Sentenza 12 novembre 2018
Massime • 1
In tema di cognizione del giudice di appello, è inammissibile il motivo nuovo relativo al diniego del giudizio abbreviato qualora con l'appello principale sia stato impugnato il punto attinente all'entità della pena, trattandosi di punti distinti della decisione.
Commentario • 1
- 1. Riforma processo penale: i riti alternativiAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 1 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2018, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2018 |
Testo completo
00315-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: NE IA AZ -Presidente - Sent. n. sez. 1282/2018 UP 12/11/2018 VINCENZO SIANI R.G.N. 12876/2018 DOMENICO FIORDALISI Relatore GIUSEPPE SANTALUCIA FRANCESCO CENTOFANTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'AQ ET nato a [...] il [...] CI ET nato a [...] il [...] SE GI GI nato a [...] il [...] IU IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/11/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso chiedendo chiedendo Il P.G. conclude per D'AQ TA € CI TA l'inammissibilità del c for ricorso, per SE OL NO conclude chiedendo il rigetto del ricorso e per IU IO conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avv. MAFFEI Valeria, che conclude riportandosi ai motivi di ricorso;
l'avv. PANDALONE Rosa, che conclude riportandosi ai motivi di ricorso;
l'avv. LA PORTA Arduino, che conclude riportandosi ai motivi di ricorso;
l'avv. BLASI UC Enrico, che conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. A questo punto alle ore 14:22 l'udienza viene sospesa Alle ore 15:38 riprende l'udienza L'avv. STRANO TAGLIARENI ES, che conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
l'avv. GAITO Alfredo, che conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 2 Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui la locale Corte di assise condannò: 1) TA D'AQ alla pena di anni otto e mesi tre di reclusione, applicate le diminuenti di cui all'articolo 8 1. n. 203 del 1991 e di cui all'articolo 62-bis cod. pen., per i delitti di omicidio di MO TA (capo P) e di illegale detenzione e porto della pistola a tal fine utilizzata (capo Q), commessi in Catania il 14 novembre 2008; 2) TA ME alla pena di anni trenta di reclusione, previa applicazione della regola di temperamento del cumulo di cui all'articolo 78 cod. pen., oltre che delle diminuenti di cui all'articolo 8 1. 203 del 1991 e di cui all'articolo 62-bis cod. pen., per gli omicidi di MA AN (capo F) commesso in Catania il 18 luglio 2001; di UC MA IL( capo K) commesso in Catania il 30 ottobre 2001; di TO UE (capo M) e dei connessi delitti di illegale detenzione e porto della pistola a tal fine utilizzata (capo N), commessi in Catania il 2 dicembre 2006; di MO TA (capo P) e dei connessi delitti dü illegale detenzione e porto della pistola a tal fine utilizzata (capo Q), commessi in Catania il 14 novembre 2008; di RA EL ZZ (capo R) e dei connessi delitti di illegale detenzione e porto delle pistole a tal fine utilizzate (capo S), commessi in Catania il 17 marzo 2009; di ON UG (capo T) e dei connessi delitti di illegale detenzione e porto delle pistole a tal fine utilizzate (capo U), commessi in Catania il 3 luglio 2009; di TO CI (capo V) e dei connessi delitti di illegale detenzione e porto della pistola a tal fine utilizzata (capo Z), commessi in Catania il 6 marzo 2010; 3) OL NO AG alla pena dell'ergastolo, per il delitto di omicidio, in concorso tra gli altri con TA ME e con RA IV e TI Lo DI quali mandanti, commesso in danno di ON UG che veniva colpito da diversi colpi di arma da fuoco calibro 9 durante le fasi dell'inseguimento a bordo di uno scooter, con le aggravanti della premeditazione e dell'essersi avvalsi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'affiliazione all'associazione mafiosa denominata CA - Carateddi e al fine di agevolarne l'attività (capo T), e per i connessi delitti di illegale detenzione "T e posto di due pistole cal. 7,65 (capo U), delitti commessi in Catania il 3 luglio of 2009; 4) IO TO alla pena dell'ergastolo per il delitto di omicidio di TI HE, commesso in qualità di mandante unitamente a MO TA, poi deceduto, ed eseguito da MA ER, successivamente deceduto, GI ES e LO NT, per i quali di procede separatamente, of mediante l'esplosione nei confronti della vittima di diversi colpi di arma da fuoco cal. 7,-65, esplosi a distanza ravvicinata, con l'aggravante della premeditazione dell'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'affiliazione all'associazione mafiosa denominata TO- Tigna e al fine di agevolarne l'attività (capo O), delitto commesso in Catania il 26 agosto 2008. Le numerose imputazioni oggetto del processo riguardano una pluralità di omicidi, con i connessi delitti in materia di armi, consumati tra il 2001 e il 2010 nell'ambito della consorteria mafiosa denominata clan dei Carateddi, fatta eccezione dell'omicidio di TI HE, contestato, tra gli altri, a IO TO in qualità di mandante, che maturò nell'ambito del diverso gruppo mafioso denominato TO-Tigna e diretto appunto da IO TO e MO TA (questi poi deceduto).
