Sentenza 5 dicembre 2003
Massime • 2
L'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è configurabile anche nel vincolo che accomuna in modo durevole i fornitori di droga ed i venditori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, sempre che vi sia la consapevolezza da parte di ognuno di operare nell'ambito di un'unica associazione, contribuendo con i ripetuti apporti al fine comune di trarre profitto dal commercio della sostanza stupefacente.
L'accordo tra più soggetti di realizzare uno o più reati è un elemento comune alla fattispecie associativa ed a quella concorsuale, ma in tale ultima ipotesi esso deve pervenire alla concreta realizzazione del reato, quanto meno a livello di tentativo, secondo quanto previsto dall'art. 115, comma primo cod.pen. Il discrimine tra la fattispecie plurisoggettiva e quella concorsuale non è qualificabile come rapporto di specialità, bensì deve essere individuato nella necessaria qualificazione dell'accordo associativo come una struttura permanente, nella quale i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei propri compiti assunti od affidati - parti di un tutto, con il fine di commettere una serie indeterminata di delitti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2003, n. 7957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7957 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 05/12/2003
1. Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1640
3. Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 020325/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO ST;
2) NI TO;
3) CA LO;
4) SA LI;
5) MA AN LO;
6) TA NE;
avverso la sentenza 15 marzo 2003 della Corte di appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
Udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
limitatamente al SA in ordine al reato di cui al capo H1, perché estinto per prescrizione e per il rigetto, nel resto del ricorso: Rigetto di tutti gli altri ricorsi;
Uditi i difensori, avvocati Vito Galluffo per LO, Salvino Rimpici per CA, ST Pellegrino per NI;
PREMESSA
La vicenda ora al vaglio della Corte scaturisce dal sequestro di circa 200 grammi di marijuana operato nel territorio del Comune di Erice e che ha determinato l'inizio di una serie di indagini attuate mediante la predisposizione, dal 5 giugno 1998 al 26 settembre 1998, di servizi di intercettazione ambientale integrati da videoriprese ed installazione di sistema satellitare, su autovetture nella disponibilità di LO ST, la persona indicata come il possessore della droga sequestrata, nonché attraverso l'acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico sulle utenze cellulari intestate al LO. Tali accertamenti, seguiti da attività di osservazione di pedinamento che hanno talora provocato il sequestro di quantitativi di stupefacenti, hanno consentito di individuare l'esistenza di una organizzazione finalizzata al narcotraffico nel mercato trapanese e, più in particolare, nel quartiere di San Giuliano, nonché di numerose attività di cessione di quantitativi anche ingenti di droga oltre che di operazioni criminose di diverso tipo destinate o a finanziare il sodalizio o ad affermarne il predominio territoriale.
Peraltro, i ricorsi qui in esame riguardano solo una parte dei soggetti accusati di aver partecipato all'associazione e dei reati fine del sodalizio del quale sono stati ritenuti organici LO ST, NI TO, SA LI e TA NE;
CA LO e MA AN LO sono, invece, stati ritenuti responsabili ciascuno di un atto di cessione di marijuana. I RICORSI
1. LO ST.
È stato condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello salvo che per il capo M1, per aver partecipato, con il ruolo di organizzazione e di direzione, ad una associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, con l'aggravante del numero delle persone superiore a dieci (capo A), per numerosi episodi di trasporto, acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (capi C, E, F, G, H, I, O, Q, R, S, V, Z, A1, B1, C1, D1, F1) talora aggravati dalla quantità ingente della droga (capi C, O, N1, O1), di porto in luogo pubblico di quattro pistole (capo G1), di porto abusivo di un coltello (capo I1), nonché di danneggiamento seguito da incendio, così modificata l'originaria imputazione di incendio. a) In primo luogo si deduce contrasto tra motivazione della sentenza rispetto al dispositivo letto in udienza, avendo tale ultimo atto assolto l'imputato dal reato associativo di cui al capo A), come risulterebbe chiaramente dalla formula adottata "assolve AR e LO dalle imputazioni loro rispettivamente ascritte ai capi B) ed A)". Oltre tutto, nel decreto di citazione per il giudizio di appello si sarebbe dato atto dell'assoluzione del LO in primo grado dal reato associativo.
b) Si lamenta, poi, violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla condanna per i reati di cui ai capi A, O, Q, R, S, U, Z, A1 e B1.
