Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2005, n. 44621
CASS
Sentenza 10 marzo 2005

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Qualora tra acquirente e venditore della sostanza stupefacente non si raggiunga l'accordo sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo da pagare, a carico del venditore è ravvisabile il reato consumato di messa in vendita di sostanza stupefacente, e non invece quello di tentata vendita. Quest'ultima figura, infatti, non è concettualmente configurabile, avendo il legislatore, nell'articolo 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, anticipato, quanto alla vendita ed alla cessione di sostanza stupefacente, la soglia di punibilità con la previsione delle condotte di messa in vendita e di offerta, che, sicuramente antecedenti alla vendita ed alla cessione, si connotano, diversamente dalla vendita e dalla cessione, per la non avvenuta "dazione" della droga.

Commentario1

  • 1le 17 attività penalmente rilevanti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 17 febbraio 2026

    1. La coltivazione Il lemma “coltivazione” indica, nella lingua italiana, quel periodo di “cura” della pianta stupefacente che va dalla messa a dimora del seme alla raccolta finale del vegetale maturo. Tuttavia, non sempre “coltivare” un arbusto psicotropo è penalmente rilevante. P.e. l'ormai famosa Sentenza contenuta in Cass., sez. pen. VI, 16 giugno 2013, n. 41607 precisa che “la mera detenzione di semi di marjuana non costituisce condotta penalmente rilevante, stante l'impossibilità di dedurne inequivocabilmente la destinazione alla coltura”. A parere di chi redige, la ratio di Cass., sez. pen. VI, 16 giugno 2013, n. 41607 sarebbe capovolta semplicemente applicando il criterio della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2005, n. 44621
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44621
Data del deposito : 10 marzo 2005

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