Sentenza 25 marzo 2010
Massime • 1
Le condotte criminose di offerta e messa in vendita di sostanze stupefacenti si perfezionano al momento della manifestazione del soggetto agente di procurare ad altri la sostanza, sempre che ne abbia, anche non immediatamente, la disponibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2010, n. 29670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29670 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 25/03/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 291
Dott. DI TOMASSI Maria S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI RI - Consigliere - N. 36361/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE ST N. IL 13/05/1976;
2) FI IZ N. IL 04/02/1970;
3) FF AN N. IL 19/10/1943;
4) OL IO AN N. IL 12/06/1965;
5) ET SS NZ AL N. IL 26/01/1973;
6) XH LO HE N. IL 05/02/1964;
avverso la sentenza n. 291/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del 27/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi, previa qualificazione del fatto contestato al capo B) quale reato consumato anziché quali tentativi continuati;
Udito l'avvocato ARRICÒ GIOVANNI per il RD e lo stesso avvocato Arricò in sostituzione dell'avvocato Nino Marazzita per lo XH, l'avvocato Francesco Giammona per CO e lo stesso avvocato Giammona in sostituzione dell'avvocato De Luca per ZO e RO, che hanno illustrato i ricorsi chiedendone l'accoglimento.
FATTO
1. La sentenza impugnata.
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Catania confermava la sentenza 30.5.2007 del Tribunale della medesima città nella parte in cui aveva dichiarato AN DE, FI RI, TO FF, AR NT OL, ET IM NU AL e LO ET XH, responsabili dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, (capo A) e artt. 56, 81 c.p., art. 112 c.p., n. 1, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (capo B), commessi sino al febbraio 2003, ritenuti in continuazione.
In riforma della sentenza appellata, la Corte d'appello escludeva per tutti i predetti imputati la recidiva, riconosceva al RO le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, rideterminava per l'effetto la pena per DE, FI, FF, OL e KL in dieci anni e sei mesi di reclusione, e per ET in quindici anni e sei mesi di reclusione.
A ragione, respinta l'eccezione d'inutilizzabilità delle intercettazioni sollevata con riguardo al fatto che erano le stesse versate agli atti di procedimento archiviato a carico del RO, poi riaperto previa autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari, osservava che gli elementi di piova da cui si traeva l'esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di droga erano costituiti innanzitutto dalle intercettazioni telefoniche (in relazione alle quali nessun dubbio sussisteva quanto ad individuazione dei colloquianti), quindi dai vari sequestri di sostanze stupefacenti, dalle riprese filmate, dalle operazioni di pedinamento e di osservazione condotte dalla polizia giudiziaria e in relazione alle quali avevano deposto in dibattimento i verbalizzanti. Dalle telefonate intercettate emergevano in particolare i molteplici rapporti tra gli imputati, che dimostravano l'esistenza di un programma criminoso unitario e condotte che costituivano "frazioni", evidentemente legate da una pianificazione preliminare, di una indeterminata serie di fatti criminosi;
una percepibile ripartizione di ruoli;
finalità comuni. Dalle intercettazioni, effettuate nell'ambito del procedimento a carico di TE ed altri, appariva che l'organizzazione internazionale (a carico della quale erano stati sequestrati oltre 1.700 chili di stupefacente, armi da guerra e munizioni) che riforniva il sodalizio catanese del TE, parallelamente riforniva anche altro sodalizio operante nella provincia di Catania, facente capo al RO.
La sentenza impugnata citava quindi in particolare alcune intercettazioni, che avevano permesso di identificare dapprima il RO, poi gli altri coimputati e risalire ai fatti contestati.
2. I ricorsi.
2. Hanno proposto ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata: AN DE a mezzo dell'avvocato Filippo Freddoneve;
RI FI a mezzo dell'avvocato avvocato Francesco Giammona;
TO FF a mezzo dell'avvocato Guido Ziccone, AR NT OL e ET IM NU AL a mezzo dell'avvocato Eugenio Antonello De Luca;
XH LO ET a mezzo dell'avvocato Nino.
2.1. Censure comuni.
Tutti i ricorsi denunziano, con il primo motivo, l'inutilizzabilità delle intercettazioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza.