2. Circa la posizione di TA D'AQ, affermata la continuazione tra l'omicidio di MO TA e il connesso delitto in materia di armi, le Corti territoriali hanno negato la medesimezza del disegno criminoso tra detto omicidio e il delitto di associazione di tipo mafioso per il quale l'imputato è stato condannato con sentenza del giudice dell'udienza preliminare del 14 giugno 2011, poi confermata in appello, in esito al procedimento cd. Revenge, dato che la decisione di uccidere TA fu legata ad un evento imprevedibile al momento dell'adesione al gruppo criminale. Allo stesso modo hanno negato il vincolo di continuazione con l'omicidio di OL Lo RO, per il quale l'imputato è stato condannato con sentenza della Corte di assise del 22 maggio 2012, riformata in appello soltanto per la pena. Quanto alla posizione di TA ME, ferma restando la continuazione tra i singoli omicidi e i relativi e connessi delitti in materia di armi, nonché tra gli omicidi di TO UE e RA EL ZZ, che furono deliberati congiuntamente e che ebbero una comune causale in questioni di "onore familiare" dei Bonaccorsi, le Corti territoriali hanno riconosciuto la continuazione cd. esterna, con il reato di associazione di tipo mafioso per il quale è intervenuta condanna con sentenza del giudice dell'udienza preliminare del 14 of- giugno 2011, poi confermata in appello, soltanto con gli omicidio di MA AN, che segnò il suo ingresso nel clan CA-Bonaccorsi. In riguardo alla posizione di OL AG la Corte di assise di appello ha precisato che i dati probatori sono costituiti dalle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori TA ME, TA D'AQ, TO La US e NA RB, e ne ha preso in esame i contributi narrativi rispondendo ai rilievi difensivi circa l'assenza di autonomia, coerenza, costanza e specificità. In particolare, dopo aver ricordato che in autonomo procedimento 2 D svolto con il rito abbreviato sono stati condannati per l'omicidio di ON UG Lo DI, IV, UI OL e IA, con conferma in appello, la Corte di assise di appello ha affermato che il quadro probatorio appare particolarmente solido perché le plurime dichiarazioni sono autonome e intrinsecamente attendibili in quanto coerenti, costanti, circostanziate e corroborate da riscontri oggettivi. In merito infine alla posizione di IO TO, la Corte di assise di appello, dopo aver rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria per l'assunzione di testimonianze e prove dichiarative sollecitate in primo grado ex articolo 507 cod. proc. pen., ha confermato la condanna sulla base sia dei risultati di intercettazioni ambientali audio-video fatte presso il carcere di Spoleto, ove era detenuto ES RI, esponente di spicco del clan TO-Tigna e zio della vittima TI HE, e presso il cimitero ove fu sepolto quest'ultimo e dove i suoi familiari si raccoglievano nel suo ricordo;
sia delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Questi ultimi, ad eccezione di EN, hanno concordato nel riferire che l'omicidio di TI HE maturò all'interno del gruppo mafioso TO-Tigna su mandato di IO TO per il fatto che il HE gestiva un traffico di stupefacenti in proprio, insieme a TA D'AQ e IO HE. In tal modo hanno trovato conferma le opinioni espresse dai familiari che, ragionando tra loro, avevano indicato la responsabilità dei maggiorenti del gruppo, IO TO e MO TA, che avevano inteso punire il loro congiunto per la collaborazione nel commercio di stupefacenti con il clan CA. Risposta ritorsiva all'omicidio di TI HE fu, secondo la prospettazione accolta nelle sentenze di merito, l'omicidio di MO TA, dal momento che si ritenne che la morte di TI HE era stata voluta e decisa dai vertici del gruppo di appartenenza per la ragione appena sopra ricordata.
3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati.
3.1. Per TA ME, l'avv.to Pandalone ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di assise di appello ha errato nel ritenere che gli omicidi non siano avvinti dal vincolo della continuazione, né tra loro né con il reato associativo, non avendo valutato che l'associazione di tipo mafioso era diretta ad affermare il proprio controllo sul territorio anche attraverso la contrapposizione armata con le organizzazioni rivali, la repressione violenta dei contrasti interni, l'ideazione e l'esecuzione di disegni di pianificazione omicidiaria.
3.2. Per TA D'AQ, l'avv.to Valeria Maffei ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui la Corte di assise di appello ha negato il vincolo di continuazione tra i delitti per i quali è intervenuta 3 M condanna nel presente procedimento, il reato di associazione di tipo mafioso giudicato con sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania del 14 giugno 2011 (procedimento Revenge) e il reato di omicidio in danno di Lo RO, per il quale è intervenuta condanna con sentenza della Corte di assise di Catania del 22 maggio 2012. È infatti incontestabile che il fatto associativo e gli omicidi di TA e Lo RO siano stati frutto di un disegno criminoso unico. Si tratta di condotte omogenee, la zona di influenza del clan è sempre la stessa e i periodi di tempo considerati sono pressoché sovrapponibili, vi è analogia del modus operandi e nella partecipazione dei correi comuni.
3.3. Per OL AG, l'avv.to ST Tagliareni ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. La sentenza impugnata ha utilizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che sono in parte generiche, in parte non individualizzanti e in parte non riscontrate, e quindi tali da non far superare il ragionevole dubbio. I collaboratori RB e La US nulla hanno riferito in ordine al coinvolgimento del ricorrente sia nella fase preparatoria che in quella strettamente esecutiva dell'omicidio. Manca dunque un riscontro individualizzante. I giudici di secondo grado sono incorsi in contraddizione quando hanno osservato che i predetti collaboratori nulla hanno riferito sulla fase esecutiva e poi hanno richiamato la sentenza di primo grado per farla propria, nonostante in questa si affermi che le dichiarazioni di La US e RB hanno consentito la verifica incrociata dei fatti, all'esito della quale non è dubbio la responsabilità del AG. La Corte di assise di appello ha poi motivato in modo meramente apparente in ordine al rilievo difensivo circa le contraddizioni che hanno segnato le dichiarazioni dei collaboratori ME e D'AQ, sia in ordine alle fasi salienti dell'inseguimento della vittima e quindi alla fase esecutiva, sia a quella preparatoria. L'errore in cui è incorsa la Corte di assise di appello è ancor più rilevante perché non ha tenuto nella doverosa considerazione che D'AQ ebbe quale fonte di conoscenza, indirettamente, tramite RA RO, lo stesso AG e TA ME, sicché il contrasto con le dichiarazioni rese da quest'ultimo è ancor più significativo. Il contrasto si rileva anche nella individuazione del ricorrente come uno degli esecutori materiali dell'omicidio, dato che ME lo descrive comunque come un mero ladro di autovetture e D'AQ invece lo tratteggia come un soggetto spavaldo e audace. La Corte di secondo grado non ha poi considerato che il ricorrente ha un difetto fisico alla mano, il che rende assai dubbio che possa essere stato lui a sparare, e ha eluso il rilievo difensivo circa l'illogicità 4 M della ricostruzione del fatto nella parte in cui si assume che AG e ME furono incaricati dell'omicidio seppure non conoscessero fisicamente la vittima. Ha poi giustificato irragionevolmente l'errore del ME sul calibro dell'arma utilizzata dal suo correo, non tenendo conto che l'errore è assai rilevante se si assume che fu il ME a disfarsi, dopo il delitto dell'arma, consegnandola in una busta al padre. Si consideri ancora che D'AQ ha fornito una versione differente sulla fase successiva al delitto dicendo, sia pure con ricordi non nitidi, che i due esecutori materiali si liberarono dell'arma affidandola a RA RO, e che le difformità di racconto su chi fosse stato a sparare, se il ME o il AG, segnano in modo vistoso l'inattendibilità del racconto che RO, fonte di conoscenza di D'AQ, fece a quest'ultimo. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione, per la parte in cui è stata ritenuta tardiva e comunque non meritevole di considerazione la richiesta di rinnovazione istruttoria, per l'assunzione della testimonianza del padre del ME, prova invero decisiva attesa la difformità del racconto tra il ME e il D'AQ sulle fasi successive al fatto e in particolare sulle modalità con cui i due si liberarono dell'arma. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di sussistenza della premeditazione. Le dichiarazioni dei due collaboratori, D'AQ e ME, divergono quanto alla fase preparatoria facendo risalire la progettazione dell'omicidio l'uno a circa un mese prima e l'altro a una pluralità di giorni. Esse dunque non possono fornire elementi univoci cf circa l'insorgenza del proposito criminoso e ei tempi di effettiva attuazione dello stesso.
