimputati,
il VE in primo luogo, negavano ancora ogni addebito.
Il motivo è infondato. Invero, l'art. 62-bis C. P.
prevede il potere discrezionale del giudice di prendere in ONsiderazione altre circostanze diverse da quelle previste nell'art. 62 dello stesso codice,
qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Berfion 123
Ne ONsegue che il giudice di merito non è tenuto ad esaminare @ valutare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa, ma
sufficiente che indichi i motivi per i quali non ritiene di esercitare il potere discrezionale attribuitogli dall'art. 62-bis C. P..
Nel caso in esame, la Corte di Appello ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, facendo riferimento all'intensità del dolo ed alla lunga durata del rapporto corruttivo,
alla decisione dell'imputato di appoggiare la nuova compagine della UA, ed alla sistematica anteposizione dell'interesse privato a quello pubblico, prima come ONsigliere comunale e poi come sindaco.
3°) Insufficiente motivazione e falsa allainterpretazione di legge in relazione
"
commisurazione della pena, ex artt. 132 e 133 C. P..
A riguardo il ricorrente sostiene che la
motivazione in ordine alla misura della pena deve dare ragione dei criteri legali, che possono sintetizzarsi in quelli della retribuzione (gravità
complessiva del fatto) e della prevenzione speciale
(capacità a delinquere in termini di attitudine del n reo a commettere crimini). Aggiunge che la o t r u B 124
commisurazione della pena non può prescindere dalle necessità rieducative, da determinare in relazione alla gravità del reato ed alla personalità
dell'imputato; e che, sotto quest'ultimo profilo,
diviene fondamentale il comportamento processuale dell'imputato, che, invece, છે stato completamente dimenticato nel caso in esame.
Da ultimo fa presente di avere diritto all'indulto nella misura di due anni, ai sensi del D. P. R.
22.12.1990, n. 394.
Il motivo è infondato. Invero, la determinazione della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito (artt. 132 e 133 C. P.) %B e la
relativa decisione si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte quando sia adeguatamente motivata.
A riguardo, la Corte osserva che le esigenze della motivazione sono in rapporto all'entità della pena inflitta.
Nel caso in esame, la pena base è stata determinata in misura sensibilmente superiore al minimo
edittale, ma, comunque, in misura inferiore a quella media. L'aumento per la ritenuta aggravante e per la
ONtinuazione è stata determinata in misura tion piuttosto limitata.
u B
i 125
Ne ONsegue che non si richiedeva una puntuale motivazione della misura della pena;
e deve ritenersi adeguata quella data dalla Corte di
Appello ON il richiamo alla sistematicità del rapporto corruttivo.
Per quanto riguarda l'applicazione dell'indulto
ONcesso ON D. P. R. 22 dicembre 1990, n. 394, la Corte osserva che appare opportuno rimetterla alla fase esecutiva, non essendo in questa sede disponibili gli elementi necessari per evitare erronee applicazioni del citato provvedimento di clemenza.
Pertanto, il ricorso proposto da OS ER
deve essere rigettato.
2
Ricorso di IN TE
1°) Violazione dell'art. 524, n. 3, C. P. P. in riferimento all'art. 474, n. 4, C. P. P., per omessa motivazione della sentenza in riferimento al 1°
motivo dell'atto di appello (nullità della sentenza del Tribunale).
A riguardo il ricorrente sostiene che, ON il primo motivo di appello aveva dedotto la nullità della sentenza di primo grado per totale carenza di
n motivazione e lamenta che la Corte di merito abbia i f ul B 126 omessO di esprimere il SUO giudizio sul punto,
preoccupandosi solo di tentare una motivazione autonoma dei punti che non erano stati motivati,
eludendo in tal modo il motivo di appello, con
ONseguente nullità anche della sentenza di seONdo
3 grado.
Il motivo è infondato. Invero, casi in cui il giudice di appello deve annullare la sentenza di
7 primo grado sono stabiliti dall'art. 522, commi 1° e
2°, C. P. P. del 1930 (applicabile al presente processo)%; tra tali casi non rientra quello del difetto di motivazione della sentenza di primo grado.
Ne ONsegue che correttamente la Corte di Appello
ha ONfermato la sentenza di primo grado nei
ONfronti dell'IN, provvedendo a colmare le lacune di motivazione dallo stesso segnalate ON
l'atto di appello. In tal modo la detta Corte non ha eluso i motivi di appello ( (come sostenuto dal
ricorrente), ma ha adottato la decisione che l'art. 523, comma 1°, C. P. P. imponeva.
2°) Violazione dell'art. 192 C. P. P. in
riferimento alla presunta sussistenza di risONtri
documentali.
n A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di o i t r e B 127
merito ha tentato di ricostruire una presunta
"costituzione di fondi" da destinarsi al piano corruttivo%;B ma sostiene che non vi è alcuna prova che tali operazioni finanziarie possano essere riferibili all'IN.
3°) Errata interpretazione e violazione di legge in riferimento all'art. 192, comma 3°, C. P. P.
(chiamata di correo).
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia erroneamente ritenuto prove le
dichiarazioni rese dai coimputati e sostiene che le dette dichiarazioni, per acquistare valore di prova,
devono essere comprovate da "altri elementi di prova", che devono essere rappresentate da risONtri
diversi e non da altre chiamate in correità.
Lamenta, inoltre, che la Corte di merito non abbia fornito adeguata motivazione in ordine all'attendibilità intrinseca delle chiamate ed ai risONtri estrinseci;
ed abbia posto a carico
dell'IN l'onere di dimostrare l'inattendibilità delle dette dichiarazioni.
I motivi seONdo e terzo possono essere trattati
ONgiuntamente e sono infondati. Invero, l'art. 192,
comma 3°, C. P. P. impone che le dichiarazioni rese n dal coimputato del medesimo reato da persona ectio
B 128
imputata in un procedimento ONnesso siano valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne
ONfermano l'attendibilità; ma non prescrive che detti altri elementi di prova debbano essere di natura diversa.
Ne ONsegue che le dette dichiarazioni possono essere validamente risONtrate anche da altre dichiarazioni di persone rientranti nelle categorie sopra indicate e che, ONcordando ON le prime, ne
ONfermino l'attendibilità.
Nel caso in esame, la Corte di merito ha ritenuto responsabilità dell'imputato in base alle la dichiarazioni dei coimputati EN, DI,
MM, LL, LI ed RE, che si risONtravano reciprocamente.
Ciò è sufficiente, ai sensi del citato art. 192,
comma 3°, C. P. P. per affermare la responsabilità
dell'imputato.
Per quanto, poi, riguarda l'operazione finanziaria relativa al versamento della prima "tranche" di £.
500.000.000 nei primi giorni del mese di giugno 1982
(se a tale operazione si riferisce il seONdo motivo di ricorso), la Corte di merito ha precisato che si tratta di un risONtro documentale relativo a movimenti di denaro nella fase antecedente alla gara io lf e B 129
d'appalto, nel momento indicato da LI e dal
SI; e che, quindi, ONtribuisce a ONfermare
l'attendibilità delle dichiarazioni degli altri coimputati, anche se (come la Corte di merito precisa) i l riscontro non છે specificamente riferibile all'IN.
4°) Violazione dell'art. 474, n. 4, e 524, n. 2, C. P. P. per ONtraddittorietà ed erroneità logico-
giuridica della sentenza in riferimento alla
ONdotta amministrativa.
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ricostruito erroneamente le fasi del procedimento amministrativo relativo alla gara d'appalto per la gestione del CA di EM per trarne elementi di risONtro a carico dell'IN. Il ricorrente ripercorre le fasi del detto procedimento per dimostrare che da esso non possono trarsi elementi a suo carico.
I l motivo non può essere accolto. Invero, i l ricorrente non denuncia vizi di legittimità della sentenza impugnata, In a ripercorre l'iter del procedimento amministrativo per dare una interpretazione a sé favorevole.
In tal modo il ricorrente censura la sentenza in n punto di fatto, deducendo un motivo non ONsentito o i f
l e
B 130
e quindi, inammissibile, ai sensi dell'art. 524 C. "
P. P. del 1930.
5°) Violazione dell'art. 524 C. P. P. in riferimento all'art. 474 C. P. P. per
ONtraddittorietà ed illogicità manifesta della sentenza in riferimento al mancato evento (vittoria della Gara da parte della SIT) ed in riferimento alla presunta ONdotta dell'IN per quanto attiene all'errata indicazione delle cifre della gara di appalto.
A riguardo il ricorrente sostiene che non vi era un piano organico per favorire la SIT, tanto che la detta società non è risultata aggiudicataria dalla gara che ha avuto luogo il 25 gennaio 1983; semmai,
al ONtrario, vi erano solo delle trame organizzate per favorire l'aggiudicazione a vile prezzo a favore della ERs RA, ma l'IN ne era estraneo. Sostiene che ogni diversa ricostruzione dei fatti è frutto di fantasia.
Il motivo è infondato. Invero, una volta provata l'accordo corruttivo, il reato di cui all'art. 319
C. P. deve essere ritenuto ONsumato;
e non ha rilievo il fatto che l'atto ONtrario ai doveri d'ufficio sia stato posto in essere e tanto meno ha on rilievo il fatto che 10 stesso abbia raggiunto, 0 i s
r e
B 131
no, i suoi scopi.
6°) Violazione di legge in riferimento all'art. 524
C. P. P. ed all'art. 319, cpv., n. 1, C. P. in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della stipulazione di un ONtratto
nel quale è interessata l'Amministrazione di cui fa parte il Pubblico Ufficiale.
A riguardo il ricorrente sostiene che, nel caso in esame è applicabile l'art. 319 C. P., nella sua originaria formulazione (anteriore alla legge n.
86/90); e, quindi, per la ONfigurazione
dell'aggravante in esame è necessario che dal fatto sia derivata la stipulazione di ONtratti. Cosa che non si era verificata nella specie.
Conseguentemente, ove mai fosse ravvisato นก
comportamento ONtrario ai doveri di ufficio, non sussisterebbe l'aggravante in esame, perché non ne
derivata la stipulazione di alcun ONtratto.
Il motivo è fondato. Invero, come risulta dalla sentenza impugnata, nella gara di appalto, svoltasi
il 25 gennaio 1983, è risultata vincitrice la
ERs RA, 5.p. A ma, ON successiva deliberazione in data 4 marzo 1983, la Giunta
Comunale, ritenendo che la detta società non possedesse alcuni requisiti essenziali per on rf e B 132
1 ammissione alla gara, proponeva al Ministero
l'annullamento dell'ammissione alla licitazione privata della Flower's Paradise 0, quindi,
l'annullamento degli atti successivi della
Commissione di Gara.
Alla fine, ON deliberazione in data 8 agosto 1983, n. 2953, la Giunta Comunale aggiudicava l'appalto alla SIT EM per il canone annuo di £ .
" ON successiva deliberazione in 21.000.000.000;
ස
data 23 agosto 1983, n. 3048, la Giunta Comunale
assegnava in via definitiva l'appalto alla SIT
EM per il canone annuo di £. 21.000.000.000 ed alle ONdizioni richiamate nelle precedenti deliberazioni ed in sintonia ON il verbale di
ONciliazione, redatto davanti al Tribunale di Sanremo a transazione delle azioni giudiziarie già
intraprese e pendenti tra le due società ONcorrenti
(ERs RA 8 SIT EM). Tale dal Consiglicdeliberazione veniva approvata
Comunale ON deliberazione 4 ottobre 1983. Ma, il 9
dicembre 1983, i l Ministero dell'interno non approvava le deliberazioni 8 e 23 agosto 1983 ed autorizzava il Comune a gestire la Casa da Gioco per sei mesi.
Nel provvedimento ministeriale si evidenziavano 133
tutta una serie di irregolarità dell'Amministrazione
Comunale sanremese, ONsistenti nell'avere aggiudicato l'appalto ad una società che era stata
estromessa dalla gara, nell'avere svolto sostanzialmente una trattativa privata senza averne
l'autorizzazione, nell'avere aggiudicato l'appalto ad una società che, per gli esborsi effettuati nella circostanza 6 per gli impegni assunti, non si
riteneva idonea alla gestione.
Come si vede in seguito alle trame corruttive non è
stato stipulato alcun ONtratto%3B ed alla
deliberazione del Comune di assegnare la gestione del CA alla SIT EM si è pervenuti in seguito ad una transazione tra le due società
ONcorrenti ONclusa davanti al Tribunale di EM
ed alla quale è intervenuto anche il detto Comune.
Ma si è trattato di un'assegnazione in base ad una trattativa privata non autorizzata e, comunque, non
approvata dal Ministro dell'Interno.
Ne ONsegue che mon ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 319, comma 2° n. 1,
C. P. (nella formulazione anteriore alla legge 26
aprile 1990, n. 86), per il caso che dal fatto sia
derivata la stipulazione di ONtratti nei quali sia interessata l'amministrazione di cui fa parte il n i f r e
B 134
pubblico ufficiale.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 319, comma 2°, n. 1, C. P..
7°) Violazione dell'art. 524 C. P. P. in relazione all'art. 474 C. P. PM per ONtraddittoria e carente
ONcessione motivazione in riferimento alla omessa delle attenuanti generiche.
A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto non corretta la
ONdotta processuale dell'IN in fase dibattimentale, in quanto diretta a "screditare la generalità delle ammissioni rese in istruttoria",
alcunamentre il detto imputato non ha effettuato ritrattazione, anche perché non ha mai reso
dichiarazioni ONfessorie;
che le attenuanti generiche non possono essere negate per il solo fatto che l'imputato non abbia ONfessato;
che non
ONdivisa l'irrilevanza può essere
ritenuta ONdizione necessaria dell'incensuratezza,
per svolgere pubbliche funzioni;
che i fatti non possono essere definiti gravi per il semplice motivo della mancata ONclusione del ONtratto;
e che le attenuanti generiche devono essere ritenute m prevalenti, data l'insussistenza dell'aggravante di f i e B 135
cui all'art. 319, cpv., n. 1, C. P..
I l motivo risulta fondato in seguito all'annullamento della sentenza impugnata nel punto
ONcernente la circostanza aggravante di cui all'art. 319, comma 2°, n. 1, C. P.. Invero,
l'esclusione di tale circostanza aggravante rende meno grave il fatto ritenuto dalla Corte di Appello.
Conseguentemente, appare logico disporre l'annullamento della sentenza impugnata in ordine al diniego delle attenuanti generiche, dovendo la detta
Corte di merito valutare se, in relazione al reato che risulta dall'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 319, comma 2°, n.
1. C. P., siano da riconoscere le attenuanti generiche in caso
positivo, formulare il relativo giudizio di
comparazione.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata anche su tale punto ON rinvio ad altra
Sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo
giudizio sull'eventuale riconoscimento delle
attenuanti generiche, per l'eventuale giudizio di comparazione tra le circostanze e per la determinazione della pena.
8°) Violazione di legge in riferimento al disposto r o di cui all'art. 58 della legge n. 142/1990. f l e
B 136
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia rigettato l'eccezione di prescrizione formulata ai sensi dell'art. 58 della legge n.
142/90, ritenendo che l'azione di risarcimento danni da fatto illecito ricada sotto la disciplina dell'art. 2947 C. C. 3 e sostiene che l'azione di risarcimento, almeno per quanto attiene ai danni patrimoniali, sia prescritta in quanto la nuova
normativa è applicabile anche ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore e attua una riserva di giurisdizione esclusiva a favore della Corte dei
Conti per tutte le ipotesi di danno erariale, così
come ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte
ON sentenza 14 febbraio 1994, n. 1433.
I l motivo è infondato. Invero, l'art. 58 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, estende agli amministratori ed al personale degli enti locali l'applicazione delle disposizioni vigenti in tema di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
Tali disposizioni sono ONtenute nel R.D. 12 luglio 1934, . רן 1214 (art. 52), e nel R.D. 18 novembre
1923, n. 2440 (artt. 82 ed 83) e si riferisONo alla responsabilità dei pubblici impiegati verso lo Stato
per danni derivanti da azioni od omissioni, anche solo colpose, poste in essere nell'esercizio delle o f e B 137
funzioni proprie del rapporto d'impiego o di quelle connesse a tale rapporto, perché strumentali e
necessarie, ma certamente non comprende i danni
ONseguenti ad un reato.
Ne ONsegue che anche il particolare termine di prescrizione previsto dal quarto comma dell'art. 58 J della legge n. 142/90, si riferisce a quella responsabilità e non anche all'azione di risarcimento per i danni cagionati da reato alla quale è applicabile il termine di prescrizione previsto dall'art. 2947 C. C..
3
Ricorso di RE BE
1°) Contraddittorietà della motivazione in fatto ed in diritto.
A riguardo il ricorrente sostiene che, nel corso del suo interrogatorio dibattimentale ha dichiarato e ribadito che le ammissioni fatte e le dichiarazioni rese nella fase istruttoria non dovevano essere ONsiderate rispondenti al vero, in
quanto rese in ONdizioni di profonda prostrazione psicologica e fisica ed in assoluta mancanza di
autodeterminazione, in ONseguenza dello stato di detenzione del timore della minacciata
ONtestazione del reato di associazione mafiosa. eefion
B 138
Invece, sia il Tribunale che la Corte di Appello
hanno ritenuto non veritiere le dichiarazioni rese in dibattimento. In particolare, la Corte di merito ha fondato il suo ONvincimento proprio sulle dichiarazioni rese dall'RE in una particolare fase istruttoria e poi fermamente respinte e mai più
ONfermate. Da qui è scaturito l'inserimento dell'RE nell'adombrata combinazione per compiere atti ONtrari ai doveri d'ufficio ed in particolare per favorire l'aggiudicazione della chegestione della casa da gioco alla S.I.T. S.p.A.,
non ha fondamento in fatto ed in diritto.
Lamenta che la Corte di merito abbia omesso l'esame della sua eccezione relativa alla ONtestata
ONtinuazione ex art. 81 C. P. ed alle aggravanti relative al reato di cui all'art. 319 C. P., in ordine alle quali sostiene che è necessario che si sia realizzato quel particolare nocumento che
aggrava il fatto.
Il motivo è fondato solamente per quanto riguarda la ritenuta aggravante di cui all'art. 319, comma
2° n. 1, C. P.. Invero, per quanto riguarda la "
responsabilità, la Corte di merito ha ampiamente motivato ON argomentazioni esenti da vizi logici e elfron giuridici in ordine all'attendibilità della
B
1331 139
ONfessione dell'imputato, nonostante la ritrattazione dibattimentale;
ed ha anche valutato a carico dell'imputato le dichiarazioni accusatorie dei coimputati OV DI, RI MM,
SV EN e EN LI.
Pertanto, la sentenza impugnata non merita censure sul punto.
Per quanto riguarda la doglianza relativa all'omesso esame da parte della Corte di Appello
della sua eccezione relativa alla ONtestata
aggravanti ONtinuazione ed alle circostanze relative al reato di cui all'art. 319 C - P., la
Corte osserva che non risulta che il ricorrente avesse detotto motivi in ordine alla ONtinuazione
(che, comunque, è stata correttamente ritenuta in relazione alla pluralità degli episodi per i quali è stata riconosciuta la responsabilità del'imputato)
ed in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 112, n. 1, C. P. (trattata dalla Corte di
Appello a pag. 299 della sentenza impugnata a
proposito del motivo di appello a riguardo dedotto dal IN).
Invece, è fondata la censura relativa alla ritenuta aggravante di cui all'art. 319, comma 2°, n. 1, C.
orn P.. Invero, come risulta dalla sentenza impugnata,
h c e B 140
nella gara di appalto, svoltasi il 25 gennaio 1983,
è risultata vincitrice la ERs RA, S.p.A.;
ma, ON successiva deliberazione in data 4 marzo
1983, la Giunta Comunale, ritenendo che la detta società non possedesse alcuni requisiti essenziali per l'ammissione alla gara, proponeva al Ministero
l'annullamento dell'ammissione alla licitazione privata della ERs RA e, quindi,
l'annullamento degli atti successivi della
Commissione di Gara.
Alla fine, ON deliberazione in data 8 agosto 1983,
n. 2953, la Giunta Comunale aggiudicava l'appalto alla SIT EM per il canone annuo di £ .
in 21.000.000.000%; e ON successiva deliberazione data 23 agosto 1983, n. 3048, la Giunta Comunale
assegnava in via definitiva l'appalto alla SIT
EM al canone annuo di £. 21.000.000.000 ed alle
ONdizioni richiamate nelle precedenti deliberazioni ed in sintonia ON il verbale di ONciliazione,
redatto davanti al Tribunale di EM a transazione delle azioni giudiziarie già intraprese e pendenti tra le due società ONcorrenti (ERs
RA @ SIT EM). Tale deliberazione veniva approvata dal Consiglio Comunale ON deliberazione 4
ottobre 1983. Ma, il 9 dicembre 1983, il Ministero on f el B 141
dell'interno non approvava le deliberazioni 8 e 23
agosto 1983 ed autorizzava il Comune a gestire la
Casa da Gioco per sei mesi.
Nel provvedimento ministeriale si evidenziavano
: tutta una serie di irregolarità dell'Amministrazione
Comunale sanremese, ONsistenti nell'avere aggiudicato l'appalto ad una società che era stata estromessa dalla gara, nell'avere svolto sostanzialmente una trattativa privata senza averne
l'autorizzazione, nell'avere aggiudicato l'appalto ad una società che, per gli esborsi effettuati nella circostanza e per gli impegni assunti, non si
riteneva idonea alla gestione.
Come si vede in seguito alle trame corruttive non stato stipulato alcun ONtratto 3B ed alla deliberazione del Comune di assegnare la gestione del Casinò alla SIT Sanremo si è pervenuti in seguito ad una transazione tra le due società
ONcorrenti ONclusa davanti al Tribunale di EM
ed alla quale è intervenuto anche il detto Comune.
Ma si è trattato di un'assegnazione in base ad una trattativa privata non autorizzata e, comunque, non
approvata dal Ministro dell'Interno.
Ne ONsegue che non ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 319, comma 2°, n. 1, elfion
B 142 C. P. (nella formulazione anteriore alla legge 26
caso che dal fatto siaaprile 1990, n. 86), per il derivata la stipulazione di ONtratti nei quali sia interessata l'amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 319, comma 2°, n. 1, C. P..
2°) Erronea applicazione della legge penale.
A riguardo il ricorrente lamenta la mancata
ONcessione delle attenuanti generiche (peraltro riONosciute ad altri imputati), pur avendo
l'RE spiegato in tutta la vicenda una
partecipazione solo marginale. Lamenta che la Corte
di merito abbia trascurato l'esame delle deduzioni specificamente esposti nei motivi di appello ed abbia posto in rilievo elementi insussistenti 0
quanto meno non riferibili all'RE.
Conclude chiedendo, previa esclusione delle
aggravanti e del riONoscimento delle attenuanti generiche, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione;
e, in subordine, l'annullamento della sentenza, ON rinvio. Il motivo risulta fondato in seguito all'annullamento della sentenza impugnata nel punto erfron
B 143
ONcernente la circostanza di cui aggravante
1, all'art. 319, comma 2°, n. C. P.. Invero,
l'esclusione di tale circostanza aggravante rende meno grave il fatto ritenuto dalla Corte di Appello.
Conseguentemente, appare logico disporre l'annullamento della sentenza impugnata in ordine al diniego delle attenuanti generiche, dovendo la detta
Corte di merito valutare se, in relazione al reato che risulta dall'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 319, comma 2°, n. 1, C. P., siano da riONoscere le attenuanti generiche @ in caso "
positivo, formulare il relativo giudizio di comparazione.
La prescrizione non è ancora maturata per il reato attualmente ritenuto. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere
annullata anche su tale punto, ON rinvio ad altra
Sezione della Corte di Appello di Milano, per nuovo
giudizio sull'eventuale riONoscimento delle
attenuanti generiche, per l'eventuale giudizio di comparazione tra le circostanze per la determinazione della pena.
4
Ricorso di LE FU
1°) Nullità dell'impugnata sentenza per violazione on fi l e B 144
vizi di motivazione di legge e plurimi
(Contraddittorietà, illogicità ed omissione della stessa).
A riguardo il ricorrente sostiene che, pur essendovi plurime dichiarazioni di coimputati, manca la ONcordanza tra le stesse e, comunque, si tratta di dichiarazioni ritrattate ° fortemente ridimensionate in dibattimento. Lamenta che i giudici di merito abbiano ignorato tale
ritrattazione ed abbiano accumunato tutte le dichiarazioni in un generico giudizio di attendibilità intrinseca. Aggiunge che si tratta di dichiarazioni che, per il loro ONtenuto generico e dubbioso, non possono essere ONsiderate "chiamate in correità".
Lamenta che la Corte di merito, dopo aver valutato la nomina del LE a commissario di gara come
ONferma dell'adesione dello stesso al piano corruttivo, abbia poi omesso di valutare la
circostanza che il LE, poco prima della gara,
ha messo a disposizione del capogruppo ONsiliare
del P.S.I. la suddetta nomina. Sostiene che non possono essere individuati elementi di responsabilità nell'indicazione da parte del
LE della somma di £. 22 miliardi, quale tetto n i f r e
B 145
massimo di gara.
I l motivo è infondato. Invero, ON adeguata motivazione, la Corte di merito ha ritenuto che le dichiarazioni dei coimputati DI, MM,
RE, LI e EN fornivano la prova dell'adesione dell'imputato al piano corruttivo ordito in favore della soc. SIT EM.
Quanto al problema della ritrattazione in sede dibattimentale delle dichiarazioni rese in vero che la istruttoria dai detti coimputati,
Corte di Appello non lo affronta a proposito della responsabilità del Ballestra, ma lo ha affrontato
--trattando della responsabilità dei detti coimputati.
In tale occasioni, la Corte di merito ha indicato le ragioni per le quali dovevano essere ritenute attendibili le dichiarazioni rese in istruttoria non la successiva ritrattazione dibattimentale.
2°) Contraddittorietà di motivazione in ordine al diniego del giudizio di prevalenza sull'aggravante
ONtestata delle ONcesse attenuanti generiche.
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito, dopo aver riONosciuto al Ballestra le
attenuanti generiche "per la minore intensità del dolo, per l'estraneità del medesimo alle trame corruttive successive alla gara di appalto e la sua erfin
B 146
posizione di seONdo piano nell'organigramma politico sanremese che lo ha portato ad aderire ad un progetto predisposto da altri più influenti soggetti", ha poi negato la prevalenza delle dette attenuanti. Precisa che il LE è del tutto incensurato e privo di altri carichi pendenti.
La Corte Suprema osserva che i giudici di merito adeguatamente motivato il giudizio dihanno equivalenza tra le attenuanti generiche riONosciute
al LE e l'aggravante di cui all'art. 112,
comma 1°, n. 1, C. P.. Tuttavia, la Corte ritiene di dover annullare la sentenza nel punto ONcernente
tale giudizio di comparazione. Invero, la sentenza impugnata viene annullata ON la presente sentenza nei ONfronti di vari imputati in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 319, comma 2°,
n. 1, C. P. e, ONseguentemente, anche in ordine al diniego delle attenuanti generiche, dovendo la Corte
di merito valutare se, in relazione al reato che dall'esclusione dell'aggravante di cui risulta
2°, n. 1, C. P., 319, comma siano da all'art.
riONoscere le attenuanti generiche e, in caso positivo, formulare il relativo giudizio di
comparazione.
In caso di riONoscimento delle attenuanti ion elf
B T 147
generiche ai detti imputati, il giudizio di comparazione potrebbe risultare di prevalenza delle attenuanti generiche sulla residua circostanza aggravante, ON ONseguente disparità di trattamento
ON l'attuale ricorrente.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere
annullata anche nei ONfronti del LE, ON
rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di
Milano per eventuale nuovo giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche già riONosciute e
l'aggravante del numero delle persone.
3°) Nullità della sentenza per violazione di legge sul punto che ha rigettato l'eccezione di
incompetenza territoriale.
A riguardo il ricorrente richiama tutte le argomentazioni oggetto delle precedenti istanze ed
eccezioni alle quali i giudici di merito hanno
risposto ON ordinanza 7/10/92, da intendersi logicamente impugnata insieme alla sentenza della quale si invoca altresì declaratoria di nullità."
Il motivo è infondato. Invero, della competenza territoriale si deve giudicare in base all'imputazione ed alle risultanze degli atti al
momento dell'apertura del dibattimento di primo n grado;
e le eventuali nuove risultanze ro f l e B 148
dibattimentali non spiegano alcun effetto sulla competenza, per il principio della "perpetuatio iurisdictionis".
L'associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo "A" (aggravata da circostanze ad effetto speciale) è stata ONtestata come "avente in Milano
il suo centro logistico-organizzativo e operante in
LOa, Liguria e Valle d'Aosta fino al
10.11.1983".
Come esattamente hanno osservato i giudici di merito, la ONdotta addebitata agli imputati è
iniziata in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 646/82, che ha introdotto l'art. 416
bis C. P.. Conseguentemente, fino a tale data, è
stato ONtestato il reato di cui all'art. 416 C. P.,
mentre, per la ONdotta successiva a tale data,
stato ONtestato il reato di cui all'art. 416 bis C.
P. e la detta data segna anche il momento
ONsumativo di tale più grave reato, perché, al momento dell'entrata in vigore dell'art. 416 bis C.
P. (29 settembre 1982), la relativa ONdotta era già
in atto, almeno seONdo l'accusa.
I giudici di merito hanno esattamente osservato che il luogo di ONsumazione del detto reato associativo deve essere individuato in quello in cui, nel m l e B 149
settembre 1982, operavano i personaggi chiave di questa organizzazione, seONdo l'ipotesi accusatoria di cui all'ordinanza di rinvio a giudizio e cioè
AR LE, TA AL, UN SI, IO
VE e GI CC: detto luogo è stato individuato, seONdo la prospettazione accusatoria,
nello studio, in Milano, del Dott. CC,
ONsiderato il centro logistico ed operativo del sodalizio. Infatti, da tale studio partivano le direttive sulle modalità di impiego delle somme
dirette a finanziare le attività di corruzione dei pubblici amministratori di EM e ad impedire eventuali ONtrolli sulle medesime;
in tale studio avevano avuto luogo numerosi inONtri tra SI,
VE, LE e CC, ON finalità operative rispetto alla comune attività criminosa. E già
prima, nell'estate del 1977, in detto studio risulta costituita l'associazione di cui si tratta in coincidenza ON il perfezionamento dell'accordo per rilevare le azioni UA. E sempre a Milano sono stati gestiti gli utili non ufficiali della casa da gioco di CA d'AL, attraverso l'opera della
IS.
La successiva adesione di altri associati non n sposta la competenza che resta quella del Foro di i f l e B 150
Milano, quanto meno, per effetto della ONnessione.
Pertanto, la competenza territoriale spettava proprio al detto Foro, ai sensi degli artt. 32, 39 e 42 C. P P. del 1930 @ 416 bis C. P..
5
Ricorso di BO DO
1°) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 319 C. P.. Mancanza e illogicità
della motivazione.
A riguardo il ricorrente sostiene che la questione principale della posizione del BO è quella di stabilire se sussista la prova di specifici comportamenti manifestanti lo sviamento dai doveri di imparzialità e tutela dell'interesse pubblico,
necessario a integrare il reato di cui all'art. 319
C. P.. Lamenta che la Corte di merito abbia individuato i comportamenti illeciti in relazione alla non ONformità delle deliberazioni assunte agli interessi del Comune di CA d'AL ed alla vantaggiosità delle stesse delibere agli interessi del gestore del CA. Sostiene che tale impostazione non può essere ONdivisa, perché nel Comune di CA d'AL l'interesse pubblico è
assolutamente non coincidente ON il semplice ion interesse eONomico dell'Ente comunale, ma elf
B 151
rappresentato dalla sintesi di tutte le ONdizioni
di svolgimento della "realtà CA" e delle sue relazioni ON la realtà sociale rappresentata dalla cittadinanza e dal Comune. Tale erronea valutazione dell'interesse pubblico a portato all'erronea applicazione dell'art. 319 C. P..
Aggiunge, inoltre, che le dazioni di denaro non erano in relazione all'accordo corruttivo ritenuto nella sentenza impugnata, bensì ad altra causale e,
precisamente, ad una sorta di compenso per l'impegno notevole profuso nell'amministrare.
Conseguentemente, la motivazione deve essere ritenuta illogica.
Infine, lamenta che la Corte di merito abbia negato le attenuanti generiche al BO, richiamando le argomentazioni ostative già esposte in merito alla posizione del OS, mentre avrebbe dovuto
valutare l'intensità del dolo, la durata del rapporto corruttivo, modalità di anteposizione dell'interesse privato, ecc. in relazione ai comportamenti ed ai fatti addebitati al BO stesso.
I l motivo è infondato. Invero. ONtrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente. la Corte di merito ha indicato non un solo atto, ma una serie di atti
ONtrari ai doveri d'ufficio. come risulta dalla 152
motivazione della sentenza impugnata (vedi pagg.
113-131).
Conseguentemente, i fatti sono stati correttamente qualificati ai sensi dell'art. 319 C. P.; e, quindi,
non sussiste alcun vizio di motivazione 0 erronea applicazione di legge.
una diversa Né in questa sede possibile valutazione delle prove ed una nuova ricostruzione merito ha dei fatti 3 invero, la Corte di
quindi, la adeguatamente motivato sul punto relativa decisione si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte Suprema.
Infine, per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche, la Corte Suprema osserva che
l'art. 62-bis C. P. prevede il potere discrezionale del giudice di prendere in ONsiderazione altre circostanze diverse da quelle previste nell'art. 62
dello stesso codice, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.
Ne ONsegue che il giudice di merito non è tenuto ad esaminare valutare tutte le circostanze prospettate 0 prospettabili dalla difesa, ma sufficiente che indichi i motivi per i quali non ritiene di esercitare il potere discrezionale e r attribuitogli dall'art. 62-bis C. P.. o f e
B 153
Nel caso in esame, la Corte di Appello ha motivato la decisione sul punto, adeguatamente facendo riferimento all'intensità del dolo ed alla lunga durata del rapporto corruttivo intrattenuto con il gestore del CA, il più importante
3 soggetto operante nel Comune di CA d'AL.
Pertanto, il ricorso del BO deve essere rigettato.
6
Ricorso di NO PE
1°) Anzitutto il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto sussistenti alcune circostanze desunte dall'ordinanza di rinvio a giudizio e dalle inverosimili dichiarazioni rese dal BO a scopo difensivo, tendenti ad accreditare la sua tesi,
seONdo cui i politici gli avevano chiesto denaro ed egli non aveva risposto ovvero aveva rifiutato%3 e
presunti mafiosi gli avevano chiesto partecipazioni ovvero esercizio di attività ONsentite nel CA wwwterrorizzato aveva detto semplicemente: ed egli va bene.
Quanto alla sussistenza di un'associazione mafiosa capeggiata da NO ed altri per commettere una serie indeterminata di delitti ONtro la persona ed il patrimonio ONnessi alla gestione del gioco n o f el B 186
insuscettibili di essere valutati ai sensi dell'art. 416 Bis, comma 3°, C. P. P., sono avvenuti tutti in epoca molto antecedente all'entrata in vigore dell'art. 416 bis C. P. (29 settembre 1982); 8 "
quindi, non possono essere valutati ai sensi del citato articolo, per il principio dell'irretroattività della legge penale, previsto dall'art. 2 C. P. e costituzionalmente garantito dall'art. 25, comma 2°, della Costituzione.
Ne ONsegue che, ove non sia dimostrato che
l'associazione di cui si tratta si sia avvalsa, dopo l'entrata in vigore dell'art. 416 bis C. P., della forza di intimidazione del vincolo associativo della ONdizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per le finalità indicate nel citato articolo, l'associazione non potrà essere qualificata di tipo mafioso.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei ONfronti del SI per quanto riguarda l a qualificazione giuridica dell'associazione per delinquere di cui al саро
d'imputazione "A", ON rinvio ad altra Sezione della
Corte di Appello di Milano, per nuovo giudizio sul punto.
on 4°) Difetto di motivazione in ordine alla ritenuta fi l e B 187
sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis,
comma 6°, C. P⭑ ed alla determinazione in ONcreto
della pena.
A riguardo il ricorrente sostiene che l'aggravante
ONsistente nel finanziamento delle attività
3 eONomiche ON i proventi dei delitti di usura e di
estorsione non può essere posta a carico dell'imputato perché da questi non ONosciuta;
e
lamenta che la Corte di merito abbia ricavato la
ONsapevolezza "dalle interposizioni fiduciarie poste in essere dal SI per le operazioni bancarie finalizzate al finanziamento della scalata al CA
di EM" e, quindi, da un elemento estraneo alla
ONdotta addebitata all'imputato.
mancato riONoscimento della Lamenta, inoltre, il attenuanti generiche e prevalenza delle l'eccessività della pena, superiore a quella inflitta ad altri imputati, senza adeguata motivazione.
I l motivo in esame resta assorbito dall'annullamento della sentenza impugnata nel punto
ONcernente la qualificazione dell'associazione per delinquere, come associazione di tipo mafioso.
Invero, l'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma n 6°, C. P. è applicabile solamente all'associazione o i f l e
B 188
di tipo mafioso prevista dallo stesso articolo e non
anche a quella di tipo comune prevista dall'art. 416
C. P : ed anche per quanto riguarda la
determinazione della pena, è sufficiente rilevare che sono diverse le pene previste dall'art. 416
j rispetto a quella prevista dall'art. 416 bis C. P..
5°) Difetto di motivazione nonché erronea
applicazione dell'art. 185 C. P. in ordine alla
ONdanna al risarcimento del danno a favore del
Comune di EM.
A riguardo il ricorrente sostiene che in relazione all'imputazione di reato associativo non
ONfigurabile un danno immediato e diretto, dato che il bene tutelato è in primo luogo quello dell'ordine pubblico.
Il motivo è infondato. Invero, la Corte di merito ha fondato la ONdanna al risarcimento dei danni in favore del Comune di EM sulla ONdanna
dell'imputato per il reato associativo. E, come la stessa Corte ha precisato а proposito di altri
imputati, il Comune di EM ha subito un danno
per effetto della semplice costituzione di nel suo un'associazione per delinquere operante territorio, quanto meno in relazione all'immagine n della città ed allo sviluppo turistico ed alle o i f l e
B 154
d'azzardo e del prestito a usura presso il CA di
EM, sostiene che si tratta di una mera
ONgettura, non risultando da alcun elemento che sia stata costituita un'associazione avente quello scopo.
Precisa che il NO, se fece un tentativo per avere una partecipazione nell'aumento di capitale della
ERs, al rifiuto del BO neppure insistette nella richiesta;
e che non si comprende come sia
stato possibile ritenere che un'associazione ad hoc sia stata costituita per assicurare alla ERs
l'aggiudicazione della casa da gioco, che è stato il risultato ONseguito dal più abile dei corruttori (e non dall'imposizione mafiosa).
Aggiunge che la sentenza del Maxi-uno di Palermo
(Corte di Assise 16.12.1987) ha ONdannato il Bono
per il reato di cui all'art. 416 bis C. P. (e lo ha assolto da tutti gli omicidi ONtestatigli e dalle violazioni sugli stupefacenti); detta sentenza ha
preso in esame ogni momento della vita del NO
dagli anni 1960 in poi (a Milano, a Caracas, a New
York, a Milano, a Novara dal dicembre 1981 al
febbraio 1993) ed ha costituito "ostacolo di giudicato ON ONnessa declaratoria di applicazione dell'art. 90 C. P. P. del 1930 rispetto alla on i f el
B 155
sentenza del Tribunale di Roma, V Sezione Penale,
del 7.11.1985".
Aggiunge che l'affermazione circa l'interesse del
NO per il CA non aveva alcuna base.
Lamenta che la motivazione in ordine alla specializzante sussistenza dell'elemento dell'associazione prevista dall'art. 416 bis C. P.
era data ripetendo la formula legislativa, senza riferimento ad alcun fatto.
Sostiene che, in ogni caso l'associazione ipotizzata integrerebbe l'ipotesi di cui all'art.
416 C. P;
e che l'attribuzione al NO della qualifica di capo, ecc, è totalmente immotivata.
Il motivo è solo parzialmente fondato. Invero, la
Corte di merito ha adeguatamente motivato l'esistenza di un'associazione per delinquere tra
NO PE, BO DECQ GI, EN
VA, DA GE, LM PE e
GU AE;
associazione finalizzata alla perpetrazione di una serie indeterminata di delitti
ONtro la persona ed il patrimonio, ONnessi alla gestione del gioco d'azzardo e del prestito ad usura presso il CA di EM ed avente come primo obiettivo quello di assicurare alla Flower's
n RA la ONcessione della casa da gioco, come o i f
l e
B 156
risulta dalla parte espositiva della presente sentenza, dove è riportata sinteticamente la motivazione di quella di appello sul punto (vedi retro, pagg. 106-109).
Inoltre, per quanto in particolare riguarda NO
PE, la Corte di merito ha posto in evidenza che l'imputato, assieme a VA EN, aveva promosso l'associazione di cui al capo d'imputazione
"L1" e posto le basi operative per la realizzazione del programma ONcordato nel sodalizio, ON metodi intimidatori, ottenendo il primo risultato essenziale di aggregare al sodalizio il legale rappresentante della ERs RA.
Per quanto riguarda il ruolo di promotore ed
organizzatore dell'associazione di cui si tratta, la
Corte di merito osservava che si trattava di un'associazione voluta dall'imputato e creata per un ampliamento dei suoi interessi nell'ambito delle case da gioco, essendo certo il suo inserimento nel
CA di Beaulieu. Osservava, inoltre, che il ruolo di promotore e di organizzatore dell'imputato era dimostrato dalla rarità stessa delle Sue
apparizioni, tutte finalizzate all'assoggettamento del BO, non avendo egli ritenuto necessario interessarsi personalmente delle trattative in on i lf e B 157
ONcreto per la definizione degli accordi con i singoli associati e per la ripartizione dei ruoli,
delegando VA EN, quale suo alter ego.
Pertanto, risulta adeguatamente motivata la sussistenza di un'associazione per delinquere ed il ruolo di promotore, costitutore ed organizzatore j dell'imputato.
Invece, non risulta correttamente motivata la sussistenza dell'elemento specializzante per la
qualificazione dell'associazione di cui si tratta,
ai sensi dell'art. 416 bis C. P..
Invero, il fatto che della detta associazione faccia parte qualche persona già facente parte di altra associazione qualificata come di tipo mafioso non può trasferire tale qualifica all'associazione in esame, essendo evidente che ai fini di tale qualificazione è necessario che l'associazione stessa si sia avvalsa della forza intimidatrice del vincolo associativo e della ONdizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto O
indiretto la gestione o comunque il ONtrollo di attività eONomiche, di ONcessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici 0
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per rom f l e B 158
altri.
La Corte di merito, nel qualificare l'associazione ai sensi dell'art. 416 bis C. P., non ha dimostrato l'esistenza di tale elemento. Ma solamente trattando dei rapporti tra il GU ed il BO ha
evidenziato delle ONdotte intimidatorie del primo nei ONfronti del seONdo, poste in essere al fine di cooptarlo nell'associazione stessa.
Al di fuori di tale caso, i giudici di merito non hanno individuato alcun episodio dal quale possa ragionevolmente desumersi l'esistenza dell'elemento specializzante in esame. Anzi, trattando della responsabilità del coimputato LM, i giudici di merito hanno osservato che non si poteva dubitare che egli avesse "avuto piena ONoscenza del metodo aveva programmato di mafioso di cui l'associazione avvalersi".
Da ciò si desume che la stessa Corte di Appello
ritiene che la detta associazione non si era ancora avvalsa della forza di intimidazione del vincolo associativo e della ONdizione di assoggettamento di omertà che ne deriva per ONseguire le finalità
indicate nell'art. 416 bis, comma 3°" C. P. P. 3 ma aveva soltanto programmato di avvalersene.
La Corte Suprema osserva che, ron per qualificare f e e B 159
un'associazione per delinquere ai sensi dell'art. 416 bis C. P., non è sufficiente che la stessa abbia programmato di avvalersi della detta forza di intimidazione e della ONseguente ONdizione di assoggettamento e di omertà, ma è necessario che se
3 ne sia già avvalsa ONcretamente.
D'altra parte, l'elemento specializzante di cui si tratta deve necessariamente avere un certo grado di diffusività e, quindi, non può essere individuato in quanto posto in luce dalla Corte di Appello nei
ONtatti tra il GU ed il BO, che,
peraltro, fa parte della stessa associazione per delinquere.
Ne ONsegue che la sentenza impugnata deve essere annullata nei ONfronti del NO per quanto riguarda la qualificazione giuridica dell'associazione per delinquere di cui al capo d'imputazione "L1", con
rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di
Milano, per nuovo giudizio sul punto.
2°) I l ricorrente sostiene che è eccessivo l'aumento di tre anni di reclusione a titolo di
ONcorso formale ON il reato oggetto della sentenza della Corte di Assise di Palermo che 10 aveva
ONdannato ad anni otto di reclusione.
