Sentenza 18 novembre 2010
Massime • 1
L'applicazione di una pena accessoria discrezionale deve essere specificamente motivata dal giudice anche quando la relativa decisione sia stata adottata in sede di riconoscimento di una sentenza penale straniera. (Fattispecie relativa all'applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 85 d.P.R. n. 309 del 1990).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2010, n. 41727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41727 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 18/11/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1774
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 22821/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \D ES O\ N. IL *10/10/1951*;
avverso la sentenza n. 25/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 04/02/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO Carlo;
lette le conclusioni del PG Dott. SELVAGGI Eugenio, per l'annullamento senza rinvio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Napoli in data 4.2.2010 ha riconosciuto la sentenza 10.4.2003 del Tribunale portoghese di Tavira, nei confronti di \De NZ AN, condannato per l'importazione di circa kg 1350 di hashish, ricorre nell'interesse del \De NZ\ il difensore fiduciario, con unico motivo denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 730 e 734 c.p.p., art. 12 c.p., comma 1 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85 in relazione alle sole sanzioni accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida per la durata di due anni. Deduce che le due sanzioni, facoltative, sarebbero state applicate senza alcuna motivazione, che - secondo punto del ricorso - comunque non avrebbe potuto essere integrata dalla Corte, mancando alcuna argomentazione in proposito nella richiesta originaria del procuratore generale distrettuale: da qui anche la richiesta di annullamento senza rinvio delle parti di deliberazione impugnate.
1.1 Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l'annullamento con rinvio.
2. Risulta dagli atti - consultabili da questa Corte per la ricostruzione del "fatto processuale" dedotto - che la richiesta del pubblico ministero, sul punto delle due sanzioni accessorie, si è articolata nel rilievo "considerato che il riconoscimento anche agli effetti dell'art. 12 c.p. comporta applicazione della pena accessoria di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85 del divieto di espatrio e del ritiro della patente per un periodo che reputasi equo determinare in anni due" e nella richiesta formale "... e disponga per il medesimo il divieto di espatrio ed il ritiro della patente di guida per un periodo che reputasi equo determinare in anni due". La Corte d'appello, dopo aver dato atto della richiesta del procuratore generale, sul punto delle due misure ha solo provveduto nel dispositivo.
3. Il ricorso pone due questioni di diritto:
- se la richiesta di riconoscimento, proposta dal pubblico ministero, debba essere sorretta da motivazione specifica in relazione agli effetti per i quali tale riconoscimento è domandato;
- se il riconoscimento della sentenza straniera agli effetti delle pene accessorie la cui applicazione non è obbligatoria in relazione al titolo di reato ed all'entità della pena debba essere oggetto di specifica motivazione.
4. La prima questione ha soluzione negativa: ciò che solo rileva è che la richiesta di riconoscimento specifichi gli effetti per i quali tale riconoscimento è domandato, essendo del tutto inidoneo l'eventuale generico richiamo all'art. 12 c.p. (Sez. 6, sent. 7067 del 27.11.2009 - 22.2.2010; Sez. 4, sent. 4130 del 16.12.2008 - 28.1.2009), per sè inidoneo ad assicurare il contraddittorio e la difesa dell'assicurato. Poiché, infatti, nessuna norma vincola il giudice del riconoscimento alle sole ragioni eventualmente dedotte dalla parte pubblica istante, non può che valere il principio generale per cui, investito di una richiesta, è il giudice stesso che, in piena autonomia di valutazione, apprezzamento e ragionamento, indica il percorso argomentativo che conduce all'accoglimento o alla reiezione della richiesta medesima.
5. La seconda questione ha soluzione positiva.
Come ripetutamente insegnato da questa Corte suprema, infatti, le pene accessorie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85 hanno natura discrezionale, sicché la loro applicazione deve essere sorretta da specifica motivazione, che dia conto delle ragioni di concreta ed individualizzante opportunità afferenti il singolo caso (Sez. 6, sent. 43308 del 29.10 - 12.11.2009; Sez. 3, sent. 16285 del 18.12.2008 - 17.4.2009). Ciò anche nel caso di applicazione delle pene accessorie in sede di riconoscimento della sentenza straniera, mancando alcuna norma che regolamenti sul punto differentemente la materia. Ed invero il capoverso dell'art. 85 cit., che disciplina specificamente il rapporto dell'istituto con il caso del riconoscimento ex art. 12 c.p., fa integrale richiamo al comma 1. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio sul punto dell'applicabilità delle pene accessorie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85, comma 1.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa verifica delle condizioni per l'applicazione del ritiro della patente e del divieto di espatrio e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per il relativo giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2010