Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2011, n. 38794
CASS
Sentenza 29 settembre 2011

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In tema di reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è consentito predeterminare i limiti quantitativi minimi che consentono di ritenere configurabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990; tuttavia, detta fattispecie non viola il principio di determinatezza, dovendo aversi riguardo, perché possa configurarsi l'aggravante in questione all'oggettiva eccezionalità del quantitativo sotto il profilo ponderale, al grave pericolo per la salute pubblica che lo smercio di un tale quantitativo comporta, alla possibilità di soddisfare le richieste di numerosissimi consumatori per l'elevatissimo numero di dosi ricavabili. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che ha ritenuto integrata l'aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, avuto riguardo al rilevantissimo quantitativo di hashish, da cui erano ricavabili quasi 48 mila dosi, rappresentante notevole pericolo per la salute pubblica).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2011, n. 38794
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38794
Data del deposito : 29 settembre 2011

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