Sentenza 30 novembre 2011
Massime • 1
Nei delitti concernenti gli stupefacenti la circostanza aggravante dell'ingente quantità sussiste se il quantitativo della sostanza, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo di droga nei riguardi di un numero elevato di tossicodipendenti. (Nella specie, è stata annullata con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto la sussistenza dell'aggravante in relazione alla detenzione di Kg. 3 di eroina senza dar conto delle dosi ricavabili da tale quantità e del numero dei potenziali clienti rinvenibili sul mercato).
Commentario • 1
- 1. Lieve entità e cessioni continuative (C.A. Ve 3249/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 ottobre 2016
Si deve riconoscere il reato autonomo di lieve entità di cui all?art. 73 co. V D.P.R. n. 309/1990 nelle condotte di modesta e non rilevante detenzione di sostanze stupefacenti; e nelle condotte di cessione a consumatori finali, anche plurime e continuative, effettuate con rudimentale organizzazione di mezzi e di persone, quando non risulti una diretta partecipazione ad attività organizzative di rilevante pericolosità Corte di appello di VENEZIA 3249/15 R.G., 5 aprile 2016 CONCLUSIONI DELLE PARTI IL PROCURATORE GENERALE: in parziale riforma della sentenza appellata, riqualificato il fatto ai sensi dell?art. 73 co. V D.P.R. n. 309/1990, concesse attenuanti generiche prevalenti sulla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/11/2011, n. 47501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47501 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GALBIATI Ruggero - Presidente - del 30/11/2011
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 1935
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 37883/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA;
nei confronti di:
1) EN AS AB N. IL 05/09/1968 C/;
2) OT RD N. IL 30/04/1964 C/;
avverso la sentenza n. 2419/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 26/04/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CERACI Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente all'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 e rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale di Genova e EN SS BI ricorrono avverso la sentenza che, nel confermare quella di primo grado resa in esito a giudizio abbreviato, ha ritenuto colpevoli il EN SS e AR RI non ricorrente per i reati di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73 ai medesimi ascritti in particolare, per il
EN SS, detenzione illecita in tre diverse occasioni di oltre 3 kg. di eroina;
per il AR, detenzione illecita, in due diverse occasioni, di circa kg. 2 di eroina.
Il Procuratore generale si duole della mancata qualificazione del fatto come aggravato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 2, in ragione del quantitativo complessivo della droga.
Contesta la motivazione della Corte di merito, laddove questa aveva ritenuto di disattendere l'appello, sul rilievo che "circa tre chili di stupefacente (per due soli dei quali si è in grado di determinare in 11.87 3 le dosi ricavabili)" non erano non sufficienti "per far fronte, per un tempo apprezzabile, integralmente, alla richiesta dei tossicodipendenti del capoluogo ligure".
Contesta altresì l'avvenuta concessione con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva ad entrambi gli imputati delle attenuanti generiche, ritenendo non satisfattive e contraddittorie le giustificazioni a tal fine argomentate risalenza dei precedenti per il EN SS;
collaborazione prestata dagli imputati: totale per il AR, parziale per il EN SS.
Contesta, infine, il calcolo della continuazione, per entrambi:
trattandosi di recidivi reiterati, l'aumento sarebbe dovuto essere rispettoso del disposto dell'art. 81 c.p., comma 4. Il EN SS censura, come già in appello, l'avvenuta anticipazione dell'udienza di appello, giustificata con l'esigenza di evitare la scadenza del termine di custodia cautelare, ritenuta violativa del termine a comparire di cui all'art. 601 c.p.p., sostenendo che, analogicamente, anche per le udienze successive alla prima avrebbe dovuto rispettarsi il termine dilatorio di cui all'art.601 c.p.p., comma 3.
Lamenta la mancata esclusione della recidiva, asseritamente imposta dalle condizioni personali e sociali, dal buon comportamento processuale e dalla modestia dei precedenti penali: non sufficiente era l'argomento utilizzato dalla Corte, che si era limitata a richiamare la sussistenza di un precedente specifico. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dal P.G. è parzialmente fondato. Ciò vale, innanzitutto, quanto alla doglianza circa il mancato riconoscimento dell'aggravante della quantità ingente, a fronte di una decisione di merito che, sul punto, non è ne' corretta, ne' satisfattivamente motivata, laddove ha argomentato sulla inidoneità dei quantitativi incriminati a fondare il proprium dell'aggravante. È noto, in vero, il contrasto interpretativo sui presupposti richiesti per la configurabilità dell'aggravante in questione, che ha giustamente portato la 4^ Sezione della Cassazione, con ordinanza 11 ottobre 2011, Biondi, a rimettere la questione alle Sezioni unite si discute se sia ammissibile "quantificare" in via giudiziale i presupposti dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.80, comma 2, sì da affermare che non possano definirsi "ingenti"
quantitativi di droghe "pesanti" (eroina e cocaina) che, presentando un valore medio di purezza per il tipo di sostanza, siano al di sotto dei due chilogrammi;
e quantitativi di droghe "leggere" (hashish e marijuana) che, sempre in considerazione di una percentuale media di principio attivo, non superino i cinquanta chilogrammi. Peraltro è possibile definire il presente procedimento senza attendere la decisione delle Sezioni unite, in ragione della specificità della vicenda e delle ragioni poste a supporto della decisione.