Più in particolare, con riferimento al delitto associativo, si contesta alla sentenza impugnata di aver omesso di prendere in esame le censure del ricorrente riguardanti l'assenza sia di un accordo tra più soggetti in vista di un programma criminoso permanente e generalizzato (anche considerato il limitatissimo arco temporale in cui il preteso sodalizio avrebbe operato) sia di una struttura organizzativa dotata dei mezzi materiali ed umani necessari per il perseguimento dello scopo comune. Il giudice a quo, avrebbe, più in particolare, omesso di indicare da quali "fatti concreti", da quali intercettazioni e da quali servizi di osservazione svolti dalla polizia giudiziaria sarebbero emersi l'esistenza di un'associazione per delinquere del tipo di quella descritta dall'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 ed il ruolo di costitutore o dirigente ricoperto dal
LO. Senza in alcun modo argomentare che dalle conversazioni intercettate (e tra esse da quella delle ore 17, 50 del 24 luglio 1998) era emersa, non già l'esistenza di un traffico di droga gestito dal LO, del quale sarebbero stati partecipi il RI ed il NI, ma l'esistenza di cessioni gestite da questi ultimi non per conto del LO, ma per conto proprio, talora in posizione antagonista rispetto al ricorrente. Tanto più che l'inesistenza di un vincolo associativo era univocamente emersa dal fatto che un solo reato-fine è stato attribuito in concorso al LO, al RI ed al NI.
c) Circa le imputazioni di cui ai capi O, Q, R, S, U, Z, A1 e B1, si deduce:
1) In ordine al capo O, detenzione e cessione aggravata, ex art. 80 comma 2, a terzi non identificati, di un ingente quantitativo, pari a due chili, di marijuana, che la conversazione addotta come prova della commissione di tale reato non conterrebbe il nominativo della persona che "ha portato due chili di roba" mentre la sentenza impugnata non avrebbe indicato le ragioni per cui tale persona debba identificarsi nel ricorrente.
2) Relativamente alle condanne per i reati di cui ai capi Q, detenzione e trasporto di 1 chilo di marijuana, R, detenzione di un chilo di marijuana, S, trasporto e detenzione aggravata per il concorso con il minore IT PP di tre panetti di marijuana, U, cessione da parte del LO al RI che la deteneva per la cessione a terzi di 400 grammi di marijuana, Z, trasporto e detenzione per la cessione a terzi, aggravata per il concorso con il minore IT PP, di un quantitativo imprecisato di marijuana, A1, trasporto e detenzione per la cessione a terzi, in concorso con SA LI e con altra persona non identificata di una quantitativo imprecisato di cocaina, B1, trasporto e detenzione per la cessione a terzi, aggravata per il concorso con il minore IT PP, di un quantitativo imprecisato di marijuana del valore di lire dieci milioni, si lamenta che mancherebbe del tutto la motivazione quanto alla prova della responsabilità del ricorrente. c) Si denuncia, poi, violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 74, commi 1, 3 4, 80 comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché agli artt. 133 e 62-bis c.p..
1) Delle dieci persone originariamente ritenute associate sono stati assolti il CA, il MA, ed il AR donde - si afferma - l'impossibilità di ritenere sussistente la circostanza aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74.
2) Sarebbe insussistente, alla stregua dei criteri indicati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, la circostanza aggravante del quantitativo ingente, relativamente ai fatti contestati ai capi C (LO, NI, TA, detenzione di 2 kg. di marijuana), O (solo LO, kg. 2 di marijuana), N1 (LO e TA, acquisto di 2 kg. di marijuana) ed O1 (LO e TA: acquisto di 5 kg. di marijuana).
3) Ci si duole, infine, della misura della pena e del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato, risultando chiaramente dal dispositivo che la pronuncia assolutoria in ordine al delitto associativo riguarda esclusivamente AR MO e non anche il LO, tra l'altro, organizzatore del sodalizio di cui al capo B. Con l'avverbio "rispettivamente" si evocano, infatti, le imputazioni indicando la relazione esistente nei confronti di ciascuna persona o cosa a cui le imputazioni stesse si riferiscono.
