Sentenza 20 dicembre 2017
Massime • 1
In materia di sostanze stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora l'attività di spaccio sia svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte di spaccio e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze stupefacenti, pur se in quantitativi non rilevanti, siano sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico sostanza stupefacente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2017, n. 3363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3363 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2017 |
Testo completo
M 7 03363-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 1909 Presidente - Sent. n. sez. Vincenzo Rotundo UP 20/12/2017 Laura Scalia R.G.N. 25150/2017 Antonio Corbo - Relatore - Maria Sabina Vigna Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:
1. AN GR, nato a [...] il [...];
2. AN LO, nato a [...] il [...];
3. AD MO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/10/2016 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito, per i ricorrenti, l'avvocato Andrea Somma, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 3 ottobre 2016, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto GRAnteill AN, LO AN e MO AD responsabili, in concorso tra loro, del reato continuato di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente, a norma dell'art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990, ed aveva condannato ciascuno di essi alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione e 24.000,00 euro di multa, previa applicazione della diminuente per il rito, ma con diniego delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la sentenza impugnata, i tre imputati, unitamente a AN HE, nella notte tra 10 e 11 settembre 2015, hanno illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina/crack, sequestrata per un quantitativo non inferiore complessivamente a grammi 1,4, e del tipo marijuana, sequestrata per un quantitativo non inferiore complessivamente a grammi 15, anche effettuando cessioni a più persone, e, in particolare, alienando quattro dosi di droga a due soggetti poi identificati, per un peso complessivo di 0,8 grammi. Sempre secondo la sentenza impugnata, i due AN e AD avrebbero cooperato nella condotta illecita fungendo da vedette ed indirizzando i clienti, mentre HE era colui che materialmente deteneva e consegnava la droga agli acquirenti.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli ha presentato ricorso l'avvocato Andrea Somma, quale difensore di fiducia dei tre imputati GR AN, LO AN e MO AD.
3. Il ricorso presentato nell'interesse di GR AN è articolato in due motivi.
3.1. Con primo motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per travisamento di prova decisiva contenuta nel verbale di arresto di AN HE, giudicato separatamente, e nel verbale di convalida dell'arresto dello stesso. Si deduce che la Corte territoriale è incorsa in un travisamento delle risultanze processuali. Si evidenzia, infatti, che nel verbale di arresto di AN HE e nel pertinente verbale di convalida si dà conto della continua ed ininterrotta presenza delle tre vedette sul luogo di spaccio, con riferimento all'intera attività di osservazione da parte degli operanti di polizia, protrattasi per oltre tre ore;
tuttavia, entrambe le sentenze di merito hanno preso atto che per almeno un'ora e mezza delle tre ore oggetto di osservazione, GR AN è stato lontano dal luogo interessato.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delか 2 riconoscimento del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si censura l'illogicità del percorso argomentativo seguito dalla Corte di Appello, che ha negato la fattispecie di lieve entità, considerando come ostativi alcuni elementi, quali il contesto organizzato e continuativo dell'attività di spaccio, il numero elevato delle probabili cessioni effettuate e la diversa tipologia di sostanze stupefacenti detenute, nonché la contiguità con organizzazioni criminali, ma omettendo di considerare altri dati dirimenti, quali il modesto quantitativo di sostanze di volta in volta ceduto, il numero limitato di soggetti coinvolti e il contesto tipicamente di strada dell'attività di spaccio. Si aggiunge che il riferimento a circa 35 "probabili" cessioni evidenzia come la premessa del ragionamento è ancorata ad un dato probatorio non certo.
4. Il ricorso presentato nell'interesse di MO AD è articolato anch'esso in due motivi.
4.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego del riconoscimento del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il motivo prospetta censura identiche a quelle formulate nel secondo motivo del ricorso di GR AN.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che la sentenza impugnata, pur in presenza di specifici rilievi difensivi contenuti nei motivi di appello circa lo stato di incensuratezza dell'imputato e il suo comportamento processuale collaborativo, ha fornito una motivazione soltanto apparente per giustificare il diniego delle attenuanti generiche, richiamandosi alla gravità dei fatti e al «verosimile» inserimento dell'imputato in un'organizzazione governante un articolato sistema di spaccio, omettendo, quindi, di rispondere in modo puntuale alla censura.
