Sentenza 1 ottobre 2020
Massime • 2
In tema di impugnazioni, non sono deducibili in cassazione, quale vizio della decisione fondata sulle conversazioni captate, le eventuali anomalie nello svolgimento della perizia trascrittiva delle intercettazioni, che devono essere fatte valere nel corso dell'attività di trascrizione.
In tema di intercettazioni, la trascrizione delle conversazioni captate comporta una mera attività ricognitiva e non implica l'acquisizione di contributi tecnico-scientifici, sicché il richiamo a forme, modi e garanzie previste per la perizia, contenuto nell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen., opera limitatamente alla tutela del contraddittorio e dell'intervento della difesa rispetto all'attività trascrittiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/2020, n. 4759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4759 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2020 |
Testo completo
04759-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE ACR Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 1211/2020 LUIGI MARINI -UP 01/10/2020 ELISABETTA ROSI Relatore R.G.N. 35621/2019 STEFANO CORBETTA AN IL UD EP NOVIELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NO IA nato a [...] il [...] IS NU nato a [...] il [...] ZE IC nato a [...] il [...] ER NO AO nato a [...] il [...] BE EP nato il [...] ELAQ CA AN nato a [...] il [...] OL AN nato a [...] il [...] AN AN nato a [...] il [...] LA MA LI TE nato a [...] il [...] LA NU nato a [...] il [...] CC RO nato a [...] il [...] AN LZ nato il [...] LL RI nato a [...] il [...] LL AR nato a [...] il [...] LO SI nato a [...] il [...] ER VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/07/2018 della CORTE APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI Il P.G. ha chiesto l'annullamento con rinvio del ricorso limitatamente alla statuizione sulle circostanze attenuanti generiche ed il rigetto nel resto, relativamente alle posizioni di: NO IA, IS NU, LA NU e ER VI. Il Proc. Gen. invece conclude per l'annullamento senza rinvio relativamente alle posizioni di: DE IC EP e AN AN;
il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei motivi di ricorso relativamente alle posizioni di: CC RO e LL AR. Il Proc. Gen. altresì conclude per l'inammissibilità dei motivi di ricorso relativamente alle posizioni di: ZE IC, ER NO AO, ELAQ CA, OL AN, LA TE, AN LZ, LL RI e LO SI. uditi i difensori presenti: Avv. Filippo Castellaneta del Foro di Bari in difesa di LA MA alias NI e LL AR;
Avv. Carmelo Tripodi del Foro di Tivoli in difesa di IS NU;
Avv. Savino PE Murro del Foro di Potenza, in difesa di NO IA e di CC RO, per quest'ultimo anche in sostituzione per delega scritta L'Avv. Massimo De Iuliis del foro di Bari, nonché in difesa di ZE IC, per quest'ultimo anche in sostituzione per delega scritta L'Avv. Giorgio Petrachi del Foro di Matera;
Avv. Domenico Griseta del Foro di Bari in difesa di ELAQ CA AN;
Avv. Fabrizio Caniglia del Foro di Bari, in difesa di LL RI e anche in sostituzione per delega orale L'Avv. Vito Giulitto del Foro di Bari, in difesa di ER NO AO e OL AN;
Avv. PI Damiano Mazzocoli del Foro di Materia in difesa di LA NU e ER VI;
Avv. Maurizio Tolentino del Foro di Bari in difesa di AN LZ. I difensori concludono chiedendo l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente presentati. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 luglio 2018, la Corte di AppeLL di Potenza, in parziale riforma della sentenza emessa il 15 luglio 2015 dal Tribunale di Matera, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di NO CC perché estinti i reati per morte L'imputato, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di KR UR in ordine al reato ascrittogli al capo 112) della rubrica perché estinto per prescrizione a seguito di derubricazione nell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 D,.P.R. n. 309 del 1990 ed aveva confermato la responsabilità degli altri imputati di seguito indicati, per i reati rispettivamente ascritti, condividendo la ricostruzione della vicenda già svolta dai giudici di prime cure. Il processo infatti aveva ricostruito l'esistenza di due gruppi associativi dediti al traffico di sostanze stupefacente, appartenente alla Tabella I, il primo riferibile a DEIL CA NI, al di lui cognato La CH PI e al defunto NO CC, operante nel Comune di Irsina (MT) (capo 1) tra il 2003 ed il 2006, con il quale collaboravano dettaglianti di spessore quali CA IC, BI AN, MI NF e che aveva base in una villetta di Melitto in uso a DEIL, ovvero nella abitazione del BI, dettaglianti ai quali facevano riferimento molti giovani tossicodipendenti i quali diventavano cessionari della sostanza ad altri;
il secondo (capo 3), operante in Altamura e nelle province di Bari e Matera dal 22 giugno 2005 al 30 settembre 2006, che vedeva al vertice EL IN, coadiuvata da FO AN, ER NO OL e AL QU, imputata non ricorrente. La EL, che aveva contatti anche con il primo gruppo, tramite MA ZE, si avvaleva di dettaglianti di rilievo quali IU RI, AR UN, AP CO, EL DO, UG TA, CI NI e De NE PE. Nel corso delle indagini svolte mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali in abitazioni ed autovetture, attivazione di G.P.S. sulle auto e posizionamento di telecamere all'interno ed esterno delle abitazioni ove si svolgevano le più consistenti attività di spaccio, venivano arrestati in flagranza alcuni tossicodipendenti e qualcuno degli appartenenti al commercio di droga per conto delle associazioni, ma ciò nonostante l'attività delittuosa proseguiva sia per l'intervento in sostituzione di altri coimputati e sia dopo la scarcerazione di essi. Venivano altresì sequestrati quantitativi vari di droga (eroina e cocaina). Oltre alle fattispecie associative i giudici di merito ritenevano provate le responsabilità penali per numerosi reati di vendita e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, giuste 3 aRan contestazioni specifiche per ciascun ricorrente riportate nell'incipit della impugnata sentenza.
2. Avverso la sentenza, i difensori degli imputati hanno chiesto l'annullamento della decisione presentando distinti ricorsi, così sintetizzati ai fini della presente decisione: ELAQ CA AN, condannato alla pena di anni venti, mesi sei e giorni quindici, per la fattispecie associativa di cui al capo 1 e per i reati satelliti di cui ai capi 9, 13,15, 16, 25, 30, 107, 110, 111, 112, 113 e 114, tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. Domenico Griseta, ha articolato il ricorso nei seguenti motivi: 1) Con il primo motivo, il ricorrente censura la violazione di legge e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 74 d.p.r. 309/90, contestato al capo 1. Si premette che a fronte di un originario editto accusatorio di ventisei componenti l'associazione, molti dei quali aventi compiti verticistici, il Tribunale di Matera aveva invece ritenuto sussistente il consortium sceleris solo tra tre membri, determinando il ruolo degli altri quali occasionali spacciatori al dettaglio e tale valutazione è stata confermata dalla Corte potentina mediante una motivazione per relationem, senza però considerare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha statuito che la realizzazione di plurimi episodi di detenzione e/o cessione di sostanza stupefacente non sono elementi sufficienti a desumere la sussistenza di un vincolo associativo. Inoltre l'istruttoria dibattimentale svolta non ha neppure consentito di identificare né la quantità né la qualità della sostanza stupefacente ceduta nei singoli episodi contestati ex art. 73 d.p.r. citato, come affermato nella parte motiva della stessa sentenza, ed anche il giudice di prime cure aveva escluso la sussistenza L'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 e D.P.R. citato. Tra l'altro i sequestri probatori di sostanza stupefacente effettuati a carico di alcuni degli imputati non si riferiscono a fatti-reato contestati nel processo di cui trattasi. Si rileva altresì che il fatto che la "villetta di Mellitto" fosse stata adibita a volte al confezionamento delle singole dosi da spacciare o alla consumazione di droga con amici tossicodipendenti non è elemento idoneo a trasformarla in sede L'organizzazione criminale, posto che essa non risulta essere il luogo di commissione di nessuno dei reati-scopo contestati al ricorrente, essendo quindi evidente che viola il principio L'oltre ogni ragionevole dubbio la deduzione operata dalla Corte di appeLL circa il fatto che in due occasioni una donna assumesse cocaina e poi consumasse con il DEIL un rapporto sessuale quale corrispettivo della cessione di droga. Anche l'uso in comune di una Fiat e i ripetuti contatti tra gli imputati non sono dimostrativi della 4 AR sussistenza di mezzi comuni e prodromici agli scopi L'associazione, essendo gli stessi giustificati da un rapporto di parentela ed amicizia. Quanto al rilievo della Corte d'AppeLL di Potenza in ordine alla non significatività della mancanza di una "cassa comune" per integrare la fattispecie associativa, il ricorrente evidenzia che tale elemento risulta, di contro, per la giurisprudenza, indispensabile al ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90. E anche iLLgico il richiamo per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado (pag.859), laddove è stata data rilevanza alla circostanza che due soggetti ritenuti appartenenti all'associazione erano stati intercettati all'interno di un'autovettura nell'atto di contare il denaro incassato dalla cessione delle sostanze, ben potendosi spiegare la medesima circostanza con una attività di spaccio concorsuale;
2) Con il secondo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione di legge e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 74 d.p.r. 309/90, sotto profilo L'individuazione del ricorrente quale promotore ed organizzatore del sodalizio criminoso. Va tenuto conto delle differenze tra le diverse qualifiche di promotore, organizzatore e capo, individuate dalla giurisprudenza, considerato che il ruolo di organizzatore richiede l'esistenza di funzioni peraltro essenziali ed infungibili di - coordinamento strutturale del gruppo, per nulla individuate e descritte nella sentenza del Tribunale di Matera (pag. 859) se non in riferimento al contenuto di un'unica telefonata dove lo stesso chiedeva ad un sodale di recuperare un fornitore al porto di Napoli;
inoltre va evidenziato che nella sentenza impugnata (pag.55) viene riconosciuta al ricorrente la qualifica di spacciatore, da ricondurre, quindi alla figura di mero partecipe;
del resto, lo stesso risulta dalle immagini video-captate quale assuntore di droga in compagnia dei coimputati CH e NO. 3) Con il terzo motivo, il ricorrente censura la violazione di legge e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 73 e 74 d.p.r. 309/90, in particolare, per i capi 1, 9), 13), 15), 16), 25), 30), 107), e da 110) a 114) rilevando la contraddittorietà del ragionamento della Corte d'AppeLL di Potenza la quale, dopo aver escluso l'applicabilità del comma 5 L'art. 73, in quanto il fatto di lieve entità non sarebbe configurabile nell'ambito di un contesto associativo, esclude la configurabilità L'ipotesi minore di cui al comma 6 L'art. 74 stesso d.p.r., in quanto tale ipotesi si realizzerebbe solo laddove i reati fine fossero qualificati di lieve entità ai sensi del comma 5 L'art. 73: si tratta di un ragionamento circolare e non condivisibile (pagg. 61-62), tenuto conto dei numerosi arresti 5 ара della giurisprudenza di legittimità (specificamente analizzati nel ricorso) ove è stato affermato che l'ipotesi di cui al comma 5 L'art. 73 non è incompatibile con una struttura organizzativa, mentre seguendo un ragionamento simile verrebbe implicitamente abrogato l'art. 74, comma 6 D.P.R. citato. Inoltre il ricorrente insiste sulla riqualificazione delle condotte contestate nei reati fine quali ipotesi di cui all'art. 73 comma 5, che la Corte potentina avrebbe dovuto disporre seguendo le linee guida indicate da Sez.6, n. 13982 del 2018 e sulla conseguente riqualificazione L'ipotesi associativa nella fattispecie di cui all'art. 74, comma 6 D.P.R. n. 309/90. Con particolare riferimento al capo 112), il ricorrente deduce la contraddizione in cui il giudice del merito è incorso nel riqualificare il fatto, unicamente per il coimputato KR, ai sensi L'art. 73, comma 5, laddove per il medesimo fatto è stata negata analoga riqualificazione al DEIL, ritenendo dirimente per il primo il mancato accertamento del dato quantitativo e qualitativo della sostanza ceduta, mentre per il secondo tale elemento è stato considerato "non dirimente". Da ultimo si censura la parte della motivazione (pag.55) che richiama quale riscontro alle intercettazioni un elenco di sequestri di sostanza stupefacente relativi ad altri procedimenti penali, dei quali non sono stati forniti elementi ulteriori in ordine alla verifica giurisdizionale delle relative condotte. CC RO, condannato alla pena di anni dieci, mesi tre e giorni 15 di reclusione, per i capi 1, 15, 16, 25, 26, 28, 30 e 107, tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. Massimo De Iuliis, ha articolato il ricorso nei seguenti motivi: 1) Con il primo motivo di ricorso, si censura la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta iLLgicità della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., relativamente ai punti della decisione concernenti l'affermazione di responsabilità, per i quali chiede la dichiarazione di nullità della sentenza di secondo grado per carenza dei presupposti di cui all'art. 546, lett. e), punto 1), cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente sostiene che il giudice di seconde cure ha omesso di adempiere all'onere motivazionale sancito dall'art. 546 cod. proc. pen., così come modificato dalla riforma "Orlando" (d. lgs. 103/2017), secondo il quale il giudice è tenuto ad enunciare le ragioni per cui ritiene non attendibili le prove offerte dalla difesa: tale motivazione sarebbe invece assente nel provvedimento della Corte d'AppeLL, che non ha esaminato la tesi della difesa, che aveva evidenziato l'assenza dei presupposti della fattispecie contestata. Il giudice di secondo grado, così come queLL di prime cure, non ha fornito una valida motivazione quanto alla configurabilità L'ipotesi associativa di cui al capo 1) della rubrica, fondata unicamente sulle intercettazioni svolte, senza 6 ара alcun tipo di riscontro probatorio risultante da sequestri, controlli o arresti, e sulla deduzione logica dall'esistenza dei reati-fine, peraltro integranti casi di "droga parlata"; per cui manca la dimostrazione dei caratteri distintivi di una associazione, quali la sussistenza di un pactum sceleris, la struttura organizzativa, nonché la coscienza in capo al ricorrente, sotto il profilo soggettivo, di far parte di un'associazione criminale o l'intenzione di aderirvi in modo stabile e permanente. ALL stesso modo, anche per quanto riguarda le contestazioni dei singoli reati fine di cui ai capi 15), 16), 25), 26), 28), 30) e 107) il ricorrente censura le medesime carenze motivazionali, rilevando come il giudice di secondo grado si sia limitato a replicare quanto affermato dal giudice di prime cure, mentre per il capo d'imputazione 28) della rubrica il ricorrente aveva censurato specificamente il metodo di identificazione della voce, basata unicamente sull'assonanza della stessa rispetto a tutte le altre conversazioni intrattenute. 2) Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente censura ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità e decadenza in riferimento all'incompetenza territoriale, in particolare circa l'affermata decadenza da tale eccezione affermata dalla Corte d'AppeLL di Potenza, che ha errato nel ritenere che la questione non fosse stata eccepita in sede di udienza preliminare;
di contro la stessa era stata tempestivamente proposta tramite l'associazione del difensore del CH all'eccezione formulata da altro difensore, non potendo l'omessa trascrizione di tale circostanza nel verbale d'udienza ricadere in danno del ricorrente;
3) Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, il ricorrente censura la mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi L'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata acquisizione della perizia fonica, per cui si chiede la dichiarazione di illegittimità L'ordinanza dibattimentale in data 25 giugno 2015, con la quale il Tribunale di Matera aveva dichiarato superflua la perizia fonica, questione sulla quale la sentenza impugnata, eludendo le censure, motiva in maniera iLLgica, irragionevole ed apodittica. Anche la richiesta di acquisire i verbali di identificazione e le annotazioni circa i contatti avuti dagli agenti di polizia giudiziaria con gli indagati, dai quali discendeva la riconoscibilità da parte degli operanti delle loro voci, è stata respinta sulla considerazione delle risultanze delle dichiarazioni testimoniali degli investigatori, ed in particolare del MaresciaLL CA, il quale aveva affermato di poter certamente riconoscere le voci dei vari indagati. NO IA, condannato alla pena di anni otto e mesi due di reclusione, in relazione ai capi 8, 10, 17, 18, 30, 57, da 83 a 99, da 101 a 7 ара 106, tramite i propri difensori di fiducia, Avv. RI Consiglia Di LiLL e Avv. Savino Murro, ha articolato il ricorso nei seguenti motivi: 1) Con il primo motivo di ricorso, viene sollevata questione di illegittimità costituzionale degli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis cod. proc. pen., per violazione degli artt. 27, 101 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono che il giudice possa accogliere la richiesta di pena concordata in appeLL, anche all'esito del dibattimento quando la proposta non accolta dal Procuratore Generale sia comunque relativa ad una pena che egli ritenga congrua. In particolare, in relazione alla non manifesta infondatezza della questione, il ricorrente sostiene che la mancata previsione di tale potere del giudice lederebbe i principi costituzionali della rieducazione della pena, di ragionevole durata del processo e del giusto processo, poiché il giudice non sarebbe più soggetto alla legge ma alla volontà delle parti, essendogli preclusa la possibilità di accogliere la richiesta di pena qualora ritenga congrua e rieducativa per L'imputato. Per quanto riguarda la rilevanza della questione, il ricorrente sostiene che la questione è rilevante per due motivi: da un lato, la pena determinata dal ricorrente (anni 5 e mesi 10 di reclusione ed € 32.000,00 di multa) ben medierebbe la finalità rieducativa della stessa con il principio del giusto processo, dall'altro lato, garantirebbe la ragionevole durata del processo, superando l'ostacolo posto dal mancato consenso del Procuratore Generale. Il ricorrente evidenzia di avere proposto detta questione innanzi alla Corte di appeLL che ha omesso di rispondere su tale eccezione, per cui chiede in subordine l'annullamento della sentenza impugnata per omessa pronuncia;
2) Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza e/o erronea interpretazione e applicazione ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., L'art. 73 d.p.r. 309/90 e la connessa iLLgicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in particolare deducendo l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto contestato, avendo il giudice escluso la configurabilità L'ipotesi di lieve tenuità di cui al comma 5 L'art. 73 d.p.r. 309/90. La Corte d'appeLL di Potenza avrebbe impropriamente unificato la trattazione della questione in relazione a tutti i capi di imputazione contestati per i reati di cui all'art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90, senza tenere conto L'ontologica diversità dei fatti oggetto d'imputazione per ciascun imputato e della necessità di operare una valutazione sulle specifiche caratteristiche oggettive degli stessi (mezzi, modalità e circostanze L'azione e qualità e quantità delle sostanze stupefacenti). In particolare i giudici avrebbero affermato il principio generale che la diversità di sostanze stupefacenti sarebbe ostativa alla riconoscibilità del fatto lieve, in evidente contrasto con il recente approdo 8 giurisprudenziale delle Sezioni Unite (n. 51063/2018, Murolo). Peraltro la Corte potentina ha omesso di fornire una risposta specifica sui singoli capi di imputazione ascritti al ricorrente, limitandosi alla trattazione delle prime quattro contestazioni, laddove, senza specifica motivazione, nonostante l'imprecisata qualità e quantità delle sostanze stupefacenti, ha confermato la condanna Di contro si evidenzia che la Procura generale aveva chiesto la riqualificazione del capo 98 ai sensi L'art. 73, comma 4 D.P.R. cit., condividendo la ricostruzione difensiva circa la qualità della droga, in forza dei contenuti della conversazione telefonica del 3 marzo 2004, ove si parlava di “quaranta grammi di fumo". In alcune delle imputazioni si faceva riferimento ad una qualità incerta (capi 18, 30, 92, 103 e 104), negli altri era incerta la quantità di sostanza stupefacente;