3.1. Un'analoga qualificazione va assegnata al secondo motivo.
Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte Suprema, pur richiedendo per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti l'esistenza, anche di fatto, di un accordo fra tre o più persone senza che sia necessaria una preventiva formale convergenza di intenti, incentra l'elemento designante il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 nella c.d. affectio societatis, in forza della quale tutti gli aderenti sono indotti ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale (Sez. 6^, 8 maggio 1995, Valente). Dal punto di vista della struttura, si richiede una ripartizione di compiti fra gli associati in relazione alla realizzazione di un programma indeterminato di reati di questo tipo e l'esistenza di un'entità autonoma dotata di una struttura organizzativa almeno rudimentale, idonea a fornire un supporto stabile alle singole deliberazioni delittuose;
un'entità che deve assumere carattere preminente per la necessità che il sodalizio si protragga per un apprezzabile periodo di tempo idoneo a consentire la sua capacità di operare validamente, così da rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico (Sez. 1^, 12 novembre 1992, Messina;
Sez. 6^, 8 maggio 1995, Valente); è indispensabile, dunque, che sussista un piano concreto di attività e una risoluzione ben definita e non un proposito vago e generico, perché altrimenti si è in presenza di una mera attività preparatoria inidonea a costituire quel minimo richiesto dall'art. 56 c.p. per la punibilità del tentativo (Sez. 6^, 12 novembre 1992, Messina). Fermo restando che per la realizzazione della fattispecie criminosa prevista dall'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità economiche e di imponenti strumenti operativi, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibile dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune (Sez. 6^, 3 febbraio 1994, Bellomo;
Sez. 6^, 12 maggio 1995, Mauriello;
Sez. 6^, 1^ giugno 1995, Salvatore;
Sez. 6^, 5 novembre 1997, Saletta;
Sez. 1^, 21 ottobre 1999, Calzolaio). Non mancandosi, peraltro, di puntualizzare che la ricerca di tratti organizzativi non è diretta a comprovare l'esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a dimostrare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di un accordo fra tre o più persone finalizzata a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sè si concreta (Sez. 6^, 25 settembre 1998, Villani).
Dal punto di vita della prova, poi, quando vengano commessi delitti rientranti nel programma, il giudice può legittimamente argomentare dalla loro consumazione e dalle specifiche modalità esecutive per valutare gli elementi dimostrativi dell'esistenza di un'associazione per delinquere (Sez. 6^, 8 maggio 1995, Valente). Si è anche precisato che la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti va desunta da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'organico inserimento in una struttura criminosa a carattere associativo (Sez. 5^, 24 settembre 1997, Ceceres), con possibilità che univoci elementi di prova dell'esistenza del sodalizio provengano dalle modalità esecutive dei reati-scopo, dalla loro ripetizione, dai contatti fra gli autori, dall'uniformità delle condotte, specie se protratte per un tempo apprezzabile (Sez. 1^, 12 novembre 1997, Cuomo;
cfr. analogamente, Sez. 5^, 24 settembre 1998, Burgio). Circa, poi, la distinzione tra concorso di persone nel reato e reato associativo, la giurisprudenza è costante nel senso che nel primo caso l'accordo si realizza in via occasionale e accidentale per il compimento di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali si esaurisce, sicché cessa ogni pericolo per l'ordine pubblico;
nel delitto associativo, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma che precede e contiene gli accordi concernenti la realizzazione dei singoli crimini e che permane dopo la realizzazione di ciascuno di essi (Sez. 1^, 1^ luglio 1987, Ingemi). Peraltro, si è precisato, proprio con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, che pure se l'accordo può costituire elemento comune sia al concorso di persone nel reato sia all'associazione per delinquere, i due fenomeni restano caratterizzati da aspetti strutturali e teleologici profondamente differenziati. Dal primo punto di vista, l'accordo che designa la fattispecie plurisoggettiva semplice (sia essa necessaria ovvero eventuale) è funzionale alla realizzazione di uno o più reati (anche uniti dal vincolo della continuazione), consumati i quali l'accordo di esaurisce o si dissolve (cfr., ex plurimis, Sez. 1^, 22 settembre 1994). Del resto, l'accordo, in tanto diviene rilevante nei