5. Il ricorso presentato nell'interesse di LO AN è articolato in un unico motivo, con il quale si denuncia vizio motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego del riconoscimento del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il motivo prospetta censura identiche a quelle esposte nel secondo motivo del ricorso di GR AN e nel primo motivo del ricorso di AD. Ал 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito precisate.
2. Il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di GR AN contesta l'affermazione di responsabilità a carico del medesimo per travisamento delle risultanze processuali. Le censure si incentrano sul rilievo dell'incontestata assenza del ricorrente dal luogo del fatto per almeno un'ora e mezza, e sull'incompatibilità di tale circostanza con quanto esposto nel verbale di arresto a carico di AN HE, nel quale l'attività di "appoggio" svolta da GR AN, LO AN e MO AD è descritta come continuativa ed ininterrotta. La sentenza impugnata, così come già quella di primo grado, ha espressamente esaminato la questione ed ha fornito un'articolata spiegazione in proposito. Innanzitutto, ha osservato che le operazioni di osservazione si sono svolte per circa tre ore, e che la polizia giudiziaria ha dato atto di aver visto e riconosciuto GR AN in relazione al compimento di un'attività ben individuata, e cioè mentre si aggirava nella zona dello spaccio di droga unitamente a LO AN, ciascuno a bordo di una distinta bicicletta elettrica, e dava indicazioni alle persone che, subito dopo, si recavano verso il punto in cui si trovava lo spacciatore. Ha poi rilevato che le parole costantemente>> o sempre», riportate nel verbale di arresto, dovevano intendersi riferite all'unitaria attività di osservazione, che aveva ad oggetto chi consegnava la droga (HE AN), chi gli mandava i clienti (AN GR e AN LO), chi faceva da palo (AD MO)». Ha quindi evidenziato che, anche ad ammettere l'allontanamento di GR AN dalla zona di spaccio nel periodo di tempo da lui indicato, e cioè dalle ore 21,15 alle ore 22,45, restano due frazioni cronologiche estremamente significative, per le quali manca l'alibi: quella compresa tra le ore 20,00 e le ore 21,15, e quella compresa tra le ore 22,45 e le ore 00,20. Sulla base di queste considerazioni, il giudice di secondo grado ha concluso che, se anche GR AN si è allontanato momentaneamente dalla zona di spaccio, non viene meno la certezza dei risultati dell'attività di osservazione posta in essere dalla polizia giudiziaria: il ricorrente in esame «è stato certamente visto partecipare con gli altri correi alla vendita delle sostanze stupefacenti». Gli argomenti esposti sono immuni da vizi logici o giuridici, né può dirsi verificato alcun travisamento della prova, posto che gli elementi istruttori sono stati puntualmente esposti e criticamente esaminati, prima di pervenire alla conclusione in ordine al loro significato. 4 Peraltro, per completezza, può aggiungersi che, siccome gli elementi istruttori in contestazione sono stati oggetto di puntuale e specifico apprezzamento anche nella sentenza di primo grado con identici risultati a quelli raggiunti dalla Corte d'appello, secondo un diffuso orientamento della giurisprudenza di legittimità, il vizio di travisamento della prova non sarebbe nemmeno deducibile (cfr., in questo senso, tra le tantissime, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217, e Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636).
3. Il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di GR AN, il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di MO AD e l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di LO AN denunciano, con identità di argomentazioni, la mancata applicazione della fattispecie della «lieve entità» del fatto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Le censure, in particolare, contestano che la sentenza impugnata: -) ha trascurato di considerare dati significativi, quali il modesto quantitativo di sostanze di volta in volta ceduto, il numero limitato di soggetti coinvolti, il contesto tipicamente di strada dell'attività di spaccio;
-) ha valorizzato il profilo dell'organizzazione, non dirimente stante la configurabilità, espressamente prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, di un'associazione per delinquere costituita per commettere i delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit.;-) ha fatto ricorso a mere congetture, come le 35 "probabili" cessioni di stupefacente, ed il collegamento dell'attività accertata con ambiti di criminalità organizzata.
