Articolo 255 del Codice di procedura penale
Articolo 240Articolo 256
Versione
24 ottobre 1989
Art. 255. Sequestro presso banche 1. L'autorita' giudiziaria puo' procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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