Aggiunge che la Corte di Appello di Roma, con n rfi e B 160
sentenza 27 gennaio 1993 aveva ritenuto la
preclusione del giudicato in ordine agli stessi fatti di cui si tratta, perché la Corte di
Cassazione ON sentenza 10.11.1989, n. 2832, aveva stabilito che la sentenza del Maxi-uno comprendeva anche quei fatti.
Inoltre, sostiene che, se l'associazione di cui si tratta è autonoma rispetto a quella di tipo mafioso deve ritenersi illegittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato ON la sua appartenenza а quell'associazione. Precisa che il ruolo del NO è marginale;
e sostiene che l'aumento di pena di tre anni è immotivato.
Conclude chiedendo l'annullamento ON rinvio della sentenza impugnata e, in ogni caso, la correzione del dispositivo letto in udienza ON il nome del
ONdannato NO PE e non del fratello RE,
estraneo al procedimento.
La Corte suprema Osserva che il motivo di ricorso in esame, per quanto riguarda la misura della pena ed il diniego delle attenuanti generiche, resta
assorbito dall'annullamento della sentenza impugnata nel punto ONcernente la qualificazione dell'associazione per delinquere di cui al capo d'imputazione "L1" come associazione di tipo efion e B 161
mafioso. Invero, qualora in sede di giudizio di rinvio, la Corte di merito dovesse escludere l'esistenza dell'elemento specializzante che ha
fatto qualificare la ONdotta dell'imputato ai sensi dell'art. 416 bis C. P. anziché ai sensi dell'art. 3 416 C. P., indubbiamente il reato risulterebbe meno grave e si renderebbe necessario un nuovo esame anche del punto ONcernente il diniego delle attenuanti generiche.
Invece, per quanto riguarda l'eccepita preclusione del giudicato, la Corte Osserva che lo stesso non risulta dai documenti prodotti (dispositivo della sentenza 27 gennaio 1993 della Prima Sezione Penale
della Corte di Appello di Roma, che riguarda l'imputato, ma non indica i capi d'imputazione;
sentenza 6 ottobre 1993 della Corte di Appello di
Milano, che non riguarda l'imputato).
Infine la Corte Osserva che non deve essere disposta la correzione dell'errore materiale
ONtenuto nel dispositivo della sentenza di appello,
letto in udienza, perché l'errore del nome dell'imputato, indicato come NO RE, anziché
PE, è ONtenuto solamente nella parte del dispositivo relativo alla ONdanna alla pena di anni om tre di reclusione, che viene annullata da questa fi l e B 162
Corte.
7
Ricorso di GA AN
1°) Violazione dell'art. 524, n. 1, C. P. P. in relazione all'art. 319 C. P. e all'art. 357 C. P.
(erroneo riONoscimento della qualità di pubblico
3
ufficiale ed erronea ONfigurazione del delitto di corruzione).
A riguardo il ricorrente sostiene che il reato di cui all'art, 319 C. P. non è ONfigurabile nella specie, perché l'accordo corruttivo è intervenuto prima della nomina del GA a componente della speciale commissione di gara (12 ottobre 1982),
quando l'imputato rivestiva solamente la qualità di
ONsigliere comunale di EM;
ma quest'ultima qualità importa la qualifica di pubblico ufficiale soltanto quando il Consiglio è riunito e per il solo fatto di partecipare all'adunanza ONsiliare.
Comunque, l'eventuale proposta fatta al ONsigliere
comunale AN GA non significa che egli fosse in quel momento pubblico ufficiale, né rientra tra i doveri del ONsigliere comunale partecipare alla commissione di gara.
Sostiene che mancando l'attualità della qualità di pubblico ufficiale, non era ONfigurabile il reato n rfi e B 163
di corruzione, che non può riguardare un futuro
pubblico ufficiale.
Il motivo è infondato. Invero, come ha esattamente osservato la Corte di merito, l'imputato dopo la nomina a componente della commissione di gara, accettando tale incarico e prestando la propria adesione al piano corruttivo, si è reso responsabile del reato ascrittogli.
2°) Erronea applicazione dell'art. 319 C. P. e
omessa applicazione dell'art. 318 C. P.; ONseguente
intervenuta prescrizione.
A riguardo il ricorrente sostiene che, se anche ci
fosse stata attività corruttiva, di fatto i corrotti hanno posto in essere una ONdotta che ha vanificato gli intenti dei corruttori, dato che la S.I.T. છે
uscita soccombente;
e, quindi, al GA potrebbe al massimo essere imputata la corruzione per atti
d'ufficio, perché la sua azione non mirava 3
sovrapporre interessi altrui a quelli della Pubblica
Amministrazione. Comunque, la ONdotta del GA
sarebbe stata ONforme ai doveri d'ufficio, dato che lo stesso ha sempre espresso una valutazione del tetto massimo di 22 miliardi e tale valutazione ha espresso anche dopo il famoso colloquio ON
MM 3B e, quindi, l'eventuale promessa n n i f r e
B 164
corruttiva non ha prodotto alcun effetto sul comportamento che dal GA era lecito attendersi e che ha in ONcreto tenuto.
Conseguentemente, dovrebbe essere ravvisato il reato di corruzione per atti di ufficio (art. 318 C.
P.), ONsumato ON l'accettazione della promessa prima della nomina e quindi prima del 12 ottobre
1982, già prescritto, essendo il relativo termine di
7 anni e 6 mesi interamente decorso.
Aggiunge che il tetto massimo di 22 miliardi era
ONgruo ed il GA lo aveva prospettato in tutte le istituzionali e cioè in sede di ONsigliosedi
comunale, di partito e di commissione.
Il motivo è infondato. Invero, dalla sentenza impugnata risulta che la ONdotta del GA era
finalizzata, al pari di quella degli altri commissari di gara, a far ONoscere ad uno dei
ONcorrenti (la S.p.A. SIT EM) il tetto massimo di offerta. E tale ONdotta è indubbiamente
ONtraria ai doveri d'ufficio anche se il tetto sia stato fissato in misura ONgrua.
Conseguentemente, i fatti sono stati correttamente qualificati ai sensi dell'art. 319 C. P.; e, quindi,
non sussiste la denunciata erronea applicazione del
- citato articolo. f el
B 165
3°) Erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 112, comma 1, C. P. in relazione all'art. 524, n. 1, C. P. P. del 1939.
A riguardo il ricorrente sostiene che l'indicazione della cifra di 22 miliardi era destinata a ONfluire
in una deliberazione unitaria e collegiale della cifra valevole come tetto massimo;
e
ONseguentemente, la pluralità dei votanti è
elemento costitutivo del reato in esame che quindi, il ONsidera illecito l'intera delibera @,
numero dei partecipanti non può essere contestato
come elemento costituente circostanza aggravante.
Pertanto, deve essere esclusa la ONtestata
aggravante ed eliminato il relativo aumento di pena.
Il motivo è infondato. Invero, come ha osservato la
Corte di merito, oltre ai commissari di gara sono
risultati ONcorrenti nel reato IN, LL,
IA, LI, MM, Vento e DI, poi deceduto;
e, quindi, è già superato il numero di
cinque persone necessario per integrare la
circostanza aggravante di cui si tratta. Comunque,
la Corte Suprema Osserva che nel numero di persone idonee ad integrare la circostanza aggravante in esame devono essere computate anche quelle che componevano la Commissione di gara. Infatti tali er eef
B 166
ONcorrere necessariamente alla persone devono formazione della volontà del detto organo collegiale, ma non sono ONcorrenti necessari del reato di corruzione, essendo possibile che sia corrotto anche uno soltanto dei componenti di un organo collegiale.
4°) Erroneo diniego della prevalenza delle
riONosciute attenuanti generiche (violazione dell'art. 524, n. 1, C. P. P. in relazione agli artt. 62 bis e 69 C. P.) e motivazione
ONtraddittoria sul diniego (violazione dell'art. 524, n. 3, C. P. P. in relazione all'art. 475, n. 3,
C. P. P.).
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia negato la prevalenza delle attenuanti generiche "in ONsiderazione del ruolo essenziale svolto dall'imputato nella trama corruttiva e della
eccezionale gravità del fatto"%; ciò in ONtrasto ON
il riONoscimento che il GA è un soggetto di seONdo piano, che i l GA ha aderito ad un progetto predisposto da altri%3 e "che il Borga aderiva ° non veniva nominato nella commissione di gara, essendo perfettamente fungibile ON chiunque.
Aggiunge che il fatto non può essere ONsiderato
grave, dato che non aveva portato al ONseguimento n o f r e
B 167
dello scopo che si prefiggevano i corruttori,
quali hanno poi raggiunto altrimenti tale scopo.
La Corte Suprema osserva che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche riONosciute
j al LE e l'aggravante di cui all'art. 112,
comma 1°, n. 1, C. P.. Tuttavia, la Corte ritiene di dover annullare la sentenza nel punto ONcernente
tale giudizio di comparazione. Invero, la sentenza
impugnata viene annullata ON la presente sentenza
nei ONfronti di vari imputati in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 319, comma 2°,
n. 1, C. P. e, ONseguentemente, anche in ordine al diniego delle attenuanti generiche, dovendo la Corte
di merito valutare se, in relazione al reato che risulta dall'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 319, comma 2°, n. 1, C. P., siano da generiche e, in caso riONoscere le attenuanti positivo, formulare il relativo giudizio di comparazione.
In caso di riONoscimento delle attenuanti generiche ai detti imputati, il giudizio di comparazione potrebbe risultare di prevalenza delle attenuanti generiche sulla residua circostanza aggravante, ON ONseguente disparità di trattamento n i f e e B 168
ON l'attuale ricorrente.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere
annullata anche nei ONfronti del GA, ON rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano
per eventuale nuovo giudizio di comparazione tra le
3 attenuanti generiche già riONosciute e l'aggravante del numero delle persone.
8
Ricorso di BO DECQ GI
1°) Illogicità e ONtraddittorietà della della stessa, mancatamotivazione, carenza valutazione delle prove. violazione dei principi di valutazione degli indizi alla stregua dei richiesti requisiti della gravità, della precisione e della
ONcordanza, in ordine alla ritenuta sussistenza di un'associazione di tipo mafioso nell'addebito di cui al саро d'imputazione L1" ed alla ritenuta
partecipazione di GI BO DECQ
all'associazione stessa.
A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di merito si è proposta di ricostruire i fatti ON una
valutazione complessiva del quadro probatorio (in
ONtrapposizione a quella frammentaria che avrebbe fatto il Tribunale); "e invece, si è adagiata sull'ordinanza di rinvio a giudizio. Sostiene che le r o i f l e B 169
indagini svolte dal G.I., prima, e dal Tribunale,
poi, per accertare fatti di corruzione,
intimidazione ai danni di pubblici amministratori,
ONtatti di BO ON SI e CC (ed eventuali
ONseguenze operative dei medesimi), provenienza illecita mafiosa dei fondi utilizzati per gli aumenti di capitale о per l'emissione obbligazionaria della società hanno dato esito negativo. Le dichiarazioni degli imputati hanno poi suggellato l'inONsistenza probatoria sui temi sopra indicati. Ma la Corte di merito, volendo procedere ad una visione d'assieme ovvero ad un'esame complessivo ha saltato a piè pari i dati oggettivi entrati nel processo.
Infatti, ha superato la mancanza di prove in ordine alla mera organizzazione della presunta associazione
(giacché l'attuazione del programma è radicalmente esclusa), ON la ONsiderazione della non necessità
per l'associazione, nella fase oggetto di disamina,
di effettuare diretti interventi sia di natura finanziaria nella ERs sia di altra natura per
ONdizionare l'esito della gara, nell'ambito di una strategia che prevedeva una prudente e progressiva opera di infiltrazione nell'attività del BO
del suo "entourage". Ciò nonostante manchi agli atti e i f l e B 170
la prova anche indiziaria che l'associazione abbia valutato la non necessità di effettuare interventi diretti di varia natura о abbia prediletto una strategia di prudente e progressiva infiltrazione. Senza che vi sia la prova che la j
ERs ° il BO agissero nella riserva mentale di avere un ONtrollore e/o fiancheggiatore esterno ed occulto.
Il ricorrente aggiunge che non è stata provata la presenza di finanziamenti da parte di esponenti di organizzazioni mafiose;
e che l'esame delle dichiarazioni degli imputati non dimostra fatti sintomatici di un pregresso accordo "mafioso".
Lamenta che la Corte di merito abbia ravvisato gli estremi di cui all'art. 416 bis C. P. in un presunto mero accordo, privo, nel seguito, di fatti organizzativi ed esecutivi.
Lamenta la violazione dell'art. 192 C. P. P. del
1988 nella valutazione delle dichiarazioni di GE
DA, che dava per sONtata la vittoria di gara del BO, perché in questo senso si
sarebbero pronunciati, a suo dire, sia GU che
EN. Lamenta, inoltre, che la Corte di merito abbia presuntivamente ritenuto che il BO abbia tenuto un comportamento ONseguente alle presunte en eff
B 171
intese ON EN e GU, nonostante la mancanza di prove circa le attività corruttive, sempre negate dal BO;
B che abbia ritenuto sussistenti effettivi accordi sulla gestione dell'attività di cambio e sul coordinamento della medesima ON la cassa dell'ufficio fidi della casa da gioco, seONdo
la prospettazione dell'DA.
Conclude che la Corte di merito non dà alcuna plausibile spiegazione del collegamento tra il fatto
(provato) che il BO in realtà non abbia
raggiunto intese corruttive di sorta per l'aggiudicazione del CA e l'altro fatto
(ovviamente non provato) che, al cospetto di ciò, vi dovessero, comunque, essere, alle spalle sue o della
ERs RA elementi di sicura portata malavitosa, i quali, per la loro logica stringente,
non avrebbero potuto nemmeno lontanamente affrontare l'idea (e, quindi, l'intesa) che la società da essi medesimi sostenuta potesse muoversi nei rapporti ON
gli amministratori e ON la ONcorrente senza
adottare collaudati e sicuri illeciti sistemi;
e che la mancanza di un'intesa "mafiosa" viene pure dalle
ONclusioni appena svolte, nonché da quelle dichiarazioni degli imputati, dalle quali traspare l'impraticabilità di un accordo sia pure di massima. n i f e e
B 172
Lamenta la violazione dell'art. 192 C. P. P. del
1988 nella valutazione delle dichiarazioni del coimputato GE DA, sia sotto il profilo della credibilità intrinseca, sia sotto quello del raffronto ON altri elementi di prova. Sotto il primo profilo mette in evidenza che l'DA
appare affetto da una sorta di supervalutazione di sé medesimo e da una ansiosa smania di emergere.
Lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto la partecipazione del BO alla detta associazione di tipo mafioso ON motivazione apodittica e
ONtraddittoria.
2°) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 416 bis C. P. ai fatti di causa, perché ritenuti costitutivi di un'associazione di tipo mafioso;
perché ritenuti sintomatici di una partecipazione di
GI BO DECQ ad un'associazione di tipo mafioso. Violazione della norma processuale
(art. 477, comma 2°, C. P. P. del 1930), che impone l a stretta correlazione tra i fatti così come prospettati dall'accusa e quelli ravvisati nella sentenza d'appello.
A riguardo il ricorrente sostiene che, per la
ONfigurazione del delitto di cui all'art. 416 bis
C. P., è necessario che ricorra anche l'elemento elfin
D 173
dell'avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo, nel senso che l'associazione faccia uso di tale forza intimidatrice, non essendo sufficiente che l'associazione si proponga di esercitare il cosiddetto metodo mafioso%3 e che, nel
caso in esame, è indubbio che nell'associazione di entrino, in chiave di accusa, cui si tratta personaggi di eclatante "rinomanza delinquenziale".
Ma aggiunge che l'accusa non ha interpretato i fatti come adesione ad un organismo associativo preesistente, bensì come istituzione di un nuovo
ente associativo di tipo mafioso%; ON la ONseguenza
che era necessaria non soltanto la prova del raggiungimento di un accordo operativo, ma altresì
di una "capacità intimidatoria, di metodo, tale da rivelare, almeno in via embrionale, l'attuazione del programma". Invece, la Corte di merito avrebbe scambiato l'indubbia portata criminale di natura univoca di taluni presunti associati, per metodo già
attuato.
Sostiene che, nel caso in esame, non possono essere ravvisati gli estremi del delitto di cui all'art. 416 bis C. P., ma al massimo di un accordo per la
ONsumazione di un reato.
n i Sostiene che, per quanto riguarda il BO, f r e
B 174
dagli atti emerge la figura dell'assoggettato e non
quella del partecipe all'associazione di cui si tratta.
Il due motivi di ricorso possono essere esaminati
ONgiuntamente e sono parzialmente fondati. Invero,
la Corte di merito ha adeguatamente motivato l'esistenza di un'associazione per delinquere tra
NO PE, BO DECQ GI, EN
VA, DA GE, LM PE e
GU AE;
associazione finalizzata alla perpetrazione di una serie indeterminata di delitti
ONtro la persona ed il patrimonio, ONnessi alla gestione del gioco d'azzardo e del prestito ad usura presso il CA di EM ed avente come primo obiettivo quello di assicurare alla ERs
RA la ONcessione della casa da gioco, come risulta dalla parte espositiva della presente sentenza (vedi retro, pagg. 106-109). Inoltre, per quanto in particolare riguarda il
BO, la Corte di merito ha Osservato che l'imputato ha subito tutta una serie di approcci senza alcuna reazione, accettando inONtri
propostigli dal GU con PE Bono e
VA EN, pur nel protestato disinteresse per una partecipazione palese od occulta di simili n i f r e B 175
soggetti; non ha ritenuto di troncare immediatamente ogni rapporto, prima di essere irretito in una situazione di ONdizionamento, che 10 ha portato a riONoscimento di una quota di utiliquell'ammesso in favore dell'EN e per esso del gruppo NO.
Ha posto in evidenza che la richiesta dell'EN non può essere ONsiderata un'estorsione e cioè il riONoscimento di una tangente, dato che non risultava offerta al BO alcuna "tranquillità"
per la gestione della casa da gioco.
Pertanto, risulta adeguatamente motivata la
sussistenza di un'associazione per delinquere e la
partecipazione alla stessa del BO.
Invece, non risulta correttamente motivata la sussistenza dell'elemento specializzante per la
qualificazione dell'associazione di cui si tratta,
ai sensi dell'art. 416 bis C. P..
Invero. il fatto che della detta associazione faccia parte qualche persona già facente parte di altra associazione qualificata come di tipo mafioso non può trasferire tale qualifica all'associazione in esame, essendo evidente che ai fini di tale qualificazione è necessario che l'associazione stessa si sia avvalsa della forza intimidatrice del on vincolo associativo e della ONdizione di elfi
B 176
assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto indiretto la gestione o comunque il ONtrollo di attività eONomiche, di ONcessioni, di autorizzazioni, appalti servizi pubblici realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.
La Corte di merito, nel qualificare l'associazione ai sensi dell'art. 416 bis C. P., non ha dimostrato l'esistenza di tale elemento. Ma solamente trattando dei rapporti tra il GU ed il BO ha evidenziato delle ONdotte intimidatorie del primo nei ONfronti del seONdo, poste in essere al fine di cooptarlo nell'associazione stessa.
Al di fuori di tale caso, i giudici di merito non hanno individuato alcun episodio dal quale possa ragionevolmente desumersi l'esistenza dell'elemento specializzante in esame. Anzi, trattando della responsabilità del coimputato LM, i giudici di merito hanno osservato che non si poteva dubitare che egli avesse "avuto piena ONoscenza del metodo
programmato di mafioso di cui l'associazione aveva avvalersi"; e trattando del BO ha osservato che lo stesso non poteva dubitare che il sodalizio
"avrebbe utilizzato il metodo intimidatorio come laf e B 177
specifico mezzo per il raggiungimento dei propri fini".
Da ciò si desume che la stessa Corte di Appello
ritiene che la detta associazione non si era ancora avvalsa della forza di intimidazione del vincolo
3 associativo e della ONdizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per ONseguire le finalità
indicate nell'art. 416 bis, comma 3°, C. P. P.3 ma
aveva soltanto programmato di avvalersene.
La Corte Suprema Osserva che, per qualificare un'associazione per delinquere ai sensi dell'art. 416 bis C. P., non è sufficiente che la stessa abbia programmato di avvalersi della detta forza di intimidazione ◉ della ONseguente ONdizione di assoggettamento e di omertà, ma è necessario che se
ne sia già avvalsa ONcretamente.
D'altra parte, l'elemento specializzante di cui si tratta deve necessariamente avere un certo grado di diffusività e, quindi, non può essere individuato in quanto posto in luce dalla Corte di Appello nei
ONtatti tra il GU ed il BO, che,
peraltro, fa parte della stessa associazione per delinquere.
Ne ONsegue che la sentenza impugnata deve essere
annullata nei ONfronti del BO per quanto
Belfon
- 178
qualificazione giuridica riguarda la dell'associazione per delinquere di cui al саро
d'imputazione "Ll", ON rinvio ad altra Sezione
della Corte di Appello di Milano, per nuovo giudizio sul punto.
3°) Illogicità e ONtraddittorietà della motivazione, carenza della stessa in relazione alla pena ed all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (artt. 133 e 62 bis C. P.).
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia operato la massima riduzione di pena per le riONosciute attenuanti generiche, con
la motivazione che tale limitata riduzione di pena debba ascriversi alla "ONdotta di un imprenditore che non ha esitato ad assumere un ruolo di copertura di interessi mafiosi"; mentre la stessa Corte ha riconosciuto che la volontà di partecipare ad un'associazione criminale sarebbe stata assolutamente esigua e ridotta al minimo dalla
situazione di paura e di intimidazione cui il
BO sarebbe stato sottoposto.
I l motivo in esame resta assorbito disposto in relazione ai duenell'annullamento motivi precedenti. Invero, qualora, in sede di rinvio, la Corte di merito dovesse escludere n i f er
B 179
l'esistenza dell'elemento specializzante che qualifica l'associazione come di tipo mafioso, il
reato ascritto al BO risulterebbe indubbiamente meno grave e si renderebbe necessario un nuovo giudizio anche sul punto ONcernente la determinazione della pena e la misura della riduzione da apportare per le riONosciute
attenuanti generiche, motivata con la pericolosità
della ONdotta di un imprenditore che non ha esitato ad assumere un ruolo di copertura di interessi mafiosi.
4°) Carenza di motivazione in ordine alla generica
ONdanna del BO al risarcimento del danno della parte civile Comune di EM (art. 475, n. 3, C. P. del 1930).
A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di merito non ha indicato il principio in base al quale ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di causalità tra la ONdotta ascritta al BO e i danni presuntivamente subiti dal Comune di EM.
Il motivo è infondato. Invero, ONtrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di merito ha adeguatamente motivato la decisione sul punto,
richiamando le argomentazioni svolte per il coimputato NO PE. A riguardo ha Osservato on t c e B 180
che doveva essere riONosciuta la sussistenza di un pregiudizio subito dal Comune di EM per effetto della semplice costituzione di un'associazione di tipo mafioso (ma la ONsiderazione vale anche per l'associazione per delinquere di tipo comune)
operante dietro lo schermo lecito della ERs
RA, quanto meno in relazione all'immagine della Città e allo sviluppo turistico ed alle attività produttive ad esso collegate e in primo luogo alla casa da gioco, ed in ONsiderazione
dell'appetito dimostrato nei suoi ONfronti da parte della mala vita organizzata.
9
Ricorso di SI GI
1°) Difetto di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis C. P.
(capo "A").
A riguardo il ricorrente sostiene che, per la
ONfigurazione del delitto di cui all'art. 416 bis
C. P., è necessario l'elemento caratterizzante,
ONsistente nell'utilizzazione strumentale da parte nascente dal degli associati dell'intimidazione dal lato passivo, nella vincolo associativo e ₁
ONdizione di assoggettamento ed Omertà; che tale n efi e B 181
elemento non si attaglia ai rapporti ON la Pubblica
Amministrazione, soprattutto con il pubblico ufficiale corrotto;
e deve essere escluso nel caso in esame, in cui la gara di appalto ha avuto l'esito opposto a quello previsto negli accordi corruttivi.
Sostiene che tale elemento non ricorre nei rapporti con i giocatori, non potendosi ravvisare nell'isolato episodio TI;
e che eventuali
pressioni o minacce per riscuotere crediti di gioco da parte di singoli soggetti possono al massimo integrare reati di violenza privata o estorsione, ma non essere ONsiderati indice di diffusa intimidazione.
2°) Mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione di cui al capo "A".
A riguardo il ricorrente sostiene che
l'affermazione del ruolo dell'imputato quale "alter ego" del LE è assolutamente apodittica, perché
la Corte di merito non ha preso in ONsiderazione
gli elementi indicati dalla difesa.
Lamenta che la Corte di merito, al fine di ricavare la dimostrazione del ONtributo causale alla realizzazione del programma associativo, abbia fatto
Befinn 182 riferimento alle "sue interposizioni fiduciarie in operazioni bancarie relative alla gara di EM"
e, quindi, ad elementi estranei alla ONdotta
specificamente attribuitagli nell'imputazione.
Sostiene che manca una fattiva e ONsapevole
ONdivisione della logica di intimidazione;
mentre non è emerso alcun atto di intimidazione riferibile all'imputato.
3°) Mancanza di motivazione circa la delimitazione temporale della ONdotta ONtestata all'imputato.
A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha omesso di esaminare una serie di elementi indicati nei motivi di appello per dimostrare che l'uscita dell'imputato dal CA di CA risale all'agosto o primi di settembre del 1982; e, quindi,
ad epoca anteriore al 29.9.1982, data di entrata in vigore dell'art. 416 bis C. P..
I tre motivi di ricorso possono essere trattati
ONgiuntamente e sono solo parzialmente fondati.
Invero, la Corte di merito ha adeguatamente motivato l'esistenza di un'associazione per delinquere tra
SI GI, IG Marco IO, PE
OV, CA EN AN, Corallo Gaetano,
ON PE, LE AR, LE VI,
ON RI (anche se nei suoi ONfronti il reato
Berfun 183
છે stato dichiarato estinto per prescrizione in seguito al riONoscimento delle attenuanti generiche), LI EN, ME CH, Nardi
EL (anche se nei suoi ONfronti il reato
stato dichiarato estinto per prescrizione in seguito al riONoscimento delle attenuanti generiche),
ET TO, AN LU e VE IO, come risulta dalla parte espositiva della presente sentenza, dove è sinteticamente riportata la motivazione di quella di appello sul punto (vedi retro, pagg. 35-38 per l'associazione in generale;
e quanto detto a proposito delle posizioni dei singoli imputati sopra indicati).
Per quanto in particolare riguarda il SI, la
Corte di merito ha ampiamente motivato la partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere di cui si tratta, nell'esaminare la sua
posizione (vedi retro, pagg. 76 e segg.).
Né ha rilievo il fatto che la Corte di merito abbia valorizzato circostanze non specificamente
ONtestate nel саро d'imputazione, dato che le stesse sono state utilizzate solamente per dimostrare il ONtributo causale apportato dall'imputato alla realizzazione del programma n delinquenziale dell'associazione. fio el B 184
Pertanto, risulta adeguatamente motivata la sussistenza di un'associazione per delinquere e la partecipazione alla stessa dell'imputato.
Invece, non risulta correttamente motivata la sussistenza dell'elemento specializzante per la
qualificazione dell'associazione di cui si tratta,
ai sensi dell'art. 416 bis C. P..
Invero, il fatto che la detta associazione abbia
avuto rapporti ON personaggi quali SA
EN, pacificamente appartenente ad altra associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" non può trasferire tale qualifica all'associazione in fini di tale esame, essendo evidente che ai qualificazione è necessario che l'associazione stessa si sia avvalsa della forza intimidatrice del vincolo associativo e della ONdizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto indiretto la gestione o comunque il ONtrollo di attività eONomiche, di ONcessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici 0
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.
La Corte di merito, per dimostrare l'esistenza di tale elemento specializzante, ha fatto riferimento n io f r u B 185
agli episodi di cui ai capi d'imputazione "G" ed "H"
(avvenuti in danno di NZ IN, nel giugno-
luglio 1977), all'episodio coevo in danno di BO
DO non ONtestato agli imputati perché non
ONfermato dall'interessato, ma comunque attendibile, ed a quelli di cui ai capi d'imputazione "I" ed "L" (avvenuti il 27.4.1979). Ha
fatto, inoltre, riferimento alla generalizzata degli imputati, in sede ritrattazione dibattimentale;
ritrattazione interpretata dalla
Corte di merito come atteggiamento omertoso,
dimostrativo della ONdizione di assoggettamento dei medesimi, anche a distanza di anni.
La Corte Suprema osserva che quest'ultima circostanza non può logicamente essere interpretata nel senso indicato dalla Corte di merito, dato che le ritrattazioni non riguardano esclusivamente le dichiarazioni a carico dei coimputati dell'associazione per delinquere, ma in primo luogo le proprie responsabilità. Conseguentemente, vanno interpretate non già quale indice di una ONdizione
di assoggettamento e di Omertà, bensì come espediente difensivo.
Le altre circostanze indicate dalla Corte di n o merito, oltre ad essere episodi isolati, i f l e
B 186
insuscettibili di essere valutati ai sensi dell'art. 416 Bis, comma 3°, C. P. P., sono avvenuti tutti in epoca molto antecedente all'entrata in vigore dell'art. 416 bis C. P. (29 settembre 1982); ది "
quindi, non possono essere valutati ai sensi del citato articolo, per il principio dell'irretroattività della legge penale, previsto dall'art. 2 C. P. e costituzionalmente garantito dall'art. 25, comma 2°, della Costituzione.
Ne ONsegue che, ove non sia dimostrato che l'associazione di cui si tratta si sia avvalsa, dopo l'entrata in vigore dell'art. 416 bis C. P., della
forza di intimidazione del vincolo associativo e della ONdizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per le finalità indicate nel citato articolo, l'associazione non potrà essere
qualificata di tipo mafioso.
Pertanto, l a sentenza impugnata deve essere
annullata nei ONfronti del SI per quanto riguarda la qualificazione giuridica dell'associazione per delinquere di cui al capo d'imputazione "A", ON rinvio ad altra Sezione della
Corte di Appello di Milano, per nuovo giudizio sul punto.
m 4°) Difetto di motivazione in ordine alla ritenuta f e e B 187
sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis,
comma 6°, C. P. ed alla determinazione in ONcreto
della pena.
A riguardo il ricorrente sostiene che l'aggravante
ONsistente nel finanziamento delle attività
eONomiche ON i proventi dei delitti di usura e di
estorsione non può essere posta a carico
dell'imputato perché da questi non ONosciuta;
e
lamenta che la Corte di merito abbia ricavato la
ONsapevolezza "dalle interposizioni fiduciarie poste in essere dal SI per le operazioni bancarie finalizzate al finanziamento della scalata al CA
di EM" e, quindi, da un elemento estraneo alla
ONdotta addebitata all'imputato.
Lamenta, inoltre, il mancato riONoscimento della attenuanti genericheprevalenza delle l'eccessività della pena, superiore а quella inflitta ad altri imputati, senza adeguata motivazione.
I l motivo in esame resta assorbito dall'annullamento della sentenza impugnata nel punto
ONcernente la qualificazione dell'associazione per delinquere, come associazione di tipo mafioso.
Invero, l'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma n
6°, C. P. è applicabile solamente all'associazione o i f l
e
B 188
di tipo mafioso prevista dallo stesso articolo e non anche a quella di tipo comune prevista dall'art. 416
C. P;
" ed anche per quanto riguarda la determinazione della pena, è sufficiente rilevare che sono diverse le pene previste dall'art. 416
rispetto a quella prevista dall'art. 416 bis C. P..
5°) Difetto di motivazione nonché erronea applicazione dell'art. 185 C. P. in ordine alla
ONdanna al risarcimento del danno a favore del
Comune di EM.
A riguardo il ricorrente sostiene che in relazione all'imputazione di reato associativo non
ONfigurabile un danno immediato e diretto, dato che il bene tutelato è in primo luogo quello dell'ordine pubblico.
Il motivo è infondato. Invero, la Corte di merito ha fondato la ONdanna al risarcimento dei danni in favore del Comune di EM sulla ONdanna
Ex come ladell'imputato per il reato associativo.
stessa Corte ha precisato a proposito di altri imputati, il Comune di EM ha subito un danno per effetto della semplice costituzione di un'associazione per delinquere operante nel SUO
territorio, quanto meno in relazione all'immagine n della città ed allo sviluppo turistico ed alle o i f l e
B 189
attività produttive ad esso collegate ed in primo luogo alla casa da gioco, in ONsiderazione
dell'appetito dimostrato nei suoi confronti dalla
criminalità organizzata.
10
Ricorso di IG RC IO
1°) Nullità della sentenza ex art. 524, comma 1°, n. 3, C. P. P. del 1930 in relazione all'art, 475,
n. 3, per ONtraddittorietà della motivazione insufficiente ed inadeguata, mancante Su alcuni punti essenziali del giudizio, erronea valutazione delle prove e travisamento del fatto, nonché per erronea interpretazione ed applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 C. P. P. del 1988
e 416 bis C. P. in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.
A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di
merito ha ritenuto la partecipazione del IG
all'associazione di tipo mafioso, ON motivazione apodittica e senza prendere in ONsiderazione gli elementi prospettati ON i motivi di appello per escludere tale partecipazione.
Sostiene che fin dal 1975, il IG si era
n autoescluso dalla frequentazione del CA di o i f l e
B 190
CA d'AL e di altri casinò; e che non può
aver avuto alcun sentore dell'uso di forza intimidatrice da parte dei soci della UA e del fatto che il suo cliente LE AR fosse socio occulto di tale società.
Aggiunge che il IG ha sottoscritto per ONto
di LE AR, intestandoselo fittiziamente, il
50% del capitale sociale della SIT in data 31/3/1982
e sottoscrive poi l'aumento di capitale in data
12/7/1982; che anche l'episodio di BA
(intestazione della Villa venduta dalla moglie di tale TI, debitore di gioco) si è ONcluso nel
1980%; e, quindi, non può rispondere del reato di cui all'art. 416 bis C. P..
Sostiene che l'attività del IG è stata svolta nell'ambito di un rapporto professionale ed a favore di LE AR Ө non di un'associazione per delinquere, della quale ignorava l'esistenza.
Lamenta che la Corte di merito non abbia ONfutato
tutte le argomentazioni in senso ONtrario svolte
ON i motivi di appello e ON le memorie difensive.
Sostiene che la ONtestazione fatta al IG
nell'imputazione di cui al capo "A" (acquisizione di attività eONomiche) era penalmente irrilevante fino n
al 29/9/1982; e che la condanna per tale condotta o t
k c
e
B 191
costituisce violazione dell'art. 477 C. P. P.:
mancanza di correlazione tra accusa e sentenza.
Sostiene che, in definitiva, la responsabilità del
IG è stata affermata senza una prova specifica, ma in base ad una serie di sospetti 0
indizi, mancanti del requisito dell'univocità, ON
ONseguente violazione dell'art. 192 C. P. P. del
1988.
Infine, lamenta carenza di motivazione "sul punto relativo alla riduzione della pena"%; e che la Corte
di merito abbia erroneamente ritenuto la misura della pena di poco superiore al minimo edittale.
Il ricorso è solo parzialmente fondato. Invero, la
Corte di merito ha adeguatamente motivato l'esistenza di un'associazione per delinquere tra
SI GI, IG RC IO, PE
OV, CA EN AN, AL TA,
ON PE, LE AR, LE VI,
ON RI (anche se nei ONfronti della stessa il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione in seguito al riONoscimento delle attenuanti generiche), LI EN, ME CH, Nardi
EL (anche se nei suoi ONfronti il reato è
stato dichiarato estinto per prescrizione in seguito m al riONoscimento delle attenuanti generiche), ie f l e
B 192
ET TO, AN LU e VE IO, come risulta dalla parte espositiva della presente sentenza, dove è sinteticamente riportata la motivazione di quella di appello sul punto (vedi retro, pagg. 35-38 per l'associazione in generale;
e quanto detto a proposito delle posizioni dei singoli imputati sopra indicati).
Per quanto in particolare riguarda il IG, la
Corte di merito ha ampiamente motivato la partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere di cui si tratta, nell'esaminare la sua
posizione (vedi retro, pagg. 91 e segg.).
A riguardo è opportuno osservare che il giudice non
è tenuto a prendere in ONsiderazione tutte le argomentazioni dedotte dalla difesa
, ma
sufficiente che indichi i motivi che sorreggono la decisione adottata.
Pertanto, risulta adeguatamente motivata la sussistenza di un'associazione per delinquere e la partecipazione alla stessa dell'imputato.
Invece, non risulta correttamente motivata la sussistenza dell'elemento specializzante per la
si tratta, qualificazione dell'associazione di cui ai sensi dell'art. 416 bis C. P..
Invero, il fatto che la detta associazione abbia o i f l e
B 193
avuto rapporti ON personaggi quali SA
EN, pacificamente appartenente ad altra associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" non può trasferire tale qualifica all'associazione in esame, essendo evidente che ai fini di tale
3 qualificazione è necessario che l'associazione stessa si sia avvalsa della forza intimidatrice del vincolo associativo della ONdizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il ONtrollo di attività eONomiche, di ONcessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici о
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.
La Corte di merito, per dimostrare l'esistenza di
tale elemento specializzante, ha fatto riferimento agli episodi di cui ai capi d'imputazione "G" ed "H"
(avvenuti in danno di NZ IN, nel giugno-
luglio 1977), all'episodio coevo in danno di Boni
DO non ONtestato agli imputati perché non
ONfermato dall'interessato, ma comunque attendibile, ed a quelli di cui ai capi d'imputazione "I" ed "L" (avvenuti il 27.4.1979). Ha
fatto, inoltre, riferimento alla generalizzata n o
i t c e
B 194
ritrattazione degli imputati, in sede dibattimentale;
ritrattazione interpretata dalla
Corte di merito come atteggiamento omertosO,
dimostrativo della ONdizione di assoggettamento dei medesimi, anche a distanza di anni.
3 La Corte Suprema osserva che quest'ultima circostanza non può logicamente essere interpretata nel senso indicato dalla Corte di merito, dato che le ritrattazioni non riguardano esclusivamente le dichiarazioni a carico dei coimputati dell'associazione per delinquere, ma in primo luogo vannole proprie responsabilità. Conseguentemente,
interpretate non già quale indice di una ONdizione
di assoggettamento e di omertà, bensì come espediente difensivo.
Le altre circostanze indicate dalla Corte di merito, oltre ad essere episodi isolati,
insuscettibili di essere valutati ai sensi dell'art. 416 Bis, comma 3°, C. P. P., sono avvenuti tutti in
ероса molto antecedente all'entrata in vigore dell'art. 416 bis C. P. (29 settembre 1982); e,
quindi, non possono essere valutati ai sensi del per il principio citato articolo,
dell'irretroattività della legge penale, previsto
.
e costituzionalmente garantito dall'art. 2 C. P. i f
c e
S 195
dall'art. 25, comma 2°, della Costituzione.
Ne ONsegue che, ove non sia dimostrato che l'associazione di cui si tratta si sia avvalsa, dopo l'entrata in vigore dell'art. 416 bis C. P., della forza di intimidazione del vincolo associativo 9
della ONdizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per le finalità indicate nel citato articolo, l'associazione non potrà essere qualificata di tipo mafioso.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei ONfronti del IG per quanto riguarda la qualificazione giuridica dell'associazione per delinquere di cui al capo d'imputazione "A", ON rinvio ad altra Sezione della
Corte di Appello di Milano, per nuovo giudizio sul punto.
In tale annullamento resta assorbita la censura relativa all'entità della pena inflitta all'imputato.
11
Ricorso di PE OV
1°) Nullità della sentenza impugnata ex art. 524,
n. 1, C. P. P. del 1930 in relazione all'art. 416
bis C. P. e difetto di motivazione.
A riguardo il ricorrente sostiene che quali che m Beef 196
siano stati i rapporti tra il VE, il LE
ed il AL per l'acquisizione e la gestione della
Società UA, deve fondatamente escludersi la possibilità di ravvisare in essi gli elementi caratterizzanti l'associazione mafiosa. Lo
sfruttamento delle risorse del CA di CA 3
attraverso la corruzione dei responsabili del
Comune, l'incremento dei fidi ONcessi al LE
socio occulto www per facilitarne i guadagni attività di porteur, prestasoldi attraverso la sua ed usuraio, non richiedevano necessariamente il ricorso a metodi di intimidazione mafiosa. Né risulta - a parte il discusso episodio NZ che
altre persone abbiano subito assoggettamento ai fini dell'associazione in virtù di minacce ed intimidazioni di evidente matrice mafiosa. Sostiene
che non sono individuabili nella ONdotta del
PE i segni di una sua adesione cosciente e volontaria alla presunta associazione criminale ON
una piena ONdivisione dei fini da essa perseguiti.
Lamenta che la Corte di merito abbia disatteso del tutto le difese svolte nei motivi di impugnazione,
insistendo nell'interpretare come fatto inequivocabile di partecipazione del PE anche il suo primo intervento, del giugno 1977, allorché, r o i f l e
B 197
per invito del nipote LE AR, fu chiamato per svolgere un'indagine ONoscitiva sulla situazione gestionale della UA, e l'ingresso nel ONsiglio di amministrazione della UA,
verificatosi il 30.10.1979, ad oltre due anni di distanza dal primo approccio ON la società,
ravvisando risONtri negli ampi poteri ONferiti al
PE e soprattutto nella gestione del conto
corrente nr. 9432 BNL di Varese, intestato alla
UA, sul quale venivano effettuate le operazioni di sONto degli assegni del LE e dei giocatori suoi clienti.
Infine, sostiene che è dimostrato che nessun arricchimento illecito è derivato al PE dalla sua attività presso il CA di CA, tanto che ha ottenuto il dissequestro del suo patrimonio.
I l motivo è solo parzialmente fondato. Invero, la
Corte di merito ha adeguatamente motivato l'esistenza di un'associazione per delinquere tra
SI GI, IG RC IO, PE
OV, CA EN AN, AL TA,
ON PE, LE AR, LE VI,
ON RI (anche se nei suoi ONfronti il reato
è stato dichiarato estinto per prescrizione in n seguito al riONoscimento delle attenuanti ia f l e B 198
generiche), LI EN, ME CH, DI
EL (anche se nei suoi ONfronti il reato è
stato dichiarato estinto per prescrizione in seguito al riONoscimento delle attenuanti generiche),
ET TO, AN LU e VE IO,
come risulta dalla parte espositiva della presente 3
sentenza, dove è sinteticamente riportata la motivazione di quella di appello sul punto (vedi retro, pagg. 35-38 per l'associazione in generale;
e quanto detto a proposito delle posizioni dei singoli imputati sopra indicati).
Per quanto in particolare riguarda il PE, la
Corte di merito ha ampiamente motivato la
partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere di cui si tratta, nell'esaminare la sua
posizione (vedi retro, pagg. 82 e segg.).
Pertanto, risulta adeguatamente motivata la sussistenza di un'associazione per delinquere e la
partecipazione alla stessa dell'imputato.
Invece, non risulta correttamente motivata la sussistenza dell'elemento specializzante per la qualificazione dell'associazione di cui si tratta,
ai sensi dell'art. 416 bis C. P..
Invero, il fatto che la detta associazione abbia avuto rapporti ON personaggi quali SA iom f el B 199
pacificamente appartenente ad altra EN,
associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" non può trasferire tale qualifica all'associazione in
esame, essendo evidente che ai fini di tale qualificazione è necessario che l'associazione stessa si sia avvalsa della forza intimidatrice del vincolo associativo della ONdizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il ONtrollo di attività eONomiche, di ONcessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.
La Corte di merito, per dimostrare l'esistenza di tale elemento specializzante, ha fatto riferimento
agli episodi di cui ai capi d'imputazione "G" ed "H"
(avvenuti in danno di NZ IN, nel giugno-
luglio 1977), all'episodio Coevo in danno di Boni
DO non ONtestato agli imputati perché non
ONfermato dall'interessato, ma comunque attendibile, ed а quelli di cui a i capi d'imputazione "I" ed "L" (avvenuti il 27.4.1979). Ha
fatto, inoltre, riferimento alla generalizzata ritrattazione degli imputati, in sede m io elf
B 200
ritrattazione interpretata dalla dibattimentale;
Corte di merito come atteggiamento omertoso,
dimostrativo della ONdizione di assoggettamento dei medesimi, anche a distanza di anni.
La Corte Suprema Osserva che quest'ultima circostanza non può logicamente essere interpretata nel senso indicato dalla Corte di merito, dato che le ritrattazioni non riguardano esclusivamente le dichiarazioni a carico dei coimputati dell'associazione per delinquere, ma in primo luogo le proprie responsabilità. Conseguentemente, vanno
interpretate non già quale indice di una ONdizione
e di Omertà, bensì come di assoggettamento espediente difensivo.