3.1. Ai fini della configurabilità della fattispecie della lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, l'indirizzo della più recente giurisprudenza si è consolidato nel senso di escludere efficacia dirimente sia alla pluralità di sostanze stupefacenti trattate (cfr., esemplificativamente, Sez. 6, n. 46495 del 19/09(2017, Rachadi, Rv. 271338, nonché Sez. 4, n. 48850 del 03/11/2016, Barba, Rv. 268218), sia allo svolgimento dell'attività di spaccio in via continuativa (v., tra le altre, Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, El Batouchi, Rv. 270849, e Sez. F, n. 39844 del 13/08/2015, Bannour, Rv. 264678). Tuttavia, la Corte di legittimità ha anche evidenziato che l'eterogeneità delle sostanze trattate e le modalità organizzate della condotta sono circostanze idonee ad escludere l'ipotesi del fatto lieve quando si pongono come dimostrative di una significativa potenzialità offensiva (così Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562); si è anzi osservato, in più occasioni, che pure la singola cessione di una quantità modica о non accertata di droga può essere 5 र् incompatibile l'applicazione della fattispecie della lieve entità, quando si ponga come condotta costituente manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva (v. Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767, e Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149). Tenendo conto di tale complessiva elaborazione, sembra ragionevole ritenere che l'elemento organizzativo, pur non essendo di per sé incompatibile con la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, stante il dato normativo offerto dall'art. 74, comma 6, d.P.R. cit., il quale contempla la configurabilità di un'associazione costituita per commettere fatti di lieve entità, non può, però, ritenersi in ogni caso indifferente ai fini della qualificazione della condotta oggetto di giudizio. Precisamente, l'elemento organizzativo potrà assumere un significato di estrema rilevanza quando sia immediatamente espressivo della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico sostanza stupefacente. In questa prospettiva, il controllo di una apprezzabile zona di territorio, esercitato mediante l'uso di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte di spaccio, e la disponibilità di tipologie diversificate di sostanze stupefacenti, pur se in quantità di non particolare rilievo, sono circostanze che, unitariamente considerate, sono correttamente utilizzabili dal giudice di merito per ritenere la fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che quella, meno grave, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. - la sentenza impugnata 3.2. Nella vicenda in esame, i giudici di merito rinvia anche, espressamente, a quella di primo grado hanno evidenziato che, - per almeno tre ore, quattro persone hanno condotto un'attività organizzata di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di diversa qualità, segnatamente cocaina/crack e marijuana, effettuando plurime cessioni, lucrando significativi guadagni e controllando in modo sistematico il territorio interessato. In particolare, AN HE è stato visto procedere ad uno scambio con più persone, in due casi fermate subito dopo il contatto e trovate in possesso di dosi di cocaina/crack (in un caso tre dosi da circa 0,2 grammi e nell'altro una dose da 0,2 grammi), operando dall'interno di uno stabile protetto da una recinzione con inferriate attraverso le quali venivano effettuate le reciproche consegne;
all'atto dell'arresto, avvenuto dopo un breve inseguimento, che aveva impedito un'ulteriore contatto con una persona di giovane età, HE venivaAM 6 trovato in possesso, all'interno di un marsupio, sia di 16 dosi di marijuana, del peso di circa 1 grammo ciascuna, per complessivi 15 grammi circa, sia di 6 dosi di cocaina/crack, del peso di circa 0,1 grammo ciascuna, per complessivi 0,6 grammi circa, sia della somma di 643,00 euro, suddivisa in 6 banconote da 50 euro, 8 banconote da 20 euro, 17 banconote da 10 euro, 1 banconota da 5 euro, e monete da 2 e 1 euro (la ripartizione delle banconote è indicata specificamente nel verbale di arresto allegato al ricorso di GR AN). GR AN, LO AN e MO AD, invece, sono stati visti controllare il territorio e proteggere l'attività di spaccio svolta da HE: i due AN si aggiravano nella zona a bordo di due biciclette elettriche ed in ripetute occasioni davano indicazioni a soggetti, i quali, a bordo di automobili, dopo il contatto, si avvicinavano al luogo in cui si trovava HE, mentre AD, seduto su di una sedia, sostava nei pressi di un incrocio in prossimità del punto di spaccio ed intratteneva continui contatti con i due AN;
secondo quanto precisa la sentenza di primo grado, poi, GR AN è stato visto tenere frequenti contatti con lo HE, mentre LO AN e MO AD sono stati uditi gridare «e guardie» quando notavano il passaggio di forze dell'ordine. Ancora, secondo entrambe le sentenze di merito, i militari, durante il periodo di controllo, protrattosi per circa tre ore, hanno osservato almeno trentacinque episodi di "scambio".