L'assunto è sostenuto dal rilievo che dette intercettazioni erano state acquisite in altro procedimento (n. 4617/2002 a carico di NT HE TE e altri, il cui esito non viene riferito) e quindi versate in quello, iscritto al n.r.g.n.r. 12501/2002 a carico di IM RO e altro, definito, su richiesta del Pubblico ministero presentata alla vigilia del termine per le indagini preliminari, con decreto di archiviazione 10.12.2003 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania. Ciò nonostante, le stesse intercettazioni, rivalutate e compendiate in una comunicazione di notizia di reato del 17.9.2004, erano state poste a base della richiesta di riapertura delle indagini avanzata dalla Procura della Repubblica di Catania il 27.9.2004 nel procedimento in esame, disposta con provvedimento 4.10.2004 dal Giudice delle indagini preliminari (p. 2 ricorso RI). Si deduce di conseguenza:
- la violazione dell'art. 407 c.p.p., per la sostanziale elusione del termine di compimento delle indagini, la richiesta di archiviazione e la successiva riapertura risultando all'evidenza soltanto un escamotage per consentire l'acquisizione delle intercettazioni oltre detto termine (ricorsi IO, CO);
- la violazione dell'art. 407 c.p.p. così va letto il riferimento, all'evidenza frutto di un lapsus, all'art. 307 nei ricorsi RD, ZO e RO in relazione (ricorsi RD, ZO e RO) o in combinato con l'art.414 c.p.p. (ricorsi CO e Xhelai), perché la riapertura delle indagini, dopo un provvedimento di archiviazione, non poteva avvenire sulla base della sola diversa valutazione di clementi già acquisiti al procedimento (nei ricorsi RD e CO si cita Cass. sez. 1^ del 2.5.1996, n. 2948) o per effetto di "un mero ripensamento" da parte del Pubblico ministero (ricorso XH), giacché comunque nel caso di specie il materiale probatorio era, come aveva riconosciuto la stessa sentenza impugnata, nella sostanza lo stesso, non potendo incidere sulla sua consistenza ne' la rilettura di conversazioni accantonate, ne' la traduzione di conversazioni effettuate in lingua stranie, ne' l'attività di trascrizione delle tracce foniche;
- contraddittorietà, carenza e illogicità delle motivazione con riferimento alle risposte date alle censure difensive in punto di violazione degli artt. 407 e 414 c.p.p. (ricorso XH).
3. Ulteriori motivi.
3.1. Ricorso RD.
3.1.1. Con il secondo motivo si denunzia mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo. Si sostiene che i fatti, come ricostruiti, indicavano al più un concorso di persone nel reato. Non emergevano affectio societatis, organico programma criminoso, consapevolezza di fare parte di un organizzazione e del suo fine. I comportamenti evidenziati erano propri dei singoli, che agivano autonomamente al fine specifico, in particolare, di porre in essere l'acquisto di 10 chili di marijuana avvenuto nel febbraio e per il quale v'era stata già condanna.
3.1.2. Sott'altro profilo si lamenta l'illogica commisurazione della pena, e l'illogicità del diniego delle circostanze attenuanti generiche al RD, nonostante la loro concessione al presunto capo, RO.
3.2. Ricorso CO.
3.2.1. Con il secondo motivo si denuncia la carenza logica della motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo (pagine 100 - 104), che si sostiene contraddittoria rispetto al rigetto della richiesta dell'attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 6 e 74, (pagine 108 e 109). La sentenza impugnata aveva difatti riconosciuto la non particolare complessità dell'associazione, la rudimentalità della cassa comune, le forme organizzative embrionali;
inoltre la droga commerciata era di tipo leggero e l'attività di intercettazione dimostrava inoltre che dall'agosto 2002 al febbraio 2003 vi era assenza totale di contatti tra i coimputati. La Corte d'appello aveva affermato che occorreva fare riferimento non solo alla droga effettivamente scambiata, ma anche a quella trattata o offerta, ma in tal modo s'era basata su ipotesi congetturali e su meri propositi non realizzati.
3.2.2. Con il terzo motivo si censura l'affermazione di responsabilità per il capo B), ritenuto riferibile ad un tentativo d'acquisto di stupefacente. La condotta non poteva costituire tuttavia tentativo, atteso il volontario e autonomo recesso, e, quindi, la irrilevanza in sè della trattativa. Il mancato pagamento di un precedente acquisto non costituiva difatti condotta indipendente dalla volontà dei soggetti;
le trattative non erano d'altra parte confluite in alcun accordo (non s'era realizzato alcun consenso delle parti allo scambio), sicché la mera intenzione o il proposito criminoso restavano fuori dal tentativo punibile.
3.3. Ricorso RI.
3.3.1. Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo.
Si sostiene che le conversazioni intercettate dimostravano soltanto che RI aveva presentato i AN allo XH, che questo aveva fornito una partita di droga ai AN che non avevano pagato tutta la fornitura;
che successivamente il RI, in occasione di ulteriori trattative, aveva tentato di chiarire ogni equivoco e di allontanare da sè responsabilità per i contrasti insorti. Ne poteva emergere al più una minima responsabilità a titolo di concorso nella seconda trattativa, o la propensione del RI ad attività connesse al traffico di droga;
non la prova di una partecipazione a qualsivoglia organizzazione. La estraneità del RI al sodalizio emergeva anzi in positivo da alcune conversazioni (del 19.9.2002 e del 31.1.2003) tra RO e XH, volte a tenere fuori il RI, nonché dalla deposizione dibattimentale del AR TI (in relazione all'uscita di scena ad un certo momento del RI e all'assenza di suo ruolo specifico nelle ultime transazioni).