Infatti, quale che sia l'opzione interpretativa che sarà indicata dalle Sezioni unite, rimane indiscusso il principio consolidato, già espresso da altra decisione delle Sezioni unite sentenza Sezioni unite, 21 giugno 2000, Primavera ed altri, secondo cui, comunque, la circostanza aggravante dell'ingente quantità ricorre quando il quantitativo della sostanza stupefacente, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un "elevato" numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del giudice di merito.
Or bene, qui risulta evidente che i quantitativi oggetto della condotta incriminata circa tre chili;
tacendo del numero delle dosi ricavabili concretamente accertate, in misura addirittura inferiore a quelle potenzialmente ricavabili illogicamente ed arbitrariamente sono stati ritenuti inidonei ad integrare l'aggravante, in ossequio al richiamato principio.
La motivazione, sul punto, risulta arbitraria ed apodittica, dovendosi rimettere al giudice di rinvio una più compiuta, logica, esauriente motivazione, che tenga conto del principio suddetto, competendo, infatti, al giudice di merito, l'apprezzamento in concreto sulla sussistenza dell'aggravante, perché è questi, per ripetere le indicazioni date dalle Sezioni unite nella sentenza sopra citata, che, con motivazione esauriente e logica, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza della circostanza, tenendo conto dei suindicati parametri concorrenti eccezionalità del quantitativo;
grave pericolo per la salute pubblica;
possibilità di soddisfare numerosissimi consumatori. A tal fine, il giudice del rinvio dovrà particolarmente considerare che, ai fini del riconoscimento dell'aggravante, rileva principalmente il numero di dosi ricavabili perché è questo numero che consente di apprezzare il numero elevato o no di tossicodipendenti interessati dall'immissione sul mercato della sostanza e, in questa prospettiva, dovrà altresì apprezzare per quale ragione il numero di dosi suindicato determinato per difetto non risulti idoneo ad integrare l'aggravante.
Parimenti fondata è la doglianza sull'aumento per la continuazione, sulla quale, benché proposta con i motivi di appello, la Corte di merito non si è pronunciata.
Incensurabile è invece la motivazione sulla concessione delle attenuanti generiche, sviluppata in modo coerente con le indicazioni normative di cui all'art. 133 c.p.. Infondati i motivi del EN SS.
Sulla questione processuale, corretta è la determinazione del giudice di appello, laddove, in diritto, ha circoscritto l'applicabilità del termine dilatorio di comparizione solo per la prima udienza del procedimento di appello e non certo per le udienze di rinvio successive ciò in quanto, allorquando originariamente sia stato osservato il termine minimo di comparizione, accordarne uno nuovo di pari durata per ogni udienza di successivo rinvio costituirebbe un'inutile dilazione che non troverebbe alcuna giustificazione, non solo sotto un profilo strettamente normativo, ma neppure su un piano logico poiché il diritto di difesa è stato già pienamente garantito e, in fatto, ha conseguentemente apprezzata la ritualità della citazione dell'imputato.
Sulla recidiva, la decisione della Corte pare parimenti corretta e frutto di determinazione valutativa incensurabile in questa sede. Anche a non voler considerare l'assunto interpretativo secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, il giudice ha l'obbligo di puntuale motivazione soltanto quando esclude la circostanza, non anche quando la ritiene (Sezione 4^, 2 luglio 2009, PG in proc. Brillante), vi è da considerare che il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo l'assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest'ultima essere finanche anche implicita:
qui, il giudicante ha assolto soddisfacentemente tale obbligo motivazionale valorizzando la specificità del precedente penale, evidentemente ritenuto dimostrativo della pericolosità sociale del condannato (cfr. Sezione 3^, 21 aprile 2010, F.). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 2, ed alla determinazione della pena, con rinvio alla Corte di Appello di Genova, altra Sezione.
Rigetta nel resto il ricorso del P.G. e quello di EN SS BI. Condanna quest'ultimo al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011