Sentenza 10 marzo 2008
Massime • 2
Allorché il provvedimento giurisdizionale impugnato con ricorso per cassazione sia basato su più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità della decisione la congruità anche di una sola di esse, sicché la censura delle altre, ancorché fondata, non può portare all'accoglimento del ricorso.
In tema di documentazione degli atti, la omessa sottoscrizione da parte del tecnico non dà luogo a nullità del verbale redatto in forma stenotipica o con altro strumento meccanico ai sensi dell'art. 50 disp. att. cod.proc.pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2008, n. 26018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26018 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 10/03/2008
Dott. AGRÒ AN Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO RA - Consigliere - N. 448
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 022278/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR CE N. IL 16/06/1968;
2) AF TE N. IL 16/02/1975;
3) NE EN N. IL 02/07/1952;
4) LE SI N. IL 26/07/1972;
5) IM AN N. IL 15/11/1954;
6) OG RD N. IL 04/03/1964;
7) HI HY N. IL 05/05/1968;
8) PA TR N. IL 30/10/1946;
9) IN EL N. IL 19/03/1957;
avverso SENTENZA del 18/07/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
sentito il P.G. Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi e dichiararsi manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata;
sentiti gli avv. Rossi Manfredo e Gianzi Giuseppe per RR RA;
l'avv. Aricò Giovanni per MO IN;
l'avv. Pecorella Gaetano per MI MI;
l'avv. De Cegli RA per GO LE;
l'avv. Guarino Alfredo per PA ST, i quali insistono per l'annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi di ricorso.
FATTO
1) A seguito di indagini avviate dal P.M. - D.D.A. di Milano, tramite il GOA della Guardia di Finanza, in ordine a un traffico internazionale di sostanze stupefacenti gestito da soggetti di nazionalità albanese (proc. n. 45857/2000), emergeva che i trafficanti albanesi avevano rapporti anche con soggetti gravitanti nel casertano. Di conseguenza, gli atti relativi venivano trasmessi al P.M. - DDA di Napoli. In data 22-9-2003 il GIP del Tribunale di Napoli emetteva ordinanza di custodia cautelare nei confronti degli odierni ricorrenti, i quali, all'esito dell'udienza preliminare tenutasi il 18-11-2003, venivano rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V. per rispondere del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2 e 3 (capo A della rubrica) e del reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, in relazione a vari episodi di importazione,
trasporto, detenzione e cessione di sostanza stupefacente commessi tra il maggio 2002 e il giugno 2003 (capi B, C, D, E, F, G). 2) Con sentenza in data 12-7-2005 il Tribunale di S. Maria C.V. dichiarava:
- RR RA e MI MI colpevoli dei delitti loro ascritti ai capi A) - esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, comma 3 -, B) C) D) - limitata, per quest'ultimo capo, l'affermazione della responsabilità alla ricezione di un campione di stupefacente ed esclusa quindi per tale imputazione l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 -, E) - esclusa per tale delitto la contestata continuazione - e F) e, unificati tutti i reati sotto il vincolo della continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante del più grave delitto di cui al capo C), li condannava alla pena di anni 22 di reclusione ed Euro 230.000,00 di multa ciascuno;
- IM AN colpevole dei reati di cui ai capi A - esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3 -, C), D) - limitata, per quest'ultimo capo, l'affermazione della responsabilità alla ricezione di un campione di stupefacente ed esclusa quindi per tale imputazione l'aggravante di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 80 -, E) - esclusa per tale delitto la contestata continuazione - e F) e, unificati tutti i reati sotto il vincolo della continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante del più grave delitto di cui al capo C), lo condannava alla pena di anni 15 mesi 6 di reclusione ed Euro 180.000,00 di multa;
- GO LE colpevole del reato di cui al capo B) e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di anni 9 di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa;
- IU HY colpevole dei reati di cui ai capi A - esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3 -, B), C), D) - esclusa per tale imputazione l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 -, E) - esclusa per tale delitto la contestata continuazione -, F) e G) - esclusa per questo capo la contestata aggravante e limitata l'affermazione di responsabilità alla cessione di campioni - e, unificati tutti i reati sotto il vincolo della continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante del più grave delitto di cui al capo C), lo condannava alla pena di anni 24 di reclusione ed Euro 240.000,00 di multa;
- MO IN colpevole del reato ascrittogli al capo E) - esclusa la contestata continuazione - e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di anni 12 di reclusione ed Euro 90.000,00 di multa;
- PA ST colpevole del reato ascrittogli al capo E), esclusa la contestata continuazione, e lo condannava alla pena di anni 13 mesi 6 di reclusione ed Euro 110.000,00 di multa;
- RS AN colpevole del reato ascrittogli al capo E) - esclusa la contestata continuazione - e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo condannava alla pena di anni 6 mesi 8 di reclusione ed Euro 35.000,00 di multa;
- MI FI colpevole del reato ascrittogli al capo F) e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo condannava alla pena di anni 9 di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa;
- dichiarava tutti i predetti imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena;
- ordinava, a pena espiata, l'espulsione dal territorio dello Stato di GO LE, MI FI e IU DH;
- ordinava la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro e la confisca dei telefoni cellulari, delle schede Sim e dei veicoli in sequestro, disponendo la restituzione in favore degli aventi diritto degli altri beni in sequestro;
- assolveva il GO, il MO, il PA, l'RS, il MI dal delitto loro ascritto al capo A) e IM AN dai delitti di cui ai capi G) ed H) per non aver commesso il fatto. 3) A seguito di appello proposto dagli imputati e dal P.M., con sentenza in data 18-7-2006 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, ritenuto, nei confronti degli imputati RR, MI, IM e MO, che i fatti ascritti al capo E) integravano più violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e ritenuta la continuazione, rideterminava la pena:
- per il RR e il MI in anni 22 mesi 6 di reclusione ed Euro 240.000,00 di multa ciascuno;
- per il IM in anni 15 mesi 10 di reclusione ed Euro 190.000,00 di multa;
- per il MO in anni 12 mesi 6 di reclusione ed Euro 100.000,00 di multa;
- sostituiva la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella della interdizione dai pubblici uffici per anni 5 e revocava la pena accessoria della interdizione legale durante la pena;
- confermava nel resto la sentenza impugnata.
4) Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati.
In particolare, nell'interesse di RR RA sono stati presentati due ricorsi, rispettivamente a firma dell'avv. Giuseppe Gianzi e dell'avv. Manfredo Rossi.
L'avv. Gianzi ha dedotto, a motivi:
1) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in relazione agli artt. 8, 9, 19, 12, 16 c.p.p.. Violazione di legge ed illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di S. Maria C.V..
La Corte di Appello di Napoli ha ritenuto competente il Tribunale di S. Maria C.V., assumendo che il reato più grave, determinato secondo i criteri di cui all'art. 16 c.p.p., n. 1, è quello di cui al capo B) della rubrica (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80 comma 2), e ritenendo che, essendo incerto il luogo nel quale è avvenuta la prima introduzione in Italia della sostanza, ai fini della competenza deve farsi riferimento alle attività di trattative per l'acquisto, poste in essere nel casertano.
Al contrario, la competenza appartiene al Tribunale di Bari, luogo in cui, come risulta dalla prova documentale in atti, GO LE si è introdotto con la droga nel territorio nazionale, proveniente da Durazzo, il 27-5-2002, data che segna l'inizio dell'importazione dalla quale sono scaturite le altre attività illecite. Il giudice del gravame ha disatteso le argomentazioni svolte dalla difesa a sostegno della tesi della competenza del Tribunale di Bari, rilevando da un lato che prima dell'importazione e della conseguente detenzione vi era stato l'acquisto, avvenuto negozialmente in Italia, e dall'altro che la prova dell'importazione tramite i valichi doganali baresi sarebbe stata fornita tardivamente. Tale duplice assunto è erroneo. Con riguardo al momento delle trattative e dell'acquisto, infatti, si deve rilevare che il venditore-esportatore era residente in Albania, dove possedeva la sostanza e dove fu raggiunto dalle richieste degli acquirenti relative alla esportazione della droga in Italia. L'accordo, pertanto, fu raggiunto fuori del nostro territorio nazionale. Quanto alla pretesa tardività della prova documentale che la merce viaggiò con il GO in Italia, dove il corriere sbarcò proveniente via mare dall'Albania, al momento della proposizione dell'eccezione vi erano tutti gli elementi per poter acquisire, sulla base delle indicazioni fornite dalla difesa, la prova poi offerta dalla stessa difesa in dibattimento, che è stata ritenuta tardiva.
In ogni caso, ove sussistessero dubbi circa la competenza del Tribunale di Bari, dovrebbe affermarsi la competenza del Tribunale di Milano. Dalla telefonata delle ore 9,36 del 29-5-2002 tra il GO, che si trovava in una località del milanese, e il suo referente in Albania, emerge infatti con certezza che alla data del 29-5-2002 la merce si trovava assieme al corriere in località compresa nella competenza territoriale di Milano.
2) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 74 e 80. Violazione di legge e mancanza di motivazione.
