Sentenza 16 giugno 2016
Massime • 1
In tema di diffamazione, il divieto di "exceptio veritatis", alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 596, comma primo, cod. pen., non può trovare applicazione qualora l'autore del fatto incriminato abbia agito nell'esercizio di un diritto, ex art. 51 cod. pen. e, quindi, in ogni caso in cui si prospetti il legittimo esercizio del diritto di critica. (In applicazione di questo principio la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di appello ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 595 cod. pen. per avere esposto ad alcuni superiori della parte lesa, carabiniere, che quest'ultimo non gli aveva pagato alcuni lavori edilizi eseguiti nella sua abitazione, avendo ravvisato, nelle modalità di esposizione dei fatti, le caratteristiche della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen.).
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- 1. Il confine tra diffamazione e legittimo esercizio diritto di cronacaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 8 marzo 2019
(Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: C.p. artt. 51, 595) Il fatto Con sentenza del 12 settembre 2016, la Corte d'appello di Napoli aveva, in riforma della decisione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 28 gennaio 2013, con la quale era stata affermata la responsabilità penale di C. D. F. in ordine al reato di diffamazione aggravata, dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. I fatti riguardavano la diffusione di un volantino, poi trasfuso in una pubblicazione sul quotidiano “…“, contenente affermazioni lesive della reputazione di L. M., Presidente provinciale della …, profferite nell'ambito di un risalente contrasto, acuitosi nel corso della campagna …
Leggi di più… - 2. Critica politica, confini ampi (Cass. 7340/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2016, n. 41414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41414 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2016 |
Testo completo
4 14 14 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 16/06/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1870/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente - REGISTRO GENERALE N.41279/2015 SILVANA DE BERARDINIS ROSSELLA CATENA PAOLO MICHELI Rel. Consigliere - ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ED RO nato il [...] a [...] nei confronti di: IC ON nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 23/03/2015 del TRIBUNALE di FERRARA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2016, la relazione svolta dalConsigliere ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del SANTE SPINACI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. S. Spinaci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 31/07/2014, il Giudice di pace di Ferrara dichiarava ON IC colpevole del reato di diffamazione, per aver offeso la reputazione del Carabiniere TR DE enunciando, alla presenza del Capitano Giuseppe LO e del Maresciallo Antonio Carone, una serie di fatti e circostanze in merito a un rapporto di lavoro che non sarebbe stato onorato completamente da DE e lasciando intendere che questi fosse inadempiente e insolente;
IC veniva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Pronunciandosi sull'appello dell'imputato, il Tribunale di Ferrara, con sentenza deliberata il 23/03/2015, ha assolto ON IC dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.
2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Ferrara ha proposto ricorso per cassazione TR DE, attraverso il difensore e procuratore speciale avv. A. Bova, denunciando nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. -violazione della legge penale. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, deve ritenersi diffamatoria l'attribuzione ad un soggetto di un contegno o di una qualità riprovevoli in termini normativi e sociali, come quelli di "insolvente" e "inadempiente ai propri obblighi contrattuali", ancorché le parole utilizzate non integrino espressioni volgari o un dileggio, non rilevando che il comportamento attribuito corrisponda al vero. Il Tribunale di Ferrara ha trascurato l'art. 596, terzo comma, cod. pen., in forza del quale la veridicità del fatto esclude la diffamazione solo nell'ipotesi in cui riguardi un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, laddove, nel caso di specie, quanto attribuito a DE riguardava aspetti della sua vita privata. Erroneamente la sentenza impugnata ha fatto riferimento al diritto di critica: l'imputato non si prefiggeva di avviare un'ordinaria procedura disciplinare, ma di far leva sul rapporto gerarchico per ottenere l'intercessione bonaria del Capitano LO. In ogni caso, risulta superato il limite della attinenza/pertinenza, in forza del quale l'esercizio del diritto di critica va esercitato nelle sedi appropriate e con le opportune modalità, non potendosi strumentalizzare la funzione disciplinare correlata a