Sentenza 9 maggio 2007
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 634 cod.proc.pen., in relazione all'art. 24 Cost., laddove prevede che, in caso di declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione, il giudice possa condannare il richiedente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto tale facoltà è connessa ad una valutazione del giudice circa la ragionevolezza della richiesta come formulata. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto legittima, e correttamente motivata, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in riferimento all'ulteriore presentazione di una richiesta già dichiarata per due volte inammissibile).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2007, n. 21719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21719 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 09/05/2007
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1972
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CULOT Daria - Consigliere - N. 004218/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FE CARMENZITA, N. IL 27/10/1973;
avverso ORDINANZA del 10/01/2007 CORTE APPELLO di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. BAGLIONE, per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, la Corte d'Appello di Catanzaro dichiarava inammissibile la richiesta di revisione della sentenza 18.12.2003 del Tribunale di Palmi, confermata il 7.2.2005 dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, presentata (per la terza volta) dalla MO, quale coniuge del condannato AU MP. Osservava la Corte territoriale che quelle proposte dalla istante come prove nuove, tali non erano, giacché: la presunta lettera di ritrattazione delle accuse inviata al MP dalla stessa vittima del tentato omicidio a costui attribuito, altro non era che un doppio foglio manoscritto a stampatello, privo di qualunque indicazione che consentisse di risalirne alla provenienza (e, del resto, la ritrattazione del AT era già avvenuta in giudizio e ivi valutata); i prospettati dubbi sulla attendibilità dei collaboratori non inficiavano il favorevole giudizio espresso in sede di cognizione e, comunque, per costituire prova nuova, avrebbero necessitato di una pronuncia definitiva su altre responsabilità.
Non ricorrevano, dunque, le condizioni per la revisione del processo. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, la MO, che in via preliminare eccepiva la incostituzionalità dell'art. 634 c.p.p., comma 1, in relazione all'art. 24 Cost., in quanto prevedeva (in caso di ritenuta inammissibilità dell'istanza) la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in netto contrasto colla funzione dell'istituto della revisione, riparatoria cioè degli eventuali errori giudiziari.
Denunciava poi vizio della motivazione, in quanto le prove nuove proposte (in primis la lettera del AT) erano state erroneamente valutate e, comunque, sottoposte non a quella preliminare delibazione di rilevanza, che è caratteristica del giudizio rescindente, ma ad un esame approfondito, che avrebbe dovuto svolgersi solo in quello rescissorio, dove sarebbero state scrutinate insieme all'ulteriore materiale probatorio. La Corte reggina non avrebbe dovuto stabilire l'innocenza del MP, ma semplicemente ammettere le prove che (astrattamente) sarebbero valse a tal fine nel successivo processo di revisione.
Il difensore ha poi depositato motivi nuovi di ricorso, denunciando l'erroneità della ritenuta preliminare irrilevanza delle prove, come frutto di una valutazione che era giunta alla detta conclusione non per una immediatezza del contenuto probatorio, ma per un accertamento che non competeva alla sede preliminare;
in ogni caso, le prove nuove avevano un indubbio rilievo scagionante e la rilevata carenza di riscontri ben avrebbe potuto essere colmata in sede di revisione. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
La previsione della condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende concerne non solo (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), i casi di declaratoria di inammissibilità o rigetto dei ricorsi in cassazione, ma anche quelli di ricusazione (art. 44 c.p.p.), e rimessione del processo (art. 48 c.p.p., comma 6), ovvero le ipotesi in cui l'interpello del giudice non sia in alcun modo giustificato. Si tratta di una disposizione legislativa di carattere generale, non irrazionale e la cui logica è stata, implicitamente, confermata dalla stessa Corte Costituzionale, allorché, con la sentenza 13.6.2000, n. 186, ha dichiarato la incostituzionalità del citato art. 616 c.p., nella parte in cui non prevede che questa Corte, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della Cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. L'art. 616 rendeva obbligatoria tale pronuncia;
tutti gli altri casi sopra citati - ed ovviamente anche l'art. 634 c.p.p., comma 1, - lasciano invece alla valutazione del giudice di decidere in tal senso;
e nel caso di specie, la decisione è correttamente giustificata colla reiterazione della richiesta, già due volte dichiarata inammissibile e, nella valutazione del giudice, destituita di ogni fondamento. Il convincimento di inammissibilità della richiesta, espresso dall'ordinanza impugnata, appare a questa Corte ineccepibilmente motivato.
Stante la pluralità delle "prove nuove" offerte al suo giudizio, la Corte territoriale non poteva esimersi dalla loro singola valutazione, al fine proprio di delibare la possibilità "non astratta, ma concretamente collegata al preacquisto patrimonio probatorio) che se ne potesse ricavare l'innocenza del condannato;
e di corretta deliberazione si è trattato, giacché il giudizio di fatto dato sulla cosiddetta "lettera" del AT appare insindacabile, per la carenza dei requisiti formali minimi del documento (sottoscrizione e data), mentre la questione afferente la attendibilità dei collaboratori - accusatori, già affrontata e positivamente risolta nel giudizio di cognizione, necessitava di quel livello valutativo che l'ordinanza esprime, in armonia col giudizio formatosi in sede di cognizione. E, dunque, se non è prova nuova il documento citato, mentre non si sposta in alcun modo il rilievo probatorio delle accuse addossate al MP nel giudizio ordinario, nessuna ragione vi è, allo stato, di consentire il superamento del giudicato correttamente formatosi.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso debbono seguire, per le ragioni precedentemente esposte, i provvedimenti previsti dall'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2007