Le altre circostanze indicate dalla Corte di merito, oltre ad essere episodi isolati,
insuscettibili di essere valutati ai sensi dell'art. 416 Bis, comma 3°, C. P. P., sono avvenuti tutti in epoca molto antecedente all'entrata in vigore dell'art. 416 bis C. P. (29 settembre 1982); e.
quindi, non possono essere valutati ai sensi del citato articolo, per il principio dell'irretroattività della legge penale, previsto dall'art. 2 C. P. e costituzionalmente garantito dall'art. 25, comma 2°, della Costituzione. Belfiom
ay 201 Ne ONsegue che, ove non sia dimostrato che l'associazione di cui si tratta si sia avvalsa, dopo l'entrata in vigore dell'art. 416 bis C. P., della forza di intimidazione del vincolo associativo e della ONdizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per le finalità indicate nel citato articolo, l'associazione non potrà essere
qualificata di tipo mafioso.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei ONfronti del PE per quanto riguarda la qualificazione giuridica dell'associazione per delinquere di cui al capo d'imputazione "A", ON rinvio ad altra Sezione della
Corte di Appello di Milano, per nuovo giudizio sul punto.
2°) Nullità della sentenza di appello ai sensi dell'art. 524, n. 1, in relazione agli artt. 110 C.
P., 223 e 216 R.D. n. 267/42 e difetto assoluto di motivazione.
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto provata l'esistenza di fatti distrattivi e fraudolenti compiuti prima della
liquidazione della società UA e la loro
ONnessione causale ON il fallimento%3 mentre i
on liquidatori, nella richiesta di fallimento, dopo i f e e B 202
avere certificato che al momento del blitz giudiziario (novembre 83), la Getualte non
manifestava sintomi di insolvenza (sul punto
ONcorda anche il curatore Dr. Legnani), hanno individuato le cause del dissesto nelle vicende societarie ONseguenti all'arresto degli amministratori, nella chiusura della casa da gioco,
nel sequestro nella indisponibilità dei beni societari, nella fin troppo pronta ed esosa attivazione degli organi fiscali e previdenziali.
Sostiene che diverso sarebbe stato l'esito finale della gestione qualora il Casinò avesse potuto
ONtinuare а funzionare regolarmente sino al febbraio 1994, ultima scadenza della proroga accordata al VE;
e che le ipotesi ONtrarie
curatore fallimentare Dr. Legnani sonoespresse dal sorrette da argomenti fin troppo fragili ed inadeguati per essere prese in considerazione.
Lamenta che la Corte di merito abbia qualificato come ONsapevoli atti distrattivi singole ONdotte
dei protagonisti che avrebbero potuto essere qualificati quali manifestazioni del loro diritto di gestire l'impresa nel modo ritenuto più ONveniente,
al di fuori di ogni valutazione penale;
e che non
n abbia dato adeguate risposte alle censure mosse ON io ct e
B 203
i motivi appello.
Il motivo infondato. Invero, il ricorrente
ONtesta genericamente l'esistenza di fati distrattivi, mentre dalla motivazione della sentenza impugnata risulta ampiamente dimostrata l'esistenza degli stessi, anche mediante l'ammissione dell'imputato.
Per quanto, poi, riguarda la ONnessione causale
degli atti di distrazione ON il successivo fallimento, la Corte di merito ha, ON ampia motivazione, ritenuto che la situazione di equilibrio eONomico della società UA nel novembre 1983 era solamente apparente, per l'inattendibilità delle scritture ONtabili che giustificava l'evoluzione verso l'insolvenza (vedi pagg. 167 e segg. della sentenza impugnata).
Conseguentemente, il fallimento della società
UA è stato dichiarato a distanza di quasi tre anni (il 22.7.1986), ma la situazione eONomica che lo ha determinato era maturata già al momento dell'arresto degli amministratori della detta società, nel novembre 1983.
Infine, la Corte Suprema Osserva che pure infondata la doglianza relativa alle inadeguate
е risposte della Corte di merito alle censure mosse т ё ид
В 204
ON i motivi di appello. Invero, per soddisfare l'obbligo della motivazione, il giudice non è tenuto ad esaminare e ONfutare tutte le argomentazioni svolte dalla difesa, ma è sufficiente che indichi i motivi che sorreggono la decisione adottata.
3°) Nullità della sentenza impugnata per difetto di
3 motivazione in ordine alla richiesta di esclusione dell'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416
bis C. P..
A riguardo il ricorrente sostiene che la il
PE era del tutto ignaro delle operazioni relative alla gara di appalto per l'acquisizione del
CA di EM, tanto che, appena avuta notizia del finanziamento di £.
1.000.000.000 alla società
ILE S.r.l., ha dato le dimissioni da qualsiasi carica rivestita nelle società del LE.
4°) Nullità della sentenza impugnata ex art. 524, n. 1, C. P. P. in relazione all'art. 81, cpv., C. P.
e difetto di motivazione.
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia individuato il reato più grave nella partecipazione al reato associativo, in contrasto
rivestito dal PE, la ON il ruolo Sua
riONosciuta estraneità a tutti i reati mezzo,
rispetto al ruolo più pregnante di amministratore e elfior
B 205
responsabile della ONtabilità della società
fallita.
5°) Nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione in ordine alla prevalenza delle ONcesse
attenuanti generiche sulla aggravante ONtestata.
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia negato la prevalenza delle attenuanti generiche ed una ONgrua riduzione della pena in
ONsiderazione della "gravità degli addebiti e la
ONcreta rilevanza della ONdotta del PE", in tal modo esercitando il proprio potere discrezionale in base alla valutazione di uno solo degli elementi indicati nell'art. 133 C. P. e trascurando tutti gli altri.
I motivi terzo, quarto e quinto (relativi dirispettivamente all'esclusione dell'aggravante cui al sesto comma dell'art. 416 bis C.
- "
all'individuazione del reato più grave per la
determinazione della pena per il reato continuato ed
alla chiesta prevalenza delle attenuanti generiche ed alla riduzione della pena) restano assorbiti nell'annullamento disposto in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al саро
d'imputazione "A".
n 12 ro f l e B 206
Ricorso di CA EN AN
1°) Violazione dell'art. 524, n. 1, in relazione all'art. 477 C. P. P.: mancanza di correlazione fra accusa e sentenza.
A riguardo la ricorrente sostiene che l'accusa ha
ONtestato l'appartenenza ad un'associazione avente una finalità lecita, illecitamente ONnotata dall'uso del metodo intimidatorio di tipo mafioso,
ON ciò delineando un fatto sussumibile nella previsione dell'art. 416 bis, 3° cpv., 2^ parte, C.
P.. Inoltre, l'accusa ha ONtestato che l'associazione abbia perseguito tale scopo anche
"mediante la perpetrazione" di più delitti. Ma, non ha mai ONtestato l'appartenenza ad un'associazione di per sé illecita.
Sostiene che la partecipazione ad una associazione avente per scopo l'acquisizione del ONtrollo di attività eONomiche (sia pure attraverso metodi
"sociologicamente" mafiosi) era intimidatori e penalmente lecito fino al 29.9.1982. Se la CA
stata condannata per tale partecipazione in epoca precedente, છે stata condannata per fatto diverso.
Sostiene che lo Scopo dell'associazione un elemento essenziale del reato associativo;
e che,
n quindi, non può essere mutato dal giudice mediante o i f l e B 207
presunte "puntualizzazioni", senza violare il principio della correlazione tra accusa e sentenza.
Il motivo è infondato. ONtrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la ONdotta alla stessa
ONtestata non è quella di aver partecipato ad un'associazione avente finalità lecite, e ritenuta illecita perché si avvaleva della forza intimidatrice del vincolo associativo%3 bensì
un'associazione che aveva anche 10 scopo di commettere delitti di usura, valutari, societari,
truffa, detenzione e porto abusivo di armi, nonché
di delitti ONtro la persona.
Ne ONsegue che si tratta di un'associazione che,
anche a prescindere dall'elemento specializzante che la fa Sussumere sotto la previsione dell'art. 416 bis C. P. oppure prima dell'entrata in vigore di tale articolo (introdotto dalla legge 13 settembre
1982, n. 646, ed entrata in vigore il giorno 29
della stesso mese) integrava gli estremi del reato
previsto dall'art. 416 C. P..
Poiché anche i reati sopra indicati rientravano nel programma dell'associazione, non vi è stato alcun mutamento dello scopo che possadell'associazione rilevare, ai sensi dell'art. 477 C. P. P. del 1930,
sotto il profilo della correlazione tra l'accusa oon f l e B 208
ONtestata e la sentenza.
2°) Nullità ex art. 524, n. 3, C. P. P. del 1930
(Inosservanza o erronea applicazione della legge penale) in relazione all'art. 475, n. 3, C. P. P.,
per mancanza e ONtraddittorietà di motivazione е
omessa ONsiderazione di elementi decisivi.
A riguardo la ricorrente sostiene che la ONdotta
addebitata alla CA difficilmente può essere
ONsiderata come materialmente funzionale all'associazione criminosa ipotizzata.
Comunque, sostiene che la stretta ONnessione della posizione della CA ON quella del marito
LE AR, presuppone che sia dimostrata la partecipazione di quest'ultimo all'associazione di cui si tratta;
partecipazione che non è provata ed è
stata ritenuta dai giudici di merito in base a prove logiche e senza adeguatamente ONsiderare 10
argomentazioni prospettate dalla difesa.
Aggiunge che la Corte di merito non ha adeguatamente motivato l'operatività
"A"dell'associazione di cui al capo d'imputazione anche a Sanremo e, quindi, la permanenza della
stessa associazione oltre la data del 29.9.1982,
necessaria per la ONfigurazione del reato di cui
n all'art. 416 bis C. P.. o i f l e B 209
Sostiene che, comunque, anche ammesso che esistesse un'associazione di tipo mafioso della quale facesse parte il LE, la ONdotta della CA potrebbe al più integrare gli estremi del reato di
favoreggiamento, ove si dimostrasse che gli utili avessero provenienza illecita e che l'imputata ne fosse al corrente. Aggiunge che l'imputata non aveva alcun elemento per sospettare che l'acquisizione del
CA da parte del marito fosse strumentale all'associazione.
Infine, lamenta l'immotivata ONdanna al risarcimento del danno in favore della parte civile
LI UA;
e sostiene che la CA non ha apportato alcun danno alla predetta società e che, comunque, la ONdanna avrebbe dovuto essere limitata alla rilevanza del suo apporto causale,
invero minimo.
3°) In subordine, nullità della sentenza, ex art. 524, n.
1. in relazione all'art. 416 bis, con
riguardo alla ONdanna a titolo di associazione mafiosa per fatti antecedenti al 29.9.1982.
A riguardo il ricorrente sostiene che il fatto diONtestato ◉ quello di aver fatto parte un'associazione avente per scopo l'acquisizione del
ONtrollo dei CA di CA e EM, mediante f e e B 210
la forza intimidatrice del vincolo associativo e mediante la perpetrazione di vari delitti. Ma non
stato ONtestato che l'associazione avesse come scopo quello di commettere più delitti. Sostiene che tale ONdotta è divenuta penalmente rilevante solamente dopo l'introduzione dell'art. 3 416 bis C. P., 3 e che, quindi, tale condotta non
reato per il periodo antecedente al costituisce
29.9.1982.
I motivi seONdo e terzo possono essere trattati
ONgiuntamente e sono parzialmente fondati. Invero,
il fatto che la ONdotta dell'imputata, in sé
ONsiderata, non integri gli estremi di un reato non significa che non possa integrare gli estremi della partecipazione all'associazione per delinquere, così
come la ONdotta di un ONcorrente in un reato ex
P. può non integrare gli estremi di นก art 110 C. combinandosi con la ONdotta degli altri reato, ma,
ONtribuisce a determinare l'evento e ONcorrenti,
diventa punibile, ai sensi del citato art. 110.
Nel caso in esame, come la Corte di merito ha esattamente osservato, l'imputata, moglie di AR
LE, era intestataria di beni e società
acquisite ON denaro proveniente dall'attività di prestasoldi svolta dal marito nei casinò%; era s i f l e B 211
amministratrice di tali società, che utilizzava anche per operazioni finanziarie aventi lo scopo di occultare la provenienza e la destinazione di rilevanti somme di denaro, e, quindi, svolgeva un'attività strumentale e di supporto rispetto agli scopi dell'associazione per delinquere di cui si tratta.
Pertanto, risulta adeguatamente motivata la partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere di cui al capo d'imputazione "A", della
cui sussistenza si è già trattato a proposito dei primi tre motivi di ricorso di SI GI.
Invece, non risulta correttamente motivata la sussistenza dell'elemento specializzante per la
qualificazione dell'associazione di cui si tratta,
ai sensi dell'art. 416 bis C. P., come pure si è
detto a proposito del ricorso del SI.
Ne ONsegue che ove non sia dimostrato che l'associazione di cui si tratta si sia avvalsa, dopo l'entrata in vigore dell'art. 416 bis C. P., della forza di intimidazione del vincolo associativo e della ONdizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per le finalità indicate nel citato non potrà essere articolo, l'associazione r o qualificata di tipo mafioso. i f l e B 212
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere
annullata nei ONfronti della CA per quanto riguarda la qualificazione giuridica dell'associazione per delinquere di cui al capo d'imputazione "A", ON rinvio ad altra Sezione della
Corte di Appello di Milano, per nuovo giudizio sul punto.
4°) Nullità ex art. 524, n. 3, C. P. P. del 1930 in relazione all'art. 43 C. P. P.: incompetenza territoriale dei giudici milanesi.
A riguardo la ricorrente sostiene che incomprensibile come mai un processo riguardante fatti avvenuti a CA d'AL, a Sanremo o, al
più, a SA VI (come in un primo momento era
stato ONtestato) si sia potuto svolgere a Milano;
e che non può essere ONdiviso il criterio seguito dai giudici di merito che hanno attribuito la competenza a Milano, perché quivi (presso lo studio del Dr.
CC) era la sede operativa dell'associazione di tipo mafioso al momento in cui è entrato in vigore l'art. 416 bis C. P..
Il motivo è infondato. La questione proposta ON il presente motivo di ricorso è stata già trattata તુ
proposito del terzo motivo del ricorso del
n LE;
e, quindi, si rimanda a tale trattazione. o r lf e B 213
5°) Nullità della sentenza per mancanza di motivazione ON riferimento alla ONferma del provvedimento di ONfisca dei beni patrimoniali acquisiti prima del 29.9.1982.
A riguardo la ricorrente sostiene che il patrimonio facente capo ai ONiugi LE è stato lecitamente 3
acquisito in un periodo precedente al 29.9.1982; ఆ
che, pertanto, tale patrimonio non può essere sottoposto a sequestro ai sensi dell'art. 337 C. P.
P. in relazione all'art. 416 bis, comma 7°, C. P. e neppure essere ONfiscato come cosa pertinente al
reato o prodotto, profitto, prezzo del reato.
Il motivo è infondato. Invero, il sequestro di cui si tratta non è da porsi in relazione esclusiva ON
il reato di cui all'art. 416 bis C. P., ma anche a
tutti gli altri reati ONtestati agli indagati e,
anche in per quanto riguarda la ricorrente,
- >relazione al reato di cui all'art. 416 C. P. 3
quindi, perde rilevanza il fatto che 1 beni in sequestro siano stati acquistati prima o dopo il 29
settembre 1982, data di entrata in vigore dell'art. 416 bis C. P. ., dato che, comunque, prima di tale data l'associazione di cui si tratta doveva essere qualificata ai seni dell'art. 416 C. P..
n o 6°) Nullità della sentenza ex art. 524, n. 3, C. P. fi l e B 214
P. in relazione all'art. 474, n. 3, per mancanza di motivazione, in relazione alla ritenuta equivalenza delle ONcesse attenuanti generiche ON l'unica aggravante ONtestata.
A riguardo la ricorrente sostiene che la Corte di merito non ha motivato la ritenuta ONsapevolezza
della CA che l'attività eONomica di cui l'associazione intendeva acquisire il controllo
e che, fosse finanziata ON il profitto di delitti%;B
quindi, la detta aggravante stata addebitata in chiave meramente oggettiva.
Inoltre, censura il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche ON l'unica aggravante contestata, motivato con "l'importanza del suo
apporto causale al raggiungimento dei fini illeciti dell'associazione e le ONdizioni di autonomia operativa"; motivazione che non troverebbe
risONtro, perché la CA non ha avuto alcun
ruolo attivo all'interno dell'associazione ed anzi
non poteva neppure immaginare che esistesse siffatta associazione.
La Corte Suprema osserva che il motivo di ricorso in esame resta assorbito dall'annullamento della sentenza impugnata per quanto riguarda la
qualificazione dell'associazione per delinquere di
-
f e e B 215
cui al capo d'imputazione "A" come associazione di tipo mafioso.
13
Ricorso di LL ON
1°) Violazione dei diritti di difesa ON specifica violazione dell'art. 190 C. P. P..
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto attendibile la chiamata in correità da parte del IN ed abbia disatteso la richiesta di audizione del teste GI NI,
che avrebbe ONsentito una verifica dell'attendibilità della detta chiamata in correità,
particolarmente necessaria, dato che il IN ha accusato il LL nel tentativo di sminuire le proprie responsabilità; ha ONfermato il SUO
malanimo nei ONfronti di LL in occasione delle dichiarazioni rese in dibattimento;
e dagli atti del procesSO risultano smentite in più punti le Sue
dichiarazioni.
I l motivo è infondato. Invero, anzitutto va precisato che l'art. 190 C. P. P. (da intendersi del nuovo codice, visto che il corrispondente articolo del codice abrogato tratta tutt'altra materia) non trova applicazione nel presente procedimento che erfion prosegue ON le norme anteriormente vigenti, non
B 216
essendo tra le disposizioni che l'art. 245 delle disp. Trans. del nuovo codice di procedura penale dichiara applicabili ai procedimenti disciplinati dal codice di procedura penale abrogato.
Comunque, l'art. 520 C. P. P del 1930 prevede la rinnovazione totale o parziale del dibattimento solamente per il caso che il giudice di appello ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti%3B mentre, nel caso in esame, la
Corte di Appello ha motivato correttamente il diniego della rinnovazione del dibattimento,
osservando, tra l'altro, che l'ininfluenza dell'atto istruttorio richiesto era resa evidente dal fatto che la responsabilità del LL non era fondata
sulla sola chiamata in correità del IN, cui si riferivano le circostanze sulle quali il teste
GI NI avrebbe dovuto deporre.
2°) Violazione dell'art. 192 C. P. P. ed erronea valutazione della prova in relazione al primo motivo di appello del LL.
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto attendibile la chiamata in correità da parte del IN ed abbia anche ritenuto necessario l'assenso del LL alla corruzione del elfion IN, senza alcuna logica;
dato che, pur
B 1 217
appartenendo entrambi al P.L.I. (del quale il primo era segretario provinciale), il Carella non aveva
alcuna influenza sul IN, che apparteneva ad una corrente diversa e ONtrastante.
Lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto che il LL avesse ONfermato di aver dato l'assenso al piano corruttivo, mentre lo stesso ha sempre dichiarato di non aver mai saputo niente del detto piano, ma di essere stato d'accordo affinché la gara di appalto fosse stata irregolare, ma di non aver
saputo nulla in ordine а promesse di pagamenti di somme di denaro.
Sostiene che "le lettere e le dichiarazioni del Carella non ONsentono di ritenere che egli avesse
avuto ONoscenza di ONcorrere in un reato di corruzione, né che alcuno aveva corrotto gli amministratori sanremesi;
3 e, quindi, veniva meno soggettivo della partecipazione l'elemento criminosa.
Per quanto riguarda la frase del Carella avremmo
potuto beneficiare di assunzione presso la casa da
gioco", il ricorrente precisa che era preceduta dall'altra frase "In pratica in tal modo (cioè com la vittoria di ME legato alla D.C. ed escludendo n BO, vicino alle sinistra) avremmo potuto o i t c e
B 218
rimanere in giunta ed inoltre avremmo potuto precisa che il senso della frase è che il LL ha accettato che la gara di appalto venisse truccata a
favore di ME, unicamente per rimanere a fare l'assessore ed avere i vantaggi che a quei tempi si avevano, compresa l'assunzione clientelare di amici o elettori.
Aggiunge che è certo che è stato IN а
parlare ON LL della necessità di far vincere
la gara a ME;
e che, in tale prospettazione, si avrebbe un fatto diverso da quello ONtestato, come
già eccepito ON memoria 9/12/1992.
Lamenta che i giudici di merito abbiano ritenuto che le dichiarazioni accusatorie del IN hanno trovato risONtro in quelle di LI e di DI;
ed abbiano trascurato tante altre dichiarazioni che smentivano le dette accuse.
Aggiunge che anche le dichiarazioni del LI e
smentite da del DI sono inattendibili risultanze istruttorie.
ONtrariamente а I l motivo infondato. Invero,
quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di merito
ha valutato le dichiarazioni dei coimputati in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 192 C.
on P. P.. rilevando che le dichiarazioni accusatorie fi r e B 219
del IN, sono attendibili anche perché hanno trovato risONtro in alcune ammissioni dell'imputato
(interr. del 23.9.1986), perché era evidente che l'imputato costituiva un necessario tramite politico per ottenere da parte degli organizzatori del piano diretto a favorire la SIT l'assenso anche del IN
e perché hanno trovato risONtro nelle dichiarazioni rese dal LI e dal DI.
La motivazione della sentenza impugnata non
presenta vizi logici e giuridici%3B quindi, la decisione si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte Suprema, che non può procedere ad una nuova valutazione delle prove.
Infine, la Corte osserva che il fatto che sia stato l'IN a parlare ON il LL della necessità
di far vincere la gara al ME non ha alcun rilievo ai fini dell'osservanza della correlazione tra accusa ONtestata e sentenza, ai sensi dell'art. 477
C. P. P. del 1930. fund tal fine rileva soltanto il fatto costituente reato, attribuito all'imputato.
3°) Insussistenza dell'aggravante di cui all'art.
112, n. 1, C. P..
A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha valutato a carico dell'imputato la circostanza aggravante di cui all'art. 112, n. 1, C.
Belf 220
P., ritenendone la sussistenza per il solo fatto oggettivo che sono stati coinvolti nel reato นา
numero di persone sufficiente ad integrare l'aggravante stessa e senza alcuna motivazione in ordina alla ONsapevolezza dell'imputato di agire in cinque o più persone.
Il motivo non può essere accolto. Invero, da un lato esso non risulta proposto ON i motivi di
appello e, quindi, l'argomento non formava oggetto dell'esame della Corte di merito per quanto riguarda specificamente il LL;
dall'altro, la Corte di merito ha trattato l'argomento, esaminando la posizione di altri imputati (vedi, ad es., pagg. 298
e 299 della sentenza impugnata) ed ha esattamente
osservato che l'imputato non poteva ignorare che il piano corruttivo richiedeva l'adesione non soltanto
dei cinque commissari di gara, ma anche dei principali amministratori del Comune di EM, dai quali era dipesa la nomina dei commissari di gara.
Tale argomentazione, facendo riferimento al fatto oggettivo del piano corruttivo, vale per tutti gli imputati nei cui ONfronti è stata ritenuta la
sussistenza dell'aggravante del numero delle persone.
n 4°) Inidonea, carente o, addirittura, insussistente io f el
B 221
motivazione della sentenza in ordine al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante ex art. 112, comma 1°, C. P. ON
violazione dell'art. 133 C. P..
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia motivato il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 112, n. 1, C. P. richiamando i motivi indicati per gli altri imputati e cioè Ballestra,
GA, AL IN. Sostiene che tale motivazione è viziata da manifesta illogicità perché
dalla stessa sentenza risulta che la posizione del
LL è diversa da quella degli altri imputati sopra indicati. Infatti, quanto al comportamento processuale, gli altri imputati hanno reso numerose
diverse dichiarazioni, spesso ONtrastanti e poi modificate in dibattimento;
mentre il LL ha mantenuto un comportamento lineare, rendendo dichiarazioni ritenute ONfessorie dai giudici di merito.
Quanto all'intensità del dolo, gli altri imputati erano commissari della speciale commissione della gara d'appalto, mentre il Carella era assessore
comunale.
Quanto alla ONdotta successiva al reato, il m elfi
B 222
LL è l'unico assessore che ha votato ONtro la deliberazione di annullamento dell'esito della gara di appalto e non è stato coinvolto nell'episodio di corruzione successivo alla gara, nonostante egli,
nella qualità di assessore (a differenza degli altri imputati membri della commissione di gara) potesse ancora influire ON la sua ONdotta a favore del
ME. La Corte Suprema osserva che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche riONosciute
1°, n. 1, C. P.. Tuttavia, la Corte ritiene di dover al LL e l'aggravante di cui all'art. 112, comma annullare la sentenza nel punto ONcernente tale
giudizio di comparazione. Invero, la sentenza
impugnata viene annullata ON la presente sentenza nei ONfronti di vari imputati in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 319, comma 2° '5
n.
1. C. P. e, ONseguentemente, anche in ordine al diniego delle attenuanti generiche, dovendo la Corte
di merito valutare se, in relazione alla minore gravità del reato che risulta dall'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 319, comma 2°, n. 1,
C. P., siano da riONoscere le attenuanti generiche n e, in caso positivo, formulare il relativo giudizio i f l e B 223
di comparazione.
In caso di riONoscimento delle attenuanti generiche ai detti imputati, il giudizio di comparazione potrebbe risultare di prevalenza delle attenuanti generiche sulla residua circostanza aggravante, ON ONseguente disparità di trattamento
ON l'attuale ricorrente.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere
annullata anche nei ONfronti del LL, ON
rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di
Milano per eventuale nuovo giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche già riONosciute e l'aggravante del numero delle persone.
5°) Violazione dell'art. 606, lett. b ed e, C. P.
P. e dell'art. 1 C. P. in relazione all'art. 530 C.
P. P. sul presupposto che le ragioni che hanno
portato alla sONfitta della SIT nella gara di appalto hanno determinato un fatto non costituente reato.
A riguardo il ricorrente sostiene che nei reati bilaterali, il fatto non è punibile neppure come
delitto tentato se una delle parti vi ONcorsa
simulatamente, cioè senza il fine di commettere quel reato;
che la corruzione è un reato bilaterale,
sicché, se uno dei soggetti, corruttore о corrotto, ion ecif
B 224
vi ha preso parte simulatamente, il delitto non sussiste;
e che, al fine di accertare se nel fatto addebitato al LL si sia realizzato il delitto di corruzione, છે necessario verificare le ragioni per le quali la SIT è stata sONfitta nella gara di appalto, in quanto, in caso di accordo simulato tra i pubblici ufficiali corrotti e i corruttori (nella specie il duo SI-CC), il delitto di corruzione non sarebbe ONfigurabile.
Sostiene che il Tribunale ha erroneamente individuato la causa che ha determinato la sONfitta
della SIT fosse stato il comportamento del AL,
che aveva modificato la cifra indicatagli da
IN; che la Corte di Appello ha pure erroneamente individuato tale causa in un tradimento di IN.
Invece, il ricorrente sostiene che tale causa deve
essere individuata nel doppio gioco del SI che ha
ONsegnato al ME una busta diversa da quella preparata dall'IN; infatti, dalle dichiarazioni di LI e CC risulta che il primo ha ONsegnato al seONdo una busta bianca, ricevuta da IN. I l CC ha poi ONsegnato questa busta bianca al SI, che ha ONsegnato a ME una busta rosa. Quindi, il ME non avrebbe ricevuto la i af l e G 225
busta ONfezionata da IN, bensì altra busta
ONfezionata da SI, il quale l'ha predisposta dopo aver visto ed esaminato il ONtenuto della busta bianca.
Il motivo è infondato. Invero, quella prospettata dal ricorrente non è un'ipotesi di partecipazione 3
simulata alla corruzione da parte del SI, che avrebbe fatto il doppio gioco. Infatti, seONdo la
stessa prospettazione del ricorrente il SI voleva corrompere, solo che avrebbe utilizzato la notizia ottenuta dall'IN a favore di un soggetto diverso: la ERs RA, anziché la SIT
EM.
Anche se l'ipotesi prospettata dal ricorrente fosse provata, il fatto costituirebbe il reato ONtestato.
6) Con memoria in data 22 giugno 1995 dell'Avv. Franco Moreno, il ricorrente eccepisce la nullità
per violazione del disposto dell'art. 533 C. P. P.
del 1930 8 ONtestualmente chiede il differimento dell'udienza dibattimentale del 7 luglio 1995.
A riguardo il ricorrente sostiene che, in data
22/5/1995, l'altro difensore (Avv. OV Delfino)
ha ricevuto soltanto l'avviso che la discussione del ricorso di cui si tratta era fissata per l'udienza del giorno 7/7/1995, ore 10, ma non anche l'avviso on di cui all'art. 533 C. P. P : e che ciò determina fi er
B 226
nullità e dà diritto ad นก differimento dell'udienza.
La doglianza è infondata. Anzitutto, la Corte
Suprema Osserva che l'omessa notificazione dell'avviso previsto dall'art. 533 C. P. P. del 1930
riguarda l'Avv. OV Delfino, che, presente in udienza, ha svolto la sua difesa, senza nulla eccepire al riguardo;
e che l'AVV. Franco Moreno,
nominato difensore del LL soltanto in data 16
giugno 1995, non ha alcun interesse ad eccepire la mancanza dell'avviso di cui all'art. 533 C. P. P.
del 1930.
Comunque, l'omissione dell'avviso previsto dal citato art. 533 non determina nullità, quando, come
nel caso in esame, l'avviso di cui all'art. 534 C.
P. P. del 1930 sia stato inviato ON un ONgruo
anticipo, comprendente entrambi i termini di quindici giorni previsti dagli artt. 533 e 534 C. P.
P. del 1930.
Invero, in tal caso l'avviso di cui all'art. 534
tiene luogo anche di quello previsto dall'art. 533,
essendo evidente che se viene fissata l'udienza per la discussione del ricorso, i relativi atti sono già
pervenuti alla Cancelleria della Corte Suprema. In n mancanza del relativo avviso, non può intendersi o i t r e
B 227 scaduto il termine di quindici giorni previsto da tale ultimo articolo, che deve farsi decorrere dalla notificazione dell'unico avviso dato al difensore.
14
Ricorso di AL GI
1°) Manifesta illogicità e ONtraddittorietà della motivazione ex art. 606, lett. e C. " P. P.. Erronea
applicazione della legge penale ex art 606, lett. b,
C. P. P..
A riguardo i l ricorrente sostiene che le dichiarazioni rese da tutti gli imputati nell'istruttoria e nel dibattimento sono
ONtraddittorie e che, quindi, la prova della responsabilità del AL palesemente
ONtraddittoria e non univoca.
Aggiunge che l'avere avuto il AL sentore dell'esistenza di accordi illeciti è cosa ben diversa dall'essere a ONoscenza di un accordo corruttivo con compartecipazione attiva;
e che
l'avere egli espresSO una cifra leggermente più
bassa di quella che aveva pubblicamente indicato non significa ancora ONcorso nel reato. Anzi, così facendo, ha voluto rompere i presunti equilibri corruttivi altrui e, pertanto, sONvolgere eventuali n piani criminosi. o i f l e
B 228
Aggiunge che non vi sono prove sulla sua adesione all'accordo; @ che, se la sua iniziativa ha provocato la sONfitta della SIT, non può essere ritenuto colpevole nel presupposto non provato che
il suo comportamento mirasse a favorire la ERs.
Inoltre, sostiene che, una volta accertata una
determinata circostanza tale da giustificare una diminuzione della pena, il giudice deve applicare le attenuanti generiche e lamenta che la Corte di
merito abbia ridotto la pena di un solo mese di
reclusione pur avendo escluso la ONtinuazione ස
l'aggravante del capoverso dell'art. 319 C. P. 8
attenuanti generiche equivalenti ONcesso le all'aggravante di cui all'art. 112, n. 1, C. P..
Lamenta mancanza di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche ed in ordine alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che avrebbe dovuto essere esclusa.
I l motivo è parzialmente fondato. Invero, non può
essere ONdivisa la censura relativa all'affermazione di responsabilità del AL,
ritenuta dai giudici di merito in base alle
dichiarazioni dei coimputati RE, LI,
r DI e MM %;B e, quindi, nel rispetto delle o i f l e
B 229
disposizioni di cui all'art. 192 C. P. P. del 1988,
di immediata applicazione anche ai processi disciplinati dal codice di procedura penale abrogato.
Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la
Corte osserva che le stesse sono già state riONosciute dalla Corte di merito e risulta adeguatamente motivato il giudizio di equivalenza tra le dette attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 112, comma 1°, n. 1, C. P.. Tuttavia,
la Corte ritiene di dover annullare la sentenza nel punto ONcernente tale giudizio di comparazione.
Invero, la sentenza impugnata viene annullata ON la presente sentenza nei ONfronti di vari imputati in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 319,
comma n. 1 C. P. e, ONseguentemente, anche in ordine al diniego delle attenuanti generiche,
dovendo la Corte di merito valutare se, in relazione alla minore gravità del reato che risulta dall'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 319,
comma 2°, n. 1, C. P.. siano da riONoscere le attenuanti generiche e, in caso positivo, formulare il relativo giudizio di comparazione.
riONoscimento delle attenuanti In caso di n detti imputati, il giudizio di generiche ai o i
f l
e
B i
.
.
230
comparazione potrebbe risultare di prevalenza delle attenuanti generiche sulla residua circostanza aggravante, ON ONseguente disparità di trattamento
ON l'attuale ricorrente. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere
annullata anche nei ONfronti del AL, ON
rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di
Milano per eventuale nuovo giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche già riONosciute e
l'aggravante del numero delle persone.
Per quanto, infine, riguarda la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, Cortela
osserva che essendo stata ridotta la pena al disotto di tre anni di reclusione, la detta pena accessoria deve essere eliminata (art. 29 C. P.), con
senza rinvio, della ONseguente annullamento,
sentenza impugnata.
15
Ricorso di AL TA
Motivi dell'Avv. Colaleo
A1°) Errata dichiarazione di ONtumacia e ritenuta procedibilità dell'azione penale.
A riguardo il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano dichiarato la ONtumacia di AL
n TA, ritenendo il decreto di citazione а o i f l e
B 231
giudizio regolarmente notificato allo stesso ON il
rito degli irreperibili.
In particolare lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto rituale la ONtumacia dell'imputato,
nonostante che la difesa avesse evidenziato che il
AL, alcuni anni prima dell'inizio dell'attuale procedimento, era emigrato nel Venezuela, dove era
rimasto fino al 2.3.1984, e poi era comunque rimasto in America, senza mai rientrare in AL;
che nel corso dell'istruttoria formale, l'Autorità
Giudiziaria aveva chiesto l'estradizione agli
U.S.A.3 e che, ON sentenza 13.3.1989, la Corte
Distrettuale degli Stati Uniti, Distretto della
Florida, aveva negato l'estradizione non per motivi formali, ma per ONsiderazioni di ordine sostanziale, dopo avere esaminato tutto il materiale che che forma oggetto dell'attuale procedimento,
inviato dal G. I. di Milano.
Sostiene che, per il principio di specialità
previsto dall'art. 14 della Convenzione Europea di estradizione del 13.12.1957, e per l'art. 16 del nuovo Trattato di Estradizione stipulato a Roma il
13 ottobre 1983, tra l'AL e gli Stati Uniti,
l'azione penale deve essere ritenuta improcedibile,
n perché tale norma dispone: una persona non o i f l e
B 232
estradata in base al presente trattato non può
detenuta, giudicata o punita nella parte essere richiedente".
Precisa che l'Autorità Giudiziaria italiana aveva chiesto l'estradizione per tutti i reati di cui si tratta e che l'estradizione è stata negata per tutti i reati.
Il motivo è infondato. Invero, per quanto riguarda la notificazione del decreto di citazione a giudizio, il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto lo stesso regolarmente notificato con il rito degli irreperibili, ma non
precisa per quale motivo la detta notificazione non debba essere ritenuta regolare
Comunque, dalla motivazione dell'ordinanza 7
ottobre 1992 della Corte di Appello, richiamata nella sentenza impugnata, risulta che il decreto di citazione a giudizio è stato notificato "oltre che nelle forme previste dall'art. 173 C. P. P., anche nel domicilio eletto".
Pertanto, non si comprende la doglianza del ricorrente%;B e la ONtumacia deve essere ritenuta correttamente dichiarata. Per quanto, invece, riguarda l'eccepita n improcedibilità dell'azione penale nei ONfronti del o i f l e
B 233
AL, la Corte Suprema osserva che l'eccezione è
solo apparentemente fondata, a causa di un refuso in cui è incorso il ricorrente nel trascrivere la disposizione di cui all'art. 16, comma 1°, del
Trattato di Estradizione stipulato a Roma il 13
ottobre 1983, tra l'AL e gli Stati Uniti.
Infatti, nel testo trascritto dal ricorrente figura un "non" che non si rinviene nel testo della corrispondente disposizione del citato Trattato.
Eliminato quel "non" di troppo, non occorrono altre parole per motivare l'infondatezza dell'eccezione.
A2°) Omessa rinnovazione parziale del dibattimento e rigetto delle relative istanze.
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia negato la rinnovazione parziale del dibattimento per l'assunzione di prove documentali testimoniali dirette a dimostrare la mancanza di un
ONcerto tra il AL e gli altri imputati;
che
abbia motivato il diniego ON il rilievo che la rinnovazione del dibattimento sarebbe stata
superflua per essere stata raggiunta altrimenti la prova della responsabilità dell'imputato.
Il motivo è infondato. Invero, l'art. 520 C. P. P.
del 1930 prevede la facoltà del giudice di appello di rinnovare totalmente 0 parzialmente il f l e
B 234
dibattimento per il caso che detto giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Nel caso in esame, la Corte di Appello ha ritenuto di poter decidere, senza l'assunzione delle prove richieste, in sede di appello, dall'attuale ricorrente;
e, quindi, correttamente ha negato la
rinnovazione parziale del dibattimento.
B1°) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per difetto di interpretazione della legge (art. 524, n. 1, C. P. P. 1930); inosservanza di norme procedurali stabilite a pena di nullità per difetto di motivazione, vizio logico della decisione, travisamento dei fatti e per vizio di
ONtraddittorietà della decisione impugnata (artt.
524, n. 3, 184, 474 e 475 C. P. P. 1930).
A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha ritenuto la sussistenza di un sodalizio criminoso tra il AL ed altri imputati
(VE, LE, Masi e CC), senza che vi
fossero prove ONcrete, ma sulla base delle relazioni interpersonali, di ONoscenze reciproche;
e che ancora più evidente è il difetto di motivazione in ordine all'utilizzazione della forza di coartazione psicologica derivante dal vincolo n o i f l e B 235
associativo, che non deve essere limitata ai rapporti ON l'esterno, ma deve esplicarsi anche all'interno, verso gli associati, come riflesso della forza della effettività del vincolo gerarchico ed associativo.
Sostiene (anche ON motivi di altro difensore) che gli amministratori pubblici hanno preteso cospicue somme di danaro, e che gli imputati hanno dovuto sottostare a tali richieste;
e che tale situazione l'opposto dell'intimidazione diffusa che
caratterizza il reato di cui all'art. 416 bis C. P.
ascritto al LL.
Lamenta, inoltre, che la Corte di merito abbia attribuito al AL il ruolo di promozione,
direzione ed organizzazione dell'associazione, senza adeguata motivazione. Infine, lamenta che la Corte
di merito abbia ritenuto sussistente anche a carico del AL l'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 bis C. P.. in quanto l'organizzazione sarebbe stata finanziata dal prodotto del delitto di usura, "per avere mutuato a giocatori presso il
CA ingenti somme di denaro".
Sostiene che la detta aggravante è insussistente perché il reato di usura non è ONfigurabile, dato m che lo stato di bisogno della parte lesa di tale f e e
B 236
penalmente tutelato deve essere delitto per essere
incolpevole e deve riguardare il necessario 0
l'utile e, quindi, non può essere costituito dal bisogno di danaro per partecipare a gioco d'azzardo.
Il motivo è solo parzialmente fondato. Invero, la
Corte di merito ha adeguatamente motivato l'esistenza di un'associazione per delinquere tra
SI GI, IG RC IO, PE
OV, CA EN AN, AL TA,
ON PE, LE AR, LE VI,
ON RI (anche se nei suoi ONfronti il reato
è stato dichiarato estinto per prescrizione in seguito al riONoscimento delle attenuanti generiche), LI EN, ME CH, Nardi
EL (anche se nei suoi ONfronti il reato è
stato dichiarato estinto per prescrizione in seguito al riONoscimento delle attenuanti generiche),
ET TO, AN LU e VE IO,
Come risulta dalla parte espositiva della presente sentenza, dove è sinteticamente riportata la motivazione di quella di appello sul punto (vedi pagg. 35-38 per l'associazione in generale;
e quanto detto a proposito delle posizioni dei singoli imputati sopra indicati). Ivi risulta adeguatamente motivato anche i l ONvincimento dei giudici di n i f el
B 237
merito in ordine al ruolo di promozione, direzione ed organizzazione dell'associazione di cui si tratta.
Pertanto, risulta adeguatamente motivata la sussistenza di un'associazione per delinquere ed il ruolo svolto dall'imputato nell'ambito della stessa.
Invece, non risulta correttamente motivata la sussistenza dell'elemento specializzante per la qualificazione dell'associazione di cui si tratta,
ai sensi dell'art. 416 bis C. P..
Invero, il fatto che la detta associazione abbia avuto rapporti ON personaggi quali SA
EN, pacificamente appartenente ad altra associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" non può trasferire tale qualifica all'associazione in esame, essendo evidente che ai fini di tale qualificazione છે necessario che l'associazione stessa si sia avvalsa della forza intimidatrice del vincolo associativo e della ONdizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto indiretto la gestione o comunque il ONtrollo di attività eONomiche, di ONcessioni, di
autorizzazioni, appalti e servizi pubblici 0
r realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per o f l e B 238
altri.
La Corte di merito, per dimostrare l'esistenza di
tale elemento specializzante, ha fatto riferimento
agli episodi di cui ai capi d'imputazione "G" ed "H"
(avvenuti in danno di NZ IN, nel giugno-
luglio 1977), all'episodio coevo in danno di Boni j
DO non ONtestato agli imputati perché non
ONfermato dall'interessato, ma comunque attendibile, ed a quelli di cui ai capi d'imputazione "I" ed "L" (avvenuti il 27.4.1979). Ha
fatto, inoltre, riferimento alla generalizzata ritrattazione degli imputati, in sede dibattimentale;
ritrattazione interpretata dalla
Corte di merito come atteggiamento omertoso,
dimostrativo della ONdizione di assoggettamento dei medesimi, anche a distanza di anni.
La Corte Suprema osserva che quest'ultima circostanza non può logicamente essere interpretata nel senso indicato dalla Corte di merito, dato che le ritrattazioni non riguardano esclusivamentele
dichiarazioni a carico dei coimputati dell'associazione per delinquere, ma in primo luogo le proprie responsabilità. Conseguentemente, vanno
interpretate non già quale indice di una ONdizione
n o di assoggettamento e di omertà, bensì come fi e e B
1 Rate 239
espediente difensivo.
Le altre circostanze indicate dalla Corte di merito, oltre ad essere episodi isolati,
insuscettibili di essere valutati ai sensi dell'art. 416 Bis, comma 3°, C. P. P., sono avvenuti tutti in epoca molto antecedente all'entrata in vigore
P. (29 settembre 1982); e, dell'art. 416 bis C.
essere valutati ai sensi del quindi, non possono per il principio citato articolo,
dell'irretroattività della legge penale, previsto dall'art. 2 C. P. e costituzionalmente garantito dall'art. 25, comma 2°, della Costituzione.
Ne ONsegue che, ove non sia dimostrato che
l'associazione di cui si tratta si sia avvalsa, dopo l'entrata in vigore dell'art. 416 bis C. P., della forza di intimidazione del vincolo associativo e
della ONdizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per le finalità indicate nel citato articolo, l'associazione non potrà essere
qualificata di tipo mafioso.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei ONfronti del AL per quanto riguarda la qualificazione giuridica dell'associazione per delinquere di cui al саро
on d'imputazione "A", ON rinvio ad altra Sezione della ti ec
B
2-3 240 Corte di Appello di Milano, per nuovo giudizio sul punto.
In tale annullamento resta assorbita la censura relativa alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 6°, C. P.. trattandosi di circostanza aggravante specificamente prevista per il reato di cui all'art. 416 bis C. P..
B2°) Con riferimento ai delitti ONtestati a titolo di violazione degli artt. 321 e 322 C. P.
(rispettivamente ON i capi B, E, F) e ON i capi G,
H, I e L= errata applicazione di norma penale (art. 524, n. 1, C. P. P. 1930) per difetto di
applicabilità dell'art. 110 C. P..
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di
merito abbia ritenuto il ONcorso del AL in reati commessi da altri, ON l'unica motivazione che egli non poteva ignorare la ONdotta altrui, data la posizione qualificata da lui assunta nel sodalizio criminoso.