in tutti i casi non erano stati acquisiti riscontri in grado di determinare tali elementi. Né la reiterazione degli episodi può elidere la loro connotazione in "piccolo spaccio", come dimostra anche l'esistenza della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6 D.P.R cit., anche considerato che sono gli stessi giudici di merito a sottolineare la modesta entità delle provviste in denaro menzionate nelle telefonate (ad esempio nel capo 8, si fa riferimento a "30 euro racimolati alla bisogna"). Del resto è pacifico che l'MI era all'epoca dei fatti un tossicodipendente, piccolo spacciatore (come dimostrano le indicazioni quantitative riportate nelle specifiche contestazioni). Si deduce, infine la mancanza di prova della detenzione di sostanza stupefacente in quanto, con erronea interpretazione della fattispecie, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la fattispecie di cessione e/o vendita anche in assenza della traditio, la quale non sarebbe, invece, integrabile in caso di solo accordo intercorso tra le parti e non essendo integrato il requisito della detenzione della sostanza, che implica una situazione di apprensione materiale della cosa, all'esito della sua consegna, la quale non può essere desunta dal semplice accordo di cessione;
né appare corretto traslare concetti del diritto civile nel diritto penale;
3) Con il terzo motivo di ricorso, si censura l'inosservanza e/o l'erronea interpretazione e applicazione, ai sensi L'art. 606, lett. b), L'art. 73, comma 1, d.p.r. 309/90, quanto alla determinazione della pena, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 40/2019. Secondo il ricorrente la sentenza della Corte d'AppeLL di Potenza sarebbe viziata in quanto ha confermato una pena la cui misura era stata stabilita sulla base di limiti edittali dichiarati incostituzionali dalla predetta sentenza e, pertanto, richiede una rideterminazione della pena a seguito di annullamento con rinvio della decisione;
4) Con il quarto motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza e/o erronea applicazione, ai sensi L'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., L'art. 81 cod. pen., 9 GRO in particolare censurando l'erroneità L'individuazione del reato più grave sulla base del quale calcolare l'aumento per la continuazione, che il giudice di secondo grado, richiamando le considerazioni svolte dal Tribunale di Matera, ha individuato nel reato di cui al capo 30) perché "più esteso l'intervaLL temporale in cui si sono verificate le cessioni". Secondo il ricorrente il giudice avrebbe deciso di adottare il criterio c.d. della "gravità in concreto" sebbene la giurisprudenza di legittimità si sia attestata sull'opposto criterio di scelta (Sez. U., n. 25939 del 28 febbraio 2013, Ciabotti), in base al quale si deve aver riguardo alla pena prevista per legge per ciascun reato e la "violazione più grave" ai sensi L'art. 81 cod. pen. va individuata in quella punita dalla legge con pene con liveLL edittale più alto. Si deduce, inoltre, un vizio della sentenza nella parte in cui, a fronte della richiesta del riconoscimento del vincolo della continuazione con riferimento ai fatti giudicati con la sentenza n. 1249/2014 della Corte d'appeLL di Bari, è omessa qualsiasi valutazione. Infatti, la sentenza della Corte barese ha preso in considerazione episodi di spaccio che sono ricompresi neLL stesso arco temporale (2003/2006) di quelli del presente giudizio e la mancanza di ogni argomentazione sul punto da parte dei giudici potentini rende nulla, sul punto, la sentenza;
né è possibile ritenere che tale valutazione possa essere svolta nella fase esecutiva, posto che la giurisprudenza ha affermato che tale possibilità ha carattere sussidiario e suppletivo (così Cass. Sez.4, n. 10113/12); 5) Con il quinto motivo, il ricorrente censura l'inosservanza e/o l'erronea applicazione ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e la connessa contraddittorietà e manifesta iLLgicità della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., nella specie, deducendo l'insufficienza degli elementi probatori ottenuti tramite le intercettazioni, che, in assenza di accertamenti sulla sostanza stupefacente o di sequestri, non permettono di superare il ragionevole dubbio, come imposto dall'art. 530 cod. proc. pen. Conseguentemente la motivazione della sentenza impugnata è viziata sotto due profili: da un lato, per l'impossibilità di desumere la capacità drogante della sostanza senza accertamenti tecnici, come argomentato con i motivi di appeLL, dall'altro lato, perché risulta trascurato il contenuto delle intercettazioni stesse, laddove gli interlocutori lamentavano la scarsa qualità della sostanza. Con riguardo specifico al capo 93) della rubrica, ricorrente censura l'iLLgicità della motivazione (pag. 68), che ha ritenuto non credibili le dichiarazioni del teste SO sulla base della circostanza che i Carabinieri di Irsina erano a conoscenza del suo stato di tossicodipendente e del fatto che si rifornisse dall'MI, pur essendo tale circostanza sfornita di prova e meramente 10 हरिक congetturale;
6) Con il sesto motivo, si censura l'inosservanza e/o erronea interpretazione e applicazione ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., L'art. 62- bis cod. pen. e il connesso vizio motivazionale ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, richieste in appeLL sulla base deLL stato di tossicodipendenza L'imputato, che aveva intrapreso un percorso riabilitativo che avrebbe poi determinato un radicale cambiamento della sua vita. La Corte d'AppeLL di Potenza ha omesso di valutare tale motivo d'appeLL ed ogni circostanza allegata dalla difesa al fine di dimostrare tale positivo cambiamento di vita. IS NU, condannato a sette anni ed undici mesi di reclusione, per i delitti di cu ai capi 14, 26, 52, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. Carmelo Tripodi, ha articolato il ricorso nei seguenti motivi: 1) Con il primo motivo di ricorso, si chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 d.p.r. 309/90 per la mancata configurabilità L'ipotesi di cui al comma 5 del citato articolo per i fatti di cui ai capi 14), 26), 52), 56), 57), da 60) a 63), 65), da 69) a 72), da 74) a 77), da 79 ad 81 ed 83) della rubrica con una motivazione unica per tutti gli appellanti, e contraddittoria, fondata sul contesto organizzativo nel quale si erano svolte le cessioni, e sull'adesione agli arresti giurisprudenziali che consentono di escludere il fatto lieve di cui al comma 5 in base ad una valutazione negativa di un singolo elemento della fattispecie (quantità o qualità della sostanza o modalità e circostanze delle cessioni); secondo quanto ritenuto dalla Corte potentina tali arresti sarebbero stati confermati anche dopo la modifica introdotta dal D.L. n. 146 del 2013 che ha configurato l'ipotesi del comma 5 L'art. 73 D.P.R. n. 309/90, quale fattispecie autonoma di reato. A parere del ricorrente tale nuovo contesto normativo deve far considerare superato tale orientamento giurisprudenziale, trattandosi di una fattispecie autonoma di "piccolo spaccio". La Corte di appeLL non ha tenuto conto che tale fattispecie è invece configurabile anche nel caso di spaccio continuativo, tenendo conto della modesta quantità detenuta e del carattere rudimentale L'organizzazione di mezzi e di persone. Inoltre la sentenza impugnata non ha differenziato la specifica situazione del BI, figura marginale nella vicenda, assolto dalla partecipazione alla struttura associativa e non ha tenuto conto che nella fattispecie di cui al comma 5 non ha più alcuna rilevanza la differenza tra droghe "pesanti" e droghe "leggere". Comunque non essendo identificata la qualità deLL stupefacente e non risultando quindi accertata la capacità drogante delle dosi cedute, le condotte contestate 11 aRos avrebbero dovuto essere qualificate nell'ipotesi più favorevole al reo. Da ultimo il ricorrente rileva che per la detenzione di 50,7 grammi di eroina, compresa nella contestazione del capo 26, riconosciuto quale reato più grave nella dosimetria sanzionatoria, era stata riconosciuta dal G.I.P. del Tribunale di Matera la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. cit. e censura la contraddittorietà della motivazione in ordine alla derubricazione operata per il delitto contestato al capo 112; 2) Con il secondo motivo, il ricorrente chiede l'annullamento con rinvio sulla base della mancata assunzione di una prova decisiva e L'omessa motivazione sul punto ex art. 606, lett. d) ed e), cod. proc. pen., in relazione ai capi di imputazione ascritti, in quanto il giudice di primo grado aveva rigettato l'istanza di ammissione della perizia fonica e di acquisizione dei verbali di identificazione delle voci intercettate e la Corte di appeLL aveva concordato in tale giudizio, affermando di essere in grado di decidere sul punto aLL stato degli atti;
3) Con il terzo motivo, il ricorrente chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sulla base della violazione di legge e del connesso vizio motivazionale ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., ai fini della rideterminazione della pena, anche quanto agli aumenti operati in relazione alla continuazione tra i reati, per avere il giudice di primo grado ritenuto che il reato più grave fra quelli contestati al BI, tutti avvinti dalla continuazione, fosse queLL di cui al capo 26), in base ad una valutazione in concreto della gravità di più reati, astrattamente di pari gravità, laddove l'imputazione include altre condotte nelle quali non era identificata né la quantità, né la qualità della sostanza ceduta. Inoltre, si deduce che il citato capo 26), relativo alla cessione di 50,7 gr. di eroina, sarebbe già stato oggetto della sentenza n. 123 del 2005 emessa dal G.I.P. Tribunale di Matera, quale aveva stabilito la pena in 8 mesi di reclusione e 1.800 euro di multa, pertanto, non sarebbe fondato il rilievo della Corte d'AppeLL di Potenza secondo il quale il trattamento sanzionatorio non verrebbe modificato in positivo dall'accoglimento deLL specifico motivo di appeLL, che contestava l'individuazione del reato più grave. La motivazione è erronea, perché il capo 26 fa riferimento alla detenzione illecita di eroina (da 5 a 50 grammi) e per la condotta più grave è già intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, alla quale dovevano essere applicati gli aumenti per la continuazione, con il limite di cui all'art. 81 cod. pen., ovvero l'aumento fino al triplo della pena prevista per il reato più grave, cioè il triplo di 8 mesi, ossia 24 mesi, inferiore ai 7 anni ed 11 mesi di reclusione inflitti. 12 ZE IC, condannato alla pena di anni nove, mesi due, giorni 15 di reclusione, per i capi 6, 7, 11, 25, da 31 a 47, da 49 a 53, 55, 123, 124 e 127, tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. Giorgio Petrachi, impugna innanzitutto l'ordinanza dibattimentale resa all'udienza del 15 giugno 2015, con la quale era stata rigettata la richiesta avanzata ex art. 507 cod. proc. pen. di acquisire le annotazioni di servizio e gli atti di indagine relativi ai servizi di O.P.C. ai quali avevano fatto riferimento nell'esame dibattimentale gli ufficiali di P.G. operanti M.LL CA e Brig. La Vecchia, nonché di effettuare la perizia fonica ai fini di identificare i soggetti che avevano acquistato la droga dal ricorrente. La sentenza viene altresì impugnata nella parte in cui ha respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. per acquisire i medesimi atti, non ravvisandone i presupposti, mentre l'accoglimento L'istanza avrebbe consentito di accertare la qualità e quantità deLL stupefacente, rendendo ipotizzabile la configurazione della fattispecie di cui al comma 5 L'art. 73 D.P.R. n. 309 /90, ovvero il consumo di gruppo. Il ricorso risulta poi articolato nei seguenti motivi: 1) Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 73 d.p.r. 309/90, oltre che il vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., inerente all'art. 192 cod. proc. pen. ed al travisamento del fatto e della prova dichiarativa, in particolare, si censura il malgoverno da parte dei giudici di seconde cure dei principi di diritto in tema di motivazione, laddove nella motivazione si sono limitati a ripercorrere i passaggi argomentativi del giudice di primo grado senza operare un autonomo esame delle emergenze istruttorie ed omettendo di considerare che non erano stati mai identificati gli acquirenti deLL stupefacente, né era stata accertata l'efficacia drogante della sostanza. Così, versando in ipotesi di droga così detta "parlata" non sostenuta da riscontri obiettivi, quali sequestri o perquisizioni, la Corte d'AppeLL di Potenza non ha esaurientemente motivato, desumendo la responsabilità penale del CA da un singolo episodio (capo 12) nel quale venne trovato in possesso di 7 grammi di eroina, sostanza invece destinata ad uso personale, considerata la condizione di tossicodipendenza, mentre le affermazioni di responsabilità per la cessione dei minimi quantitativi indicati ai capi 6, 7 e 11 sono state fondate sui risultati delle intercettazioni senza altro riscontro. Di contro sarebbe stato necessario acquisire le annotazioni di servizio e le risultanze degli O.P.C. (ex artt. 507 e 603 cod. proc. pen.) al fine di verificare l'attendibilità del teste M.LL CA, dato il notevole lasso di ternpo trascorso dai fatti narrati nella testimonianza, al fine di identificare con certezza i soggetti che avrebbero 13 ава ricevuto la sostanza dal CA ed accertarne la natura e la quantità; del resto anche le numerose assoluzioni pronunciate dal Tribunale di Matera avevano evidenziato l'approssimazione nella conduzione L'inchiesta, tanto che lo stesso ricorrente era stato assolto dal reato associativo e dagli episodi di spaccio di cui ai capi 48, 54, 125 e 126 per insussistenza del fatto;
2) Con il secondo motivo il ricorrente censura il vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., sulla valenza da attribuire alla perizia di trascrizione delle intercettazioni, in particolare, si osserva che non sarebbero stati indicati i numeri delle utenze che avevano interagito con quelle monitorate, non potendosi, di conseguenza, ricavare alcun elemento di valutazione da quelle conversazioni, in quanto per l'identificazione dei dati relativi ai soggetti chiamati e chiamanti sono stati utilizzati solo i brogliacci;
3) Con il terzo motivo di ricorso si deduce un vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., quanto all'identificazione degli interlocutori, operata dai verbalizzanti;
in particolare, con riguardo alla mancata perizia fonica, in quanto il giudice è stato costretto a decidere sulla base delle dichiarazioni del M.LL CA, che ha affermato di aver ascoltato "un 80%" delle conversazioni e avere letto la trascrizione delle altre senza che sia stato specificato quali siano state ascoltate personalmente e di quali invece il teste avrebbe letto la trascrizione. Non è dunque possibile desumere con certezza l'identità dei soggetti sulla base delle dichiarazioni del M.LL al di là di ogni ragionevole dubbio, dato che non era stata mai acclarata neppure l'effettiva disponibilità della sostanza da parte L'acquirente; 4) Con il quarto motivo il ricorrente deduce il vizio motivazionale ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., per quanto riguarda le risultanze istruttorie inerenti ai singoli capi di imputazione, censurando sia l'incompleta enunciazione degli addebiti, come desumibile dalla genericità della formulazione dei capi 11, 25, da 31 a 47, da 49 a 53, 55, 123, 124 e 127, ove sarebbe omessa l'indicazione della qualità e della quantità oggetto di cessione, sia le approssimative ricostruzioni operate dagli inquirenti. Per quanto riguarda i singoli capi d'accusa, il ricorrente rileva che: a) per i capi 6 e 7, non sarebbe irrilevante la circostanza che gli acquirenti non conoscessero il loro fornitore, poiché gli stessi potrebbero aver ricevuto la sostanza prima L'incontro con il CA;
b) per i capi 41, 42, 45, 46, 47, 49 e 50 sarebbe iLLgico l'argomentare dei giudici d'appeLL, avendo il CA fornito una prospettazione antitetica rispetto a quella sottesa all'imputazione e potendosi, al più, configurare l'ipotesi di cui al comma 5 L'art. 73 d.p.r. 309/90, dato il lasso 14 ава di tempo in cui si sarebbero perfezionate le cessioni, il contenuto numero di contatti telefonici ed il prezzo pattuito;
c) per il capo 44 non sarebbe possibile desumere la responsabilità del ricorrente da conversazioni in cui non si faceva riferimento a possibili cessioni e dalla negazione da parte del MA di aver acquistato droga dal ricorrente;
d) per il capo 51 ci si duole della mancanza di motivazione in ordine all'addebito e L'omessa risposta in relazione ai motivi d'appeLL ritualmente dedotti, non potendo offrire contributo dirimente la conversazione intercorsa tra il CA ed un "uomo non identificato"; e) per i capi 53 e 55, a fronte della negazione da parte del AR e del AR di aver ricevuto sostanza stupefacente dal ricorrente, non sarebbe possibile asserire che la mancanza di una perizia fonica o L'acquisizione dei tabulati non fosse fondamentale ai fini L'affermazione della responsabilità penale del CA;
f) per i capi 124 e 127 la Corte potentina avrebbe ignorato la circostanza, che aveva invece determinato il PM d'udienza a chiedere l'assoluzione L'imputato, che il AB ed il BI avevano negato di aver acquistato sostanza stupefacente dal CA;
g) per quanto riguarda i restanti capi d'imputazione, la Corte d'appeLL avrebbe errato nel ritenere che l'atto di gravame fosse riferito solamente ai capi richiamati, ma avrebbe dovuto ritenere che la valutazione sul compendio probatorio fosse estesa a tutti i 29 capi di imputazione, alla luce delle censure dedotte con i primi tre motivi di appeLL;
5) Con il quinto motivo di ricorso si censura il vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento alla mancata perizia sull'effetto drogante della sostanza, ove il Giudice di seconde cure, a fronte di un'incertezza sul dato ponderale della sostanza oggetto di cessione, non avrebbe dovuto configurare il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 essendo sconosciuta la quantità di principio attivo, e risulta iLLgico il ragionamento della Corte d'appeLL, secondo il quale non sarebbe dubbio l'effetto psicotropo della sostanza oggetto delle conversazioni;
6) Con il sesto motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., quanto alla esclusione operata dai giudici di secondo grado della destinazione al consumo di gruppo deLL stupefacente sulla base della mancata prova L'accordo e del ruolo di venditore che il CA ricopriva, laddove avrebbe dovuto essere data rilevanza alle modalità della cessione ed alla circostanza che non fosse stata rinvenuta la somma di denaro corrispettivo della cessione;
7) Con il settimo motivo il ricorrente censura il vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'esclusione della configurabilità L'ipotesi meno grave di cui al comma 5 L'art. 73 d.p.r. 309/90, anche in 15 ава presenza di un'attività di spaccio non occasionale, in contrasto con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto si sarebbero dovuti considerare gli elementi ulteriori ai dati quantitativi e qualitativi delle sostanze asseritamente oggetto di cessione, quali la mancata conoscenza L'esatto corrispettivo della cessione, la quantità modica di stupefacente rinvenuto, la condizione di tossicodipendenza L'imputato, le modalità della cessione stessa, oltre che l'assenza di mezzi idonei al "taglio"; 8) Con l'ottavo motivo di ricorso, viene dedotto il vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., circa l'estinzione dei reati contestati, riconsiderati ai sensi L'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90, per intervenuta prescrizione degli stessi ex art. 157 c.p. essendo decorso il relativo termine, anche computando le intervenute e dichiarate sospensioni del suo decorso (mesi tre e otto giorni); 9) Con il nono motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62- bis cod. pen. basata sul mancato riscontro da parte dei giudici di secondo grado di un comportamento resipiscente, che sarebbe, invece, desumibile dalla formalizzata istanza presentata ai sensi L'art. 599-bis cod. proc. pen. (alla quale il Procuratore Generale non ebbe a prestare il consenso), dall'assenza di carichi pendenti e dalla attitudine criminogena conseguentemente da escludere;
