Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/2020, n. 4759
CASS
Sentenza 1 ottobre 2020

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In tema di impugnazioni, non sono deducibili in cassazione, quale vizio della decisione fondata sulle conversazioni captate, le eventuali anomalie nello svolgimento della perizia trascrittiva delle intercettazioni, che devono essere fatte valere nel corso dell'attività di trascrizione.

In tema di intercettazioni, la trascrizione delle conversazioni captate comporta una mera attività ricognitiva e non implica l'acquisizione di contributi tecnico-scientifici, sicché il richiamo a forme, modi e garanzie previste per la perizia, contenuto nell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen., opera limitatamente alla tutela del contraddittorio e dell'intervento della difesa rispetto all'attività trascrittiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/2020, n. 4759
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4759
    Data del deposito : 1 ottobre 2020

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