Il motivo infondato. Invero, la responsabilità
dell'imputato in ordine a tali reati è stata ritenuta in base alla prova logica desunta dalla posizione preminente dello stesso all'interno dell'associazione criminosa di cui si tratta. La
decisione sul punto motivata ON argomentazioni f ee B 241
esenti da vizi logici e giuridici%3B e, quindi, la relativa decisione si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte Suprema, che non può
procedere ad una diversa valutazione delle prove 0
ad una diversa ricostruzione dei fatti.
B3°) Mancata applicazione di norma penale (art. 524, n. 1, C. P. P.) per difetto di interpretazione dell'art. 62 bis C. P;
vizio di motivazione sul "
punto (art. 524, n. 3, C. P. P.).
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia negato le attenuanti generiche adducendo il suo stato di latitante e richiamando quanto affermato in ordine alla posizione dell'imputato LE. Sostiene che il AL
dimorava all'estero ancor prima che venisse iniziata l'azione penale e nulla aveva fatto per sottrarsi alla giustizia, tanto che venne arrestato e rimase per lungo tempo in stato di detenzione.
Aggiunge che le motivazioni relative al LE
AR e richiamati per il AL tenevano conto
dello specifico ruolo di promotore ed organizzatore dell'associazione, del numero e gravità dei reati commessi, dell'intensità del dolo della gravità dei danni provocati e degli enormi profitti illeciti on accumulati nell'arco di cinque anni"; e denuncia i f e e
B 242
l'erronea interpretazione dell'art. 62 bis C. P. ed il difetto di motivazione, sostenendo che le attenuanti generiche possono essere riONosciute
qualunque sia il titolo del reato ONtestato.
I l motivo risulta fondato in seguito all'annullamento della sentenza impugnata nel punto
ONcernente la qualificazione giuridica dell'associazione di cui al capo d'imputazione "A",
ai sensi dell'art. 416 bis C. P..
Invero, in caso di esclusione di tale qualifica per difetto dell'elemento specializzante sopra indicato,
il reato risulterebbe meno grave di quello ritenuto dalla Corte di Appello.
Conseguentemente, appare logico disporre l'annullamento della sentenza impugnata in ordine al diniego delle attenuanti generiche, dovendo la detta
Corte di merito valutare se, in relazione all'eventuale meno grave reato, siano da riONoscere le attenuanti generiche e, in caso positivo,
formulare il relativo giudizio di comparazione.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata anche SU tale punto ON rinvio ad altra
Sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo
giudizio sull'eventuale riONoscimento delle
attenuanti generiche, per l'eventuale giudizio di i f r e B 243
comparazione tra le circostanze e per la determinazione della pena.
16
Ricorso di IN CL
1°) Erronea applicazione dell'art. 319 C. P..
Mancanza di motivazione sul punto.
A riguardo il ricorrente sostiene che non risulta
affatto ed anzi è escluso che il IN abbia avuto,
sia pure indirettamente da altro corrotto, la
promessa di un'utilità; e quindi, non può essere "
ravvisato il reato di cui all'art. 319 C. P., che non si appaga di una speranza che nasca nel pubblico ufficiale di ottenere un'utilità da un SUO
determinato comportamento, ma richiede che detta utilità se non sia stata corrisposta, sia stata quanto meno promessa ed accettata.
Il motivo è infondato. Invero, ONtrariamente 3
quanto sostenuto dal ricorrente, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta la piena adesione dell'imputato al piano corruttivo predisposto per favorire la SIT, avendo 10 stesso accettato di indicare, quale commissario di Gara, la cifra di lire 19 miliardi. Risulta pure che l'imputato, anche per Sua ammissione, aveva ONsapevolezza della
ONsistenza delle utilità che gli sarebbero derivate erfion
B 244
dall'adesione alla proposta corruttiva, come si evince dal riferimento alla possibilità di farsi la
"barca".
2°) Erronea applicazione dell'art. 112, n. 1, C.
P.. Mancanza di motivazione sul punto.
A riguardo il ricorrente sostiene che l'aggravante
è insussistente, perché il IN ha avuto rapporti soltanto con il coimputato LL;
e che, in ogni caso, manca la prova della ONsapevolezza
dell'imputato in ordine alla partecipazione di un
numero di persone sufficiente ad integrare l'aggravante.
Il motivo è infondato. Invero, la Corte di merito ha correttamente motivato la decisione in ordine dell'aggravante del numero delle alla sussistenza persone e alla ONsapevolezza dell'imputato,
osservando che lo stesso non poteva ignorare che il piano corruttivo richiedeva l'adesione non soltanto dei cinque commissari di gara, ma anche dei daiprincipali amministratori del Comune di EM,
quali era dipesa la nomina dei commissari di gara;
e
mettendo in evidenza che 10 stesso IN ha dichiarato di aver saputo dal LL della
"pastetta" fra i vari gruppi politici per favorire on elfi la società del ME.
B 245
3°) Mancanza di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche, alla riduzione della pena ed alla mancata
ONcessione dei benefici di legge.
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia adeguatamente valutato che il
IN è stato estraneo all'organizzazione della presunta corruttela, ha avuto rapporti soltanto ON
il coimputato LL in relazione ad un unico episodio, quando tutto era già preordinato%; che dopo l'esito della gara è rimasto estraneo ad iniziative dirette a sovvertire detto esito in favore della SIT
EM S.p.A.%; e che aveva reso ONfessione sui fatti.
Lamenta, inoltre, che la Corte di merito abbia equiparato la posizione del IN a quella di altri imputati sostanzialmente diversa.
La Corte Suprema Osserva che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche riONosciute
al IN e l'aggravante di cui all'art. 112, comma
1°, n. 1, C. P.. Tuttavia, la Corte ritiene di dover annullare la sentenza nel punto ONcernente tale giudizio di comparazione. Invero, la sentenza impugnata viene annullata ON la presente sentenza и
д
и В
… … 246
nei ONfronti di vari imputati in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 319, comma 2°,
n. 1, C. P. e, ONseguentemente, anche in ordine al diniego delle attenuanti generiche, dovendo la Corte
di merito valutare se, in relazione alla minore gravità del reato che risulta dall'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 319, comma 2°, n. 1,
C. P., siano da riONoscere le attenuanti generiche e, in caso positivo, formulare il relativo giudizio di comparazione.
In caso di riONoscimento delle attenuanti generiche ai detti imputati, il giudizio di comparazione potrebbe risultare di prevalenza delle attenuanti generiche sulla residua circostanza aggravante, ON ONseguente disparità di trattamento
ON l'attuale ricorrente.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata anche nei ONfronti del IN, ON rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano
per eventuale nuovo giudizio di comparazione tra le
attenuanti generiche già riONosciute e l'aggravante del numero delle persone.
4°) Erronea applicazione degli artt. 32 ter e 32
quater C. P..
o A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di i f l e B 247
merito abbia ritenuto il reato commesso in occasione dell'esercizio di un'attività imprenditoriale;
mentre, se mai, i l reato è stato commesso nell'esercizio di un'attività amministrativa che di quell'attività imprenditoriale era soltanto una
premessa.
Il motivo è infondato. Invero, come ha esattamente osservato la Corte di appello, l'incapacità di contrattare ON la pubblica amministrazione è
prevista come pena accessoria obbligatoria per il
caso di ONdanna per il delitto di cui all'art. 319
C. P., che sia commesso a causa 0 in occasione dell'esercizio di un'attività imprenditoriale, quale
è appunto la gestione della casa da gioco da parte del Comune di EM.
17
Ricorso di EN VA
1°) ON l'unico motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, perché ha ritenuto provata la
sussistenza dell'accordo criminoso, sulla base delle dichiarazioni degli stessi imputati, che avevano
interesse ad offrire ricostruzioni dei fatti coerenti ON il loro assunto difensivo. Sostiene
che, comunque, gli accordi associativi non possono essere ritenuti sviluppati ad un ONsistente livello n i f l e
B 248
operativo ed organizzativo;
e lamenta che i giudici di merito non abbiano operato la distinzione tra
""accordo" e 'associazione" criminosa, quest'ultima caratterizzata dall'aspetto organizzativo permanente e dalla disponibilità di propri mezzi che prescindono da quelli dei ONsociati.
I l ricorrente censura, inoltre, la sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento specializzante del reato in esame
cioè l'uso del metodo mafioso. Sostiene che l'uso di tale metodo deve essere effettivo ed attuale (non essendo sufficiente un generico programma di fare uso, in futuro, della forza intimidatrice) e deve
riguardare un numero indeterminato di persone e non una sola ○ poche persone 0 manifestarsi solamente all'interno del sodalizio criminoso.
Il motivo è solo parzialmente fondato. Invero, la
Corte di merito ha adeguatamente motivato l'esistenza di un'associazione per delinquere tra
NO PE, BO DECQ GI, Enea Salvatore, DA GE, LM PE e
GU AE;
associazione finalizzata alla perpetrazione di una serie indeterminata di delitti
ONtro la persona ed il patrimonio, ONnessi alla
gestione del gioco d'azzardo e del prestito ad usura eefion
B 249
presso il CA di EM ed avente come primo obiettivo quello di assicurare alla ERs
RA la ONcessione della casa da gioco, come risulta dalla parte espositiva della presente sentenza, dove è riportata sinteticamente la motivazione di quella di appello sul punto (vedi retro, pagg. 106-109). Inoltre, per quanto in particolare riguarda Salvatore EN, la Corte di merito ha posto in evidenza che l'imputato ha promosso e diretto
l'associazione di cui al capo d'imputazione "L1"
durante tutto l'arco di tempo preso in operando quale alter-ego del BonoONsiderazione,
nei suoi ONtatti ON DA, ON il quale ha raggiunto accordi definitivi sulle modalità di gestione dell'attività di cambio assegni, che sarebbe stata la maggiore fonte di reddito dell'associazione; e aveva ONdotto direttamente le trattative ON i l BO, all'Hotel Plaza,
imponendogli il riONoscimento di una quota degli utili della società ERs RA, della quale questi era legale rappresentante.
Pertanto, risulta adeguatamente motivata la sussistenza di un'associazione per delinquere ed il ruolo di promotore, costitutore ed organizzatore n o i f el
B 250
dell'imputato.
Invece, non risulta correttamente motivata la sussistenza dell'elemento specializzante per la
qualificazione dell'associazione di cui si tratta,
ai sensi dell'art. 416 bis C. P..
Invero, il fatto che della detta associazione faccia parte qualche persona già facente parte di altra associazione qualificata come di tipo mafioso non può trasferire tale qualifica all'associazione in esame, essendo evidente che ai fini di tale qualificazione è necessario che l'associazione stessa si sia avvalsa della forza intimidatrice del vincolo associativo ස della ONdizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto 0
indiretto la gestione o comunque il ONtrollo di attività eONomiche, di ONcessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici 0
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.
La Corte di merito, nel qualificare l'associazione ai sensi dell'art. 416 bis C. P., non ha dimostrato
l'esistenza di tale elemento. Ma solamente trattando dei rapporti tra il GU ed il BO ha
n o evidenziato delle ONdotte intimidatorie del primo i f el
B 251
nei ONfronti del seONdo, poste in essere al fine di cooptarlo nell'associazione stessa.
Al di fuori di tale caso, i giudici di merito non hanno individuato alcun episodio dal quale possa ragionevolmente desumersi l'esistenza dell'elemento specializzante in esame. Anzi, trattando della
responsabilità del coimputato LM, i giudici di merito hanno osservato che non si poteva dubitare che egli avesse "avuto piena ONoscenza del metodo
aveva programmato di mafioso di cui l'associazione avvalersi".
Da ciò si desume che la stessa Corte di Appello
ritiene che la detta associazione non si era ancora
avvalsa della forza di intimidazione del vincolo associativo e della ONdizione di assoggettamento e
di omertà che ne deriva per ONseguire le finalità
indicate nell'art. 416 bis, comma 3°, C. P. P.; ma
aveva soltanto programmato di avvalersene.
La Corte Suprema Osserva che, per qualificare un'associazione per delinquere ai sensi dell'art.
416 bis C. P., non è sufficiente che la stessa abbia programmato di avvalersi della detta forza di intimidazione e della ONseguente ONdizione di assoggettamento e di omertà, ma è necessario che se m ne sia già avvalsa ONcretamente. o i f l e
B 252
D'altra parte, l'elemento specializzante di cui si tratta deve necessariamente avere un certo grado di diffusività e, quindi, non può essere individuato in quanto posto in luce dalla Corte di Appello nei
ONtatti tra il GU ed il BO, che,
peraltro, fa parte della stessa associazione per delinquere.
Ne ONsegue che la sentenza impugnata deve essere
ONfronti dell'EN per quantoannullata nei riguarda la qualificazione giuridica dell'associazione per delinquere di cui al capo d'imputazione "L1", con rinvio ad altra Sezione
della Corte di Appello di Milano, per nuovo giudizio sul punto.
La Corte Suprema osserva, inoltre, che l'eventuale qualificazione dell'associazione criminosa comune
(anziché di tipo mafioso) rende meno grave il delitto di cui al саро d'imputazione "L1".
Conseguentemente, appare logico disporre l'annullamento della sentenza impugnata anche in ordine al diniego delle attenuanti generiche,
dovendo la Corte di merito valutare se, in relazione al reato eventualmente meno grave che dovesse ritenere sussistente, siano da riONoscere le m attenuanti generiche e, in caso positivo, formulare o i f l e B 253
il relativo giudizio di comparazione. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata anche Su tale punto ON rinvio ad altra
Sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo
giudizio sull'eventuale riONoscimento delle attenuanti generiche, per l'eventuale giudizio di j comparazione tra le circostanze e determinazione della pena.
18
Ricorso di RA OM
1°) Con il primo motivo il ricorrente chiede
l'assoluzione per non aver commesso il fatto.
A riguardo il ricorrente sostiene che il RA ha sempre negato di aver ricevuto denaro per atti corruttivi%3B ma ammette di aver ricevuto un prestito documentalmente provato, erogatogli dal OS.
Sostiene che il OS ha accusato il RA per ostilità verso quest'ultimo; mentre l'accusa del
BO è stata poi ritrattata.
2°) Con il seONdo motivo il ricorrente chiede l'assoluzione per insufficienza di prove.
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di
merito abbia fondato la decisione sulla chiamata di correo ය sulla sua credibilità, senza tener ONto
n o delle divergenze, delle ritrattazioni e della i f e e B 254
mancanza di risONtri oggettivi.
I due motivi possono essere trattati ONgiuntamente
infondati. Invero, la Corte di merito ha e sono puntualmente dimostrato la responsabilità del
RA in base alle dichiarazioni accusatorie dei coimputati OS BO, soffermandosi
sull'attendibilità delle dichiarazioni anche di quest'ultimo, pur se ritrattate in dibattimento. La
Corte di merito ha, inoltre, osservato che le
dichiarazioni dei due coimputati si risONtrano
reciprocamente.
Conseguentemente, la motivazione della sentenza impugnata non merita censure per quanto attiene all'affermazione di responsabilità dell'imputato.
3°) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancata ONcessione delle attenuanti generiche.
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di
merito abbia ONsiderato l'incensuratezza dell'imputato come elemento neutro, mentre avrebbe dovuto ONsiderarla un momento fondamentale della personalità dell'imputato. Aggiunge che il RA
era un semplice assessore e non aveva rapporti con
la gestione del CA e la sua ONdotta processuale non è stata di ostacolo alla ricerca della verità.
n Il motivo è infondato. Invero, l'art. 62-bis C. P. o i f c e b 255
prevede il potere discrezionale del giudice di prendere in ONsiderazione altre circostanze diverse da quelle previste nell'art. 62 dello stesso codice,
qualora le ritenga tali da giustificare una
diminuzione della pena.
Ne ONsegue che il giudice di merito non è tenuto ad esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate ○ prospettabili dalla difesa, ma sufficiente che indichi i motivi per i quali non
ritiene di esercitare il potere discrezionale attribuitogli dall'art. 62-bis C. P..
Peraltro, nel caso in esame, la Corte di Appello ha richiamato la motivazione formulata sullo stesso punto nei ONfronti del OS e del BO, in relazione ai quali ha preso in ONsiderazione
l'intensità del dolo, la lunga durata del rapporto corruttivo l'avere sistematicamente anteposto all'interesse pubblico l'interesse privato.
19
Ricorso di ON PE
1°) Incompetenza territoriale del Tribunale di
Nullità della sentenza impugnata 23/2/1993, Milano
n. 719 e dell'ordinanza C. A. di Milano 7/10/1992
per violazione degli artt. 39 e 47 C. P. P. abrogato in relazione all'art, 524, n. 1, C. P. P. abrogato. or i lf e B 256
Nonché per mancanza e ONtraddittorietà della n. 3, C. P. P. sentenza sul punto (art. 475,
abrogato).
A riguardo il ricorrente sostiene che non può
ONdividersi la tesi dei giudici di merito seONdo
cui la competenza territoriale spetterebbe al Foro
di Milano, perché qui avrebbe avuto inizio la ONsumazione del reato nel settembre 1982 (data di
P.), con entrata in vigore dell'art. 416 bis C.
riunioni dei promotori dell'associazione nello studio del CC. Sostiene che i fatti riguardano i
CA di CA e di EM (in particolare, per quanto riguarda la posizione del ON, il Casino
di CA) che, quindi, la competenza territoriale doveva essere attribuita al Tribunale
di Como.
Il motivo è infondato. Invero, della competenza territoriale si deve giudicare in base
all'imputazione ed alle risultanze degli atti al momento dell'apertura del dibattimento di primo grado;
e le eventuali nuove risultanze dibattimentali non spiegano alcun effetto sulla competenza, per il principio della "perpetuatio iurisdictionis".
L'associazione per delinquere di tipo mafioso di и
н с е В 257
cui al capo "A" (aggravata da circostanze ad effetto speciale) è stata ONtestata come "avente in Milano il suo centro logistico-organizzativo e operante in
LOa, Liguria e Valle d'Aosta fino al
10.11.1983".
Come esattamente hanno osservato i giudici di merito, la ONdotta addebitata agli imputati iniziata in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 646/82, che ha introdotto l'art. 416
bis C. P.. Conseguentemente, fino a tale data, è
stato ONtestato il reato di cui all'art. 416 C. P.,
mentre, per la ONdotta successiva а tale data,
stato ONtestato il reato di cui all'art. 416 bis C.
P. e la detta data segna anche il momento
ONsumativo di tale più grave reato, perché, al momento dell'entrata in vigore dell'art. 416 bis C.
P. (29 settembre 1982), la relativa ONdotta era già
in atto, almeno seONdo l'accusa.
I giudici di merito hanno esattamente osservato che il luogo di ONsumazione del detto reato associativo deve essere individuato in quello in cui, nel settembre 1982, operavano i personaggi chiave di questa organizzazione, seONdo l'ipotesi accusatoria di cui all'ordinanza di rinvio a giudizio e cioè
n AR LE, TA AL, UN SI, IO o i f l e
B 258 Traversa e GI CC: detto luogo stato
individuato, seONdo la prospettazione accusatoria,
nello studio, in Milano, del Dott. CC,
ONsiderato il centro logistico ed operativo del sodalizio. Infatti, da tale studio partivano le direttive sulle modalità di impiego delle somme
dirette a finanziare le attività di corruzione dei pubblici amministratori di EM e ad impedire eventuali ONtrolli sulle medesime;
in tale studio
avevano avuto luogo numerosi inONtri tra SI,
VE, LE e CC, ON finalità operative rispetto alla comune attività criminosa. E già
prima, nell'estate del 1977, in detto studio risulta costituita l'associazione di cui si tratta in coincidenza ON il perfezionamento dell'accordo per rilevare le azioni UA. E sempre a Milano sono stati gestiti gli utili non ufficiali della casa da
gioco di CA d'AL, attraverso l'opera della
IS.
La successiva adesione di altri associati non sposta la competenza che resta quella del Foro di
Milano, quanto meno, per effetto della ONnessione.
Pertanto, la competenza territoriale spettava proprio al detto Foro, ai sensi degli artt. 32, 39 e r o 42 C. P. P. del 1930 @ 416 bis C. P.. f l e
B 259
2°) Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal
ON come teste il 10/11/1983 alla P. G. e
ONseguente nullità degli atti che Su tale
deposizione si sono fondati (ordinanza di rinvio a
giudizio e wwwdue sentenze di merito) Violazione
degli artt. 304, comma 3° @ 4°, C. P. P. abrogato e
255 (recte: 225) C. P. P. abrogato, in relazione all'art. 524, n. 3, C. P. P. abrogato.
ricorrente sostiene che le citateA riguardo il dichiarazioni sono inutilizzabili ONtro il
ON, perché assunte in violazione dell'art. 304, comma 3° e 4°, C. P. P. abrogato;
e, quindi, da ritenere affette da nullità assoluta, che non può
essere sanata neppure da un'eventuale successiva ratifica dell'interessato, trattandosi di violazione di legge processuale e cioè di diritto pubblico.
Il motivo è infondato. Invero, trattasi di mera
riproposizione di un'eccezione già rigettata dal
Tribunale ON ordinanza 26 ottobre 1989 e nuovamente dalla Corte di Appello ON la sentenza impugnata. In
tali provvedimenti, i giudici di merito hanno
esattamente osservato che il ON, interrogato il giorno successivo quale indiziato, ha ONfermato
le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria;
che
ан nuovamente interrogato 1'1.12.1983, il medesimo,
к
ы В 260
dopo l'emissione dell'ordine di cattura basato anche sulle Sue dichiarazioni ritenute in parte
ONfessorie, si è integralmente riportato a quanto
"1983, sia dichiarato sia nell'esame del 10 11 и
nell'interrogatorio del giorno successivo,
3 dimostrando così la piena volontà di rinnovare, in una situazione pienamente garantita, quanto affermato in assenza di un difensore e prima di essere formalmente indiziato di reato.
3°) In ordine al reato di associazione di tipo mafioso ONtestato sub "A". Nullità della sentenza per violazione di legge, ONtraddittorietà, difetto di motivazione e travisamento quanto alla ritenuta sussistenza degli indefettibili requisiti ed elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416 bis C. P. (artt. 524, n. 1, C. P. P. abrogato e 475,
P. P. abrogato in relazione all'art. n. 2 e 3, C.
416 bis C. P.).
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito, senza adeguate prove, abbia ritenuto l'esistenza di un sodalizio addirittura di tipo mafioso, desumendo la prova della forza intimidatrice e ONseguente assoggettamento ed omertà dalla provata corruzione degli amministratori n comunali di EM e dalle pretese minacce al teste o i f l e
B 261
NZ, unico oppositore alle mire (illecite seONdo
l'accusa) di chi intendeva assumere il ONtrollo
della casa da gioco di CA. Sostiene che, a tutto ONcedere, l'acquisizione, gestione e
ONtrollo del gioco d'azzardo nel casinò è avvenuta non per effetto della forza intimidatrice, ma per effetto della promessa o dazione agli amministratori comunali di CA e EM di cospicue somme di denaro ° altre utilità; e che quindi, la forza
d'intimidazione era semmai in capo ai pretesi corrotti non ai corruttori, i quali avrebbero fatto a meno volentieri di versare ingenti somme.
Il motivo è solo parzialmente fondato. Invero, la
Corte di merito ha adeguatamente motivato l'esistenza di un'associazione per delinquere tra
Bossi Giacomo, IG Marco IO, PE
OV, CA EN AN, AL TA,
ON PE, LE AR, LE VI,
ON RI (anche se nei suoi ONfronti il reato dichiarato estinto per prescrizione inè stato seguito al riONoscimento delle attenuanti generiche), LI EN, ME CH, DI
EL (anche se nei suoi ONfronti il reato è
stato dichiarato estinto per prescrizione in seguito n al riONoscimento delle attenuanti generiche), io f l e B 262
ET TO, AN LU e VE IO,
come risulta dalla parte espositiva della presente sentenza, dove è sinteticamente riportata la motivazione di quella di appello sul punto (vedi pagg. 35-38 per l'associazione in generale;
e quanto detto a proposito delle posizioni dei singoli imputati sopra indicati).
Invece, non risulta correttamente motivata la sussistenza dell'elemento specializzante per la qualificazione dell'associazione di cui si tratta,
ai sensi dell'art. 416 bis C. P..
Invero, il fatto che la detta associazione abbia avuto rapporti ON personaggi quali SA
EN, pacificamente appartenente ad altra
" associazione mafiosa denominata 'Cosa Nostra" non può trasferire tale qualifica all'associazione in esame, essendo evidente che ai fini di tale qualificazione છે necessario che l'associazione stessa si sia avvalsa della forza intimidatrice del vincolo associativo e della ONdizione di e di omertà che ne deriva per assoggettamento commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il ONtrollo di attività eONomiche, di ONcessioni, di r autorizzazioni, appalti e servizi pubblici 0 o i f l e B 263
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.
La Corte di merito, per dimostrare l'esistenza di tale elemento specializzante, ha fatto riferimento agli episodi di cui ai capi d'imputazione "G" ed "H"
(avvenuti in danno di NZ IN, nel giugno-
luglio 1977), all'episodio coevo in danno di BO
DO non ONtestato agli imputati perché non
ONfermato dall'interessato, ma comunque attendibile, ed а quelli di cui ai capi d'imputazione "I" ed "L" (avvenuti il 27.4.1979). Ha
fatto, inoltre, riferimento alla generalizzata ritrattazione degli imputati, in sede dibattimentale;
ritrattazione interpretata dalla
Corte di merito come atteggiamento omertoso,
dimostrativo della ONdizione di assoggettamento dei medesimi, anche a distanza di anni.
La Corte Suprema Osserva che quest'ultima circostanza non può logicamente essere interpretata nel senso indicato dalla Corte di merito, dato che le ritrattazioni non riguardano esclusivamente le dichiarazioni a carico dei coimputati dell'associazione per delinquere, ma in primo luogo le proprie responsabilità. Conseguentemente, vanno
interpretate non già quale indice di una ONdizione o f u B 264
di assoggettamento di Omertà, bensì Come
espediente difensivo.
Le altre circostanze indicate dalla Corte di merito, oltre ad essere episodi isolati,
insuscettibili di essere valutati ai sensi dell'art. 416 Bis, comma 3°, C. P. P., sono avvenuti tutti in epoca molto antecedente all'entrata in vigore dell'art. 416 bis C. P. (29 settembre 1982); e "
quindi, non possono essere valutati ai sensi del per il principio citato articolo,
dell'irretroattività della legge penale, previsto dall'art. 2 C. P. e costituzionalmente garantito dall'art. 25, comma 2°, della Costituzione.
Ne ONsegue che, Ove non sia dimostrato che l'associazione di cui si tratta si sia avvalsa, dopo l'entrata in vigore dell'art. 416 bis C. P., della forza di intimidazione del vincolo associativo e
della ONdizione di assoggettamento e di omertà che
ne deriva per le finalità indicate nel citato articolo, 1 associazione non potrà essere qualificata di tipo mafioso.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei ONfronti del ON per quanto riguarda la qualificazione giuridica re o dell'associazione per delinquere di cui al Capo i f l e B 265
d'imputazione "A", ON rinvio ad altra Sezione della
Corte di Appello di Milano, per nuovo giudizio sul punto.
4° ) Mancanza di prova di una partecipazione dell'imputato ad una associazione di tipo mafioso e di aver comunque tenuto una ONdotta antigiuridica riONducibile agli scopi della associazione medesima
ON la ONsapevolezza che i promotori e partecipanti della associazione, ed in particolare CC GI,
si avvalevano della forza di intimidazione del vincolo associativo
@ della ONdizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.
Nullità della sentenza per violazione di legge,
della motivazione mancanza e ONtraddittorietà
travisamento quanto alla ritenuta sussistenza del dolo specifico di partecipazione alla associazione di cui all'art. 416 bis C. P. e come descritto nel capo "A" di imputazione (artt. 524, n. 1, C. P. P.
abrogato, 475, M. 2 e 3. C. P. P- abrogato in relazione all'art. 416 bis C. P.).
A riguardo il ricorrente sostiene che manca nel totalmente la prova della ONsapevolezza
ON dell'esistenza dell'associazione di tipo mafioso descritta nel capo d'imputazione "A", degli scopi della stessa dell'uso della forza on fi ee B 266
intimidatrice e dell'esistenza, per ONverso, di assoggettamento ed Omertà interne ed esterne alla pretesa associazione;
e soprattutto manca la prova dell'inserimento del ON nella stessa ON la
ONsapevolezza e volontà di farne parte
ONdividerne le sorti. Vi è solamente la prova di un rapporto di amicizia @ ONsuetudine ON il CC,
del tutto lecito ed ammesso dal ON fin dal primo interrogatorio.
Il motivo è infondato. Invero, la Corte di merito ampiamente motivato la partecipazione delha
ON all'associazione per delinquere di cui si tratta, nell'esaminare la sua posizione (vedi, in
particolare, pagg. 438 e segg. della sentenza
impugnata), osservando, tra l'altro, che lo stesso imputato ha ammessO di aver rilasciato numerosi permessi giornalieri a giocatori che intendevano recarsi al CA di CA d'AL, non tanto
per favorire il VE, quanto per fornire un appoggio al CC, interessato al gioco quale prestasoldi in proprio per i suoi clienti, in virtù
di un rapporto preferenziale intrattenuto ON
l'ufficio fidi della LT%3 e che è anche dimostrato l'interessamento dell'imputato a pratiche valutarie, indizio della disponibilità dell'imputato
~
f e e B 267
curare movimenti di denaro in favore di clienti del CC;
che sul ONto corrente n. 430T della
*
B.N.L. di Ponte Chiasso risultavano movimenti per decine di milioni, di cui il ON non ha saputo fornire adeguate giustificazioni;
che dalle dichiarazioni accusatorie dell'Avv. LE e dell'Ing. MA risulta che il ON aveva la duplice funzione di trasferire in Svizzera denaro di provenienza extraONtabile del CA di SA
VI e recapitare in AL assegni rilasciati a
CA da giocatori che non gradivano i normali
ONtrolli comunali;
B che, a seguito della documentazione bancaria relativa al ONto corrente
del Cattafi presso il Credito ALno, stato possibile risalire al ONto di traenza del Frontone
presso la B.N.L di Ponte Chiasso;
e che l'analisi della documentazione di quest'ultimo conto ha
evidenziato significativi movimenti in entrata ed
uscita, riONducibili ai rapporti intrattenuti dal
ON ON il CC e ON persone e società allo stesso collegate, come la Rossi e la Tecno Sistem,
oltre a rapporti ON il MA.
Pertanto, risulta adeguatamente motivata, oltre alla sussistenza di un'associazione per delinquere,
fion anche la partecipazione alla stessa dell'imputato. er
B
1 268
S°) In ordine alle subordinate: Derubricazione del reato in quello di favoreggiamento personale o reale nei ONfronti di CC GI. Nullità della sentenza per violazione di legge ed omessa
ONtraddittoria ed illogica motivazione in relazione agli artt. 416 bis, 378 e 379 C. P. (artt. 524, n.
1, e 475, n. 3, C. P. P.).
A riguardo il ricorrente sostiene che, qualora risulti provato che il Frontoni abbia tenuto
comportamenti non leciti nell'ambito del SUO
rapporto di amicizia ON il CC, al massimo si
verserebbe nell'ipotesi di cui agli artt. 378 e 379
C. P.. Del resto, tale soluzione è stata adottata per l'imputato PA, dirigente di banca,
rinviato a giudizio quale partecipe di associazione di tipo mafioso e ritenuto responsabile di favoreggiamento dal Tribunale.
Sostiene, inoltre, che deve essere, comunque,
esclusa l'aggravante di cui al sesto comma dell'art.
l'insussistenza obiettiva della416 bis C. P.. per stessa Q, quanto meno, per l a mancanza di
ONsapevolezza della sua sussistenza e per l a mancanza di prove che la condotta dell'imputato abbia ONtribuito, anche solo in parte, a finanziare om le attività dell'associazione. fr l e B 269
Inoltre, lamenta che la Corte di merito non abbia ritenuto la prevalenza delle attenuanti generiche,
nonostante avesse riONosciuta la limitata incidenza della ONdotta dell'imputato sulle attività
eONomiche ONtrollate dall'associazione criminosa.
Il motivo è infondato. Invero, gli artt. 378 e 379
C. P. trovano applicazione "fuori dei casi di
ONcorso nel reato". Nel caso in esame, invece,
ricorre l'ipotesi della partecipazione del ricorrente nel reato associativo;
e, quindi, resta
esclusa l'applicazione dei citati articoli.
Invece, per quanto riguarda la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis,
comma sesto, C. P. ed al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, la Corte Suprema osserva che il motivo di ricorso resta assorbito nell'annullamento disposto in ordine alla sussistenza dell'elemento specializzante necessario per la qualificazione dell'associazione come di tipo mafioso. Invero la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 6, C - P. è prevista solamente per il reato di cui al citato art. 416
bis%3 mentre l'eventuale esclusione della qualificazione mafiosa dell'associazione renderebbe il reato meno grave e richiederebbe un nuovo ine f l e B 270
giudizio di comparazione in merito alle riONosciute
attenuanti generiche.
20
Ricorso di LM PE
1°) Violazione dell'art. 524, n, 1, C. P. P. 1930,
3 per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e delle norme di procedura penale di cui si nell'applicazione della legge deve tener ONto
penale.
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto la sussistenza di un'associazione di tipo mafioso in base alle dichiarazioni degli imputati, inattendibili atteso l'interesse degli stessi ad offrire ricostruzioni dei fatti coerenti al loro assunto difensivo;
e che
abbia ritenuto attendibili le dette dichiarazioni nonostante la mancanza di risONtri esterni oppure ritenendole risONtrate da elementi palesemente equivoci e, quindi, in violazione dell'art. 192 C.
P. P. del 1988.
Aggiunge che le dichiarazioni di più coimputati possono essere utilizzate da sole come fonti di prova, solo se siano tra loro ONcordanti, mentre nel caso in esame sono ONtrastanti.
Lamenta, inoltre, che la Corte di merito abbia erform
B 271
ritenuto la responsabilità del LM sulla base delle dichiarazioni di GE DA (che ha dichiarato che 10 stesso era stato prescelto a sovraintendere all'attività di cambio assegni, in ragione della sua pregressa esperienza nel settore), 3
risONtrate da quelle di GU e dalla deposizione dello NI. Sostiene che le dichiarazioni di DA sono
generiche; quelle di GU sono stati generalmente ritenute inattendibili dalla Corte di merito, ma stranamente ritenute elemento di risONtro in questo caso;
le dichiarazioni dello NI non
ONfermano le dichiarazioni di DA, bensì
quelle del LM.
Quest'ultimo ha dichiarato che frequentando assiduamente le case da gioco aveva ONosciuto prima Bono e poi DA;
egli non aveva esperienza pregressa di gestione del prestito ad usurae si era
trovato occasionalmente coinvolto in questa equivoca vicenda, in posizione, comunque, del tutto marginale e mai ONsapevole di eventuali accordi tra i presunti associati. Conseguentemente, non può essere
ONsiderato partecipe dell'associazione.
Il ricorso è solo parzialmente fondato. Invero, la
Corte di merito ha adeguatamente motivato on fi el B 272
l'esistenza di un'associazione per delinquere tra
NO PE, BO DECQ GI, Enea Salvatore, DA GE, LM PE e
GU AE;
associazione finalizzata alla perpetrazione di una serie indeterminata di delitti
ONtro la persona ed il patrimonio, connessi alla
gestione del gioco d'azzardo e del prestito ad usura presso il CA di EM ed avente come primo obiettivo quello di assicurare alla ERs
RA la ONcessione della casa da gioco, come risulta dalla parte espositiva della presente sentenza (pagg. 106 e segg.), dove è riportata sinteticamente la motivazione di quella di appello sul punto.
Inoltre, per quanto in particolare riguarda
LM PE, la Corte di merito ha posto in evidenza che a carico dell'imputato vi sono le
dichiarazioni di GE DA, che hanno trovato risONtro in quelle del GU e nella testimonianza dello NI;
e che la presenza dell'imputato all'inONtro nel bar presso la Fiera
(ammessa dallo stesso LM) era prova certa della partecipazione dell'imputato all'associazione di cui al capo d'imputazione "L1".
Pertanto, la Corte di merito ha adeguatamente n o f l e B 273
motivato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 192 C. P. P., la sussistenza di la partecipazioneun'associazione per delinquere alla stessa dell'imputato.
Invece, non risulta correttamente motivata la sussistenza dell'elemento specializzante per la
qualificazione dell'associazione di cui si tratta,
ai sensi dell'art. 416 bis C. P..
Invero, il fatto che della detta associazione faccia parte qualche persona già facente parte di altra associazione qualificata come di tipo mafioso non può trasferire tale qualifica all'associazione in esame, essendo evidente che ai fini di tale qualificazione è necessario che l'associazione stessa si sia avvalsa della forza intimidatrice del vincolo associativo e della ONdizione di assoggettamento e di Omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto 0
indiretto la gestione o comunque il ONtrollo di attività eONomiche, di ONcessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici 0
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.
La Corte di merito, nel qualificare l'associazione elfion ai sensi dell'art. 416 bis C. P., non ha dimostrato
B 274
l'esistenza di tale elemento. Ma solamente trattando dei rapporti tra il GU ed il Borletti ha evidenziato delle ONdotte intimidatorie del primo nei ONfronti del seONdo, poste in essere al fine di cooptarlo nell'associazione stessa.
Al di fuori di tale caso, i giudici di merito non 3
hanno individuato alcun episodio dal quale possa ragionevolmente desumersi l'esistenza dell'elemento specializzante in esame. Anzi, trattando della responsabilità del coimputato LM, i giudici di merito hanno osservato che non si poteva dubitare che egli avesse "avuto piena ONoscenza del metodo aveva programmato di mafioso di cui l'associazione avvalersi".
Da ciò si desume che la stessa Corte di Appello
ritiene che la detta associazione non si era ancora avvalsa della forza di intimidazione del vincolo associativo e della ONdizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per ONseguire le finalità
indicate nell'art. 416 bis, comma 3°, C. P. P ma aveva soltanto programmato di avvalersene.
La Corte Suprema Osserva che, per qualificare un'associazione per delinquere ai sensi dell'art.
416 bis C. P., non è sufficiente che la stessa abbia programmato di avvalersi della detta forza di
- f ee R 275
intimidazione e della ONseguente ONdizione di assoggettamento e di omertà, ma è necessario che se ne sia già avvalsa ONcretamente.
D'altra parte, l'elemento specializzante di cui si tratta deve necessariamente avere un certo grado di diffusività e, quindi, non può essere individuato in quanto posto in luce dalla Corte di Appello nei
ONtatti tra il GU ed il BO, che,
peraltro, fa parte della stessa associazione per delinquere.
Ne ONsegue che la sentenza impugnata deve essere
annullata nei ONfronti del LM per quanto riguarda la qualificazione giuridica dell'associazione per delinquere di cui al саро
d'imputazione "Li", con rinvio ad altra Sezione
della Corte di Appello di Milano, per nuovo giudizio sul punto.
21
Ricorso di IA OV
1°) Violazione dell'art. 445 anche in relazione all'art. 477 C. P. P. 1930.
A riguardo il ricorrente sostiene che, con il capo d'imputazione "F1", vengono ONtestati due autonomi
reati legati dalla ONtinuazione, ma solamente alcuni imputati vengono accusati di entrambi tali n ro f ee B 276
reati, mentre altri, tra i quali il IA, non relazione agli episodi risultano imputati in elencati nella seONda parte del detto capo d'imputazione.
Lamenta che, all'eccezione della difesa, la Corte
di merito abbia risposto che, anche se la seconda
parte del capo d'imputazione non contiene alcun riferimento al IA, tuttavia la partecipazione dello stesso al piano criminoso sviluppato dalla SIT
sarebbe stata chiaramente ONtestata all'imputato dell'interrogatorio del 10 aprile 1986. nel corso
Sostiene che, comunque, tale ONtestazione
integrativa è finita nel nulla, perché non ve ne è
traccia nell'ordinanza di rinvio a giudizio, nella quale si cristallizza l'accusa, a tutti i fini processuali.
Aggiunge che non vi è stata alcuna ulteriore
ONtestazione ai sensi dell'art. 445 C. P. P..
I l motivo è infondato. Invero, non sussiste la denunciata violazione di legge, dato che la Corte di merito ha deciso ONformemente alla giurisprudenza di questa Corte Suprema, che già con sentenza
29.10.1979, n. 9004, (ud. 11. 4.1979) ha affermato
che "perché possa ritenersi violato il principio om della correlazione tra la sentenza e l'accusa r f l e
B 277
ONtestata e necessario che sussista un mutamento sostanziale del fatto in relazione all'oggetto individuato soltantodell'accusa, il quale non va
ON riferimento alla ONtestazione enunciata nel decreto di citazione 0 nell'ordinanza di rinvio a giudizio, ma anche con riferimento alla
ONtestazione sostanziale."
2°) Vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 C.
P. P., in punto responsabilità materiale morale del IA quale ONcorrente nel reato continuato di corruzione passiva. Erronea applicazione interpretazione dell'art. 319 C. P. ed erronea dell'art. 40, cpv., C. P..
A riguardo il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano ritenuto una ONdotta del IA di adesione al piano corruttivo. Sostiene che dagli atti è emerso che il IA non aveva ricevuto alcuna somma di denaro. né accettato la promessa di corresponsione di somme;
e che, quindi, avrebbe dovuto essere assolto per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. Aggiunge che non può
essere ravvisato un ONtributo causale alla
ONsumazione del reato nel fatto di non aver denunciato il piano corruttivo di cui avesse avuto
ONoscenza.
f e e B 278
Lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto la responsabilità del IA in base alle dichiarazioni "de relato" del EN e del DI e senza aver sentito le fonti originarie;
ed in base alla generica dichiarazione del LI.
Quanto alle plurime deliberazioni dirette ad 3
annullare la gara ed a ritenere vincitrice la SIT,
il ricorrente sostiene che la partecipazione del
IA tendeva а ripristinare una situazione eONomicamente più ONveniente per il Comune;
e,
quindi, non può essere considerata univocamente
diretta a ONcorrere in un piano corruttivo, nuovo 0
di un rinnovato che fosse, specie in mancanza tornaONto personale del IA.
Il motivo è infondato. Invero, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che il EN, di fronte alle domande del P. M., si è dichiarato certo della compartecipazione criminosa del IA e non
sua personale supposizione, ma alla luce di dati per e fatti ONcreti: in particolare, ha richiamato la partecipazione del IA alla riunione avvenuta
il 25 0 il 27 gennaio 1983, nell'abitazione del
IA medesimo, ove si è discusso tra il EN,
DI, IN, MM IA
r e esplicitamente del piano di corruzione fallito, i f e
e
B 279
atteso l'esito della gara, nonché i successivi colloqui avuti ON il medesimo, sempre su tale argomento. Risulta, inoltre, che anche il LI ha affermato di aver parlato espressamente del piano corruttivo, prima della gara, anche ON il IA.
Risulta, infine, una ulteriore accusa da parte del
DI nell'interrogatorio del 2 dicembre 1983,
anche se non viene indicato un vero e proprio ruolo del IA nella realizzazione del piano.
Pertanto, correttamente la Corte di merito ha ritenuto la responsabilità del IA, in base ad una ONvergenza di chiamate in correità, ONcordi
l'adesione del IA all'accordo nell'affermare corruttivo.
Nel ricorso del IA manca una censura relativa alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 319, comma 2°, n. 1 y C. P.. Tuttavia, la
Corte Suprema rileva che la sentenza impugnata viene annullata per quanto ONcerne tale punto in accoglimento del ricorso proposto dai coimputati
IN, RE, LE, LI, ME,
MM e EN;
e, quindi, ritiene che il detto annullamento debba essere pronunciato anche nei
ONfronti del IA per l'effetto estensivo n previsto dall'art. 203, comma 1°, C. P. P. del 1930, fi el B 280
trattandosi di motivo non esclusivamente personale.
3°) Vizio di motivazione in ordine alla misura diniego delle circostanze della sanzione ed al generiche. Eliminazione dell'aumento di attenuanti pena per insussistente ONtinuazione di reato.
A riguardo il ricorrente sostiene che la sentenza è 3
manifestamente ONtraddittoria soprattutto nel punto relativo alla irrogazione della pena base superiore al minimo ONfrontandosi le decisioni relative ai coimputati. Lamenta che la Corte di merito abbia
ONfermato la pena base per la gravità dei fatti correlata all'entità delle somme pattuite ed al profitto personale ed infine al modo di intendere il potere politico, quale strumento di potere personale;
e sostiene che il IA non ha nulla a che fare ON l'entità delle somme e ON il profitto personale degli altri amministratori, mentre, per quanto riguarda il potere personale, il IA si sarebbe limitato al non dissenso ed a cercare di non sONtentare nessuno. Comunque, ha avuto un ruolo seONdario in una vicenda ampiamente pilotata da terzi.
Per quanto riguarda le attenuanti generiche,
lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto or l'adesione del IA fattore indispensabile per f e B 281
la praticabilità del piano e che la pena non sia stata determinata nei limiti della sospensione
ONdizionale della pena.