Erroneamente nell'impugnata sentenza è stata ritenuta la sussistenza del reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. La pluralità degli acquisti da parte degli imputati residenti nel casertano, infatti, è idonea soltanto a provare una pluralità di episodi di traffico legati da uno stesso disegno criminoso, ma non certo l'esistenza di un'associazione, per la cui integrazione occorre un'organizzazione almeno rudimentale e, soprattutto, la cosiddetta affectio societatis;
elementi della cui esistenza il giudice di merito non ha fornito alcuna indicazione convincente. La sentenza impugnata è del pari erronea e comunque priva di motivazione logica nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. Ai fini dell'esistenza dell'aggravante in parola, infatti, può qualificarsi ingente solo quel quantitativo idoneo a turbare l'equilibrio del mercato ed a determinare, per la sua invadenza, una sensibile diffusione della sostanza in un determinato ambito territoriale. Nel caso di specie, non risulta in alcun modo dimostrata l'esistenza di tali condizioni, non essendo stata nemmeno indicata la destinazione finale della sostanza.
La Corte di Appello, inoltre, non ha dato risposta alle specifiche doglianze mosse dal RR in ordine all'affermazione della sua responsabilità, e ha dato un ingiustificato risalto ad intercettazioni telefoniche di dubbio significato. 3) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in riferimento alla negata concessione delle attenuanti generiche prevalenti ed alla determinazione della pena.
L'impugnata sentenza non ha fornito un risposta logica ed esauriente agli elementi evidenziati dalla difesa (ruolo non di primaria importanza del RR;
personalità dell'imputato quale risulta dai precedenti penali e giudiziari;
modalità del preteso concorso), che andavano valutati secondo i criteri di cui agli artt. 62 bis e 133 c.p. e che avrebbero dovuto portare al riconoscimento delle attenuanti generiche e al contenimento della pena inflitta. L'avv. Manfredo Rossi ha proposto i seguenti motivi:
1) Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 8 e 9 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, relativamente alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di S. Maria C.V..
Dalle intercettazioni telefoniche delle ore 9,36 e 11.54 del 29-5- 2002 risulta che lo stupefacente di cui al reato più grave (capo B) era in possesso del GO, che si trovava a Milano. Di
conseguenza, la competenza appartiene al Tribunale di Milano, giudice del luogo in cui è iniziata la detenzione della droga, imputazione avente priorità cronologica, a pari gravità di contestazione, rispetto a tutte le altre specificate in rubrica. Erroneamente, pertanto, la Corte di Appello ha ritenuto sussistere la competenza del Tribunale di S. Maria C.V., in base a presunti contatti che avrebbero preceduto la sicura ed incontestabile presenza a Milano del GO con lo stupefacente;
contatti che, oltre a non rivestire in sè connotati di certezza, non dimostrano affatto la stipula di un accordo già conseguito, ma eventualmente solo l'esistenza di pregresse trattative.
In ogni caso, ove volesse accedersi all'assunto della Corte di Appello in ordine a un'importazione già concordata e, quindi, a un accordo già concluso in precedenza, dovrebbe affermarsi la competenza del Tribunale di Bari, luogo in cui si è consumata l'importazione che ha preceduto la consegna del controvalore della droga.
2) Erronea applicazione dell'art. 74, D.P.R., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un'ipotesi di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dell'associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 stante l'intensità, continuità e frequenza dei rapporti protrattisi nel tempo tra diversi soggetti, unitamente "alla commissione di una pluralità di delitti fine, inquadratoli nel programma criminale tipico dell'associazione". Tale iter argomentativo è stato sostanzialmente ripercorso dalla Corte di Appello. I giudici di merito, per contro, non hanno fatto alcun concreto riferimento al presupposto, indispensabile ai fini dell'integrazione del reato associativo di cui al citato art. 74, di un accordo inteso alla commissione di una serie indeterminata di reati.
3) Inosservanza degli artt. 133 e 69 c.p. e mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, con riferimento altresì alla omessa dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di Appello ha escluso la prevalenza delle concesse attenuanti generiche, in considerazione della gravità dei fatti e del ruolo svolto dall'imputato nell'attività illecita, con una motivazione che prescinde da ogni rilievo attinente al profilo soggettivo del prevenuto, e che comporta una sproporzione della pena applicata.
Con memoria depositata in prossimità dell'odierna udienza l'avv. Manfredo Rossi ha insistito per l'accoglimento del ricorso, soffermandosi, in particolare, nell'eccezione di incompetenza per territorio.
5) Per MI MI sono stati proposti due ricorsi, rispettivamente dall'avv. Giuseppe Stellato e dall'avv. Gaetano Pecorella.
L'avv. Stellato ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 8. 9, 22 e 23 c.p.p.. Incompetenza per territorio del Tribunale di S. Maria C.V..
La competenza per territorio appartiene al Tribunale di Bari, luogo d'ingresso nel territorio nazionale dei veicoli sui quali è stata trasportata la sostanza stupefacente di cui al capo B). La Corte di Appello ha erroneamente rilevato che, a monte dell'importazione di decine di chilogrammi di eroina, in Italia si è verificata una serie di attività illecite (trattative per l'acquisto e loro conclusione a mezzo telefono, apprestamento dei mezzi finanziari per il pagamento) che valgono, ai sensi dell'art. 6 c.p.p., comma 2 e art. 10 c.p.p., comma 3, a radicare la competenza nel casertano, ove operavano gli acquirenti italiani. Tale ragionamento risulta viziato in radice, in quanto la competenza per territorio può essere radicata mediante ricorso alle regole suppletive solo ove risulti impossibile l'applicazione delle regole ordinarie dettate dall'art. 8 c.p.p.. Nel caso di specie, la norma di riferimento è quella dettata dall'art. 10, comma 3, che regola la competenza per i reati che siano commessi in parte all'estero:
applicando tale norma, in relazione all'art. 8 c.p.p., la competenza deve ritenersi radicata in capo al Tribunale di Bari, in quanto la prima delle condotte riportate nel capo d'imputazione è quella di importazione, che, anche da un punto di vista cronologico, costituisce il prius di tutte le altre attività contestate. Pertanto, solo nel caso in cui fosse risultata impossibile l'identificazione del luogo d'ingresso nel territorio nazionale dello stupefacente, sarebbe stato legittimo il ricorso ai criteri suppletivi.
2) Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74. La Corte di Appello non ha fornito adeguata risposta ai rilievi mossi con l'atto di appello circa la mancanza di elementi di prova sulla individuazione del MI quale autore dei reati contestati. In particolare, la ricostruzione probatoria che aveva portato all'affermazione di responsabilità dell'imputato si fondava sull'attribuzione allo stesso della proprietà o disponibilità di una vettura Jaguar tg. BJ118VF. La difesa, peraltro, aveva provato documentalmente che tale vettura non era intestata al MI, e che mancava una prova di carattere tecnico che consentisse di individuare nell'imputato l'autore delle telefonate che venivano poste a fondamento della ipotesi di reato.
3) Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art. 530 c.p.p., commi 1 e 2. La motivazione dell'impugnata ordinanza è carente nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, non avendo dato conto di una stabilità e continuità
di rapporti idonea a concretare l'affectio societatis, che rappresenta il minimo elemento identificativo dell'associazione. La Corte di Appello ha sovrapposto al concetto associativo quello della pluralità dei reati fine;
così facendo, essa ha trasformato un elemento sintomatico dell'associazione, da solo inidoneo a motivare la sussistenza dell'associazione stessa, in elemento unico e decisivo per la configurabilità di detto reato.
4) Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1. La sentenza impugnata risulta priva di motivazione anche in ordine alla ritenuta aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2, essendosi la Corte di Appello limitata ad una mera petizione di principio, secondo cui l'avere svolto un'attività di spaccio in conseguenza di costanti contatti, determinerebbe ex se il ruolo organizzativo e direttivo.
5) Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 56 c.p.. La Corte di Appello non ha fornito adeguata risposta alle deduzioni svolte dalle difesa, secondo cui le condotte contestate D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 potevano essere al più ricomprese nell'ipotesi del delitto tentato, mancando in relazione a tutti gli episodi la prova dell'intervenuta consegna dello stupefacente ovvero dell'impossessamento dello stesso da parte del MI. La tesi negoziale della cessione, seguita dal giudice del gravame, non può essere condivisa, in quanto il reato si consuma solo con la materiale apprensione dello stupefacente in capo al cessionario. 6) Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. Il giudice di appello ha affermato la sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 sulla scorta di un'errata interpretazione giurisprudenziale, in base alla quale a nulla rileva il rapporto tra il quantitativo di sostanza stupefacente e la saturazione del mercato. Tale argomentazione non appare corretta, in quanto la Suprema Corte ha più volte ribadito che, ai fini dell'integrazione dell'aggravante in esame, il concetto di quantità rilevante è relativo e deve essere rapportato all'area di mercato considerata in un determinato momento storico ed al periodo di tempo necessario per quel mercato ad assorbire o esaurire la quantità destinata allo spaccio. Nel caso di specie, pertanto, la Corte di Appello avrebbe dovuto escludere la sussistenza dell'aggravante in parola, in considerazione della grossa sproporzione tra il quantitativo di sostanza contestato e la saturazione del mercato nella enorme provincia casertana. La sentenza impugnata, inoltre, risulta scarsamente motivata anche in relazione al principio attivo della droga caduta in sequestro, che costituisce elemento da valutare per poter accertare l'idoneità della sostanza stupefacente a soddisfare una determinata area di mercato.
7) Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 62 bis c.p. e 133 c.p.. La sentenza impugnata non risulta motivata in relazione alla determinazione della pena e alla incidenza delle attenuanti generiche, avendo pretermesso, in violazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p., qualsiasi valutazione in ordine alla incensuratezza, alla giovane età, al comportamento processuale del MI.
L'avv. Pecorella ha dedotto:
1) Inosservanza della legge procesuale, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 8 e 9 c.p.p.. Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
L'interpretazione sistematica degli artt. 21 e 23 c.p.p. induce a ritenere che, una volta che le parti abbiano sollevato la questione in limine iudicii, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 23 c.p.p., a valutare la propria competenza, utilizzando, ai fini dell'indagine, anche gli ulteriori elementi di valutazione offerti dalle parti. Nel caso di specie, di conseguenza, il Tribunale prima e la Corte di Appello dopo avrebbero dovuto dichiarare l'incompetenza per territorio e trasmettere gli atti al Pubblico Ministero di Bari, essendo stata fornita la prova che GO LE era sbarcato in tale località, iniziando di qui il suo viaggio per l'Italia, fino a raggiungere Caserta.
In ogni caso, laddove si dovesse escludere la competenza del Tribunale di Bari, dovrebbe ravvisarsi, in relazione al reato sub B), considerato il più grave, la competenza del Tribunale di Milano, quale giudice del luogo in cui per la prima volta è stata individuata la presenza del GO nel territorio nazionale. Come è stato rilevato dalla stessa Corte di Appello, infatti, alle ore 9,36 del 29-5-2002 il GO, da una località del milanese ha chiamato il suo referente in Albania, dal quale ha ricevuto la disposizione di "finire prima il lavoro là e poi scendere giù". Orbene, poiché con tale telefonata si è realizzato all'interno dei fornitori quel rapporto da cui è scaturita, secondo la Corte, la consegna della sostanza stupefacente, devono trovare applicazione le regole suppletive previste dall'art. 9 c.p.p., in forza delle quali la competenza deve essere attribuita al giudice dell'ultimo luogo (conosciuto) in cui è avvenuta "una parte dell'azione o dell'omissione".
2) Inosservanza della legge penale, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1. Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
L'impugnata sentenza merita censura nella parte in cui ha desunto la prova dell'associazione contestata al capo A) dalla reiterazione e dalla costanza dei contatti tra più individui, in ciò spinti dal fine di trafficare in sostanze stupefacenti. Ai fini della sussistenza del reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, infatti, occorre riscontrare l'esistenza di una stabile e preordinata organizzazione, che non può coincidere con semplici accordi rivolti alla esecuzione di singoli scambi di sostanze stupefacenti, eventualmente punibili ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Nel caso di specie, dalla stessa motivazione della sentenza impugnata emerge che gli episodi contestati ai sensi dell'art. 73 sono stati singolarmente e preventivamente oggetto di specifici accordi. I giudici di merito, inoltre, non hanno fatto cenno alla "indeterminatezza" della serie di reati-fine oggetto del programma criminoso, che vale a contraddistinguere il reato associativo di cui all'art. 74. Manca altresì la prova dell'esistenza di un'"organizzazione", sia pure rudimentale, finalizzata al perseguimento di uno scopo comune a tutti i partecipi dell'organizzazione. La sentenza di appello offre, al riguardo, argomenti a sostegno della tesi difensiva, dando atto dell'esistenza di un autonomo gruppo criminale albanese, di cui fa parte l'imputato IU DH, con "molteplici contatti in Italia" con soggetti diversi, che nulla hanno a che vedere tra loro. I giudici del merito, inoltre, nel far presente che l'associazione criminosa non è esclusa da eventuali situazioni di contrasto o divergenza tra i singoli partecipi, non tiene conto del fatto che, nella specie, sono proprio due dei presunti capi o promotori a contrapporsi al gruppo dei fornitori albanesi, con ciò stesso dimostrando di non perseguirne gli interessi.
3) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). La Corte di Appello ha ritenuto certa, in capo al MI, la proprietà dell'auto Jaguar tg. BJ 118 FW esclusivamente sulla base delle deposizioni degli operanti, ritenendo di non poter attribuire alcuna rilevanza al certificato del P.R.A. prodotto dalla difesa, trattandosi di una mera fotocopia priva di qualsiasi autenticità e "il cui contenuto rappresentativo" si arresterebbe "alla data del 29- 5-2001". Tale affermazione è frutto di un travisamento dell'effettivo contenuto del certificato in questione, il quale, oltre ad attestare il trasferimento di proprietà del veicolo alla data del 29-5-2001, attesta anche che la situazione è aggiornata al 17-9-2004.
A conferma dell'autenticità del certificato in oggetto il ricorrente ha allegato l'originale di tale atto.
6) Il difensore di IM AN ha proposto i seguenti motivi:
1) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai motivi di appello e al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 80. Dagli atti non emerge alcuna prova in ordine al reato contestato al IM al capo A). Gli episodi che riguardano il ricorrente sono solo due, e non possono certamente dimostrare che l'imputato è intraneo alla contestata associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, non essendovi nel IM alcuna coscienza e volontà di partecipare e di contribuire attivamente alla vita dell'associazione, ne' la finalità di realizzare una pluralità indeterminata di delitti in materia di stupefacenti. Quanto all'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, la sua sussistenza non può essere ritenuta in via empirica, occorrendo la prova certa del quantitativo ingente per poter affermare che si andava a saturare una zona di territorio in cui spacciarla. 7) GO LE, a mezzo del suo difensore, ha dedotto: 1) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione agli artt. 8, 9, 12 e 16 c.p.p.. La Corte di Appello ha ritenuto ben radicata la competenza perché parte dell'azione del reato più grave (quello sub B) si era svolta nel casertano, ove operavano gli acquirenti del quantitativo di droga asseritamene consegnato dal GO. Tale interpretazione non può essere condivisa, basandosi sul presupposto, non dimostrato, che le trattative per l'acquisto si siano svolte a distanza, telefonicamente, tra acquirenti di stanza nel casertano e venditori operanti in Albania.
In realtà, ai fini della individuazione del giudice competente, è necessario accertare se la droga è stata o meno introdotta in Italia dal GO. Nella ipotesi affermativa, il giudice naturale deve essere considerato quello di Bari, luogo in cui, come si evince dalla lista d'imbarco del 27-5-2002 esibita dalla difesa MI-RR, il GO, proveniente da Durazzo, è sbarcato la mattina del 28-5-2002.
Qualora, invece, si dovesse ritenere che la droga non fu introdotta in Italia dal GO, è logico pensare che la sostanza fu affidata all'imputato una volta giunto a Milano, dove pertanto il predetto dovette recarsi per prelevare la droga da consegnare a Caserta. Tale ricostruzione, che ha il pregio di confidare sull'unico dato certo della localizzazione del codice IMEI...960 in uso al GO a Parabiago, vicino Milano, è quella che spiega in modo più razionale gli spostamenti del GO, e induce ad individuare il giudice naturale in quello di Milano. 2) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione agli artt.267 e 271 c.p.p.. L'impugnata sentenza è censurabile nella parte in cui ha disatteso l'eccezione dell'appellante di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche effettuate sul codice IMEI ...960 in uso al GO per mancanza di motivazione del decreto autorizzativo emesso in data 27-5-2002 dal GIP di Milano nell'ambito del procedimento n. 45857/00 RGNR, pendente dinanzi alla Procura di Milano.
L'imputato ha documentato l'illegittimità dell'autorizzazione delle intercettazioni in questione producendo la richiesta del P.M., la nota della Guardia di Finanza in essa richiamata e il decreto autorizzativo del GIP, nei quali non si fa alcun riferimento al codice IMEI ...960. Pertanto, avendo la difesa dimostrato la totale carenza di motivazione del decreto di autorizzazione delle intercettazioni delle conversazioni svolte sul predetto codice, la Corte territoriale non poteva utilizzare tali intercettazioni. 3) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per carenza e manifesta illogicità della motivazione.
La motivazione dell'impugnata sentenza è carente e illogica sia nella parte in cui è pervenuta ad identificare nel GO l'utilizzatore del telefonino contraddistinto dall'IMEI ...960, sia nella parte in cui ha ritenuto che l'imputato il 30-5-2002 ha consegnato al MI e al RR la sostanza stupefacente di cui al capo B).
4) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2.
La Corte di Appello ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 in relazione all'importazione dei 15 chili di eroina di cui al capo B), sul rilievo che, poiché in altre occasioni i coimputati del GO, il MI e il RR, avevano acquistato da IU AR quantità ben maggiori di droga, da qualificare sicuramente ingenti, anche quella asseritamene consegnata dal GO doveva essere considerata ingente. Trattasi di motivazione del tutto illogica, così come è illogico ipotizzare che a bordo di una Rover coupè 126 potessero essere occultati 15 kg. di eroina, confezionata presumibilmente in 30 scatoli, tenuto conto delle ridotte dimensioni di tale auto. In ogni caso, la Corte di Appello non ha argomentato in base a quali criteri abbia considerato ingente un quantitativo di 15 chili di eroina di qualità scadente e non testata quanto a principio attivo.