10) Con il decimo motivo di ricorso si censura il vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., rilevando come la Corte potentina è pervenuto all'irrogazione di una sanzione non parametrata al reale disvalore dei fatti per cui si procede, considerati ex art. 133 cod. pen. alla luce della modesta quantità della sostanza ceduta e della condizione di tossicodipendenza del CA;
11) Con l'undicesimo motivo di ricorso si censura il vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti in oggetto e quelli decisi con la sentenza del Tribunale di Matera del 20 novembre 2003, in quanto sarebbe erroneo il ragionamento della sentenza impugnata, secondo quale l'unico elemento a favore del riconoscimento della continuazione sarebbe il dato della contiguità temporale dei fatti, elemento da solo non sufficiente a tale riconoscimento. Invece avrebbero dovuto essere considerate anche le tipologie dei reati commessi, i tempi, le modalità, il rapporto reciproco di funzionalità e la sistematicità delle condotte, ed aLLra sarebbe emerso che tutte le condotte ascritte sono riconducibili ad un'unica ideazione criminosa, come già segnalato con i motivi di appeLL. 16 Ará LL RI, condannata alla pena di anni venti, mesi tre, giorni 15 di reclusione, per i capi 3, 19, 122, 128, 129, 130, 131 e 132, tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. Fabrizio Caniglia, ha articolato il ricorso nei seguenti motivi: 1) Con il primo motivo di ricorso si deduce ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. la nullità della sentenza per l'omessa partecipazione al processo, desumibile dalla dicitura della intestazione della sentenza, ove risulta "libera, assente", laddove, essendo la ricorrente una collaboratrice di giustizia, avrebbe dovuto figurare "presente" ovvero "assente per rinuncia". La Corte d'appeLL di Potenza avrebbe avuto l'onere di informare il Servizio Centrale di Protezione in modo da consentire la regolare presenza L'imputata, come evidenziato dalla difesa alla Corte di appeLL, non essendo riscontrabile alcuna norma processuale che attribuisca all'imputata l'onere di chiedere di partecipare al processo, essendo sottoposta aLL speciale programma di protezione;
2) Con il secondo motivo di ricorso viene censurata, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancata considerazione dei motivi aggiunti, corredati da allegati, depositati dalla difesa della ricorrente, i quali vertevano sulla richiesta della rinnovazione probatoria con l'esame L'imputata stessa, divenuta collaboratrice di giustizia. La Corte territoriale anziché rispondere alla richiesta si era limitata a rilevare l'omessa presentazione della EL in udienza, deducendone la volontà di sottrarsi all'esame richiesto, senza calendarizzare l'udienza in cui compiere detto esame;
i giudici di secondo grado hanno ritenuto che non risultasse alcun apporto collaborativo, senza considerare il memoriale che la ricorrente aveva allegato ai motivi aggiunti di appeLL dove aveva evidenziato tale contributo, rendendo dichiarazioni auto ed etero accusatorie. Si censura l'omessa risposta in ordine alla richiesta di assoluzione dal reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309/ o, in subordine di vedersi riconosciuta l'attenuante di cui al comma 7 di detto articolo;
3) Con il terzo motivo la ricorrente deduce la falsa applicazione, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., L'art. 74, comma 2, d.p.r. 309/90 ed il connesso vizio motivazionale ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la Corte d'AppeLL non avrebbe effettuato la riqualificazione del reato ascritto in queLL di mera partecipazione, come era emerso in chiarezza dal contenuto del memoriale prodotto dalla difesa della EL, dal quale risultava che la stessa non era promotrice di una associazione organizzata ai fini deLL spaccio, ma una piccola spacciatrice, che per rifornirsi di froga doveva necessariamente appoggiarsi ad un'altra associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (riferibile alla famiglia NO). Infatti risulta incompatibile con l'ascritto ruolo di promotrice la 17 апа circostanza che la EL effettuasse direttamente cessioni di sostanze stupefacenti a consumatori tossicodipendenti;
di conseguenza, il reato contestato al capo 3) della rubrica avrebbe dovuto essere riqualificato nell'ipotesi di cui al comma 2 L'art. 74 d.p.r., per cui si rende necessario l'annullamento con rinvio L'impugnato provvedimento;
4) Con il quarto motivo, la ricorrente censura la falsa applicazione e il connesso vizio motivazionale ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., L'art. 74, comma 6, d.p.r. 309/90, in quanto il giudice di seconde cure ha negato la configurabilità di detta ipotesi nel caso di specie, nonostante la circostanza che nei capi d'imputazione 19, 122, 128, 129, 130, 131 e 132, anche laddove viene indicata in maniera più o meno imprecisa la quantità deLL stupefacente oggetto della cessione, in verità tale quantità non è stata mai determinata, né individuata;
5) Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge e il connesso vizio motivazionale ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90, non essendo stata riconosciuta tale ipotesi in relazione ai reati-fine contestati, laddove per gli stessi motivi esposti al motivo precedente, non si sarebbe potuto negare, data l'incertezza del dato ponderale del principio attivo della sostanza, il riconoscimento L'ipotesi più favorevole al reo;
OL IS e ER NO AO, difesi dall'avv. Vito Giulitto, hanno articolato il ricorso avverso la sentenza di condanna, rispettivamente alla pena di anni sei e mesi nove di reclusione ed anni sei e mesi otto, per i delitti di cui ai capi 3 e 19, nei seguenti motivi: 1) Con il primo motivo di ricorso deducono violazione ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. quanto alla condanna per la fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990. Già il Tribunale aveva limitato il gruppo associativo, come originariamente contestato, al solo gruppo familiare riconducibile alla EL IN, ma nella realtà la ER NO OL, figlia della EL, all'epoca appena diciottenne, ed il suo fidanzato FO AN erano da ritenersi coinvolti nel solo episodio di cui al capo 19, culminato con l'arresto di due minorenni, episodio dal quale peraltro emergeva come non vi fosse la consapevolezza dei ricorrenti di aderire ad un programma criminale, ma la condotta dimostrasse la sola consapevolezza che la familiare trafficava in sostanze stupefacenti;
2) Col secondo motivo, i ricorrenti censurano ex art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. la falsa applicazione degli artt. 192, 546 cod. proc. pen. e 73 e 74 d.p.r. 309/90 ed i connessi vizi di motivazione, quanto alla qualificazione 18 giuridica del fatto contestato, deducendo la mancanza di una perizia tossicologica atta ad identificare la quantità e la qualità della sostanza;
nonostante che su tale incertezza la Corte territoriale avesse già escluso la configurabilità L'aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.p.r. 309/90, non avrebbe tratto la conclusione che il caso di specie doveva essere qualificato quale ipotesi attenuata di cui al comma 5 L'art. 73 e al comma 6 L'art. 74 del citato d.p.r., anche in considerazione della mancanza di iniziative di tipo imprenditoriali che potessero indicare uno scopo differente da queLL di garantirsi le dosi per uso personale;
3) Con il terzo motivo di ricorso, viene dedotta ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. la falsa applicazione L'art. 73, d.p.r. 309/90 ed il connesso vizio motivazionale in punto di responsabilità per il delitto di cui al capo 19, avendo la Corte d'appeLL di Potenza omesso di esaminare le censure proposte in appeLL, che contestavano la riconducibilità della detenzione della sostanza stupefacente sequestrata ai ricorrenti, che si trovavano altrove al momento del rinvenimento della stessa e considerato altresì che dal contenuto delle intercettazioni telefoniche era desumibile solo la volontà della EL IN di far ricadere tutta la responsabilità sul FO e la figlia. LO SI_che ha avuto confermata la condanna ad anni quattro ed euro 18.000 di multa per il delitto di cui al capo 19 (delitto di cui agli artt. 110-81 cpv c.p. e art. 73 D.P.R. 309/90, commesso in concorso con ER NO OL, FO ANa e EL IN) tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. Gioacchino Carone, ha articolato il ricorso nei seguenti motivi: 1) Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta iLLgicità della motivazione in relazione alla ritenuta detenzione ai fini di spaccio di 400 grammi di eroina e cocaina, non essendo stato egli né arrestato né fermato in occasione L'accertamento compiuto in data 17 agosto 2005 dai Carabinieri, i quali, non avrebbero ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza necessari e pertanto non sarebbe desumibile la sua responsabilità solo perchè era sopraggiunto in casa della EL dopo l'irruzione dei Carabinieri ed, infine, non si può supporre che egli fosse il soggetto atteso, essendo stato preannunciato nelle conversazioni come "figlia di E". La Corte territoriale ha fornito una motivazione viziata sul punto, desumendo la penale responsabilità del ricorrente dalla circostanza che egli non aveva giustificato in maniera plausibile la sua presenza. Inoltre i giudici di merito non avevano ritenuto idoneo a "scalfire l'ipotesi accusatoria" possesso di denaro di importo inferiore (poco più di mille euro) rispetto a quella indicata nelle conversazioni tra la EL e la figlia, né 19 ава la mancanza di telefonate intercorse tra il ricorrente e EL IN il giorno L'intervento delle forze L'ordine; 2) violazione di legge in relazione all'art. 56 cod. pen. e art.73 d.p.r. 309/90 ed iLLgicità della motivazione quanto all'esclusione della derubricazione del reato in tentativo, avendo i giudici di secondo grado ritenuto raggiunto l'accordo suLL scambio in base alla conversazione intercettata tra la EL e la figlia, le quali fanno riferimento ad un individuo di genere femminile ("la figlia di E") e ad una somma pari ad €2.500,00; si tratta di circostanze smentite dalla constatazione che il AP non poteva essere identificato nel soggetto indicato nella conversazione, e quindi nessun accordo poteva dirsi raggiunto. AN LZ (condannato alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione, in relazione ai capi 113, per detenzione continuata di eroina e cocaina tra il 22/6/2004 e il 2/5/2005, in concorso con DEaquila e 122, per cessione 2 kg di droga a EL IN il 23/3/2005) tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. Maurizio Tolentino, ha articolato il ricorso nei seguenti motivi: 1) Con il primo motivo di ricorso, vengono dedotti la violazione e l'erronea applicazione e il connesso vizio motivazionale ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. L'art. 192 cod. proc. pen. In particolare, per il capo 122 della rubrica, viene dedotta l'iLLgicità della motivazione della sentenza impugnata laddove ha ravvisato il fondamento della responsabilità per la cessione di droga da una conversazione della EL, dalla quale sarebbe invece desumibile solo la detenzione di 2kg di "roba" da parte della stessa EL, che ne fa ammissione al MA nel computare i possibili utili;
quanto al capo 113 della rubrica, si censura non solo la genericità della imputazione, ma il vizio motivazionale relativo all'interpretazione del riferimento contenuto nelle conversazioni telefoniche intercettate alla "partita da giocare", quale riferimento aLL spaccio di rilevanti quantitativi di stupefacenti;
non è stato spiegato il percorso logico giuridico che giustificherebbe tale conclusione ed inoltre i giudici di appeLL non hanno considerato il dato temporale che coLLca la "partita da giocare" (8 giugno 2004) al di fuori L'arco temporale contestato (dal 22 giugno 2004 al 2 maggio 2005); del resto la stessa videoregistrazione della visita che il ricorrente con la EL fanno alla villa di Mellitto, ove era presente il L'IL (il 3 febbraio 2005) si limita a fornire la prova della consegna da parte di quest'ultimo di una busta di colore bianco;
2) Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 73, comma 4, d.p.r. 309/90, in particolare, a fronte di un dato ponderale rimasto incerto e indefinito e all'uso del termine "roba" nelle conversazioni intercettate, i giudici di 2 20 0 Ala appeLL avrebbero ritenuto che la cessione avesse ad oggetto cocaina ed eroina, pur in assenza di elementi probatori certi a sostegno di tale conclusione, mentre potrebbe tale termine andrebbe riferito a sostanza stupefacente appartenente alle tabelle II e IV, con conseguente prescrizione dei reati ascritti;
3) Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., L'art. 81 cod. pen., in particolare, in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con riferimento ai fatti giudicati con la sentenza del 25 febbraio 2015 del Tribunale di Matera, vincolo che la Corte d'AppeLL di Potenza ha escluso sulla base della non documentata irrevocabilità di tale sentenza, laddove la continuazione sarebbe configurabile anche tra sentenze non passate in giudicato. LL AR e LA MA TE, hanno visto confermata la condanna alla pena di anni sei di reclusione ed euro 27.000 di multa per il delitto di cui al capo 129, di cui agli artt. 110-81 cpv. cod.pen. e art. 73 D.P.R. 309/90. Il ricorrente EL DO tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. Angela Aliani, ha articolato il ricorso formulando i seguenti motivi: 1) Con il primo motivo si deducono violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento ai criteri di valutazione della prova, in quanto la Corte d'appeLL, con una motivazione contenente ampi richiami a quella di primo grado, ha omesso di dare risposta alle doglianze proposte con l'atto di appeLL, ritenendo sussistente la penale responsabilità L'imputato solo sulla base delle intercettazioni, senza alcun tipo di riscontro oggettivo, senza ottemperare all'obbligo di motivazione oltre ogni ragionevole dubbio, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n.27434 del 14 febbraio 2017, Rv. 270299, Albano). Così, l'impugnata sentenza avrebbe omesso di menzionare le specifiche intercettazioni e di indicare quando sarebbe avvenuto il relativo spaccio. Il coinvolgimento del ricorrente è stato ancorato alla sola circostanza L'essere, all'epoca dei fatti, convivente di IU RI, senza la prova della attiva collaborazione deLL stesso con la donna. La motivazione risulta, dunque, assente o, comunque, incongruente nella parte in cui desume il contributo attivo nell'attività di spaccio da parte del ricorrente dalle attività di controLL eseguite a carico della IU e della EL;
2) Con il secondo motivo di ricorso, si censura la falsa applicazione dei precetti ex artt. 2 cod. pen., 25 Cost. e 7 CEDU in relazione all'applicazione quoad poenam prevista dall'attuale formulazione L'art. 73 commi 1 e 6 d.p.r. 309/90, con il conseguente vizio motivazionale ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., nonché il mancato adeguamento da parte del giudice alle indicazioni 21 fornite dalla sentenza della Corte costituzionale 32/2014. Sostiene il ricorrente che la Corte d'appeLL avrebbe dovuto assolvere l'imputato, non essendo stati individuati né la qualità, né la quantità di sostanza stupefacente oggetto di cessione o, comunque, avrebbe dovuto riqualificare il reato ai sensi del comma 5 L'art. 73 d.p.r. 309/90. Di contro i giudici di merito hanno ignorato la sporadicità dei coLLqui intercettati, fornendo una motivazione superficiale, avendo collegato la posizione del EL ai precedenti penali a carico della IU, per motivare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3) Con il terzo motivo di ricorso, si censura il mancato esercizio del potere discrezionale del giudice di merito. Infatti, a seguito L'intervento della sentenza della Corte costituzionale 40/2019 il minimo edittale della fattispecie contestata è stato di nuovo stabilito in anni sei di reclusione, e di tale variazione la Corte doveva tenere conto, in quanto al momento della decisione di primo grado era stata già sollevata la questione di illegittimità costituzionale, poi accolta (ord. del 12/1/2017 n. 1418 della Sez.6) per cui, nel confermare la pena inflitta dal giudice di prime cure, che aveva considerato la pena base in atti otto, i giudici di appeLL dovevano considerare il minimo edittale previsto al tempo della commissione dei fatti (tra il 2005 ed il 2006) che era di sei anni. Trattandosi di illegalità della pena i giudici avrebbero dovuto rilevarla d'ufficio e quindi si chiede la rideterminazione di essa, considerando il corretto limite minimo edittale. La ricorrente IU RI NI, tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. Filippo Castellaneta, ha articolato il ricorso nei seguenti due motivi: 1) Con il primo motivo di ricorso si censura l'erronea applicazione ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. L'art. 73, comma 1-bis, d.p.r. 309/90, in particolare, si lamenta che l'imputazione non individui la natura e la quantità della droga oggetto di cessione, in quanto non desumibile dalle intercettazioni e che la responsabilità si fondi sulla circostanza che gli assuntori di sostanze stupefacenti si recavano nell'abitazione, per cui il giudice di merito avrebbe dovuto, in ossequio al principio del favor rei, ritenere non superata la regola di giudizio del "al di là di ogni ragionevole dubbio" circa la quantità, applicando la fattispecie di cui al comma 5 L'art. 73, d.p.r. 309/90 e non quella di cui al comma 1-bis deLL stesso articolo;
2) Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l'iLLgicità della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento al vizio dedotto col precedente motivo, censurandola nella parte in cui il giudice della Corte d'AppeLL deduce la riconducibilità della detenzione di sostanze stupefacenti alla IU 22 ава enfatizzati gli elementi desumibili da una intercettazione, dove emerge solo lo stato di tossicodipendenza dei ricorrenti, nonché, per la sola UG, dall'episodio del suo arresto L'1 febbraio 2006, nel quale sono stati rinvenuti 50 grammi di eroina, fatto dal quale la stessa sarebbe stata assolta;
la sentenza impugnata si fonda su congetture, senza prova concreta circa la detenzione e lo spaccio di sostanza stupefacente e senza che nessuno degli ufficiali di P.G. sentiti a dibattimento abbia riferito alcunchè in ordine al ruolo di spacciatori dei ricorrenti, essendo emerso solo il loro coinvolgimento nella veste di acquirenti della EL, in quanto tossicodipendenti;
3) Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la falsa applicazione e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90: in particolare, i giudici di merito hanno negato l'applicazione della fattispecie attenuata di cui al comma 5, sulla base di un ragionamento che non risponderebbe ai dati probatori acquisiti, in quanto fondato sulla sussistenza di plurimi episodi, mentre si sarebbe dovuta dare maggiore rilevanza alle modalità, ai mezzi e alla circostanza L'azione e alla quantità e qualità della sostanza da cui risulterebbe la lievità del fatto;
4) Con il quarto motivo di ricorso, viene censurata l'erronea applicazione e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 62-bis cod. pen., in particolare, deducendo l'elusione L'onere motivazionale da parte del giudice di seconde cure, il quale avrebbe omesso di esprimere i motivi della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, rinvenibili dal comportamento processuale tenuto dai ricorrenti e dalla vicenda in sé.