3.3.2. Con il terzo motivo si denunziano violazione dell'art. 56 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e vizi di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine al capo B), sulla base di rilievi analoghi a quelli sviluppati nel ricorso CO. Si sottolinea che in relazione all'ultimo episodio di acquisto di stupefacente oggetto di separato giudizio il RI era rimasto completamente estraneo, mentre la trattativa precedente non s'era conclusa per circostanze, mancato pagamento dei debiti pregressi e disponibilità di quantitativi inferiori alle richieste, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, costituivano presupposti per il perfezionamento dell'accordo, impedendo l'integrazione del tentativo.
3.4. Ricorso ZO.
Dopo avere eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni il ricorrente deduce: "Difetta altresì la motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativi), risultando evidente che nessun acquisto di sostanza stupefacente risulta essere stata portata a termine e che il ZO nel periodo oggetto d'indagine si trovava detenuto agli arresti domiciliari".
3.5. Ricorso RO.
Dopo avere eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni il ricorrente deduce: "Difetta altresì la motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo".
3.6. Ricorso XH.
3.6.1. Con il secondo motivo si denunzia erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza, oggettiva e soggettiva, del reato associativo. Si afferma che la sentenza impugnata difettava dell'indicazione delle circostanze concrete che dimostravano la sussistenza degli elementi tipici del reato associativo, tanto più in presenza di gruppi separati e della diversità di ruoli nella catena delle transazioni;
che la sussistenza di un progetto a lungo termine non poteva essere dedotto dalla sola assidua frequentazione telefonica, che mancava la dimostrazione di un apporto del ricorrente funzionale all'agevolazione della vita dell'organizzazione e all'attuazione dei suoi scopi e della sua consapevolezza di una partecipazione, stabile e permanente, alla realizzazione del programma, piuttosto che di una partecipazione ad alcuni singoli episodi;
che il riferimento alle numerosissime conversazioni era apodittico e privo di riferimenti a dati fattuali e di considerazioni critiche adeguate. La partecipazione era stata ritenuta sulla base di dati contraddittori o privi di valore o non adeguatamente spiegati (quali:
la frase "siamo tutti insieme" in un contesto dal quale appariva la volontà di estromettere il terzo soggetto, il RI, cui quella frase si riferiva;
la circostanza che il ricorrente era fornitore "d'elezione", non dunque esclusivo e con evidente fine comune;
i presunti approvvigionamenti a carattere discontinuo;
l'entità numerica dei contatti e dei rapporti che non bastava a fondare una presunzione di illiceità dell'oggetto; la decodificazione ingiustificata del significato delle conversazioni ovvero la loro esposizione non assistita da coerente ed esaustiva valutazione;
il timore manifestato per l'intervento delle forze dell'ordine, che era compatibile con qualsivoglia altro reato;
il riferimento ad una cassa comune cui non aveva accesso il ricorrente) nè sottoposti a valutazione critica al fine di verificare la erroneamente supposta incondizionata disponibilità del ricorrente. L'elemento soggettivo era stato affermato senza procedere al doveroso accertamento della consapevolezza del ruolo assertivamente svolto e dei fini dell'associazione, nonché della prestazione di un contributo che trascendeva le singole transazioni e che serviva agli acquirenti invece che soltanto all'organizzazione dei fornitori.
3.6.2. Con il terzo motivo si denunzia violazione di legge e difetti della motivazione in relazione alla configurazione del tentativo con riguardo alle condotte di compravendita al capo B). Si afferma che mancava l'idoneità degli atti e che il mancato perfezionamento del presunto accordo non era imputabile a fattori estranei alla volontà delle parti, giacché la consegna della droga ad opera del ricorrente non s'era perfezionata in ragione di circostanze che avevano impedito il perfezionamento dell'accordo, frutto proprio di suo rifiuto in assenza del pagamento integrale di precedente debito e, quindi, la consegna della droga per indisponibilità della stessa. Anche a tale proposito l'esposizione del materiale probatorio era stata inoltre immotivatamente ritenuta auto evidente, e mancava un vaglio critico degli elementi di prova.
3.6.3. Con il quarto motivo si denunzia infine la mancanza o apparenza della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, sotto gli aspetti:
- della assenza di giustificazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., seguiti per la determinazione della pena, essendosi la Corte
d'appello limitata a riferirsi alle modalità del fatto;
- della mancata applicazione dell'attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, giustificata sul solo dato quantitativo dello stupefacente sequestrato e senza spiegare perché esso prevaleva sugli altri elementi tradizionalmente richiesti per l'integrazione dell'attenuante, considerato in particolare che nessuna delle transazioni cui si riferivano le intercettazioni risultava realizzata;
- della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, apoditticamente negate senza valutare le deduzioni difensive e in aperta contraddizione con il riconoscimento, invece, delle stesse circostanze al RO, nonostante la sua veste di capo. DIRITTO
1. Le questioni sulla riapertura delle indagini e l'utilizzabilità degli atti.
1. I motivi che attengono alla inutilizzabilità delle intercettazioni ai sensi dell'art. 407 c.p.p., o comunque in ragione della pregressa intervenuta archiviazione del procedimento a carico del RO e altro soggetto, articolati nell'interesse dello stesso RO, nei cui confronti era stata disposta la riapertura delle indagini, nonché dei coimputati, non possono che ritenersi nel complesso infondati.
