Articolo 58 della Legge 18 aprile 1975, n. 148
Articolo 57Articolo 59
Versione
20 maggio 1975
Art. 58.
I direttori sanitari, i direttori di farmacia, i primari ospedalieri, che siano in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno dieci mesi alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, se in possesso dell'idoneita' nella corrispondente qualifica e disciplina sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso, ovvero, se in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di idoneita' nella corrispondente qualifica e disciplina, sono trattenuti in servizio nel predetto posto ed il posto e' messo a pubblico concorso dopo l'espletamento dei primi esami di idoneita' banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il concorso pubblico di cui al precedente comma deve essere bandito entro e non oltre un mese dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la sanita' che approva la graduatoria degli idonei per ciascuna qualifica e disciplina.
I sovraintendenti sanitari, che siano in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno dieci mesi alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se in possesso del requisito dell'anzianita' di servizio richiesta nella qualifica di direttore sanitario per l'ammissione al relativo concorso di assunzione.
I sovraintendenti, i direttori sanitari, i direttori di farmacia, i primari ospedalieri, in regolare servizio non di ruolo continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se gia' titolari di un posto di ruolo di pari qualifica e disciplina presso un pubblico ospedale.
Entrata in vigore il 20 maggio 1975
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