3. In data 14 settembre 2020, la difesa di MI NF ha depositato memoria con la quale evidenzia il percorso positivo intrapreso dal ricorrente all'esito della sua disintossicazione, allegando documentazione di sostegno ed insistendo nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In premessa, e in via generale, va ricordato che quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appeLL si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Così, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 4, n. 15227 L'11/4/2008, Baretti, Rv. 239735; Sez. 2, n. 5606 L'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 24 ава 8868 L'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).
1.1. Per quanto attiene poi ai vizi di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., che quasi tutti i ricorrenti hanno sollevato e che saranno nel prosieguo analizzati neLL specifico, occorre ricordare l'orientamento costante e consolidato di questa Corte (ex plurimis, Sez. Un. n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074, Petrella;
Sez. 6, n. 18491 del 24/02/2010, Nuzzo Piscitelli e altri, Rv. 246916; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata e altro), secondo il quale il sindacato sulla motivazione della sentenza del giudice di merito demandato alla Corte di cassazione non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento probatorio, ma deve limitarsi al riscontro L'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una rinnovata verifica della sua rispondenza alle acquisizioni processuali, in quanto la funzione del controLL di legittimità sulla motivazione della sentenza non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati L'interpretazione delle prove e di attingere il merito L'analisi ricostruttiva dei fatti, ma soltanto di verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate che rendano giustificate sul piano della consequenzialità le conclusioni tratte.
1.2. La giurisprudenza di legittimità ha affermato da tempo il principio (sin da Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 2337908-01) secondo cui "il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente iLLgica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione." 2. Venendo all'esame degli specifici motivi di ricorso, quanto al ricorso presentato da DEIL CA NI, va rigettato il primo motivo di ricorso con il quale si censura la riconosciuta sussistenza L'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente, sulla base della considerazione 25 ard che la stessa è stata ridimensionata a soli tre componenti già dai giudici di primo grado e si lamenta la motivazione per relationem.
2.1. E' bene rammentare che la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che elemento costitutivo del reato associativo di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990 è l'esistenza di un vincolo permanente tra almeno tre persone, che si caratterizza per un minimo di organizzazione e per il suo carattere stabile, seppure limitato nel tempo e volto esclusivamente alla commissione di singoli reati in materia di stupefacenti, per cui seppure non è necessaria la esplicita manifestazione di una volontà associativa da parte degli associati (naturalmente la prova della consapevolezza del singolo di aderire alla associazione non può che essere data attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione al gruppo). E' stato inoltre affermato che in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti l'elemento aggiuntivo e distintivo, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato nel carattere L'accordo criminoso, che prevede la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti ed in forza di tale vincolo i partecipanti, anche al di fuori dei singoli reati programmati, sono in grado di assicurare la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento di detto programma criminoso (cfr. Sez. 6, n. 5150 del 16/01/2014, Nosa ed altri, Rv. 258570; Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio e altro, Rv. 257906, Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma e altri, Rv. 270564; Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale e altri, Rv. 273008).
2.2. Comunque il numero minimo degli associati previsto dalla legge per la configurabilità del reato deve essere valutato in senso oggettivo, ossia come componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio e non con riferimento al numero degli imputati presenti nel processo;
è stato chiarito che vale ad integrare requisito oggettivo del reato anche la partecipazione di individui rimasti ignoti, giudicati a parte o deceduti, e che è possibile dedurre l'esistenza della realtà associativa, anche sotto il profilo numerico, dalle attività svolte, dalle quali può risultare in concreto una distribuzione di compiti necessariamente estesa a più di due persone (così Sez.6, n. 12845 del 6/4/2005, Biancucci e altri, Rv 231237), per cui anche la doglianza del ricorrente che fa leva sul modesto numero degli associati (come residuano all'esito L'iter del processo) risulta infondata.
2.3. Dunque, ciò che caratterizza l'associazione criminale, oltre la pluralità dei soggetti, è la stabilità del vincolo ed il numero indefinito di delitti che l'organizzazione si propone di realizzare. Il programma delittuoso strutturato con 26 Ala l'obiettivo di molteplici reati qualifica l'accordo come vincolo permanente, anche in forza della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, attraverso il proprio contributo causale, alla realizzazione di un programma criminale stabile per un certo lasso di tempo.
2.4. Peraltro, l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n.309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede principalmente nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a tale titolo non può essere ridotta ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (cfr. Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino e altro, Rv. 270396). E' ben vero, infatti, che la pluralità di soggetti coinvolti consapevolmente in una condotta penalmente rilevante costituisce un elemento comune sia alla fattispecie associativa che al concorso di persone nel reato, tuttavia, mentre nel concorso di persone, i soggetti agenti si accordano al fine di commettere un determinato reato, ○ un certo numero di reati predeterminati, nell'associazione criminale lo scopo comune, oggetto L'incontro di volontà, si articola nel programma di porre in essere, cogliendo le opportunità che via via si presentano, una pluralità di reati non definita nella sua interezza nell'iniziale momento di volizione L'accordo, seppure i reati possano essere ascrivibili aLL stesso "genere".
2.5. Ovviamente è principio consolidato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata del principio di offensività, che l'assoluta mancanza di un supporto strumentale esclude la sussistenza L'associazione criminale, ma è altrettanto vero, tuttavia, che è sufficiente un'organizzazione minima perché il delitto si configuri (cfr. Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini ed altri, Rv. 255491). Infatti la S.C. ha precisato che il reato associativo, specie con riferimento all'attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede una struttura articolata o complessa o una esplicita reciproca manifestazione di intenti, essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento (vedi Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Giaquinto e altro, Rv. 267991).
2.6. Né è ostativa alla configurabilità del reato associativo la differenza deLL scopo personale o L'utile che i singoli partecipi si propongono, potendo essa sussistere nell'ipotesi in cui gli acquirenti che poi reimmettono le sostanze al consumo siano mossi dalla esclusiva finalità di assicurarsi una fonte di approvvigionamento stabile, costante e abitudinaria ed i venditori, mossi dall'intento di smerciare a fine di profitto la sostanza stupefacente, possano 27 alb fare uno stabile affidamento sulla disponibilità all'acquisto da parte dei compratori, che poi reimmettono la sostanza nel mercato, con la costituzione di un rapporto che va oltre la singola operazione per costituire elemento di una struttura che facilita lo svolgimento L'intera attività criminale. (in tal senso si vedano Sez. 5, n.11899 del 18/12/1997, Saletta, Rv. 209646; Sez. 2, n. 10468 del 10/02/2016, Ancora e altri, Rv. 266405).
2.7. Orbene, risulta assolutamente rispettoso dei principi menzionati, e privo di iLLgicità, lo sviluppo motivazionale della sentenza impugnata (cfr. pagg. 60 e segg.) che, pur richiamando l'individuazione di tali elementi operata dai giudici di prime cure, quanto al riconosciuto sodalizio criminale finalizzato al commercio di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, li analizza, evidenziando sia il profilo L'attività di spaccio "frenetica", che le circostanze L'uso in comune L'autovettura e della individuazione quale sede principale L'organizzazione (principale, ma non esclusiva, quindi) della villetta di Melitto, valutazione di fatto quest'ultima che le doglianze della difesa di DEIL che insiste circa il fatto che in tale luogo non siano stati contestati come commessi i reati-fine, ma ne conferma al contempo l'utilizzo quale luogo di confezionamento delle dosi da spacciare o di assunzione della droga (oltre che di incontri di natura sessuale) non riescono a scalfire, attesa la mancata decisività di tali argomentazioni, in quanto nessuno di tali utilizzi è in grado di escludere la funzione anche di sede logistica L'associazione criminale della menzionata villetta, quale emerge dai filmati delle videocamere. Non può poi essere assegnata una valenza risolutiva al mancato accertamento L'esistenza di una cassa comune che, ben diversamente da quanto affermato nel ricorso, non rappresenta affatto un elemento indispensabile alla integrazione della fattispecie. Né può essere invocato, come suggerito dal ricorrente, il principio L'oltre ogni ragionevole dubbio, che, come è noto, in sede di legittimità rileva esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella iLLgicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo questa Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr. Sez.2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108-01).
2.8. Inoltre sussistono ampi riscontri della sussistenza del consortium sceleris per i contenuti delle conversazioni intercettate (sia telefoniche che ambientali, con sistematico utilizzo di un linguaggio cifrato), dato il loro tenore più che sintomatico L'organizzazione di una attività illecita (cfr. Sez.3, n. 11655 del 11/02/2015, Nava e altri, Rv. 262981 - 01), come sottolineato dalla Corte di appeLL, che richiama la motivazione della sentenza del Tribunale di Matera, la quale ha riportato alcuni passaggi delle intercettazioni stimati -non 28 ARO incongruamente dimostrativi L'esistenza di un accordo criminale ed ha evidenziato quali riscontri diretti del traffico di stupefacenti i risultati delle videoriprese, delle attività investigative di riscontro degli incontri tra i sodali e tra essi e gli acquirenti/venditori , nonché i sequestri delle diverse tipologie di sostanza (eroina e cocaina), nonché i menzionati arresti di alcuni soggetti, anche rimasti estranei al presente processo. La Corte ha ancora valorizzato il numero esorbitante di cessioni oggetto del programma criminoso nel corso dei due anni di investigazioni, l'agilità operativa della struttura, mediante ad esempio lo scambio di utilizzo di schede telefoniche e con la dimostrata capacità nel corso degli oltre due anni di indagini di riorganizzare gli approvvigionamenti ed il commercio di droga anche in caso di intervenuti arresti di soggetti coinvolti a vario titolo nelle attività criminali del gruppo.
2.9. Va rigettata anche la doglianza che sostiene l'erronea valutazione, quale riscontro delle intercettazioni, di alcuni dati di fatto desunti dalla Corte di appeLL da un elenco di sequestri di sostanza stupefacente relativi ad altri procedimenti penali, dei quali non sarebbero stati forniti elementi ulteriori in ordine alla effettuata verifica giurisdizionale delle relative condotte. Il giudice di merito può sempre acquisire, avvalendosi di legittime fonti probatorie, elementi di giudizio tratti dalle vicende scaturite nell'ambito della medesima indagine, seppure per le stesse siano stati aperti distinti procedimenti penali, "fermo restando il dovere deLL stesso giudice di sottoporre comunque i suindicati elementi ad autonomo vaglio critico, secondo la regola generale dettata dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen." (Così Sez. 1, n. 20216 del 02/04/2001, Sebai, Rv. 218808), come del resto può riprodurre anche i percorsi valutativi tracciati in quelle sentenze, fermo restando il dovere di sottoporre gli elementi di prova, di cui legittimamente dispone, ad autonoma valutazione critica, alla luce del medesimo criterio (Cfr. Sez.1, n. 41405 del 16/05/2019, Rossi, Rv. 277136 - 01), come avvenuto nel caso qui all'esame.
2.10. Infatti nella parte motiva della sentenza impugnata sono stati elencati i riscontri oggettivi al traffico di stupefacente oggetto di indagine, ottenuti a seguito degli interventi nella flagranza di reato che condussero a sequestri ed arresti, in relazione ai quali furono instaurati i relativi procedimenti penali presso gli uffici giudiziari territorialmente competenti secondo il luogo del commesso reato (rectius: del reato come accertato), procedimenti che si conclusero spesso con riti alternativi.
2.11. Risulta invece fondato il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'avvenuta qualificazione del ricorrente quale promotore, capo ed organizzatore del sodalizio criminoso. A tale proposito la giurisprudenza di legittimità ha 29 precisato che in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la qualifica di "organizzatore" spetta a chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio, senza che sia necessario che il ruolo sia svolto con riferimento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente la gestione di una sua rilevante articolazione territoriale (così Sez.2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476 02); ancora più specificamente è stato rilevato che per delineare il ruolo di organizzatore non è sufficiente che il soggetto si occupi e gestisca il traffico di droga, ma è necessario che esso svolga compiti di coordinamento L'attività degli associati, in modo da assicurare, attraverso una continua assistenza, la piena funzionalità L'organismo criminale. (cfr. Sez. 6, n. 38240/18 del 07/12/2017, Anioke e altri, Rv. 273737 - 01, che ha sottolineato che non è necessario che l'assunzione del ruolo coincida temporalmente con la formazione del sodalizio, dovendo tuttavia l'organizzatore essere un soggetto molto vicino a chi l'organizzazione dirige). Peraltro, tale qualifica di organizzatore spetta a colui che svolge un compito che non è limitato all'avvio L'impresa criminosa, ma che comprende anche l'assistenza per tutta la durata della stessa (Cfr. Sez.1, n. 12812 del 25/02/2011, Scopelliti, Rv. 249853 -01), tanto più in un caso quale queLL di specie dove la durata L'associazione risulta da contestazione non minimale.