8) IU BA ha proposto personalmente ricorso, per i seguenti motivi:
1) Erronea applicazione delle norme in materia di competenza per territorio, con particolare riferimento all'art. 8 c.p.p., comma 1 e art. 10 c.p.p., comma 3. Dal combinato disposto delle indicate norme si evince che la competenza territoriale in ordine ai reati commessi in parte all'estero, è determinata dal luogo in cui è stata consumata parte dell'azione illecita nel territorio nazionale. Inoltre, trattandosi di una pluralità di reati connessi, il luogo di consumazione, ai fini della determinazione della competenza, deve essere individuato dalla condotta più grave, temporalmente prioritaria, tra quelle oggetto di contestazione. Nel caso di specie, il primo e più grave tra i reati contestati è quello di cui al capo B), che, al pari di tutte le altre imputazioni D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 73 e 80, annovera quale condotta prioritaria l'importazione di droga. Di conseguenza, la competenza appartiene al giudice di Bari, luogo attraverso il quale il corriere GO LE ha fatto ingresso nel territorio italiano importando la droga. Il fatto che la sostanza stupefacente proveniente dall'Albania entrasse in Italia sempre attraverso Bari, d'altro canto, era noto anche al GIP, il quale nell'ordinanza di custodia cautelare ha descritto puntualmente il tragitto che la sostanza compiva per giungere in Italia. 2) Inosservanza delle norme processuali relative alla verifica dell'identità personale e fisica dell'imputato (artt. 66 e 68 c.p.p.). Anche all'esito degli accertamenti espletati ex art. 507 c.p.p. con la perizia fonica e la rogatoria internazionale, permangono seri dubbi in merito alla identificazione dell'imputato indicato col nominativo di IU DH. Non è possibile affermare con certezza, infatti, che la persona identificata attraverso la consulenza tecnica e le conseguenti notizie acquisite mediante rogatoria internazionale, sia lo stesso IU DH fino ad allora individuato in virtù dei dati anagrafici rilevati nel processo di Milano;
e ciò sia in considerazione della differente data di nascita emersa dalla rogatoria internazione, sia pure in ordine al solo mese (aprile anziché maggio), sia per la mancanza di qualsiasi accertamento inerente all'identità fisica delle persone contro cui si è proceduto nei due processi. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata, con o senza rinvio, "per essere ignoto l'autore del reato".
3) Carenza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2.
L'aggravante dell'ingente quantità deve ritenersi insussistente, quanto meno nelle ipotesi in cui è stata presunta l'avvenuta cessione della sostanza solamente sulla base delle intercettazioni telefoniche, stante la mancata conoscenza, da parte dei giudici, della percentuale di principio attivo delle sostanze che sarebbero state importate nel territorio dello Stato.
9) Il difensore di MO IN ha dedotto:
1) Erronea applicazione delle disposizioni in tema di competenza per territorio, con particolare riferimento all'art. 8 c.p.p., comma 1 e art. 10 c.p.p., comma 3. In caso di pluralità di reati contestati e loro connessione, si deve applicare il principio della priorità temporale delle condotte e del rapporto di gravità tra esse, con conseguente fissazione della competenza nel luogo di consumazione del più grave fra i delitti contestati. Nel caso di specie, il primo e più grave fra i reati contestati di pari gravità astratta è quello di cui al capo B), e in tutti i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 è stata contestata l'importazione della droga. In concreto, l'unica condotta storica individuabile nel tempo e nello spazio è costituita dall'introduzione della droga nel territorio italiano, che è avvenuta sempre a Bari. Erroneamente, pertanto, la Corte di Appello ha disatteso l'eccezione di incompetenza, affidandosi non all'unico dato processuale certo (luogo di importazione), ma a quello di residenza degli imputati ritenuti principali, che dimoravano in provincia di Caserta.
2) Mancata e manifesta illogicità della motivazione, nonché erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., nn. 2 e 3. La Corte di Appello, nel confermare la penale responsabilità del MO, non ha fornito alcuna risposta in ordine alle argomentazioni svolte dalla difesa circa l'attendibilità del dichiarante RS. Quest'ultimo, infatti, aveva inserito il MO in una sorta di sodalizio non con il RR e il MI, ma con tale Guida. Le sue dichiarazioni, pertanto, non corroborano, ma anzi contraddicono l'accusa di operatività del ricorrente in concorso e nell'interesse dei due predetti coimputati. Il giudice del gravame, inoltre, non ha tenuto conto dei rilievi difensivi, secondo cui dalle attività investigative svolte non è derivato alcun sequestro ne' passaggio di pacchetti, che sarebbe stato necessario per confortare l'accusa, dato il ruolo non tanto di negoziatore ma di mediatore materiale attribuito al ricorrente. 3) Mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità.
La Corte di Appello ha erroneamente ritenuto la sussistenza dell'aggravante in questione, nonostante la totale ignoranza circa la percentuale di principio attivo delle sostanze asseritamene trattate dal ricorrente.
4) Erronea applicazione dell'art. 81 c.p.. Come era stato esattamente ritenuto dal Tribunale, la partita di droga nella cui commercializzazione, secondo l'accusa, si era inserito il MO, era unica. La pluralità di destinazioni, pertanto, non era giuridicamente rilevante, trattandosi di condotta unica e, quindi, di reato unico, anche se realizzato con pluralità di azioni esecutive.
10) Il difensore di PA ST ha dedotto: 1) Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento al combinato disposto degli artt. 142, 135 e 136 c.p.p., art. 50 disp. att. c.p.p., in relazione al capo 1.4 della motivazione della sentenza impugnata.
In appello la difesa del PA aveva eccepito la nullità della trascrizione dei verbali stenotipici delle udienze, in quanto mancanti della firma dell'ausiliario che assiste il giudice o dei soggetti, muniti di esperienza tecnica, autorizzati dal Presidente del Tribunale ad eseguire le operazioni di registrazione e trascrizione. La Corte di Appello, dinanzi alla precisa indicazione dei verbali stenotipici trascritti e firmati da tecnici diversi da quelli che avevano assistito l'ausiliario in udienza, ha escluso la dedotta nullità, richiamando l'art. 138 c.p.p., comma 2. Tale norma processuale, peraltro, riguarda il caso, che non ricorre nella fattispecie in esame, dell'"impedimento" della persona che ha impresso i nastri: solo in tale ipotesi, il giudice dispone che la trascrizione sia affidata a persona diversa. Non appare corretto nemmeno il richiamo operato dalla Corte di Appello all'art. 51 disp. att. c.p.p., che disciplina le modalità di scelta delle imprese e di finanziamento dei relativi costi, ma non sostituisce il combinato disposto dell'art. 135 c.p.p. (che assegna al giudice del giudizio la facoltà di autorizzare il proprio ausiliare ad avvalersi di tecnici per la redazione dei verbali di udienza) e art. 50 disp. att. c.p.p. (che prevede che solo i tecnici autorizzati a norma dell'art. 135 c.p.p. possano sottoscrivere il relativo verbale). Il verbale di udienza, d'altronde, ai sensi dell'art. 137 c.p.p., deve essere sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto;
e, ai sensi dell'art. 142 c.p.p., il verbale è nullo se difetta tale sottoscrizione, non potendosi intendere per "pubblico ufficiale" un mero dipendente della società che abbia stipulato un contratto con il Tribunale circondariale, non autorizzato dal giudice ad assistere il proprio ausiliario in udienza.
2) A) Manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla interpretazione della conversazione delle ore 15,27 del 2-12-2002 tra MO e PA.
La Corte di Appello, nel ritenere condivisibile il giudizio espresso dal Tribunale, che aveva desunto dalla conversazione n. 50 delle ore 15,27 del 2-12-2002 tra il MO e il PA che il prezzo complessivamente versato per la "macchina" era stato di Euro 87.000, è incorso in un duplice travisamento di fatto: in primo luogo perché la conversazione riportata non è la n. 50, in secondo luogo perché in modo illogico ha dedotto che l'indicato prezzo non potesse riferirsi a una macchina, dal momento che nella conversazione in oggetto non si parlava affatto di una macchina. Il PA, al contrario, come si evince dal suo interrogatorio e dalle sue successive dichiarazioni scritte, ha sostenuto che era stato interessato alla vendita di un appartamento del valore di L. 220.000.000, che era stato pagato con 87.000 Euro in contanti e per la differenza con la cessione di un'auto Mercedes.
B) Manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla corrispondenza tra la quantità della sostanza stupefacente che si assume ceduta (5 kg. a L. 33.000.000 al kg.). e la somma di Euro 87.000 (pari a L. 168.445.490) di cui parla il PA nella conversazione telefonica delle ore 15,27 del 2-12-2002. La Corte territoriale, pur di giustificare la mancata corrispondenza tra i due importi, afferma che probabilmente la droga era stata pagata 33.691.098 L. al kg, anche se per mera approssimazione nella conversazione telefonica il prezzo era stato indicato in L. 33 milioni al kg. Trattasi di ragionamento illogico, in quanto, per regola di comune esperienza, un kg. di droga non può costare 33.691.098 L..
C) Inosservanza dell'art. 546 c.p.p., n. 1, lett. e), per mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ha ritenuto inattendibili le prove contrarie.