3.3.1. Sempre per OL AG, l'avv. to Gaito e l'avv.to Tagliareni hanno proposto altro ricorso, articolando più motivi. Con un primo motivo hanno dedotto difetto di motivazione. La sentenza impugnata non ha dato risposta alle doglianze difensive circa la mancanza di autonomia e specificità e le contraddizioni nelle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia. Il ricorrente è stato accusato dal ME di essere stato l'esecutore materiale ma non vi sono elementi di riscontro specifico. Le dichiarazioni del collaboratore D'AQ, che ha riferito quanto appreso da RA RO a sua volta informato da ME, sono affette dal vizio della circolarità. I giudici del merito hanno errato ritenendo che la chiamata in correità del ME trovi riscontro negli esiti del sopralluogo sullo stato dei fatti, nell'esame necroscopico, nell'accertamento che nella disponibilità di tale Acquavite fosse l'autovettura tipo Citroen C3 con cui vennero fatti gli appostamenti preparatori dell'omicidio. Questi dati possono dare conferma 5 M dell'avvenuta morte violenta del UG a seguito di un agguato, ma nessuno di essi può legittimamente condurre all'individuazione, come responsabile, del ricorrente. Nella valutazione di attendibilità del ME giudici del merito avrebbero dovuto ben considerare il dato che, secondo quel racconto, RA IV e TI Lo DI conferirono il mandato omicida a due soggetti, ME e AG, che non conoscevano la vittima, e peraltro al AG che era solo un ladro di autovetture, privo del necessario spessore criminale. Avrebbero, ancora, dovuto considerare, sempre ai fini della credibilità del ME, il fatto dell'inabilità, per malformazione ad una mano, del AG. Ancora, i giudici del merito avrebbero dovuto apprezzare la scarsa attendibilità del ME, che ha dichiarato di non sapere se suo correo, appunto il AG, conoscesse o meno la vittima, rendendo così assai poco comprensibile l'altra affermazione, ossia che una volta, mentre erano in strada col ciclomotore unitamente al AG, videro transitare il UG. Avrebbero dovuto valutare le contraddizioni tra i due narrati circa il ruolo avuto nella fase esecutiva dai due, ME e AG, se fu il primo o il ope secondo a sparare mentre l'altro guidava il ciclomotore e non avrebbe dovuto ignorare le divergenze circa il modello di arma impiegata per compiere il delitto e circa le modalità di disfacimento dell'arma. RO, sentito a dibattimento, ha negato di aver riferito che a sparare fu AG e, quindi, le dichiarazioni de relato di D'AQ sono probatoriamente poca cosa. Alla luce di queste numerose divergenze, deve rilevarsi che D'AQ riferisce quanto ha appreso da ME tramite RO: le sue dichiarazioni non sono pertanto capaci di riscontrare la chiamata in correità di ME. Va ancora evidenziato che, in violazione delle regole legali di valutazione della prova, i giudici di merito hanno utilizzato come riscontro alle dichiarazioni di ME e di D'AQ sul ricorrente quelle rese da La US e RB, seppure questi mai abbiano fatto il nome del AG. Con un secondo motivo hanno dedotto vizio per mancata assunzione di una controprova potenzialmente decisiva, rappresentata dalla testimonianza del padre del collaboratore TA ME, che avrebbe dovuto riferire circa il momento successivo all'esecuzione dell'omicidio, specificamente sulla fase di disfacimento dell'arma, chiarendo la confusione del ME sul tipo di arma utilizzata e la discrasia tra il narrato di questi e quello di D'AQ. Prova nuova, ai sensi dell'articolo 603, comma 1, cod. proc. pen., è anche quella già esistente al momento del giudizio di primo grado ma non valutata anche per difetto di iniziativa da parte del soggetto processuale interessato. 6 3.4. Per IO TO, gli avv.ti ST Tagliareni e La Porta hanno articolato più motivi. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per la parte in cui non è stata accolta la richiesta di rinnovazione istruttoria per l'assunzione delle prove dichiarative, la cui acquisizione era stata sollecitata in primo grado ai sensi dell'articolo 507 cod. proc. pen. e non disposta con motivazione inadeguata. Con il secondo motivo hanno dedotto difetto di motivazione avendo la Corte di assise di appello omesso di dare risposta a specifici rilievi difensivi, altresì violando, nel confermare la pronuncia di primo grado, principi di logica e massime di esperienza. La Corte di assise di appello ha con motivazione manifestamente illogica svilito le dichiarazioni del collaboratore NC EN, che riferì di aver appreso da AN TO che HE era stato ucciso da TI Lo DI e che era stato attirato nel luogo dell'agguato da D'AQ. Non ha adeguatamente valutato le dichiarazioni del collaboratore NC IN, il quale ha riferito che l'ordine di uccidere HE fu impartito da TA, capo della famiglia TO-Tigna, e non dallo TO. Non ha tratto le doverose conclusioni in punto di inattendibilità circa le contraddizioni del narrato del collaboratore UG IA, in ordine alle fonti da cui questi apprese le notizie sull'omicidio di HE e all'epoca in cui le apprese. Non ha rilevato l'illogicità e incoerenza della ricostruzione dei fatti resa dalle dichiarazioni del collaboratore D'AQ, contraddittorie e prive di riscontri oggettivi. Questi ha dichiarato di aver appreso dell'identità degli esecutori materiali dell'omicidio da IO RT, ma questi, sentito in dibattimento, ha sì confermato di avere assistito all'omicidio ma nulla è stato in grado di specificare sull'identità degli autori. Non ha tenuto conto dell'astio che certamente D'AQ nutriva per il ricorrente, che lo aveva additato come omosessuale nel corso di una riunione con esponenti della criminalità mafiosa, in specie con i maggiorenti del clan CA, e del fatto che fu proprio D'AQ ad arricchirsi, dopo la morte di HE, incassando gli introiti dell'attività di commercio di stupefacenti che aveva intrapreso con HE. Non ha còlto l'illogicità del racconto circa presunte confidenze che TO avrebbe fatto sulla sua responsabilità proprio al D'AQ, e ciò per il sicuro pericolo che avrebbe corso per probabili ritorsioni sia di natura personale che giudiziaria. La Corte di assise di appello, ancora, ha svilito il fatto che RT CA, amico di HE, ritenne responsabile della morte di questi proprio D'AQ, come confermato dalle intercettazioni successive alla morte dello 7 M TA e all'arresto dello