Sentenza 7 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2002, n. 6499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6499 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL06499 /02 REPUBBLICA IT LI LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 5334/99 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron..18575 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud.30/01/02 Rel. Consigliere Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MA AR, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOIOCCHI P. LUIGI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CRISTALLO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA DELLA BALDUINA 59, presso lo studio dell'avvocato lo rappresenta e difende2002 FALZETTI CARLO, che 420 unitamente all'avvocato MENEGAZZI GIUSEPPE, giusta -1- delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1128/98 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 11/11/98 - R.G.N. 631/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Bergamo del 19 luglio 1997 RC AN, assunto dalla LL srl il 22 luglio 1996 con contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, con qualifica di impiegato ausiliario alle vendite e rifornitore di banco inquadrato in quinto livello, assumeva di avere svolto, durante il periodo di prova, compiti di natura operaia come trasporto dei prodotti dal magazzino ai banchi e di essere stato licenziato il 24 agosto successivo per mancato superamento della prova;
assumeva il ricorrente la nullità del contratto di formazione e lavoro per non avere ricevuto alcuna formazione e che detta nullità comportava anche la nullità del patto di prova, da lui formalmente sottoscritto, con conseguente trasformazione in ordinario contratto a tempo indeterminato;
che la nullità del patto di prova conseguiva anche alla mancata determinazione, nel testo del contratto, delle N mansioni oggetto della prova, per cui chiedeva, previa declaratoria di nullità sia del contratto di formazione lavoro, sia del patto di prova, che venisse dichiarata l'illegittimità dell'intimato licenziamento con reintegra nel posto di lavoro e le pronunzie consequenziali. Costituitasi la società datrice di lavoro, il Pretore, con sentenza del 4 dicembre 1997, accoglieva la domanda e sull'appello della soccombente la statuizione veniva riformata dal locale Tribunale che, con sentenza dell'11 novembre 1998, rigettava tutte le pretese del lavoratore. - premesso che dall'inadempimento dell'obbligo formativo Il Tribunale conseguiva non già la nullità del contratto di formazione e lavoro, ma la sanzione della sua automatica trasformazione in ordinario rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della sua costituzione, e premesso altresì che nessuna nullità del contratto di formazione poteva discendere dal fatto che il progetto di formazione approvato dalla commissione per l'impiego ed il programma sintetico non fossero stati sottoscritti dall'AN (ed il primo 1 neppure consegnato contestualmente alla conclusione del contratto) - affermava che il patto di prova, nel caso di contratto di formazione e lavoro, ha come oggetto non la verifica di una capacità preesistente, ma solo il riscontro dell'idoneità ad acquisirla, cioè della capacità e volontà di apprendimento, di talché non vi è necessità di una specifica indicazione delle mansioni da espletare;
l'onere in tal senso è quindi rispettato laddove sia esplicitato l'accordo su un percorso di formazione quale risulta da un progetto approvato dall'organo pubblico di controllo;
nella specie era sufficiente che nella lettera di assunzione dopo la specificazione della qualifica di impiegato, del livello di inquadramento iniziale e finale - figurasse l'indicazione sintetica delle mansioni di "ausiliario alle vendite/rifornitore di banco"; quanto poi alla deduzione relativa alla mancata formazione, il Tribunale escludeva che il lavoratore non fosse stato posto in grado di dimostrare la sua attitudine all'apprendimento, perché, pur essendo pacifico che lo stesso nei trenta giorni di lavoro non avesse ricevuto la formazione teorica, era però altrettanto pacifico che aveva provveduto a caricare alimenti con i carrelli elevatori ed a sistemarli sui rispettivi banchi di vendita, mansione che, essendo svolta in un ipermercato, era più complessa rispetto a quella analoga da svolgere in un esercizio commerciale comune;
