Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2008, n. 2732
CASS
Sentenza 6 novembre 2008

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In tema di intercettazioni telefoniche, nessun pregiudizio per le facoltà difensive può ravvisarsi nell'ipotesi in cui le trascrizioni a opera del perito siano state eseguite prima della formale acquisizione delle bobine agli atti del dibattimento e abbiano riguardato solo una parte delle registrazioni. (La Corte ha osservato al riguardo che, in tal caso, non si verifica alcuna violazione delle forme e delle garanzie previste per la perizia, ed essendo sempre consentito all'imputato di nominare un consulente tecnico e al difensore di estrarre copia delle trascrizioni e far eseguire la trasposizione delle registrazioni su nastro magnetico, in modo da accertare la presenza di specifiche anomalie o di omissioni pregiudizievoli per la difesa).

In tema di intercettazioni telefoniche, non è inutilizzabile la trascrizione per il mancato preventivo esame dibattimentale della persona che vi ha provveduto su incarico del giudice. (La Corte ha chiarito che il richiamo, contenuto nell'art. 268, comma settimo, cod. proc. pen. a "forme, modi e garanzie" previste per la perizia, opera limitatamente alla tutela del contraddittorio e dell'intervento della difesa rispetto all'attività di trascrizione, e, inoltre, che la trascrizione delle conversazioni intercettate comporta una mera attività ricognitiva e non comprende quei compiti di valutazione).

In tema di stupefacenti, la competenza territoriale a conoscere del delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 si radica nel luogo d'ingresso delle sostanze entro il confine dello Stato, ove tale luogo sia accertato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2008, n. 2732
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2732
    Data del deposito : 6 novembre 2008

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