Sentenza 16 marzo 1998
Massime • 1
Nell'ambito delle condotte previste dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ai fini della integrazione della ipotesi della "cessione" (consumata) di sostanza stupefacente non si richiede necessariamente che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, essendo solo sufficiente che sulla consegna si sia formato il consenso tra le parti. Invece, per l'integrazione della ipotesi della "offerta", come della "messa in vendita", non si richiede l'accettazione della offerta (altrimenti, essendo subentrato il consenso, si ricadrebbe nella ipotesi della cessione); in tale ultimo caso il reato si perfeziona a carico del solo offerente al momento della semplice manifestazione della sua disponibilità di procurare ad altri droga, sempre, naturalmente, che si tratti di un'offerta collegata a una effettiva disponibilità, sia pure non immediata, della droga da parte dell'agente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/1998, n. 5954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5954 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 16 marzo 1998
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. Dott. Tito Garribba Consigliere N.360
3. Dott. Ilario Martella Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N.32057/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CASÀ OM, n. a Cernusco sul Naviglio l'8.11.1971 avverso la sentenza in data 16 giugno 1997 della Corte di appello di Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Vincenzo Verderosa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Il giorno 29 agosto 1995, transitando in una via di Cologno Monzese, alcuni carabinieri notavano un giovane, identificato in CASÀ OM, che, servendosi di un tagliaunghie in metallo, versava una certa quantità di sostanza, poi risultata essere eroina, in un pezzetto di carta stagnola tenuta in mano da altro giovane, identificato in LO RT. Nell'immediatezza del fatto il SÀ riferiva che, con la cessione dell'eroina al LO, egli intendeva estinguere un debito nei suoi confronti. Dal canto suo il LO dichiarava di essere tossicodipendente e che il SÀ gli stava dando a titolo di regalia un quantitativo di eroina valutabile in 10.000 lire. Il SÀ accompagnava poi i militari presso la sua abitazione e spontaneamente consegnava loro due sacchetti di cellophan contenenti eroina. Risultava poi accertato che anche il SÀ era tossicodipendente, assumendo saltuariamente da circa sette anni eroina per via endovenosa.
A seguito di rinvio a giudizio del SÀ, con sentenza in data 5 dicembre 1995, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza dichiarava il medesimo colpevole del delitto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 e, concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione fra il fatto di illecita detenzione a fine di spaccio di gr. 3,807 di composto di eroina (di cui gr. 0,571 di eroina pura) e quello di offerta in vendita a LO RT di un modico quantitativo della stessa, con la diminuente del rito, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione e lire 3.000.000 di multa.
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 16 giugno 1997, confermava la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il SÀ, denunciando, con un primo motivo, la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nonché il difetto di motivazione, relativamente sia alla ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente trovata nell'abitazione dell'imputato (mentre, secondo il ricorrente, nessuna prova logica in tal senso poteva derivare dalla tentata cessione a titolo gratuito di un modestissimo quantitativo di eroina al LO), sia al mancato assorbimento del secondo fatto nel primo (trattandosi, in ipotesi, di reato progressivo), sia alla qualificazione del secondo fatto come offerta in vendita (mentre esso aveva in realtà integrato una tentata cessione a titolo di cortesia).
Con un secondo motivo, il ricorrente si duole della inosservanza o erronea applicazione degli artt. 132-133 c.p., e 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, assumendo che le circostanze del fatto e la personalità dell'imputato avrebbero dovuto condurre all'applicazione della pena minima prevista dalla fattispecie criminosa contestata e che su tale aspetto la sentenza impugnata era carente di motivazione. Diritto
Il ricorso è infondato.
Quanto all'aspetto concernente la ritenuta destinazione allo spaccio del quantitativo di eroina trovato nell'abitazione dell'imputato, la Corte di merito ha convincentemente osservato che l'episodio in cui furono coinvolti il SÀ e il LO dimostrava che, pur essendo probabile una parziale destinazione a uso personale dell'eroina reperita in casa, essa, del tutto coincidente per composizione con il reperto oggetto dello scambio in strada, era quantomeno parzialmente finalizzata alla cessione a terzi;
e che non contraddiceva a tale deduzione logica il fatto che nell'abitazione non erano stati rinvenute dosi preconfezionate, dato che, come l'episodio con il LO stava a indicare, il SÀ poteva separare sul momento la quantità di droga che intendesse cedere, servendosi alla bisogna di un idoneo strumento, quale il tagliaunghie. Si tratta di motivazione adeguata e coerente, attinente all'apprezzamento del fatto di pertinenza del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità.
Quanto al lamentato mancato assorbimento del secondo fatto nel primo, del tutto correttamente è stato invece, ritenuto il concorso tra due fatti-reato distinti, sia cronologicamente sia spazialmente, quali, da un lato, la detenzione dell'eroina nell'abitazione, e, dall'altro, la consegna di un separato quantitativo di eroina dal SÀ al LO. E infatti le diverse condotte alternativamente previste dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 perdono la loro individualità e si assorbono l'una nell'altra solo qualora, ove attuate dallo stesso soggetto e riguardanti lo stesso quantitativo di droga, siano poste in essere contestualmente e siano indirizzate a un unico fine e senza apprezzabile soluzione di continuità (Cass., sez. VI, 8 luglio 1994, Pancrazio, rv. 199368; Cass., sez. VI, 13 novembre 1992, De Vitis, rv. 192490; Cass., sez. VI, 18 gennaio 1990, Berera, rv. 184437; v. anche Cass., sez. VI, 17 giugno 1993, Chianale, rv. 195053); presupposti che, per quello che si è detto, non ricorrono nella specie.
È infondata anche la tesi del ricorrente circa la configurabilità del tentativo di cessione con riguardo al secondo fatto, pur dovendosi considerare erroneo anche l'assunto della "offerta in vendita" privilegiato dalla Corte di appello. Il SÀ venne infatti sorpreso mentre "versava" un certo quantitativo di eroina su un pezzo di carta stagnola che il LO teneva in mano. Tale fatto integra la condotta di cessione (consumata) di sostanza stupefacente, non occorrendo, per la consumazione di tale ipotesi, che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, essendo solo sufficiente che sulla consegna si sia formato il consenso tra le parti (Cass., sez. V, sent. n. 11881, 15 ottobre 1997, Cucchi;
Cass., sez. VI, 12 dicembre 1995, Falsone, rv. 205646); consenso che, nella specie, è desumibile per facta concludentia, atteso che il LO stava materialmente ricevendo la sostanza dal SÀ.
Invece, per l'integrazione della ipotesi della "offerta", come della "messa in vendita", non si richiede l'accettazione della offerta (altrimenti, essendo subentrato il consenso, si ricadrebbe, come detto, nella ipotesi della cessione); in tal caso il reato si perfeziona a carico del solo offerente al momento della semplice manifestazione della sua disponibilità di procurare ad altri droga, sempre, naturalmente, che si tratti di un'offerta collegata a una effettiva disponibilità, sia pure non immediata, della droga da parte dell'agente (cfr. Cass., sez. VI, 7 aprile 1995, Franzone, rv. 202164).
Inaccoglibile, infine, è la doglianza relativa alla misura della pena, che il ricorrente pretenderebbe doversi stabilire nel minimo edittale, avendo la Corte di merito puntualizzato di avere valutato al riguardo sia la natura e le modalità dei fatti sia le personali condizioni dell'imputato.
Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 1998