Sentenza 7 dicembre 2017
Massime • 1
Ai fini della configurazione della condotta di organizzatore in un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti non è sufficiente che il soggetto si occupi e gestisca il traffico di droga, ma è necessario che esso svolga compiti di coordinamento dell'attività degli associati, in modo da assicurare, attraverso una continua assistenza, la piena funzionalità dell'organismo criminale. (In motivazione la Corte ha precisato che non è richiesto che l'assunzione del ruolo coincida temporalmente con la formazione del sodalizio, dovendo tuttavia l'organizzatore essere un soggetto molto vicino a chi l'organizzazione dirige).
Commentario • 1
- 1. L'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 9 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/12/2017, n. 38240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38240 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2017 |
Testo completo
M pory. 6 38240-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.1796 Francesco Ippolito Giorgio Fidelbo - Relatore - PU -07/12/2017 Angelo Capozzi R.G.N. 22556/17 Ersilia Calvanese Laura Scalia ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) IO NA, nato il [...] in [...]; 2) CH BO, nata il [...] in [...]; 3) OK FA UK, nato il [...] in [...]; 4) AK AM, nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 30/11/2016 emessa dalla Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per la rideterminazione della pena nei confronti di AK AM, l'inammissibilità del ricorso di IS BO e il rigetto dei ricorsi per gli altri due imputati;
uditi gli avvocati Valerio Minghelli, Andrea Palmiero e Aldo Minghelli, quest'ultimo sostituto processuale dell'avvocato Gian Antonio Minghelli, che hanno insistito nell'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Roma emessa il 27 maggio 2015 in sede di giudizio abbreviato, ha confermato le condanne inflitte nei confronti di IO NA, OK FA UK e CH BO, per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo A) e per una serie di episodi di importazione e trasporto di ingenti quantitativi di cocaina ed eroina (capo B), mentre ha assolto AK AM dal reato associativo per non aver commesso il fatto, ritenendolo responsabile del solo reato di cui all'art. 73 d. P.R. 309/1990 (capo B), relativo all'importazione di circa un chilo di eroina contenuto in 69 ovuli e, conseguentemente, escluse le circostanze aggravanti, gli ha ridotto la pena ad anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 30.000 di multa, riducendo anche la durata della misura di sicurezza della libertà vigilata.
2. Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione per i motivi che di seguito si sintetizzano, ai sensi dell'art. 175, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. L'avvocato Valerio Vianello Accorretti, difensore di IO NA, con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 e la manifesta illogicità della motivazione. Si assume che la sentenza non ha considerato le deduzioni difensive con riferimento alla consistenza dell'associazione, al ruolo rivestito dall'imputato e alla sua consapevolezza di farne parte. Con il secondo motivo si contesta la ritenuta responsabilità nell'episodio del 3 novembre 2012, in relazione al quale è stato ritenuto responsabile per la detenzione della cocaina (gr. 23) trasportata da CH BO, dal momento che si trattava di parte del quantitativo di cocaina che l'imputato aveva acquistato a Torino il 14 ottobre 2012 e per il quale è stato ritenuto pure responsabile: su questo punto la Corte d'appello ha affermato trattarsi di episodi del tutto diversi, ma la motivazione appare del tutto apodittica. Il terzo motivo riguarda la mancanza di motivazione su una espressa deduzione difensiva proposta in appello e relativa alla configurabilità dei diversi reati di cui agli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.PR., 309/1990. Con il quarto motivo si lamenta la mancanza di motivazione sulla questione, pure avanzata in appello, relativa alla indimostrata sussistenza - - - 2 dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74 d.P.R. cit., relativa al numero degli associati. Il quinto motivo evidenzia un errore in cui è incorsa la sentenza e lo stesso capo di imputazione, là dove ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. 309/1990, in relazione all'art. 112, n. 1, cod. pen., sebbene quest'ultima non sia affatto richiamata dal citato art. 80, che si riferisce solo ai n. 2, 3 e 4 dell'art. 112 cod. pen.. Con il sesto motivo, collegato al precedente, si rileva un vizio di motivazione per non avere la sentenza preso in esame le critiche avanzate in appello sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. 309/1990. Con l'ultimo motivo si censura la sentenza per non aver riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, omettendo ogni motivazione sul punto.