Va anzitutto rilevato che AN DE, FI RI, TO FF, AR NT OL, e XH LO ET, non risultavano indagati nel procedimento conclusosi con l'archiviazione e poi riaperto.
Il nuovo codice di rito penale assegna al provvedimento di archiviazione una efficacia (limitatamente) preclusiva con riguardo all'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto, (Sez. 1^, n. 28377 del 15/06/2006, Palumbo), inteso anche nella sua estensione temporale (Sez. 5^, n. 17380 del 18/01/2005, Sorce;
Sez. 3^, n. 43952 del 28/09/2004, Israel), e nei confronti della stessa persona (Sez. 2^, n. 22374 del 10/05/2002, Ciardi e, per tutte: Sez. U, n. 9 del 22/03/2000, Finocchiaro); ad opera della stessa autorità giudiziaria, aggiunge la giurisprudenza prevalente (tra molte cfr.:
Sez. 5^, n. 45725 del 22/09/2005, Capacchione e ivi citate S.U. n. 9 del 22/03/2000, Finocchiaro;
Sez. 5^, n. 12893 del 5/10/1999, Calvisi).
Poiché l'archiviazione riguardava, tra gli imputati ricorrenti, soltanto il RO (tanto rimarca la sentenza impugnata e sostanzialmente ammettono i ricorrenti), nessuna preclusione poteva neppure in astratto derivare da quel provvedimento in relazione alla possibilità di procedere a carico degli altri.
L'unico che in linea teorica poteva disquisire sugli effetti della archiviazione e sulla riapertura delle indagini era dunque il RO, ma le sue doglianze sono infondate.
La Corte d'appello s'è soffermata a spiegare che a ragione della riapertura delle indagini era stata posta una rilettura organica delle conversazioni intercettate, resa possibile dalla sopravvenuta traduzione delle conversazioni in lingua albanese, e prima non compiutamente apprezzate nel loro significato dimostrativo in mancanza appunto di tale traduzione, correttamente citando Sez. 6^, n. 36784 del 2.7.2003, Castelli. Si sostiene dal RO che tale uso delle intercettazioni era precluso a causa dell'intervento del provvedimento di archiviazione, trattandosi dei medesimi atti d'indagine sottoposti al vaglio del Procuratore generale al momento dell'emissione di detto procedimento. La preclusione che scaturisce da un provvedimento di archiviazione attiene però, come si è detto, alla possibilità di procedere nuovamente per lo stesso fatto a carico del medesimo imputato, ma non rende in alcun modo invalidi o inutilizzabili gli atti d'indagine espletati ritualmente prima dell'archiviazione. Ciò è reso esplicito, come osserva C. cost. n. 27 del 1995, proprio dall'art. 414, in base al quale, dopo l'archiviazione, l'inizio di un nuovo procedimento è subordinato a un provvedimento autorizzatorio del giudice, che "ha dunque l'effetto di rendere possibile il riaprirsi di un procedimento per il fatto già archiviato e, all'esito di esso, l'eventuale esercizio dell'azione penale, che, in difetto dell'autorizzazione, sarebbe precluso".
La preclusione concerne dunque l'azione non le prove, e come non impedisce di utilizzare in altri procedimenti gli atti d'indagine validamente assunti nel procedimento archiviato prima dell'archiviazione, così non è d'ostacolo alla utilizzazione di quegli stessi elementi nel processo riaperto mediante provvedimento del Giudice per le indagini preliminari.
Neppure la preclusione maggiore che il codice conosce, quella che deriva dal giudicato, incide sulla utilizzabilità e valutabilità degli elementi di prova, acquisiti nel processo definitivamente concluso, in altro procedimento o in un eventuale procedimento di revisione. La forza della preclusione, massima nel giudicato, minima nell'archiviazione, si riverbera insomma esclusivamente sulle condizioni richieste per vincerla, e queste per il provvedimento di archiviazione consistono nella mera autorizzazione alla riapertura delle indagini, concedibile anche soltanto sulla base di una prospettazione dell'esigenza di nuove investigazioni, soggetta, secondo la giurisprudenza (Sez. 5^, n. 30620 del 26/06/2008, Lerda), a valutazione insindacabile del Giudice delle indagini preliminari. Proprio tale caratteristica nel sistema del codice giustifica, come ricordava già C. cost. n. 353 1991 citando Relazione al testo definitivo del codice (pag. 188), la previsione della impugnabilità del provvedimento di archiviazione per le sole violazioni del contraddittorio, sul rilievo che la limitazione "evita una proliferazione di ricorsi avverso un provvedimento a struttura e funzioni affatto peculiari,... di per sè caducabile in rapporto alla sempre possibile riapertura delle indagini".