confini della mera ipotesi concorsuale in quanto pervenga alla concreta realizzazione dell'assetto divisato, ad un'attività esecutiva, dunque, che non si arresti alle soglie del tentativo. Può ribadirsi, allora, che il mero accordo allo scopo di commettere un reato, non traducendosi in un attività di partecipazione al reato stesso, resta assoggettato al principio di ordine generale stabilito dall'art. 115 c.p.. A questa regola il 1^ comma di tale articolo enuncia un'espressa eccezione ma sempre relativa all'ipotesi in cui "due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato e questo non sia commesso"; cosicché può contestarsi che i criteri interpretativi destinati a risolvere le (solo apparenti) antinomie fra accordo non punibile e reato associativo possano essere compiutamente individuati chiamando in causa il solo principio di specialità. E ciò per la mancanza di un vero e proprio rapporto di genere a specie, postulando il reato associativo una base plurisoggettiva qualificata, non richiesta, invece, nell'ipotesi di accordo. Una constatazione che vale anche ai fini della distinzione tra fattispecie meramente concorsuale e fattispecie associativa, rappresentando il minimum soggettivo richiesto dalla legge relativamente alla seconda categoria di reati un dato non richiesto per l'attività di mera partecipazione, così da consentire l'utilizzazione del medesimo criterio interpretativo pure - è quel che più interessa nel discriminare le categorie ora ricordate. Per la sussistenza dell'accordo associativo, dunque, l'accordo (coessenzialmente aperto) è destinato a costituire una struttura permanente ove i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti. È la struttura, anche rudimentale, del sodalizio che designa la figura associativa così da caratterizzarla, per la necessaria predisposizione del programma criminoso, di dati di assoluta singolarità e da rendere, in fondo, influente l'inserimento del reato di associazione per delinquere nella categoria dei reati a concorso necessario, altri risultando gli elementi decisivi ai fini dell'identificazione dell'essenza stessa di tale reato. Predominante diviene, allora, il profilo teleologico: il particolare allarme sociale derivante dalla struttura giustifica, infatti, la previsione di un'autonoma figura di reato contrassegnata, sul piano delle finalità repressive, perseguite dall'ordinamento, dal pericolo per l'ordine pubblico per il cui concretizzarsi la legge non richiede, a differenza di quanto accade per l'accordo che si inserisca quale momento cruciale del reato meramente plurisoggettivo, che i delitti per la commissione dei quali la societas sceleris è stata costituita vengano effettivamente realizzati (cfr. l'ampia disamina di Sez. 6^, 12 maggio 1995, Mauriello).
3.2. La sentenza impugnata ha indicato una serie di elementi sintomatici dell'esistenza di una societas sceleris: le intercettazioni telefoniche e ambientali, i servizi di osservazione e di controllo che hanno determinato l'individuazione dei singoli responsabili e hanno consentito di pervenire al sequestro di quantitativi di sostanze stupefacenti. Il giudice a quo ricorda, inoltre, le dichiarazioni di RI AN (zio del LO, anch'egli condannato per il delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e considerato, insieme al NI, uno dei collaboratori più stretti del nipote) circa il traffico coinvolgente, non soltanto il LO, ma anche il NI, il TA (nella veste di fornitore della droga), lo RI ("Arcoleo") ed il SA;
di TA NE, circa i rapporti con il LO e lo RI, il quale ha ammesso anche la commissione di fatti che non gli erano stati contestati;
di RO AR e di SA LI. Secondo la sentenza impugnata dal complessivo assetto probatorio emergerebbe "una ben ramificata ed articolata associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, operante a ciclo continuo", organizzata e diretta dall'imputato LO ST cui tutti gli altri partecipi sono risultati subordinati." La sentenza ha anche indicato, pure per quel che riguarda gli attuali ricorrenti - un dato che appare sufficiente qui rimarcare - il ruolo da ciascuno di essi rivestito: RI (insieme allo RI), coadiuvava il LO nell'acquisto e nel trasporto dello stupefacente;
TA NE era lo stabile fornitore della droga;
NI e ancora RI provvedevano alla pesa, al taglio ed all'occultamento degli stupefacenti;
il SA ed il minore IT operavano in forma continuativa quali acquirenti dell'associazione per procedere alla vendita per conto dell'associazione stessa. La presenza di una vera e propria societas sceleris specificamente finalizzata sarebbe dimostrata anche dal compimento di rapine per autofinanziarsi per l'acquisto della droga in contanti e, quindi, ad un più basso prezzo.
