Sentenza 21 ottobre 1999
Massime • 1
L'associazione per delinquere finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti è identificabile nell'accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti della stessa specie, preordinati alla cessione o al traffico di droga, con la particolarità che per la configurazione del reato associativo non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, col contributo degli associati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/1999, n. 14578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14578 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 21/10/1999
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N.895
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO " N.07442/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) AI FR n. il 28.02.1969
2) AR OM n. il 27.06.1967
avverso sentenza del 29.10.1998 CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Matera che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
Udita il difensore Avv. Quarta;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29.10.1998, la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava prevalenti le già concesse attenuanti generiche e riduceva a sette anni e sei mesi di reclusione la pena inflitta a OL CE e a sette anni la pena inflitta a AR OM, ritenuti responsabili del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e il primo, inoltre, di spaccio di ingenti quantitativi delle stesse sostanze.
La Corte territoriale rilevava preliminarmente che erano state acquisite, ai sensi degli artt. 238 e 238 bis c.p.p., le sentenze del GIP in data 3.3.1994 e del Tribunale di Bari in data 29.4.1993, oltre ai verbali del dibattimento conclusosi con quest'ultima decisione, e che la valutazione degli elementi desumibili da tali atti portava univocamente a ritenere l'esistenza di un'associazione destinata al traffico di droga operante nel rione Iapigia di Bari dalla seconda metà degli anni '80 sino al settembre 1992. Nell'esaminare la posizione di OL CE, fratello di CH detto il "cegliese", capo zona del "Chiosco", la Corte osservava che la dichiarazione di responsabilita' era giustificata dalle accuse di numerosi tossicodipendenti, i quali avevano riferito di avere acquistato droga dall'imputato, e dalle dichiarazioni degli agenti di polizia, dalle quali emerge che il OL avvertiva i complici al sopraggiungere delle forze dell'ordine, nonché dal contenuto di due intercettazioni ambientali. Quanto alla posizione del AR, nella sentenza impugnata veniva posto in evidenza che tre tossicodipendenti avevano dichiarato di avere acquistato ripetutamente eroina dall'imputato nei pressi del "Chiosco" e altri due avevano precisato di avere visto il AR impegnato nella vendita di droga, accompagnando le loro accuse con il riconoscimento fotografico. I difensori degli imputati proponevano ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza.
Nell'interesse di OL CE venivano denunciate mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 sul rilievo che la Corte aveva acriticamente recepito le linee argomentative della sentenza di primo grado, senza alcuna seria disamina delle censure formulate con l'appello, basando l'affermazione di responsabilità su elementi probatori scarsamente significativi in ordine alla partecipazione all'associazione, al dolo richiesto per tale figura di reato e alla stessa attività di spaccio, per la quale l'imputato era stato già condannato con sentenza del 29.4.1993. Nell'interesse del AR la sentenza impugnata veniva censurata sotto i seguenti profili: a) mancanza ed illogicità della motivazione in relazione al giudizio di colpevolezza concernente la partecipazione al delitto associativo, con riferimento sia all'elemento oggettivo che soggettivo;
b) violazione dell'art. 238 bis, in relazione agli artt. 187 e 192, comma 3 c.p.p., relativamente alla omessa valutazione degli elementi tratti dagli atti di altri processi;
e) violazione degli artt. 361, 500, comma 4 e 649 c.p.p. in riferimento al mancato riconoscimento della inutilizzabilità delle individuazioni fotografiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i ricorrenti hanno denunciato illogicità manifesta della motivazione in ordine alla valutazione degli elementi probatori posti a base della pronuncia di colpevolezza, la quale sarebbe scaturita dall'apprezzamento di risultati non significativi e scarsamente conducenti rispetto al tema di indagine vertente sulla partecipazione al delitto associativo e, per il solo OL, all'attività di spaccio di droga.
Le censure non hanno fondamento, in quanto la valutazione delle risultanze probatorie e l'interpretazione delle stesse sono state compiute dalla Corte distrettuale seguendo un filo logico pienamente congruente, ditalché le conclusioni, essendo anche esenti da vizi giuridici, resistono al sindacato di legittimità.
Con riferimento alla posizione del OL, la Corte di merito ha rilevato che: a) l'imputato è stato accusato da numerosi tossicodipendenti, i quali hanno riferito di avere più volte acquistato da lui eroina nel rione Iapigia, presso "il chiosco" o presso la "montagnola"; b) dalle deposizioni di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria è emerso che il OL, fratello di un esponente di spicco del gruppo criminale, fu visto ripetutamente nei pressi del "chiosco" mentre svolgeva il ruolo di "sentinella" e avvertiva i suoi complici, a voce o con gesti, dell'arrivo della polizia;
c) due intercettazioni ambientali, quelle dell'11.12.1991 e dell'1.2.1992, offrono elementi precisi e inequivoci a dimostrazione del suo inserimento nell'organizzazione.