I l motivo risulta fondato in seguito all'annullamento della sentenza impugnata nel punto
ONcernente la circostanza aggravante di cui all'art. 319, comma 2°, n. 1, C. P.. Invero,
l'esclusione di tale circostanza aggravante rende meno grave il fatto ritenuto dalla Corte di Appello.
Conseguentemente, appare logico disporre l'annullamento della sentenza impugnata in ordine al diniego delle attenuanti generiche, dovendo la detta
Corte di merito valutare se, in relazione alla minore gravità del reato che risulta dall'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 319, comma 2°, n. 1,
C. P., siano da riONoscere le attenuanti generiche e, in caso positivo, formulare il relativo giudizio di comparazione.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata anche su tale punto ON rinvio ad altra
Sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo
giudizio sull'eventuale riONoscimento delle attenuanti generiche, per l'eventuale giudizio di comparazione tra le circostanze e par la
Beefior determinazione della pena. 282
22
Ricorso di LE AR
1°) Violazione dell'art. 524, n. 1, in relazione all'art. 477 C. P. P.: mancanza di correlazione fra accusa e sentenza.
J
Il motivo è identico al primo motivo della CA;
e, pertanto, si rimanda a tale punto della presente sentenza (vedi retro, pagg. 206 e segg.).
2°) Nullità ex art. 524, n. 3, C. P. P. 1930
(Inosservanza ° erronea applicazione della legge n. 3, C. P. P.,penale) in relazione all'art. 475,
per mancanza e ONtraddittorietà della motivazione e omessa ONsiderazione di elementi decisivi.
A riguardo il ricorrente sostiene che la partecipazione di LE AR all'associazione di cui si tratta non è provata ed è stata ritenuta dai giudici di merito in base a prove logiche e senza le argomentazioniadeguatamente ONsiderare
prospettate dalla difesa%; che non vi sono prove di
un rapporto di società o di finanziamento tra il
LE ed il VE e neppure di divisione di utili. Infatti gli utili dell'attività di cambista rimanevano al LE, mentre quelli della Soc.
UA rimanevano al VE. Svolge argomenti per dimostrare l'infondatezza dell'accusa di on fi l e B 283
partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo d'imputazione "A".
Aggiunge che la Corte di merito non ha
adeguatamente motivato l'operatività di tale associazione anche a Sanremo e, quindi, la permanenza della stessa oltre la data del 29.9.1982,
necessaria per la ONfigurazione del reato di cui all'art. 416 bis C. P..
sostiene che manca la prova dellaInoltre,
sussistenza dell'elemento caratterizzante l'associazione mafiosa e cioè l'uso della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo e
la ONdizione di assoggettamento e di omertà in
EM, in quanto tale elemento è divenuto penalmente rilevante solamente dal 29.9.1982.
Il motivo è solo parzialmente fondato. Invero, la
Corte di merito ha adeguatamente motivato l'esistenza di un'associazione per delinquere tra
SI GI, IG RC IO, PE
OV, CA EN AN, AL TA,
ON PE, LE AR, LE VI,
ON RI (anche se nei suoi ONfronti il reato
dichiarato estinto per prescrizione inè stato seguito al riONoscimento delle attenuanti n generiche), LI EN, ME CH, DI o f e e
B 284
EL (anche se nei suoi ONfronti il reato stato dichiarato estinto per prescrizione in seguito al riONoscimento delle attenuanti generiche),
ET TO, AN LU e VE IO,
come risulta dalla parte espositiva della presente sentenza, dove è sinteticamente riportata la motivazione di quella di appello sul punto (vedi pagg. 35 e segg. per l'associazione in generale;
quanto detto a proposito delle posizioni dei singoli imputati sopra indicati).
Per quanto in particolare riguarda LE AR,
la Corte di merito ha ampiamente motivato la partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere di cui si tratta ed anche il suo ruolo di promotore, organizzatore e direttore, nell'esaminare la sua posizione (vedi pagg. 329 e segg. della sentenza impugnata).
Invece, non risulta correttamente motivata la sussistenza dell'elemento specializzante la per qualificazione dell'associazione di cui si tratta,
ai sensi dell'art. 416 bis C. P..
Invero, il fatto che la detta associazione abbia avuto rapporti con personaggi quali SA
EN, pacificamente appartenente ad altra associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" n non o r f l e B 285
può trasferire tale qualifica all'associazione in esame, essendo evidente che ai fini di tale l'associazionequalificazione è necessario che
stessa si sia avvalsa della forza intimidatrice del vincolo associativo e della ONdizione di assoggettamento e di Omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il ONtrollo di attività eONomiche, di ONcessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici 0
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.
La Corte di merito, per dimostrare l'esistenza di ha fatto riferimento tale elemento specializzante,
agli episodi di cui ai capi d'imputazione "G" ed "H"
(avvenuti in danno di NZ IN, nel giugno-
luglio 1977), all'episodio Coevo in danno di BO Guido non ONtestato agli imputati perché non
"dall interessato, ma comunque ONfermato
attendibile, ed a quelli di cui ai capi d'imputazione "I" ed "L" (avvenuti il 27.4.1979). Ha
riferimento alla generalizzatafatto, inoltre,
ritrattazione degli imputati, in sede dibattimentale;
ritrattazione interpretata dalla n Corte di merito come atteggiamento omertoso, o i f l e B 286
dimostrativo della ONdizione di assoggettamento dei medesimi, anche a distanza di anni.
La Corte Suprema osserva che quest'ultima circostanza non può logicamente essere interpretata nel senso indicato dalla Corte di merito, dato che
3 ritrattazioni non riguardano esclusivamente le le dichiarazioni а carico dei coimputati ma in primo luogodell'associazione per delinquere,
le proprie responsabilità. Conseguentemente, vanno
interpretate non già quale indice di una ONdizione
di assoggettamento e di omertà, bensì come espediente difensivo.
Le altre circostanze indicate dalla Corte di merito, oltre ad essere episodi isolati,
insuscettibili di essere valutati ai sensi dell'art. 416 bis, comma 3°, C. P. P., sono avvenuti tutti in epoca molto antecedente all'entrata in vigore dell'art. 416 bis C. P. (29 settembre 1982); e.
quindi, non possono essere valutati ai sensi del per i l principio citato articolo,
dell'irretroattività della legge penale, previsto dall'art. 2 C. P. e costituzionalmente garantito dall'art. 25, comma 2°, della Costituzione.
Ne ONsegue che, ove non sia dimostrato che l'associazione di cui si tratta si sia avvalsa, dopo on i f l e B 287
l'entrata in vigore dell'art. 416 bis C. P., della forza di intimidazione del vincolo associativo della ONdizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per le finalità indicate nel citato articolo, l'associazione non potrà essere qualificata di tipo mafioso. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere
annullata nei ONfronti di LE AR per quanto riguarda la qualificazione giuridica dell'associazione per delinquere di cui al Capo
d'imputazione "A", ON rinvio ad altra Sezione della
Corte di Appello di Milano, per nuovo giudizio sul punto.
3°) In subordine, nullità della sentenza ex art. 524, n. 1, in relazione all'art. 416 bis C. P., ON
riguardo alla ONdanna a titolo di associazione mafiosa per fatti antecedenti al 29.9.1982.
I l motivo è identico al terzo motivo del ricorso della CA3 @, pertanto, si rinvia alla retro, pagg. 209 etrattazione dello stesso (vedi segg.).
4°) Nullità della sentenza ex art. 524, n. 3, in
474, n. 3, per mancanza relazione all'art. di motivazione.
eefion A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di
B 288
merito ha motivato l'affermazione di responsabilità
di LE AR in ordine al reato di corruzione aggravata e ONtinuata di cui al capo d'imputazione
"B", mediante richiamo della motivazione relativa al reato associativo ed alla disponibilità dei promotori a ricorrere a trame corruttive;
e lamenta che anche in tale punto della sentenza non sia
indicato alcun intervento diretto da parte di
LE AR. Aggiunge che nessuno degli amministratori corrotti ha mai fatto il nome del
LE, neanche quale soggetto occulto delle proposte corruttive. Lamenta che la responsabilità
di singoli e specifici episodi di reato siano stati addebitati oggettivamente, solo in base all'asserito ruolo ricoperto nell'associazione.
aggravante di cui Per quanto riguarda la ritenuta
all'art. 319, cpv., n. 1, C. P.. sostiene che la
Corte di merito avrebbe dovuto rilevare che la legge
26.4.1990, n. 86, ha riformulato il citato articolo,
abrogando 1'aggravante speciale;
mentre per l'aggravante di cui all'art. 112, n. 1, C. P.
sostiene che il numero di cinque persone era
presente nei primi episodi fino al 30.10.1979 (per i quali il termine di 15 anni è decorso il 30.10.1994)
o e non per i successivi episodi, con la ONseguenza i f l e
B 289
che i reati devono essere ritenuti prescritti.
I l motivo è solo parzialmente fondato. Invero, la
responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di di cui all'art. 321, in relazione all'art. 319 C.
P. " risulta ampiamente motivata dalla Corte di merito mediante la provenienza delle somme versate 3
tramite il SI per quanto riguarda i fatti di
EM e mettendo in evidenza la disponibilità dei promotori dell'associazione per delinquere a ricorrere а trame corruttive per realizzare la programmata acquisizione del pacchetto azionario della LT ed ottenere la proroga della gestione.
Tale motivazione risulta esente da vizi logici e giuridici;
e, peraltro, il ricorrente non propone specifiche censure.
Invece, è fondata (anche se per motivi diversi da quelli indicati dal ricorrente) la censura relativa
alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art.
319, comma 2°, n. 1, C. P.. Invero, come risulta dalla sentenza impugnata, nella gara di appalto,
svoltasi il 25 gennaio 1983, è risultata vincitrice la ERs RA, S.p.A.; ma, con successiva
deliberazione in data 4 marzo 1983, la Giunta
o Comunale, ritenendo che la detta società non i f l e
B 290
requisiti essenziali per possedesse alcuni l'ammissione alla gara, proponeva al Ministero
dell'ammissione alla licitazionel'annullamento privata della Flower's Paradise quindi,
l'annullamento degli atti successivi della
3 Commissione di Gara.
Alla fine, ON deliberazione in data 8 agosto 1983,
n. 2953, la Giunta comunale aggiudicava l'appalto alla SIT EM per i l canone annuo di £
21.000.000.000; e ON successiva deliberazione in data 23 agosto 1983, n. 3048, la Giunta Comunale
assegnava in via definitiva l'appalto alla SIT
annuo di f. 21.000.000.000 edEM, al canone alle ONdizioni richiamate nelle precedenti deliberazioni ed in sintonia ON il verbale di
ONciliazione, redatto davanti al Tribunale di Sanremo, a transazione delle azioni giudiziarie già
intraprese e pendenti tra le due società ONcorrenti
(ERs RA SIT EM). Tale
deliberazione veniva approvata dal Consiglio
Comunale ON deliberazione 4 ottobre 1983. Ma, il 9
dell'interno nondicembre 1983, il Ministero
approvava le deliberazioni 8 e 23 agosto 1983 ed autorizzava il Comune a Gestire la Casa da Gioco per elfion sei mesi.
B 291
Nel provvedimento ministeriale si evidenziavano tutta una serie di irregolarità dell'Amministrazione
Comunale sanremese, ONsistenti nell'avere aggiudicato l'appalto ad una società che era stata
estromessa dalla gara, nell'avere svolto sostanzialmente una trattativa privata senza averne l'autorizzazione, nell'avere aggiudicato l'appalto ad una società che, per gli esborsi effettuati nella circostanza e per gli impegni assunti, non si
riteneva idonea alla gestione.
Come si vede in seguito alle trame corruttive non stato stipulato alcun ONtratto%3B ed alla
deliberazione del Comune di assegnare la gestione del Casinò alla SIT Sanremo si è pervenuti in
seguito ad una transazione tra le due società
ONcorrenti ONclusa davanti al Tribunale di EM
ed alla quale è intervenuto anche il detto Comune.
Ma si è trattato di un'assegnazione in base ad una
trattativa privata non autorizzata e, comunque, non approvata dal Ministro dell'Interno.
Ne ONsegue che non ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 319, comma 2° n. 1, C. P. (nella formulazione anteriore alla legge 26
aprile 1990, n. 86) per il caso che dal fatto sia
m derivata la stipulazione di ONtratti nei quali sia o r f l e
B 292
interessata l'amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 319, comma 2°, n. 1, C. P..
Per quanto riguarda l'eccepita prescrizione del reato, la Corte osserva che una volta riONosciuto
il reato ONtinuato, lo stesso è soggetto ad un unico termine di prescrizione che è quello relativo al reato più grave decorre dal momento in cui cessata la ONtinuazione: nel caso in esame dal novembre 1983. Conseguentemente, il termine di quindici anni non è ancora decorso.
5°) Nullità della sentenza ex art. 524, n. 3, in relazione all'art. 474, n. 3, per mancanza di motivazione.
Il motivo si riferisce ai capi d'imputazione "G",
"H", "I" ed "L". I l ricorrente chiede anzitutto l'eliminazione del capo d'imputazione "L" (violenza privata aggravata), perché ritenuto incompatibile
ON quella di rapina aggravata di cui al capo "I".
Sostiene, inoltre, che le imputazioni di cui ai capi "G" ed "H" costituisONo una duplicazione,
perché entrambi detti reati sono stati ravvisati n o nelle medesime ONdotte di minaccia. Aggiunge che le i t c e B 293
finalità delle dette minacce ad indurre il NZ а
commettere un reato ovvero un atto ONtrario ai doveri d'ufficio è stata immaginata dall'accusa, non
risultando dal tenore delle minacce.
Per quanto riguarda la rapina aggravata di cui al capo "I", sostiene che non vi è alcun elemento per riferirla all'attività dell'associazione e, tanto meno, al LE.
Il motivo è infondato. Invero, nel caso ONcreto,
non sussiste alcuna incompatibilità tra il reato di
violenza privata aggravata (capo d'imputazione "L")
e quello di rapina aggravata (capo d'imputazione
"I"), perché in quest'ultimo reato l'azione è stata diretta ad impossessarsi del portafoglio e
dell'orologio di NZ IN, mentre il reato
di violenza privata aggravata di cui al capo
d'imputazione "L" era diretto a costringere NZ
IN, nella sua qualità di esponente politico locale, a tollerare che la LT, S.p.A.
5
proseguisse nella gestione del Casinò di CA
d'AL e ad omettere iniziative politiche
ONtrastanti, apostrofandolo ON la frase: "tw sei il ONsigliere ribelle".
Né può essere ravvisata alcuna duplicazione nei capi d'imputazione "G" ed "H"; invero, la prima di ом
р
е В 294
tali imputazioni (minaccia a pubblico ufficiale) si riferisce alla ONdotta diretta a costringere il pubblico ufficiale NZ IN a compiere un atto ONtrario ai suoi doveri di ufficio e cioè per indurlo a votare a favore della ratifica del passaggio delle azioni della LT S. p. A.
dall'Avv. ER alle persone del VE, del
DI e del ON, ON ciò riONoscendo il persistere del rapporto di ONcessione della
gestione del CA Municipale dalla quale la
GETUALTE S.p.A. era stata dichiarata decaduta;
mentre l'imputazione di cui al capo "H" (violenza o minaccia per costringere a commettere un reato) si riferisce alla ONdotta diretta a costringere il
NZ (pubblico ufficiale) ad omettere di denunciare all'A. G., 0 ad altra Autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire, il reato di istigazione alla corruzione di cui al Capo "F".
Per quanto riguarda la responsabilità dell'imputato per il reato di rapina di cui al capo "I" (e reati
" "H" ed "L"), è ONnessi di cui ai capi sufficiente rinviare alla motivazione della sentenza impugnata la cui motivazione sul punto è stata sopra sinteticamente riportata (vedi pag. 43 e 44).
6°) Nullità della sentenza ex art. 524, n. 3, in r o f
e
B 295
relazione all'art. 474, n. 3, C. P. P. per mancanza e ONtraddittorietà della motivazione e per omessa
ONsiderazione di elementi decisivi, nonché ex art. 524, n. 1, per erronea applicazione degli artt. 216,
nn. 1 e 2, L. Fall..
3
A riguardo il ricorrente sostiene che non risulta in alcun modo motivata la ritenuta sussistenza dell'insolvenza della S.p.A. UA e dei suoi sintomi nel novembre 1983, mentre risulta che il fallimento della detta società fu causato
dall'arresto del suo gestore, VE, ad appena 4
mesi dalla scadenza della ONcessione: ciò avrebbe impedito sia la ONtinuazione della gestione, sia la regolarizzazione delle posizioni pendenti, ed ha spinto molti debitori ad opporre l'eccezione dell'obbligazione naturale derivante da debito di gioco.
Per quanto riguarda specificamente il LE,
sostiene che la Corte di merito ha operato gestione ONfusione tra "associazione mafiosa" e
UA%3 ed ha attribuito ingiustificatamente al
LE il ruolo di socio occulto della UA.
Indi passa ad esaminare i singoli atti di distrazione attribuitigli, per dimostrare come essi
n non possano essere ONsiderati tali. o i f el
B 296
Per quanto riguarda la bancarotta fraudolenta documentale, sostiene che non si può ritenere la falsità come ONseguenza degli atti di distrazione attribuitigli, dato che detti atti non sono tali.
Sostiene, inoltre, che non può essere ritenuta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, che
è stata esclusa per il ON, addirittura amministratore della società.
Il motivo è infondato. Invero, ONtrariamente a
quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di merito ha adeguatamente motivato l a sussistenza dell'insolvenza (o quanto meno di una situazione destinata ad evolvere nell'insolvenza) sin dal novembre 1983, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata sinteticamente riportata alle pagg. 46 @ 47 della presente sentenza.
Anche per quanto riguarda la ritenuta qualità di socio occulto della LT S.p.A., attribuita ad
AR LE, e sufficiente rinviare alla motivazione sul punto della sentenza impugnata, dove sono esaminati anche i singoli atti di distrazione patrimoniale.
Poiché la motivazione sul punto è esente da vizi
logici e giuridici, la relativa decisione si sottrae n o al sindacato di legittimità di questa Corte Suprema, i f l e
B 297
che non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti, essendo ciò estraneo alla sua funzione di giudice di legittimità.
La responsabilità del ricorrente per la bancarotta documentale, anche nell'impostazione del motivo di ricorso, è ONseguenziale a quella relativa alla bancarotta patrimoniale.
La sussistenza dell'elemento soggettivo dei due reati è ampiamente dimostrata dalla motivazione della sentenza impugnata;
ed il ricorrente non propone alcuna specifica censura sul punto, se non
attraverso il richiamo dell'esclusione di tale elemento nei ONfronti del ON. Ma, tale
richiamo appare chiaramente arbitrario, dato che il detto imputato, ONtrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non era amministratore della Soc.
LT, ma soltanto componente del Consiglio di
Amministrazione; e, comunque, ha lasciato tale
incarico sin dal 30.10.1979, sicché l'esclusione dell'elemento soggettivo del reato nei ONfronti del
ON trova fondamento anche in tale dato temporale.
524, n. 3, per 7°) Nullità della sentenza OX art.
violazione dell'art. 90 C. P. P. comunque, in e,
474, n. 3, per mancanza di relazione all'art. и р е В 298
motivazione.
A riguardo il ricorrente sostiene che, già davanti al Tribunale, aveva eccepito che per i delitti di usura di cui al capo d'imputazione "Z" era stato
giudicato dal Tribunale di Como nel proc. pen. n.
85/86 R.G.P.M. ONtro BI +36 ed era stato 3
assolto con formula piena, come da sentenza
prodotta. Lamenta che la Corte di merito non abbia esaminato tale eccezione e si sia limitata a dichiarare la prescrizione.
Aggiunge che (ammesso che si tratti di fatti diversi) anche in questa sede dovrebbe essere
pronunciata sentenza assolutoria, per insussistenza del fatto.
Sostiene che erroneamente i giudici di merito hanno parlato di "interesse richiesto"%; infatti, LE
Ilario non prestava ad interesse, ma cambiava
assegni in lire italiane (talvolta postdatati) con
fiches per gioco aventi valore espresso in franchi svizzeri ad un cambio maggiorato, come ONfermato
dai testimoni. Aggiunge che la maggiorazione del cambio ufficiale non può essere ONfusa con
l'interesse, perché a differenza di questo rimane fissa e non muta ON il tempo.
n Sostiene che 10 stato di bisogno menzionato u f r e
B 299
dall'art 644 C. P. deve essere riferito ad esigenze fondamentali della vita e non può identificarsi ON
una semplice difficoltà e tanto meno ON l'intento di procurarsi denaro per giocare d'azzardo. Indi,
passa ad esaminare i singoli episodi, per dimostrare che non è ONfigurabile il reato di usura.
Il motivo è infondato. Invero, per quanto riguarda l'eccepito giudicato, la Corte Suprema osserva che non risulta allegata la sentenza con la quale sarebbero stati già giudicati i fatti di cui si tratta. Nei motivi di appello si legge che tale
sentenza sarebbe stata prodotta davanti al
Tribunale, all'ultima udienza, prima che il collegio giudicante si ritirasse in camera di ONsiglio per la deliberazione della sentenza impugnata;
ma nel relativo verbale non vi è menzione della detta sentenza, che, comunque, non risulta allegata a quel verbale.
Peraltro, da quanto riferito dal ricorrente (anche testualmente e tra virgolette) non risultano elementi sufficienti per stabilire che i fatti di cui si tratta siano stati già giudicati ON la citata sentenza ONtro tale BI ed altri.
Né è possibile ritenere l'insussistenza del fatto,
n o perché il reato di usura sussiste quando un soggetto i f l e
B 300
si fa dare 0 promettere, sotto qualsiasi forma, in
corrispettivo di una prestazione di denaro o di
altra cosa mobile, interessi 0 altri vantaggi usurarii. Pertanto, non ha rilievo che il compenso che l'imputato si è fatto dare non fosse pattuito come interesse, ma come cambio maggiorato.
Infine, la Corte Suprema osserva che lo stato di bisogno di cui all'art. 644 C. P. non deve necessariamente essere riferito al soddisfacimento di bisogni ed esigenze primarie della vita, ma può
anche ONsistere in un impellente assillo che,
limitando la volontà del soggetto, lo induce a al credito e ad accettare ONdizioni ricorrere usurarie.
Poiché l'art. 644 C. P. non ne fa menzione, devono ritenersi irrilevanti le cause che hanno determinato lo stato di bisogno.
Pertanto, correttamente la Corte di merito ha dichiarato tale reato estinto per prescrizione,
anziché dichiarare non doversi procedere per precedente giudicato, del quale non vi è prova agli atti.
8°) Nullità della sentenza ex art. 524, n. 3, in relazione all'art. 474, n. 3, per mancanza di r o i motivazione. f l e B 301
A riguardo il ricorrente sostiene che l'ipotesi della Corte di Appello sui motivi dell'esito della gara (un "doppio gioco" dell'IN) rende
evidente l'insussistenza del reato di cui si tratta.
Si sarebbe trattato di reato impossibile, poiché il
"corrotto" lungi dallo stringere un effettivo accordo ON il corruttore, avrebbe finto di promettere, per favorire l'altra ONcorrente alla gara.
Per quanto riguarda la fase successiva, sostiene la
ONfigurabilità del reato di cui all'art. 318 C. P.,
risultando evidente la doverosità dell'esclusione della ERs RA, che ha vinto la gara grazie a mai chiariti accordi e/o pressioni, ON un rialzo ridicolo sulla base d'asta e ON correlativo danno dell'Amministrazione Comunale.
Aggiunge che il diretto intervento del LE
negli episodi corruttivi è rimasto mera ipotesi accusatoria.
I l motivo è infondato. Invero, il reato di corruzione si perfeziona nel momento in cui tra il
pubblico ufficiale ed il corruttore si raggiunge l'accordo corruttivo ON la promessa ° la dazione del denaro 0 altra utilità. Tutto ciò che avviene n
i successivamente non ha rilievo ai fini della t u
B 302
sussistenza del reato.
Per quanto riguarda la fase successiva alla gara di appalto, non è possibile qualificare il fatto ai sensi dell'art. 318 C. P., perché i pubblici ufficiali non hanno posto in essere atti nell'interesse della Pubblica Amministrazione, ma nell'interesse del ONcorrente alla gara che essi volevano far vincere in seguito alla corruzione e
nonostante l'esito imprevisto della gara.
La Corte di merito ha adeguatamente motivato la responsabilità del ricorrente, richiamando, tra l'altro, quando osservato sulla provenienza delle somme versate dal SI (per quanto riguarda la
corruzione riguardante il CA di EM) e
quanto osservato in relazione al reato associativo ed alla disponibilità dei promotori a ricorrere a
trame corruttive per realizzare il programma di acquisizione del pacchetto azionario LT ed ottenere la proroga della gestione (per quanto riguarda la corruzione per il CA di CA
d'AL).
9°) Nullità della sentenza ex art. 524, n. 3, in relazione all'art. 43 C. P. P = incompetenza territoriale dei giudici milanesi.
n Il motivo è identico al terzo motivo del ricorso i f l e B 303
del LE;
@, pertanto, Si rinvia alla trattazione dello stesso (vedi retro, pagg. 147 e
segg.).
10°) Nullità della sentenza per mancanza di motivazione ON riferimento alla ONferma del provvedimento di ONfisca dei beni patrimoniali acquisiti prima del 29.9.1982.
Il motivo è identico al quinto motivo del ricorso della CA%; 8, pertanto, si rinvia alla trattazione dello stesso (vedi retro, pagg. 213).
11°) Nullità della sentenza ex art. 524, n. 3, in relazione all'art. 474, n. 3, per mancanza di
motivazione, nonché ex art. 524, n. 1, in relazione all'art. 133 C. P., per la ONfermata insussistenza delle attenuanti generiche.
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia negato le attenuanti generiche,
adducendo i "ONtrari elementi desumibili dall'art. 133 C. P.". Sostiene che in tal modo il giudice ha adottato una erronea interpretazione degli artt. 62
bis e 133 C. P.. Infatti quest'ultimo attiene alla valutazione della gravità del reato agli effetti della pena;
mentre l'art. 62 bis ONsente di prendere in ONsiderazione առ valore positivo del m fatto, diverso rispetto sia agli elementi di cui f e e B 304 all'art. 62 C. P. sia agli indici di cui all'art. 133. C. P. e di attribuire valore attenuante a fatti non tipizzati in altre norme.
Tale erronea interpretazione avrebbe impedito di valorizzare l'incensuratezza del ricorrente ed il
Suo corretto e collaborativo comportamento processuale.
I l motivo risulta fondato in seguito all'annullamento della sentenza impugnata nel punto sussistenza dell'elemento ONcernente la specializzante qualificazione per la dell'associazione di cui al capo d'imputazione "A",
come associazione di tipo mafioso. Invero,
l'eventuale esclusione di tale circostanza aggravante rende meno grave il fatto ritenuto dalla
Corte di Appello.
Conseguentemente, appare logico disporre l'annullamento della sentenza impugnata in ordine al diniego delle attenuanti generiche, dovendo la detta
Corte di merito valutare se, in relazione all'eventuale qualificazione dell'associazione ai sensi dell'art. 416 C. P., siano da riONoscere le attenuanti generiche e, in caso positivo, formulare il relativo giudizio di comparazione.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere и
д
и В 305
annullata anche Su tale punto, ON rinvio ad altra
Sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo
giudizio sull'eventuale riONoscimento delle
attenuanti generiche, per l'eventuale giudizio di comparazione tra le circostanze e per la determinazione della pena.
23
Ricorso di LE VI
1°) Violazione dell'art. 524, n. 1, in relazione
all'art. 477 C. P . P.: mancanza di correlazione fra accusa e sentenza.
Il motivo è identico al primo motivo del ricorso
della CA%; @, pertanto, si rinvia alla trattazione dello stesso (vedi retro, pagg. 206 e
segg.).
2°) Nullità della sentenza ex art. 524, n. 3, in relazione all'art. 475, n. 3, C. P. P., per mancanza e ONtraddittorietà della motivazione e omessa
ONsiderazione di elementi decisivi, ON riferimento al capo "A".
A riguardo il ricorrente richiama ai motivi di ricorso presentati da LE AR per quanto
riguarda la sussistenza dell'associazione mafiosa.
Per quanto, invece, riguarda la partecipazione di
LE VI. sostiene che la condotta
д и В 306
ONtestata neppure astrattamente può rappresentare quel ONtributo causale all'attività del sodalizio criminoso in cui si sostanzia la partecipazione.
Infatti, dalla sentenza impugnata risulta che
LE VI "non assumeva iniziative proprie,
ma si limitava ad eseguire le direttive del fratello nella gestione di quella che era stata la principale fonte di guadagno per AR LE".
Non è stato accertato alcun rapporto ON altri dell'associazione, né è provata la membri
ONsapevolezza dell'imputato in ordine alle attività
illecite ed occulte del fratello.
Inoltre, lamenta mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche con l'unica aggravante ONtestata;
e l'omessa
valutazione di positivi elementi quali la giovane età, la minima rilevanza del ONtributo prestato ed il corretto comportamento processuale.
Infine, lamenta carenza di motivazione in ordine alla ONdanna al risarcimento del danno in favore del Comune di EM, non essendo LE VI
coinvolto negli episodi sanremesi.
3°) In subordine, nullità della sentenza ex art. 524, n. 1, in relazione all'art. 416 bis C. P., ON
riguardo alla ONdanna а titolo di associazione f e
e
B 307
mafiosa per fatti antecedenti al 29.9.1982.
Il motivo è identico al terzo motivo del ricorso della CA sopra riferito (vedi retro, pagg. 209
e segg.).
I motivi seONdo e terzo possono essere trattati
ONgiuntamente e sono infondati. Invero, la Corte di merito ha adeguatamente motivato l'esistenza di un'associazione per delinquere tra Bossi Giacomo,
IG RC IO, PE OV, Carcano
EN AN, AL TA, ON PE,
LE AR, LE VI, ON RI
(anche se nei suoi ONfronti il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione in seguito al riconoscimento delle attenuanti generiche), LI
EN, ME CH, DI EL (anche se nei suoi ONfronti il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione in seguito al riONoscimento delle attenuanti generiche), ET TO, AN
LU e VE IO, come risulta dalla parte espositiva della presente sentenza, dove sinteticamente riportata la motivazione di quella di appello sul punto (vedi pagg. 35 e segg. per l'associazione in generale;
e quanto detto a
proposito delle posizioni dei singoli imputati sopra n o i indicati). f l
e
B 308
Per quanto in particolare riguarda LE
VI, la Corte di merito ha ampiamente motivato la partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere di cui si tratta, nell'esaminare la Sua
posizione (vedi pagg. 356 e segg. della sentenza
impugnata e 78 e segg. della presente sentenza).
In particolare, la Corte di merito ha messo in evidenza, tra l'altro, l'attività di cambista svolta dall'imputato affiancato da persone esperte nel settore, prima SI e poi IA, e ha aggiunto che la gestione del ONto n 5539 B.P.N., intestato allo stesso VI LE, sul quale venivano versati dal medesimo e dal SI gli assegni rilasciati dai clienti, offriva all'imputato una chiara visione della commistione di interessi esistente tra il fratello (AR LE) e la struttura ufficiale della GETUALTE e dell'anomala posizione dello zio
PE nell'ambito della LT medesima.
Pertanto, risulta adeguatamente motivata la sussistenza di un'associazione per delinquere e la
partecipazione alla stessa dell'imputato.
la Invece, non risulta correttamente motivata sussistenza dell'elemento specializzante per la qualificazione dell'associazione di cui si tratta,
n o i ai sensi dell'art. 416 bis C. P.. f l
e
B 309
il fatto che la detta associazione abbia Invero,
rapporti ON personaggi quali SA
* avuto
EN, pacificamente appartenente ad altra
associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" non può trasferire tale qualifica all'associazione in ai fini di tale esame, essendo evidente che qualificazione è necessario che l'associazione stessa si sia avvalsa della forza intimidatrice del vincolo associativo e della ONdizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il ONtrollo di attività eONomiche, di ONcessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici °
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.
La Corte di merito, per dimostrare l'esistenza di tale elemento specializzante, ha fatto riferimento agli episodi di cui ai capi d'imputazione "G" ed "H"
(avvenuti in danno di NZ IN, nel giugno-
luglio 1977), all'episodio coevo in danno di Boni Guido non ONtestato agli imputati perché non
ONfermato dall'interessato, ma comunque attendibile, ed а quelli di cui ai capi d'imputazione "I" ed "L" (avvenuti il 27.4.1979). Ha elfor
B 310
riferimento alla generalizzatainoltre, fatto,
degliritrattazione imputati, in sede dibattimentale;
ritrattazione interpretata dalla
Corte di merito come atteggiamento omerto50,
dimostrativo della ONdizione di assoggettamento dei medesimi, anche a distanza di anni.
La Corte Suprema Osserva che quest'ultima circostanza non può logicamente essere interpretata nel senso indicato dalla Corte di merito, dato che le ritrattazioni non riguardano esclusivamente le dichiarazioni carico dei coimputati dell'associazione per delinquere, ma in primo luogo
Vannole proprie responsabilità. Consequentemente,
interpretate non già quale indice di una ONdizione
di assoggettamento di Omertà, bensì come
espediente difensivo.
Corte di Le altre circostanze indicate dalla episodi isolati, merito, oltre ad insuscettibili di essere valutati ai sensi dell'art.
S avvenuti tutti in 416 bis, comma 3°, C. P. P..
Q
U
O
Apoca molto antecedente all'entrata in vigore
,dell art. 416 bis 0. P. (29 settembre 1982);
quindi. non po Sono essere valutatj ai sensi del
per principio citato articolo,
della legge penale. previsto dell'irretroattivita 311
dall'art. 2 C. P M e costituzionalmente garantito dall'art. 25, comma 2°, della Costituzione.
Ne ONsegue che, ove non sia dimostrato che
l'associazione di cui si tratta si sia avvalsa, dopo l'entrata in vigore dell'art. 416 bis C. P., della forza di intimidazione del vincolo associativo e della ONdizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per le finalità indicate nel citato
articolo, l'associazione non potrà essere qualificata di tipo mafioso.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere
annullata nei ONfronti di LE VI per quanto riguarda la qualificazione giuridica dell'associazione per delinquere di cui al capo d'imputazione "A", ON rinvio ad altra Sezione della
Corte di Appello di Milano, per nuovo giudizio sul punto.
In seguito all'annullamento della sentenza impugnata nel punto ONcernente la sussistenza specializzante per la qualificazione dell'elemento dell'associazione di cui al capo d'imputazione "A",
come associazione di tipo mafioso, appare logico disporre l'annullamento della sentenza impugnata anche in ordine alla ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche alla residua aggravante, che, m ef e B 310
fatto, inoltre, riferimento alla generalizzata ritrattazione degli imputati, in sede dibattimentale;
ritrattazione interpretata dalla
Corte di merito come atteggiamento omertoso,
dimostrativo della ONdizione di assoggettamento dei medesimi, anche a distanza di anni. 3
La Corte Suprema Osserva che quest'ultima circostanza non può logicamente essere interpretata nel senso indicato dalla Corte di merito, dato che le ritrattazioni non riguardano esclusivamente 1 ස
dichiarazioni a carico dei coimputati dell'associazione per delinquere, ma in primo luogo le proprie responsabilità. Conseguentemente, vanno
interpretate non già quale indice di una ONdizione
di assoggettamento e di Omertà, bensì come
espediente difensivo.
Le altre circostanze indicate dalla Corte di merito, oltre ad essere episodi isolati,
insuscettibili di essere valutati ai sensi dell'art. 416 bis, comma 3°, C. P. P.. sono avvenuti tutti in epoca molto antecedente all'entrata in vigore dell'art. 416 bis C. P. (29 settembre 1982); 8,
quindi, non possono essere valutati ai sensi del citato articolo, per il principio on dell'irretroattività della legge penale, previsto i f l e
B 312
in caso di qualificazione del fatto come art 416 C. P., associazione per delinquere ex dovrebbe essere esclusa, trattandosi di circostanza aggravante prevista solamente per il reato di cui all'art. 416 bis C. P..
impugnata deve essere 3 Di ONseguenza la sentenza annullata, ON rinvio, anche per quanto riguarda la determinazione della pena.
ONdanna dell'imputato al Per quanto riguarda la
risarcimento del danno in favore del Comune di
EM, la Corte Suprema osserva che non risulta che l'imputato abbia formulato a riguardo uno la Corte dispecifico motivo di appello. Comunque,
merito ha avuto occasione di motivare sul punto a proposito di altri imputati%3 e la relativa motivazione vale anche per l'attuale ricorrente.
4°) Nullità della sentenza ex art. 524, n. 3, in relazione all'art. 474, n. 3, C. P. P., per mancanza di motivazione, ON riferimento al capo "Z".
A riguardo il ricorrente sostiene che erroneamente i giudici di merito hanno parlato di "interesse richiesto"; infatti, LE AR non prestava ad interesse, ma cambiava assegni in lire italiane
(talvolta postdatati) con fiches per gioco aventi n o valore espresso in franchi svizzeri ad un cambio i f r e B 313
maggiorato, come ONfermato dai testimoni. Aggiunge
che la maggiorazione del cambio ufficiale non può
essere ONfusa ON l'interesse, perché a differenza di questo rimane fissa e non muta ON il tempo.
Sostiene che 10 stato di bisogno menzionato dall'art 644 C. P. deve essere riferito ad esigenze fondamentali della vita e non può identificarsi ON
una semplice difficoltà e tanto meno ON l'intento di procurarsi denaro per giocare d'azzardo.
Per quanto riguarda i singoli reati ONtestati,
sostiene che nessun episodio si riferisce a VI
LE richiama le argomentazioni svolte ON
motivi di ricorso di LE AR in ordine alla ricorrenza dello stato di bisogno in tali episodi.
Il motivo è infondato. Invero, l'art. 644 C. P.
prevede e punisce il fatto di chi si fa dare ○
promettere, sotto qualsiasi forma, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile,
interessi o altri vantaggi. Pertanto, non ha rilievo che il compenso che l'imputato si è fatto dare non fosse pattuito come interesse, ma come cambio maggiorato.
Infine, la Corte Suprema osserva che 10 stato di bisogno di cui all'art. 644 C. P. non deve necessariamente essere riferito al soddisfacimento f l e
B 314
di bisogni ed esigenze primarie della vita, ma può
anche ONsistere in wn impellente assillo che,
limitando la volontà del soggetto, 10 induce a
ricorrere al credito e ad accettare ONdizioni
usurarie.
Poiché l'art. 644 C. P. non ne fa menzione, devono ritenersi irrilevanti le cause che hanno determinato lo stato di bisogno.
Pertanto, correttamente la Corte di merito ha
dichiarato tale reato estinto per prescrizione.
D'altra parte la ONdanna dell'imputato in ordine al reato in esame pronunciata dal giudice di primo grado esonerava quello di seONdo grado dal dovere di motivare in ordine all'inapplicabilità del primo comma dell'art. 152 C. P. P. del 1930.
5°) Nullità della sentenza ex art. 524, n. 3, in relazione all'art. 43 C. P. P. : incompetenza territoriale dei giudici milanesi.
Il motivo è identico al terzo motivo del ricorso del LE;
e pertanto, si rinvia alla "
trattazione dello stesso (vedi retro, pagg. 147 e segg.).
24
Ricorso di ON RI n o i 1°) Violazione dell'art. 477 C. P. P. 1930. f el s 315
A riguardo il ricorrente sostiene che il ON è
stato rinviato a giudizio per rispondere del reato
di partecipazione ad una associazione per delinquere avente 10 scopo di acquisire la gestione ed il
ONtrollo del gioco d'azzardo nel CA di CA
d'AL realizzato ON le seguenti modalità:
a) " esso si è prestato ad intestarsi fiduciariamente per ONto del LE e del VE
il 10% del pacchetto azionario UA";
fino ai primi b) "essersi prestato a ricoprire mesi del 1979 la carica di Consigliere di
da strumento di Amministrazione così fungendo garanzia e affidabilità della nuova compagine sociale".
Lamenta che la Corte di merito abbia dichiarato la prescrizione del reato, anziché prosciogliere l'imputato; ed abbia motivato la decisione ON il seguente argomento: "la difesa, ritenendo che il cardine dell'accusa fosse l'intestazione fittizia,
ha protestato l'effettività dell'acquisto;
l'assunto, anche se fosse fondato, non giova all'imputato".
Sostiene che si è difeso in base al fatto
ONtestatogli; e che, se i giudici avessero ritenuto che altre erano le ONdotte rilevanti, avrebbero
Beefm 316
dovuto restituire gli atti al P. M . . perché
ONtestasse altri comportamenti e mettesse la difesa in grado ONtrobattere.
Il motivo è infondato. Invero, ONtrariamente a
quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito non hanno ritenuto che l'intestazione del 10% delle azioni GETUALTE da parte del ON fosse effettiva;
invero, solamente il giudice di primo grado, in via di ipotesi ha ritenuto che, anche se tale intestazione effettiva fosse provata, non
gioverebbe all'imputato. Ma poi è passato a dimostrare come tale ipotesi non fosse realistica provata.
Comunque, il fatto fondamentale ONtestato
all'imputato è di essersi posto al servizio dell'associazione per il raggiungimento dei fini associativi, fungendo, in virtù della precorsa attività svolta nell'ambito della casa da gioco e dei rapporti ottimali intrattenuti da sempre con
l'Amministrazione Comunale di CA d'AL, da strumento di garanzia e affidabilità della nuova compagine sociale, così come enunciato nel capo d'imputazione.
stata ritenuta la In relazione a tale ONdotta
n Sua responsabilità per i l reato associativo, o i f l e B 317
dichiarata, essendo stata dichiarata peraltro non
l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione,
dato che la ONdotta dell'imputato era cessata sin dal giugno 1979.
2°) Violazione dell'art. 416 C. P..
A riguardo il ricorrente sostiene che, pur essendo stato rinviato a giudizio esclusivamente per i l reato di cui all'art. 416 C. P i giudici di merito H
non hanno preso in esame gli elementi costitutivi di questo tipo di associazione, ma quelli dell'associazione di tipo mafioso ONtemplati
nell'art. 416 bis C. P., finendo per costruire una
"fattispecie mostruosa" con l'elemento materiale
dell'associazione di tipo mafioso e l'elemento
"psicologico dell associazione per delinquere semplice. Sostiene che il fatto, così come
ONtestato, non costituisce reato, perché
"associarsi per acquisire un'attività eONomica"
penalmente irrilevante una volta che si prescinda dall'elemento dell'intimidazione previsto dall'art. 416 bis, ma non dall'art. 416 C. P., dato che lo schema legale di cui all'art. 416 C. P. prevede il caso di chi si associ allo scopo di commettere più
delitti e non allo scopo di acquisire attività
on fi eONomiche. el
B 318
3°) Mancanza di Motivazione.
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di
merito abbia ritenuto che egli non avesse fornito la prova dell'effettiva intestazione delle azioni,
nonostante le prove fornite Su tale punto e
nonostante spettasse all'accusa l'onere di provare 3
che l'intestazione fosse fittizia.
Sostiene che la Corte di merito era caduta in una petizione di principio, ritenendo aprioristicamente che la società UA fosse un'associazione per delinquere sin dall'inizio; e che il ON avesse la ONsapevolezza e la volontà di far parte di tale
associazione per delinquere (non già della società
commerciale).
Lamenta che la Corte di merito abbia omesso di accertare se all'origine esistesse un'associazione per delinquere 0 Se tale sia divenuta successivamente l'originaria società commerciale
UA: il momento in cui il ON abbia eventualmente avuto ONsapevolezza del carattere
illecito assunto dalla suddetta compagine;
e
l'atteggiamento psicologico di adesione 0 rifiuto del ON dal momento della eventuale raggiunta
ONsapevolezza.
n Indi, passa ad esaminare lo svolgersi degli eventi fi l e B 319
relativi alla società UA, per dimostrare la sua estraneità all'associazione per delinquere di cui si tratta e la correttezza del SUO
comportamento.
I motivi seONdo O terzo possono essere trattati
ONgiuntamente e sono infondati. Invero, la
ONfigurazione dell'associazione per delinquere di tipo mafioso è stata radicalmente esclusa nei
ONfronti del ricorrente in ONsiderazione la suadell'elemento temporale, essendo cessata
ONdotta prima dell'entrata in vigore dell'art. 416
bis C. P., che ha previsto il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.
La sussistenza dell'associazione per delinquere semplice e la partecipazione dell'imputato adeguatamente dimostrata dai giudici di merito;
e,
comunque, avendo i detti giudici dichiarato estinto il reato per prescrizione, è sufficiente che non risultino cause di proscioglimento più favorevoli,
ai sensi dell'art. 152 C. P. P. del 1930.
4°) Prescrizione del reato di corruzione.
