Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/02/2011, n. 9927
CASS
Sentenza 1 febbraio 2011

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In tema di reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è consentito predeterminare i limiti quantitativi minimi che consentono di ritenere configurabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990 (ingente quantità). (La Corte ha precisato che la fattispecie non viola comunque il principio di determinatezza, dovendo aversi riguardo, perché possa essere configurata l'aggravante, 1) all'oggettiva eccezionalità del quantitativo sotto il profilo ponderale; 2) al grave pericolo per la salute pubblica che lo smercio di un tale quantitativo comporta; 3) alla possibilità di soddisfare le richieste di numerosissimi consumatori per l'elevatissimo numero di dosi ricavabili).

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  • 3La “ingente quantità” di stupefacenti nel TU 309/90
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    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 2 giugno 2022

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  • 5Il concetto di “quantità" dello stupefacente nel TU 309/90
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    Il Precedente di legittimità contenuto in Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722. Visto l' Art. 618 Cpp, i quesiti di legittimità trattati in Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722 sono i seguenti: se mantenga validità il criterio per la determinazione dell' ingente quantità fissato dalla Sentenza delle Sezioni Unite Biondi, fondato sul rapporto ( 1 a 2000 ) fra quantità massima detenibile, come prevista nell' elenco allegato al DM 11 aprile 2006, e quantità di principio attivo contenuto nella sostanza oggetto della condotta, ferma restando la discrezionalità giudiziale in caso di superamento del limite così ottenuto. come debbano essere individuati i fattori della moltiplicazione, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/02/2011, n. 9927
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9927
Data del deposito : 1 febbraio 2011

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