La Corte territoriale ha organicamente analizzato le anzidette risultanze, inserendole in un coordinato quadro interpretativo saldamente articolato su coerenti passaggi argomentativi, che, per la loro congruenza e per l'assenza di aporie o fratture, risultano del tutto rispondenti ai canoni della logica, sicché deve senz'altro riconoscersi che il convincimento che ha condotto alla dichiarazione di responsabilità del OL resta incensurabile nel giudizio di legittimità.
La medesima saldezza logica e giuridica della motivazione è riscontrabile riguardo all'affermazione di responsabilità di AR OM per il delitto associativo. Nel processo definito con la sentenza pronunciata il 29.4.1993, nel quale il AR fu condannato per il delitto di spaccio continuato di droga commesso fra il 1986 e l'agosto 1991, cinque tossicodipendenti hanno dichiarato che l'imputato vendeva eroina nei pressi del "chiosco" al rione Iapigia, precisando, alcuni, di averla acquistata ripetutamente da lui ed, altri, di averlo visto mentre era dedito al commercio della sostanza stupefacente. Al riguardo deve sottolinearsi che dette deposizioni sono state rettamente utilizzate nel presente processo attraverso l'applicazione della disposizione di cui all'art. 238 bis c.p.p., introdotta dall'art. 3 del d.l. n.306/92, convertito nella l. 356/92, in forza della quale è stata acquisita, ai fini della prova dei fatti in essa accertati, la sentenza divenuta irrevocabile nel precedente processo conclusosi con la condanna del AR per il delitto di spaccio. Aggiungasi che non hanno pregio neppure le censure attinenti alla mancata osservanza dell'art. 238 bis c.p.p., dato che la Corte territoriale ha valutato gli elementi probatori risultanti dalla sentenza irrevocabile nel contesto di tutte le altre risultanze processuali, osservando che l'attendibilità dei medesimi trova conferma nell'intervenuto riconoscimento fotografico compiuto dai testi e dalla circostanza che il AR ricevette in carcere da un ignoto mittente una rimessa di lire 500.000, al pari di altri dodici detenuti, tutti arrestati nella stessa operazione del 31.1.1992.
Alla stregua dei dati probatori dianzi indicati, la Corte di merito ha esattamente ritenuto entrambi gli imputati colpevoli del reato associativo, di cui sono stati individuati tutti gli elementi costitutivi.
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che a base della figura dell'associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti della stessa specie, preordinati alla cessione o al traffico di droga, con la particolarità che per la configurazione del reato associativo non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, col contributo dei singoli associati (Cass., Sez. I, 22 dicembre 1997, Nobile ed altri;
Cass., Sez. VI, 12 maggio 1995, Mauriello;
Cass., Sez. I, 31 maggio 1995, Barchiesi;
Cass., Sez. VI, 9 gennaio 1995, Lacedra). Nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì precisato che il dolo è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente (Cass., Sez. VI, 23 gennaio 1997, Ramirez) e che il vincolo associativo può poggiare anche sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, sempre che vi sia la consapevolezza di operare nell'ambito di un unica associazione e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Cass., Sez. I, 10 giugno 1996, Timpani). Ciò posto, non hanno pregio le censure mosse dai ricorrenti contro il punto della sentenza impugnata in cui è stata affermata la responsabilità del OL e del AR per la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di droga, dato che, con motivazione adeguata sul piano logico e immune da vizi giuridici, la Corte distrettuale ha correttamente valutato la posizione dei due imputati ponendo in luce la sussistenza, per ciascuno di essi, delle condizioni obiettive e soggettive per l'addebitabilità del delitto associativo.
Occorre premettere che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dai ricorrenti alla sentenza della Corte di secondo grado, tale decisione non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, ditalché - sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (cfr. Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballan ed altri, e, da ultimo, Cass., Sez. I, 21 marzo 1997, Greco ed altri - Cass., Sez. I, 4 aprile 1997, Proietti ed altri). Orbene, devono considerarsi senz'altro ineccepibili, sul piano logico e giuridico, le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado (esplicitamente richiamate dalla decisione di secondo grado) per giustificare la pronuncia di colpevolezza per il delitto associativo, essendo stato puntualmente osservato che gli imputati non potevano spacciare, in unione ad altre persone, notevoli. quantitativi di droga per anni e anni, dalla mattina alla sera, mediante predisposizione di turni in una zona urbana ben presidiata e vigilata per proteggersi dalle forze dell'ordine, senza rendersi conto ed avere la piena consapevolezza dell'esistenza di un gruppo stabile di persone che provvedeva all'approvvigionamento e allo smercio della droga e del contributo stabile e durevole apportato ai fini della vita e dello sviluppo dell'intera organizzazione. Ne consegue che, essendo sorretta da coerenti linee logiche e dalla corretta applicazione di principi giuridici, il convincimento dei giudici di merito resiste al sindacato logico della motivazione demandato a questa Corte di legittimità.
In conclusione, risultando infondati in tutte le loro articolazioni, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1999