Articolo 39 del Codice di procedura penale
Articolo 33 sexiesArticolo 33 septies
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24 ottobre 1989
Art. 39. Concorso di astensione e di ricusazione 1. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione e' accolta.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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