TO. E non ha rilevato la carenza istruttoria dovuta al fatto che mai fu sentito CA TI detto BY, e cioè colui che, secondo quanto detto da D'AQ, sarebbe stato incaricato dal ricorrente di contattare HE per un appuntamento e, quindi, poi poter tendergli l'agguato mortale. In ordine alle dichiarazioni del collaboratore TA ME, la Corte di assise di appello non ha tenuto nel doveroso conto che questi ha ammesso di non aver conoscenza diretta dei fatti afferenti all'omicidio HE e di averli appresi da TI Lo DI. Per quanto poi riguarda le dichiarazioni del collaboratore EN ER, non si è avveduta che questi ha riferito soltanto di quanto appreso dalla Stampa, con una strutturale incoerenza data dal fatto di affermare di aver appreso a casa di TO dell'organizzazione dell'omicidio di HE seppure non era appartenente a quel gruppo mafioso ed anzi aveva rifiutato l'invito di TO di farne parte. Per quanto attiene ai risultati delle intercettazioni telefoniche, si osserva che quelli relativi alle operazioni svolte presso il carcere di Spoleto, afferenti alle conversazioni di AN RI, provano soltanto che il comportamento del HE nel commercio di sostanze stupefacenti non era condiviso dai più, ma nulla dicono sulla responsabilità del ricorrente per il fatto in contestazione. Quelli invece relativi ai familiari della vittima non forniscono alcuna prova a carico, una volta che le conversazioni siano doverosamente depurate da commenti, impressioni e convincimenti personali. Peraltro, i giudici di merito hanno proceduto in modo non corretto alla valutazione dei risultati, non richiamandosi al contenuto oggettivo della perizia di trascrizione, ma alle valutazioni compiute su quelle conversazioni dagli inquirenti. Dalla lettura delle conversazioni captate emergono ricostruzioni alternative altamente probabili che i giudici del merito non hanno coltivato in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Le dichiarazioni dibattimentali rese dai familiari della vittima (moglie, suocero), che mai hanno indicato la responsabilità del ricorrente, sono state irragionevolmente ritenute inattendibili in parte, con attendibilità riconosciuta invece per altre parti del narrato secondo uno scorretto criterio di valutazione frazionata. La ricostruzione secondo cui HE fu ucciso per le inadempienze nei confronti del gruppo criminale di appartenenza non trova riscontro alcuno ed invece è emerso il risentimento da parte di alcun suoi familiari, e in particolare dello zio AN RI, per il proficuo commercio di droga intrapreso alla vittima senza mai condividere i guadagni. Dunque risulta smentito il movente dell'omicidio ritenuto dai giudici del merito. 8 p Con un terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione dell'aggravante dei motivi abietti, dato che non è per nulla provato che HE fu ucciso come punizione per traffico di stupefacenti che aveva intrapreso e gestito autonomamente. Con un quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione dell'aggravante dell'articolo 7 I. n. 203 del 1991. L'uccisione del HE non agevolò in alcun modo l'associazione, dato che nessun elemento porta a dire che l'associazione ne ebbe un qualche vantaggio e nulla è emerso in relazione all'esecuzione del delitto e specificamente in riferimento al cd. metodo mafioso. Con un quinto motivo ha dedotto vizio di carenza di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, nonostante sia risultato che il ruolo ricoperto dal ricorrente all'interno del gruppo criminale era marginale. Con un sesto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di assise di appello ha errato nel ritenere l'inammissibilità del motivo aggiunto relativo all'illegittimità del diniego del rito abbreviato, dato che con i motivi principali era stato chiesto il minimo della pena ed era stato pertanto impugnato il punto attinente all'entità della stessa, in cui è ricompreso il tema della diminuente per la scelta del rito. Successivamente, l'avv.to Blasi, difensore di IO TO, ha proposto motivi aggiunti con cui ha ribadito il vizio di omessa valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia e di violazione delle regole legali sulla valutazione della prova indiziaria. Considerato in diritto 1. I ricorsi nell'interesse di TA D'AQ e TA ME non sono meritevoli di considerazione. La Corte di assise di appello, nel negare l'invocata continuazione, ha dato motivazione ineccepibile in punto di corretta interpretazione e applicazione delle norme di legge. Dopo aver puntualmente e congruamente richiamato le molte decisioni di legittimità che hanno chiarito la portata e l'essenzialità di un medesimo disegno criminoso ai fini del riconoscimento della continuazione anche tra delitto associativo e delitti fine, ne ha fatto coerente applicazione confermando l'accoglimento delle domande difensive per i soli casi in cui è individuabile una iniziale e unitaria programmazione degli episodi criminosi (fl. 39-49). Ha quindi ben còlto la necessità di evitare inaccettabili automatismi applicativi della regola del cumulo giuridico sull'erroneo presupposto che la commissione dei delitti che si pongono come attuazione del programma 9 criminoso o che scaturiscono come diretta conseguenza dell'essere partecipe di un gruppo associativo possano dirsi interamente pensati e ideati al momento di adesione associativa. La programmazione unitaria, sia pure in termini non specifici, non può risolversi nella prevedibilità di commissione di delitti in quel momento descrivibili solo per tipologie ampie, quali ad esempio delitti di attuazione del programma o delitti per affermazione o riaffermazione del predominio territoriale in caso di conflitto con altri concorrenti gruppi criminali. Ai fini della continuazione occorre invece che in quel momento iniziale siano stati programmati, sia pure non in dettaglio, i singoli e specifici delitti per i quali si invoca l'attenuazione di trattamento penale. Questo è il senso del consolidato orientamento interpretativo da ultimo ribadito col principio di diritto secondo cui "è ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, con il conseguente beneficio sanzionatorio, per cui tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.)" - Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984 –.