2.12. Ebbene, quanto alla conferma di tale ruolo in capo al ricorrente, la sentenza impugnata spende solo poche battute in risposta alle doglianze formulate in grado di appeLL per sostenere la qualità di organizzatore, ovvero di direzione del DEIL, richiamando a fondamento le direttive date ai sodali per andare a contattare il fornitore albanese al porto di Bari e la messa a disposizione della villetta di Mellitto. Risulta evidente che tale motivazione appare del tutto assertiva, e non si pone in correlazione con un compendio motivazionale più ampio, giacchè anche la sentenza di primo grado aveva dedicato una breve sintesi alla descrizione del ruolo di DEIL (si veda pag. 719). Pertanto il motivo di ricorso deve essere accolto con conseguente necessità di disporre l'annullamento limitatamente alla configurabilità di tale ruolo con rinvio per nuovo esame che sarà svolto alla luce dei principi di diritto sopra affermati, riesaminando l'intero compendio probatorio.
2.13. Quanto al terzo motivo, deve essere preliminarmente rigettata la specifica censura relativa al capo 1, ma formulata nel motivo qui all'esame, relativa alla richiesta di riqualificazione L'ipotesi associativa nella fattispecie attenuata di cui all'art. 74, comma 6 D.P.R. n. 309/90, la quale è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di 30 aRos fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione L'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 1642/20 del 09/10/2019, 2020, PG c. Degli Angioli, Rv. 27809801). Orbene risulta dalla ricostruzione effettuata nel corso dei giudizi di merito che l'organizzazione posta in essere non avesse per nulla tali caratteristiche ed anche alcuni dei reati fine sono stati correttamente qualificati ai sensi L'art. 73 comma 1 d.p.r. n. 309/90. Quindi del tutto adeguata la ratio decidendi sul punto rinvenibile nella sentenza impugnata (pagg. 61-62) con richiamo alla giurisprudenza di legittimità che subordina il riconoscimento della fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. citato, alla condizione "che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione L'art. 73 comma 5 del medesimo d.P.R. (così Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Biondi e altri, Rv. 267267 - 01), non essendo sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati nel concreto, ma essendo necessario esaminare sia il momento genetico L'associazione, la quale deve essere stata costituita per commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, sia le sue potenzialità, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi (così Sez.3, n. 44837 del 06/02/2018, Caprioli, Rv. 274696 - 01, che ha precisato anche che il delitto di cui all'art. 74, comma 6, del d.P.R. 309/90 costituisce un'autonoma fattispecie criminosa e non un'ipotesi attenuata del delitto di cui all'art. 74, c. 1, del medesimo d.P.R.).
2.14. In riferimento ai reati contestati ai capi 15, 16, 25, 30, va rilevata la corretta qualificazione giuridica operata dai giudici di merito: infatti per quanto attiene alla detenzione a fini di spaccio in concorso con il compartecipe La CH PI di 52 grammi di eroina e la successiva cessione di tale sostanza ad MI NF che veniva arrestato il 30/12/2004 (capo 15) ed alla detenzione sempre con il medesimo compartecipe e con BI AN (che del pari veniva arrestato alla guida L'auto utilizzata per il trasporto deLL stupefacente) di 50 grammi di eroina, il 3 febbraio 2005 (capo 16), nonché per i delitti di detenzione e spaccio continuati dal 10/10/2003 al 25/6/2005 in concorso con La CH (il defunto complice NO) e la cessione per la rivendita al BI, di eroina e cocaina, in quantità variabile tra grammi 5 e grammi 50, per un corrispettivo in euro tra 150,00 e 650,00 (capo 26) e per i delitti di detenzione e spaccio continuati dal 10/10/2003 al 27/10/2005 in T 31 ава concorso con La CH (il defunto complice NO) e la cessione per la rivendita a CA IC, di eroina e cocaina, in quantità variabile tra grammi 5 e grammi 50, per un corrispettivo in euro tra 150 e 650 (capo 25), va rilevato come tali condotte si connotino per elementi di oggettiva gravità, oltre che di reiterazione L'illecito traffico, anche in un lungo arco di tempo, elementi che rendono del tutto ragionevole, ed in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità peraltro richiamati nella sentenza impugnata (pagg. 56 e segg.) - il loro inquadramento nella fattispecie di cui al comma 1, del citato art. 73 d.p.r. n. 309/90. Stesso ragionamento vale per il capo 26, relativo alla detenzione a fini di spaccio e cessione al BI, per la rivendita a terzi assuntori, nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2003 e il 25 giugno 2005 di quantitativi variabili di eroina e cocaina, di quantità variabile tra grammi 5 e grammi 50 per un corrispettivo in Euro tra 150 e 650, e per il capo 30, relativo a detenzione a fini di spaccio e cessione all'MI nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2003 e il 20 luglio 2004 di quantitativi variabili tra grammi 5 e grammi 50 di eroina e cocaina, per un corrispettivo in Euro tra 125 e 450. 2.15. La restante parte della terza censura è, seppure in parte, fondata e la sentenza nei confronti del DEIL CA NI deve essere annullata con rinvio per nuovo esame, anche in riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi 9, 13, 107, 110, 111, 112, 113 e 114. Infatti la giurisprudenza di legittimità ha enucleato dei principi ormai consolidati in ordine agli elementi che i giudici di merito debbono considerare ai fini della qualificazione giuridica del reato di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90. In particolare è stato affermato (così Sez. 6, n. 3363/18 del 20/12/2017, Cesarano e altro, Rv. 272140) che è legittimo il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora l'attività di spaccio sia svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controLL di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte di spaccio e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze stupefacenti, pur se in quantitativi non rilevanti, siano sintomatiche della capacità L'autore del reato di diffondere in modo sistematico sostanza stupefacente, in quanto, anche all'esito della nuova formulazione quale reato autonomo, tale fattispecie può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze L'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (in tal senso, Sez.3, n. く32 Сева 27064 del 19/03/2014, P.G. in proc. Fontana, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610) 2.16. Tale principio è stato riaffermato dal più ampio Consesso di questa Corte di legittimità, che ha chiarito che "è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto" (cfr. Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo). Nella parte motiva di tale pronuncia è stato ribadito come "all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri”. Quindi il giudice di merito per affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi L'art. 73, comma 5 d.p.r. n. 309/90 deve vagliare tutti gli aspetti di rilevanza ed anche considerare che la diversa qualità delle sostanze stupefacenti e le modalità organizzative della condotta di cessione non sono di per sé ostative al riconoscimento di tale fattispecie (così Sez.6, n. 29132 del 9/5/2017, Merli, Rv. 270562), anche se tali medesimi elementi possono anche essere legittimamente valorizzati nella fattispecie concreta per escludere la possibilità di configurare l'incriminazione di minore disvalore.
2.17. Orbene, il Collegio di appeLL non ha adeguatamente descritto nella motivazione il proprio percorso valutativo in merito alla qualificazione giuridica dei residui reati satelliti di cui ai capi 9, 13, 107, 110, 111, 112, 113 e 114, laddove il ragionamento espresso per giustificare la non configurabilità della fattispecie di cui al comma 5 L'art. 73 d.p.r. n. 309/90 è stato appiattito dalla riconosciuta colpevolezza per la fattispecie associativa, senza alcuna differenziazione, ad esempio tra i capi 9 e 13, che sono relativi a due cessioni di una dose di cocaina e di 5 grammi della stessa sostanza ad alcune persone (tra le quali l'MI), commesse a distanza di sei mesi nel 2004; i capi 110, 111 e 114, relativi a cessioni continuate di quantità e qualità non meglio indicata di sostanza stupefacente effettuate ad altre tre diverse persone rimaste estranee al presente giudizio (tra il dicembre 2003 e i primi di febbraio 2004 e nel 2004) e i reati ascritti ai capi 112 e 113. Al capo 113, infatti, è contestata al DEIL la detenzione, a fini di rivendita a terzi assuntori dei paesi lucani, con condotte continuate tra il 22 giugno 2004 ed il 2 maggio 2005, di sostanza stupefacente di eroina e cocaina di quantità non meglio indicata, ricevuta da MA ZE, il fornitore albanese. Il capo 112, invece, concerne la detenzione continuata, in un periodo compreso tra il 22 giugno e il 24 novembre 2004, a fini di rivendita 33 Два gli assuntori dei paesi lucani di sostanza stupefacente di quantità e qualità non meglio indicata, ricevuta da KR UR, rispetto al quale la Corte potentina aveva ritenuto di ravvisare gli elementi per qualificare in fatto ai sensi del comma 5 del menzionato art. 73, dichiarando l'estinzione del reato ascritto per intervenuto decorso dei termini prescrizionali. La qualificazione di tale ultima condotta ai sensi del comma 5, qualificazione che non può più essere messa in discussione, contrasta con l'affermazione secondo cui l'inserimento degli episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente da parte di persona associata imporrebbe per ciò solo di ricondurre le condotte all'interno della più grave ipotesi prevista dalla prima parte L'art. 73, citato.
2.18. Nel giudizio di rinvio la qualificazione giuridica di tali specifici capi di imputazione dovrà di conseguenza essere frutto di una valutazione complessiva di tutte le circostanze di fatto emergenti dagli atti del processo alla luce dei criteri sopramenzionati e i giudici dovranno evidenziare gli aspetti normativamente rilevanti degli episodi come contestati, fornendo le ragioni della loro valutazione e della eventuale prevalenza o meno di alcuni elementi.
2.19. In particolare, il diverso esito della decisione in grado di appeLL nei confronti del coimputato KR (rimasto estraneo al presente processo per effetto della conseguente declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo di imputazione 112 conseguente alla sua derubricazione in fatto lieve) non costituisce un vincolo, atteso che va ribadita la possibilità che la stessa contestazione, così come formulata neLL specifico capo di imputazione, possa essere qualificata diversamente in riferimento al solo DEIL. Infatti la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tra il venditore, o cedente, della sostanza stupefacente e l'acquirente che intenda effettuare successive vendite o cessioni illecite non ricorre un'ipotesi di concorso di persone ex art. 110 cod. pen., atteso che i soggetti contraenti realizzano ciascuno una delle diverse ed autonome condotte monosoggettive previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in tal senso Sez, 2, n. 7802/20 del 08/10/2019, Casolani, Rv. 278630-01) e a ciò consegue che il medesimo episodio può essere ascritto al venditore ai sensi L'art. 73, comma 1, e all'acquirente a norma L'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, o viceversa, qualora il contesto complessivo nel quale si coLLchi la singola condotta assuma caratteri differenziali per ciascuno dei protagonisti deLL scambio criminale (in tal senso, Sez.6, n. 2157/19 del 09/11/2018, Saar Lamine, Rv. 274961-01, ove il medesimo episodio di cessione di stupefacenti era stato ritenuto di lieve entità per il solo imputato estraneo al più ampio contesto organizzativo, al quale risultava partecipe altro imputato, nei cui confronti era emersa l'illecita detenzione, in un 34 аво ristretto arco temporale, di rilevanti quantitativi di stupefacente;
conforme anche Sez.3, n.16598 del 20/02/2020, Rv. 278945-01; difforme, ma in relazione a diversa fattispecie concreta, Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Rv. 276676-02).
3. Per quanto attiene ai motivi di ricorso presentati da CH PI, va preliminarmente data risposta al secondo motivo di ricorso, di natura processuale, con il quale si censura la decadenza dall'eccezione di incompetenza territoriale, ritenuta dalla Corte d'AppeLL di Potenza, come già dal giudice di prime cure, perché non eccepita in sede di udienza preliminare, fondato sul rilievo che non sarebbe stato verbalizzato dal giudice L'udienza preliminare che il difensore del ricorrente si era associato alla eccezione proposta da altro imputato.
3.1. Orbene la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che la questione di incompetenza territoriale debba essere tempestivamente sollevata in udienza preliminare e riproposta nei termini di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (da ultimo, Sez.3, n. 5697/20 del 19/11/2019, Licaj, Rv. 278410 - 01) ed i giudici di appeLL potentini hanno ritenuto, in primis, che il difensore del ricorrente non avesse evidenziato elementi di supporto all'affermazione di essersi associato all'eccezione proposta da difensore di altro imputato nel corso della discussione in sede di udienza preliminare. Infatti che la mancata verbalizzazione fosse dovuta ad un disguido risulta una mera asserzione indimostrata e comunque, in maniera risolutiva, già il Tribunale di Matera con la sua ordinanza (peraltro rirprodotta in nota a pag. 28 della sentenza di primo grado) aveva sottolineato come la eccezione di incompetenza territoriale formulata in relazione agli imputati NO CO e NO VI, posizioni poi stralciate a seguito della richiesta di giudizio abbreviato, riguardasse la diversa associazione a delinquere di cui al capo 3, riferibile a EL IN, e non già l'associazione a delinquere di cui al capo 1, addebitata al La CH, per cui le argomentazioni svolte non sarebbero mai state idonee ad essere estese al consortium sceleris riferibile al ricorrente. Tale valutazione risulta ineccepibile e pertanto il motivo risulta manifestamente infondato, essendo stata tardivamente proposta (in dibattimento) l'eccezione di incompetenza territoriale rispetto all'associazione a delinquere di cui al capo 1. 3.2. Anche il terzo motivo non è fondato. La Corte di appeLL ha fornito adeguata risposta alla richiesta avanzata di rinnovazione probatoria, reiterando i contenuti L'ordinanza dibattimentale in data 25 giugno 2015, con la quale il Tribunale di Matera aveva dichiarato superflua la perizia fonica e l'acquisizione dei verbali di identificazione e delle annotazioni dai quali emergesse la prova della riconoscibilità delle voci degli imputati da parte della polizia giudiziaria. E' 35 ава principio consolidato che la rinnovazione in appeLL L'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica L'incompletezza L'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere aLL stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;
tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata, come avvenuto nel caso di specie (cfr. Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230-01) 3.3. La Corte di appeLL ha infatti rigettato l'istanza di rinnovazione ritendo, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che in materia di intercettazioni il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica in caso di contestazione della identificazione delle persone coLLquianti, ma può utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno riferito sul riconoscimento delle voci di taluni imputati (in tal senso cfr. Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, De Cicco e altri, Rv. 269900–01). Né risulta necessario rinnovare l'istruttoria per acquisire gli atti di polizia giudiziaria dai quali tale identificazione risulti, considerato che l'ufficiale di polizia giudiziaria che ebbe a coordinare le indagini (MaresciaLL CA) e gli altri ufficiali di polizia giudiziaria hanno deposto quali testimoni L'esito delle attività di intercettazione ed altre attività investigative, come dettagliatamente indicato nella sentenza di primo grado (pagg. 29 e segg.), di talchè tali acquisizioni risultano superflue, come correttamente ritenuto dalla Corte di appeLL che ha sottolineato come il primo giudice abbia analizzato gli specifici elementi di conferma L'esattezza L'identificazione per ciascun imputato.
3.4. Da ultimo va esaminato il primo motivo, che deve essere respinto laddove lamenta vizio di motivazione per omesso vaglio delle tesi difensive, in quanto tale vizio presuppone (così come si evince da Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta e altro, Rv. 271700-01) che la difesa abbia mosso contestazioni specifiche e critiche rispetto ai passaggi motivazionali della sentenza di primo grado, cosa che non è avvenuta, avendo il difensore proposto motivi di appeLL sui capi della condanna riguardanti i reati fine senza sviluppare argomentazioni individualizzate per la posizione di La CH, ma semplicemente argomentando con rinvio ai motivi proposti in riferimento alla posizione di DEIL.
3.5. Inoltre, quanto alla doglianza relativa alla sussistenza della fattispecie associativa di cui al capo 1, valgono le considerazioni giù espresse in relazione al ricorso proposto da DEIL CA NI, confermando l'assoluta tenuta logica delle motivazioni delle due sentenze di merito in ordine alla sussistenza del sodalizio criminale, mentre in relazione ai singoli reati-fine il ARÁ 36 ricorso risulta in parte fondato, per le ragioni già esplicitate in riferimento alla posizione di DEIL, limitatamente alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73 comma 1 d.p.r. n. 309 del 1990, quanto al capo 28 relativo alla - detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente non meglio indicata per un peso di grammi 5, in concorso con NO CC (coimputato deceduto) e cessione della stessa a DEIL AN (rimasto estraneo a questo giudizio) - ed al capo 107, relativo alla detenzione continuata a fini di spaccio e cessione per la rivendita di eroina e cocaina di quantità variabile tra grammi 3 e grammi 5, in concorso con DEIL CA NI, fatti avvenuti in Bari, Irsina ed altri comuni lucani dal 6 dicembre 2003 all'8 gennaio 2004. 3.6. Pertanto per tali capi la sentenza deve essere annullata per nuovo giudizio in ordine alla qualificazione giuridica, mentre quanto alle doglianze, peraltro non specificamente rappresentate, relative ai capi ai capi 15, 16, 25, 26 e 30, commessi in concorso con il DEIL, valgono i rilievi già indicati ai par.
2.15. e 2.16. relativi al co-imputato, per cui il motivo di ricorso sul punto deve essere rigettato.
