Cass. pen., sez. II, sentenza 08/10/2019, n. 7802
CASS
Sentenza 8 ottobre 2019

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Tra il venditore, o cedente, della sostanza stupefacente e l'acquirente che intenda effettuare successive vendite o cessioni illecite non ricorre un'ipotesi di concorso di persone ex art. 110 cod. pen., atteso che i soggetti contraenti pongono in essere ciascuno una delle diverse ed autonome condotte monosoggettive previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ne consegue che, ove si proceda nei confronti dei predetti separatamente, l'acquirente, ricorrendone i presupposti, può essere esaminato ai sensi dell'art. 197-bis, comma 2, cod. proc. pen.

In tema di istruzione dibattimentale, il potere del giudice di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., non può essere limitato dal principio della "discovery", che opera esclusivamente nei rapporti fra le parti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha considerato legittimamente acquisiti dal giudice gli atti ed i documenti che il pubblico ministero non aveva ritenuto di depositare nel fascicolo trasmesso all'atto della richiesta di giudizio immediato).

Commentario1

  • 1Art. 197 c.p.p. - Incompatibilità con l'ufficio di testimone
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/10/2019, n. 7802
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7802
Data del deposito : 8 ottobre 2019

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