Il ruolo direttivo del LO emerge, poi, da una serie di elementi probatori, elencati nella sentenza, dai quali risulta che l'imputato organizzava il traffico illecito della droga, partecipava alle illecite transazioni, controllava in regime di vero e proprio monopolio il mercato degli stupefacenti nel rione San Giuliano, si approvvigionava di ingenti quantitativi di stupefacenti soprattutto fuori sede. Il LO, argomenta la sentenza, dava direttive agli altri, tutti a lui subordinati, in relazione ai prezzi da praticare nell'acquisto all'ingrosso e nella vendita al dettaglio;
esercitava un potere di vera e propria intimidazione nei confronti dei "concorrenti". Al LO ciascuno degli associati faceva costante riferimento. Dando rilievo, sempre ai fini associativi, agli aiuti prestati ai detenuti (SA). Significativa la dichiarazione dello stesso: "una mezza squadretta, me la sono creata io"..."tu gli amici in galera non li devi abbandonare mai...io per sette, otto mesi un anno...per questo mi vogliono bene".
3. Manifestamente infondato, oltre che sprovvisto del necessario requisito della specificità è anche il terzo motivo. La sentenza impugnata integrata dalla sentenza di primo grado che (forse non proprio ritualmente, riporta tutte le conversazioni che coinvolgono il LO ed i sodali, quali risultanti dalle varie ordinanze di custodia cautelare) ha rappresentato un quadro davvero significativo in ordine alla commissione dei reati-fine addebitati al LO.
4. Un'identica qualificazione merita l'ulteriore motivo, in riguardo al quale pare assente anche il requisito richiesto dal combinato disposto degli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a), seconda parte, c.p.p.. La sentenza impugnata assume che ben più di dieci erano le persone al servizio del LO;
oltre al NI, al SA, al TA, al RI, all'IT, allo RI, all'Adorno, anche altri soggetti rimasti non identificati;
la decisione aggiunge però che "anche a non voler ritenere adeguatamente provata tale circostanza...è comunque da ritenere esistente in relazione alla seconda parte del comma 4 dell'art. 74" ("se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope"), "delineata come alternativa rispetto all'aggravante del numero delle persone".
5. Pure il motivo concernente l'applicazione della circostanza aggravante della quantità ingente è inammissibile per carenza di interesse.
A parte il rilievo che, considerata l'area circoscritta in cui la diffusione della droga avveniva (il quartiere S. Giuliano di Trapani) non è del tutto incongruo l'argomento utilizzato dal giudice a quo che ritenuto configurabile un fenomeno di vera e propria saturazione del mercato per effetto dei comportamenti addebitati nella imputazione (la decisione puntualizza i "quantitativi di droga di volta in volta immessi sul mercato perfino freneticamente al fine di evitare che i tossicodipendenti ne restassero privi e addirittura al fine di evitare pericolose forme di concorrenza da parte degli spacciatori: il Daniele di cui si parla in una delle intercettazioni costituisce una significativa riprova di tale affermazione), il peso della circostanza è del tutto insussistente considerando che per ciascuna delle cessioni di marijuana, aggravate e no, la sentenza impugnata ha irrogato comunque l'aumento di un mese di reclusione, a prescindere dalla circostanza aggravante di cui all'art. 80, 2^ comma. Senza che possa profilarsi alcuna conseguenza "accessoria" conseguente al riconoscimento di detta circostanza per essere intervenuta condanna per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, che preclude, fra l'altro, la sospensione condizionata della pena detentiva, stante il disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a), della legge 1^ agosto 2003, n. 207.
6. Non consentito è il motivo concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, in ordine alle quali la sentenza impugnata ha a lungo e correttamente motivato. La pena è stata rideterminata in anni 24 di reclusione per il reato di cui al capo A), art. 74 commi 1 - organizzatore - aggravato ex art. 74 commi 3 (essere l'associazione composta da persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti), 4 (associazione armata), aumentata di mese uno per la recidiva e di mese uno per ciascuno dei distinti diciotto episodi di traffico e illecita detenzione di stupefacenti. Tale pena, ammontante ad anni 25, mesi sette di reclusione è stata, ancora, aumentata di ulteriori mesi quattro per il delitto di cui al capo A1 (cessione, in concorso con SA, di cocaina); di ulteriori mesi tre per il reato di cui al capo G1 (illegale detenzione di quattro pistole), e di ulteriori 15 giorni ciascuno per i reati di cui ai capi I1 (porto abusivo di coltello) e M1 (danneggiamento seguito da incendio). Quindi, complessivi anni 26 e mesi 3 di reclusione, ridotti ad anni 17 e mesi 6 di reclusione per il rito abbreviato.
