Sentenza 17 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2002, n. 10381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10381 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
0 38 1/0 REPUBBLICA ITALIANA 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI Oggetto Contratt SEZIONE TERZA CIVILE Determinable to hell oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G.N. 23132/99 Cron.27383 - Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. 2023 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere - Consigliere Ud. 25/03/02 Dott. Bruno DURANTE Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SE N TENZA dal Sig. Sel per diritti € 1,55 17 LUG 2002 sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata in ROMA VIA IL CANCELLIERE ZARDO MIRELLA, CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell'avvocato €0,77 L.1500 GIOBBE ZARDO, che la difende anche disgiuntamente GIUSEPPE TRAMAROLLO, giusta delega inall'avvocato atti;
6832584 - ricorrente contro 6892585 UNICA DELLE ISTITUZIONI DECENTRATE AMMINISTRAZIONE DALL'E.C.A. di VENEZIA, LE ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE VENEZIA I.R.E., in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Giovanni2002 domiciliata in ROMA VIA 770 Sarpellon, elettivamente -1- TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MAURIZIO TREVISAN, giusta delega in atti;
controricorrente ........ avverso la sentenza n. 1676/98 della Corte d'Appello ...... di VENEZIA, emessa il 28/09/98 e depositata il 20/10/98 (R.G. 743/88); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Nicola DI PIERRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 27 ottobre 1983 l'ente Istituzioni di Ricovero e di Educazione di NE (d'ora in poi: I.R.E.) conveniva davanti al Tribunale di NE IR AR, chiedendone la condanna al pagamento delle rette di degenza in casa di riposo di GU TU (madre della convenuta), a cui la AR si era obbligata firmando il "contratto di accoglimento" del 1° febbraio 1981. Costituitasi la AR, il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 21 dicembre 1987, accoglieva la domanda, condannando la AR a pagare la somma di L.20.265.000, oltre gli interessi, a favore dell'Amministrazione Unica delle Istituzioni decentrate dell'E.C.A. di NE (I.R.E.). Proposto appello dalla AR e costituitosi l'ente appellato, la Corte کر di appello di NE, con la sentenza depositata il 20 ottobre 1998, ha confermato la condanna pronunziata dal Tribunale, che ha modificato nella sola parte relativa agli interessi. Per ciò che rileva in questa sede, la Corte di appello ha ritenuto valida la clausola n.2 del contratto firmato dalla AR, in cui si prevedeva che la retta di degenza, convenuta in L.22.000 giornaliere, "dovrà subire le variazioni che durante il periodo di ricovero fossero fissate dall'IRE". La Corte ha escluso che l'aumento della retta così previsto fosse indeterminabile ai sensi dell'art. 1346 c.c., e perciò nullo ex art. 1418 c.c.. Avverso la sentenza della Corte di appello di NE IR AR ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi, a cui I.R.E. (giàl'ente Istituzioni di Ricovero e di Educazione di NE - 3 4 Amministrazione Unica delle Istituzioni decentrate dall'E.C.A. di NE I.R.E.) ha resistito con controricorso e con memoria. Motivi della decisione. 1.- Il controricorrente ha, nella memoria, eccepita l'inammissibilità del ricorso per la mancata trascrizione in esso delle clausole contrattuali richiamate dalla ricorrente. L'eccezione è infondata perché il contenuto delle clausole indicate nel ricorso (n.2 e n.4 del contratto stipulato tra le parti) si desume chiaramente e completamente dal tenore del ricorso. 2.- Con il primo motivo del ricorso si deduce la "violazione degli artt. 1418 e 1346 c.c., in relazione all'art.360 n.3 e 5 c.p.c.". La ricorrente, sulla base della premessa che la Corte di appello avrebbe ritenuto { vincolanti gli aumenti della retta previsti dalla clausola n.2 del contratto solo se accettati dal contraente al momento della loro determinazione, osserva che ciò comporta la loro indeterminabilità al momento della sottoscrizione del contratto, onde la sentenza avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola contrattuale nella parte relativa alla previsione dei detti aumenti. Il motivo di ricorso è infondato. Esso si fonda su una errata interpretazione della sentenza impugnata. La Corte di appello ha ritenuto valida la clausola contrattuale prevedente che la retta giornaliera determinata al momento della stipulazione del contratto “dovrà subire le variazioni che durante il periodo di ricovero fossero fissate dall'IRE". Ha, perciò, confermato la sentenza del Tribunale facendo propria la valutazione da questo espressa, 4 5 secondo cui la determinazione dell'aumento della retta è “rimessa non all'arbitrio di una delle parti, ma ad una procedura amministrativa interna all'IRE diretta alla formazione di tariffe applicabili in generale agli utenti del servizio". Ed infatti, alla fine della motivazione sulla questione, la Corte di appello ha ribadito che “il procedimento di determinazione