Sentenza 6 novembre 2008
Massime • 3
In tema di intercettazioni telefoniche, nessun pregiudizio per le facoltà difensive può ravvisarsi nell'ipotesi in cui le trascrizioni a opera del perito siano state eseguite prima della formale acquisizione delle bobine agli atti del dibattimento e abbiano riguardato solo una parte delle registrazioni. (La Corte ha osservato al riguardo che, in tal caso, non si verifica alcuna violazione delle forme e delle garanzie previste per la perizia, ed essendo sempre consentito all'imputato di nominare un consulente tecnico e al difensore di estrarre copia delle trascrizioni e far eseguire la trasposizione delle registrazioni su nastro magnetico, in modo da accertare la presenza di specifiche anomalie o di omissioni pregiudizievoli per la difesa).
In tema di intercettazioni telefoniche, non è inutilizzabile la trascrizione per il mancato preventivo esame dibattimentale della persona che vi ha provveduto su incarico del giudice. (La Corte ha chiarito che il richiamo, contenuto nell'art. 268, comma settimo, cod. proc. pen. a "forme, modi e garanzie" previste per la perizia, opera limitatamente alla tutela del contraddittorio e dell'intervento della difesa rispetto all'attività di trascrizione, e, inoltre, che la trascrizione delle conversazioni intercettate comporta una mera attività ricognitiva e non comprende quei compiti di valutazione).
In tema di stupefacenti, la competenza territoriale a conoscere del delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 si radica nel luogo d'ingresso delle sostanze entro il confine dello Stato, ove tale luogo sia accertato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2008, n. 2732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2732 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 06/11/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1433
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 040548/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SCALISE SANTO, N. IL 09/11/1963;
avverso SENTENZA del 11/06/2007 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORTESE ARTURO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore Avv. ANSELMI;
in sost. dell'Avv. GIGLIOTTI, che si sè riportato al ricorso.
FATTO
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di cui in epigrafe, che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 (importazione di 940 grammi di cocaina).
Deduce:
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio;
- l'inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate e l'irritualità delle relative trascrizioni e della loro acquisizione;
- l'inutilizzabilità e irritualità della consulenza del P.M. sulla presunta sostanza stupefacente e della sua acquisizione;
- il vizio di motivazione sul materiale probatorio e l'indebito utilizzo di una dichiarazione scritta dell'imputato;
- il vizio di motivazione sull'esclusione dell'uso personale e della ipotesi di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5;
- l'illogico diniego delle attenuanti generiche e dell'esclusione della contestata recidiva.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Per quanto concerne la competenza territoriale, si osserva che la stessa è stata determinata dai giudici di merito sulla base del luogo dell'ingresso della droga nello Stato, giusta il principio che, in tema di stupefacenti, la competenza territoriale a conoscere del delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 si radica nel luogo d'ingresso della sostanza psicotropa entro il confine di Stato, ove tale luogo sia accertato (Cass. 19.03.2003, Oufatah). Il ricorrente pretende un foro diverso sull'assunto che sia individuabile con precisione (contrariamente a quanto opinato dai giudici di merito) il luogo di una condotta illecita anteriore al detto ingresso. Le indicazioni all'uopo fornite sono però vaghe e incerte e si basano altresì su dati che sarebbero comunque emersi in dibattimento, laddove, com'è noto, la determinazione della competenza territoriale avviene in base alle emergenze di fatto cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491 c.p.p., comma 1, e non possono al riguardo prendersi in considerazione le sopravvenienze dibattimentali (Cass. 04.05.2006, Battistella).
In ordine all'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, rilevasi che, come già correttamente osservato dalla Corte di merito, il decreto con cui il P.M. dispose l'uso di impianti diversi da quelli della Procura era motivato con riferimento sia all'insufficienza di tali impianti, in quanto già tutti impegnati (nel che è da riconoscere un idoneo "quid pluris" motivazionale rispetto alla mera formula normativa: v. Cass. SS.UU. 26.11.2003, Gatto), sia alle eccezionali ragioni d'urgenza, correlate a un reato in corso di perfezionamento (v. Cass. SS.UU. 31 10 2001, Policastro). Nè a tale ultimo riguardo può valere in contrario il rilievo che, essendo già noto il destinatario del plico, non occorreva intercettare anche l'utenza sua e dei presunti complici, evidente essendo l'essenzialità di tale strumento investigativo ai fini del chiarimento e completamento, oggettivo e soggettivo, del quadro probatorio e del miglior coordinamento delle correlate strategie d'intervento. Per quanto attiene all'eccepita irritualità delle trascrizioni delle intercettazioni, si osserva che nessun pregiudizio per le facoltà difensive può ravvisarsi nel fatto che le trascrizioni ad opera del perito siano state eseguite prima della formale acquisizione delle bobine agli atti del dibattimento e abbiano riguardato solo una parte delle registrazioni, non integrando ciò inosservanza di modi, forme e garanzie previsti per la perizia, ed essendo sempre consentito all'imputato di non nominare un consulente tecnico (art. 225 cod. proc. pen.) e al difensore di estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su nastro magnetico (art. 268 c.p.p., u.c.), onde accertare specifiche anomalie, incompletezze o omissioni pregiudizievoli per la difesa (cfr. Cass. 04.06.1993, Carnazza;
05.10.1994, Gelone).