2. NI TO.
È stato riconosciuto responsabile del reato associativo e dei reati fine di cui ai capi C, L ed M. Secondo la sentenza impugnata nel sodalizio rivestiva il ruolo di addetto alla pesatura, al taglio, all'occultamento e alla detenzione delle sostanze;
era inoltre, insieme al RI, in posizione direttamente subordinata al LO.
Lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità per il reato di cui al capo A, oltre tutto considerando che il ricorrente compare in pochissime captazioni e che tre soltanto sono i fatti di cessione contestati. Un dato che contrasterebbe con l'asserita stabilità dell'organizzazione e senza che, peraltro, dalle intercettazioni risultasse alcuna ripartizione di compiti.
Ancora, si deduce che la sentenza impugnata avrebbe apoditticamente affermato la conoscenza delle armi a disposizione dell'associazione. Ci si duole, infine, della mancata applicazione dell'art. 114 c.p.. Il ricorso è inammissibile involgendo questioni non scrutinabili in sede di legittimità. Ciò anche con riferimento all'aggravante dell'associazione armata dovendosi affermare - alla stregua delle argomentazioni della sentenza impugnata - la correttezza della statuizione circa la conoscenza delle armi in dotazione dell'associazione. Il ruolo assegnato al RI nell'ambito del sodalizio conduce a qualificare manifestamente infondato il motivo incentrato sulla mancata concessione della diminuente di cui all'art. 114 c.p., anche considerando l'ontologica incompatibilità della norma adesso ricordata con il reato associativo.
3. CA LO.
1. Assolto in appello relativamente al reato associativo, è stato, invece, condannato in ordine al reato di cui al capo P, per avere ceduto a SA LI 50 grammi di marijuana (art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990).
La sentenza impugnata ha ritenuto che dalla conversazione intercettata il 30 luglio 1998 tra il RI ed il NI è risultato che il primo si lamentava della scorrettezza che suo cognato LO CA aveva usato nei confronti del SA in quanto gli aveva venduto 50 grammi di marijuana per il prezzo esoso di 4.000 lire il grammo, nonostante il SA fosse appena uscito dal carcere ed era, quindi, privo di danaro. Da un'ulteriore telefonata tra RI e LO emerge la determinazione di non rifornire più di droga il CA. Aggiunge ancora la sentenza impugnata: "Tali conversazioni comprovano al di là di ogni dubbio che la fornitura da parte del CA sulla base di un precedente acquisto effettuato dagli associati RI e LO e soprattutto consentono di escludere i dubbi palesati dall'appellante circa una corretta individuazione del CA quale autore della fornitura effettuata al SA".
2. Il CA denuncia:
a) Violazione dell'art. 606, comma 1, lettera d, per mancata assunzione di una prova decisiva. Si contesta che la persona di cui parlano sia RI e NI sia RI e LO si identifichi con il ricorrente. Si precisa che l'ipotesi era stata avanzata, nell'ambito di una molteplice serie di errori, dalla polizia. Donde la necessità di procedere al riascolto dei nastri provvedendo alla rinnovazione del dibattimento al fine di accertare se, nelle trascrizioni, vi fossero interpolazioni o estrapolazioni e se le trascrizioni riproducessero fedelmente le conversazioni. Il tutto anche tenuto conto che la cessione dello stupefacente al SA viene addebitata, nell'ordinanza custodiale, anche a Caltagirone Natale. In più, il SA avrebbe negato l'episodio. Il fatto, poi, che la Corte territoriale avrebbe ascoltato le registrazioni in Camera di consiglio non soddisferebbe, certo l'esercizio del diritto alla prova del ricorrente.
b) Manifesta illogicità della motivazione anche in relazione alla mancata audizione richiesta dal ricorrente.
c) Travisamento delle risultanze processuali per non essere le dichiarazioni del RI supportate dai necessari riscontri. In prossimità dell'odierna udienza il CA ha depositato motivi nuovi a sostegno del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
3. Dalla sentenza di primo grado e dalla sentenza di appello risulta l'assoluta correttezza della identificazione e l'ultroneità della richiesta di rinnovazione del dibattimento.