A riguardo il ricorrente sostiene che il ON,
ON lettera raccomandata 5.6.19979, si è dimesso dal
Consiglio di Amministrazione, che nella seduta del
on 16.6.1979 ha cooptato al Suo posto PE i f e e
B 320
OV, che ha accettato la carica il 30.10.1979,
anziché 5.6.1979. Aggiunge che i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che ON abbia cessato la carica solo ON l'accettazione del
PE il 30.10.1979 (anziché 5.6.1979, ai sensi dell'art. 2385 C. C.) e hanno ONsiderato cessata la
ONtinuazione nel reato di corruzione solo a partire dal 30.6.1979 (recte: 30.10.1979).
Sostiene che, ONseguentemente, il reato si è
prescritto il 5.6.1979 0, in base all'erronea decorrenza indicata dai giudici di merito, il
30.10.1979.
Il motivo è fondato. Invero, il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di corruzione
ONtinuata sino al 30 ottobre 1979; ONseguentemente
il termine di prescrizione di quindici anni (così
prolungato per effetto di atti interruttivi) è
interamente decorso.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, nei ONfronti del ON,
perché il reato di cui al capo d'imputazione "B" si
è estinto per intervenuta prescrizione.
5°) Le statuizioni civili.
Corte di A riguardo il ricorrente lamenta che la
n o merito abbia ONdannato 1'imputato anche al f
e e
B
- r t 321
risarcimento dei danni in favore della parte civile
LI UA. Sostiene che presupposto per la
ONdanna al risarcimento dei danni è la ONdanna
dell'imputato per un reato di cui quei danni siano diretta ONseguenza;
e che, essendo stato ONdannato
per reati di corruzione, legittimato a tale risarcimento è solamente il Comune di CA
d'AL e non anche il LI UA che rappresenta i creditori danneggiati dal reato di
bancarotta (del resto, entro tali limiti era stata ammessa dal Tribunale la costituzione di parte civile del LI); reato per il quale il
ON è stato assolto.
Lamenta, infine che l a Corte di merito abbia limitato a lire 150.000.000 la solidarietà per la provvisionale liquidata, mentre per gli imputati
ONdannati per la sola corruzione, tale solidarietà
è stata limitata a lire 90.000.000.
Il motivo è infondato. Anzitutto, la Corte Suprema
Osserva che nonostante la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, questa Corte
deve provvedere anche sul capo della sentenza
ONcernente gli interessi civili, ai sensi dell'art. 578 del nuovo C. P. P., applicabile anche ai
n o procedimenti disciplinati dal C. P. P. previgente, i f l e
B 322
2°, lett. seONdo quanto dispone l'art. 245, comma n, Disp. Trans..
La doglianza non merita accoglimento. Invero, come ha esattamente osservato la Corte di merito, il reato di corruzione ha cagionato danno anche alla
Soc. LT, essendo pacifico che le somme versate al De GG ed al OS erano state sottratte alle casse della detta società, provenendo dalla quota delle mance non ONtabilizzate.
Infine, la Corte osserva che la determinazione dell'ammontare della provvisionale rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non sindacabile da questa Corte.
25
Ricorso di LI EN
1° ) Illogicità intrinseca del provvedimento impugnato.
A riguardo il ricorrente sostiene che i giudici di merito non sono stati in grado di dare una ricostruzione attendibile della vicenda, tanto che quelli di appello hanno dato una ricostruzione
ONtrastante ON quella dei giudici di primo grado.
Sostiene che dagli atti emergono fitti inONtri tra
EN, BO, CC, Masi e CA, nei
dodici mesi precedenti la gara d'appalto: e и che,
щ е В 323
pertanto, non si vede per quali motivi fosse necessario ricorrere al LI per costruire la trama corruttiva a favore della SIT.
Sostiene che le dichiarazioni degli imputati non sono assolutamente sufficienti per la ricostruzione
dei fatti e l'affermazione della responsabilità
penale; e che le prove documentali prese in
ONsiderazione dai giudici di merito non sono
ONcludenti.
Aggiunge che l'opposizione all'esame "fuori sacco"
della presa d'atto dell'esito della gara non affatto sospetta, perché era del tutto anomalo
effettuare l'esame di una pratica così delicata ON
tanta fretta, senza neppure l'inserimento della stessa in una normale riunione preceduta da regolare ordine del giorno;
e che il rinvio della pratica non era funzionale al ricorso SIT, poiché la mera presa d'atto da parte della Giunta non avrebbe precluso alcun ricorso né altre successive attività.
Il motivo è infondato. Invero, la Corte di merito ha adeguatamente motivato la responsabilità
dell'imputato indicando anche le ragioni per le
quali ha ritenuto attendibili le dichiarazioni
ONfessorie rese in istruttoria rispetto alla n ritrattazione dibattimentale, avvenuta all'udienza i f e e B
# t 324
del 31 gennaio 1990, e cioè dopo molti anni dalla scarcerazione, avvenuta il 23 novembre 1984, e dopo la cessazione degli arresti domiciliari, avvenuta il
27 luglio 1985. La responsabilità dell'imputato stata affermata in base a molteplici dichiarazioni
ONfessorie sull'esistenza di un piano corruttivo in favore della SIT, al risONtro documentale offerto dalle indagini sulla provenienza delle ingenti somme corrisposte nella fase antecedente all'asta e sul rientro delle medesime somme, sull'ulteriore sviluppo della vicenda dopo l'esito della gara d'appalto, che fornisONo adeguata ONferma del ruolo di intermediario svolto nella vicenda dal
LI, e dallo stesso, peraltro, pienamente ammesso negli interrogatori del 4 aprile 1984, del 21
novembre e nel ONfronto sostenuto con l'IN
il 16 ottobre 1984, costituenti ampia ONfessione
dell'addebito.
I giudici di merito hanno anche motivato in ordine alla disponibilità dell'imputato а difendere ad oltranza le ragioni della SIT e i suoi decisivi
interventi in Giunta nelle riunioni del 31 gennaio,
del 9 maggio, dell'8 e del 22 agosto 1983, a
ONferma del suo diretto interessamento in relazione
т alla nuova tangente di due miliardi e mezzo definita р е с В 325
ON il ME.
2°) Inesistenza dell'aggravante di cui all'art. 319, n. 1, C. P..
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 319,, n. 1, C. P., perché il avrebbecomportamento degli amministratori
ONsentito alla SIT di raggiungere una situazione di la diritto tale da poter pretendere dal Comune
stipulazione del ONtratto. Sostiene che l'aggravante in esame sussiste solamente se dal
fatto deriva la stipulazione di ONtratti ON la
pubblica amministrazione e non la mera possibilità
della stipulazione;
e che, nella specie, è pacifico che non venne stipulato alcun ONtratto.
Il motivo è fondato. Invero, come risulta dalla sentenza impugnata, nella gara di appalto, svoltasi il 25 gennaio 1983, è risultata vincitrice la
Flower S RA, S.P A ma con successiva deliberazione in data 4 marzo 1983, la Giunta
Comunale, ritenendo che la detta società non possedesse alcuni requisiti essenziali per l'ammissione alla gara, proponeva al Ministero
l'annullamento dell'ammissione alla licitazione rom privata della Flower's RA e, quindi, f l e B 326
l'annullamento degli atti successivi della
Commissione di Gara.
Alla fine, ON deliberazione in data 8 agosto 1983, n. 2953, la Giunta comunale aggiudicava l'appalto alla SIT EM, per i l canone annuo di £.
3
21.000.000.000; e ON successiva deliberazione in data 23 agosto 1983, n. 3048, la Giunta Comunale
assegnava, in via definitiva, l'appalto alla SIT
EM, per il canone annuo di £. 21.000.000.000 ed alle ONdizioni richiamate nelle precedenti deliberazioni ed in sintonia ON il verbale di
ONciliazione, redatto davanti al Tribunale di Sanremo a transazione delle azioni giudiziarie già
intraprese e pendenti tra le due società ONcorrenti
(ERs RA e SIT EM). Tale
deliberazione veniva approvata dal Consiglio
Comunale ON deliberazione 4 ottobre 1983. Ma, il 9
dicembre 1983, i l Ministero dell interno non approvava le deliberazioni 8 2 23 agosto 1983 ed autorizzava il Comune a gestire la Casa da Gioco per sei mesi.
Nel provvedimento ministeriale si evidenziavano tutta una serie di irregolarità dell'Amministrazione
Comunale sanremese, ONsistenti nell'avere aggiudicato l'appalto ad una società che era stata j e
e
B 327
estromessa dalla gara, nell'avere svolto sostanzialmente una trattativa privata senza averne l'autorizzazione, nell'avere aggiudicato l'appalto ad una società che, per gli esborsi effettuati nella circostanza ස per gli impegni assunti, non si
riteneva idonea alla gestione.
Come si vede in seguito alle trame corruttive non è
stato stipulato alcun ONtratto%3 ed alla
deliberazione del Comune di assegnare la gestione del CA alla SIT EM si è pervenuti in seguito ad una transazione tra le due società
ONcorrenti, ONclusa davanti al Tribunale di Sanremo ed alla quale è intervenuto anche il detto
Comune.
Ma si è trattato di un'assegnazione in base ad una
trattativa privata non autorizzata e, comunque, non approvata dal Ministro dell'Interno.
Ne ONsegue che non ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 319, comma 2°, n. 1, C. P. (nella formulazione anteriore alla legge 26
aprile 1990, n. 86), per il caso che dal fatto sia derivata la stipulazione di ONtratti nei quali sia interessata l'amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale.
o Pertanto, la sentenza impugnata deve essere fi l e B 328
annullata limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 319, comma 2°, n. 1, C. P..
3°) Mancata ONcessione delle attenuanti generiche.
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia motivato la misura della pena ON la gravità dei fatti e l'intensità del dolo;
gli stessi elementi poi posti a fondamento della negazione delle attenuanti generiche. Lamenta che la Corte di merito abbia tolto valore all'incensuratezza dell'imputato @ non abbia valutato ogni altro elemento favorevole allo stesso, quali lo stato di malattia emergente dagli atti ed il SUO
comportamento processuale.
I l motivo risulta fondato in seguito all'annullamento della sentenza impugnata nel punto
ONcernente la circostanza aggravante di cui
2°, n. 1, all'art. 319, comma C. P.. Invero,
l'esclusione di tale circostanza aggravante rende meno grave il fatto ritenuto dalla Corte di Appello.
Conseguentemente, appare logico disporre l'annullamento della sentenza impugnata in ordine al diniego delle attenuanti generiche, dovendo la detta
Corte di merito valutare se, in relazione alla minore gravità del reato che risulta dall'esclusione m o dell'aggravante di cui all'art. 319, comma 2°, n. 1, i f l e
B 329
C. P., siano da riONoscere le attenuanti generiche e, in caso positivo, formulare il relativo giudizio di comparazione.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata anche SU tale punto, ON rinvio ad altra
Sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo 3
giudizio sull'eventuale riONoscimento delle
attenuanti generiche, per l'eventuale giudizio di comparazione tra le circostanze per la determinazione della pena.
26
Ricorso di GU AE
1°) Violazione dell'art. 524, n. 3, in relazione all'art. 475, n. 3, C. P. P. per ONtraddittorietà
assoluta risultante dal testo, completa mancanza mera apparenza della motivazione, sia in sé
ONsiderata, Sia in relazione alla molto più
analitica ed approfondita motivazione della sentenza di primo grado, rispetto alla quale la decisione oggetto del ricorso e affetta da una palese parzialità di prospettiva che riduce gravemente
l'incidenza di circostanze e risONtri favorevoli all'imputato sul ragionamento e sul ONvincimento
espresso dalla Corte di merito.
A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di n i f l e B 330
merito ha ricostruito i fatti in base alle sole dichiarazioni degli imputati%3 e che dalla motivazione traspare che ha cercato solamente i dati
"positivi" e non anche quelli negativi "per l'assunto accusatorio", pur riONoscendo che le dichiarazioni degli imputati sono sospette, atteso l'interesse personale dei singoli ad offrire
ricostruzioni dei fatti coerenti ON il loro assunto difensivo.
2°) Violazione e falsa applicazione degli artt. 524, n. 3, e 475, n. 3, C. P. P. per flagrante travisamento dei fatti di causa in particolare con
riferimento: a) alla presunta opera di favoreggiamento del GU nell'attività di spaccio di droga dell'DA, per contrasto con la
sentenza del Tribunale di Chiavari del 26.10.1988 che ha assolto il ricorrente dall'accusa relativa;
b) all'inventato intervento di favoreggiamento del
GU stesso a pro di RE NO nel periodo di latitanza di quest'ultimo, per inONciliabilità assoluta ON le risultanze di causa, dalle quali emerge inequivocabilmente che l'imputato non è mai stato accusato, in questo procedimento, di aver
favorito il NO (ospitandolo non si Sa bene dove),
ore ma bensì, in altro procedimento, l'DA, dalla fi l e B 331
quale ultima imputazione egli è stato assolto ON
sentenza della Corte di Appello di Genova in data 2 marzo 1990; c) alla presunta ONfessione, da parte del GU, della "frequentazione, da parte di latitanti, del Covo di Nord Est", per omessa
doverosa precisazione della decisiva circostanza per cui il ricorrente ha ammessO a posteriori tale frequentazione, dopo che, nel corso degli interrogatori, l'Autorità inquirente gli aveva fatto presente che quelle persone, quando frequentavano il
Covo di Nord Est, erano in stato di latitanza.
A riguardo il ricorrente sostiene che le dichiarazioni di DA sono inattendibili, come risulta dalla sentenza del Tribunale di Chiavari
26.10.1988, sopra citata.
3°) Violazione dell'art. 524, m. 1, C. P. P. in relazione all'art. 416 bis, comma 2°, C. P. per omessa motivazione ex art. 524, n. 3, C. P. P. in relazione all'art. 475, n. 3, stesso codice di rito,
responsabilità del in quanto l'affermazione della prevenuto quale promotore dell'associazione
ONtestata non è stata seguita (o meglio: preceduta)
dall'indicazione specifica del quia, quomodo e
quando dell'attività ONtestata, per cui egli avrebbe posto in essere una "condotta determinante т
и В 332
nel momento formativo stesso del nuovo sodalizio".
A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di merito tende a motivare l'ipotizzata attività di
"promozione" dell'associazione, da parte del
GU, ON episodi, inesistenti ° travisati che,
comunque, non possono integrare se non la diversa fattispecie del favoreggiamento. Aggiunge che non è
stato indicato in che cosa ONsistesse l'attività di
"promozione", né i tempi, i luoghi le modalità ed compartecipi.
4°) Violazione dell'art. 524, n. 3, in riferimento all'art. 416 bis C. P. ed alla ONclamatamente
ritenuta impossibilità di ONfigurare il tentativo
in tale fattispecie criminosa, per omessa
ONtraddittoria motivazione ex art. 475, n. 3, C. P.
P. sul mancato raggiungimento dello scopo immediato id est per cui il sodalizio sarebbe stato promosso, alla ERs RA S.p.A. "l'acquisizione riONducibile al BO, della ONcessione della gestione della Casa da Gioco nonché il ONtrollo
delle attività della medesima per ricavarne per sé e per altri profitti o vantaggi ingiusti"%3B fallimento che è stato testualmente riONosciuto a pag. 503
della sentenza di appello: "Resta il fatto che la
ERs RA ha raggiunto una transazione con
r e
B 333
la SIT EM e ha abbandonato il campo, ottenendo in cambio l'immediata corresponsione di
1.900.000.000 di lire in ONtanti, a MEZZO di libretto al portatore, ed ulteriori quattro miliardi di lire, da pagarsi in trenta rate mensili".
A riguardo il ricorrente sostiene che dalle argomentazioni svolte dalla Corte di merito può
desumersi, al massimo, un tentativo di associazione ex art. 416 bis C. P. 3 tentativo ritenuto, peraltro, dalla dottrina e dallaONfigurabile non giurisprudenza, che ha sottolineato l'impossibilità
tentativo di partecipare ad di ravvisare il un'associazione per delinquere non ancora costituita.
5°) Violazione dell'art. 524, n. 1, C. P. P. in relazione all'art. 416 bis C. P. per motivazione palesemente ONtraddittoria sul piano logico e
giuridico, ex art. 524, n. 3, e 475, n. 3, C. P. P.
in punto oggetto della "societas sceleris" solo ipotizzata e, prima ancora, in punto caratteristiche strutturali 8 funzionali dell'associazione, atteso che la stessa sentenza oggetto di ricorso evidenzia che si sarebbe trattato di uno strumento associativo nuovo rispetto ad altri preesistenti, nel quale la principale vittima dell'intimidazione del nuovo
! е
с
В 334 sodalizio (GI BO) avrebbe ricoperto addirittura il ruolo del compartecipe, come si legge a pag. 493 della sentenza impugnata.
è A riguardo il ricorrente sostiene che
inverosimile un'associazione costituita ed organizzata da PE NO, VA EN, GE
DA e AE GU (i primi tre già
inseriti in altre più complesse associazioni dello stesso tipo) ON la mera partecipazione di GI
BO e PE LM, e nella quale il
GU abbia assicurato l'effetto intimidatorio,
ribadendo in più riprese al BO non soltanto la pericolosità dei personaggi che 10 avevano
avvicinato, ma anche la necessità di acONdiscendere
alle loro richieste al fine di evitare "pericoli".
Nuova associazione che stranamente non commette reati fine e non raggiunge i suoi scopi, tanto meno
quello indicato nel саро d'imputazione come Scopo
immediato.
6°) Violazione dell'art. 524, n. 1, C. P. P. in relazione all'art. 416 bis C. P. per omessa motivazione, ex art. 524, n. 3, e 475, n. 3, C. P.
P. in punto: a) sussistenza di una stabile organizzazione;
b) esistenza di un vincolo n associativo particolarmente intenso stabile, fi l e B 335
seONdo la giurisprudenza di questa Corte Suprema in merito al delitto in esame.
A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di merito non ha motivato in ordine all'esistenza di un vincolo associativo particolarmente intenso, quale quello necessario per la ONfigurazione del delitto in esame. Ma, anzi, sostiene che agli atti vi è la prova della particolare instabilità
@ della diluizione nel tempo degli sporadici ONtatti tra i
presunti associati.
Aggiunge che l'unico soggetto intimidito sarebbe il
BO, associato alla stessa ONsorteria;
mentre
per la ONfigurazione del reato è necessario che l'intimidazione sia rivolta anche ai terzi che entrino in rapporti ON l'associazione.
Con il seONdo motivo dedotto da altro difensore,
il ricorrente sostiene che, al massimo dovrebbe essere ravvisato il reato di cui all'art. 416
anziché quello previsto dall'art. 416 bis C. P e
ON นที terzo motivo deduce che non è stato individuato il momento della ONsumazione del reato,
per la quale non è sufficiente un accordo tra i soggetti, ma che si sia dato ONcretamente vita al nuovo organismo sovraindividuale, che rappresenta quel pericolo per l'ordine pubblico che ne
- f e e B 336
giustifica l'autonoma punibilità.
7°) In via subordinata, violazione dell'art. 524, n. 1, C. P. P. in relazione all'art. 416 bis C. P.
per omessa motivazione ex art. 524, m. 3, e 475, n.
3, C. P. P. ON riferimento al mancato inquadramento della ONdotta attribuita al GU nella fattispecie della semplice partecipazione, anziché
quella della promozione della "societas in sceleris".
A riguardo il ricorrente sostiene che le insanabili
ONtraddizioni denunciate avrebbero potuto essere
almeno attenuate ON il riONoscimento, nella
ONdotta ascritta al GU, dei caratteri della
mera partecipazione, anziché della promozione.
I motivi primo, seONdo, terzo, quarto, quinto,
sesto e settimo possono essere trattati
ONgiuntamente e sono fondati solamente per quanto
ONcerne la qualificazione giuridica dell'associazione per delinquere di cui al саро
d'imputazione L1" come associazione di tipo mafioso.
Invero, la Corte di merito ha adeguatamente motivato l'esistenza di un'associazione per delinquere tra NO PE, BO DECQ
r GI, EN VA, DA GE, o i
f l e
B
ま 337
LM PE e GU AE;
associazione finalizzata alla perpetrazione di una serie indeterminata di delitti ONtro la persona ed il patrimonio, connessi alla gestione del gioco d'azzardo e del prestito ad usura presso il CA
di EM ed avente come primo obiettivo quello di assicurare alla ERs RA la ONcessione
della casa da gioco, come risulta dalla parte espositiva della presente sentenza, dove è riportata sinteticamente la motivazione di quella di appello sul punto (vedi retro, pagg. 106-109).
Inoltre, per quanto in particolare riguarda il
GU, la Corte di merito ha posto in evidenza che l'imputato ha fornito un apporto determinante nel momento formativo stesso del nuovo sodalizio,
agevolandone l'accrescimento personale, attraverso l'aggregazione dell'DA costituendo il tramite essenziale per raggiungere il BO. Ha,
inoltre, precisato che la ONdotta dell'imputato non può essere ridotta a mera agevolazione di interessi propri di personaggi malavitosi, per assicurarsi la loro protezione per un ordinato svolgimento della propria attività commerciale. Attività che sarebbe,
comunque, riONducibile ad una partecipazione ad una associazione per delinquere, risolvendosi in una n i
f l e
B 338
ONdotta cosciente e volontaria, funzionale alla realizzazione di un programma delittuoso.
La Corte di merito ha motivato adeguatamente anche in ordine al ruolo qualificato dell'imputato,
ponendo in evidenza che lo stesso ha promosso ed organizzato l'associazione medesima, in quanto portatore di un interesse personale alla partecipazione agli utili illeciti che l'associazione intendeva ONseguire attraverso 10
sfruttamento della ONcessione e l'esercizio dell'attività di cambio assegni%;B ed ha interloquito con l'Enea con l'DA nella programmazione di tale attività.
Pertanto, risulta adeguatamente motivata la sussistenza di un'associazione per delinquere ed il ruolo di promotore, costitutore ed organizzatore dell'imputato.
la Invece, non risulta correttamente motivata dell'elemento specializzante per la sussistenza qualificazione dell'associazione di cui si tratta,
ai sensi dell'art. 416 bis C. P.
Invero, il fatto che della detta associazione faccia parte qualche persona già facente parte di altra associazione qualificata come di tipo mafioso non può trasferire tale qualifica all'associazione n o i
f l e
B 339
in esame, essendo evidente che ai fini di tale qualificazione è necessario che l'associazione stessa si sia avvalsa della forza intimidatrice del vincolo associativo e della ONdizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il ONtrollo di attività eONomiche, di ONcessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.
La Corte di merito, nel qualificare l'associazione ai sensi dell'art. 416 bis C. P., non ha dimostrato l'esistenza di tale elemento. Ma solamente trattando dei rapporti tra il GU ed il BO ha
evidenziato delle ONdotte intimidatorie del primo nei ONfronti del seONdo, poste in essere al fine di cooptarlo nell'associazione stessa.
Al di fuori di tale caso, i giudici di merito non
hanno individuato alcun episodio dal quale possa ragionevolmente desumersi l'esistenza dell'elemento specializzante in esame. Anzi, trattando della responsabilità del coimputato LM, i giudici di merito hanno osservato che non si poteva dubitare n che egli avesse "avuto piena ONoscenza del metodo o i f l e
B 340
mafioso di cui l'associazione aveva programmato di avvalersi". Anche trattando del GU, la Corte di merito ha osservato che 10 stesso, avendo approfondita conoscenza sia dell'DA sia di
PE NO (quanto meno attraverso il fratello
RE), era necessariamente ONsapevole della metodologia mafiosa che sarebbe stata adottata dall'organizzazione, che egli stesso intendeva costituire per il ONseguimento del proprio scopo.
Da ciò si desume che la stessa Corte di Appello
ritiene che la detta associazione non si era ancora avvalsa della forza di intimidazione del vincolo associativo e della ONdizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per ONseguire le finalità
indicate nell'art. 416 bis, comma 3°, C. P. P.; ma aveva soltanto programmato di avvalersene.
Corte Suprema Osserva che, per qualificare La
ai sensi dell'art. un'associazione per delinquere
416 bis C. P., non è sufficiente che la stessa abbia programmato di avvalersi della detta forza di intimidazione della ONseguente ONdizione di assoggettamento e di omertà, ma è necessario che se ne sia già avvalsa ONcretamente.
D'altra parte, l'elemento specializzante di cui si n tratta deve necessariamente avere un certo grado di i f e e B 341
diffusività e, quindi, non può essere individuato in quanto posto in luce dalla Corte di Appello nei
ONtatti tra il GU ed i l BO, che,
peraltro, fa parte della stessa associazione per delinquere. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere
2
4
annullata nei ONfronti del GU per quanto riguarda la qualificazione giuridica dell'associazione per delinquere di cui al capo d'imputazione "L1", ON rinvio ad altra Sezione
della Corte di Appello di Milano, per nuovo giudizio sul punto.
Essendosi dimostrata la partecipazione del GU
all'associazione per delinquere di cui si tratta,
resta esclusa la possibilità di qualificare la sua
ONdotta come favoreggiamento, che, ai sensi degli artt. 378 e 379 C. P. è ONfigurabile fuori dei casi di ONcorso nel reato.
Anche la prospettata qualificazione dei fatti Come
tentativo di reato di associazione non punibile perché astrattamente non ONfigurabile deve essere
esclusa. Infatti, ai fini della ONfigurazione del reato associativo non ha rilievo il fatto che l'associazione non abbia ONseguito gli scopi per quali era stata costituita, essendo nota e pacifica n i f ee
B 342
l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati fine, che fanno parte del programma, Scopo
dell'associazione stessa.
8°) In linea di subordine, violazione dell'art. 524, n. 1, C. P. P. in relazione all'art. 62 bis C.
P. per omessa e ONtraddittoria motivazione, ex artt. 524, n. 3, e 475, n. 3, C. P. P., circa la mancata ONcessione delle circostanze attenuanti generiche, giustificata ON l'indimostrata capacità del GU 'di gestire le proprie attività
imprenditoriali in ONtiguità ON la malavita
organizzata" (pag. 511 sentenza).
A riguardo il ricorrente sostiene che tale
affermazione non trova risONtro in nessun atto di causa;
e lamenta che la Corte di merito abbia,
comunque, preso in ONsiderazione tale unico elemento, senza esaminare se, nel caso ONcreto,
esistessero situazioni idonee ad essere valutate ai fini del riONoscimento delle attenuanti generiche.
I l motivo risulta fondato in seguito all'annullamento della sentenza impugnata nel punto sussistenza dell'elemento ONcernente l a qualificazione per la specializzante dell'associazione come di tipo mafioso. Invero,
n l'eventuale esclusione di tale qualifica renderebbe o i f l e
B 343 meno grave il fatto ritenuto dalla Corte di Appello.
Conseguentemente, appare logico disporre l'annullamento della sentenza impugnata in ordine al diniego delle attenuanti generiche, dovendo la detta
Corte di merito valutare se, in relazione al reato eventualmente meno grave, siano da riONoscere le attenuanti generiche.
Pertanto, l a sentenza impugnata deve essere annullata anche su tale punto, con rinvio ad altra
Sezione della Corte di Appello di Milano, per nuovo giudizio sull'eventuale riONoscimento delle
attenuanti generiche.
9°) Conseguentemente, violazione dell'art. 524, n.
1, C. P. P. in relazione agli artt. 417 C. P. e 29
C. P. nella parte in cui sono state applicate la misura di sicurezza della libertà vigilata per 3
anni e rispettivamente, la pena accessoria
dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
A riguardo il ricorrente sostiene che dai precedenti motivi di ricorso e particolarmente da quello sub "7°" ONsegue ex art 189 C. P. P. la
nullità, per mancanza 0 mera apparenza di
motivazione, delle statuizioni ONcernenti la misura di sicurezza e la pena accessoria sopra indicate.
assorbito dall'annullamento I l motivo resta f e e
B
* 344
ONcernente il capo d'imputazione "L1 della sentenza impugnata.
10°) Violazione dell'art. 524, n.
3. e 475, n. 3,
C. P. P. in relazione agli artt. 489 C. P. P e 185 C. P. per abnormità della motivazione della ONdanna
al risarcimento dei danni asseritamente subiti dal
Comune di EM in ONseguenza di una ONdotta
associativa ascritta al GU che, per ammissione stessa dei giudici di merito, non si è in alcun modo
ONcretizzata in alcun reato-fine né, tanto meno, in alcun fatto di corruzione o ONcussione.
Il ricorrente sostiene che la nullità di tale capo della sentenza impugnata, oltre che ONseguenziale
rispetto all'annullamento degli altri capi, è anche originaria, non essendo ONfigurabile un danno del
Comune di EM, senza che sia stato CommesSO
alcun reato di corruzione o di ONcussione.
Il motivo è infondato. Invero, ONtrariamente a
quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di merito ha adeguatamente motivato la decisione sul punto,
richiamando le argomentazioni svolte per i l coimputato Bono PE. A riguardo ha osservato
che doveva essere riONosciuta la sussistenza di un pregiudizio subito dal Comune di EM per effetto della semplice costituzione di un'associazione di f e e B 345
tipo mafioso (ma la ONsiderazione vale anche per l'associazione per delinquere di tipo comune)
operante dietro lo schermo lecito della ERs
RA, quanto meno in relazione all'immagine della Città, allo sviluppo turistico ed alle
attività produttive ad esso collegate e in primo luogo alla casa da gioco, ed in ONsiderazione
dell'appetito dimostrato nei suoi ONfronti da parte della mala vita organizzata.
11°) Con successiva memoria 4 luglio 1995, il ricorrente oltre ad illustrare i motivi sopra già
trattati, eccepisce l'inammissibilità dell'appello del P . M. avverso la sentenza 27 7 1990 del " "
Tribunale di Milano, che aveva assolto il GU
dall'imputazione di cui al capo "L1", perché il fatto non sussiste.
A riguardo il ricorrente sostiene che il detto appello non છે stato ritualmente notificato all'imputato nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 199 bis C. P. P. del 1930.
Il ricorrente precisa che la notificazione è stata irregolarmente eseguita sia al domicilio di Via
Cervetti Vignolo, n. 3/4, in S. Margherita Ligure,
sia presso lo studio del difensore, Avv. Corso Bovio
on di Milano. La prima notificazione sarebbe irrituale, i f l e B 346
perché eseguita mediante deposito presso la Casa
Comunale e comunicazione all'interessato mediante raccomandata ON avviso di ricevimento, non rinvenuto agli atti. Invece, la notificazione presso il difensore sarebbe irrituale, perché l'imputato non avrebbe mai eletto domicilio presso lo studio del difensore.
L'eccezione non può essere accolta. Invero, non possibile ritenere l'irritualità di entrambe le notificazione. La notificazione presso il domicilio dichiarato, eseguita con deposito dell'atto presso la Casa Comunale di S. Margherita Ligure, come lo
stesso ricorrente riONosce, è stata seguita dalla comunicazione all'interessato, fatta ON
raccomandata ON avviso di ricevimento.
Conseguentemente, tenuto anche ONto del fatto che il difensore di fiducia dell'imputato non ha eccepito alcunché nel corso del giudizio di appello,
si deve ritenere che il detto avviso sia stato smarrito successivamente alla celebrazione del giudizio di appello.
Comunque, risulta regolarmente eseguita la
notificazione presso il difensore, dove l'imputato aveva eletto domicilio.
Vero è che il ricorrente sostiene di non avere mai f el
B 347
eletto domicilio presso il suo difensore che agli atti non si rinviene la relativa dichiarazione di elezione di domicilio. Ma è evidente che tale dichiarazione è stata smarrita, dato che la sua esistenza è certificata nell'intestazione della sentenza di appello;
e, comunque, il difensore di fiducia (che certamente non poteva ignorare se era,
domiciliatario del Suo assistito) non ha 0 no,
sollevato alcuna eccezione al riguardo;
e ciò fa ritenere che egli fosse il effettivamente domiciliatario del GU.
27
Ricorso di LI ND
1°) Violazione dell'art. 524, primo comma, n. 1, C.
P. P. 1930, in relazione all'art. 201, commi 1° e
4°, C. P. P. 1930. Nullità della sentenza impugnata laddove ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato per omessa presentazione dei
motivi di gravame.
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia dichiarato inammissibile l'appello,
avendo rilevato la mancata presentazione dei motivi a sostegno nel termine stabilito dalla legge a pena di decadenza;
e sostiene che il LI, tramite il proprio difensore di allora, Avv. Eliseo Rossi del n o i f r e
B
F 348
Foro di Piacenza, ha tempestivamente presentato i motivi d'appello, e gli stessi risultano trasmessi al Tribunale di Milano in data 18.2.1991, come
possibile risONtrare dalla certificazione allegata rilasciata dalla Cancelleria della Pretura
CirONdariale di Piacenza.
Il motivo è fondato. Invero, dalla certificazione rilasciata dalla Cancelleria della Pretura
CirONdariale di Piacenza e prodotta in allegato al ricorso, risulta che il LI ha presentato,
tramite il difensore di allora Avv. Eliseo Rossi di
Piacenza, i motivi di appello, in data 16.2.1991,
presso la detta Cancelleria, che ha provveduto a trasmetterli al Tribunale di Milano in data
18.2.1991, ON raccomandata n. 2878.
Pertanto, la sentenza impugnata, che ha dichiarato inammissibile l'appello per mancata presentazione dei motivi, deve essere annullata, senza rinvio, e
gli atti devono essere trasmessi ad altra Sezione
della Corte di Appello di Milano.
28
Ricorso di IS LA
1°) Erronea applicazione dell'art. 223 Legge
Fallimentare per difetto di interpretazione della n norma ONtestata (art. 524, n. 1, C. P. P.). i f l e
B 349
A riguardo la ricorrente sostiene che la IS
RO non ha mai rivestito qualifiche di sorta
nella S.p.A. UA, della quale non era azionista e non ha mai compiuto atti autonomi di gestione °
amministrazione, neppure in maniera occulta o di
$ mero fatto;
che l'unico profitto ricavato è stata la retribuzione della sua prestazione%3B che ha lavorato sempre in posizione subordinata al Dr. VE,
possibilità di assumere autonome iniziativesenza nella gestione dell'ente; e che, quindi, non avrebbe potuto essere affermata la sua responsabilità ex art. 223 L. Fall..
Il motivo è infondato. Invero, l'imputata, pur non rivestendo la carica di amministratrice della società LT, tuttavia, ha collaborato ON il
VE nel compiere atti di distrazione patrimoniale. A riguardo, la Corte di merito ha posto in evidenza che l'imputata si è prestata coscientemente ad intestazioni fittizie per ONto
del VE, anche per operazioni di notevole
ONsistenza eONomica e, attraverso la gestione di un ONto alla stessa intestato, ha permesSO il trasferimento a terzi di fondi di pertinenza della società, per operazioni esclusivamente personali del
VE.
1 350
Inoltre, la Corte di merito ha rilevato che proprio le mansioni svolte dalla IS, quale segretaria particolare del presidente VE, e la
sua perfetta ONoscenza della situazione ONtabile
della società e delle imputazioni delle somme e dei titoli provenienti dai clienti della casa da gioco fornisONo la prova non soltanto della ONoscenza da parte dell'imputata del carattere distrattivo delle operazioni attribuitele, ma anche del pregiudizio che poteva derivare dalle medesime ai creditori sociali, in quanto eseguite nell'approssimarsi della scadenza del ONtratto d'appalto.
Indi la Corte di merito motivava in ordine ai singoli atti di distrazione patrimoniali ed alle
ONseguenti irregolarità della documentazione
ONtabile. Pertanto, la responsabilità dell'imputata risulta adeguatamente motivata.
2°) Erronea applicazione dell'art. 110 C. P. (ON
riferimento alla violazione dell'art. 216, prima seONda parte della Legge Fallimentare) nei
ONfronti della posizione della IS per difetto di interpretazione delle norme che regolano il ONcorso di persona (art. 524, n. 1, C. P. P.) e r o vizio di motivazione ON riguardo alla indicazione i f l e
B
" 351
dell'elemento psicologico del reato (art. 524, n. 3,
184, 474 @ 475 C. P. P.).
A riguardo la ricorrente sostiene che i giudici di merito hanno ravvisato l'ipotesi di concorso ai
sensi dell'art. 110 C. P., senza tener ONto che il rapporto di lavoro della IS si era bruscamente interrotto in data 11.11.1983, ON
l'arresto della stessa, ben tre anni prima della dichiarazione di fallimento della S.p.A. UA,
avvenuta il 22 luglio 1986; e che, sino al novembre gestione del CA di CA si1983, la
presentava brillante ed in piena espansione e nulla
lasciava presumere uno stato di insolvenza.
Lamenta che i giudici di merito non abbiano tenuto presente che ai fini del delitto di bancarotta fraudolenta assumono rilevanza i fatti posti in essere in previsione dell'insolvenza e della
probabile dichiarazione di fallimento, perché
soltanto in relazione a tali fatti può sussistere la
ONsapevolezza di sottrarre beni all'esecuzione
ONcorsuale.
Per quanto poi riguarda la bancarotta documentale è
necessaria anche la prova del dolo specifico.
Conclude che mancano i presupposti per ritenere la responsabilità della IS а titolo di i t c e
B
1 352
ONcorso.
Infine, lamenta che la Corte di merito abbia
ONfermato il ONcorso della IS nei fatti addebitati a AR LE e PE, nonostante
che il primo giudice avesse escluso la partecipazione dell'imputata all'accordo criminoso,
alla cessione delle azioni UA ed avesse ritenuto che mancano le prove che l'imputata
ONoscesse l'esistenza di accordi diretti allo sfruttamento della casa da gioco da parte di
prestasoldi.
Il motivo è infondato. Invero, per quanto riguarda la ONnessione causale degli atti di distrazione patrimoniale ON il successivo fallimento della società, la Corte di merito ha, ON ampia motivazione, ritenuto che la situazione di equilibrio eONomico della società UA, nel
novembre 1983, era solamente apparente, per l'inattendibilità delle scritture ONtabili, che giustificava l'evoluzione verso l'insolvenza (vedi retro, pagg. 46 e 47). Sicché, anche se il
fallimento è stato dichiarato a distanza di quasi tre anni (il 22.7.1986), la situazione eONomica che lo ha determinato era maturata già al momento
r o dell'arresto degli amministratori della società, nel r f l e B 353
novembre 1983.
La dimostrata esistenza di fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale rende evidente la sussistenza del dolo specifico relativo al
ONseguenziale reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Pertanto, correttamente la Corte di merito ha ritenuto la responsabilità della IS a titolo di ONcorso nei reati di bancarotta in esame.
29
Ricorso di ME CH
1°) Sull'incompetenza del Tribunale di Milano.
Motivazione insufficiente, illogica e giuridicamente errata.
A riguardo il ricorrente sostiene che correttamente la Corte di merito ha ritenuto che non si fosse formato il giudicato sulla competenza territoriale del Foro di Milano, perché il ONflitto risolto da questa Corte Suprema tra il Giudice Istruttore di
Como e quello di Milano non aveva avuto per oggetto la competenza relativa а reato associativo, ma taluni reati ascritti a pubblici amministratori di
CA in ordine ai quali si assumeva la
ONnessione ON quelli a carico di altri pubblici amministratori, per i quali stava procedendo il Beefin 354
Giudice Istruttore di Milano;
ma che aveva erroneamente ritenuto la competenza territoriale del
Foro di Milano in ordine al reato associativo previsto dall'art. 416 bis C. P., per la cui determinazione deve farsi riferimento all'attività
svolta dagli associati al momento dell'entrata in 3 introdotto il citatovigore della legge che ha
articolo e cioè nel settembre 1982; e che luogo di commissione del reato deve essere ONsiderato non quello in cui gli associati si siano accordati, ma
quello in cui sia stata costituita una organizzazione permanente e dove la stessa si sia
avvalsa della forza di intimidazione. Tale luogo
CA d'AL, dove, peraltro, l'associazione di sarebbe manifestata con il primo dei delitti programmati, che è quello di cui al capo "B"
Conseguentemente, il giudice territorialmente competente è il Tribunale di Como, qualora sia ravvisata un'unica associazione per delinquere.
Mentre se si individuano due gruppi autonomi, anche se in parte coincidenti, che avrebbero operato a
CA d'AL ed a EM, avrebbero dovuto essere ritenuti competenti rispettivamente il
Tribunale di Como per i fatti facenti саро alla m società UA e quello di EM per i fatti i f u B 355
facenti capo alla società SIT EM.
Il motivo è infondato. Invero, della competenza territoriale Si deve giudicare in base all'imputazione ed alle risultanze degli atti al
momento dell'apertura del dibattimento di primo grado;
E le eventuali nuove risultanze dibattimentali non spiegano alcun effetto sulla competenza, per il principio della "perpetuatio iurisdictionis".
L'associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo "A" (aggravata da circostanze ad effetto speciale) è stata ONtestata come "avente in Milano il suo centro logistico-organizzativo e operante in
Liguria e Valle d'Aosta fino al LOa,
10.11.1983".
Come esattamente hanno osservato i giudici di merito, la ONdotta addebitata agli imputati iniziata in ероса anteriore all'entrata in vigore della legge n. 646/82, che ha introdotto l'art. 416
bis C. P.. Conseguentemente, fino a tale data, è
stato ONtestato il reato di cui all'art. 416 C. P.,
mentre, per la ONdotta successiva a tale data, è
stato ONtestato il reato di cui all'art. 416 bis C.
P. e la detta data segna anche il momento
ONsumativo di tale più grave reato, perché, al t ee
B 356
momento dell'entrata in vigore dell'art. 416 bis C.
P. (29 settembre 1982), la relativa ONdotta era già
in atto, almeno seONdo l'accusa.
I giudici di merito hanno esattamente osservato che il luogo di ONsumazione del detto reato associativo
3 deve essere individuato in quello in cui, nel settembre 1982, operavano i personaggi chiave di questa organizzazione, seONdo l'ipotesi accusatoria di cui all'ordinanza di rinvio a giudizio e cioè
AR LE, TA AL, UN SI, IO Traversa e GI CC: detto luogo è stato individuato, seONdo la prospettazione accusatoria,
nello studio, in Milano, del Dott. CC,
ONsiderato il centro logistico ed operativo del sodalizio. Infatti, da tale studio partivano le direttive sulle modalità di impiego delle somme
dirette a finanziare le attività di corruzione dei pubblici amministratori di EM e ad impedire eventuali ONtrolli sulle medesime;
in tale studio avevano avuto luogo numerosi incontri tra SI,
VE, LE e CC, ON finalità operative rispetto alla comune attività criminosa. E già
prima, nell'estate del 1977, in detto studio risulta costituita l'associazione di cui si tratta in
coincidenza ON il perfezionamento dell'accordo per ނ
f u B
7.4 357
rilevare le azioni UA. E sempre a Milano sono stati gestiti gli utili non ufficiali della casa da gioco di CA d'AL, attraverso l'opera della
IS.
La successiva adesione di altri associati non sposta la competenza che resta quella del Foro di
Milano, quanto meno, per effetto della ONnessione.
Pertanto, la competenza territoriale spettava proprio al detto Foro, ai sensi degli artt. 32, 39 e 42 C. P. P. del 1930 e 416 bis C. P..
2°) Sulla legittimazione del Comune di EM come parte civile in relazione all'art. 416 bis C. P..
Motivazione apparente e giuridicamente Esclusione.
errata.
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile del Comune di EM anche in
P. "relazione al reato di cui all'art. 416 bis C.
mentre il danno (se danno vi è stato) troverebbe la sua causa non già nel fatto della presunta esistenza di un'associazione per delinquere, bensì solo negli ipotizzati episodi di corruzione, a seguito dei quali il Ministro degli Interni avrebbe revocato la
prescritta autorizzazione o, meglio, non l'ha
ONcessa. 358
I l motivo è infondato. Invero, la Corte di merito ha richiamato sul punto quanto osservato a proposito del coimputato ET TO, dove ha osservato
che il Comune di EM poteva essere ONsiderato,
in via d'ipotesi, soggetto direttamente danneggiato dalla ONdotta degli imputati, sia per il reato
associativo che per quello di corruzione, dato che,
seONdo l'ipotesi accusatoria, gli associati avevano operato per acquisire la ONcessione della gestione di quella casa da gioco, intrattenendo rapporti corruttivi ON amministratori locali e ON
personalità politiche a livello nazionale per falsare l'esito della gara d'appalto, in modo talmente evidente da determinare l'intervento dell'Autorità Giudiziaria e di ONsigliare al
Ministro dell'interno di negare la prescritta autorizzazione. Pertanto, deve ritenersi
ONfigurabile un nesso causale tra le ONdotte degli associati ed il danno lamentato dal Comune di
EM, che ha posto in essere una serie di onerose amministrative e legali, peraltro, attività
proseguire la gestione avendo dovuto inutilmente,
del CA in forma diretta.