4. Per quanto attiene ai motivi di ricorso presentati da MI NF va innanzitutto rigettata l'eccepita questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 599-bis cod. proc. pen., sotto il profilo che non sarebbe consentito ai giudici di appeLL di accettare il patteggiamento anche in caso di dissenso del procuratore generale, per la sua manifesta infondatezza. Come è noto il c.d. concordato in appeLL, introdotto dal legislatore proprio a deflazione del rito di appeLL, muove dalla stabilità probatoria raggiunta all'esito del giudizio di primo grado e si fonda sulla rinuncia concordata ai motivi devoluti o comunque su una ipotesi, comune tra le parti processuali, di rivisitazione di questioni già decise in primo grado, per cui va rilevato che l'ambito di consensualità risulta ben più ampio rispetto all'applicazione della pena concordata in primo grado. In tale ottica si spiega anche la previsione L'art. 599-bis, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui i procuratori generali indicano i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti e si conferma quindi la indispensabilità del consenso del sostituto procuratore generale presente nell'udienza di appeLL per addivenire al concordato.
4.1. Tale accordo, seppure non vincolante per il giudice, il quale è sempre tenuto diversamente da quanto sostenuto nel motivo di ricorso - ad esercitare - il controLL sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione degli istituti coinvolti dal concordato e sulla congruità della pena (cfr. Sez.1, n. 31247 del 37 ава 21/05/2019, PG. c. Zuncheddu, Rv. 276409 - 01), però indispensabile, proprio perché l'accordo investe la rinuncia ai motivi e, di conseguenza, la rideterminazione di una nuova pena, rispetto alla quale la parte pubblica deve interloquire. Si tratta di disciplina rientrante nei limiti della discrezionalità del legislatore, discrezionalità che è stata esercitata in maniera del tutto ragionevole, senza che possano essere evidenziate violazioni delle norme costituzionali invocate.
4.2. Anticipando per ordine logico di trattazione l'esame del quinto motivo di ricorso, con cui si lamenta l'insufficienza probatoria derivante dalle intercettazioni, va osservato che l'affermazione di responsabilità L'MI non è fondata solo sui risultati delle intercettazioni, in quanto sussistono molteplici riscontri alle varie comunicazioni di "droga parlata", prima tra tutti la vicenda L'arresto L'MI, avvenuto a Cassano Murge in data 30 dicembre 2004, oggetto del capo di imputazione 15, ascritto nel presente procedimento a DAIL e La CH, menzionato nella sentenza impugnata (pag. 63), oltre all'analisi dettagliata di tutti i riscontri di cui alla sentenza di primo grado.
4.3. Risulta, di contro, fondato in parte il secondo motivo di ricorso, dovendosi anche in riferimento alla posizione di MI rilevare come i giudici di appeLL abbiano trascurato di rispondere alle censure specifiche relative alla qualificazione giuridica dei fatti contestati, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali già tratteggiati in precedenza, per cui l'unico capo per il quale il corpus motivazionale della sentenza di primo grado (pagg. 310 e segg., in particolare, 316 e 317), richiamata per relationem da quella di appeLL, mostra una sufficiente tenuta logica è il capo 30, che ascrive al ricorrente l'acquisto continuato dai coimputati DEIL, La CH (e il defunto partecipe NO CC) di eroina e cocaina di quantità variabile tra grammi 5 e grammi 50, (per un corrispettivo in Euro tra 125 e 450) per la successiva rivendita a terzi assuntori dei paesi lucani, fatti commessi dal 10 ottobre 2003 al 20 luglio 2004. Per tutti gli altri capi di imputazione, invece, come detto, i motivi di ricorso sono fondati per le ragioni già espresse in ordine alla necessità di esaminare, in riferimento a ciascuno di essi, la qualificazione giuridica, non essendo stata fornita adeguata motivazione in risposta alle doglianze avanzate in appeLL e qui riproposte e pertanto, limitatamente a tali capi, come dettagliati in dispositivo, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sulla qualificazione giuridica.
4.4. Sono altresì infondati sia il terzo che il quarto motivo di ricorso. Correttamente il giudice di primo grado ha stabilito la pena base in anni sette di 38 ава reclusione, in prossimità del minimo edittale vigente ratione temporis (sei anni), per cui nessun rilievo hanno avuto le successive vicende che hanno riguardato le modifiche dei livelli edittali della fattispecie di cui al comma 1 L'art. 73 d.p.r. n. 309/90, con l'innalzamento del minimo posto successivamente nel nulla dalla menzionata sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale.
4.5. Né può dirsi iLLgica od erronea l'individuazione del capo 30 quale reato più grave, ritenuto tale dal tribunale materano in ragione L'estensione L'arco temporale nel quale si verificarono le cessioni di droga. Quanto poi alla doglianza relativa all'omessa risposta circa l'invocato riconoscimento della continuazione con il fatto ascritto nella sentenza della Corte di appeLL di Bari del 17 novembre 2015 (asseritamente concernente l'esito L'arresto L'MI già citato), ciò non costituisce vizio della sentenza impugnata, in quanto la valutazione in ordine alla sussistenza del medesimo disegno criminoso può essere svolta anche in sede esecutiva, e comunque certamente nel giudizio di rinvio, mentre questa Corte non può provvedere sul punto, trattandosi di valutazione che presuppone un accertamento di fatto.
4.6. Deve, infine, concludersi che anche rispetto al diniego delle attenuanti generiche, sesta doglianza proposta dall'MI, il percorso argomentativo della decisione di merito presenta criticità, avendo il Collegio di appeLL ribadito la valutazione negativa già espressa in primo grado alla luce della gravità e della reiterazione delle condotte delittuose, indicative di proclività a delinquere, senza considerare gli specifici elementi addotti dalla difesa che avrebbero potuto essere valutati, ossia la completa riabilitazione daLL stato di tossicodipendenza e l'aLLntanamento dalle relazioni con altri coimputati del traffico di stupefacenti oggetto del processo a seguito del trasferimento in altra regione ed al completo mutamento deLL stile di vita, come del resto evidenziato nel ricorso e nei motivi aggiunti. Va invece affermata la necessità di affermare il principio, in linea con la decisione della Corte Cost. n. 182 del 2011, per cui anche la condotta positiva del condannato successiva al reato rientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri L'art. 133 cod. pen., potendo esserne escluso il rilievo con una motivazione specifica fondata su altre, preponderanti, ragioni della decisione (così Sez. 3, n. 1913/19 del 20/12/2018, CariLL, Rv. 275509 - 03). La sentenza impugnata non ha fornito alcuna risposta sul punto per cui, anche sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio.
5. Passando all'esame dei motivi di ricorso presentati da BI AN, deve innanzitutto essere rigettato il secondo motivo (relativo alla doglianza per la mancata perizia fonica per l'identificazione degli interlocutori 39 sulla base di emergenze probatorie a carico di altra imputata, la EL IN, che però risponde del reato associativo. Secondo la ricorrente, i giudici di appeLL avrebbero dovuto considerare che solo in otto captazioni a suo carico si accennerebbe alla presenza deLL stupefacente, peraltro con parole criptiche e distribuite nell'arco di sette mesi. Pertanto, non si sarebbe dovuta escludere l'applicabilità L'ipotesi di lieve entità prevista dal comma 5 L'art 73, e sarebbe contraddittoria la motivazione nella parte in cui a fronte di un dato probatorio povero si ritiene sussistere una "allarmante capacità di movimentazione" di sostanza stupefacente;
AN AN e BE EP (che rispondono del delitto di cui al capo 123 per il delitto di cui agli artt. 110-81 cpv. cod. pen. e art. 73 D.P.R. 309/90 e sono stati condannati ciascuno alla pena di sei mesi di reclusione, inflitta in aumento a titolo di continuazione con la sentenza di condanna della Corte di appeLL di Bari del 28 aprile 2010), tramite il difensore di fiducia, Avv. Gioacchino Carone, hanno articolato ricorso in un unico motivo: 1) Violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., per aver la Corte d'appeLL di Potenza omesso di pronunciare sentenza di proscioglimento degli imputati, considerato che l'attività di intercettazione era stata svolta dal 2 marzo 2005 al 30 agosto 2005, in un arco temporale incluso nel procedimento concluso con la sentenza della Corte d'appeLL di Bari, che ha condannato gli imputati per avere, in ambito associativo, spacciato sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina anche a CA IC, in Altamura ed Irsina dal gennaio 2005 al dicembre 2005. LA NU e ER VI, che hanno avuto confermata la condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa, rispettivamente per i delitti di cui ai capi 128 e 130, per il tramite il difensore di fiducia, Avv. PI D. Mazzoccoli, hanno presentato due distinti ricorsi, tuttavia assimilabili ai fini della trattazione, articolando i seguenti motivi: 1) Con il primo motivo di ricorso, si deduce la mancanza, l'iLLgicità e la contraddittorietà della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in particolare, rilevando che a fronte di dati probatori a discarico degli imputati, costituito da dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del dibattimento, risulta forzata ed iLLgica la ricostruzione operata dalla Corte d'AppeLL di Potenza senza che da nessuna intercettazione risulti acclarato il coinvolgimento dei ricorrenti nei fatti contestati;
2) Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta iLLgicità della motivazione della sentenza ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in particolare, nella parte in cui sono stati 23 AR delle intercettazioni) per le ragioni appena esposte in riferimento ad analoga doglianza avanzata da DEIL sub 3.3. 5.1. Per quanto attiene alla censura di motivazione carente circa la qualificazione giuridica dei fatti ascritti, per il mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 L'art. 73 comma 5, d.p.r. n. 309/90, il motivo è in parte fondato, per le ragioni già ripetutamente illustrate, in relazione ai capi di imputazione ascritti al BI, con la sola eccezione del reato di cui al capo 26, per il quale la decisione di condanna deve essere confermata. Tale capo è oggetto anche del terzo motivo di ricorso presentato, in quanto il ricorrente si duole del fatto che tale reato sia stato considerato il più grave, perché la Corte di appeLL non avrebbe considerato che in relazione ad uno degli episodi ricompreso nella contestazione (la detenzione di 50 grammi di eroina) il BI era stato tratto in arresto e condannato con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Matera del 23 settembre 2005 che aveva riconosciuto la fattispecie di cui al fatto di lieve entità.
5.2 Orbene rispetto al delitto di cui al capo 26 entrambi i motivi di ricorso risultano infondati. Infatti, il BI risponde della detenzione continuata, a fini di rivendita a terzi assuntori dei paesi lucani, ottenuta a mezzo cessioni di sostanza stupefacente di tipo eroina e cocaina, in quantità variabile tra grammi 5 e grammi 50, per un corrispettivo in euro tra 150 e 650 euro, ottenute dai coimputati DEIL e CH (e dal defunto NO CC), fatti commessi dal 10 ottobre 2003 al 25 giugno 2005. La sentenza del G.I.P. di Matera ha ad oggetto un singolo episodio, il quale rappresenta solo un segmento di quei traffici realizzati dal ricorrente nel periodo (che sono inclusi nell'imputazione di cui al capo 26); tale giudicato, pertanto, non assume rilevanza, tout court, ai fini della qualificazione giuridica, quale ipotesi di cui all'art. 73, comma 1 d.p.r. n. 309 del 1990, del capo 26 come asserito invece nel ricorso, potendo semmai essere valutato solo ai fini di un eventuale riconoscimento della continuazione, dovendosi naturalmente considerare il capo 26 come non comprendente l'episodio già giudicato. Questo, del resto, costituisce un formidabile riscontro della responsabilità del ricorrente per i reati ascritti e conferma la ragionevolezza espressa dai giudici di merito nell'individuare tale delitto quale reato più grave tra quelli ascritti al BI ai fini della determinazione della pena.
6. Il ricorso, articolato in undici motivi, presentato da CA IC risulta fondato quanto alla qualificazione nell'art. 73 comma 1 d.p.r. n. 309 del 1990 dei capi di imputazione aLL stesso ascritti, ad eccezione del solo capo di imputazione 25, per le ragioni già ampiamente trattate in precedenza e 40 себо sviluppate dal ricorrente nell'ambito del primo motivo di ricorso, e pertanto devono essere accolti, seppure in parte, i motivi ai nn. 1, 4 e 7, dovendosi annullare la sentenza con rinvio per nuovo esame sulla qualificazione giuridica delle imputazioni residue, come dettagliate nel dispositivo, con assorbimento del motivo n. 8, con il quale si invoca la prescrizione in caso di derubricazione, perché rimesso ai giudici del rinvio all'esito della valutazione delle specifiche imputazioni.
6.1. Di contro, risulta corretta la qualificazione giuridica del capo 25, per il quale il CA risponde della detenzione continuata, a fini di rivendita a terzi assuntori dei paesi lucani, ottenuta a mezzo cessioni di sostanza stupefacente di tipo eroina e cocaina, in quantità variabile tra grammi 5 e grammi 50, per un corrispettivo in euro tra 150 e 650 euro, da parte dei coimputati DEIL e CH (e il defunto NO CC), fatti commessi dal 10 ottobre 2003 al 27 ottobre 2005. 6.2. Quanto al preliminare motivo processuale, proposto nell'incipit del ricorso, relativo alla reiezione della rinnovazione istruttoria di acquisire le annotazioni di servizio e gli atti di indagine relativi ai servizi di O.P.C. ai quali avevano fatto riferimento nell'esame dibattimentale gli ufficiali di polizia giudiziaria operanti (MaresciaLL CA e Brigadiere La Vecchia), nonché di effettuare la perizia fonica ai fini di identificare i soggetti che avevano acquistato la droga dal ricorrente, istanze che erano state respinte già in primo grado con l'ordinanza del 15 giugno 2015, va rilevato che in tema di rinnovazione del dibattimento in appeLL la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che il giudice di secondo grado ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso in cui la accolga, mentre se ritiene che debba essere respinta, potrebbe addirittura motivarne il rigetto in via implicita, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare (o negare) la responsabilità L'imputato (ex multis, Sez. 3, n. 24294 del 25/6/2010, D. S. B., Rv. 247872; sottolinea il carattere eccezionale L'istituto anche Sez.4, n. 1184/19 del 03/10/2018, Motta Pelli srl, Rv. 275114-01). Inoltre, quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità, l'eventuale rigetto L'istanza di rinnovazione istruttoria in appeLL si sottrae del tutto al sindacato del giudice di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 11907/14 del 13/12/2013, Coppola, Rv. 259893-01, Sez. 6, n. 40496 del 19/10/2009, Messina e altro, Rv. 245009), come si evidenzia dal compiuto corredo motivazionale delle due decisioni di merito qui all'esame. 41 Тво 6.3. Il primo motivo di ricorso nella parte in cui ha lamentato il travisamento della prova risulta manifestamente infondato. Infatti nell'ipotesi di cd. "doppia conforme" sussiste la preclusione alla deducibilità del vizio di travisamento della prova di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., in relazione a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori, suscettibili di autonoma considerazione, comuni al primo ed al secondo grado di giudizio (in tal senso, Sez.5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269906-01), per cui tale vizio, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente - travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (per tutte, Sez.2, n. 7986/17 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269217-01), ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr. Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837-01); in tale ultimo caso, però si deve trattare pur sempre di un travisamento di risultanze obiettive.
6.4. Orbene, le deduzioni difensive non individuano affatto le obiettive risultanze che sarebbero state travisate, ma si limitano a dolersi della mancata individuazione degli assuntori di stupefacenti destinatari delle cessioni ascritte al CA e della mancata analisi peritale L'efficacia drogante, elementi che sarebbero stati considerati dalla Corte di appeLL, erroneamente, non decisivi per escludere la responsabilità del ricorrente. Nella sostanza il motivo si collega alla doglianza proposta con il quarto motivo di ricorso, che deve essere del pari rigettato, in quanto in tema di stupefacenti, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto egli può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti (Cfr. Sez.4, n. 22238 del 29/01/2014, Feola e altri, Rv. 259157-01). E' stato infatti ribadito che la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico L'organizzazione di tale traffico (in tal senso Sez.4, n. 20129 del 25/06/2020, De Simone, Rv. 279251-01), come avvenuto nel caso di specie, dove quale prova dei fatti criminosi oltre ai dialoghi captati con le 42 aRos intercettazioni telefoniche, ambientali e le videoriprese nell'arco di oltre due anni, risultano ulteriori riscontri, quali il rinvenimento nel possesso del ricorrente di sostanza stupefacente del tipo eroina. Va, inoltre, rilevato che il capo 12 L'imputazione menzionato nel motivo di ricorso non risulta contestato al CA (né ad altri) e pertanto non è incluso nei capi di condanna del predetto, come emerge con evidenza dalle sentenze di primo e secondo grado, per cui le doglianze proposte rispetto a tale imputazione risultano inammissibili.
6.5. Possono essere trattati congiuntamente il secondo e terzo motivo di ricorso, che afferiscono ad aspetti della valutazione della prova risultante dalle intercettazioni, motivi che risultano infondati, posto che, come già spiegato in riferimento ad analoghe censure proposte dagli altri coimputati, i criteri di valutazione dei risultati delle intercettazioni (che, nel caso di specie, devono essere collegati con le risultanze delle videoriprese, degli OPC e delle altre tipologie di investigazione, come ben descritto nella sentenza di primo grado) sono cristallizzati in orientamenti giurisprudenziali consolidati, che si fondano sul principio cardine che ai fini della decisione è il contenuto delle registrazioni a costituire propriamente la prova oggetto di valutazione ad opera del giudice (ex multis Sez. 6, n. 13213 del 15/3/2016, Giorgini, Rv. 266775; Sez. 4, n.47891 del 28/9/2004, Mauro ed altri, Rv. 230569).