1.1. I ricorsi proposti nell'interesse di TA D'AQ e TA ME sono pertanto inammissibili. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
2. Il ricorso nell'interesse di OL NO AG, affidato a due atti distinti dei due difensori, non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1. La Corte di assise di appello ha preso in esame il tema delle denunciate contraddizioni tra le dichiarazioni di TA ME e quelle rese da TA D'AQ e ha dato motivazione logica e coerente circa la non incidenza sul loro valore probatorio. Opportunamente ha preliminarmente messo in evidenza che TA D'AQ, chiamante in reità de relato, ebbe conoscenza dei fatti, per il tramite di RA RO, non solo da TA ME, il che avrebbe svilito di molto la capacità di atteggiarsi a dato di riscontro alla chiamata in correità operata da quest'ultimo, ma anche dallo stesso OL NO AG, oltre che da TI Lo DI, mandante dell'omicidio. Non è pertanto fondato il 10 b rilievo circa il vizio di circolarità della prova, potendo invece affermarsi l'autonomia dei contributi dichiarativi per la diversità, almeno in buona parte, delle fonti di conoscenza (fl. 352). Quanto poi al rilievo che RA RO, teste di riferimento del contributo dichiarativo di TA D'AQ, abbia negato, sentito a dibattimento, che a sparare alla vittima fu AG, occorre precisare che la possibilità di confermare il valore probatorio del contributo indiretto non è preclusa dal contrasto con le dichiarazioni della fonte diretta, restando affidato al giudice il compito di esaminare i dati alla luce del principio del libero convincimento, con l'obbligo conseguente di dare delle scelte compiute una adeguata motivazione. È stato già affermato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui "in tema di testimonianza indiretta, qualora la persona alla quale il testimone ha fatto riferimento sia stata chiamata a deporre e non abbia risposto, ovvero abbia fornito una versione contrastante, il giudice può ritenere attendibile, all'esito di una valutazione improntata a speciale cautela, la deposizione del teste de relato in quanto, da un lato, l'art. 195 cod. proc. pen. non prevede alcuna gerarchia tra le dichiarazioni e, dall'altro, una diversa soluzione contrasterebbe con il principio del libero convincimento del giudice, cui compete in via esclusiva la scelta critica e motivata della versione dei fatti da privilegiare" - Sez. 3, n. 529 del 02/12/2014, dep. 2015, n, Rv. 261793 -. E si è pure aggiunto che "la libera valutabilità da parte del giudice delle dichiarazioni rese dal teste de relato non viola né l'art. 111 Cost., nel caso in cui il dichiarante diretto sia un imputato di reato connesso avvalsosi in dibattimento della facoltà di non rispondere, né l'art. 6 Cedu così come interpretato dalla Corte Edu" - Sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016, Panicola e altri, Rv. 268324 -.
2.2. In merito alla contraddizione forse più rilevante, quella afferente al momento esecutivo dell'omicidio, la Corte di assise di appello ha dato una logica spiegazione delle ragioni che inducono a non sopravvalutare la divergenza quanto all'inseguimento, se questo proseguì fino a dentro lo spiazzo della ditta di demolizioni o se, invece, si arrestò prima. Il dato comune è che l'inseguimento a bordo di un ciclomotore vi fu, furono esplosi più colpi di pistola e, come chiarito da TA ME, il complice, ossia OL NO AG, si mostrò molto determinato e pervicace nell'aggressione, che realizzò con accanimento. Da qui la conclusione, tutt'altro che illogica, che la versione dei fatti narrata da chi non prese parte a quel crimine abbia potuto colorirsi di particolari invero marginali rispetto al nucleo del racconto, pienamente sovrapponibile a quello del chiamante in correità, traducendo l'accanimento di AG con la prosecuzione dell'inseguimento (fl. 354). 11 M Con pari logicità e coerenza ricostruttiva la Corte di assise di appello ha affrontato la questione della divergenza circa il tipo di arma utilizzata, in specie quanto al calibro, sul ruolo svolto dai due correi e cioè su chi sparò i colpi di pistola mentre l'altro conduceva il ciclomotore (fl. 353-357). Le argomentazioni di ricorso, dirette a segnalarne l'insufficienza e l'illogicità, non colgono invero l'obiettivo. Le difformità che non attingono il nucleo essenziale sono infatti valutabili come fisiologiche, secondo quanto già affermato con la statuizione del principio di diritto per il quale, "in tema di valutazione delle dichiarazioni di reità о di correità dei collaboranti rappresentative di fatti assai remoti nel tempo, il criterio selettivo tra dettagli secondari della narrazione, suscettibili di fisiologiche discrasie e incertezze, ed il nucleo essenziale della chiamata deve essere modulato, non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, ma in funzione del rilievo che l'evento, la condotta la circostanza assumono intrinsecamente nell'ambito della propalazione alla stregua del rilievo loro assegnato dal dichiarante nell'economia del racconto, senza che i profili essenziali del narrato così individuati possano essere ulteriormente scomposti" Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco e altro, Rv. 264368 -. Quel che importa è che entrambi i dichiaranti hanno riferito di un inseguimento della vittima, dell'uso di una pistola e dell'esplosione dei più colpi, dell'uso di un ciclomotore a bordo del quale presero posto i due sicari: sulla base di tali dati, di aspetti così pregnanti delle modalità esecutive del delitto, non può negarsi che i contribuiti dichiarativi sono stati convergenti e quindi hanno acquisito il necessario valore probatorio. Per il resto, le difformità su profili di completamento o di specificazione del narrato, trovando logica spiegazione secondo le condivisibili argomentazioni sviluppate dalla Corte di assise di appello, giovano anzi a far apprezzare la genuinità e l'assenza di maliziose concertazioni di racconto tra i dichiaranti.
2.3. Altri rilievi di ricorso hanno invece cercato di dimostrare l'inconcludenza probatoria dei racconti accusatori facendo leva sulla asserita illogicità di alcuni aspetti, quali l'avere i mandanti affidato l'incarico di sparatore non già a TA ME, esperto killer della cosca, ma a OL NO AG, un mero ladro di autovetture con assai meno esperienza nel maneggio delle armi, in più con un difetto alla mano;
e l'avere incaricato dell'omicidio due soggetti che non conoscevano fisicamente la vittima. È appena il caso di osservare che, se non fosse possibile spiegarsi nel contesto ricostruttivo questi aspetti, si dovrebbe prendere atto dell'insufficienza della motivazione non già per un trasferimento delle incoerenze logiche addebitabili ai mandanti sul piano delle valutazioni di attendibilità delle dichiarazioni dei 12 collaboratori, quanto perché esse gioverebbero a far comprendere che quei racconti sono in sé assai poco convincenti. Ma così non è, per le ragioni che bene ha indicato la Corte di assise di appello. Contrariamente a quanto ventilato in ricorso, il difetto alla mano non era d'impedimento all'uso delle armi, tant'è che AG aveva già esperienza da killer ed era considerato nell'ambiente criminale "un ottimo sparatore", e ciò per univoche e convergenti dichiarazioni di TA ME e TA D'AQ. Proprio il fatto, poi, che in quel periodo stesse trovando una collocazione di maggior rilievo all'interno del gruppo associativo, come uomo di fiducia di un esponente di vertice, spiega bene perché mai sia stato lui, e non il collaudato killer ME, ad essere incaricato di sparare a UG. L'esecuzione di questo importante omicidio ne avrebbe suggellato la posizione associativa in termini di riconosciuta adeguatezza (fl. 354-355). Quanto, infine, al rilievo dell'anomalia di un incarico esecutivo dato a chi non conosceva fisicamente la vittima, v'è da dire che D'AQ e ME hanno riferito di precedenti tentativi di uccidere ON UG, tentativi a cui avevano preso parte sia AG, detto "NO u biondu", che ME, e ciò qualche giorno prima di quello in cui fu infine commesso l'omicidio (fl. 353). Viene allora meno la denunciata stranezza, perché gli esecutori materiali, avendo già partecipato a precedenti agguati nei confronti della vittima, non potevano non conoscerne le fattezze fisiche.