Nel corso del giudizio il PA ha ammesso di avere effettuato le telefonate che gli venivano contestate, nelle quali si parlava di una movimentazione di Euro 87.000, ma ha fatto presente che tale movimentazione si riferiva al progetto di trasferimento della proprietà di un immobile. Nel corso del dibattimento, sono stati escussi tre testi e prodotti documenti, che hanno corroborato l'assunto dell'imputato. Con i motivi di appello il ricorrente ha mosso ampi rilievi avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva espresso considerazioni critiche sulle prove a discarico addotte dall'imputato. La Corte di Appello ha omesso ogni valutazione al riguardo, limitandosi ad affermare in modo generico l'inattendibilità della ipotesi di consegna della somma di 87.000 Euro da parte del promissario acquirente, senza aver prima controllato adeguatamente la libera trasferibilì tà del bene oggetto della trattativa di compravendita.
D) Mancanza di motivazione in relazione alle valutazioni espresse nei motivi di appello sulle prove a discarico. Manifesta illogicità della motivazione nella disamina degli elementi inficianti la prova a discarico.
La Corte di Appello non ha motivato in ordine ai rilievi critici mossi dall'appellante avverso la valutazione negativa espressa dal Tribunale sulle prove a discarico (deposizioni dei testi LA AL, PA PI e ing. Sculli, oltre ai documenti versati in atti), ritenendo sufficienti ad invalidare tali prove la negazione del RR e il silenzio del MO. Tale percorso logico-argomentativo è erroneo, in quanto le dichiarazioni di un imputato, quale il RR, che ha interesse processuale a negare qualsiasi rapporto telefonico con il PA, al fine di assicurarsi l'impunità dalle altre vicende, non può invalidare la prova a discarico fornita con tre testi e numerosi documenti. Parimenti illogico è desumere dal silenzio del MO la mancata conferma della ricostruzione storica del fatto compiuta dal ricorrente.
E) Erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., n. 1, lett. b) - manifesta illogicità della motivazione in relazione alla disamina della "rassegnazione" del MO innanzi alla mancata consegna del compenso per la sua mediazione.
La responsabilità del prevenuto è stata desunta esclusivamente dalla trascrizione di intercettazioni telefoniche ed ambientali, che costituiscono prova indiziaria e non diretta. Gli indizi desumibili da tali intercettazioni, peraltro, oltre a difettare dei requisiti della precisione, concordanza ed univocità, richiesti dall'art. 192 n. c.p.p. affinché essi possano assurgere a prova di un fatto, sono contrastati dalla prova diretta fornita dai tre testi a discarico e dai documenti versati in atti, relativi sia all'immobile in oggetto che alle vicende amministrative che ne hanno impedito l'alienazione. 3) Omessa motivazione in ordine alla sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 132 disp. att. c.p.p. (già proposta in primo grado e riproposta con i motivi di appello) con riferimento all'art. 25 Cost., nel caso in cui voglia intendersi che nei processi di competenza della Procura Distrettuale Antimafia possa individuarsi quale Presidente del Tribunale competente a fissare il luogo e la data di comparizione per il giudizio il Presidente di circondario diverso da quello a cui appartiene il GUP che dispone il decreto di rinvio a giudizio.
4) Riproposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429 c.p.p., n. 1, lett. e) e f) in relazione all'art. 111 Cost., 2 cpv., con riferimento al principio di ragionevolezza dell'ordinamento giuridico dello Stato, per la individuazione della legge regolatrice della competenza territoriale nelle diverse fasi della vicenda processuale, nella parte in cui non prevede che per i reati ex art. 51 c.p.p., n. 3 bis non sia individuato come giudice competente a conoscere del giudizio il Tribunale Distrettuale. Manifesta illogicità della motivazione della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
11) Con due separati ricorsi, presentati nell'interesse di RS AN rispettivamente dall'avv. Fernando Rossi e dall'avv. Gianluca Maria Rossi, è stata denunziata, con un unico motivo, violazione di legge, grave carenza e contraddittorietà di motivazione.
L'RS, collaboratore di giustizia, con l'atto di appello aveva chiesto che gli venisse riconosciuta la circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7. La Corte di Appello, pur avendo dato atto che il ricorrente ha validamente collaborato, che le sue dichiarazioni appaiono veritiere in quanto confortate dal contenuto delle eseguite intercettazioni e che tale contributo è stato determinante ai fini della ricostruzione del fatto e dell'individuazione della responsabilità di altri imputati e per interrompere l'attività contro legem, ha disatteso la richiesta dell'appellante, limitandosi a rilevare che la motivazione del Tribunale in ordine al diniego della invocata attenuante appare "esauriente e non inficiata dalle deduzioni difensive". Tale affermazione non soddisfa l'obbligo motivazionale gravante a carico del giudice di appello, il quale era tenuto a dare una risposta alle specifiche censure mosse dalla difesa.
In ogni caso, l'RS avrebbe potuto aspirare anche al riconoscimento dell'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.8, la quale può ben concorrere con quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7.
12) FI MI, a mezzo del suo difensore, ha dedotto:
1) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, art. 192 c.p.p., comma 2 e art. 530 c.p.p., commi 1 e 2.
La Corte di Appello inferisce la responsabilità dell'imputato sulla base dei semplice rinvenimento nell'auto di sua proprietà della sostanza stupefacente caduta in sequestro. Tale unico dato fattuale, in assenza di ulteriori elementi, non poteva essere ritenuto idoneo all'affermazione di responsabilità del prevenuto, non emergendo dagli atti la prova che FI MI fosse consapevole della presenza della sostanza nella sua vettura. Le conclusioni della Corte di Appello, oltre che illogiche, contrastano con i principi di diritto in materia di concorso di persone nel reato, in assenza di prova di un qualsiasi contributo morale o materiale nella consumazione del reato contestato. Le circostanze poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, pertanto, non possono essere qualificati indizi plurimi, gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 2. 2) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 80 e 73. Il giudice del gravame ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 solo in ragione del. dato ponderale della sostanza stupefacente, omettendo di considerare che il quantitativo sequestrato non era certamente sufficiente a saturare l'ampia area di mercato (territorio casertano e napoletano) alla quale, secondo il capo d'imputazione, era diretto.
3) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione agli artt. 59 e 118 c.p. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. L'aggravante di cui all'art. 80 andava esclusa anche perché l'imputato poteva considerarsi responsabile solo in relazione al quantitativo consegnato dal NI a IM UC, e non in relazione a tutto il quantitativo che il NI teneva nella sua cabina.
L'aggravante in parola, inoltre, andava esclusa, ai sensi dell'art.59 c.p., non essendovi prova che l'imputato fosse a conoscenza del quantitativo di droga trasportato.
4) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione agli artt. 132, 133 e 133 bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 84 e 86.
L'impugnata sentenza è affetta da violazione di legge e da mancanza o manifesta illogicità della motivazione, sia in ordine alla mancata riduzione della pena ai minimi edittali, sia in ordine alla disposta confisca di quanto caduto in sequestro, sia in ordine alla disposta espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato. DIRITTO
Per ragioni di ordine sistematico, si ritiene opportuno affrontare in primo luogo le questioni comuni a più ricorrenti, concernenti la competenza per territorio dell'autorità giudiziaria di S. Maria C.V., la sussistenza del reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e la configurabilità dell'aggravante di cui al
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. Successivamente, si passerà alla disamina dei motivi di ricorso riguardanti le singole posizioni. 1) La competenza per territorio.
a) Col primo motivo dei rispettivi ricorsi l'IU e i difensori del RR, del MI, del GO e del MO hanno impugnato la sentenza di appello, nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria di S. Maria C.V..
Nel l'affrontare la questione, deve premettersi che, secondo quanto risulta dall'ordinanza in data 30-3-2004 del Tribunale di S. Maria C.V., richiamata a pag. 8 della sentenza impugnata, nella fase preliminare al dibattimento la difesa del GO aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di S. Maria C.V. in favore di quello di Milano, sul rilievo che dal contenuto della conversazione intercettata alle ore 9,36 del 29-5-2002 sull'utenza in uso al predetto imputato (con la quale quest'ultimo, da una località del milanese, aveva chiamato il suo referente in Albania, ricevendo disposizione di "finire prima il lavoro là e poi scendere giù") si desumeva che in tale data il GO si trovava in Milano e aveva con sè la droga, oggetto di contestazione. Solo nella fase dibattimentale alcuni difensori hanno indicato come competente il Tribunale di Bari, quale giudice del luogo attraverso il quale il GO aveva introdotto la sostanza stupefacente nel territorio nazionale. In sede di appello i difensori si sono divisi tra le due soluzioni, che per alcuni dei ricorrenti, nel presente grado di giudizio, sono state prospettate in via alternativa. b) Come è noto, l'art. 491 c.p.p., comma 1 pone un limite invalicabile alla deducibilità della eccezione di incompetenza per territorio, stabilendo che la relativa questione resta preclusa se non è stata proposta "subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti".