Il ricorso RO non muove d'altro canto alcuna censura al provvedimento di riapertura delle indagini, in sè considerato, sicché neppure in linea teorica risulta posto dall'unico soggetto legittimato a farlo, il problema di un sindacato indiretto sulla condizione di procedibilità, pure evocato dalla difesa di altri imputati in sede di discussione.
La questione prospettata in via esclusiva è quella della utilizzabilità delle intercettazioni, che comporterebbe, si dice, la sostanziale elusione del divieto probatorio posto dall'ultimo periodo dell'art. 407 c.p.p., comma 3, letto in combinato disposto con l'art.414 c.p.p.. Ma escluso che l'archiviazione possa ex se riflettersi sull'utilizzabilità del materiale ritualmente acquisito prima della sua pronunzia, codesto aspetto, che è poi quello evocato da S.U. n. 8 del 2000, OM (ripreso da S.U. n. 9 del 2000, Finocchiaro) non può, per il presupposto che lo sostiene (di evitare l'aggiramento della disciplina dei termini), che riguardare attività d'indagine successiva alla scadenza dei termini e al provvedimento di archiviazione e precedente l'autorizzazione alla riapertura. Di conseguenza essa appare nel procedimento in esame in radice infondata alla luce se non altro del rilievo che le attività di captazione di cui si discute erano state in realtà effettuate addirittura in altro, ancora diverso, procedimento (quello a carico di IT più altri, di cui s'è detto in fatto); che l'attività di acquisizione probatoria che interessava il procedimento archiviato consisteva in una mera acquisizione documentale, avvenuta nei termini;
che detta attività di acquisizione di atti d'indagine assunti in procedimento diverso era sempre rinnovabile anche nel procedimento riaperto (Sez. 1^, n. 24905 del 19/05/2009, Abbruzzese) e la utilizzazione in questo era soggetta soltanto ai limiti posti dall'art. 270 c.p.p., che non risultano violati. Nulla impediva in conclusione che, dopo l'autorizzazione del giudice alla riapertura delle indagini, gli stessi dati probatori che erano stati acquisiti agli atti del procedimento archiviato potessero essere nuovamente acquisiti, riletti e quindi utilizzati nel procedimento ritualmente riaperto, se, come nessuno contesta, erano stati validamente assunti nell'ambito del procedimento in cui l'attività d'indagine era stata espletata.
Potendosi solo aggiungere che è assolutamente priva di autosufficienza l'affermazione difensiva che le conversazioni in lingua albanese fossero state già in qualche modo riportate in italiano negli atti esaminati dal Giudice per le indagini preliminari quando aveva disposto l'archiviazione, e dunque che la traduzione di siffatte conversazioni non costituiva quel quid novi che era sufficiente a giustificare la riapertura delle indagini.
2. Ricorsi RO e ZO, ulteriori censure.
2. I ricorsi proposti nell'interesse del ZO e del RO consistono, quanto al resto, nella mera enunciazione della doglianza di difetto della motivazione. L'assoluta genericità di tali proposizioni, che non consente neppure di ricondurle alla nozione di "motivo" ai sensi dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), le rende inammissibili.
3. Ricorsi RD, CO, RI e XH - censure relative al reato associativo.
3. Nel secondo motivo del ricorso RD, del ricorso CO e del ricorso XH si denunzia, con maggiore o minore dovizia di argomenti, la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza del sodalizio e in ordine alla partecipazione dei singoli ricorrenti a tale sodalizio;
lo XH nell'ambito dello stesso motivo e il secondo motivo del ricorso IO contestano che fosse in ogni caso raggiunta la prova della partecipazione di detti ricorrenti al sodalizio.
Le doglianze sono tutte quantomeno infondate, poiché la sentenza impugnata ha largamente giustificato l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti e non merita le censure rivoltele.
4. Va anzitutto detto, in linea generale, che non è affatto vero che gli elementi di prova non sono stati indicati o sono stati semplicemente riportati, senza vaglio critico, come auto evidenti: di ogni conversazione richiamata, al contrario, la sentenza impugnata fornisce esauriente interpretazione, raccordandola alle altre e spiegandone il significato anche alla luce dei servizi d'osservazione esperiti dagli investigatori o dei sequestri di stupefacente, per i quali s'era proceduto separatamente, realizzati grazie ad esse;
di molte, ad abundantiam, riporta poi il tenore integrale. E neppure è vero che la sentenza non si sofferma ad analizzare gli aspetti che avrebbero dimostrato la sussistenza di una associazione per delinquere.
