Cass. pen., sez. V, sentenza 03/05/2011, n. 22766
CASS
Sentenza 3 maggio 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990 (ingente quantità) deve ritenersi sussistente quando, pur in difetto della verifica di fatto del contenuto di principio attivo della sostanza, si tratti di quantitativo oggettivamente eccezionale sotto il profilo ponderale (nella specie 300 Kg di hashish), tale da esporre a grave pericolo la salute pubblica in considerazione della destinazione allo smercio di esso ed in rapporto alla possibilità di soddisfare le richieste di numerosissimi consumatori per l'assai elevato numero di dosi ricavabili, senza ulteriore riferimento al mercato ed alla sua eventuale saturazione che risulterebbe non appropriato rispetto alla "ratio" della norma e non facilmente accertabile, trattandosi di un mercato clandestino con conseguente impossibilità di dati certi e verificabili.

Commentari5

  • 1Coltivazione di cannabis e offensività: SS.UU. n. 12348/2020
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 5 marzo 2026

    2. Profili di Giurisprudenza costituzionale La Consulta, anche nell'ambito del comma 1 Art. 73 TU 309/90, ha sempre affermato che l'illiceità della coltivazione di stupefacenti dipende dalla concreta offensività, o meno, della condotta nei confronti del bene o dei beni costituzionalmente tutelati dalla norma incriminatrice. P.e., Consulta 62/1986 afferma che “il principio di offensività deve reggere ogni interpretazione delle norme penali”. Dunque, non esistono reati non offensivi di un bene costituzionalmente tutelato. Del pari, Consulta nn. 354/2002, 225/2008, 249/2010 e 139/2014 ribadiscono anch'esse che il Magistrato del merito deve focalizzarsi sulla “offensività in concreto” di …

     Leggi di più…

  • 2La coltivazione di stupefacenti nel TU 309/90
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 11 gennaio 2021

    Le linee-guida di Cass., SS.UU., 19 dicembre 2019, n. 12348. La questione di Diritto analizzata in Cass., SS.UU., 19 dicembre 2019, n. 12348 è: “ se, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, è sufficiente che la pianta, conforme al tipo botanico previsto, sia idonea, per grado di maturazione, a produrre la sostanza per il consumo, non rilevando la quantità di principio attivo ricavabile nell' immediatezza, ovvero se è necessario verificare anche che l' attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato “. Cass., sez. pen. VI, 18 gennaio …

     Leggi di più…

  • 3A seguito della riforma introdotta nel sistema della legislazione in tema di stupefacenti dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 maggio 2020

    (Annullamento parziale senza rinvio) Il fatto La Corte di appello di Catanzaro confermava integralmente la sentenza di primo grado con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato era stato dichiarato colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4 e ciò per aver illecitamente coltivato in un terreno di sua proprietà ed in un altro contiguo in suo uso 1087 piante di canapa indiana nella fase di maturazione “dalle quali era possibile ricavare 71.165,4 dosi medie singole” con l'aggravante di cui al cit. D.P.R., art. 80, comma 2, per la quantità ingente della sostanza stupefacente coltivata nonché veniva riconosciuta la recidiva reiterata specifica di …

     Leggi di più…

  • 4Marijuana, ingente quantità solo oltre 2 kg di principio attivo (Cass., SSUU, 14722/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 maggio 2020

  • 5Coltivazione domestica di marijuana (Cass, 12348/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 aprile 2020

    Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente. Non sono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/05/2011, n. 22766
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22766
Data del deposito : 3 maggio 2011

Testo completo