2.2. Nell'interesse di OK FA UK i difensori di fiducia hanno dedotto i seguenti motivi.
2.2.1. L'avvocato Valerio Vianello Accorretti, con primo motivo, contesta la ritenuta responsabilità nel reato associativo sotto diversi profili. Con il secondo motivo contesta la ritenuta responsabilità in relazione all'episodio di importazione di droga del 19 giugno 2013, conclusosi con l'arresto del corriere Chidiebere Charles Adamemiu. Il terzo motivo riguarda la mancanza di motivazione su una espressa deduzione difensiva proposta in appello e relativa alla configurabilità dei diversi reati di cui agli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.PR., 309/1990. Con il quarto motivo lamenta la mancanza di motivazione sulla questione, pure avanzata in appello, relativa alla indimostrata sussistenza dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74 d.P.R. cit., relativa al numero degli associati. Con il quinto motivo si censura la sentenza per non aver riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, omettendo ogni motivazione sul punto.
2.2.2. L'avvocato Gian Antonio Minghelli deduce, con il primo motivo, una carenza della sentenza, là dove riconduce il soprannome "C all'imputato, 3 sulla base di una motivazione apodittica, fondata su alcune intercettazioni telefoniche tra soggetti non identificati. Con il secondo motivo contesta la ritenuta affermazione di responsabilità dell'imputato, in relazione ad entrambi i capi, fondata sulla telefonata del 18 marzo 2013, attribuita a OK, ma in cui non viene mai fatto il suo nome e in cui non si parla di stupefacenti. Il terzo e il quarto motivo ripropongono le censure contenute nell'altro ricorso e relative all'episodio del 19 marzo 2013 e alle critiche sull'eccessività della pena.
2.3. Nell'interesse di CH BO l'avvocato Andrea Palmiero, con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al reato associativo, sostenendo che i reati fine contestati all'imputata dimostrano che si è trattato di episodi isolati. Con il secondo motivo censura la sentenza per eccessività della pena inflitta.
2.4. L'avvocato Raffaele Rochira, difensore di AK AM, ha dedotto tre motivi. Con il primo rileva la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., in quanto nella rideterminazione della pena per il residuo reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 la Corte d'appello ha applicato la diminuzione per le riconosciute attenuanti generiche non nella misura massima, come aveva fatto il primo giudice, ma in misura minore, così violando il divieto di reformatio in peius. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione per la mancata giustificazione in ordine alla diversa quantificazione della diminuzione di pena per le attenuanti generiche. Infine, con il terzo motivo censura la sentenza per l'eccessività della pena inflitta, che avrebbe imposto un onere di motivazione adeguato, soprattutto in relazione alla determinazione della pena base stabilita in undici anni di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di IO NA e di OK FA possono essere trattati congiuntamente, avendo alcuni motivi in comune.
1.2. Entrambi i ricorrenti contestano la sentenza per esser stati ritenuti responsabili del reato associativo. Invero, le sentenze di merito, sulla base di un consistente materiale probatorio costituito da numerose intercettazioni, hanno accertato l'esistenza di un'associazione, operante principalmente nel territorio di Perugia e di Roma, formata in prevalenza da cittadini nigeriani, operanti anche all'estero, dedita al traffico di stupefacenti di tipo eroina e cocaina. In particolare, dalle intercettazioni delle conversazioni di IO è risultato che questi aveva numerosi e continui contatti con connazionali residenti all'estero e in Italia, con i quali si accordava su tempi e modalità di invio di droga dall'estero attraverso i cosiddetti "corrieri-ovulatori" e su come immetterla sul mercato italiano. Secondo i giudici di merito i due imputati sarebbero stati i referenti per alcune province italiane, IO per Perugia, OK per Bologna, entrambi presenti su Roma, città da cui lo stupefacente andava smistato sul resto del territorio. La responsabilità degli imputati si basa, come si è detto, su numerose intercettazioni di cui hanno dato conto i giudici di merito, nonché sui singoli episodi di traffico di stupefacenti e sui sequestri di droga operati, che hanno confermato il pieno coinvolgimento nell'associazione e la partecipazione a tutti gli episodi di cessione contestati.