2.4. La Corte di assise di appello, con motivazione logica e compiuta, ha poi dato atto di come invero non sussista la denunciata contraddizione tra i contributi dichiarativi di ME e D'AQ in ordine alle modalità con cui ci si liberò dell'arma utilizzata per l'omicidio. Tra i concorrenti argomenti volti a dimostrare l'insignificanza della divergenza per la parte in cui si attribuisce a - D'AQ di aver detto che i due esecutori materiali si recarono a casa di RA RO quando invece ME ha riferito che andarono a casa sua sembra decisamente persuasivo quello che attribuisce la difformità all'impreciso uso, nell'espressione verbalizzata, dell'aggettivo possessivo "sua" riferito al sostantivo "casa" immediatamente dopo aver menzionato una pluralità di soggetti (fl 357-358). In ogni caso, comunque, TA D'AQ è stato interpellato a dibattimento per chiarire la discrasia e, pur confermando con certezza la partecipazione esecutiva di AG all'omicidio, ha precisato di non escludere l'eventualità di non aver ben compreso dove i due esecutori materiali si recarono per disfarsi della pistola, e cioè se a casa di RA RO o se a casa dello stesso TA ME. 13 M Occorre dunque prendere atto, ancora una volta, che il nucleo essenziale del racconto accusatorio non risulta scalfito da una divergenza narrativa che trova una pluralità di logiche e adeguate spiegazioni.
2.5. La Corte di assise di appello non ha ammesso la testimonianza del padre di TA ME che, secondo il racconto di questi, ricevette la busta con dentro la pistola, pur ignaro di cosa quella busta contenesse, una volta che ME e AG si recarono a casa immediatamente dopo aver consumato l'omicidio. Nella prospettiva di ricorso il contributo dichiarativo del padre di ME avrebbe potuto dare prova decisiva della presenza di AG o, al contrario, della sua assenza e quindi della sua estraneità all'omicidio. Il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria è stato adeguatamente motivato con duplicità di argomenti. La richiesta è stata proposta tardivamente, in sede addirittura di discussione, benché la legge prescriva che essa debba essere proposta con l'atto di appello o, al più, con i motivi aggiunti, non trattandosi di prova sopravvenuta o scoperta successivamente al giudizio di primo grado, atteso che le parti ben conoscevano, e da tempo, il contributo dichiarativo di TA ME e quindi il riferimento fatto da questi al padre. Vale allora il principio di diritto per il quale "la regola stabilita dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., secondo cui la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale deve essere contenuta nell'atto di appello o comunque nei motivi aggiunti che devono essere presentati entro il termine previsto dall'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., ha riguardo alla riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o di prove nuove ma pur sempre preesistenti o scoperte prima della definizione del giudizio, e non anche alle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado di cui all'art.603, comma secondo, cod. proc. pen." - Sez. 1, n. 50893 del 12/11/2014, P.G., Cafà, Rv. 261483= La prova tardivamente richiesta non era neanche decisiva dal momento che la denunciata discrasia tra le dichiarazioni di ME e D'AQ circa il luogo in cui gli esecutori si recarono immediatamente dopo l'omicidio è stata adeguatamente risolta. Ma, anche a voler ritenere che la decisività potesse dipendere, non già dalla idoneità a risolvere questa difformità tra le dichiarazioni, quanto dalla potenziale capacità di dare un importante riscontro alle accuse di partecipazione all'omicidio di AG, bene ha fatto la Corte di assise di appello a rilevare come il potenziale testimone sarebbe stato chiamato a rispondere su fatti con un forte rischio di autoincriminazione, essendo assai poco verosimile che ricevette la busta contenente la pistola senza aver in alcun modo consapevolezza di aver ricevuto in custodia l'arma illegalmente detenuta. 14 2.6. La Corte di assise di appello ha poi ben chiarito, superando ancora una volta i rilievi difensivi ora riproposti con i motivi di ricorso, che le dichiarazioni di NA RB e TO La US non sono state utilizzate come riscontro individualizzante relativamente alla fase esecutiva, su cui i due dichiaranti non hanno riferito, quanto come importante riscontro in ordine alla causale dell'omicidio (fl. 359 ss.), ferma restando la capacità di confermare le dichiarazioni circa lo svolgimento nei giorni precedenti di alcuni sopralluoghi preliminari all'omicidio, riscontrati anche da dati oggettivi costituiti dagli accertamenti di polizia giudiziaria, ad esempio relativamente ad un'autovettura Citroen C3 utilizzata per gli appostamenti (fl. 360).
2.7. Quanto poi all'aggravante della premeditazione e in specie alla tempistica di deliberazione ed esecuzione dell'omicidio, la Corte di assise di appello ha fugato ogni dubbio su una divergenza tra le dichiarazioni di D'AQ e ME. Entrambi hanno collocato la decisione dell'omicidio ad alcuni giorni prima, circa una decina, senza possibilità che sia equivocato il riferimento ad un mese prima nel racconto di D'AQ, che invero attiene al momento in cui transitarono nel gruppo dei Carateddi gli ST e gli UI (fl. 361 ss.). L'omicidio fu dunque progettato alcuni giorni prima, fu preceduto da appostamenti e addirittura da alcuni tentativi di consumazione andati a vuoto, ebbe una ben precisa causale nelle dinamiche afferenti a rapporti conflittuali tra gruppi mafiosi, fu quindi accuratamente preparato con l'individuazione del gruppo di fuoco. In questi termini la motivazione della Corte di assise di appello a fondamento dell'aggravante della premeditazione che, per l'aderenza a criteri di logica e compiutezza argomentativa e ai principi di diritto in punto di interpretazione della norma di riferimento, si sottrae a censure di legittimità (fl. 360 ss.).