Orbene, poiché lo stesso art. 491 c.p.p., comma 1 dispone che la questione relativa alla competenza è decisa "immediatamente", va da sè che il relativo esame deve avvenire sulla base degli atti in quel momento disponibili, e cioè sulla scorta della imputazione formulata dal P.M., del materiale d'indagine posto a disposizione del giudice e delle parti dall'organo dell'accusa, delle prospettazioni operate dalla parte interessata e della documentazione da questa eventualmente prodotta. Ne consegue che, anche quando la questione venga devoluta al giudice dell'impugnazione, la verifica della competenza territoriale da parte di quest'ultimo deve essere effettuata con valutazione ex ante, e quindi con riferimento ai soli dati fattuali disponibili al momento della prospettazione dell'eccezione nel termine di cui all'art. 491 c.p.p., comma 1 e della relativa decisione (che nel presente procedimento è stata adottata dal Tribunale nella fase preliminare del dibattimento, con ordinanza in data 30-3-2004); sicché restano privi di rilievo eventuali, successivi, eventi istruttori o decisori, di significato diverso rispetto ai dati precedentemente valutati ai fini della fissazione della competenza per territorio (Cass. Sez. 6, 4-5-2006 n. 33435; Cass. Sez. 1, 20-10-1995 n. 5230). La correttezza di tale soluzione è confermata dal raffronto tra il primo comma dell'art. 491 c.p.p., che preclude in modo assoluto la possibilità di dedurre le questioni concernenti la competenza per territorio e per connessione (e le altre questioni preliminari specificate nel medesimo comma) oltre il termine innanzi indicato, e il secondo comma dello stesso articolo, che in relazione ad altre questioni preliminari, quali quelle concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento e la riunione o separazione dei giudizi, stabilisce che il predetto termine preclusivo non opera quando "la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento". È solo in relazione a tali ultime questioni preliminari, pertanto, che possono assumere rilievo le emergenze sopravvenute dopo la costituzione del rapporto processuale. Alla stregua degli enunciati principi, correttamente la Corte di Appello, in conformità del giudizio espresso dal Tribunale, ha ritenuto tardiva l'allegazione, da parte della difesa del MI, in avanzata fase dibattimentale, di documentazione (lista d'imbarco in data 27-5-2002 sulla motonave "Capitan Alexandros A") diretta a comprovare che il corriere GO LE, proveniente da Durazzo, avrebbe fatto ingresso e importato in Italia la sostanza stupefacente di cui al capo B) (individuato dal giudice del gravame come il reato più grave) sbarcando a Bari.
Dovendosi escludere, di conseguenza, sulla base del materiale disponibile nella fase predibattimentale, la sussistenza di elementi idonei ad individuare in Bari il luogo di introduzione della sostanza stupefacente nel territorio nazionale, si rivela privo di fondamento l'assunto della competenza del Tribunale di Bari, propugnato dalla difesa del RR, del MI, del GO, dell'Haxiu e del MO.
c) Risulta altresì infondata la tesi, prospettata in via alternativa dai difensori del RR, del MI e del GO, che vorrebbe radicata la competenza territoriale presso il Tribunale di Milano. Come è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di competenza territoriale, le diverse condotte previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, poste tra loro in rapporto di alternatività formale, perdono la loro individualità e, quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, senza un'apprezzabile soluzione di continuità, costituiscono, in una sorta di progressione criminosa, condotte plurime di un unico reato. In tal caso, pertanto, per determinare la competenza per territorio, ai sensi dell'art. 8 c.p.p., comma 3, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate. Laddove tale luogo non sia identificato o identificabile con certezza, la competenza non può che essere individuata facendo richiamo ai criteri suppletivi stabiliti, in via successivamente gradata, dall'art. 9 c.p.p. (Cass. Sez. 4, 18-10-2007 n. 42740; Cass. Sez. 4, 5-2-2004 n. 17626; Cass. Sez. 6, 30-6-1998 n. 2411). Con particolare riguardo all'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui la prima delle condotte addebitate sia quella di importazione, è stato puntualizzato che, allorché si accerti che la condotta criminosa tesa all'importazione della sostanza stupefacente sia iniziata prima del formale ingresso della droga nel territorio nazionale, l'inizio della condotta incriminata va anticipata temporalmente, avendo riguardo al luogo in cui sono state compiute le attività penalmente rilevanti (come quella tesa alla materiale predisposizione dei mezzi finanziari necessari per l'acquisto all'estero della sostanza ovvero quella tesa alla materiale organizzazione del viaggio) (Cass. Sez. 4, 14-1-2005 n. 11170). Nella fattispecie in esame, la Corte di Appello, nell'individuare, in base ai criteri fissati dall'art. 16 c.p.p., n. 1, il reato più grave in quello ascritto al capo B) della rubrica (art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, art. 80, comma 2, in relazione all'importazione, trasporto, vendita, acquisto, detenzione e cessione di 15 kg. di sostanza stupefacente di tipo eroina), ha dato atto che, con riferimento a tale episodio, prima della importazione in Italia e del trasporto della sostanza, vi è stata una serie di attività illecite di pari gravità (trattative per l'acquisto e loro conclusione a mezzo telefono;
apprestamento dei mezzi necessari per il pagamento) che, essendo antecedenti ed essendosi verificate in parte in Italia, valgono, ai sensi dell'art. 6 c.p., comma 2 e art.10 c.p.p., comma 3 (il quale, per i reati commessi in parte all'estero, richiama i criteri di determinazione della competenza previsti dagli artt. 8 e 9) a radicare la competenza nel casertano, ove operavano gli acquirenti italiani RR e MI. Al riguardo, la Corte di merito ha richiamato, in particolare, la telefonata delle ore 21,17 del 29-5-2002 tra il GO e il suo referente in Albania: nell'occasione, al GO veniva comunicato il numero di telefono delle persone che stavano "giù", alle quali doveva consegnare la droga, con la raccomandazione di chiamarli subito, perché "è da giorni che aspettano", e la precisazione che doveva ritirare "50" a titolo di acconto, perché il saldo sarebbe stato effettuato direttamente in Albania. Con ciò resta incontestabilmente accertato, secondo il giudice distrettuale, che i soggetti che utilizzavano l'utenza indicata al GO, vale a dire il MI e il RR, avevano preventivamente concordato con gli albanesi l'acquisto della partita di droga, avevano apprestato il denaro da versare al corriere a titolo di acconto (importo poi effettivamente corrisposto, sia pure in misura di "28" e non di "30") e attendevano la consegna "da giorni", e quindi in epoca sicuramente antecedente a quella di ingresso del GO in Italia.
La Corte di Appello, pertanto, ha accertato, con apprezzamento in fatto insindacabile in questa sede, che le attività precedenti e strumentali a quella di importazione sono state poste in essere nel casertano;
sicché, in applicazione dei principi innanzi enunciati, correttamente è stata ravvisata, ai sensi dell'art. 8 c.p.p., comma 3, la competenza del Tribunale di S. Maria C.V., quale giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato contestato. c) Ad analoghe conclusioni in merito alla competenza dell'autorità giudiziaria di S. Maria C.V., peraltro, dovrebbe pervenirsi anche ove volesse escludersi la rilevanza, ai fini della determinazione della competenza, del luogo di commissione delle indicate attività preparatorie e strumentali all'importazione della droga. Premesso, infatti, che l'individuazione della competenza va effettuata su basi certe, e non su mere supposizioni, si osserva che, nel caso di specie, alla stregua dei dati fattuali emersi nella fase predibattimentale, non è dato conoscere il luogo attraverso il quale la sostanza stupefacente è stata introdotta nel territorio nazionale.
Pertanto, non essendo noto il luogo di commissione della prima delle condotte addebitate (importazione), in base ai criteri suppletivi previsti dall'art. 9 c.p.p., comma 1 la competenza dovrebbe comunque ritenersi radicata presso il Tribunale di S. Maria C.V., quale giudice dell'ultimo luogo certo in cui è avvenuta una parte dell'azione contestata: secondo quanto accertato in punto di fatto a pag. 31 della sentenza impugnata, infatti, la consegna della partita di eroina di cui al capo B) al RR e al MI è stata effettuata dal GO, in data 30-5-2002, nei pressi del Tarì, nella zona industriale di Marcianise (in provincia di Caserta). Tale luogo, a ben vedere, oltre che l'ultimo, è anche l'unico in cui (a parte le attività preparatorie evidenziate dalla Corte di Appello) si è sicuramente verificata in Italia una parte della condotta incriminata. Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, infatti, il fatto che il GO, al momento della telefonata intercettata alle ore 9,42 del 29-5-2002 (con la quale, da una località del milanese, ha chiamato il suo referente in Albania, ricevendo la disposizione di "finire prima il lavoro là e poi scendere giù"), si trovava a Milano, non prova affatto - ai fini della determinazione della competenza, che, come si è detto, non può basarsi su mere congetture, ma su dati certi - che il GO si trovasse già nella detenzione della partita di droga poi consegnata al MI e al RR e avesse già iniziato l'attività di spaccio nel milanese;
e, comunque, nessun concreto accertamento al riguardo è contenuto nell'impugnata sentenza. In ogni caso, anche a voler ritenere certa tale illecita attività, la circostanza atterrebbe a una condotta intermedia (successiva all'importazione nel territorio nazionale) che, nell'ottica dei criteri dettati dall'art.9 c.p.p., comma 1, verrebbe a scolorirsi e a perdere rilevanza, a fronte del positivo accertamento del luogo della successiva consegna della partita di eroina.
