Articolo 524 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 524.

(Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori).

Se taluno rinunzia, benche' senza frode, a un'eredita' con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredita' in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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