1.3. Deve escludersi che possa ritenersi applicabile l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 39/1990: dalle sentenze di merito soprattutto da - quella di primo grado - emerge una struttura associativa complessa ed estesa, che operava in Italia, acquisendo partite di stupefacenti dalla Nigeria che venivano immesse nel territorio nazionale e anche in Europa, sicché non trova alcuna giustificazione la richiesta della difesa di ritenere che si sia trattato di una associazione rivolta al piccolo spaccio. Al contrario, gli elementi probatori acquisiti dimostrano che il gruppo fosse inserito in una associazione trasnazionale e che trattava ingenti quantitativi di eroina e cocaina.
1.4. Del tutto infondato è il motivo con cui si contesta la ritenuta aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74 cit., dal momento che la sentenza ha precisato trattarsi di una associazione dalle consistenti dimensioni, con interessi in più paesi, non solo europei.
1.5. Deve, invece, essere accolto il motivo con cui entrambi gli imputati contestano la motivazione in ordine al riconoscimento del ruolo di organizzatori all'interno del sodalizio criminale. La qualifica di organizzatore in un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti spetta a chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio, non essendo peraltro necessario che tale ruolo sia svolto con riferimento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente anche il coordinamento di una sua articolazione territoriale (Sez. 3, n. 40348 del 06/07/2016, Martiello, Rv. 267760). Nel caso in esame, le stesse sentenze riconoscono che la direzione organizzativa dell'associazione risiedeva in Nigeria, e che gli associati operanti in Italia, tra cui OK e OK, eseguivano le direttive provenienti dalla Nigeria;
d'altra parte, la Corte territoriale non ha offerto una risposta adeguata ai motivi d'appello con cui si contestava l'attribuzione del ruolo di organizzatore, limitandosi ad affermare, con riferimento ad IO, che avrebbe avuto un preminente ruolo direttivo, ma senza offrire coerenti giustificazioni al riguardo. In sostanza, per ritenere sussistente il ruolo di organizzatore non è sufficiente che il soggetto si occupi e gestisca il traffico della droga, prendendo contatti con i venditori e con gli acquirenti, altrimenti tutti coloro dediti allo spaccio in forma organizzata dovrebbero essere considerati "organizzatori". Ciò che caratterizza questo ruolo e che giustifica il ben più grave trattamento sanzionatorio rispetto al mero partecipe, è l'assunzione di un compito di coordinamento dell'attività degli associati, tale da assicurare la piena funzionalità dell'organismo criminale, attraverso una continua assistenza per l'intera durata dell'associazione. Sebbene non sia richiesto che il ruolo organizzativo risalga ad un momento cronologico che coincida con la formazione della stessa associazione e debba ammettersi la possibilità di una interscambiabilità tra gli associati, tuttavia l'organizzatore deve essere un soggetto molto vicino al vertice operativo dell'associazione, quindi a chi la dirige. Nella sentenza impugnata la motivazione in ordine al ruolo di organizzatori di IO e OK appare apodittica, per cui si giustifica un annullamento limitatamente a questo aspetto.
2. Gli altri motivi proposti dai due imputati sono tutti infondati.
2.1. Nel ricorso di IO, il secondo motivo è al limite dell'inammissibilità, in quanto propone una lettura alternativa senza dimostrare la manifesta illogicità della motivazione contenuta in sentenza;
il quinto e il sesto motivo sono manifestamente infondati, in quanto l'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. b) d.P.R. 309/1990 è stata esclusa sin dal primo grado in cui il giudice ha ritenuto solo l'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74. 2.2. Riguardo alla posizione di OK, si rileva che gli altri motivi residui contenuti nel ricorso proposto dall'avvocato Minghelli e il secondo motivo dedotto dall'altro difensore sono tutti al limite dell'inammissibilità, in quanto propongono una lettura alternativa dei fatti senza dimostrare la manifesta illogicità della motivazione.
2.3. Infine, restano allo stato assorbiti motivi sul trattamento sanzionatorio, dal momento che il giudice del rinvio dovrà rivalutare la sussistenza del reato di cui al comma 1 dell'art. 74 d.P.R. 309/1990, con riferimento al ruolo di organizzatore contestato ai due imputati.