Basterà ricordare che essa prende appunto le mosse dall'incontro del 6 agosto 2002, tra RO e XH, e dalle telefonate che lo avevano preceduto, ed esaurientemente illustra perché tale incontro appariva evidentemente finalizzato a pagamento di una pregressa fornitura effettuata dal secondo al primo. Evidenzia a tale proposito che il 23.8.2002 RO, che si trovava a Roma con CO per un incontro con EL (come anche in questo caso avevano confermato i servizi di pedinamento) aveva detto al telefono a RD che aveva apprezzato la qualità della fornitura ma che l'acquisto era stato rimandato perché conveniva aspettare una partita maggiore;
il RO aveva poi ricevuto una telefonata del XH che lamentava la mancanza di una parte del denaro e quello l'aveva rassicurato dicendogli che CO aveva dimenticato il denaro in tasca. Osserva quindi che l'episodio appena riferito, unitamente alle telefonate del 23.8.2002 (nella quale RO diceva a CO di andare dal RD a prendere del denaro e rimprovera quest'ultimo di averlo dimenticato) e del 16.9.2002, offrivano la dimostrazione della esistenza di una "cassa comune". La sentenza impugnata non solo trascrive, ma chiosa le conversazioni intercettate, così per la telefonata del giorno 8.10.2002, spiega che il riferimento al matrimonio e agli invitati andava sicuramente riferito alla quantità della droga trattata perché gli ospiti non potevano essere "due e mezzo". Rileva che la paura di essere intercettati emergeva dalle esortazioni alla prudenza e al cambiamento sovente delle schede, dal linguaggio laconico, e che il riferimento ai quantitativi sperati e a quelli invece realizzati che appariva dalla telefonata del 25.2.2003, h. 16,30, risultava inequivocabilmente chiarito, e con esso l'ordine di quantità che il gruppo soleva trattare ("neanche 30" aveva detto nella conversazione XH), a seguito delle operazioni di controllo condotte dopo detta telefonata, che avevano in effetti consentito l'arresto, il giorno successivo, del RO con RD e CO, in possesso di 10 chili di marijuana.
4.1. Alla luce della articolata esposizione e della ampia e plausibile valutazione del complesso dei dati acquisiti, pienamente corretta risulta quindi l'affermazione che si poteva ritenere raggiunta prova tranquillante dell'esistenza di un gruppo dedito all'importazione e allo smercio della droga, dotato di organizzazione ("pur rudimentale") e di mezzi, caratterizzato da divisione di ruoli, comunità di intenti e di "cassa", avente lo scopo precipuo - assolutamente evidente sulla base della grande quantità di conversazioni intercettate, della trasparenza in alcuni casi dei riferimenti in esse contenute, dei riscontri ottenuti e degli intrecci dei rapporti intrattenuti - di realizzare una serie indeterminata e considerevole di traffici.
5. A fronte della messe degli elementi evidenziati, risultano altresì infondate le censure sviluppate nel ricorso XH in ordine alla sua partecipazione al sodalizio.
S'è già detto che gli elementi posti a base della condanna non sono affatto non adeguatamente spiegati e la valenza di ognuno risulta logicamente avvalorata alla luce degli altri. Mentre le censure sulla contraddittorietà s'appuntano su rilievi della sentenza impugnata che contraddittori non risultano affatto se si pone mente alla fluidità dei rapporti e delle transazioni (che giustificano la definizione del ricorrente come fornitore "d'elezione") e alla assoluta normalità della esistenza di contrasti e dinamiche interne che potevano risentire di difficoltà contingenti (quali quelli che riguardavano un intervento di IO) per nulla capaci di invalidare l'evidenza sintomatica della frase "siamo tutti insieme", giustamente valorizzata dalla Corte d'appello.
Del tutto implausibile, e nella sostanza aspecifica, appare infine l'osservazione che non sarebbe stata dimostrata la consapevolezza del ruolo svolto dallo XH per e nella associazione.
6. Parimenti infondate sono le analoghe censure mosse dal RI in relazione alla dimostrazione della sua partecipazione. La maggior parte delle considerazioni svolte dal ricorrente presuppongono una carenza di dati probatori e di valutazioni critiche che come già osservato non trova rispondenza nella sentenza impugnata.
Alle ulteriori osservazioni difensive articolate nel ricorso la sentenza impugnata ha nella sostanza già risposto, e adeguatamente, evidenziando che la circostanza che nell'ultimo periodo il RO avesse cercato di svincolarsi dal "tramite" con lo XH, rappresentato dal RI, non bastava ad escludere il ruolo di "partecipe" di questo;
che RI era stato l'intermediario tra il sodalizio dello XH e quello del RO e aveva quindi "presentato" (come lui stesso aveva affermato nella conversazione del 1.9.2002 con il ZO e ribadito al RO il 21.9.2002) il RO allo XH, con cui aveva rapporti consolidati e pregressi;
che aveva assicurato il mantenimento dei contatti tra i due e s'era reso garante del pagamento dei debiti contratti dai catanesi nei confronti degli albanesi;
che aveva manifestato persistente interesse all'attività del sodalizio sia allo XH (conversazione del 14.8.2002 nella quale riferendosi ad un acquisito di droga affermava "la compriamo noi") sia al ZO (conversazione del 23.2.2003, relativa ad una transazione posta in essere mediante un canale alternativo); che di lui XH parlando con il RO aveva detto "siamo tutti insieme" (conversazione del 06.11.2002), che aveva continuato a interporre la sua mediazione nei rapporti tra i due gruppi e nel perfezionamento delle transazioni (conversazione del 21.9.2002, in cui prospettava al RO la possibilità di concludere una transazione a breve tramite il canale albanese;
conversazione del 17.12.2002, nella quale lo XH gli chiedeva se RO era pronto).