1) Il 29 luglio 1998, RI si lamenta con NI perché il cognato LO non si era comportato bene con lui, poiché, nonostante il rischio da lui corso andando a prendere la marijuana a Palermo con il LO, si era anche permesso di vendergli uno scooter ad un prezzo esagerato.
2) Nella conversazione del 30 luglio RI e NI parlano di una scorrettezza commessa da LO (che verrà identificato tramite una conversazione successiva fra RI e LO cui il primo riferisce la vicenda) nei confronti del SA (Cioccio) al quale, appena uscito dal carcere (risulta che effettivamente il SA era stato scarcerato il 28 luglio), aveva ceduto 50 grammi di stupefacente al prezzo di 4.000 lire al grammo.
3) Che il LO si identifichi in LO CA risulta dalla conversazione tra RI e LO nel quale LO viene indicato come il cognato di RI e viene ricordato l'episodio dello scooter. 4) Va ricordato che, a noma dell'art. 268, comma 3, c.p.p., i verbali e le registrazioni sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto le captazioni e che ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso di tale deposito, con facoltà, entro il termine fissato dai commi 4 e 5, di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni. Infine, a norma del comma 7 dello stesso art. 268, le trascrizioni vanno effettuate osservando le norme sulla perizia. 5) Anche per il riascolto delle registrazioni valgono le regole generali sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. 6) Deve escludersi pure la violazione dell'art. 192 c.p.p. - peraltro dedotta in modo assolutamente generico - anche attesa la natura della fonte di prova.
4. SA LI.
È stato condannato per il reato associativo (ruolo assegnatogli:
acquisti e vendite di stupefacente per conto del sodalizio) nonché per i reati-fine di cui ai capi A1, D1, F1, H1, L1 (furto di un'autovettura al fine di commettere la rapina all'Istituto di Credito Cooperativo di Calatafimi) ed M1 (qualificato tale ultimo reato come danneggiamento seguito da incendio).
Deduce:
a) Violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. Dalle intercettazioni ambientali risulterebbe che il ricorrente non è mai interlocutore, mentre "pochissime sono le intercettazioni ambientali e le videoriprese che mostrano la presenza o la partecipazione dello scrivente alle riunioni per l'attività di spaccio dello stupefacente o alla spartizione dei proventi". Inoltre le tre intercettazioni riguardanti il ricorrente non sarebbero comunque mai significative della partecipazione del SA ad un sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti;
tanto più che l'imputato è rimasto ristretto nel carcere di Nicosia fino al 28 luglio 1998. b) Violazione dell'art. 73, comma 5, e 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990. c) Violazione degli artt. 624, 625, 61, nn. 2 e 5, c.p. in relazione al capo L1.
d) Violazione degli artt. 62-bis, 81 e 133 c.p.. Si duole che mentre al LO, in forza della derubricazione del reato di cui al capo M1 (danneggiamento seguito da incendio) sia stata applicata una riduzione di pena di anni due e mesi sei di reclusione, al SA, per lo stesso motivo, la pena sarebbe stata ridotta di soli dieci mesi. Contesta, poi, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'ammissione dei fatti. e) Violazione dell'art. 192 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione, in relazione ai capi A, A1, D1, F1 e H1. Per il capo A si fa riferimento alle dichiarazioni del RI, assolutamente non riscontrate. Si richiama la posizione di LO CA riguardo al quale è stato escluso il reato associativo, nonostante abbia ceduto al SA sostanza stupefacente subito dopo la sua dimissione dal carcere. In più, viene indicato come diretto collaboratore del LO e nello stesso tempo acquirente della droga dal NI. Anche tale ricorso è inammissibile.
2. Quanto al primo motivo, va ricordato come la sentenza impugnata abbia - con motivazione non censurabile in questa sede di legittimità, travalicandosi altrimenti nel meritum causae - inserito il ricorrente nel pieno del sodalizio criminoso, persino durante il periodo di assenza determinato dalla detenzione. Ininterrotta è stata definita la serie di captazioni che riguardano direttamente il ricorrente il cui contributo assume un significato davvero designante alla stregua di tre episodi che vedono il SA come protagonista e che sono puntualmente delineati dalla Corte territoriale: la partecipazione al furto dell'autovettura per consumare la rapina alla banca di Calatafimi, necessaria per procurare danaro all'associazione al fine di provvedere all'acquisto di droga in contanti, alla rissa alla discoteca "Millennium" di Trapani, all'incendio della motoape di proprietà di Caltagirone Carmelo perché fratello di Natale, inviso al LO.