determinate funzioni per un indiscriminato sindacato nella sfera privata delle persone che rivestono tali funzioni. Non conferente è il precedente 2 del 2008 richiamato dal Tribunale di Ferrara, che riguardava un militare denunciato in sede disciplinare per abuso d'ufficio e percosse in danno del denunciante tenuti nell'espletamento delle funzioni. Non ha pregio il riferimento della sentenza impugnata all'intenzione di denunciare un comportamento ritenuto scorretto perché il delitto di diffamazione è a dolo generico e non richiede l'animus iniurando vel diffamandi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non merita accoglimento. Nel riformare la pronuncia di condanna di primo grado, il Tribunale di Ferrara rileva, in primo luogo, che le circostanze riferite da IC sono l'asciutto racconto delle vicende contrattuali riguardanti i lavori di ristrutturazione della casa della persona offesa, racconto, sottolinea il giudice di appello, che non contiene alcuna espressione offensiva, né fatti non veri, come sostanzialmente confermato dallo stesso DE. Al riguardo, il ricorso deduce la violazione della disciplina ex art. 596 cod. pen., rimarcando l'irrilevanza, ai fini dell'integrazione del reato di diffamazione, della veridicità del fatto. La censura non coglie nel segno. Muovendo dal principio delineato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui l'art. 596 cod. pen., quando non ammette l'imputato del delitto di diffamazione a provare a propria discolpa la verità o notorietà del fatto attribuito alla persona offesa, non può trovare applicazione allorché l'imputato stesso sia in grado di invocare l'esimente, prevista dall'art. 51 cod. pen., che esclude la punibilità in quanto il fatto addebitato costituisca esercizio di un diritto (Corte cost., sent. n. 175 del 1971), questa Corte ha affermato che il divieto di exceptio veritatis, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 596 cod. pen., non può trovare applicazione qualora l'autore del fatto incriminato abbia agito nell'esercizio di un diritto, ex art. 51 cod. pen., e, quindi, non solo nell'ipotesi di diritto di cronaca spettante al giornalista, ma in ogni caso in cui si prospetti il legittimo esercizio del diritto di critica (Sez. 5, n. 1369 del 05/11/2008 - dep. 15/01/2009, Popolano, Rv. 242957). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha appunto riconosciuto la sussistenza della causa di giustificazione, sicché occorre procedere all'esame delle censure proposte dal ricorrente con riferimento ad essa, restando, invece, disattese le doglianze relative alla natura offensiva delle dichiarazioni di IC (ritenute scriminate dal giudice di appello) e, appunto, alla disciplina ex art. 596 cod. pen. La sentenza impugnata ha poi dato conto della riconoscibilità, nelle espressioni addebitate a IC, del requisito della continenza, ossia della riconducibilità di dette espressioni nell'ambito della tematica attinente al fatto dal 3 quale la critica (Sez. 5, n. 3047 del 13/12/2010 - dep. 27/01/2011, Belotti e altri, Rv. 249708), sottolineando, come si è visto, che quanto riferito rappresentava l'asciutto racconto delle vicende contrattuali intercorse tra imputato e persona offesa. Sul punto, le doglianze del ricorrente prospettano il superamento del limite della continenza, in considerazione della sede non appropriata nella quale il racconto era stato reso: al riguardo, però, la sentenza impugnata ha osservato che destinatari del racconto il cui intervento IC sollecitava erano i superiori della persona offesa, che potevano valutarne il comportamento anche se avvenuto fuori servizio (tanto è vero che un procedimento disciplinare - poi chiuso senza l'adozione di alcun provvedimento - fu inizialmente aperto). Né la motivazione della sentenza impugnata è inficiata dai rilievi difensivi circa la "strumentalizzazione" della funzione disciplinare, posto che, sia pure con l'intenzione di addivenire ad una concordata definizione della questione, IC si era rivolto ai superiori gerarchici della persona offesa nella prospettiva di argomentare e sollecitare una richiesta di intervento per porre rimedio» alla situazione lamentata (Sez. 5, n. 1695 del 14/07/2014 - dep. 14/01/2015, Della Corte). L'infondatezza delle doglianze relative alla configurabilità, nel caso di specie, della scriminante dell'esercizio del diritto di critica esimono questa Corte dall'esaminare le ulteriori censure relative al passaggio della motivazione della sentenza impugnata che richiama l'insussistenza di un'intenzione diffamatoria in capo a IC, argomento, questo, che, nel percorso argomentativo del giudice di merito, assume valenza ad abundantiam, sicché i relativi rilievi critici non impingono comunque il nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/06/2016. Il Consigliere estensoreAmjelo вариво Il Presidente Брав DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 3- 01 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cambele Lanzuise