della retta era condizionato dalla qualità di ente pubblico del contraente che determinava le variazioni sicché si svolgeva secondo un procedimento amministrativo con l'intervento dei competenti organi di controllo”. La Corte territoriale ha, quindi, ritenuto che l'oggetto del contratto (sotto l'aspetto dell'entità dell'aumento della retta di degenza) fosse 5 determinabile sin dal momento della conclusione del contratto, e quindi sussistesse il requisito previsto dall'art. 1346 c.c.. 1} La Corte di appello, inoltre, nell'esaminare la questione introdotta dalla AR, non ha ignorato il pericolo che all'un contraente può derivare dal dovere subire le scelte unilaterali dell'altro contraente in ordine all'aumento del corrispettivo inizialmente pattuito. Ed ha ritenuto che tale pericolo fosse evitato dal fatto che l'aumento deciso in via generale dall'ente non era vincolante per l'altro contraente, che conservava il potere di recedere dal contratto, non essendo quindi obbligato ad accettare le determinazioni unilaterali dell'ente. Quindi la sentenza impugnata, correttamente interpretata, ha escluso la nullità della clausola contrattuale relativa all'aumento della retta, non perché l'aumento determinato dall'ente doveva essere successivamente accettato dall'altro contraente, e quindi non per l'esistenza di un successivo accordo delle parti (come si sostiene nel 5 6 ricorso), bensì perché il giudice del merito ha ritenuto che l'aumento, pure se rimesso al solo ente, fosse determinabile, tenuto conto della natura pubblica dell'ente, dell'esistenza di una procedura di determinazione delle tariffe applicabili alla generalità degli utenti, dei controlli sulla stessa procedura. Ha poi ritenuto che il rischio di arbitrii derivanti dalla determinazione unilaterale dell'ente fosse evitato dalla possibilità di recesso dell'altro contraente. La motivazione della sentenza impugnata, alla luce delle circostanze di fatto accertate dal giudice del merito (e non contestate nel ricorso), è corretta. La determinazione dell'oggetto del contratto (o, come nel caso di specie, di parte dello stesso) può avvenire per relationem e l'elemento in relazione al quale essa avviene può consistere anche nella tariffa fissata in via generale da un ente pubblico che sia parte del contratto. La determinazione tariffaria dell'ente può, ovviamente, essere impugnata dal contraente, ma l'adeguamento ad essa del corrispettivo da lui inizialmente accettato non rende indeterminabile tale elemento del contratto. Né può configurarsi un mero arbitrio di una parte del contratto una volta che l'altra parte conservi comunque il diritto di recedere dallo stesso. 3.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce la "violazione dell'art.360 n.5 per contraddittoria motivazione circa il punto decisivo dell'accettazione dell'aumento della retta, violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c.". La ricorrente osserva che è stato erroneamente escluso dalla corte di appello il suo rifiuto degli aumenti della retta 6 7 chiesti dall'ente, da lei espresso con la lettera del 21 settembre 1982, non essendo a tal fine necessaria anche la cessazione della prestazione di ricovero, in assenza di un atto di dimissione della persona ricoverata da parte dell'ente, secondo la previsione della clausola n.4 del contratto.
4. Il motivo di ricorso è infondato. Esso ripropone il terzo motivo di appello, che è stato ritenuto infondato dalla sentenza impugnata sulla base della considerazione che la RR, con la lettera del 21 settembre 1982, non ha manifestato la volontà di recedere dal rapporto, perché non ha accettato gli aumenti della retta, ma ha continuato a beneficiare della prestazione dell'ente, mantenendo la 5 madre ricoverata presso la casa di riposo. La Corte di appello ha, al ふ riguardo, osservato che “non è possibile recedere da un rapporto e continuare a ricevere la prestazione che l'altra parte deve in base al rapporto contrattuale". Nella motivazione della sentenza impugnata non si ravvisa l'errata interpretazione della clausola n.4 del contratto (denunziata nel ricorso), secondo cui "venendo a mancare la puntuale corresponsione della retta…… la persona ricoverata potrà essere dimessa”. Tale clausola prevede la possibilità per l'ente di dimettere la persona ricoverata, ma non collega il ritiro della ricoverata a tale dimissione, né elimina l'onere del contraente di porre termine al ricovero se intende recedere dal contratto stipulato per il ricovero medesimo. 5.- In conclusione, il ricorso, essendo infondato, va rigettato. 7 La ricorrente, soccombente, va condannata a pagare all'ente resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, a favore del resistente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro..11.162 dei quali euro 1000 per onorari. Così deciso a Roma il 25 marzo 2002. Il Relatore-Estensore Il Presidente link. Emmã www IL DIRETTORE CANCELLERIA Umberto Otcar BY CARR A Z IO Depositata in Cancelleria N E 1.7 LUG oggi, IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero COMA 2 124, 11 26579 to,66 456T [TOT/49.771 8