inoltre, pur essendo stato assunto per il turno di notte, in quel periodo aveva lavorato di giorno per potere essere affiancato dai colleghi che lo istruivano. Il Tribunale affermava pertanto che, non essendo stato eluso il programma formativo ed essendo insindacabile il riscontro di idoneità espresso dalla società, era legittimo il recesso dal rapporto nel periodo di prova. Avverso detta sentenza l'AN propone ricorso affidato a due motivi. Resiste con controricorso la Iper Magenta spa, già LL srl. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Con il primo motivo si denunzia violazione dell'art. 2096 cod. civ. e dell'art. 3 del DL n. 726 del 1984, nonché difetto di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto legittimo il patto di prova recante la sola generica indicazione della qualifica di impiegato/ausiliario alle vendite e rifornitore di banco, sul presupposto di una presunta integrazione del contenuto contrattuale ad opera del progetto formativo. Viceversa, sostiene il ricorrente, non è possibile derogare alla prescrizione di cui alla norma codicistica citata, che deve essere applicata anche al contratto di formazione e lavoro, per cui il patto di prova deve essere predisposto in forma scritta con precisa indicazione delle mansioni oggetto dell'esperimento. Con il secondo motivo si denunzia insufficienza e contraddittorietà di motivazione sulla domanda di illegittimità del recesso in periodo di prova p giacché il Tribunale, avrebbe voluto attribuire particolare importanza ai semplici compiti di facchinaggio assegnati ad esso ricorrente avvalendosi di 1 cognizioni di comune esperienza sulla presunta complessità del collocamento merci in un ipermercato, che erano invece estranee al giudizio, perché l'ampiezza dell'Iper di Brembate non era stata oggetto di valutazione e non era stato spiegato il motivo per cui dovessero ritenersi compresi nel progetto formativo di lavoro impiegatizio compiti di puro facchinaggio. Il ricorso non merita accoglimento. Quanto al primo motivo, è condivisibile quanto affermato dal Tribunale, e cioè che nel contratto di formazione e lavoro il patto di prova non può avere ad oggetto la verifica di una capacità professionale preesistente, ma solo il controllo della capacità del dipendente ad acquisirla e cioè della attitudine e della volontà di apprendimento. Non è invece condivisibile la preliminare considerazione del Tribunale sulla non necessità di specifica indicazione delle mansioni nel patto di prova attinente ad un contratto di formazione e lavoro, essendo indubbio che la prova, per conseguire la sua finalità intrinseca di verifica, debba essere effettuata, 3 anche in relazione alle peculiarità di questo tipo di rapporto, non in assoluto, ma in relazione a parametri che devono essere necessariamente oggetto di indicazione. Il ravvisato difetto resta però irrilevante al cospetto dell'ulteriore percorso argomentativo con il quale i Giudici di merito, smentendo l'assolutezza di questa preliminare considerazione, si sono correttamente fatti carico di reperire, nella fattispecie, la indicazione sulle mansioni da svolgere , e le hanno individuate non solo nel percorso di formazione risultante dal progetto approvato dall'organo pubblico di controllo, e quindi da dati ricavabili aliunde, ma anche nel tenore stesso della lettera di assunzione, in cui, oltre la specificazione della qualifica di impiegato e del livello di inquadramento iniziale e finale, figurava anche l'indicazione sintetica delle mansioni che erano quelle di "ausiliario alle vendite/rifornitore di banco”. Il primo motivo va pertanto rigettato. Va parimenti rigettato il secondo motivo, non ravvisandosi alcun vizio nella sentenza impugnata, ma solo la esplicazione del libero convincimento riservato al giudice di merito, laddove è stato ritenuto che le mansioni di carico con carrello elevatore degli alimenti e la loro sistemazione sui banchi di vendita corrispondessero a quelle indicate nel patto di prova, escludendo così che al ricorrente fosse stato impedito di dimostrare la sua attitudine all'apprendimento. L L E E - A E D 8 G L G 1 - . 1 7 3 N 3 5 Il ricorso va pertanto rigettato. . L T D A N ' R E I I S L T A S E I I T O O D R T S S A A , S N I A G E P D S A O O E T , S I G R R E Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti. E S D M T A E P T N A D E O I L O B I S , I L O D
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese Così deciso in Roma il 30 gennaio 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Vincenzo Miles Maura La use IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 7 MAG. 2002 IL CANCELLIERE