Sentenza 21 febbraio 2012
Massime • 1
L'applicazione della disciplina della continuazione in sede di esecuzione ha carattere sussidiario e suppletivo ed è subordinata alla circostanza che non sia stata esclusa dal giudice della cognizione, il quale, pertanto, dinanzi ad una precisa richiesta dell'imputato, non può legittimamente rinviare alla fase esecutiva il giudizio sull'identità o meno del disegno criminoso tra i vari illeciti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/02/2012, n. 10113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10113 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 21/02/2012
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 328
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 117/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AH AD N. IL 14/11/1975;
avverso la sentenza n. 834/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 17/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di EM EL avverso la sentenza emessa in data 17.5.2010 dalla Corte di Appello di Firenze che, in parziale riforma di quella del Tribunale di Firenze in data 8.1.2009, rideterminava la pena inflitta per il delitto di furto aggravato (con destrezza) di una borsetta (fatto del 7.1.2009), riducendola a mesi quattro di reclusione ed Euro 133,00 di multa.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 81 c.p., avendo la Corte territoriale, in risposta alla richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione del fatto da giudicare rispetto ad altro analogo del 7.6.2008 giudicato con sentenza di pari data dal Tribunale di Firenze e divenuta irrevocabile, affermato che la decisione sul punto doveva riservarsi alla fase esecutiva.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'applicazione della disciplina della continuazione in sede di esecuzione ha carattere sussidiario e suppletivo ed è subordinata alla circostanza che non sia stata esclusa dal giudice della cognizione;
pertanto, dinanzi ad una precisa richiesta dell'imputato, il giudice della cognizione non può legittimamente rinviare alla fase esecutiva il giudizio sull'identità o meno del disegno criminoso tra i vari illeciti (Cass. pen. Sez. 2, n. 50155 del 16.11.2004, Rv. 230602). Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al diniego della richiesta continuazione, con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della continuazione e rinvia sul punto alla Corte di Appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2012