6.6. Per quanto attiene all'argomentazione contenuta nelle censure in esame, con la quale si propone una minus-valutazione della perizia trascrittiva delle intercettazioni per la mancata utilizzazione dei tabulati telefonici, assenti negli atti del fascicolo del dibattimento, perchè tali trascrizioni non sarebbero in grado di garantire l'individuazione delle utenze chiamanti o chiamate, va innanzitutto osservato che nella presente sede di legittimità tale censura risulta inammissibile, trattandosi di istanza di rivalutazione della prova ritualmente acquisita. La trascrizione delle conversazioni intercettate, infatti, comporta una mera attività ricognitiva e non implica l'acquisizione di alcun contributo tecnico- scientifico, tanto che il richiamo contenuto nel comma settimo L'art.268 c.p.p. a "forme, modi e garanzie" previste per la perizia opera limitatamente alla tutela del contraddittorio e L'intervento della difesa rispetto all'attività trascrittiva (in tal senso Sez.6, n. 2732/09 del 06/11/2008, Scalise, Rv. 242582-01; Sez. 2, n. 15814 del 30/01/2019, Saccomanno, Rv. 276542-01).
6.7. Quindi, se è sempre consentita all'imputato la nomina di un consulente tecnico e al difensore l'estrazione di copia delle trascrizioni e della trasposizione dei files audio, in modo da accertare la presenza di specifiche anomalie o di omissioni pregiudizievoli per la difesa, deve essere di conseguenza affermato il principio che eventuali asserite anomalie di svolgimento nell'attività 43 aRos di trascrizione delle intercettazioni debbono essere fatte valere nel corso L'attività trascrittiva stessa, non essendo invece deducibili in cassazione quale vizio della decisione che abbia posto a fondamento della propria valutazione le trascrizioni delle conversazioni intercettate. Infine deve comunque essere ribadito principio generale che gli elementi contenuti nelle intercettazioni possono essere provati anche mediante deposizione testimoniale, atteso che la prova è costituita dai files-audio (cfr. Sez. 1, n. 41632 del 03/05/2019, Chan Wantong, Rv. 277139-01; Sez. 6, n. 46007 del 06/07/2018, D'Ambrosca, Rv. 274280-01) dai quali possono essere rilevati gli elementi necessari alla ricostruzione delle comunicazioni come intercorse tra gli utenti.
6.8. Del resto le testimonianze dei verbalizzanti hanno consentito alle difese di svolgere in dibattimento il contraddittorio sulla prova, anche tenendo conto del materiale investigativo confluito nelle indagini preliminari ed oggetto della discovery alla loro chiusura, di talchè non può essere eccepito alcun vizio di motivazione in ordine alla identificazione degli interlocutori operata dai verbalizzanti ed al significato delle intercorse conversazioni, trattandosi di accertamenti di merito che non possono essere sottoposti a controLL di legittimità, il quale investe il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicchè la valutazione probatoria è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più favorevole, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01, successivamente il principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099, Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01).
6.9. Quanto all'asserito consumo di gruppo della droga trafficata dal CA, circostanza che sarebbe stata trascurata dai giudici di merito, vizio dedotto con il sesto motivo, lo stesso è parimenti infondato. Secondo le liee tracciate dalla giurisprudenza di questa Corte, per aversi consumo di gruppo di sostanze stupefacenti occorre o un acquisto congiunto, ovvero un mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, "a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori;
b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo;
c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto" (cfr. Sez. 4, n. 24102 del 23/03/2018, Verdoscia e altri, Rv. 272961-01; Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, p.c. in proc. Galluccio, Rv. 255258-01). Sul punto la motivazione della sentenza 44 TRos impugnata risulta ineccepibile, avendo i giudici evidenziato l'assoluta assenza di contatti preventivi con gli assuntori, circostanza che esclude in radice la possibilità di configurare l'esclusione di punibilità invocata.
6.10 Per quanto attiene ai tre motivi di ricorso (nn. 9, 10 e 11) che afferiscono al trattamento sanzionatorio in senso ampio, sia in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che in relazione alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ed al mancato riconoscimento della continuazione con altri reati già giudicati, gli stessi sono infondati. La Corte di appeLL ha fornito una motivazione adeguata in ordine alla impossibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né il ricorrente ha dedotto in appeLL elementi specifici che potessero essere valutati e della cui mancata considerazione possa dolersi innanzi ai giudici di legittimità. Come è noto, infatti, i fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., queLL che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla capacità a delinquere del colpevole o alla gravità del reato può essere sufficiente in tal senso (così Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez.6, n. 7707/14 del 4/12/2003, Anaclerio, Rv. 229768).
6.11 Anche la pena base stabilita dal primo giudice (anni otto di reclusione) e confermata dalla Corte potentina sulla base del più grave reato di cui al capo 25, è stata così determinata "tenuto conto del numero elevatissimo di cessioni di droga, indicativo di una dedizione costante alla violazione della normativa sugli stupefacenti"; si tratta di motivazione adeguata, in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una sanzione al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino Rv. 265283-01), dovendosi considerare che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (così Sez.3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01). Orbene, secondo il tempo del commesso reato, in relazione alla fattispecie contestata era prevista la pena edittale da sei a venti anni di reclusione, per cui la media edittale risulta essere 45 Eloi quella di anni tredici di reclusione, per cui la motivazione sopramenzionata risulta più che congrua rispetto alla contestazione di cui al capo 26. 6.12. Del pari non censurabile sotto il profilo della manifesta iLLgicità l'argomentazione dei giudici di appeLL, i quali hanno escluso l'identità del disegno criminoso tra le varie condotte delittuose contestate nel presente processo, con decorrenza dall'ottobre 2003 e quella oggetto di una sentenza del G.U.P. del Tribunale di Materia, relativa ad un episodio di cessione di data anteriore (6 maggio 2003), trattandosi di motivazione del tutto congrua e come tale non censurabile nella presente sede, in quanto si tratta di accertamento di merito.
7. Per quanto riguarda la posizione della ricorrente EL IN, deve essere innanzitutto rigettato il primo motivo di ricorso, peraltro esposto in maniera alquanto generica, con il quale si deduce la nullità della sentenza impugnata per mancata partecipazione al procedimento, in ragione della mancata considerazione del ruolo di collaboratrice di giustizia della stessa e della sua sottoposizione al programma di protezione, che esigevano che venisse disposto il collegamento in videoconferenza.
7.1. Nel caso di specie come risulta dagli atti che questa Corte è - legittimata ad esaminare essendo stato proposto un motivo di carattere processuale il giudizio di appeLL, inizialmente fissato per l'udienza del 9 giugno 2016, con decreto di citazione ritualmente notificato in carcere alla EL il 10 maggio 2016, fu rinviato al 25 novembre 2016, con atto ritualmente notificato in data 21 ottobre 2016 presso il carcere ove la stessa si trovava ristretta e si ' incardinava all'udienza del 22 dicembre 2016, con verifica della rituale costituzione di tutte le parti, inclusa la EL, detenuta presso la Casa di reclusione di Paliano, partecipante all'udienza a distanza, in collegamento audiovisivo, giusto verbale agli atti, nel quale si dà atto del rinvio del dibattimento all'udienza del 2 febbraio 2017. La ricorrente, a seguito di istanza difensiva, otteneva gli arresti domiciliari in località protetta da determinarsi a cura del Servizio di protezione in data 23 dicembre 2016, essendo stata ammessa al programma di protezione, e partecipava all'udienza del 2 febbraio 2017 in videoconferenza dal sito riservato, come risulta dal verbale in forma riassuntiva e da queLL stenotipico. Il processo veniva rinviato al 10 marzo 2017, udienza alla quale la EL partecipava con le medesime modalità di video- collegamento ed alla successiva udienza del 6 aprile 2017 la EL era presente con le stesse modalità, ma in tale udienza, come risulta dal verbale, il difensore di fiducia della EL, tramite il collega Avv. Di LiLL, segnalava l'impossibilità a raggiungere la sede giudiziaria per un guasto all'auto e chiedeva 46 Bas rinvio per la discussione della posizione della propria assistita;
su tale richiesta il Presidente interpellava la EL che acconsentiva al rinvio. Alla data di rinvio del 12 maggio 2017 il difensore evidenziava l'impossibilità per la EL di essere collegata in videoconferenza dal sito suddetto, in quanto il collegamento era stato revocato per effetto della scarcerazione dal regime di arresti domiciliari e chiedeva ulteriore rinvio per poter far assistere alla discussione l'imputata. La Corte di appeLL rinviava all'udienza del 15 giugno 2017, dando avviso alla EL tramite il servizio di protezione. Con fax del 12 giugno 2017 tale servizio comunicava che la EL aveva depositato nota con la quale dichiarava che non avrebbe partecipato all'udienza per l'adesione del proprio difensore aLL sciopero degli avvocati. La trattazione della posizione, in considerazione del deposito di comunicazione del difensore della sua adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalla Camera penale, veniva pertanto rinviata al 13 ottobre 2017, ove il difensore eccepiva la mancata citazione della ricorrente tramite il Servizio protezione, eccezione che la Corte respingeva con ordinanza, ritenendo che, a seguito della precedente comunicazione dalla stessa inoltrata, l'imputata dovesse essere considerata rinunciante a comparire, salvo diversa manifestazione di volontà. Ciò nonostante in tale udienza il difensore non illustrava la posizione della propria assistita formulando le conclusioni, ma per tale discussione (essendo tra le ultime posizioni da trattare) il processo veniva rinviato al 9 febbraio 2018. In relazione a tale data la EL chiedeva di presenziare all'udienza in videoconferenza, modalità che veniva disposta con provvedimento del 7 febbraio 2018, ma prima della udienza l'imputata faceva pervenire, tramite il Servizio di protezione, istanza scritta di rinvio segnalando una indisposizione fisica a partecipare ed analoga istanza veniva presentata dal difensore, che adduceva a giustificazione una sindrome influenzale. Entrambe le istanze venivano respinte dalla Corte di appeLL, perché documentate in maniera insufficiente, non essendo stata attestata l'assoluta impossibilità a partecipare all'udienza, pertanto veniva nominato un difensore di ufficio per la trattazione della posizione della EL e si disponeva il rinvio per l'udienza L'11 maggio 2018, per repliche. In tale udienza il difensore chiedeva un rinvio per effettuare la videoconferenza della EL e, in subordine, chiedeva di depositare conclusioni scritte;
la Corte rigettava l'istanza di rinvio, ribadendo i contenuti della precedente ordinanza, ossia che la EL doveva essere considerata rinunciante in quanto aveva manifestato la volontà di non comparire e non aveva effettuato ulteriore e diversa comunicazione, ed ammetteva le conclusioni scritte del difensore. La motivazione risulta ineccepibile, considerato che l'imputata, sottoposta a programma di protezione in località protetta, non ha adempiuto, 47 PRos successivamente all'istanza di rinvio presentata, all'onere di comunicare la volontà di comparire e quindi i giudici di appeLL hanno legittimamente ravvisato nel comportamento della stessa una conferma della già espressa rinuncia a comparire.
7.2. Come emerge dalla dettagliata disamina della lunga trattazione del giudizio di appeLL, alla EL è stata garantita la possibilità di partecipare a tutte le udienze che si sono tenute, per cui il denunciato vizio non sussiste;
del resto, la difesa della ricorrente non ha neppure addotto elementi significativi di un concreto vulnus per le garanzie difensive che sarebbe derivato dalla mancata partecipazione fisica al giudizio della donna, assenza del tutto voluta, come emerge con evidenza da quanto appena esposto e peraltro limitata solo alla fase della esposizione delle arringhe difensive.
7.3. Passando all'analisi del terzo motivo, con il quale la ricorrente chiede la riqualificazione del reato contestato al capo 3, nell'ipotesi di cui al comma 2 L'art. 74 d.p.r., va rilevata la sua infondatezza. La sentenza impugnata (pagg. 78 e segg.) ha confermato la sussistenza L'associazione a delinquere, a carattere prevalentemente familiare, promossa e diretta dalla ricorrente, con l'esistenza di una organizzazione seppure rudimentale "fondata sull'interscambio dei ruoli esecutivi. e sulla predisposizione di un luogo, che fungeva da nascondiglio, funzionale al deposito deLL stupefacente"; del resto, già i giudici di prime cure avevano evidenziato tale ruolo con ampia motivazione (pagg. 834 e segg. della sentenza del Tribunale di Matera, in particolare pag. 839). Né è incompatibile con ruolo di promotrice la circostanza che la EL effettuasse direttamente cessioni di sostanze stupefacenti a consumatori tossicodipendenti, considerata la capacità del gruppo organizzato di ripartirsi i compiti anche a seguito degli arresti di alcuni e quindi la possibile interscambiabilità dei ruoli di approvvigionamento, stoccaggio, recupero della droga e spaccio della sostanza.
7.4. Diversamente deve concludersi all'esito L'esame del secondo motivo di ricorso, laddove si lamenta la mancata risposta alla richiesta di rinnovazione probatoria ed in generale la mancata risposta ai motivi aggiunti, ai quali era stato allegato un memoriale, a seguito L'intrapreso percorso di collaboratrice di giustizia della ricorrente. Effettivamente la Corte di appeLL non ha assunto alcuna espressa determinazione sull'invocato esame della EL, che nella sostanza non fu mai disposto, avendo i giudici di appeLL fatto espresso richiamo alla richiesta difensiva solo per illustrare la mancata comparizione della EL, impropriamente estesa a tutte le udienze, benchè risulti che la stessa fu in realtà presente in videoconferenza ad alcune. 48 abès 7.5. Va sul punto rilevato che i giudici di appeLL avrebbero dovuto esternare la loro determinazione circa la rinnovazione probatoria, anziché valutare la mancata comparizione della EL, posto che nei motivi aggiunti era stato chiesto il riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 7 L'art. 74 d.p.r. n. 309/90, proprio alla luce del memoriale, richiesta alla quale non può che constatarsi la mancata risposta. Nel giudizio di appeLL non è affatto preclusa al giudice la possibilità di rinnovazione L'istruzione laddove da parte L'imputato vengano prospettate prove decisive, ed oltretutto sopravvenute, per il riconoscimento L'attenuante della collaborazione: la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso di riconoscere la possibilità di valutarne la sussistenza anche quando la collaborazione sia stata intrapresa nel corso del giudizio o comunque dopo l'esaurimento delle indagini preliminari (sul punto, Sez. 4, n. 40749 del 12/07/2017, Bracale e altri, Rv. 270771-01) 7.6. Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata, quanto al capo 3, limitatamente alla omessa valutazione della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7 D.P.R. 309/90, all'esito di rinnovazione istruttoria, dovendo il giudice di rinvio valutare la sussistenza dei requisiti per l'eventuale riconoscimento della circostanza attenuante alla luce dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto è necessario che il contributo conoscitivo offerto dall'imputata sia utilmente diretto ad interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l'attività complessiva del sodalizio criminoso (cfr. Sez. 2, n. 32907 del 03/05/2017, P.G. e altri in proc. Cursale e altri, Rv. 270656-01) 7.7. Risulta infondato il quarto motivo di ricorso, ove si assume la possibilità di configurare l'associazione a delinquere di cui all'art. 74, comma 6, d.p.r. 309/90, in ragione L'incertezza della quantità oggetto delle cessioni come contestata alla ricorrente. Orbene è consolidato principio di diritto che detta ipotesi associativa attenuata è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione L'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (cfr. Sez. 6, n. 1642/20, già cit.). Orbene il Collegio potentino ha richiamato il principio al quale si è attenuto per negare la sussistenza L'ipotesi in relazione al sodalizio criminale contestato al capo 1, come già segnalato in risposta ai motivi di ricorso presentati dal DEIL fornendo una risposta esaustiva sulla questione che certamente anche qui rileva, date le considerazioni espresse nelle Roi 49 sentenze di merito sulla concreta operatività L'associazione a delinquere riferibile alla EL, che escludono la ravvisabilità di tale tipologia associativa.
7.8. In aggiunta a quanto appena rilevato, deve essere sottolineato come i capi d'imputazione 19 (concorso nella detenzione di 400 grammi di cocaina ed eroina in data 17 agosto 2005), 122 (detenzione in concorso con il MA di 2 Kg di droga da cedere per il corrispettivo di 12 mila euro, in data 23 marzo 2005), 128 (detenzione e cessione continuata in concorso con AR UN di quantità variabile tra i 250 ed i 500 gr. di eroina nel periodo 18-23 novembre 2005) e 130 (detenzione e cessione continuate, in concorso con RI TA, di eroina fino a 50 gr. nel periodo dal 7 settembre 2005 all' 1 febbraio 2006), hanno ad oggetto una quantità di stupefacente non certo minimale. La significatività di tali condotte giustifica perfettamente la decisione dei giudici di appeLL di confermare la qualificazione giuridica dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 2 d.p.r. n. 309/90, anche facendo richiamo, per quanto attiene ai capi 128 e 130, alle ampie argomentazioni del giudice di prime cure e tale giudizio rafforza implicitamente la conseguente decisione dei giudici di appeLL circa l'impossibilità di configurare la fattispecie associativa ai sensi del comma 6 L'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990. 7.9. Diversamente deve concludersi quanto alla quinta doglianza, con la quale si lamenta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.p.r. n. 309 del 1990, doglianza che risulta infondata in relazione ai capi 19, 122, 128 e 130, per quanto sopra illustrato, ma che è invece fondata quanto ai residui capi ascritti a EL IN ai capi 129, 131 e 132, rispetto ai quali si impone l'annullamento con rinvio per nuova valutazione alla luce dei principi di diritto già illustrati in riferimento all'accoglimento degli analoghi motivi proposti dagli altri coimputati e che si danno qui per richiamati.
8. Per quanto attiene ai ricorsi presentati congiuntamente da FO RI e ER NO OL, imputati della partecipazione all'associazione a delinquere di cui al capo 3 e del capo 19, gli stessi devono essere rigettati.