Sicché la sottoposizione dei medesimi argomenti in questa sede, senza reale considerazione delle osservazioni della Corte d'appello, cela una improponibile richiesta di rivalutazione di aspetti riservati al merito.
4. Ricorsi CO, RI e XH - censure relative ai tentativi d'acquisto di stupefacente.
7. Comune ai ricorsi CO, RI e XH è anche la denunzia di violazione dell'art. 56 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 63, sotto l'aspetto della non configurabilità del tentativo in ipotesi contrassegnate da autonomo recesso dalle trattative, mai confluite in un vero e proprio accordo o in un consenso all'acquisto. In breve, i ricorrenti sostengono che le trattative precedenti al fatto che aveva portato all'arresto (fuori della contestazione perché separatamente giudicato e al quale il RI era estraneo) non s'erano concluse per circostanze che, riferendosi all'inidoneità dell'oggetto dell'offerta rispetto a quella della domanda (quantitativi inferiori al richiesto) o impedendo il perfezionamento dell'incontro delle volontà delle parti (a causa del mancato pagamento dei debiti pregressi), impedivano di ritenere raggiunti i requisiti minimi del tentativo di negozio illecito. Occorre tuttavia premettere - anche al fine di valutare le richieste del Procuratore generale - che, nonostante la Corte d'appello non abbia apparentemente distinto la posizione dello XH da quella dei coimputati in relazione alla contestazione del tentativo continuato di cessione e acquisto, e nonostante il ricorso dello XH ricalchi le prospettazioni degli altri, le posizioni sostanziali dei tre sono significativamente differenti. La situazione fattuale che inequivocabilmente emerge dagli atti, e in relazione alla quale lo XH s'è ampiamente difeso, vedeva difatti questo nella posizione dell'offerente la droga che RO e gli altri si proponevano d'acquistare.
7.1. Ora il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, prevede come alternative al comma 1, le condotte di chi: "coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo" e al comma 1 bis, quelle di chi "importa, esporta, acquista a qualsiasi titolo o comunque... detiene". Ciascuna di tali condotte, in rapporto formale di alternatività e che si pongono all'evidenza come progressive, è sufficiente a realizzare il perfezionamento del reato. In altri termini, come per tutte le fattispecie a schema plurimo che si riferiscono a condotte tra loro legate e funzionali l'una alla realizzazione della successiva, in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, il momento consumativo coincide sotto ogni profilo con il perfezionamento della condotta anticipata sanzionata in via sussidiaria ove non si realizzi l'approfondimento dell'offesa disegnato dalle ipotesi successive.
La giurisprudenza è così concorde nell'affermare che la cessione e l'acquisto di sostanza stupefacente si realizza allorché sulla consegna sia formato il consenso tra le parti, non occorrendo, per la consumazione di tali ipotesi, che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente (la traditio), e cioè che siano realizzate anche le distinta ipotesi della consegna e della detenzione (Sez. 5^, n. 11881 del 15.10.1997, Cucchi;
sez. 6^, n. 5301 del 12.12.1995, Falsone;
Sez. 6^, n. 5954 del 16/03/1998, Casà). Per l'integrazione della ipotesi, consumata, della "offerta" o della "messa in vendita", non si richiede invece neppure l'accettazione della offerta, perché, subentrato il consenso, si ricadrebbe nella ipotesi della cessione o della vendita (Sez. 4^, n. 44621 del 10/03/2005, Orlando;
Sez. 6^, Casà, già citata). Sicché, a carico dell'offerente il reato si perfeziona al momento della semplice manifestazione della sua disponibilità di procurare ad altri droga, sempre, naturalmente, che si tratti di un'offerta collegata a una disponibilità, sia pure non immediata, della droga (Sez. 6^, n. 7943 del 07/04/1995, Franzone).
7.2. Tornando alle posizioni in esame, ne' XH ne' gli altri contestano che il primo avesse la disponibilità della droga che gli altri volevano acquistare, non riuscendovi per una serie di fattori che si esamineranno di seguito. Dagli atti, d'altronde, trapela, secondo quanto riferiscono i giudici del merito, la certezza di tale disponibilità. Nei suoi confronti il delitto di "offerta" o di "messa in vendita" dello stupefacente ben avrebbe potuto dunque ritenersi addirittura consumato.
Il difetto della contestazione consiste nella omologazione della posizione dell'offerente in vendita a quella dei potenziali acquirenti e destinatati dello stupefacente, ed è stato avallato dalla sentenza di primo grado che ha ritenuto sussistente il tentativo per tutti, senza distinguere le condotte. L'errore, rimane tuttavia, in assenza di impugnazione dell'accusa e contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore generale d'udienza, non rimediabile, dal momento che non concerne soltanto la "qualificazione giuridica" del fatto intesa in senso rigoroso, ovverosia con riferimento alle norme incriminatrici indicate e applicate, ma la delimitazione della condotta e con essa della regiudicanda, che, ridotta grazie alla condanna per l'ipotesi tentata, non può ora essere riestesa al delitto consumato.