2) Il reato associa rivo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Le censure mosse dai difensori del RR (col secondo motivo di ricorso), del MI (col terzo motivo del ricorso dell'avv. Stellato e col secondo motivo del ricorso dell'avv. Pecorella) e del IM avverso la sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato la responsabilità dei loro assistiti in ordine al reato associativo contestato al capo A) della rubrica, appaiono prive di fondamento.
Come è noto, l'elemento costitutivo del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 è rappresentato dal vincolo associativo di natura permanente che lega tre o più persone, impegnate nella realizzazione di un comune programma volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere dato anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Cass. Sez. 4, 7-2-2007 n. 25471;
Cass. Sez. 4, 29-11-2005 n. 4481). È stato altresì precisato che la prova del reato può essere desunta da una serie di episodi singoli, ciascuno dei quali può non apparire significativo, ma che, unitariamente considerati, valgono a integrare quel quadro di stabilità dell'organizzazione, di suddivisione dei ruoli, di disponibilità ad una serie indeterminata di delitti, che costituisce caratteristica inconfondibile della partecipazione associativa (Cass. Sez. 6, 13-12-2000 n. 10781). Si è rilevato, inoltre, che il vincolo associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 può essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori all'ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione), e anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo (Sez. 6, 16-12-2004 n. 2851; Cass. Sez. 6, 3-7-2007 n. 35786). Nel caso di specie, la Corte di Appello, avendo come riferimento la figura del reato associativo come sopra delineata e utilizzando i criteri valutativi innanzi indicati, ha dato atto, sulla scorta delle risultanze processuali, dell'illecita attività di importazione e smercio di sostanza stupefacente svolta con continuità dal RR e dal MI, con il costante apporto del IM, che in posizione subordinata si interessava principalmente dei rapporti con gli acquirenti abituali, e dell'IU, che mediava i contatti con i fornitori albanesi;
attività che, in un arco temporale di poco più di sei mesi, ha determinato l'introduzione nel territorio nazionale di decine e decine di chilogrammi di sostanza stupefacente (oltre 75 Kg. sono stati sequestrati), corrispondenti a centinaia di migliaia di dosi. Accanto a tali dati obiettivi, di per sè seriamente evocativi dell'esistenza di una struttura stabilmente organizzata, finalizzata, senza soluzione di continuità, allo spaccio di sostanze stupefacenti, la Corte distrettuale ha dato atto che dalle conversazioni intercettate è emerso in modo pacifico il "rapporto societario" che lega il RR e il MI
(caratterizzato da parità e interscambiabilità dei ruoli e come tale riconosciuto anche nei rapporti con i terzi, tanto che spesso nelle conversazioni intercettate ricorre il termine "socio"), nonché il rapporto che lega ai predetti imputati il IM, caratterizzato dalla piena disponibilità di quest'ultimo ad operare in posizione subordinata per l'espletamento di mansioni varie, come l'assaggio delle sostanze, il ritiro o la consegna di campioni, i contatti con la clientela, l'abboccamento con i corrieri. Secondo la Corte di Appello, nel delineato contesto associativo (del quale facevano sicuramente parte anche i clienti abituali legati al gruppo da un rapporto di stabilità e fiducia, tanto da finanziare le importazioni della sostanza stupefacente, come è emerso per l'episodio del 4-8-2002), appare evidente il ruolo direttivo e organizzativo svolto dal RR e dal MI, i quali hanno dato impulso all'attività di importazione della sostanza stupefacente, grazie ai costanti contatti con l'IU (il quale, secondo quanto emerso dalle conversazioni intercettate, svolgeva un'opera di mediazione tra il RR e il MI, operanti nel casertano, e i fornitori albanesi) e ai reiterati viaggi in Albania, e hanno organizzato l'attività di smercio della droga con il continuo, subordinato, apporto del IM.
La motivazione resa sul punto dal giudice del gravame si integra e salda con quella della sentenza di primo grado, nella quale il Tribunale ha ritenuto accertata senza ombra di dubbio l'esistenza di una stabile e consolidata associazione criminosa, di cui facevano parte gli odierni ricorrenti, dedita al traffico di eroina, appositamente fatta giungere dall'estero per mezzo di corrieri per tale scopo reclutati. Gli elementi sintomatici dell'esistenza di detto sodalizio sono stati desunti, in particolare, dalla intensità, continuità e frequenza dei rapporti protrattisi nel tempo tra i suindicati soggetti;
dalla partecipazione, da parte dei medesimi imputati, alla commissione di una pluralità di delitti fine, inquadragli nel programma criminale tipico dell'associazione, i quali si ripetono con modalità di attuazione costanti nel tempo;
dalla disponibilità, da parte degli stessi soggetti, di strumenti specifici volti alla consumazione dei singoli episodi di cessione, importazione, ricezione dello stupefacente (pluralità di apparati cellulari e schede per mantenere i contatti tra i diversi partecipi e rendere difficoltosa l'individuazione dei soggetti operanti;
uso di veicoli, appositamente predisposti, per il trasporto dello stupefacente;
uso di mezzi per ricevere i corrieri e scaricare lo stupefacente inviato;
luoghi ove compiere tali operazioni in sicurezza e ove custodire lo stupefacente prima della definitiva cessione ai terzi acquirenti).
Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, pertanto, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la loro decisione, dando conto, mediante un percorso argomentativo esente da vizi logici e attenendosi ai principi di diritto che governano la materia, di una stabilità e continuità di rapporti che, in ragione della ripartizione di ruoli, della disponibilità di mezzi, del numero degli episodi criminosi commessi, dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente trattata, vale ragionevolmente a comprovare l'esistenza, tra gli imputati, di un vincolo associativo permanente, preordinato alla commissione di una serie indeterminata di delitti afferenti il commercio di stupefacenti e trascendente, quindi, la perpetrazione dei singoli fatti di traffico illecito. 3) L'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. 3) Questione comune ai ricorrenti RR, MI, IM, IU, FI e GO è quella concernente la sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, ravvisata dalla Corte di Appello in relazione agli episodi di importazione, detenzione e spaccio di eroina di cui ai capi B), C), E) e F) della rubrica.
Secondo la più recente giurisprudenza in tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante della quantità ingente, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, deve ritenersi sussistente quando il quantitativo, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, al quale spetta la valutazione in fatto della ricorrenza di tale circostanza, senza necessario riferimento al mercato e, in ogni caso, senza che si richieda l'eventuale saturazione di esso;
elemento di giudizio, questo, del tutto ultroneo rispetto alla precitata ratio legislativa e, peraltro, difficilmente accertabile in concreto (Cass. Sez. Un. 21- 6-2000 n. 17; Cass. Sez. 6, 19-10-2004 n. 7254; Cass. Sez, 4, 21-6- 2006 n. 30075; Cass. Sez. 6, 5-7-2007 n. 30534). Nel caso di specie, la Corte di Appello ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo ritenuto, con motivazione esente da vizi logici, la sussistenza dell'aggravante in parola in considerazione dei notevoli quantitativi di eroina sequestrati il 4-8- 2002 (capo C) e il 29-12-2002 (capo F) (rispettivamente kg. 45,100 di sostanza stupefacente, con un principio attivo del 22,1%, pari a Kg. 9,806, da cui potevano ricavarsi 98.063 dosi, e kg. 30,304, con un principio attivo del 15%, pari a kg. 4.545, da cui potevano ricavarsi 45.450 dosi), e della rilevante quantità di sostanza trattata anche in occasione degli episodi per i quali non vi è stato sequestro, stimata, sulla base dei dati desumibili dalle conversazioni intercettate, con apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede, per il capo sub B) in kg. 15 di eroina e per il capo E) in kg. 2,8 di eroina pura, da cui potevano ricavarsi 28.000 dosi. Si palesano destituite di fondamento, pertanto, le censure con cui i ricorrenti RR, MI, IM e FI hanno lamentato, sotto il profilo del vizio di motivazione o della violazione di legge, la mancata valutazione, da parte dei giudici di merito, del concreto impatto della droga sul mercato di destinazione, facendo quindi riferimento a un parametro che, per le ragioni innanzi enunciate, risulta irrilevante ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, citato art. 80, a fronte dei dati ponderali accertati sul piano fattuale nell'impugnata sentenza, ragionevolmente ritenuti dalla Corte distrettuale, per la loro esorbitanza, idonei ad integrare la contestata aggravante.
In relazione alle ulteriori doglianze sollevate dai ricorrenti, si rileva che, alla luce dell'ampio apparato argomentativo su cui si fonda l'impugnata decisione, si palesano generiche e manifestamente infondate le deduzioni svolte dalla difesa del MI e dell'IU, secondo cui la Corte di Appello avrebbe omesso di motivare in ordine al principio attivo contenuto nella sostanza. Quanto ai rilievi mossi dalla difesa del GO per contestare la sussistenza dell'aggravante in questione in relazione al capo B) della rubrica, si osserva che gli stessi, attraverso l'apparente denuncia di violazione di legge, si risolvono in inammissibili censure in ordine alla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di Appello, la quale, sulla base delle risultanze delle conversazioni intercettate, con argomentazioni prive di manifeste contraddittorietà e incongruenze logiche ha ritenuto certo, in punto di fatto, che il 30-5-2002 l'imputato ebbe a consegnare al MI e al RR un carico di 15 kg. di eroina, nascosto nella sua Rover 612; quantitativo che, per la sua obiettiva rilevanza, legittima il giudizio espresso dai giudici di merito circa la sussistenza dell'aggravante contestata, nonostante la mancata individuazione del numero di dosi ricavabili.
