Articolo 298 del Codice di procedura penale
Articolo 297Articolo 282 bis
Versione
24 ottobre 1989
Art. 298. Sospensione dell'esecuzione delle misure 1. L'esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione nei confronti di un imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare personale per un altro reato ne sospende l'esecuzione, salvo che gli effetti della misura disposta siano compatibili con la espiazione della pena.
2. La sospensione non opera quando la pena e' espiata in regime di misure alternative alla detenzione.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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