2.8. Il ricorso nell'interesse di OL NO AG, nella sua duplice articolazione, è pertanto infondato e deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3. Anche il ricorso nell'interesse di IO TO non merita accoglimento.
3.1. La Corte di assise di appello ha adeguatamente motivato circa l'infondatezza del rilievo in ordine al mancato accoglimento delle sollecitazioni difensive al recupero istruttorio ex articolo 507 cod. proc. pen. e al rigetto delle omologhe richieste di rinnovazione istruttoria. Il dato giustificativo comune è costituito dalla mancanza del requisito dell'assoluta necessità ai fini della ср decisione, trattandosi di provą preesistenti già conosciute che, pertanto, le parti avrebbero potuto introdurre esercitando il diritto alla prova (fl. 50). Circa l'assenza di assoluta decisività, la Corte di assise di appello ha ben spiegato che i soggetti la cui audizione è stata richiesta avrebbero dovuto 15 rispondere su fatti e circostanze che li riguardano come partecipi del gruppo associativo, e quindi su temi potenzialmente autoincriminanti. La motivazione qui riassunta, per correttezza delle premesse normative e per compiutezza delle argomentazioni in fatto, è capace di fondare l'intera decisione di rigetto delle sollecitazioni istruttorie, al di là delle specificazioni ivi fatte per taluna delle audizioni, come quella del teste Lombardo. Essa trova poi adeguato e compiuto completamento nell'esame puntuale del contributo dichiarativo dei plurimi collaboratori di giustizia, perché la motivazione data per spiegare l'adeguatezza probatoria di quegli apporti di conoscenza ben rafforza la conclusione, preliminarmente illustrata, circa la mancanza di decisività delle prove di cui si è sollecitata senza successO l'assunzione.
3.2. La Corte di assise di appello ha quindi proceduto a una ponderata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dando risposta ai molteplici rilievi difensivi che ora vengono riproposti per intero con un corposo atto di ricorso pressoché sovrapponibile, quanto alla mole e al contenuto critico, all'impugnazione di merito.
3.2.1. Il dato di maggiore interesse è costituito dalle dichiarazioni del collaboratore EN che disse di aver appreso da tale AN TO che l'omicidio di TI HE era stato ordinato da TI Lo DI. La vistosa difformità dalle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia, che invece convergono nell'indicazione di IO TO quale mandante, è stata esaustivamente e logicamente spiegata dalla Corte di assise di appello. Le fonti di conoscenza di AN TO, a sua volta dichiarante indiretto, non sono state precisate, e lo stesso EN ha ragionevolmente aggiunto che non era per nulla da escludere dato che si era diffusa in ambiente carcerario la notizia di una sua prossima collaborazione con la giustizia - che si trattò di una falsa confidenza, fatta per realizzare depistaggi investigativi, peraltro in linea con le voci che in un primo momento si formarono circa una responsabilità di D'AQ o di RA IV, fino a quando non fu lo stesso IO TO a rivendicare come mandante l'omicidio (fl. 207-209).
3.2.2. In ordine alle dichiarazioni di NC IN è appena il caso di osservare che il ridimensionamento del ruolo di capo del gruppo di IO TO in favore del sodale MO TA, desumibile da quanto riferito dal collaboratore, non può valere ad escludere la responsabilità quale mandante dello TO a fronte di altra parte del narrato accusatorio, e specificamente di quella che fece riferimento ad una importante riunione, presente anche il IN, tra referenti del clan CA e del clan TO, appena dopo la commissione dell'omicidio di TI HE, durante la quale fu proprio 16 s IO TO a spiegare che MO TA era stato ucciso per "ritorsione avverso un affiliato divenuto infedele" e che quell'omicidio non doveva pesare sui rapporti tra i due gruppi criminali (fl. 210).
3.2.3. Quanto al contributo di UG IA, la Corte di assise di appello ha analizzato le denunciate contraddizioni circa le fonti delle sue conoscenze sull'omicidio di TI HE e il tempo in cui le ricevette, dando esaustiva motivazione sulla loro inesistenza, con conferma del valore probatorio delle dichiarazioni d'accusa (fl. 211 ss.).
3.2.4. I rilievi critici sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia TA D'AQ sono stati compiutamente e logicamente superati con argomentazioni condivisibili. È stata pienamente riscontrata la circostanza del coinvolgimento di TI HE nel traffico di stupefacenti unitamente con TA D'AQ e IO HE (fl. 220); è stato dato conto dell'assenza di anomalie nel fatto che IO TO confidò nel 2010 a TA D'AQ di aver dato mandato per l'omicidio di TI HE (fl. 220 ss.); è stata ben spiegata la ragione per la quale non ha capacità di sovvertire la ricostruzione in punto di causale la notazione che alla morte di TI HE TA D'AQ subentrò per intero nell'illecito traffico di stupefacenti, prendendo il posto prima occupato dal defunto e quindi lucrando molti più introiti (fl. 224); quanto poi ai presunti motivi di astio che D'AQ avrebbe nutrito nei confronti di IO TO per il discredito provocato dall'aver diffuso voce che era un omosessuale e che si era appropriato di somme che avrebbe dovuto versare nelle casse del clan, la Corte di assise di appello ha ricordato, in uno con altre argomentazioni pur esse degne di considerazione in punto di congruenza e adeguatezza, il principio di diritto secondo cui "in tema di valutazione della chiamata in reità o correità da parte dell'imputato di reato connesso, l'attendibilità intrinseca del dichiarante non resta esclusa per il sol fatto che egli sia stato mosso da ragioni di astio o risentimento nei confronti dell'accusato, poiché queste ultime non eliminano la valenza probatoria delle accuse, ma fondano soltanto la necessità, per il giudice, di un accertamento particolarmente approfondito circa la veridicità del loro contenuto" Sez. 2, n. 33519 del 21/06/2017, Dinardi, Rv. 270531 -.
3.2.5. La Corte di assise di appello ha adeguatamente riscontrato la doglianza difensiva circa le considerazioni di RT CA, amico della vittima, che, secondo l'interpretazione difensiva di alcune espressioni utilizzate in conversazioni intercettate, avrebbe indicato la responsabilità di TA D'AQ per la morte dell'amico. Ha così spiegato come si tratterebbe al più di mere illazioni e come, di contro, da una conversazione del 3 febbraio 2009 del 17 CA con tale AL possa desumersi piuttosto la consapevolezza che a decidere l'omicidio furono i vertici del gruppo TO-Tigna (fl. 223).