8.1. Per la censura relativa all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, va osservato che la sentenza impugnata ha ampiamente descritto la sussistenza del consortium sceleris promosso dalla EL IN, madre della ER (pagg. 78 e segg.), nel quale i due ricorrenti risultavano operativi a pieno titolo, nel ruolo di corrieri, come risulta dalla motivazione suLL specifico ruolo dei predetti, con particolare riferimento al contenuto della conversazione intercorsa tra madre e figlia il 21 agosto 2005, di pochi giorni successiva a quella del 17 agosto, in cui anche il ruolo del FO risulta, secondo quanto ritenuto dai 1 50 ава giudici di merito, nella sua significatività sia quanto al coinvolgimento nel reato associativo, che in relazione alla responsabilità per il reato di cui al capo 19, commesso in tale ultima data dai ricorrenti in concorso con la EL e con AP CO che fu tratto in arresto in quanto identificato presso - l'abitazione della EL reato relativo alla detenzione a fini di spaccio di - grammi 400 di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina destinata alla vendita nella città di Altamura.
8.2. Sono del pari da respingere, per i motivi già illustrati, le invocate derubricazioni della fattispecie associativa in quella di cui all'art. 74 comma 6 d.p.r. n. 309 del 1990 e del capo 19 in quella di cui all'art. 73, comma 5, atteso che le modalità ricostruttive della detenzione e la rilevanza del quantitativo delle due diverse tipologie di droga appartenenti alla Tabella I sono state poste alla base L'inquadramento giuridico del fatto operato dal Collegio di appeLL, nel pieno rispetto degli orientamenti giurisprudenziali già ampiamente illustrati in precedenza.
9. Per quanto attiene, invece, al ricorso presentato da AP CO, avverso la condanna per il delitto aLL stesso ascritto al capo 19, lo stesso risulta inammissibile. Entrambi i motivi proposti mirano, nella sostanza, ad indurre questa Corte ad una rivalutazione del merito della vicenda relativa all'episodio del 17 agosto 2005, laddove lo stesso era stato trovato nell'abitazione della EL, mentre il soggetto atteso sarebbe stata altra persona, invocando un nuovo giudizio di fatto del tutto precluso nella presente sede di legittimità, in presenza di una motivazione del tutto congrua e priva di smagliature logiche della sentenza impugnata (pag. 89), rafforzativa della ricostruzione L'episodio già descritta dal giudice di prime cure (pagg.784 e segg.). D'altra parte, i motivi proposti, anche queLL relativo all'invocata derubricazione in tentativo del capo 19, risultano identici alle doglianze proposte in appeLL ed anzi, alle argomentazioni formulate già nel corso del primo giudizio, rilievi ai quali i giudici di merito hanno fornito adeguata risposta. Del resto quest'ultima censura è anche manifestamente infondata, considerato che ai fini della consumazione del delitto di acquisto e cessione di sostanza stupefacente non occorre che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, ma è sufficiente che si sia formato il consenso delle parti contraenti sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo della stessa (cfr. Sez. 4, n. 38222 del 19/05/2009, Casali, Rv. 245293-01). 10. Il ricorso proposto da MA EL è infondato, quanto alla condanna per il delitto di cui al capo 122 ed in parte fondato quanto a queLL di 51 cui al capo 113, relativo alla detenzione continuata di eroina e cocaina tra il 22/6/2004 e il 2/5/2005, commesso in concorso con il DEIL. 10.1. Il primo motivo di ricorso (che censura l'iLLgicità della motivazione per il capo 122, in quanto la cessione di 2 Kg droga sarebbe stata arbitrariamente desunta dai giudici dal contenuto di una conversazione intercorsa con EL IN il 23/3/2005 ed inoltre sarebbe erronea l'interpretazione delle conversazioni telefoniche intercettate del riferimento alla "partita da giocare" per il capo 113) mira, nella sostanza, a suggerire una diversa, e più favorevole per il ricorrente, interpretazione dei dati probatori, peraltro a fronte di una puntuale motivazione in ordine al profilo di responsabilità che trova conferma nel contenuto confessorio di altre intercettazioni;
pertanto la censura risulta ai limiti L'ammissibilità. 10.2. Risulta infondato, seppure in parte, il secondo motivo di ricorso, che suggerisce una interpretazione in favor rei L'indicazione di "roba", nel senso che, considerata l'incertezza sulla qualità della droga, i giudici avrebbero dovuto ritenere che si trattasse di sostanza stupefacente appartenente alle tabelle II o IV, con conseguente prescrizione dei reati ascritti. A tale proposito va ricordato che, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini L'accertamento della natura di una sostanza ritenuta stupefacente, non è necessaria la perizia ben potendosi attingere, per la parte che attiene alla qualità e quantità della sostanza ritenuta drogante, ad altre fonti di prova, quali dichiarazioni testimoniali o confessorie, il risultato degli accertamenti di polizia o una pluralità d'indizi, gravi, specifici e concordanti (cfr, da ultimo, Sez. 3 n. 18611 del 18/01/2019, Aigbe Osaru, Rv. 275704-01), fermo restando l'obbligo per il giudice di una puntuale argomentazione. Orbene, se in riferimento al capo 122 la struttura motivazionale risulta coerente, per quanto attiene al capo 113, la motivazione è concentrata unicamente sulla descrizione L'episodio avvenuto in data 3 febbraio 2005, senza che risulti una motivazione adeguata in ordine alla derubricazione della fattispecie, invocata già in appeLL: di conseguenza, limitatamente alla qualificazione giuridica di cui all'art. 73 comma 1, la sentenza va annullata ed il giudice del rinvio dovrà provvedere ad una verifica dei fatti ivi contestati alla luce dei principi di diritto sopra esposti. 10.3. Va, infine, rigettato l'ultimo motivo di ricorso. La determinazione della Corte di appeLL di non ritenere sussistente la continuazione tra i fatti contestati nel presente giudizio con quelli oggetto di altra sentenza del Tribunale di Matera, emessa il 25 febbraio 2015, è stata fondata, esattamente, sulla circostanza della non-definitività della decisione del Tribunale di Matera, senza che risulti svolta alcuna valutazione di merito sulla sussistenza L'identico 52 disegno criminoso tra le imputazioni ascritte al ricorrente nelle due diverse decisioni;
ciò non pregiudica l'eventuale riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, una volta divenute definitive le sentenze (cfr. Sez. 2, n. 31974 del 2/07/2015, Ciavone, Rv. 264180). Il motivo non è comunque fondato, attesa la non definitività della decisione rispetto alla quale si invoca l'affermazione della continuazione tra i reati di traffico di sostanze stupefacenti. 11. EL DO e IU RI NI rispondono del delitto di cui capo 129, per la detenzione continuata ed in concorso, a fini di spaccio a terzi assuntori dei paesi lucani, in un periodo di tempo compreso tra il 4 ottobre 2005 e il 15 maggio 2006 sostanza stupefacente di quantità e qualità non meglio indicata, che acquistavano da EL IN. I primi due motivi di ricorso di EL DO possono essere trattati congiuntamente alle censure proposte da IU RI NI, in quanto sostanzialmente sovrapponibili, anche in considerazione del fatto che gli stessi rispondono a titolo di concorso tra loro e con la EL IN del reato di cui al capo 129. 11.1. Quanto al primo motivo proposto da EL DO ed al secondo della IU, con gli stessi si censura il fatto che la responsabilità penale sia stato fondata sugli esiti di alcune conversazioni intercettate, senza verifica L'identificazione degli interlocutori e del significato delle comunicazione ed in mancanza di un riscontro oggettivo e quindi in violazione del principio L'oltre ogni ragionevole dubbio, lo stesso risulta infondato. In applicazione dei principi già esposti in precedenza in ordine ai risultanti delle intercettazione ed all'interpretazione dei contenuti delle conversazioni, la condanna dei ricorrenti risulta disposta con un presidio motivazionale del tutto coerente ed adeguato, in considerazione del principio della doppia conforme, menzionato nell'incipit di questa parte motiva, con il quale i motivi di ricorso, nella sostanza neppure si confrontano adeguatamente, limitandosi ad invocare una terza valutazione di merito delle risultanze probatorie in atti. 11.2. Invece risulta fondato il secondo motivo proposto da EL DO, analogo al primo proposto dalla IU, con il quale si lamenta il vizio di motivazione per la mancata qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.p.r. n. 309/90. Per quanto già rilevato in precedenza, la motivazione della sentenza impugnata risulta alquanto sommaria: i giudici di appeLL richiamano le brevi risposte sul punto fornite nella parte introduttiva della motivazione, senza alcuna specificazione L'addebito ascritto ai ricorrenti, di talchè la carenza suddetta impedisce di verificare che il percorso decisionale sia stato rispettoso degli orientamenti consolidati in ordine alla possibile qualificazione di tale reato autonomo, secondo la nuova configurazione della 53 ARRO fattispecie. Pertanto, limitatamente alla qualificazione giuridica, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto, analogamente a quanto del resto già indicato in riferimento alla concorrente nel medesimo reato EL IN e per le argomentazioni in diritto espresse in riferimento alla problematica di diritto già sollevata da altri ricorrenti. 11.3. Quanto alla doglianza proposta da EL DO relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate sulla scorta di un'errata attribuzione a se' stesso dei precedenti della convivente IU, va rilevata l'infondatezza del motivo, posto che le ragioni di tale mancato riconoscimento non afferiscono a tale asserito equivoco, avendo i giudici di appeLL ritenuto ostativa alla concessione delle circostanze attenuanti generiche la reiterazione degli episodi di spaccio. Si tratta di motivazione di immeritevolezza del tutto congrua, in considerazione L'arco temporale di consumazione dei reati ascritti al ricorrente. 11.4. Quanto alla doglianza relativa alla commisurazione della pena rispetto alla dosimetria sanzionatoria applicata alla fattispecie di cui all'art. 73 comma 1, d.p.r. n. 309/90, oggetto del terzo motivo di ricorso del EL, la stessa va considerata assorbita dall'annullamento parziale sulla qualificazione giuridica appena disposto. Vale peraltro la pena di sottolineare che non risulta affatto che il giudice di primo grado abbia stabilito la pena edittale minima per la fattispecie in otto anni, essendo invece stata comminata al EL la pena di anni sei di reclusione. 12. I ricorsi presentati, con unico atto impugnatorio, da CI NI e De NE PE, aventi ad oggetto unicamente la doglianza L'omessa motivazione in ordine all'eccepito ne bis in idem relativo ai medesimi fatti loro contestati al capo 123, in quanto contenuti nei capi della sentenza di condanna della Corte di appeLL di Bari del 28 aprile 2010, sono fondati. Infatti a fronte della contestazione suddetta, comprendente fatti di detenzione a fini di spaccio (e cessioni in continuazione ad altre persone) di sostanze stupefacenti quali eroina e cocaina, contestati in un periodo di tempo compreso tra il 9 novembre 2003 e il 30 agosto 2005 in Altamura e Irsina, la Corte potentina si è limitata in poche righe a respingere l'eccezione sulla affermazione che i fatti oggetto della sentenza della Corte di appeLL di Bari erano compresi in un arco temporale che si concludeva nel dicembre 2005. Orbene tale affermazione, nella sua sinteticità, risulta del tutto iLLgica e comunque è assolutamente carente, non essendo stato dato alcun conto delle tipologie di condotte ascritte nell'altro processo, elementi che avrebbero dovuto essere esaminati dal giudice di merito ancor più che il dato cronologico menzionato. Pertanto la sentenza, 54 ава limitatamente a tale punto, deve essere annullata con rinvio alla Corte di appeLL di Salerno, per nuovo giudizio. 13. Sono infondati i motivi proposti, con separati ricorsi, da AR UN e UG TA, che rispondono, rispettivamente, per i delitti di cui ai capi 128 e 130, per avere ricevuto in tempi diversi, da EL IN quantitativi di eroina in quantità variabile per il successivo spaccio a soggetti assuntori nelle zone di Bari, Altamura, Matera;
il AR dal 18 gennaio al 25 novembre 2005 e la RI dal 7 settembre 2005 all'1 febbraio 2006. I primi due motivi censurano vizi di motivazione del tutto insussistenti nel caso di specie. Quanto al primo motivo, in sede di legittimità, come già rilevato in precedenza, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da queLL reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (ex multis, Sez.5, n. 7465/14 del 28/11/2013, Napoleoni e altri, Rv. 259516-01), mentre costituisce questione di fatto rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta iLLgicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (per tutte, cfr. Sez.2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389-01). 13.1. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha ricostruito il ruolo svolto dai ricorrenti i quali, lungi dall'effettuare un semplice rifornimento per uso personale, risultavano corrieri per conto di EL IN. In particolare la sentenza, rispondendo a identico motivo proposto in appeLL, sviluppa un'ampia motivazione quanto alla riconducibilità al AR del trasporto di 260 grammi circa di eroina rinvenuta grazie alle intercettazioni in un'auto condotta da - coimputati rimasti estranei al presente giudizio in data 23 novembre 2015 - (capo 128). Parimenti, risultano ampiamente argomentati gli acquisti di eroina da EL IN effettuati dalla RI (capo 130), come emergente dall'attento esame dei contenuti di alcuni coLLqui intercorsi tra le due donne;
d'altra parte le condotte delittuose poste in essere dalla RI hanno trovato conferma nel sequestro di 50 grammi di eroina effettuato a carico della stessa (e di altro imputato deceduto) in data 27 gennaio 2006, posto a fondamento L'arresto della donna. Risulta pertanto infondato anche il secondo motivo, con il quale la RI lamenta che la sua penale responsabilità sia stata ancorata esclusivamente sui fatti relativi a tale accadimento, mentre la decisione 55 Ива impugnata, ed anche quella del giudice di prime cure, hanno fornito un quadro ben più ampio L'attività di spaccio di droga esercitata dalla ricorrente. 13.2. Quanto al terzo motivo, relativo al vizio di motivazione ed alla violazione di legge per la mancata derubricazione dei reati rispettivamente ascritti nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90, lo stesso risulta, del pari, infondato. La sentenza della Corte lucana ha fornito una sintetica, ma congrua motivazione, come tale non censurabile in sede di legittimità, rispettosa dei principi giurisprudenziali che sono stati sopra illustrati, ponendo a base del proprio rigetto L'invocata qualificazione giuridica sia la reiterazione delle condotte di spaccio, che gli importi pattuiti, in quanto indicativi di quantità rilevante di sostanze stupefacenti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di: ELAQ CA NI, limitatamente alla qualificazione della fattispecie associativa di cui al capo 1) nell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 1 D.P.R. 309/90 e limitatamente alla qualificazione delle fattispecie di cui ai capi 9), 13), 107), 110), 111), 112), 113) e 114) nell'art. 73 comma 1 D.P.R. n.309/90; rigetta nel resto il ricorso di DEIL CA NI;
CC PI, limitatamente alla qualificazione delle fattispecie di cui ai capi 28) e 107) nell'art. 73 comma 1 D.P.R. n.309/90; rigetta nel resto il ricorso di CH PI;
LL IN, quanto al capo 3), limitatamente alla omessa valutazione della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7 D.P.R. 309/90, all'esito di rinnovazione istruttoria e limitatamente alla qualificazione delle fattispecie di cui ai capi 129), 131) e 132) nell'art. 73 comma 1 D.P.R. n.309/90; rigetta nel resto il ricorso di EL IN;
AN LZ, limitatamente alla qualificazione della fattispecie di cui al capo 113) nell'art. 73 comma 1 D.P.R. n.309/90; rigetta nel resto il ricorso di MA ZE;
NO IA, limitatamente alla qualificazione delle fattispecie di cui ai capi 8), 10), 17), 18), 57), 83), 84), 85), 86), 87), 88), 89), 90), 91), 92), 93), 94), 95), 96), 97), 98), 99), 101), 102), 103), 104), 105) e 106) nell'art. 73 comma 1 D.P.R. n.309/90 ed alla valutazione sulla sussistenza delle circostanze attenuanti generiche;
rigetta nel resto il ricorso di MI NF;
56 во IS NU, limitatamente alla qualificazione delle fattispecie di cui ai capi 14), 52), 56), 57), 60), 61), 62), 63), 65), 66), 69), 70), 71), 72), 74), 75), 76), 77), 79), 80), 81) e 83) nell'art. 73 comma 1 D.P.R. n.309/90; rigetta nel resto il ricorso di BI AN;
ZE IC, limitatamente alla qualificazione delle fattispecie di cui ai capi 6), 7), 11), ai capi da 31 a 47 e dai capi 49), 50), 51), 52), 53), 55), 124) e 127), nell'art. 73 comma 1 D.P.R. n.309/90; rigetta nel resto il ricorso di CA IC;
. LL AR e LA MA limitatamente alla qualificazione della fattispecie di cui al capo 129) nell'art. 73 comma 1 D.P.R. n.309/90; rigetta nel resto i ricorsi di EL DO e IU RI;
AN AN E BE EP, limitatamente alla valutazione della sussistenza L'art. 649 c.p.p.; e rinvia per nuovo giudizio su detti capi e punti alla Corte di appeLL di Salerno. Rigetta ricorso di ER NO AO, OL AN, LA NU e ER VI, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di LO SI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1 ottobre 2020. Il consigliere estensore ✗1 Presidente Luig Marini Elisabetta Rosi DEPOSITATA IN CANCELLERI - 8 FEB 2021 IL CANCELLIER ESPERTO Luand Martshi 5757