In ordine all'eccepita irritualità dell'acquisizione delle trascrizioni, rilevasi che, alla stregua della argomentata e condivisibile giurisprudenza già richiamata dalla Corte territoriale, non sussiste inutilizzabilità della trascrizione a seguito del mancato preventivo esame nel dibattimento della persona che vi ha provveduto su incarico del giudice, dovendosi ritenere, da un lato, che il richiamo contenuto nell'art. 268 c.p.p., comma 7 a "forme, modi e garanzie" previste per la perizia opera limitatamente alla tutela del contraddittorio e dell'intervento della difesa rispetto all'attività trascrittiva, e, dall'altro, che la trascrizione delle conversazioni intercettate comporta una mera attività ricognitiva e non comprende quei compiti di valutazione che sono alla base della previsione dell'art. 511 c.p.p., comma 3, che consente l'acquisizione e la lettura della relazione scritta solo dopo l'esame del perito (Cass. 11.03.2002, Kalil). Va aggiunto, inoltre, che il ricorrente non ha comunque dedotto di avere tempestivamente eccepito la pretesa irritualità "de qua" nel momento in cui si verificava, con quanto ne consegue, ove anche si volesse) ravvisare in essa una nullità a regime intermedio, agli effetti dell'art. 182 cpv. c.p.p.. Infondata è altresì l'eccezione di inutilizzabilità della consulenza del P.M. sulla presunta sostanza stupefacente. Tale consulenza è stata acquisita col consenso delle parti e il consulente è stato sentito in dibattimento. Su queste basi i giudici di merito, rilevando che non erano emerse, durante tale esame, lacune o incertezze sull'accertamento effettuato, e considerata anche l'intervenuta sentenza di condanna per lo stesso fatto emessa carico dei coimputati, hanno ritenuto provata la natura della sostanza, senza necessità di ulteriore accertamento peritale. Tale conclusione appare immune da vizi. È stato infatti chiarito in giurisprudenza:
- in via generale, che l'ordinamento processuale non prevede alcun dovere di procedere a perizia per stabilire la natura di una sostanza drogante, potendo il giudice attingere tale conoscenza dalle diverse fonti di prova offerte ed essendo riconosciuto alle parti il diritto di fare esaminare la sostanza da propri consulenti (Cass. 29.09.1992, Soibni);
- con specifico riferimento alla situazione di specie, che, poiché l'art. 501 c.p.p., comma 1, riconosce ai consulenti tecnici sostanziale qualità di testimone, non può essere negata al giudice la possibilità di desumere elementi di prova e di giudizio dalle loro dichiarazioni e dai loro chiarimenti, senza l'obbligo di disporre apposita perizia, ove la stessa non risulti necessaria per essere gli elementi forniti dai consulenti privi di incertezze (Cass. SS.UU. 28.02.1997, Santilli). Circa la presunta difformità del reperto esaminato dal consulente rispettò a quello sequestrato, la Corte di merito ha fornito una spiegazione adeguata sulla questione del segamento di uno degli assi di legno (nei quali era occultata la droga), mentre per le altre differenze denunciate, le stesse sono evidentemente dovute al fatto che il consulente ha adottato criteri di misurazione tecnici e rigorosi, di contro all'ovvia approssimazione adottata dai sequestratori o inerente al ricordo richiamato nelle deposizioni orali.
Venendo ora all'esame delle critiche sollevate in ricorso sulla valutazione del materiale probatorio, deve osservarsi che esse muovono dal presupposto che a carico del prevenuto ci siano i soli elementi emersi posteriormente all'arresto dell'Arnone, e riferibili, in tesi difensiva, a un "complotto" ordito dal medesimo con il complice NI e che avrebbe dovuto essere confermato - ma non lo è stato, come riconosciuto nello stesso ricorso - dai testi IA e SA, con conseguente incensurabilità della lamentata omissione dell'esame, ormai inutile, del coimputato NI;
laddove detti elementi, come emerge con chiarezza dalla motivazione della sentenza di prime cure, vanno a saldarsi perfettamente con le risultanze anteriori al detto arresto in un quadro correttamente considerato esaustivo ai fini della prova della colpevolezza dello SC (indipendentemente dalla dichiarazione scritta dell'imputato, che è stata invero esaminata dalla Corte di merito solo per evidenziarne l'inverosimiglianza delle spiegazioni ivi fornite).
Inammissibile appare la doglianza sulla esclusione della esclusiva destinazione della droga all'uso personale, in quanto con essa si contesta in sostanza, attraverso valutazioni alternative e ipotetiche, il giudizio di rilevanza probatoria non illogicamente attribuita, ai fini della detta esclusione, dal giudice di - merito a taluni dati fattuali, quali il quantitativo della droga, pari a grammi 354 di cocaina pura, utile per 2361 dosi giornaliere, e la condizione di non tossicodipendenza del prevenuto. Analoga inammissibilità colpisce la doglianza sul diniego dell'ipotesi di lieve entità, logicamente fondato anch'esso sul dato quantitativo, a fronte del quale non possono certo utilmente invocarsi le modalità dell'azione (vedi l'approvvigionamento internazionale e il sofisticato occultamento della droga).
Inammissibile è altresì la censura sul diniego delle attenuanti generiche, in quanto intende sottoporre al giudizio di legittimità una valutazione, quale quella relativa alla concessione o meno delle attenuanti generiche, che rientra nella facoltà discrezionale del giudice e, come tale, è sottratta al sindacato di legittimità ove - come appunto nella specie (v. il richiamo ai precedenti penali e alle modalità dell'azione) - corredata di una motivazione idonea a far emergere la ragione della concreta scelta operata.
Quanto infine alla recidiva reiterata, nei motivi di appello non se ne chiedeva l'esclusione, ma si assumeva soltanto, in maniera palesemente infondata, che la stessa non sussistesse per la risalenza e non specificità dei precedenti.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009