3. Nel ricorso presentato nell'interesse di AK AM non si contesta la ritenuta responsabilità, ma solo profili relativi al trattamento sanzionatorio.
3.1. I primi due motivi sono infondati. Questa Corte ha affermato che il giudice dell'impugnazione che accolga l'appello dell'imputato relativamente a circostanze o a reati concorrenti, anche unificati dalla continuazione, ha l'obbligo di diminuire la pena se complessivamente irrogata e di rifissare la pena base in misura non superiore rispetto a quella determinata in primo grado, al fine di non violare il principio del divieto di reformatio in peius. Tuttavia, si è precisato che deve ritenersi consentito in tali casi che il giudice possa nuovamente formulare il calcolo della incidenza delle attenuanti generiche, utilizzando anche un parametro con effetti matematici non identici, purché la pena finale risenta della diminuzione dovuta alla eliminazione del reato concorrete. Ciò in quanto è nel potere valutativo del giudice stabilire la concreta incidenza da attribuire alle circostanze attenuanti generiche in riferimento alla funzione regolatrice della adeguatezza della pena al caso concreto (cfr., Sez. 5, n. 48036 del 30/09/2009, Avino, Rv. 245394). 7 Ed è quanto ha fatto la Corte territoriale nel caso in esame, in cui ha operato una diversa valutazione dell'incidenza delle circostanze attenuanti una volta assolto l'imputato dal reato associativo.
3.2. Il terzo motivo contiene una generica censura sulla eccessività della pena, tuttavia può essere accolto sotto un diverso profilo, considerato che il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, per il quale l'imputato è stato ritenuto responsabile, risulta commesso nel vigore della legge "Fini-Giovanardi", prima dell'intervento della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, reato che prevedeva la pena edittale minima pari a sei anni di reclusione. Sicché, nella specie, la pena andava determinata applicando i limiti edittali previsti dall'art. 73 cit. nella formulazione originaria di cui alla legge n. 49 del 2006. La Corte territoriale ha determinato in undici anni la pena base, pari quasi al doppio del minimo edittale (sei anni) previsto dall'art. 73 cit., senza offrire alcuna motivazione specifica sulle ragioni di tale determinazione e, soprattutto, senza indicare se abbia effettivamente fatto riferimento alla formulazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 nella versione di cui alla legge n. 49 del 2006. Per queste ragioni la sentenza deve essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di AK.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di CH BO è inammissibile. Si contesta la partecipazione dell'imputata al reato associativo senza prendere in esame la motivazione con cui la sentenza d'appello ha evidenziato come il suo pieno coinvolgimento sia dimostrato non solo dalla commissione dei reati fine, ma soprattutto dalle conversazioni intercettate, da cui risulta la piena appartenenza della donna al sodalizio criminoso. Si tratta di telefonate intercorse anche con IO, aventi ad oggetto modalità operative del traffico di stupefacenti, oggetto del programma criminoso dell'associazione. Rispetto a questa ricostruzione, che conferma l'operatività dell'imputata nel sodalizio, appare inconferente la riproposizione nel ricorso della tesi del semplice concorso, ipotesi già esclusa dalla sentenza impugnata, sulla base di una motivazione che non appare manifestamente infondata.
4.1. Del tutto infondato è anche l'altro motivo con cui si lamenta l'eccessività della pena. La Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle 8 attenuanti generiche ritenendo i fatti contraddistinti da elevata gravità, con una motivazione non censurabile in questa sede.
5. In conclusione, la sentenza deve essere annullata nei confronti di IO NA e di OK FA OU, limitatamente al ruolo di organizzatori dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché nei confronti di AK AM, con riferimento al solo trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio su tali punti;
nel resto i ricorsi dei predetti imputati vanno rigettati. Deve, invece, essere dichiarato inammissibile il ricorso di CH BO, con la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IO NA e di OK FA OU, limitatamente al ruolo di organizzatori dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché nei confronti di AK AM, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti imputati. Dichiara inammissibile il ricorso di CH BO, che condanna al pagamento delle pese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/2017 e.t Il Consigliere estensore It Presidente Francesco Ippolito Giorgio Fidelbo фо DEPOSITATO IN CANCELLERIA] - 8 AGO 2018 A FUNZIONARIO CADIZ Dott.ssa Silvana DI PUCCHIO