Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/1998, n. 5954
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Sentenza 16 marzo 1998

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Nell'ambito delle condotte previste dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ai fini della integrazione della ipotesi della "cessione" (consumata) di sostanza stupefacente non si richiede necessariamente che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, essendo solo sufficiente che sulla consegna si sia formato il consenso tra le parti. Invece, per l'integrazione della ipotesi della "offerta", come della "messa in vendita", non si richiede l'accettazione della offerta (altrimenti, essendo subentrato il consenso, si ricadrebbe nella ipotesi della cessione); in tale ultimo caso il reato si perfeziona a carico del solo offerente al momento della semplice manifestazione della sua disponibilità di procurare ad altri droga, sempre, naturalmente, che si tratti di un'offerta collegata a una effettiva disponibilità, sia pure non immediata, della droga da parte dell'agente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/1998, n. 5954
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5954
    Data del deposito : 16 marzo 1998

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