Il tutto in un quadro che vede il ricorrente frequentemente informato dal LO in ordine al commercio degli stupefacenti, ai nascondigli utilizzati, mentre è accertata la sua presenza in occasione dei rimproveri che il LO rivolse all'IT per la scomparsa di un chilo di marijuana. LO gli consegna cinque chili di droga per nasconderla, imponendo il SA come referente dell'IT. In un'intercettazione (quella dell'11 settembre 1998) SA attribuisce al LO il titolo di capo della famiglia "Santa Croce Incoronata". Anche le censure incentrate sulla violazione dell'art. 192 c.p.p. risultano non consentite, avendo la sentenza impugnata più volte precisato come i membri del sodalizio, potevano talora agire pure per finalità proprie.
Un'identica qualificazione meritano tutti gli altri motivi, alla stregua delle puntuali argomentazioni della sentenza impugnata, attenta ad ogni profilo di censura anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena. Quest'ultima è stata, infatti, così determinata: pena base per il reato associativo anni 11 e mesi 9 di reclusione, aumentata di mese uno di reclusione per ciascuna delle imputazioni di cui ai capi A1, D1, F1, L1 ed M1, e di giorni 15 di reclusione relativamente al reato di cui al capo H1: il totale di anni 12, mesi 2, giorni 15 è stato aumentato ancora di mesi due per la recidiva;
la pena è stata poi definitivamente diminuita per il rito ad anni otto e mesi tre di reclusione.
5. MA AN LO.
È stato assolto in appello dal reato associativo e condannato per il solo delitto di cui al capo T, applicata l'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto a fine di cessione un quantitativo imprecisato di marijuana acquistato per la somma di lire 500.000, ad anni due di reclusione e lire 3 milioni di multa, con il riconoscimento della prevalenza dell'attenuante sulla contestata recidiva.
Con unico motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione quanto alla misura della pena.
Pure tale censura è inammissibile, alla stregua delle argomentazioni contenute sul punto dalla sentenza impugnata che ha assegnato valenza esponenziale ai gravi precedenti penali del MA.
6. TA NE.
1. È stato condannato per il reato associativo nonché per i reati di cui ai capi C, V, N1 e O1.
Secondo la sentenza impugnata si tratta dello stabile fornitore del sodalizio capeggiato dal LO. Ciò risulterebbe dalle sue stesse dichiarazioni circa i rapporti con il LO e lo RI relativi alla cessione di consistenti quantitativi di droga. Ancora, il RI conferma gli acquisti;
acquisti che vanno considerati continuativi ed in numero notevole in un breve lasso di tempo, così da inserire a pieno titolo il TA nell'ambito associativo. Tanto più che il trasporto di ben quattro partite di stupefacenti (rispettivamente di due e cinque chili), mal si concilierebbe con un'attività a titolo individuale che l'avrebbe inevitabilmente portato ad agire in concorrenza con il LO rispetto al quale, invece, il TA si trova in posizione subordinata.
2. Con ampi riferimenti giurisprudenziali il TA deduce violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 ed illogicità della motivazione, quanto all'affermazione di responsabilità per il reato associativo, stante la natura del tutto occasionale dei rapporti tra il ricorrente e le persone ritenute partecipi del sodalizio. In più non è stato chiarito quale ruolo rivestisse il TA nell'associazione.
Il motivo è inammissibile.
La pur prospettabile contrapposizione tra fornitori e acquirenti non è, in linea generale, ostativa alla configurazione del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, che è stato ravvisato - con giudizio di fatto incensurabile in questa sede di legittimità - oltre che nella fisiologica unione parallela di più persone le quali operano di conserva per realizzare profitti attraverso il commercio della droga, anche nel vincolo che accomuna in modo durevole il fornitore ed i venditori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, sempre che vi sia la consapevolezza da parte di tutti di operare nell'ambito di un'unica associazione, di contribuire con ripetuti apporti al fine comune di trarre profitto dal commercio della droga.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di loro ad una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di loro alla somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2004