Inoltre, va richiamato che la Corte di merito, a proposito dell'imputato NO PE, ha
Beck
. 359
esattamente Osservato che deve essere riONosciuta
la sussistenza di un pregiudizio subito dal Comune di Sanremo per effetto della semplice costituzione di un'associazione di tipo mafioso (ma la
ONsiderazione vale anche per l'associazione per delinquere di tipo comune) operante dietro lo schermo lecito della ERs RA, quanto meno in relazione all'immagine della Città, allo sviluppo turistico ed alle attività produttive ad esso collegate e in primo luogo alla casa da gioco, ed in
ONsiderazione dell'appetito dimostrato nei suoi
ONfronti da parte della mala vita organizzata.
Pertanto, correttamente i giudici di merito hanno ammesso la costituzione di parte civile del Comune
di EM anche in relazione al reato associativo.
3°) Sulle Istanze dibattimentali. Motivazione
apparente, illogica Ο mancante, in relazione alle
richieste difensive di escussione dei testi IA,
NO, BO. Motivazione apparente, illogica,
in relazione alla richiesta di perizia sulla capacità patrimoniali e finanziarie dell'Ing. ME,
e sulla ONgruità dell'offerta di f. 21 miliardi.
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia disatteso la richiesta di audizione dei primi due testi suindicati ONsiderando
Fees~ 360
soddisfacenti le risultanze processuali in ordine alle reazioni dell'Ing. ME all'esito della gara,
mentre i detti testi erano necessari anche per verificare l'intero iter delle iniziative giudiziarie intraprese o comunque prospettate.
Lamenta, inoltre, che la Corte di merito non abbia minimamente motivato l'omessa escussione del teste
BO, necessaria in ordine ai rapporti finanziari intercorsi in vista della costituzione della Società SIT.
Lamenta, inoltre, che la Corte di merito non abbia disposta una perizia in ordine all'autonoma capacita patrimoniale dell'Ing. ME ed alla ONgruità
dell'offerta di £ 21 miliardi fatta dallo stesso.
I l motivo infondato. Invero, deve essere
ONdiviso il rilievo della Corte di merito seONdo
cui i poteri istruttori del giudice di appello sono limitati e possono essere esercitati solamente,
quando il detto giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti.
Nel caso in esame, la Corte di merito ha dimostrato che gli atti istruttori richiesti dall'attuale ricorrente non erano necessari ai fini del decidere.
4°) Sulla responsabilità dell'Ing. ME in ordine al reato di corruzione per i fatti anteriori alla 'Beef 361
gara d'appalto. Insussistenza.
Motivazione apparente, illogica e ONtraddittoria.
Travisamento delle risultanze processuali.
A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di merito non ha ONsiderato che la sONfitta della SIT
e la vittoria della OWS avrebbe rappresentato per il Comune di Sanremo una perdita di circa due miliardi e mezzo all'anno per otto anni;
e che tale risultato avrebbe fatto perdere credibilità alla classe politica di EM, che sarebbe stata sottoposta a critiche durissime. Lamenta che la
Corte di merito non abbia accertato le cause che hanno determinato quel risultato.
Sostiene che sono possibili tre ipotesi. La prima,
che IN (che è stato il coordinatore) abbia indicato ai commissari degli importi, la cui media era inferiore all'offerta che avrebbe comunicato il
SI. La seONda, che, nel corso della gara, uno dei commissari non avrebbe rispettato l'indicazione ricevuta ed avrebbe scritto una cifra inferiore, per determinare il superamento del tetto da parte della
SIT. La terza ipotesi, che nel momento del passaggio della cifra da IN a LI, da LI a
CC, da CC a SI e da SI a ME, qualcuno r o abbia alterato la situazione che doveva risultare, f e
B 362
in modo da far presentare una proposta destinata all'insuccesso.
Indi, il ricorrente passa ad esaminare le risultanze processuali, in base alle quali sostiene che deve essere esclusa la seONda di tali ipotesi.
Per quanto riguarda la prima e la terza ipotesi sottolinea che in entrambe il meccanismo "passa attraverso la linea IN-LI-CC -SI e
che il ogni caso non cambia il ruolo di SI, come
"ONsulente" della SIT, ma alleato della OWS..
Aggiunge che SI CC avrebbero tratto ONcreti
vantaggi dalla vittoria della OWS, in quanto entrambi avrebbero ottenuto ruoli di rilievo nella gestione del CA: il primo sarebbe stato il manager ed il seONdo avrebbe avuto in mano l'ufficio fidi del CA. Sostiene che, nei giorni dopo la gara di appalto, l'IN aveva paura,
che non poteva provenirgli dalla SIT, perché dopo la gara egli si era schierato a favore della detta
mentre vi sono lati oscuri nel passaggio,società;
da LI a ME, della busta che avrebbe dovuto
ONtenere l'indicazione dei 21 miliardi, che possono anche far ritenere che sia stata alterata.
Sostiene che è ragionevole ritenere che la gara di appalto è stata pilotata da SI e CC per
р и В 363
realizzare la vittoria della OWS;
che da
numerosi elementi (tra cui il festeggiamento fatto dal ONte BO e dagli altri della OWS
qualche sera prima della gara) si evince che la detta società era destinata a vincere la gara;
e che da vari altri elementi (tra cui le dichiarazioni di
DA) risultano i legami del Sacco con
BO. Passando all'esame degli episodi di corruzioni precedenti alla gara ed attribuiti al ME, il
ricorrente sostiene che è pacifico che in tale periodo sono state pagate £. 1.500.000.000; ma non
pacifico da chi siano state pagate e per che cosa.
Sostiene che le prime £ . 500.000.000 erano una
specie di caparra che Masi e Sacco posero al loro
ruolo di gestori esterni del risultato della gara;
e
che poi erano state pagate £. 1.000.000.000, sempre ammesse dal ME.
Con riferimento al pagamento di f.
1.000.000.000 da parte del ME, il ricorrente sostiene che non
ricorre l'ipotesi della corruzione, bensì quella della ONcussione, dato che, da una serie di elementi, risulta che i politici di Sanremo hanno
pensato sin dal primo momento, ancor prima della on nomina della commissione, che doveva vincere colui fi l e B 364 che da un lato avesse dato garanzie politiche e,
dall'altro, fosse stato disponibile a pagare quanto pretendevano;
e che dalle loro stesseessi dichiarazioni si desume che "il progetto di un vantaggio personale imposto al privato partiva da lontano". Sicché sono stati i pubblici amministratori ad imporre delle ONdizioni al
privato, non certo il privato a prendere l'iniziativa nei ONfronti del pubblico amministratore;
e, quindi, non vi è stata corruzione, bensì ONcussione.
Sostiene che il SI è stato un ONsulente del
ME e non un tramite per una corruzione e che il
ME ha pagato non per vincere la gara, ma per non
esserne escluso.
Che si trattasse di incarico professionale risulterebbe dal fatto che quando il SI ONsegnò
la busta com l'indicazione dell'importo di £.
21.000.000.000 al ME, questi gliela restituì,
perché non aveva senso ricevere l'indicazione di una cifra, senza sapere come questa fosse stata calcolata.
Inoltre, rileva che la ONgruità di tale cifra è
all'esame dell'Avv. Farina stata sottoposta n io (ONsigliere di amministrazione della SIT), f e e B 365
dell'Ing. Spina (direttore generale della
Elettronica Aster S. P. A.) e del Rag. Giorgi
(commercialista del ME); ciò dimostrerebbe che l'indicazione del SI era frutto di un calcolo tecnico (e perciò discutibile) e non la cifra
vincente (in quanto tale sottratta ad ogni valutazione).
5°) Sulla responsabilità dell'Ing. ME in ordine al reato di corruzione per i fatti successivi alla gara d'appalto. Insussistenza.
Motivazione apparente, illogica e ONtraddittoria.
Travisamento delle risultanze processuali.
A riguardo il ricorrente sostiene che, persa la gara, il ME ha ONsiderato chiusa l'avventura relativa al casinò. Ma, poi, avendo inONtrato il
AL era stato accusato dallo stesso di avere
"pilotato" la gara in accordo con la OWS;
ed
aveva temuto che potesse diffondersi tale opinione,
molto pregiudizievole per lui, che per la Sua
attività deve partecipare ad aste pubbliche.
Solamente per evitare tale "diceria" egli si era
"'mosso", peraltro, ponendo come ONdizione per un
accordo ON la OWS che il canone restasse di £.
21.000.000.000.
Fatta questa premessa, il ricorrente sostiene che e f e e B 367
EM che sia ONtrario ai doveri di ufficio e favorevole alla SIT.
Sostiene che tali affermazioni trovano risONtro
nelle risultanze processuali;
e ONclude che,
ONseguentemente, non è ONfigurabile il reato di corruzione.
I motivi quarto e quinto possono essere trattati
ONgiuntamente e sono infondati. Invero, il reato di corruzione si perfeziona nel momento in cui tra il
pubblico ufficiale ed il corruttore si raggiunge l'accordo corruttivo ON la promessa la dazione del denaro ° altra utilità. Tutto ciò che avviene successivamente non ha rilievo ai fini della sussistenza del reato.
Per quanto riguarda la fase successiva alla gara di appalto, non è possibile qualificare il fatto ai sensi dell'art. 318 C. P., perché i pubblici ufficiali non hanno posto in essere atti nell'interesse della Pubblica Amministrazione, ma nell'interesse del ONcorrente alla gara che essi volevano far vincere in seguito alla corruzione e
nonostante l'esito imprevisto della gara.
La Corte di merito ha adeguatamente motivato la
responsabilità del ricorrente, richiamando, tra
l'altro, quando osservato sulla provenienza delle f e
B 368
somme versate dal SI (per quanto riguarda la corruzione riguardante il CA di EM)
quanto osservato in relazione al reato associativo ed alla disponibilità dei promotori a ricorrere a
trame corruttive per realizzare il programma di acquisizione del pacchetto azionario LT ed ottenere la proroga della gestione (per quanto riguarda la corruzione per il CA di CA
d'AL).
Per quanto riguarda la tesi seONdo cui nei fatti dovrebbe essere ravvisato il reato di ONcussione e non quello di corruzione, è sufficiente rinviare alla motivazione della sentenza impugnata,
richiamando qui la circostanza risolutiva che al Merlo sono state sequestrate diverse bozze di delibere di aggiudicazione, di cui una pressoché
identica a quella adottata 1'8 agosto 1983 dalla
Giunta del Comune di EM;
e ciò dimostra che non vi era nel ME wno stato di soggezione tipico della ONcussione, та tra 10 stesso ed i pubblici ufficiali del Comune di EM vi era un rapporto corruttivo, nel quale il ME aveva una posizione che gli ONsentiva di predisporre addirittura le deliberazioni, che la Giunta avrebbe poi dovuto n o i t adottare. c e
B 369
Per quanto riguarda la pretesa insussistenza di atti ONtrari ai doveri d'ufficio successivi alla
gara di appalto è sufficiente richiamare l'ampia motivazione della sentenza impugnata (pagg. 188 е
segg.) e rilevare sinteticamente come, nonostante
l'esito della gara d'appalto sia stato negativo per la SIT, la Giunta del Comune di EM abbia deliberato l'aggiudicazione alla detta società in
base ad una deliberazione la cui bozza è stata sequestrata al ME.
Sulla partecipazione all'associazione per 6 ° )
delinquere di stampo mafioso di cui al capo "A".
Insussistenza.
Motivazione ONtraddittoria, illogica ed apparente.
Travisamento delle risultanze processuali.
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto il ME un industriale indebitato per il gioco, che avrebbe dato il SUO
buon nome per coprire macchinazioni delittuose.
Sostiene che l'imputato godeva di una situazione finanziaria del tutto tranquilla e lamenta che non sia stata disposta una perizia sulle sue capacità
finanziarie e patrimoniali.
Sostiene che il ME, che già aveva sONtato più
n volte effetti presso la società IFA di BO i f
e e
B 370
Giampiero, si era rivolto a quest'ultimo per นา
finanziamento per ONcorrere alla gara per la gestione del CA di EM;
che ciò risulta dalla testimonianza di AS UC e del
dott. Sermidi. Il BO ha anticipato le spese di costituzione della società SIT ed è stato rimborsato
ON due assegni IBI dei quali l'Ing. ME ha riferimenti già in istruttoria. Talifornito i
circostanze avrebbero potuto essere ONfermate dal
BO, la cui audizione era stata chiesta ritualmente, ma ignorata dalla Corte di Appello. Sostiene, inoltre, che l'Ing. ME ha ONcepito
uno statuto che prevedeva meccanismi di ONtrollo a suo favore;
e che ciò è incompatibile ON l'ipotesi che egli fosse solamente un prestanome.
Successivamente, il ME ha avuto una serie di
ONtatti ON altre persone, alla ricerca di nuovi soci;
che l'Ing. EL છે stato seriamente interessato all'operazione di cui si tratta, come
risulterebbe dalle dichiarazioni del SI;
che le trattative ON la FIAR sono state ONfermate
dall'Ing. Casini.
Per quanto riguarda il finanziamento dell'operazione, il ricorrente sostiene che, dopo il recesso dell'IFA del 21 giugno 1982, l'Ing. ME si
Buf
1 247 371
era rivolto ad un Istituto bancario per essere finanziato, come ONfermato dal teste AO Manetti
(all'epoca funzionario dell'IBI), che ha dichiarato che, nel giugno 1982, il Merlo aveva chiesto un
finanziamento di f. 2.500.000.000, e dal Rag. Giorgi
(commercialista dell'Ing. ME), che era stato
interpellato sulla possibilità di procedere all'accensione di ipoteca sugli immobili della società.
Conclude che alla fine l'Ing. ME aveva chiesto ed ottenuto il finanziamento dal LE, perché i suoi ONteggi, le sue valutazioni ed i ONsigli dei suoi ONsulenti gli avevano suggerito che quella era la strada più ONveniente. Comunque, aveva versato
gli assegni del LE in banca sul ONto della
società SIT, ON una propria girata, in tal modo tenendo un atteggiamento che non è proprio di chi vuol coprire altri alle sue spalle. Aggiunge che tale finanziamento è stato restituito, compresi gli interessi.
Aggiunge che le capacità patrimoniali del Merlo
risultano dalle dichiarazioni dei redditi, dalle quali si rilevavano versamenti d'imposta dal 1981 al
1990 per complessivi £ . 8.300.000.000,
na corrispondenti ad un reddito percepito di circa fi ee
B 372
18.000.000.000. Ciò escluderebbe che il ME fosse un prestanome indebitato.
Il motivo è solo parzialmente fondato. Invero, la
Corte di merito ha adeguatamente motivato l'esistenza di un'associazione per delinquere tra Bossi GI, IG Marco IO, PE
OV, CA EN AN, AL TA,
ON PE, LE AR, LE VI,
ON RI (anche se nei suoi ONfronti il reato
è stato dichiarato estinto per prescrizione in seguito al riONoscimento delle attenuanti generiche), LI EN, Merlo CH, Nardi
EL (anche se nei suoi ONfronti il reato è
stato dichiarato estinto per prescrizione in seguito al riONoscimento delle attenuanti generiche),
ET TO, AN LU e VE IO, come risulta dalla parte espositiva della presente sentenza, dove sinteticamente riportata la motivazione di quella di appello sul punto (vedi retro, pagg. 35-38 per l'associazione in generale;
e
quanto detto a proposito delle posizioni dei singoli imputati sopra indicati).
Per quanto in particolare riguarda il ME, la
Corte di merito ha ampiamente motivato la
partecipazione dell'imputato all'associazione per fin el B 373
delinquere di cui si tratta, nell'esaminare la sua posizione (vedi pagg. pagg. 389 e segg. della
sentenza impugnata).
Pertanto, risulta adeguatamente motivata la sussistenza di un'associazione per delinquere e la
3 partecipazione alla stessa dell'imputato.
Le argomentazioni svolte dal ricorrente non sono tali da escludere le ONclusioni cui pervenuta la
Corte di merito in ordine alla sussistenza dell'associazione per delinquere di cui al capo
d'imputazione "A" ed al ruolo in essa svolto
dall'imputato.
Invece, non risulta correttamente motivata la sussistenza dell'elemento specializzante per la
qualificazione dell'associazione di cui si tratta,
ai sensi dell'art. 416 bis C. P..
Invero, il fatto che la detta associazione abbia avuto rapporti ON personaggi quali SA
EN, pacificamente appartenente ad altra
associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" non
tale qualifica all'associazione inpuò trasferire esame, essendo evidente che ai fini di tale qualificazione necessario che l'associazione stessa si sia avvalsa della forza intimidatrice del ion vincolo associativo e della ONdizione di ef e H 374
assoggettamento e di Omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il ONtrollo di attività eONomiche, di ONcessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici 0
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.
La Corte di merito, per dimostrare l'esistenza di tale elemento specializzante, ha fatto riferimento agli episodi di cui ai capi d'imputazione "G" ed "H"
(avvenuti in danno di NZ IN, nel giugno-
luglio 1977), all'episodio coevo in danno di Boni
DO non ONtestato agli imputati perché non
ONfermato dall'interessato, ma comunque attendibile, ed a quelli di cui ai capi d'imputazione "I" ed "L" (avvenuti il 27.4.1979). Ha
riferimento alla generalizzatafatto, inoltre,
ritrattazione degli imputati, in sede dibattimentale;
ritrattazione interpretata dalla
Corte di merito Come atteggiamento omertosO,
dimostrativo della ONdizione di assoggettamento dei medesimi, anche a distanza di anni.
La Corte Suprema Osserva che quest'ultima circostanza non può logicamente essere interpretata n o nel senso indicato dalla Corte di merito, dato che i f e e B 375
ritrattazioni non riguardano esclusivamente le le dichiarazioni a carico dei coimputati dell'associazione per delinquere, ma in primo luogo le proprie responsabilità. Conseguentemente, vanno interpretate non già quale indice di una ONdizione
di assoggettamento
€ di omertà, bensì come espediente difensivo.
Le altre circostanze indicate dalla Corte di merito, oltre ad essere episodi isolati,
insuscettibili di essere valutati ai sensi dell'art. 416 Bis, comma 3°, C. P. P., sono avvenuti tutti in epoca molto antecedente all'entrata in vigore dell'art. 416 bis C. P. (29 settembre 1982) ; ප "
quindi, non possono essere valutati ai sensi del citato articolo, per il principio dell'irretroattività della legge penale, previsto dall'art. 2 C. P. e costituzionalmente garantito dall'art. 25, comma 2°, della Costituzione. Ne ONsegue che, Ove non sia dimostrato che l'associazione di cui si tratta si sia avvalsa, dopo l'entrata in vigore dell'art. 416 bis C. P., della forza di intimidazione del vincolo associativo e della ONdizione di assoggettamento e di omertà che
ne deriva per le finalità indicate nel citato on articolo, l'associazione non potrà essere i f l e B 376
qualificata di tipo mafioso.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere
annullata nei ONfronti del ME per quanto riguarda la qualificazione giuridica dell'associazione per delinquere di cui al capo d'imputazione "A", ON rinvio ad altra Sezione della
Corte di Appello di Milano, per nuovo giudizio sul
punto.
7°) Sull'elemento soggettivo del reato di cui
all'art. 416 bis C. P.. Motivazione mancante 0
ONtraddittoria.
A riguardo il ricorrente sostiene che l'Ing. ME
è un industriale di successo, che non aveva alcun interesse di associarsi ONsapevolmente ON
un'organizzazione di tipo mafioso. Sostiene che SI
ha mentito quando ha dichiarato che, al momento del
pagamento, il ME si era presentato ON il
AL; in ciò smentito dalla ONversazione tra
LE, Corallo Merlo e SI, (cassetta n. 3),
risulterebbe che quando il SI hadalla quale inONtrato il AL dopo la gara, non lo vedeva da molto tempo. Aggiunge che le persone che hanno agito per i l gruppo SIT non hanno mai utilizzato l'intimidazione del vincolo associativo, neanche dopo che la SIT e stata esclusa dalla gara
Bus 377
d'appalto. Né poteva desumersi l'intimidazione dal fatto che, dopo la gara qualcuno, ad esempio
IN, fosse sONvolto, perché per lui tutto era andato alla malora, persino la carriera politica, e doveva anche aspettarsi la reazione dei suoi amici politici che avevano incassato un miliardo e 500
milioni, che dovevano restituire. L'organizzazione non si fa sentire%3 il solo ME che va а
discutere ON l'assistenza di illustri professionisti quali NO, Sena, Pericu e IA;
semmai le intimidazioni le pongono in essere pubblici amministratori, dato che lo stesso LI e lo stesso EN hanno riferito che l'Ing. ME era sconcertato per la violenza ON cui gli chiedevano di pagare.
I l motivo રે assorbito dall'annullamento della sentenza impugnata nel punto ONcernente la qualificazione giuridica dell'associazione per delinquere di cui al capo d'imputazione "A" come associazione di tipo mafioso.
8°) Sulla sussistenza dell'aggravante di cui
all'art. 319, comma 2°, n. 1, C. P.. Inapplicabilità
al caso di specie. Motivazione erronea.
Travisamento delle risultanze processuali.
A riguardo il ricorrente sostiene che per la eefirem
B 378
sussistenza dell'aggravante di cui al citato comma,
la stipulazione del ONtratto nel quale sia
interessata la pubblica amministrazione deve derivare dal fatto della corruzione, mentre nel caso in esame le deliberazioni erano state assunte in seguito alla ONciliazione, nel corso di una causa 3
civile, che aveva portato al sequestro della casa da gioco.
Il motivo è fondato. Invero, come risulta dalla sentenza impugnata, nella gara di appalto, svoltasi il 25 gennaio 1983, è risultata vincitrice la
ERs RA, S.p. A. ; ma, ON successiva
deliberazione in data 4 marzo 1983, la Giunta
Comunale, ritenendo che la detta società non
possedesse alcuni requisiti essenziali per l'ammissione alla gara, proponeva al Ministero
l'annullamento dell'ammissione alla licitazione privata della ERs RA e, quindi,
dellal'annullamento degli atti successivi
Commissione di Gara.
Alla fine, ON deliberazione in data 8 agosto 1983,
n. 2953, la Giunta comunale aggiudicava l'appalto alla SIT EM per il canone annuo di £ .
21.000.000.000; e ON successiva deliberazione in
Belfior data 23 agosto 1983, n. 3048, la Giunta Comunale 379
assegnava in via definitiva l'appalto alla SIT
EM per il canone annuo di £. 21.000.000.000 ed
alle ONdizioni richiamate nelle precedenti deliberazioni ed in sintonia ON il verbale di
ONciliazione, redatto davanti al Tribunale di Sanremo a transazione delle azioni giudiziarie già 3
intraprese e pendenti tra le due società ONcorrenti
(ERs RA e SIT EM). Tale deliberazione veniva approvata dal Consiglio
Comunale ON deliberazione 4 ottobre 1983. Ma, il 9
dicembre 1983, il Ministero dell'interno non approvava le deliberazioni 8 e 23 agosto 1983 ed autorizzava il Comune a Gestire la Casa da Gioco per sei mesi.
Nel provvedimento ministeriale si evidenziavano tutta una serie di irregolarità dell'Amministrazione
Comunale sanremese, ONsistenti nell'avere aggiudicato l'appalto ad una società che era stata
estromessa dalla gara, nell'avere svolto sostanzialmente una trattativa privata senza averne l'autorizzazione, nell'avere aggiudicato l'appalto ad una società che, per gli esborsi effettuati nella circostanza e per gli impegni assunti, non si
riteneva idonea alla gestione.
n v i Come si vede in seguito alle trame corruttive non è f l e B 380
alcun ONtratto%3 ed alla stato stipulato deliberazione del Comune di assegnare la gestione del CA alla SIT EM si è pervenuti in seguito ad una transazione tra le due società
ONcorrenti ONclusa davanti al Tribunale di EM
ed alla quale è intervenuto anche il detto Comune.
Ma si è trattato di un'assegnazione in base ad una trattativa privata non autorizzata e, comunque, non
approvata dal Ministro dell'Interno.
Ne ONsegue che non ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 319, comma 2°, n.
C. P. (nella formulazione anteriore alla legge 26
aprile 1990, n. 86), per il caso che dal fatto sia derivata la stipulazione di ONtratti nei quali sia interessata l'amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 319, comma 2°, n. 1, C. P..
aggravante di cui 9°) Sulla sussistenza dell
P.. Inapplicabilità al all'art. 416 bis, 5° cpv., C.
erronea. Travisamento caso di specie. Motivazione
delle risultanze processuali.
A riguardo il ricorrente sostiene che da nessun m o elemento acquisito agli atti può realmente dedursi i f l e B 381
la ONoscenza 0 la ONoscibilità da parte del ME
della provenienza delittuosa delle somme stanziate dal LE per la vicenda EM.
I l motivo assorbito dall'annullamento della sentenza impugnata nel punto concernente la
qualificazione giuridica dell'associazione per 3
delinquere di cui al capo d'imputazione "A" come associazione di tipo mafioso.
10°) Sulla mancata declaratoria di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti.
Motivazione apodittica e insufficiente.
A riguardo il ricorrente sostiene che lo stato di incensuratezza, la lunga ed irreprensibile carriera militare, la lontananza nel tempo dei fatti di cui si tratta, l'età avanzata del ME, ecc. avrebbero dovuto indurre la Corte di merito a ritenere la generiche sulle prevalenza delle attenuanti
ONtestate aggravanti.
ritenuto assorbito I l motivo deve essere nell'annullamento della sentenza impugnata nel punto
ONcernente la qualificazione dell'associazione per delinquere di cui al capo "A" e la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 319, comma
2°, n. 1, C. P.. Invero, l'esclusione di tale
r o i circostanza aggravante e l'eventuale qualificazione f l
e
B 382
dell'associazione per delinquere di cui al capo d'imputazione "A" come associazione di tipo comune
(art. 416 C. P.) renderebbe meno gravi entrambi i reati ascritti al ricorrente. Conseguentemente, appare logico disporre l'annullamento della sentenza impugnata in ordine al giudizio di comparazione delle attenuanti generiche già riONosciute, dovendo la Corte di merito valutare se, in relazione tali meno gravi reati siano da riONoscere le attenuanti generiche e, in caso positivo, formulare il relativo giudizio di comparazione.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata anche SU tale punto, ON rinvio ad altra
Sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio di comparazione delle circostanze.
30
Ricorso di DI EL
Illogicità della motivazione errata
1 ° )
ONfigurazione del fatto reato e ONseguente erronea applicazione della legge penale. Violazione
dell'art. 606, lett. b ed e, C. P. P..
A riguardo la ricorrente lamenta che la Corte di
merito abbia qualificato la ONdotta della DI nei
ONfronti del LO Come estorsione anziché come
f l
e
S 383 esercizio arbitrario delle proprie ragioni com violenza alle persone (art. 393 C. P.).
Sostiene che la DI aveva un credito nei
ONfronti del LO e che, quindi, manca
l'ingiustizia del profitto, necessaria per la
ONfigurazione del delitto di estorsione.
3
Aggiunge che il fatto che il debito risalga ad epoca remota depone per l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non per l'estorsione, dato che gli estortori agisONo subito.
I l ricorso infondato. Invero, come hanno esattamente osservato i giudici di merito, il credito vantato dalla DI nasceva da un mutuo concesSO per il gioco d'azzardo ed anche usurario.
Ciò esclude, da un lato, la possibilità di ricorrere al giudice;
dall'altro, rende palese l'ingiustizia del profitto che l'imputata intendeva ONseguire ON
la sua ONdotta, tanto più che, come pure hanno messo in evidenza i giudici di primo grado, gli
"esattori" hanno preteso la ONsegna di merce di
valore molto più elevato dell'importo del credito.
Pertanto, tale ONdotta છે stata correttamente qualificata come estorsione e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ON violenza alle
e persone. Conseguentemente, il ricorso deve essere fi l e B 384
rigettato.
31
Ricorso di LI EZ
1°) Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 185, comma 1° n. 3, C. P. P. 1930, non essendosi potuto costituire il ONtraddittorio per l'impossibilità del LI, ricoverato in gravissime ONdizioni di salute in ospedale fin dal primo grado del processo;
e la violazione dell'art.
498 C - P. P.
- 5 perché la mancata presentazione all'udienza dell'imputato era dovuta ad assoluta impossibilità di comparire, e, quindi, non avrebbe potuto essere dichiarata la ONtumacia. Nel merito deduce che gli appelli proposti dagli altri imputati ed in particolare da PA
DI erano estensibili al LI, di guisa che la
Corte di merito non avrebbe potuto "liquidare" la posizione dello stesso ON la semplice asserzione dell'improponibilità del gravame, ma avrebbe dovuto motivare perché nella ONdotta del LI, in
ONcorso ON PA, dovesse essere ravvisata un'ipotesi di favoreggiamento reale in favore del
CC.
Aggiunge che, essendo quest'ultimo deceduto all'inizio del giudizio di primo grado, il reato di
k c e
B 385
cui lo stesso doveva rispondere è stato dichiarato estinto, senza che fosse stato possibile accertare la responsabilità del CC. E sostiene che,
ONseguentemente, il parolini doveva essere assolto,
perché il reato di favoreggiamento a lui ascritto presuppone l'accertamento del reato ascritto al
CC.
Infine sostiene che la pena inflitta al LI
eccessiva, perché non si è tenuto ONto, oltre che delle attenuanti generiche, della minima partecipazione del LI nella presunta ONdotta
favoreggiatrice.
I l ricorso non può essere accolto. Invero, il
LI ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado (Tribunale di Milano 27.7.1990), ma non
ha indicato 1 motivi a sostegno;
ය quindi, 5
correttamente la Corte di Appello ne ha dichiarato
l'inammissibilità ON la sentenza impugnata.
Né risultavano motivi di appello di altri imputati che potessero essere estesi al LI ai sensi dell'art. 203 C. P. P. del 1930. Peraltro, lo stesso ricorrente non specifica quali motivi avrebbero potuto essere estesi a lui.
Ne ONsegue, che in seguito alla dichiarazione di
а inammissibilità dell'appello del LI, la р
и
В 386
sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile nei suoi ONfronti e non ulteriormente impugnabile.
Pertanto, il ricorso proposto dal LI deve essere dichiarato inammissibile.
32
3 Ricorso di ET TO
1°) Sul ONcorso in corruzione per il compimento di atto ONtrario ai doveri di ufficio.
A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha ritenuto la responsabilità del ET in base alle dichiarazioni accusatorie del coimputato
CQviva, alle dichiarazioni dei coimputati
(che fornirebbero risONtro,MM e ME
quanto meno, logico dell'assunto accusatorio) e ad
alcune circostanze che rafforzerebbero il
ONvincimento che il ET abbia svolto il ruolo di intermediario di corruzione.
I l ricorrente sostiene che il giorno 26.11.1993
(recte: 1983) l'CQviva ha reso dichiarazioni alle ore 10,25 e alle ore 17,103 e che solamente nelle dichiarazioni rese alle ore 17,10 ha parlato di
ET 8 non anche in quelle rese al mattino.
Lamenta che i giudici di merito non si siano posti il problema del perché l'CQviva abbia parlato del
ET solamente nelle dichiarazioni rese il n Belfi 387
pomeriggio. Ipotizza che l'CQviva sia stato oggetto di sollecitazione e sostiene che le dette sollecitazioni fanno venir meno il requisito della genuinità alle dichiarazioni del coimputato. Le
dichiarazioni dell'CQviva riferisONo delle
ONfidenze che gli avrebbe fatto il ME;
ed il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia omesso l'esame delle ragioni per le quali il ME
avrebbe fatto quelle ONfidenze all'CQviva.
Sostiene che i fatti attribuiti al ET sono stati ricostruiti ON notevoli imprecisioni;
che nessun atto processuale ha mai ONfermato che il
ET fosse una pedina di un piano corruttivo,
invece che spettatore o nuncius inONsapevole di una probabile proposta ONcussiva proveniente dall'ambiente politico locale. In tal caso mancherebbe la ONsapevole adesione ad un programma ONtra legem. Comunque, mancherebbe la prova della ONcretezza
determinazione dell'accordo corruttivo al quale il
ET avrebbe preso parte;
e, quindi, il reato non potrebbe essere ritenuto ONsumato, ma soltanto tentato, ON la ONseguenza che sarebbe già estinto per prescrizione.
n o Il motivo è infondato. Invero, come risulta dalla i f l e
B 388
parte espositiva della presente sentenza, dove è
riportata sinteticamente la motivazione della sentenza impugnata relativa alla responsabilità del
ET (vedi retro, pagg. 93 e segg.), la Corte di merito ha ampiamente motivato sul punto, ON
argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici;
e,
quindi, la relativa decisione si sottrae al
sindacato di legittimità di questa Corte Suprema,
che non può procedere ad una nuova valutazione delle prove ed eventualmente ad una diversa ricostruzione dei fatti.
Invece, pur mancando nel ricorso del ET una censura relativa alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 319, comma 2°, n. 1, C. P., questa Corte Suprema rileva che la sentenza
impugnata viene annullata per quanto concerne tale
punto, in accoglimento dei ricorsi proposti da
IN, RE, LE, LI, Merlo,
MM EN;
e, quindi, ritiene che il detto annullamento debba essere pronunciato anche nei
ONfronti del ET, per l'effetto estensivo previsto dall'art. 203 C. P. P. del 1930,
trattandosi di motivo non esclusivamente personale.
2°) Sulla sussistenza del fatto di partecipazione
IO ad associazione ex art. 416 bis C. P.. 389
A riguardo il ricorrente censura la sentenza impugnata perché ha ritenuto che il ET avesse "
partecipato ad investimenti di capitali provenienti dal gruppo di CA, in ONtiguità del medesimo
ON il LE ed il AL, ON la ONseguente
ONsapevolezza del loro ruolo presso il CA"; e
lamenta che sulla base di tale elemento e del fatto che il ET "ha partecipato alle trame corruttive relative all'acquisizione del CA di EM"
partecipazione al abbia ritenuto provata la sua
sodalizio criminoso.
Sostiene che gli investimenti immobiliari in
GN (soc. Baia delle Mimose) e quelli presso l'isola di S. Maarten non possono essere ritenuti sintomatici della sua partecipazione al sodalizio criminoso di cui si tratta. Lamenta che la Corte di merito non abbia disposto la rinnovazione parziale del dibattimento per sentire i testi CO ස
GI, che avrebbero potuto fornire elementi utili a riguardo.
3°) Sull'elemento soggettivo del reato di
partecipazione ex art. 416 bis C. P..
A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha basato il suo giudizio su una sorta di presunzione di illiceità posta a carico di chiunque erfion
B 390
gestisce una casa da gioco, ON ONseguente identico giudizio negativo nei confronti di chiunque abbia avuto rapporti eONomici ON la persona che gestisce case da gioco..
Sostiene che la gestione di una casa da gioco non ritenuta illecita e che l'illiceità può può essere solamente dall'adozione di mezzi derivare illegittimi nella gestione stessa. Solamente la conoscenza, in ONcreto, di detta metodologia avrebbe potuto indurre un estraneo, come il ET,
a capire di essere dinanzi ad un sodalizio di natura mafiosa.
Sostiene che i fatti ricostruiti dai giudici di merito escludono questa ipotesi, perché ET
neppure frequentava il CA di CA soloe,
perché in ONdizioni di difficoltà eONomica, si era rivolto ai ONiugi LE per ottenere un prestito.
I motivi seONdo terzo possono essere trattati
ONgiuntamente e sono solo parzialmente fondati.
Invero, la Corte di merito ha adeguatamente motivato l'esistenza di un'associazione per delinquere tra
SI GI, IG RC IO, PE
OV, CA EN AN, AL TA,
ON PE, LE AR, LE VI,
n ro ON RI (anche se nei suoi ONfronti il reato ef e B 391
è stato dichiarato estinto per prescrizione in delle attenuanti seguito al riONoscimento
generiche), LI EN, ME CH, Nardi
EL (anche se nei suoi ONfronti il reato stato dichiarato estinto per prescrizione in seguito al riONoscimento delle attenuanti generiche), ز
ET TO, AN LU e VE IO, come risulta dalla parte espositiva della presente sentenza, dove è sinteticamente riportata la motivazione di quella di appello sul punto (vedi retro, pagg. 35-38 per l'associazione in generale;
e quanto detto a proposito delle posizioni dei singoli imputati sopra indicati).
Per quanto in particolare riguarda il ET, la
Corte di merito ha ampiamente motivato la partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere di cui si tratta, nell'esaminare la sua posizione (vedi retro, pag. 95).
Pertanto, risulta adeguatamente motivata la
sussistenza di un'associazione per delinquere e la
partecipazione alla stessa dell'imputato.
Invece, non risulta correttamente motivata la sussistenza dell'elemento specializzante per la
qualificazione dell'associazione di cui si tratta,
Bufion ai sensi dell'art. 416 bis C. P.. 392
che la detta associazione abbia Invero, il fatto rapporti ON personaggi quali SA avuto
EN, pacificamente appartenente ad altra
associazione mafiosa denominata Cosa Nostra" non può trasferire tale qualifica all'associazione in esame, essendo evidente che ai fini di tale 3
qualificazione è necessario che l'associazione stessa si sia avvalsa della forza intimidatrice del vincolo associativo e della ONdizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il ONtrollo di attività eONomiche, di ONcessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici O
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.
La Corte di merito, per dimostrare l'esistenza di tale elemento specializzante, ha fatto riferimento agli episodi di cui ai capi d'imputazione "G" ed "H"
(avvenuti in danno di NZ IN, nel giugno-
luglio 1977), all'episodio coevo in danno di BO
DO non ONtestato agli imputati perché non
ONfermato dall'interessato, ma comunque attendibile, ed a quelli di cui ai capi n d'imputazione "I" ed "L" (avvenuti il 27.4.1979). Ha eefi
B 393
fatto, inoltre. riferimento alla generalizzata ritrattazione degli imputati, in sede dibattimentale;
ritrattazione interpretata dalla
Corte di merito come atteggiamento omertoso,
dimostrativo della ONdizione di assoggettamento dei medesimi, anche a distanza di anni.
La Corte Suprema osserva che quest'ultima circostanza non può logicamente essere interpretata nel senso indicato dalla Corte di merito, dato che le ritrattazioni non riguardano esclusivamente le dichiarazioni a carico dei coimputati dell'associazione per delinquere, ma in primo luogo le proprie responsabilità. Conseguentemente, vanno
interpretate non già quale indice di una ONdizione
di assoggettamento e di Omertà, bensì come espediente difensivo.
Le altre circostanze indicate dalla Corte di merito, oltre ad essere episodi isolati,
insuscettibili di essere valutati ai sensi dell'art. 416 Bis, comma 3°, C. P. P., sono avvenuti tutti in all'entrata in vigore epoca molto antecedente
(29 settembre 1982); 8, dell'art. 416 bis C. P.
quindi, non possono essere valutati ai sensi del
citato articolo, per il principio dell'irretroattività della legge penale, previsto
. f ee B 394
dall'art. 2 C. P. e costituzionalmente garantito dall'art. 25, comma 2°, della Costituzione.
Ne ONsegue che, ove non sia dimostrato che l'associazione di cui si tratta si sia avvalsa, dopo l'entrata in vigore dell'art. 416 bis C. P., della forza di intimidazione del vincolo associativo 3
della ONdizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per le finalità indicate nel citato articolo, l'associazione non potrà essere
qualificata di tipo mafioso.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei ONfronti del ET per quanto riguarda la qualificazione giuridica dell'associazione per delinquere di cui al Capo
d'imputazione "A", ON rinvio ad altra Sezione della
Corte di Appello di Milano, per nuovo giudizio sul punto.
33
Ricorso di JA CE
فيكم1°) Nullità della sentenza ex art. 524, n. 3,
475, n. 3, C. P. P. 1930 per carenza assoluta di motivazione in ordine alla ricostruzione ed alla comparazione delle dichiarazioni rese dalla presunta parte lesa. n o i A riguardo il ricorrente lamenta che 12 Corte di f e
e
B 395
merito abbia utilizzato ampiamente il materiale probatorio posto a fondamento del rinvio a giudizio,
sulla semplice ONsiderazione che in dibattimento non si erano verificati fatti tali da sovvertire le statuizioni del G. I. " tali non ritenendo né la ritrattazione operata dal LO in dibattimento né l'intervenuta transazione satisfattiva di ogni danno lamentato dal LO. Sostiene che integra un insuperabile vizio della motivazione il mero
riferimento a capitoli 0 paragrafi di altro provvedimento.
Il motivo è infondato. Invero, la Corte di merito ha adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità dell'imputato, indicando anche i motivi per i quali ha ritenuto inattendibile la ritrattazione dibattimentale della parte lesa.
Poiché tale motivazione è esente da vizi logici giuridici, la relativa decisione si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte Suprema,
che non può procedere ad una nuova valutazione delle prove e ad una eventuale diversa ricostruzione dei fatti.
2°) Erronea applicazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 629 C. P. e delle aggravanti di cui all'art. 61, n. 2 e bbccfion 396
7, C. P., in luogo del reato di cui all'art. 393 C.
P..
A riguardo il ricorrente sostiene che è pacifico che il LO aveva ricevuto dal JA £ .
60.000.000 e non restituite%3 e che, quindi, tale somma era certamente dovuta e non può essere
ONsiderata un ingiusto profitto. Ingiusto profitto
ONsiderati glipotrebbero al massimo essere interessi, indicati dallo stesso LO in £.
6.000.000: somma che non può integrare l'aggravante.
Per quanto riguarda la ritenuta insussistenza di un titolo legittimamente la proposizione dell'azione esecutiva civile, sostiene che il credito era portato da titoli di credito, che costituisONo
titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 C. P. P..
Il motivo è infondato. Invero, si tratta di credito che nasceva da un mutuo ONcesso per il gioco da und'azzardo ed anche usurario. Ciò esclude,
lato, la possibilità di ricorrere al giudice;
dall'altro, rende palese l'ingiustizia del profitto,
che l'imputato intendeva ONseguire ON la Sua
ONdotta.
Pertanto, tale ONdotta è stata correttamente come esercizio qualificata come estorsione e non
violenza alle n arbitrario delle proprie ragioni con i f l e B 397
persone.
Pure correttamente sono state ritenute sussistenti le aggravanti di cui all'art. 61, nn. 2 @ 7, C. P.,
essendo stato il reato commesSO per ONseguire il profitto del reato di usura e avendo il detto reato
cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità. Infatti, il danno deve essere individuato nell'intera somma di £. 66.000.000, dato
che l'impossibilità di rivolgersi utilmente al giudice riguardava l'intera somma.
Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato.
3°) Nullità della sentenza ex art. 524, n. 3, e
475, n. 3, C. P. P. 1930, assoluta di per carenza motivazione in ordine al richiesto riONoscimento
dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, C. P..
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di
merito, pur avendo dato atto dell'esistenza della transazione 5.10.1989, non si sia soffermata sulla
ONcedibilità dell'attenuante di cui si tratta.
Il motivo è infondato. Invero, non risulta né che il danno sia stato risarcito interamente (la transazione non risarcisce mai integralmente il danno), né che tale risarcimento sia avvenuto prima del giudizio di primo grado.
on Pertanto, non merita censure il mancato i t c re r 398
riONoscimento, da parte dei giudici di merito,
dell'attenuante del risarcimento del danno.
4°) Nullità della sentenza ex art. 524, n. 3, e
475, n. 3, C. P. P. 1930 per ONtraddittorietà della motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle ONcesse attenuanti generiche.
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia motivato il diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche con นที
generico riferimento alla sussistenza di elementi ostativi, pur in presenza della transazione sul risarcimento del danno, valutabile come ONdotta
successiva al fatto.
Aggiunge che il JA è stato coinvolto soltanto in un altro procedimento penale avente per oggetto una compagine di persone imputate di usura nell'ambito di una indagine sull'ambiente del CA di CA
d'AL, ONclusosi ON sentenza di assoluzione del
Tribunale di Como, ONfermata dalla Corte di Appello
di Milano.
I l motivo è infondato. Invero, il giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti ON quelle aggravanti, ai sensi dell'art. 69 C. P., rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, che deve ron esercitare tali poteri anche per meglio adeguare la f el B 399
pena alla gravità del reato.
Conseguentemente, la relativa decisione si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte, quando sia adeguatamente motivata.
Nel caso in esame, la Corte di merito ha osservato che la prevalenza delle attenuanti generiche non è
giustificata dalla necessità di meglio adeguare la
pena alla ONcreta entità del fatto, che si inserisce, in modo strumentale, in una prolungata,
ingente ed organizzata attività di usura.
34
Ricorso di EL IM e IA
1°) Con un unico motivo i ricorrenti lamentano che da un unico episodio si sia tratto il ONvincimento
che vi fosse ยก legame stabile tra tutti i compartecipi.
Per quanto riguarda i l reato di estorsione,
sostengono che stato richiesto soltanto il pagamento di quanto dovuto%3 e che, quindi, si
sarebbe dovuta ritenere la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non già
di quello di estorsione.
Il ricorso è infondato. Invero, per quanto riguarda il reato associativo, gli imputati sono stati già
elfrom assolti ON la sentenza impugnata.