3.2.6. Non risponde, poi, al vero che la Corte di assise di appello abbia trascurato l'indicazione difensiva sul fatto che il racconto di TA ME sia frutto delle conoscenze da questi avute da TI Lo DI, accusato da EN di essere responsabile dell'omicidio de quo. Il punto è stato esaustivamente trattato con compiutezza argomentativa richiamando quanto detto a proposito del depistaggio con ogni probabilità posto in essere con il racconto fatto da AN TO al EN stesso (fl.226).
3.2.7. L'omesso esame di CA TI detto BY, che avrebbe informato TI HE dell'appuntamento datogli da IO TO in cui poi perse la vita ad opera dei sicari da questo inviati, non può essere motivo di doglianza per le ragioni che già sono state valutate congrue e adeguate, poste a fondamento del rigetto delle richieste di rinnovazione istruttoria con riconoscimento della legittimità del provvedimento del giudice di primo grado che non accolse le sollecitazioni istruttorie ex articolo 507 cod. proc. pen.
3.2.8. Anche sulla posizione del collaboratore di giustizia ER la Corte di assise di appello ha dato esaustiva risposta ai rilievi difensivi, ben spiegando come non vi sia alcuna contraddizione, per il modo come apprese la notizia, tra il non essere associato al gruppo TO-Tigna e l'aver sentito lo TO e altri maggiorenti del gruppo discutere del progetto omicida ai danni di TI HE (fl. 236). Ha quindi dato conto, in modo logico e coerente, delle ragioni che hanno indotto a valorizzare probatoriamente le dichiarazioni di questo collaboratore, nonostante siano state ritenute, nel giudizio di riesame, inidonee a riscontrare le accuse mosse
contro
ES (fl. 239); e ad escludere che le poche notizie apparse sulla Stampa, un mese prima del pentimento di ER, circa l'omicidio di HE nel corpo di un articolo che trattava dell'omicidio di MA UG possano far ritenere l'assenza di genuinità del racconto accusatorio "ben più complesso e variegato" fatto da ER sul tema per cui ora è processo (fl.241).
3.2.9. I rilievi di ricorso circa il significato attribuito dai giudici di merito ai risultati delle intercettazioni non meritano considerazione alla luce del principio in forza del quale "in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile" Sez. 5, n. 7465 del - 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516 -. - 18 3.2.10. La Corte di assise di appello ha chiarito la correttezza della valutazione frazionata delle dichiarazioni testimoniali dei familiari della vittima, ben spiegando come non vi sia nulla di anomalo nel frammentare e diversificare gli apprezzamenti di prova, a condizione che il giudizio di attendibilità su parte del racconto trovi plausibile spiegazione in considerazioni di ordine logico e di complessiva valutazione nel contesto probatorio in cui quel racconto si colloca e, di contro, l'inattendibilità di altre parti sia riservata a quelle non riscontrate o segnate da profili di contraddittorietà con il compendio delle prove raccolte (fl. 251 ss.). Quanto al contrasto tra le dichiarazioni di TA D'AQ e IO RT, la Corte di assise di appello ha bene argomentato sulle ragioni che militano nel senso dell'assenza di anomalie nel fatto che questi, che pure ha riscontrato il narrato di D'AQ per la parte relativa all'aver assistito all'omicidio, ha negato di avere riconosciuto i sicari. È del tutto logico ritenere che la reticenza sui nomi da parte di un testimone inserito nel contesto criminale in cui quel fatto maturò e fu commesso sia un atteggiamento spiegabile, alla luce dell'esperienza giudiziaria su casi simili, secondo la regola di conservare l'assoluta omertà "sulle circostanze più direttamente afferenti alla individuazione dei responsabili", pur rivelando circostanze che sarebbe difficile negare (fl.254 ss.).
3.3. Il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati. Come specificato dalla sentenza impugnata, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono state tutte convergenti nel descrivere una causale strettamente mafiosa del delitto che, si ribadisce, fu ordinato per punire un associato che non mostrava la necessaria fedeltà ai capi del gruppo di appartenenza, e nell'indicare il motivo del delitto nel fatto che la vittima gestiva in proprio un lucroso traffico di stupefacenti senza renderne conto ai capi (fl. 265 ss.). Non è dubbia, sulla base di questa ricostruzione, la correttezza dell'applicazione delle due norme di previsione delle due aggravanti.
3.4. Il quinto motivo è anch'esso manifestamente infondato. La Corte di assise di appello ha dato compiuta ed esaustiva motivazione circa le ragioni del diniego delle attenuanti generiche, richiamando la gravità del fatto, la natura abietta delle finalità perseguite con l'omicidio, il comportamento successivo dell'imputato, privo di qualsivoglia segnale di resipiscenza, i plurimi e gravi precedenti penali, la rilevante caratura criminale e il ruolo direttivo entro l'associazione mafiosa di riferimento (fl. 268).
3.5. Il sesto motivo, infine, è del pari manifestamente infondato. È principio non controverso che "i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i 19 punti della decisione impugnata già investiti dall'atto di impugnazione originario" - Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821 Tanto premesso, è da escludere che rientri nell'ambito del punto della decisione inerente al trattamento penale la doglianza relativa al diniego del giudizio abbreviato, nonostante la scelta di quel giudizio abbia conseguenze sull'entità della pena. Le determinazioni sulla pena, infatti, devono prescindere dalla valutazione del tipo di rito adottato, nel senso che la diminuente infine applicata non influenza il momento precedente in cui il giudice opera alla stregua dei parametri di discrezionalità vincolata fissati all'articolo 133 cod. pen. ed è peraltro di entità fissa, ad ulteriore conferma dell'estraneità al momento di fissazione della misura di pena adeguata. Si consideri a tal proposito che "la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen... Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, P.G. in proc. Volpe e altri, Rv. 237692 - E ciò pur senza considerare, ai fini del giudizio di manifesta infondatezza del motivo ora in esame, che "è legittimo il diniego di accesso al rito abbreviato condizionato all'esame di un numero talmente elevato (nella specie, sette) di testimoni da rendere il rito speciale incompatibile con le esigenze di economia processuale ed addirittura diseconomico rispetto alla durata ragionevolmente prevedibile del giudizio celebrato nelle forme ordinarie" Sez. 3, n. 28141 del 17/05/2012, De Angelis, Rv. 253163 - 3.6. Il ricorso nell'interesse di IO TO deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di D'AQ TA e ME TA e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di AG OL NO e TO IO e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 12 novembre 2018. Il consigliere estensorDEPOSITATA Il presidente GI Santalucia IN CANCELLERIA Antonella Patrizia Mazzei For muze - 7 GEN 2019 IL CANCELLIERE Stefania FATELLA