Sentenza 22 ottobre 2010
Massime • 1
La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato.
Commentario • 1
- 1. Reato continuato e mafia: non basta l’omogeneità dei delitti, occorre provare l’unicità del disegno criminoso (Cass. Pen. n.34287/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 23 ottobre 2025
Massima di diritto In tema di reato continuato, il vincolo della continuazione tra reati associativi può essere riconosciuto solo previa specifica indagine sulla natura, continuità e operatività dei sodalizi coinvolti, non essendo sufficiente l'omogeneità delle condotte o del titolo di reato. Il giudice dell'esecuzione può riconoscere la continuazione solo sulla base di sentenze irrevocabili, non potendo attribuire rilievo a provvedimenti cautelari o dichiarazioni di collaboratori di giustizia non ancora vagliate con giudicato. La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 17/10/2025, (ud. 17/10/2025, dep. 20/10/2025), n.34287 RITENUTO IN FATTO 1. Ag.An. formulava al giudice …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2010, n. 40123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40123 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 22/10/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - rel. Consigliere - N. 3282
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 13424/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \M TO, N. IL *15/03/1969*;
avverso la sentenza n. 8295/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 25/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salvi Giovanni che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 648 c.p.;
Udito il difensore Avv. Ordile Antonino d'ufficio.
OSSERVA
Ha proposto ricorso per cassazione AN RN, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 25.3.2009, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale il 11.5.2005, per i reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, artt. 528 e 648 c.p., commessi il *27.6.2002*.
Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, lett. b), e il difetto di motivazione del provvedimento, in ordine all'affermazione della sua responsabilità per il delitto di ricettazione, in quanto commesso nel vigore della L. 18 agosto 2000, n. 248, che escludeva la punibilità ex art. 648 c.p. dell'acquisto di supporti audiovisi, fonografici ecc., abusivamente riprodotti. Con il secondo motivo, lamenta il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esclusione della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e numerosi altri fatti analoghi oggetto di procedimenti anteriori, per i quali ultimi l'unicità del disegno criminoso era stata peraltro riconosciuta dal giudice dell'esecuzione.
Il ricorso è fondato quanto al primo motivo.
Ed invero, all'epoca dei fatti in contestazione era in effetti in vigore la L. 18 febbraio 2000, n. 248, che innovò profondamente la disciplina della tutela del diritto di autore. In particolare, la L. n. 248 del 2000 cit., art. 16, comma 1 puniva la condotta di acquisto di supporti audiovisivi, fotografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni di legge relative al diritto di autore con una sanzione amministrativa "purché il fatto non costituisca concorso nei reati di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies".
La norma comportava dunque che detta condotta non fosse più prevista come reato, sussistendo rapporto di specialità tra la stessa disposizione e l'art. 648 c.p. relativo al fatto di ricettazione, in quanto l'estrema specificità della normativa speciale a tutela del diritto di autore rendeva queste condotte del tutto ricomprensibili nella più generica fattispecie della ricettazione ai sensi dell'art.15 c.p., tutelando la L. n. 248 del 2000 anche gli interessi patrimoniali alla pari del delitto di ricettazione. L'area dell'irrilevanza penale dell'acquisto di prodotti realizzati in violazione della legge sul diritto di autore è stata successivamente circoscritta dal D.Lgs. 9 aprile 2003, pubblicato sulla g.u. il 14.4.2003 n. 68 del 2003, che abolendo la L. n. 248 del 2000, art. 16 ha comportato che sia nuovamente configurabile il concorso tra il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti (L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter), quando l'agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione (giurisprudenza pacifica;
cfr., ad es., Cass. Sez. 2, 22/05/2008 Sarr). I fatti contestati all'imputato si collocano, però, nella specie, in epoca anteriore alla modifica legislativa di cui al D.Lgs. n. 68 del 2003, onde non poteva ritenersi il concorso fra i reati di cui all'art. 171 bis e ter e quello di cui all'art. 648 cod. pen., dovendosi applicare, tra quelle succedutesi nel tempo, la norma più favorevole al reo.
Per quel che riguarda la continuazione tra i residui reati e quelli oggetto di precedenti sentenze di condanna, correttamente la Corte territoriale l'ha esclusa sul rilievo della ormai consolidata professionalità delle condotte criminali dell'imputato nello specifico settore dell'abusiva commercializzazione di opere protette dalla legge sul diritto d'autore, ascrivendo quindi le varie condotte di reato non ad un medesimo disegno criminoso, ma piuttosto ad uno stile di vita dell'imputato.
Con ciò, i giudici di appello hanno fatto retta applicazione del principio secondo cui non si può confondere la ricaduta nel reato o l'abitualità a delinquere con gli elementi distintivi dell'istituto della continuazione (Cass. 29.9.1982 Mini). Nè rileva che tra altri analoghi fatti di reato precedenti la continuazione sia stata invece riconosciuta, essendo ovvio che l'ennesima reiterazione delle stesse condotte criminali possa determinare, alla luce di nuovi elementi di valutazione fondati su fatti diversi, una diversa considerazione del profilo criminali dell'imputato.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'imputazione di ricettazione, perché il fatto non è previsto come reato;
va ordinata la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per la rideterminazione della pena in ordine ai reati residui, non oggetto dell' impugnazione di legittimità.
Il ricorso va nel resto rigettato.
La configurabilità di un illecito amministrativo in luogo del delitto di ricettazione, comporta infine che copia della presente sentenza debba essere trasmessa al Prefetto di Napoli competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative del caso, dovendosi rilevare che quando intervenga la trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi, i fatti commessi nel vigore della precedente disciplina non vengono, anche in difetto di apposite norme transitorie, sottratti a qualsiasi sanzione, ma - in considerazione della ratio legis, che è quella di attenuare, non già di eliminare, la sanzione per un fatto che rimane illecito - restano comunque soggetti all'applicazione di quella amministrativa (cfr.: Cass. pen., Sez. un., 27 ottobre 2004, numero 1327/05, Li Calzi).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di ricettazione, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
ordina la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per la rideterminazione della pena in ordine ai reati residui. Rigetta nel resto il ricorso. Copia della sentenza al prefetto di Napoli.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2010