3.3. Occorre innanzitutto precisare che è immune da vizi la sottolineatura, operata dai giudici di merito, dell'avvenuta verificazione di numerosi episodi di cessione di sostanza stupefacente imputabili al gruppo. I trentacinque "contatti" constatati dalla polizia giudiziaria tra HE ed i ritenuti clienti possono essere infatti considerati correttamente come corrispondenti a plurime cessioni, in un numero se non coincidente, certamente prossimo. Invero, a tal fine, occorre considerare le seguenti circostanze: a) nelle due occasioni in cui è stato effettuato il controllo, è stato possibile accertare che le persone entrate in contatto con HE avevano acquistato droga del tipo di quella detenuta da quest'ultimo, ossia cocaina/crack; b) l'avvicinamento delle persone a HE era “controllato" e "filtrato" dai tre ricorrenti;
c) all'atto dell'arresto, HE deteneva sostanza stupefacente suddivisa in modalità tipiche per la cessione ai consumatori, e precisamente in 6 dosi di cocaina/crack e 16 dosi di marijuana;
d) sempre all'atto dell'arresto, HE custodiva, nel medesimo zaino in cui si trovava la droga, la somma di 643,00 euro, suddivisa in 6 banconote da 50 euro, 8 banconote da 20 euro, 17 banconote da 10 euro, 1 banconota da 5 euro, e monete da 2 e 1 euro.
3.4. Compiuta questa precisazione, la pluralità delle cessioni compiute in circa tre ore, gli apprezzabili proventi realizzati nel medesimo arco di tempo e la 7 diversità di tipologie di stupefacenti detenute sono circostanze da valutare unitamente al profilo della specifica organizzazione predisposta: invero, quest'ultima in quanto caratterizzata dalla costante presenza di ben tre persone con compiti di "vedetta" e di "smistamento" dei clienti, due delle quali anche munite di mezzi specificamente funzionali all'attività svolta, quali le biciclette a pedalata assistita, e dall'utilizzo, per lo spaccio, di una zona protetta da un'inferriata metallica si presenta come indicativa di una situazione di - controllo del territorio al fine di destinarlo durevolmente ad attività di spaccio. Alla luce di queste osservazioni, emerge che non è manifestamente irragionevole ritenere le condotte accertate come concretamente dimostrative della capacità dei loro autori di diffondere in modo sistematico sostanza stupefacente. Di conseguenza, corretta è la conclusione della sentenza impugnata secondo cui i fatti in contestazione debbono essere sussunti nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che in quella, meno grave, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit.
4. Il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di MO AD denuncia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo l'insegnamento giurisprudenziale assolutamente consolidato, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (così, per tutte, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). La Corte d'appello ha escluso la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche facendo riferimento alla gravità dei fatti, e sottolineando, con specifico riferimento a AD, il pieno inserimento del medesimo, «seppur formalmente incensurato», nel contesto organizzativo in cui è stata realizzata l'attività di spaccio, non potendo altrimenti spiegarsi la sua presenza, seduto su di una sedia, ad un incrocio stradale, per ore ed ore della sera e della notte». Si tratta di motivazione immune da vizi, che certamente non può ritenersi carente solo perché non valorizza il comportamento processuale collaborativo dell'imputato, concretizzatosi nelle ammissioni rese in udienza, davanti al giudice di primo grado, mediante spontanee dichiarazioni.
5. All'infondatezza delle censure, segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 8
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 dicembre 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Vincenzo Rotundovintenzo Antonio Corbo Vincenzo Rounds Anton. Coch DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 GEN, 2018, M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R Piera Esposito IO N 6