Ciò non toglie che le doglianze sul punto dello XH debbano considerarsi inammissibili perché il fatto a lui riferito lungi dall'essere al di sotto, supera addirittura la soglia del tentativo e l'imputato non ha interesse a dolersi della sua considerazione in termini di minore gravità.
7.3. Quanto alle altre posizioni, se la condotta di cessione e di acquisto si perfeziona con il consenso tra le parti, perché avvenuta la traditio subentra per l'acquirente l'ipotesi della detenzione, è evidente che non basta il mancato perfezionamento dell'accordo ad escludere il tentativo di acquisto se risultano comunque compiute attività idonee e dirette in modo inequivoco alla realizzazione dello stesso, impedito per l'intervento di fattori estranei alla volontà o alla condotta degli agenti.
Nella situazione in esame la sentenza impugnata ha ritenuto integrati gli estremi del tentativo d'acquisto, rilevando che il mancato perfezionamento iniziale dell'accordo non era dipeso dalla volontà degli acquirenti ma dal venditore, che aveva preteso il saldo integrale del corrispettivo di una precedente partita prima della nuova consegna, e che, tra pagamenti comunque intervenuti e partite sospese, le trattative per gli acquisti non soltanto non risultavano mai interrotte, ma erano andate in genere tanto avanti da giungere in diversi momenti persino sul punto di realizzare il perfezionamento delle consegne, se non fosse stato per l'insorgere di imprevedibili ostacoli contingenti, quali il timore di controlli e, quindi, il sequestro dei carichi di droga attesi effettuati per lo meno in due occasioni delle Forze delle ordine (conversazioni del 20.9.2002 relative alla perdita di un carico a seguito dell'arresto di uno dei corrieri, tale Mondi, avvenuto a Valmontone;
conversazioni del 4.12.2002, nelle quali si parlava evidentemente del sequestro di 586,400 chili di droga avvenuto il 2.12.2002, dicendo che la consegna era stata impedita dal camion che s'era "rotto" un paio di giorni prima;
conversazione del 12.12.2002, su qualcosa andata male, quindi del 17.12.2002 sulla possibilità ciò nonostante di altra consegna) proprio a seguito delle conversazione intercettate. Le doglianze difensive si concentrano sull'aspetto relativo al mancato consenso di parte venditrice a causa dell'esistenza di un precedente debito non onorato. Ma a prescindere dalla assenza di considerazione di quanto emerge dalla esposizione degli atti su pagamenti parziali e superamento di tale ostacolo, dirimente appare il riferimento ai tentativi incompiuti a causa degli interventi delle Forze dell'ordine, temuti e reali (due). Bastano difatti eventi a conferire correttezza alla conclusione che nel caso in esame la reiterata e pressante attività posta in essere dagli imputati appariva oggettivamente idonea e connotata da univocità di direzione e che il mancato perfezionamento degli acquisti (o delle consegne) non incideva sulla configurabilità del tentativo, perché era dipeso da cause esterne per lo più imprevedibili e comunque non previste, non incidenti ne' sulla capacità causale, valutabile ex ante e in concreto, della condotta di coloro che, in concorso con il RO, si proponevano d'acquistare. ne' sulla loro intenzione di portare avanti detto proposito.
5. Le altre doglianze.
8. RD si duole anche della commisurazione della pena e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, concesse invece al RO, nonostante il ruolo di vertice. XH denunzia la mancanza o apparenza della motivazione in relazione alla determinazione della pena, essendosi la Corte d'appello limitata a riferirsi alle modalità del fatto;
alla mancata applicazione dell'attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, per il solo dato quantitativo;
alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pur concesse al RO.
Le censure sono tutte inammissibili. La pena base è stata commisurata al minimo. Le circostanze attenuanti generiche sono state correttamente negate ad entrambi i ricorrenti avuto riguardo non soltanto alla gravità dei fatti ma anche ai precedenti penali dei ricorrenti, sulla base perciò dei criteri espressamente previsti dall'art. 133 c.p., da utilizzare anche ai fini dell'art. 62 bis c.p.. Mentre la posizione del RO è stata oggetto di differente valutazione in considerazione non soltanto alla scarsa gravità del suo unico precedente ma altresì della ritenuta necessità di mitigare un trattamento sanzionatorio, collegato alla sua veste di capo o promotore, ritenuto eccessivo: sulla base di valutazioni squisitamente di merito e soggettivamente orientate non esportabili a favore dei ricorrenti.
L'attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, è stata più che congruamente negata alla luce dei dati quantitativi che gli associati erano adusi a trattare con lo XH, secondo quanto emergeva dalle conversazioni intercettate debitamente evidenziate, e d'ogni altro aspetto dei fatti, ivi compresa la continuatività delle condotte.
6. Conclusioni.
9. I ricorsi devono nel complesso essere rigettati e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanni i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010