B 400
Invece, per quanto riguarda il reato di cui al capo d'imputazione "B1", il ricorso è infondato. Invero,
come hanno esattamente osservato i giudici di merito, il credito vantato dalla DI nasceva da un mutuo ONcesso per il gioco d'azzardo ed anche usurario. Ciò esclude, da un lato, la possibilità di 3
ricorrere al giudice%3 dall'altro, rende palese l'ingiustizia del profitto, che gli imputati intendevano ONseguire ON la loro ONdotta, tanto
più che, come pure hanno messo in evidenza i giudici di primo grado, gli "esattori" hanno preteso la
ONsegna di merce di valore molto più elevato dell'importo del credito.
Pertanto, tale ONdotta stata correttamente qualificata come estorsione e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle
persone. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato.
35
Ricorso di AN LU
1°) Violazione dell'art. all'art. 475, n. 3
dell'art. 524, n. 3, C. P. P. 1930 in relazione all'art. 192 C. P. P. 1988 per motivazione illogica,
ONtraddittoria, mancante su alcuniinsufficiente,
punti essenziali del giudizio, erronea valutazione eck
B 401
delle prove, travisamento del fatto.
A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha affermato, senza adeguata motivazione, la partecipazione del AN all'associazione di tipo mafioso;
ha ONtraddittoriamente ritenuto che il
AN operava nel settore del gioco d'azzardo come
"cambiasoldi e porteur a livelli non paragonabili a quelli di AR LE e AL TA" e nello stesso tempo che proprio l'intensità dei rapporti esistenti tra il AN e LE AR e l'esperienza acquisita nel mondo del gioco d'azzardo dimostravano nel AN la "ONsapevolezza del sistematico ricorso" al metodo intimidatorio "quanto meno limitato al settore del recupero crediti verso i giocatori".
Lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto l'intensità dei rapporti ON i presunti organizzatori dell'associazione e la pratica del metodo intimidatorio sulla base delle dichiarazioni del teste Umberto De AN, omettendo ogni valutazione sulla sua attendibilità, nonostante fossero state indicate dalla difesa una serie di circostanze che dimostravano l'inattendibilità del teste e che il Tribunale e la Corte di Appello hanno n o i letteralmente ignorato. f l e
B 402
Indi, passa ad elencare tali circostanze. Conclude che manca una prova specifica a carico del AN e che gli indizi non hanno il carattere della gravità,
della precisione e della ONcordanza richiesto
1988, che risulta P. dall'art. 192 C. P.
reiteratamente violato.
Il motivo è solo parzialmente fondato. Invero, la
Corte di merito ha adeguatamente motivato l'esistenza di un'associazione per delinquere tra
SI GI, IG RC IO, PE
OV, Carcano Enrica Franca, Corallo TA,
ON PE, LE AR, LE VI,
ON RI (anche se nei suoi ONfronti il reato
è stato dichiarato estinto per prescrizione in seguito al riONoscimento delle attenuanti generiche), LI EN, ME CH, DI
EL (anche se nei suoi ONfronti il reato stato dichiarato estinto per prescrizione in seguito al riONoscimento delle attenuanti generiche),
ET TO, AN LU e VE IO,
come risulta dalla parte espositiva della presente sentenza, dove è sinteticamente riportata la motivazione di quella di appello sul punto (vedi pagg. 35-38 per l'associazione in generale;
e quanto n detto a proposito delle posizioni dei singoli i f e e B 403
imputati sopra indicati).
Per quanto in particolare riguarda il AN, la
Corte di merito ha ampiamente motivato la partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere di cui si tratta, nell'esaminare la sua
3 posizione (vedi retro, pagg. 80 e 81).
Pertanto, risulta adeguatamente motivata la sussistenza di un'associazione per delinquere e la
partecipazione alla stessa dell'imputato%3
risultano rispettate le disposizioni di cui all'art. 192 C. P. P. del 1988, in tema di valutazione della prova.
Invece, non risulta correttamente motivata la sussistenza dell'elemento specializzante per la
qualificazione dell'associazione di cui si tratta,
ai sensi dell'art. 416 bis C. P..
Invero, il fatto che la detta associazione abbia avuto rapporti con personaggi quali SA
EN, pacificamente appartenente ad altra associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" non
può trasferire intale qualifica all'associazione esame, essendo evidente che ai fini di tale qualificazione è necessario che l'associazione stessa si sia avvalsa della forza intimidatrice del
ом vincolo associativo e della ONdizione di
р е с В 404
assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il ONtrollo di attività eONomiche, di ONcessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici о
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.
La Corte di merito, per dimostrare l'esistenza di
tale elemento specializzante, ha fatto riferimento agli episodi di cui ai capi d'imputazione "G" ed "H"
(avvenuti in danno di NZ IN, nel giugno-
luglio 1977), all'episodio coevo in danno di BO Guido non ONtestato agli imputati perché non
ONfermato dall'interessato, ma comunque attendibile, ed a quelli di cui ai capi d'imputazione "I" ed "L" (avvenuti il 27.4.1979). Ha
riferimento alla generalizzatafatto, inoltre,
ritrattazione degli imputati, in sede dibattimentale;
ritrattazione interpretata dalla
Corte di merito come atteggiamento omertoso,
dimostrativo della ONdizione di assoggettamento dei medesimi, anche a distanza di anni.
La Corte Suprema Osserva che quest'ultima circostanza non può logicamente essere interpretata n nel senso indicato dalla Corte di merito, dato che o i f l e B 405
le ritrattazioni non riguardano esclusivamente le dichiarazioni a carico dei coimputati dell'associazione per delinquere, ma in primo luogo le proprie responsabilità. Conseguentemente, vanno
interpretate non già quale indice di una ONdizione
di assoggettamento e di omertà, bensì come espediente difensivo.
Le altre circostanze indicate dalla Corte di merito, oltre ad essere episodi isolati,
insuscettibili di essere valutati ai sensi dell'art. 416 Bis, comma 3°, C. P. P. " sono avvenuti tutti in epoca molto antecedente all'entrata in vigore dell'art. 416 bis C. P. (29 settembre 1982); e,
quindi, non possono essere valutati ai sensi del citato articolo, per il principio della legge penale, previsto dell'irretroattività
costituzionalmente garantito dall'art. 2 C. P. e dall'art. 25, comma 2°, della Costituzione.
Ne ONsegue che, ove non sia dimostrato che l'associazione di cui si tratta si sia avvalsa, dopo l'entrata in vigore dell'art. 416 bis C. P., della
forza di intimidazione del vincolo associativo e della ONdizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per le finalità indicate nel citato
о articolo, l'associazione non potrà essere р
е В 406
qualificata di tipo mafioso.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere
annullata nei ONfronti del AN per quanto riguarda la qualificazione giuridica dell'associazione per delinquere di cui al саро
d'imputazione "A", ON rinvio ad altra Sezione della
Corte di Appello di Milano, per nuovo giudizio sul punto.
2°) Vizio di motivazione ఉ carenza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di riduzione della pena al minimo, ON i benefici di legge.
A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di
merito non ha motivato in alcun modo perché la
ONdotta del AN si debba ritenere immeritevole della chiesta riduzione di pena.
I l motivo in esame resta assorbito della sentenza impugnata neinell'annullamento
ONfronti del AN per quanto riguarda la qualificazione giuridica dell'associazione per delinquere di cui al capo d'imputazione "A".
36
Ricorso di MM RI
1°) Erronea applicazione della legge penale.
Illogicità intrinseca del provvedimento impugnato.
n o A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di fi e e B 407
merito abbia affermato la responsabilità del
MM sulla base di chiamate in correità, prive di risONtri е caratterizzate da ONtraddittorietà
di versioni, come ritenuto dalla stessa Corte di merito.
Sostiene che la ricostruzione della complessa vicenda e la ONseguente affermazione di responsabilità del MM non è assolutamente
ONdivisibile, perché ONtraddittoria ed immotivata anche per quanto ONcerne altro punto fondamentale costituito dallo svolgersi della gara di appalto che risulta ancora oggi avvolto nella fitta nebbia.
Aggiunge che non è possibile ritenere l'esistenza di un piano corruttivo, dato che 10 stesso non ha
raggiunto l'obiettivo di portare alla vittoria della gara la società presunta favorita.
Sostiene che la mancata ricostruzione, in maniera credibile, delle vicende della gara e del suo esito travolge ogni possibile ipotesi di reato a carico
delle persone trascinate a giudizio, quali protagoniste della vicende.
Il motivo è infondato. Invero, la Corte di merito ha ampiamente motivato la responsabilità
dell'imputato in base alle dichiarazioni dei
ом coimputati LI, EN, RE e DI, oltre
Всер 408
che in base alle dichiarazioni ONfessorie dello stesso imputato, dalle quali emerge chiaramente la
sua adesione all'accordo corruttivo. Ed è superfluo aggiungere che tale accordo corruttivo, ammessO da
numerosissimi imputati, non può essere ritenuto insussistente per il fatto che l'esito della gara 3
non è stato quello sperato.
2°) Inesistenza dell'aggravante di cui al n. 1
dell'art. 319 C. P..
sostiene che, per la A riguardo il ricorrente dell'aggravante in esame ONfigurazione "
necessaria la stipulazione di ONtratti ON la pubblica amministrazione e non è sufficiente la mera possibilità di una siffatta stipulazione;
e che,
nella specie, non era stato stipulato alcun
ONtratto.
Il motivo è fondato. Invero, come risulta dalla sentenza impugnata, nella gara di appalto, svoltasi il 25 gennaio 1983, è risultata vincitrice la Flower s RA, S p A ma, con successiva
deliberazione in data 4 marzo 1983, la Giunta
Comunale, ritenendo che la detta società non
possedesse alcuni requisiti essenziali per l'ammissione alla gara, proponeva al Ministero
l'annullamento dell'ammissione alla licitazione 409
privata della ERs Paradise e, quindi,
successivi dellal'annullamento degli atti
Commissione di Gara.
Alla fine, ON deliberazione in data 8 agosto 1983,
n. 2953, la Giunta comunale aggiudicava l'appalto alla SIT EM, per il canone annuo di £ .
21.000.000.000; e ON successiva deliberazione in data 23 agosto 1983, n. 3048, la Giunta Comunale
assegnava in via definitiva l'appalto alla SIT
EM per il canone annuo di £. 21.000.000.000 ed
alle ONdizioni richiamate nelle precedenti deliberazioni ed in sintonia ON il verbale di
ONciliazione, redatto davanti al Tribunale di
EM a transazione delle azioni giudiziarie già
intraprese e pendenti tra le due società ONcorrenti
(ERs Paradise e SIT EM). Tale
deliberazione veniva approvata dal Consiglio
Comunale ON deliberazione 4 ottobre 1983. Ma, il 9
dicembre 1983, il Ministero dell'interno non approvava le deliberazioni 8 e 23 agosto 1983 ed autorizzava il Comune a gestire la Casa da Gioco per sei mesi.
Nel provvedimento ministeriale si evidenziavano tutta una serie di irregolarità dell'Amministrazione
n o Comunale sanremese, ONsistenti nell'avere i f
l e
B 410
aggiudicato l'appalto ad una società che era stata estromessa dalla gara, nell'avere svolto sostanzialmente una trattativa privata senza averne l'autorizzazione, nell'avere aggiudicato l'appalto ad una società che, per gli esborsi effettuati nella circostanza e per gli impegni assunti, non si riteneva idonea alla gestione.
Come si vede, in seguito alle trame corruttive, non
ONtratto %3 ed alla è stato stipulato alcun deliberazione del Comune di assegnare la gestione del CA alla SIT Sanremo si è pervenuti in seguito ad una transazione tra le due società
ONcorrenti ONclusa davanti al Tribunale di EM
ed alla quale è intervenuto anche il detto Comune.
Ma si è trattato di un'assegnazione in base ad una trattativa privata non autorizzata e, comunque, non
approvata dal Ministro dell'Interno.
Ne ONsegue che non ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 319, comma 2°, n. 1.
C. P. (nella formulazione anteriore alla legge 26
aprile 1990, n. 86), per il caso che dal fatto sia derivata la stipulazione di ONtratti nei quali sia interessata l'amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale.
r o Pertanto, la sentenza impugnata deve essere i f l e
B 411
annullata limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 319, comma 2°, n. 1, C. P..
3°) Mancata ONcessione delle attenuanti generiche.
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia motivato sia la ONgruità della misura della pena sia il diniego delle attenuanti generiche
ON la gravità dei fatti e l'intensità del dolo;
in tal modo, valutando due volte gli stessi elementi.
Lamenta, inoltre, che la Corte di merito abbia omesso di esaminare gli elementi addotti dalla difesa e che avrebbero portato ad una diversa decisione. In particolare, il MM, venuto a
Conoscenza dell'esistenza di provvedimenti restrittivi della libertà personale di altri imputati, anziché restare in Scozia, dove si trovava, è tornato in AL e si è presentato alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di
EM per mettersi a disposizione della giustizia.
E così ha sofferto 16 mesi di carcerazione preventiva per il reato di cui all'art. 416 bis C.
P., dal quale poi è stato assolto ON formula piena.
Tale comportamento e le sofferenze derivategli nella vita familiare e sociale da tale imputazione avrebbero dovuto essere valutati a favore from e dell'imputato. e B 412
I l motivo risulta fondato in seguito all'annullamento della sentenza impugnata nel punto
ONcernente la circostanza aggravante di cui all'art. 319, comma 2°, n. 1 = C. P.. Invero,
l'esclusione di tale circostanza aggravante rende
3 meno grave il fatto ritenuto dalla Corte di Appello.
Conseguentemente, appare logico disporre l'annullamento della sentenza impugnata in ordine al diniego delle attenuanti generiche, dovendo la detta
Corte di merito valutare se, in relazione alla minore gravità del reato che risulta dall'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 319, comma 2°, n. 1,
C. P., siano da riONoscere le attenuanti generiche e, in caso positivo, formulare il relativo giudizio di comparazione.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata anche su tale punto, ON rinvio ad altra
Sezione della Corte di Appello di Milano, per nuovo
giudizio sull'eventuale riONoscimento delle
attenuanti generiche, per l'eventuale giudizio di comparazione tra le circostanze per la determinazione della pena.
37
Ricorso di VE IO 413
524, n. 1, C. P. P.) e difetto di motivazione della decisione (art. 524, n. 3, C. P. P.) ON riferimento alla ritenuta sussistenza del reato previsto dall'art. 416 bis C. P..
A riguardo il ricorrente sostiene che
3
l'individuazione dell'elemento specializzante della promanazione di forza intimidatrice proveniente dai presunti associati avrebbe dovuto essere effettuata
ON riferimento all'epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 416 bis C. P.%3 e che, comunque,
giudici di merito hanno omesso di individuare gli atti estrinseci dai quali fosse possibile, per i terzi, identificare la caratteristica intimidatoria promanante dagli associati, avendo dato per sONtata
la sicura matrice mafiosa del gruppo che gestiva il
CA, ONsiderato come proiezione di una ben
individuata organizzazione criminale originaria di
Catania.
L'accertata assenza di personaggi che avrebbero potuto trasmettere al gruppo operante a CA
quella "fama criminale" di altre associazioni già
operanti altrove ha imposto la ricerca di
ONnotazione mafiosa in comportamenti che, anche se
illeciti, non avevano alcuna riONoscibilità dalla n o collettività come espressione di mafiosità. Tali i f
l e
B 414
comportamenti non sono stati evidenziati per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 416 bis C. P..
Sostiene che la ONdizione di assoggettamento deve essere diffusa e non occasionale, mentre, nel caso non sussisteva né nell'ambito degliin esame,
amministratori pubblici, né nell'ambito dei giocatori, né nell'ambito dei ONcorrenti alla gara di appalto.
Aggiunge che non è possibile dedurre da fatti antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 416 bis
C. P. la sussistenza e persistenza della forza intimidatrice;
e che, comunque, non sono idonei a tal fine uno 0 due episodi sporadici di violenza 0
minaccia.
Il motivo è solo parzialmente fondato. Invero, la
Corte di merito ha adeguatamente motivato l'esistenza di un'associazione per delinquere tra
SI GI, IG RC IO, PE
OV, CA EN AN, Corallo Gaetano,
ON PE, LE AR, LE VI,
ON RI (anche se nei suoi ONfronti il reato
è stato dichiarato estinto per prescrizione in delle attenuantiseguito al riONoscimento
r o generiche), LI EN, Merlo Michele, Nardi lf e B 415
EL (anche Se nei suoi ONfronti il reato stato dichiarato estinto per prescrizione in seguito al riconoscimento delle attenuanti generiche),
ET TO, AN LU e VE IO,
come risulta dalla parte espositiva della presente sentenza, dove è sinteticamente riportata la
motivazione di quella di appello sul punto (vedi retro, pagg. 35-38 per l'associazione in generale;
e quanto detto a proposito delle posizioni dei singoli imputati sopra indicati).
Per quanto in particolare riguarda il VE, la
Corte di merito ha ampiamente motivato la partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere di cui si tratta, nell'esaminare la sua posizione (vedi pagg. 317 @ segg. della sentenza
impugnata).
Pertanto, risulta adeguatamente motivata l a
sussistenza di un'associazione per delinquere ය la
partecipazione alla stessa dell'imputato.
Invece, non risulta correttamente motivata la sussistenza dell'elemento specializzante per la
qualificazione dell'associazione di cui si tratta,
ai sensi dell'art. 416 bis C. P..
Invero, il fatto che la detta associazione abbia r
o avuto rapporti ON personaggi quali SA i f
l e
B 416
pacificamente appartenente ad altra EN,
associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" non inpuò trasferire tale qualifica all'associazione esame, essendo evidente che ai fini di tale qualificazione è necessario che l'associazione stessa si sia avvalsa della forza intimidatrice del vincolo associativo e della ONdizione di assoggettamento е di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il ONtrollo di attività eONomiche, di ONcessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. diLa Corte di merito, per dimostrare l'esistenza tale elemento specializzante, ha fatto riferimento
agli episodi di cui ai capi d'imputazione "G" ed "H"
(avvenuti in danno di NZ IN, nel giugno-
luglio 1977), all'episodio coevo in danno di Boni Guido non ONtestato agli imputati perché non
ONfermato dall'interessato, ma comunque attendibile, ed a quelli di cui ai capi d'imputazione "I" ed "L" (avvenuti il 27.4.1979). Ha
generalizzata fatto, inoltre, riferimento alla rm imputati, in sede ritrattazione degli efo e B 417
dibattimentale; ritrattazione interpretata dalla
Corte di merito come atteggiamento omertosO,
dimostrativo della ONdizione di assoggettamento dei medesimi, anche a distanza di anni.
La Corte Suprema Osserva che quest'ultima circostanza non può logicamente essere interpretata nel senso indicato dalla Corte di merito, dato che le ritrattazioni non riguardano esclusivamente le dichiarazioni a carico dei coimputati dell'associazione per delinquere, ma in primo luogo le proprie responsabilità. Conseguentemente, vanno a-
interpretate non già quale indice di una ONdizione
di assoggettamento e di omertà, bensì come espediente difensivo.
Le altre circostanze indicate dalla Corte di merito, oltre ad essere episodi isolati,
insuscettibili di essere valutati ai sensi dell'art. 416 Bis, comma 3°, C. P. P., sono avvenuti tutti in epoca molto antecedente all'entrata in vigore dell'art. 416 bis C. P. (29 settembre 1982); @,
quindi, non possono essere valutati ai sensi del citato articolo, per il principio dell'irretroattività della legge penale, previsto dall'art. 2 C. P. e costituzionalmente garantito k dall'art. 25, comma 2°, della Costituzione.
-
c e
B 418 Ne ONsegue che, ove non sia dimostrato che l'associazione di cui si tratta si sia avvalsa, dopo l'entrata in vigore dell'art. 416 bis C. P., della forza di intimidazione del vincolo associativo e della ONdizione di assoggettamento e di omertà che
3 ne deriva per le finalità indicate nel citato articolo, l'associazione non potrà essere qualificata di tipo mafioso. Pertanto, l a sentenza impugnata deve essere annullata nei ONfronti del VE per quanto riguarda la qualificazione giuridica dell'associazione per delinquere di cui al capo d'imputazione "A", ON rinvio ad altra Sezione della
Corte di Appello di Milano, per nuovo giudizio sul punto.
2°) Violazione di legge (art. 524, n. 3, C. P. P.)
per difetto di motivazione (art. 148 C. P. P.) in pronunciata relazione all'ordinanza dibattimentale dalla Corte di Appello in data 20.10.1992,
200 C. P. ritualmente impugnata a norma dell'art.
P..
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto superflua la rinnovazione del dibattimento per sentire il coimputato SI, la cui m posizione era stata separata dal giudice di primo o r f r e
B 419
grado per l'impossibilità dello stesso a comparire.
Il motivo è infondato. Invero, ai sensi dell'art. 520 C. P. P. del 1930, il giudice di appello dispone la rinnovazione totale o parziale del dibattimento,
quando ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti%3B ONdizione, questa, che non
ricorreva nel caso in esame, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata.
3°) Violazione di norme processuali (art. 524, n.
3, C. P. P.) ON riferimento all'obbligo di compiuta motivazione, per vizio logico della sentenza in relazione alla ritenuta responsabilità in ordine ai reati ONtestati ai capi G, H, I ed L
dell'imputazione.
A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di
merito ha attribuito i fatti di cui ai detti capi d'imputazione al VE in base ad un unico
indizio costituito dalla frase "Tu sei il
Consigliere ribelle"; e, quindi, senza che vi fosse
pluralità, ONcordanza, gravità e precisione degli indizi, ON ONseguente violazione dell'art. 192 C.
P. P. del 1988.
Il motivo છે infondato. Invero, l'art. 192, comma
2°, C. P. P. richiede che gli indizi debbano essere
v gravi, precisi e ONcordanti. Ma, non esclude che la i f e e
B 420
decisione possa essere adottata in base ad un solo indizio, quando lo stesso, per la sua gravità, sia da solo idoneo a far ritenere provata la colpevolezza dell'imputato. Nel caso in esame, ricorre proprio tale ipotesi,
dato che la frase pronunciata dal rapinatore "Tu sei i l Consigliere ribelle" non lascia dubbi sull'interpretazione del fatto, come diretto a far
desistere il Consigliere Comunale NZ IN
dalla sua opposizione in seno al Consiglio Comunale di CA d'AL in ordine all'affare
ONcernente il Casinò; e, quindi, non lascia dubbi
neppure sulle persone dei mandanti, che necessariamente devono essere quelle interessate al detto affare.
4°) Capo D
- Truffa
Erronea interpretazione di norma penale (art. 524,
n. 1, C. P. P.) in relazione alla ritenuta fattispecie prevista dall'art. 640 C. P.. Omessa
motivazione e travisamento di fatto (art. 524, n. 3,
P. P.).
A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha ritenuto che il riONoscimento
dell'indennità di rischio fosse il prodotto degli accordi corruttivi che tale rischio fosse f el B 421
insussistente; ed osserva che il risultato di un accordo corruttivo non può integrare il delitto di truffa perché l'accordo corruttivo non può integrare l'elemento dell'inganno.
Sostiene che il rischio di cui si tratta era effettivamente esistente per la necessità utilizzare i gettoni speciali in ONseguenza delle restrizioni valutarie allora esistenti.
Sempre in ordine al delitto di truffa: erronea applicazione di norma penale (art. 524, n. 1, C. PM
P.) in relazione alla ritenuta circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, C. P..
A riguardo i l ricorrente sostiene che la valutazione della particolare rilevanza del danno patrimoniale, avrebbe dovuto essere effettuata in
relazione ad ogni singolo ONteggio della Somma da
decurtare a titolo di indennità di rischio, senza dare rilevanza al dato globale della decurtazione a tale titolo.
Il motivo è infondato. Invero, l'accordo corruttivo non può integrare un'induzione in errore nei
ONfronti del pubblico ufficiale che partecipa al
detto accordo;
ma ben può indurre in errore gli altri funzionari dell'Ente Pubblico ed in
Berfion particolare gli organi di ONtrollo. 422
D'altra parte l'insussistenza del rischio in esame
è stata dimostrata dalla Corte di merito ON
argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici;
e,
quindi, la relativa decisione si sottrae al
sindacato di legittimità di questa Corte Suprema,
che non può procedere ad una nuova valutazione delle ed eventualmente diversa, prove e ad una nuova,
ricostruzione dei fatti.
Infine, per quanto riguarda l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, C. P., l'entità del danno non può
essere determinata ON riferimento ai singoli
ONteggi, che venivano effettuati ogni dieci giorni;
ma in base all'ammontare globale della decurtazione a tale titolo. Infatti, l'intero danno è ONseguenza
di un unico reato di truffa.
5°) Erronea interpretazione di norme penali (art. 524, M. 1. C. P. P.) in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di bancarotta di cui ai capi M
N ON riferimento agli artt. 40, 42 e 43 C. P..
Violazione di legge per difetto di motivazione (art. 524, n. 3, C. P. P.).
A riguardo il ricorrente sostiene che, in data
27.7.1986, la società UA fu dichiarata fallita;
in data 11.11.1983 tutto il Consiglio di
Amministrazione della società fu di fatto destituito i e
B 423
a causa dell'arresto dei suoi componenti 8,
specialmente, del Presidente%3B l'attività del Casinò
fu bloccata per 40 giorni3B tutti i beni della società furono sequestrati e l'amministrazione affidata a custodi giudiziari, che dopo tre anni di amministrazione chiedevano il fallimento della società, indicando tra le ragioni anche
l'indisponibilità delle liquidità attive, perché
sequestrate, e difficoltà di recuperare i crediti in relazione all'andamento dell'istruttoria penale. Ciò
avrebbe dovuto far ritenere che il fallimento sia stato determinato da fatti ed atti intervenuti dopo la destituzione del Consiglio di Amministrazione.
Invece, la sentenza impugnata ha fatto risalire l'insolvenza al novembre 1983.
I l motivo è infondato. Invero, va anzitutto
Osservato che la sentenza impugnata ha fatto risalire l'insolvenza della SOC. LT al novembre 1983, dandone adeguata motivazione, come già si è avuto occasione di mettere in evidenza,
trattando le posizioni di altri coimputati di reati
di bancarotta.
Per quanto, poi, riguarda l'assunto che i l
fallimento non è stato ONseguenza degli atti di distrazione, ma di altri fatti, questa Corte Suprema i f l e B 424
ONfigurazione del reato diOsserva che per la
bancarotta fraudolenta non necessario che il fallimento sia ONseguenza degli atti di distrazione patrimoniali commessi, i quali vanno qualificati come reati di bancarotta fraudolenta, quando successivamente intervenga il fallimento, anche Se
causato da altri eventi. La Corte di merito ha posto in evidenza che
l'insolvenza era già destinata ad insorgere sin dal novembre 1983 (e nonostante l'apparente equilibrio eONomico risultante dalle scritture ONtabili,
delle quali, peraltro, la stessa Corte di merito ha evidenziato l'inaffidabilità) soltanto ai fini di
dimostrare l'elemento soggettivo del reato e cioè la
ONsapevolezza degli imputati che quegli atti di distrazione avevano l'attitudine di pregiudicare gli interessi dei creditori sociali.
6°) Annullamento della sentenza per intervenuta prescrizione in relazione al reato di corruzione
(art. 319 C. P.) ON riferimento agli episodi delittuosi relativi a De GG, ONtestati al capo
B.
A riguardo il ricorrente sostiene che in relazione a due dei numerosi episodi di corruzione ONtestati
i al capo "B", e precisamente la promessa di indebito f e e B 425
denaro nei confronti di De GG (pubblico amministratore), avvenuta nella primavera del 1977,
e la dazione di monili ed altri beni mediante
ONsegne ripetutesi dalla primavera del 1977 sino a settembre 1978, è maturata la prescrizione, ON
ONseguente estinzione del reato.
I l motivo è infondato. Invero, una volta riONosciuto il reato ONtinuato, i singoli reati ritenuti in ONtinuazione perdono la loro autonomia ai sensiai fini della prescrizione, in quanto,
dell'art. 158, comma 1°, C. P. il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la
ONtinuazione: nel caso in esame, dal novembre 1983.
Conseguentemente, il termine di quindici anni (così
prolungato per effetto di atti interruttivi della prescrizione) non è ancora decorso.
7°) Violazione di legge per difetto di motivazione
(art. 524, n. 3, C. P. P.), in relazione alla
mancata ONcessione di circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis C. P.).
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia negato le attenuanti generiche,
limitandosi ad esporre i criteri astratti ed omettendo di indicare le ragioni per le quali ha elfic ritenuto di dover dare prevalenza ai suddetti
B
ང 426
criteri, rispetto alle ragioni ONcrete prospettate dalla difesa.
I l motivo risulta fondato in seguito all'annullamento della sentenza impugnata nel punto
ONcernente la qualificazione giuridica dell'associazione di cui al capo d'imputazione "A" come associazione di tipo mafioso. Invero, qualora la Corte di merito dovesse qualificare il fatto ai sensi dell'art. 416 C. P., il reato risulterebbe meno grave di quello ritenuto nella sentenza impugnata.
Conseguentemente, appare logico disporre l'annullamento della sentenza impugnata in ordine al diniego delle attenuanti generiche, dovendo la detta
Corte di merito valutare se, in relazione all'eventuale meno grave reato, siano da riONoscere
le attenuanti generiche e, in caso positivo,
formulare il relativo giudizio di comparazione.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata anche SW tale punto, ON rinvio ad altra
Sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo
giudizio sull'eventuale riONoscimento delle
attenuanti generiche, per l'eventuale giudizio di per la comparazione tra le circostanze erfione determinazione della pena.
B 427
determinazione della pena, con Erronea
8 ° )
riferimento a quella base fissata per il delitto associativo, ritenuto più grave.
A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha erroneamente determinato la pena, perché
ha mantenuto immutata la pena base relativa al reato più grave già stabilita dal giudice di primo grado,
apportarvi la riduzione di penasenza ONseguente
all'eliminazione dell'aggravante di cui all'art. 416
bis, comma 4°, C. P..
Il motivo in esame deve essere ritenuto assorbito dall'annullamento della sentenza impugnata nei
ONfronti del VE per quanto riguarda la qualificazione giuridica dell'associazione per delinquere di cui al capo d'imputazione "A".
38
Ricorso di EN SV
1°) Sul reato di corruzione. Violazione degli artt.
475, n. 3, e 524, n. 1, C. P. P. del 1930.
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia dato credito alle ONfessioni rese dal
EN in istruttoria e non alla ritrattazione dibattimentale, ON la quale aveva anche spiegato di aver ONfessato per timore di essere raggiunto dall'imputazione di associazione di tipo mafioso,
f e B 1
428
qualora non avesse ONfessato le Sue presunte responsabilità, dissociandosi dalla ONdotta dei coimputati mafiosi;
B e che, ONtro ogni logica, la
Corte di merito ha ritenuto non credibile tale spiegazione, perché la temuta incriminazione era
avvenuta dopo le ONfessioni e non prima.
Lamenta, inoltre, che la Corte di merito abbia omesso di ONsiderare le altre circostanze addotte dal EN a ONfutazione della sua colpevolezza.
Sostiene che il comportamento tenuto dal EN
durante tutta la vicenda ONtrasta ON la sua
adesione al piano corruttivo a favore della SIT.
Infatti, nel primo periodo, egli non ha preso alcuna iniziativa a favore della SIT%; e ancor meno nel periodo posteriore alla gara d'appalto, non avendo
egli mai cercato di favorire delibere di assegnazione alla SIT, ma, al ONtrario, avendole ostacolate.
Sostiene che tale ricostruzione ONsente di escludere accordi criminosi tra il EN e la SIT 0,
quindi, appare verosimile la sua ritrattazione.
I l motivo è infondato. Invero, l'illogicità denunciata dal ricorrente non è decisiva, dato che la Corte di merito ha adeguatamente motivato le on i ragioni per le quali ha ritenuto attendibili le rf e B 429
dichiarazioni ONfessorie rese dal EN nel corso dell'istruttoria ed inattendibile la ritrattazione.
dibattimentale.
A riguardo la Corte di merito ha osservato che le
ONfessioni rese in istruttoria trovavano risONtro
non solo nelle dichiarazioni dell'CQviva, ma anche nella deposizione del teste Oliveri,
all'udienza del 23 aprile 1990, e nella documentazione sequestrata al ME, per quanto riguarda la corruzione successiva alla gara d'appalto. Mentre, per quanto riguarda l'adesione al piano corruttivo anteriore, Osservava che la
ONfessione era stata resa nell'interrogatorio del 2
dicembre 1983, ove aveva dato atto di una serie di inONtri avuti ON DI, IN, RE,
MM e LI, collocati nella seONda metà
dell'anno 1982.
La Corte di merito osservava, inoltre, che
"l'importanza del ruolo del EN, quale Sindaco in carica, è appieno dimostrata dal fatto che la Sua
adesione ha avuto effetto risolutivo nella vicenda sia nella prima fase, comportando il SUO assenso la
definitiva decisione dei politici sanremesi di
favorire la vittoria della SIT nella gara seONdo il n o piano predisposto dall'IN 8 dall'RE, i t c
e
B J 430
sia nella seONda fase, essendo stato sopra dimostrato come soltanto la definizione di un accordo corruttivo ME-EN ha posto fine alla ostruzione di quest'ultimo ai tentativi di IN
e MM di procedere all'assegnazione dell'appalto alla SIT".
Pertanto, la responsabilità del EN risulta adeguatamente dimostrata.
2°) In via subordinata. Sull'esistenza dell'aggravante. Violazione dell'art. 319. cpv., n.
1, C. P. in relazione all'art. 524, n. 1 e 3, e 475,
n. 3, C. P. P..
A riguardo il ricorrente sostiene che l'aggravante di cui si tratta non è ONfigurabile, perché, nel
caso in esame, nessun ONtratto è stato stipulato.
Il motivo è fondato. Invero, come risulta dalla sentenza impugnata, nella gara di appalto, svoltasi il 25 gennaio 1983, è risultata vincitrice la
"3 ma, ON successiva ERs RA, S.p.A
deliberazione in data 4 marzo 1983, la Giunta
Comunale, ritenendo che la detta società non possedesse alcuni requisiti essenziali per l'ammissione alla gara, proponeva al Ministero
l'annullamento dell'ammissione alla licitazione n o privata della Flower's Paradise e, quindi, i f l e
B 431
atti successivi della l'annullamento degli
Commissione di Gara.
Alla fine, ON deliberazione in data 8 agosto 1983, n. 2953, la Giunta comunale aggiudicava l'appalto alla SIT EM per il canone annuo di £.
21.000.000.000; ON successiva deliberazione in data 23 agosto 1983, n. 3048, la Giunta Comunale
assegnava in via definitiva l'appalto alla SIT
EM per il canone annuo di £. 21.000.000.000 ed
richiamate nelle precedentialle ONdizioni
deliberazioni ed in sintonia ON il verbale di
ONciliazione, redatto davanti al Tribunale di
EM a transazione delle azioni giudiziarie già
intraprese e pendenti tra le due società ONcorrenti
(ERs RA e SIT EM). Tale
deliberazione veniva approvata dal Consiglio
Comunale ON deliberazione 4 ottobre 1983. Ma, il 9
dicembre 1983, i l Ministero dell'interno non approvava le deliberazioni 8 e 23 agosto 1983 ed
autorizzava il Comune a gestire la Casa da Gioco per sei mesi.
Nel provvedimento ministeriale si evidenziavano tutta una serie di irregolarità dell'Amministrazione
Comunale sanremese, ONsistenti nell'avere n o stataaggiudicato l'appalto ad una società che era i f
l e
B 432
estromessa dalla gara, nell'avere svolto sostanzialmente una trattativa privata senza averne l'autorizzazione, nell'avere aggiudicato l'appalto ad una società che, per gli esborsi effettuati nella circostanza per gli impegni assunti, non si
riteneva idonea alla gestione.
Come si vede, in seguito alle trame corruttive, non
è stato stipulato alcun ONtratto %33 ed alla
deliberazione del Comune di assegnare la gestione del CA alla SIT EM si è pervenuti in seguito ad una transazione tra le due società
ONcorrenti ONclusa davanti al Tribunale di EM
ed alla quale è intervenuto anche il detto Comune.
Ma si è trattato di un'assegnazione in base ad una trattativa privata non autorizzata e, comunque, non approvata dal Ministro dell'Interno.
Ne ONsegue che non ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 319, comma 2°, n. 1,
C. P. (nella formulazione anteriore alla legge 26
aprile 1990, n. 86), per il caso che dal fatto sia
derivata la stipulazione di ONtratti nei quali sia interessata l'amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere n o i annullata limitatamente alla ritenuta aggravante di f l e
B 433
cui all'art. 319, comma 2°, n. 1, C. P. -
3°) Sempre in via subordinata. Violazione degli artt. 319 e 133 C. P. in relazione all'art. 524, n.
1, C. P. P..
A riguardo il ricorrente sostiene che l'art. 133 C.
P. richiede che il giudice debba tener ONto di una serie di elementi da valutarsi nel loro complesso;
mentre la Corte di merito ha portato la sua attenzione solamente sulla gravità del reato e su altre circostanze smentite dagli atti processuali.
Invero, l'importanza del ONtributo causale deve essere esclusa, perché l'iniziativa dell'accordo non
è partita dal EN e 10 stesso non ha fatto
praticamente nulla nella prima fase della gara, ma si sarebbe praticamente limitato a non ostacolare l'accordo.
Lamenta, inoltre, che la Corte di merito non abbia valutato tutti gli elementi indicati nell'art. 133
C. P., compresa la ONdotta successiva la reato.
I l motivo infondato. Invero, la determinazione della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito (artt. 132 e 133 C. P.) e la
relativa decisione si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte quando sia adeguatamente on fi motivata. r e B 434
A tal fine non necessario che il giudice di merito si avvalga di tutti i criteri indicati nell'art. 133 C. P. 3 ma è sufficiente che, sulla scorta di alcuno di essi, chiarisca le ragioni che lo hanno indotto ad infliggere una determinata pena.
Nel caso in esame, la Corte di merito ha motivato la misura della pena facendo riferimento alla macroscopica gravità del fatto in relazione alla rilevantissima entità della tangente pattuita,
all'intensità del dolo, all'importanza dell'apporto causale della ONdotta dell'imputato in relazione alla qualità di sindaco, alla pervicace ricerca di rilevanti utilità a proprio esclusivo tornaONto,
nella fase successiva alla gara.
Pertanto, la misura della pena appare adeguatamente motivata ed il motivo di ricorso in esame non può
essere accolto, salvo quanto detto a proposito del motivo di ricorso che precede e quanto si dirà а
proposito del motivo che segue.
4°) Sulla mancata ONcessione delle attenuanti e 133 C. generiche. Violazione degli artt. 62 bis
P..
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia motivato il diniego delle attenuanti on generiche ON l'irrilevanza dell'incensuratezza i f e e
B 435
(essendo questa necessaria per esercitare pubbliche funzioni), la posposizione dell'interesse pubblico a quello privato e la ritrattazione;
tutte e tre inidonee a motivare il detto diniego.
I l motivo risulta fondato in seguito all'annullamento della sentenza impugnata nel punto
ONcernente la circostanza aggravante di cui
1, C. P.. Invero, all'art. 319, comma 2°, n.
di tale circostanza aggravante rende l'esclusione meno grave il fatto ritenuto dalla Corte di Appello.
Conseguentemente, appare logico disporre l'annullamento della sentenza impugnata in ordine al diniego delle attenuanti generiche, dovendo la detta Corte valutare se, in relazione alla minore gravità
del reato che risulta dall'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 319, comma 2°, n. 1, C. P.. siano da riONoscere le attenuanti generiche e, in caso positivo, formulare il relativo giudizio di comparazione.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere
annullata anche Su tale punto, ON rinvio ad altra
Sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo
giudizio sull'eventuale riONoscimento delle
attenuanti generiche, per l'eventuale giudizio di n io comparazione tra le circostanze e per la eef
B 436
determinazione della pena.
Ai sensi dell'art. 549 C. P. P. del 1930, alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di
RI AU, PA EZ e LI EZ, ed al rigetto di quelli di OS ER, BO DO,
RA OM, IS LA, DI EL,
JA CE, EL IM e Simiele
IA, ONsegue la ONdanna degli stessi, in
solido, al pagamento delle spese del procedimento, e di ciascuno al versamento della somma di f. 300.000
alla Cassa delle Ammende.
Inoltre, PE OV, CA EN AN,
AL TA, LE AR, ON RI,
IS LA, VE IO, BO DO,
OS ER e RA OM devono essere
ONdannati, in solido, al rimborso delle spese questo grado di giudizio dallasostenute in costituita parte civile LI della S.p.A.
UA, in persona del curatore Dott. Invernizzi
Anna Maria, spese che liquida in complessive £.
tremilionitrecentosettantamila (dico £. 3.370.000),
tremilioni per onorario di difesa.di cui £ -
Infine, IN TE, RE BE, Ballestra FU, NO PE, GA AN,
BO DECQ GI, SI GI, IG r o f e B 437
RC IO, PE OV, CA Enrica
AN, LL ON, AL GI, AL
TA, IN CL, Enea VA, LM
PE, IA OV, LE AR, LE
VI, LI EN, GU AE, ME
3 CH, ET TO, AN LU,
MM RI, VE IO e EN SV
devono essere ONdannati, in solido, al rimborso delle spese sostenute in questo grado del giudizio dalla costituita parte civile Comune di EM, in spese che liquida persona del Sindaco pro-tempore,
in complessive £. cinquemilionisettecentosessanta
(dico £. 5.760.000), di cui lire 5.000.000 per onorario di difesa.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione annulla, senza
rinvio, la sentenza impugnata:
nei ONfronti di ON RI, perché il reato sub
"B" è estinto per intervenuta prescrizione, e nei
ONfronti di AL GI, limitatamente alla pena accessoria.
Annulla la medesima sentenza nei ONfronti di NO
PE, BO DECQ GI, SI
GI, IG RC IO, PE OV,
m o CA EN AN, AL TA, EN r f e e
B 438
VA, ON PE, LM PE,
LE AR, LE VI, GU AE,
ME CH, ET TO, AN LU e
VE IO, limitatamente ai reati di cui ai capi "A" ed "L1" della rubrica, assorbito in detto annullamento il motivo ONcernente le attenuanti generiche, e rinvia, per nuovo giudizio sui punti anzidetti, ad altra Sezione della Corte di Appello
di Milano.
Annulla la stessa sentenza nei ONfronti di
IN TE, RE BE, Ballestra
FU, LI EN, ME CH, Tommasini
RI e EN SV e per l'effetto estensivo anche nei ONfronti di IA OV e ET
TO, limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 319, cpv., n. 1, Cod. Pen., e rinvia,
per nuovo giudizio sulla ONcessione delle attenuanti generiche, comparazione delle stesse e
rideterminazione delle pene, ad altra Sezione della
Corte di Appello di Milano. Annulla la sentenza impugnata nei ONfronti di
GA AN, LL ON, AL GI e
IN CL, limitatamente al giudizio di comparazione tra le ritenute circostanze, e rinvia,
on per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della i f e e
B 439
Corte di Appello di Milano.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata nei
ONfronti di LI ND e rimette gli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.
Dichiara inammissibili i ricorsi di RI
AU, PA EZ e LI EZ, nonché
rigetta quelli di OS ER, BO DO,
RA OM, IS LA, DI EL,
JA CE, EL IM e EL
IA, che ONdanna tutti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ciascuno, al
versamento della somma di £. 300.000 alla Cassa
delle Ammende.
Condanna, infine, PE OV, CA EN Franca, AL TA, LE AR, ON
RI, IS LA, VE IO, BO
DO, OS ER e RA OM, in solido,
al rimborso delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla costituita parte civile Fallimento
della S.p.A. UA, in persona del curatore Dott.
Invernizzi Anna Maria, spese che liquida in tremilionitrecentosettantamila (dicocomplessive f.
£. 3.370.000), di cui £. tremilioni per onorario di difesa. Condanna, altresì, IN TE,
n o RE BE, LE FU, NO PE, i f
l e
B 440
GA AN, Borletti DECQ GI, SI
GI, IG RC IO, PE OV,
CA EN AN, LL ON, AL
GI, AL TA, IN CL, EN
VA, LM PE, IA OV,
LE AR, LE VI, LI EN, 3
GU AE, ME CH, ET TO,
AN LU, MM RI, VE IO e
EN SV, in solido, al rimborso delle spese sostenute in questo grado del giudizio dalla costituita parte civile Comune di EM, in
persona del Sindaco pro-tempore, spese che liquida in complessive £. cinquemilionisettecentosessanta
(dico £. 5.760.000), di cui lire 5.000.000 per onorario di difesa.
Così deciso in Roma, nella camera di ONsiglio del
8 luglio 1995.
Il Presidente Il Consigliere est.
(Santo Belfiore)
(Marcello De Lillo)Лише "Hedilla Santo Belfiore
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
DEPOSITATA helina Romeo IN C мнет 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
318 C. P. (corruzione per atto d'ufficio) non era
. t u B 1°) Erronea applicazione della legge penale (art. i f e e B
1 8 OTT. 1995
IL CUL.
W rite