Art. 255. Sequestro presso banche 1. L'autorita' giudiziaria puo' procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Commentari • 21
- 1. Indagini patrimonialihttps://www.brocardi.it/
[…] Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione di cui al primo periodo con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale.
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Giurisprudenza • 64
- 1. Trib. Catania, sentenza 04/06/2022, n. 2545Provvedimento: […] Procura della Repubblica con decreto del 19.09.2009, a seguito di querela presentata il 18.09.2009, e ad integrazione dei precedenti decreti del 28/07/2009 e del 4/08/2009 ai sensi dell'art. 255 c.p.p.Leggi di più...
- art. 51 R.D. 1669/1933·
- art. 1176 c.c.·
- sequestro penale·
- art. 255 c.p.p.·
- danno non patrimoniale·
- art. 96 c.p.c.·
- responsabilità civile·
- onere della prova·
- danno patrimoniale·
- protesto illegittimo