Le singole posizioni.
4) RR RA.
a) Le doglianze mosse dall'avv. Gianzi in ordine alla omessa motivazione sulla responsabilità del RR per gli episodi di traffico di stupefacenti al medesimo contestati, si palesano generiche e inammissibili, a fronte dell'ampio apparato argomentativo posto a base dell'impugnata decisione, con cui si è dato conto degli elementi che comprovano la responsabilità del prevenuto in relazione a tutti i capi d'imputazione.
Inammissibili sono anche i rilievi formulati, peraltro in termini del tutto generici, riguardo al "dubbio significato" delle conversazioni intercettate. Come è noto, infatti, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito e insindacabile in cassazione, potendo la censura di diritto riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa (Cass. Sez. 6, Sez. 6, 10-6-2005 n. 3568; Cass. Sez. 4, 5-1-2006 n. 117). b) Le censure mosse da entrambi i difensori in ordine al mancato accoglimento delle richieste di riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate e di riduzione della pena sono infondate. La Corte di Appello, infatti, ha motivatamente disatteso le istanze difensive, rilevando che il giudizio di equivalenza tra circostanze formulato dal Tribunale è legittimato dalla gravità dei fatti e dal ruolo svolto dall'imputato, e che il trattamento sanzionatorio riservato in primo grado al prevenuto risulta congruo.
5) MI MI.
a) I rilievi mossi dai difensori del MI in ordine all'esatta individuazione dell'imputato quale autore dei reati contestatigli sono inammissibili.
Nell'impugnata decisione, la Corte di Appello ha dato ampio conto degli elementi in base ai quali si è pervenuti alla sicura identificazione del prevenuto. In particolare, l'imputato è risultato il titolare dell'utenza telefonica (389-0861631) indicata al GO dal suo referente in Albania nella telefonata delle ore 21,17 del 29-5-2002 per contattare le persone che stanno "giù" e "da giorni aspettano" e preannunciare il suo arrivo per l'indomani. I successivi contatti del GO con l'utenza ...631 sono appunto finalizzati all'incontro in Caserta e alla consegna della droga di cui al capo B); incontro e consegna che, secondo quanto accertato in fatto dai giudici di merito, effettivamente sono avvenuti presso il Tarì di Marcianise il 30-5-2002. L'ulteriore attività di intercettazione dell'utenza ...631 indica una stabilità di contatti finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti con l'utenza 335-69233500, in uso ad IU, al quale, in particolare, nella conversazione captata alle ore 10,21 del 18-7- 2002, viene preannunciato un viaggio a Tirana per il giorno successivo;
e, secondo quanto verificato dagli inquirenti, nella lista d'imbarco del volo AZ051 Roma-Tirana, in partenza alle ore 11 del 19-7-2002, figurano solo tre passeggeri italiani, due dei quali sono il MI e il RR. Le successive conversazioni intercettate il 4-8-2002, sempre tra le utenze ...631 e ...500, lasciano intendere che è imminente la consegna del nuovo carico di droga che i casertani da tempo attendono, e che l'incontro con i corrieri deve avvenire presso l'area di servizio autostradale di S. Nicola la Strada. Recatisi presso tale luogo, i Carabinieri vedono sopraggiungere una Jaguar con due persone a bordo, che, dopo aver parlato con i corrieri Tairi Maviudi e Tairi Sefedin, che li attendevano a bordo di una BMW, e dato loro spiegazioni circa la direzione da seguire, si allontanano dall'area di servizio prima che i due occupanti della BMW vengano fermati dai militari dei GOA e che a bordo di tale auto vengano rinvenuti e sequestrati 45 kg. di eroina. Le successive indagini hanno consentito di accertare che la Jaguar di cui sopra era intestata al MI, alla cui identità gli investigatori sono pervenuti anche attraverso i riferimenti testuali emergenti da ulteriori conversazioni intercettate su altre utenze in uso all'imputato (nel corso delle quali, in particolare, quest'ultimo prenotava presso l'Agenzia Adriatica il viaggio effettuato il 21-10- 2002, ripetendo più volte il suo cognome e facendo riferimento alla Fiat Multipla che è stata poi sequestrata, e verificava un bonifico bancario effettuato).
Ciò posto, si rileva che le deduzioni difensive, secondo cui, al momento in cui venne intercettata la Jaguar, tale vettura non era intestata al MI, mirano ad ottenere una inammissibile valutazione alternativa in ordine all'apprezzamento in fatto espresso dalla Corte di Appello, che ha escluso ogni efficacia probante al documento prodotto nell'interesse dell'imputato all'udienza di discussione di primo grado, costituito da una mera fotocopia di un certificato del P.R.A., non recante alcuna sottoscrizione dell'ufficio e fermo, quanto al contenuto rappresentativo, alla data del 29-5-2001.
In ogni caso, appare evidente che l'allegazione di una diversa intestazione dell'auto in questione risulta del tutto irrilevante ai fini della decisione, inerendo ad uno solo dei molteplici elementi in base ai quali i giudici di merito, con motivazione immune da vizi logici e con apprezzamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, sono pervenuti alla identificazione del prevenuto. b) Il quarto motivo del ricorso dell'avv. Stellato è infondato. La Corte di Appello ha illustrato le ragioni per le quali ha attribuito al MI, insieme al RR, un ruolo organizzativo e direttivo in seno al sodalizio criminoso di cui al capo A) della rubrica, ponendo in evidenza, sulla base delle risultanze processuali, che i predetti imputati hanno dato continuo impulso alla attività di importazione della sostanza stupefacente, grazie ai costanti contatti con l'IU e ai reiterati viaggi in Albania, e hanno organizzato l'attività di smercio della droga con il continuo, subordinato, apporto del IM. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, pertanto, l'impugnata decisione risulta sorretta da una motivazione non meramente apparente in ordine alla ritenuta sussistenza, a carico del prevenuto, della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1. c) Il quinto motivo del ricorso dell'avv. Stellato è inammissibile. Il giudice di appello ha disatteso la tesi difensiva, secondo cui le condotte contestate al MI potrebbero al più essere comprese nell'ipotesi del tentativo di cessione di sostanza stupefacente, rilevando che dalle intercettazioni telefoniche si ricava la prova certa dell'avvenuta consegna al MI e al RR dell'eroina di cui ai capi B), D) ed E) e che, per quanto attiene agli episodi di cui ai capi C) e F), per i quali si è pervenuti al sequestro della droga prima che il MI e il RR ne venissero in possesso, la tesi difensiva si rivela erronea, in quanto, ai fini dell'integrazione dell'ipotesi di acquisto di sostanza stupefacente, non si richiede necessariamente che la droga venga materialmente consegnata all'acquirente, ma è sufficiente che sul consenso intervenga il consenso tra le parti. In ogni caso, la Corte distrettuale ha fatto presente che all'imputato sono state contestate ulteriori condotte previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, quali l'importazione e il trasporto di sostanze stupefacenti, rispetto alle quali risulta evidente il concorso morale del prevenuto nelle condotte dei trafficanti albanesi e dei corrieri. Il ricorrente si è limitato a impugnare il primo punto della motivazione, contestando l'affermazione secondo cui le intercettazioni offrirebbero la prova dell'avvenuta cessione materiale della droga, e negando la validità giuridica del principio secondo cui la cessione della sostanza stupefacente si realizza per effetto del mero consenso. Nulla, al contrario, è stato dedotto dalla difesa in ordine all'ulteriore argomento addotto dalla Corte di Appello, costituito dall'acclarato concorso del prevenuto nelle condotte, parimenti rilevanti ai fini dell'integrazione del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, di importazione e trasporto di droga, al medesimo contestate nei vari capi d'imputazione. Ciò posto, si richiama il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, allorquando un provvedimento giurisdizionale sia sorretto da più ragioni giustificatrici, tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità della decisione la fondatezza anche di una sola di esse, per cui l'impugnativa portata ad una sola di tali ragioni rende la stessa inammissibile, per evidente difetto di interesse, posto che da una pronuncia favorevole a detta impugnazione non potrebbe derivare, per l'impugnante, quella modificazione della sua situazione processuale, che costituisce il contenuto essenziale dell'interesse che deve assistere ogni impugnazione (Cass. Sez. 1, 4-3-1994 n. 4442; Cass. Sez. 2, 14-11-1997 n. 6316). Nel caso di specie, pertanto, la mancata impugnazione del secondo ordine di argomentazioni addotto dalla Corte di Appello, di per sè idoneo a sorreggere la decisione, rende inammissibile il motivo di ricorso proposto.
d) Il settimo motivo di ricorso proposto dall'avv. Stellato è infondato, avendo la Corte di Appello adeguatamente motivato la decisione di non riconoscere le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, in considerazione della gravità dei fatti e del ruolo svolto nella vicenda dal MI, e dato conto della congruità della pena inflitta al prevenuto.
6) GO LE.
a) Le doglianze mosse dalla difesa del GO col secondo motivo di ricorso sono destituite di fondamento, non meritando censura la decisione con la quale la Corte di Appello ha disatteso l'eccezione dell'appellante di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche effettuate sul codice IMEI ...960 in uso all'imputato, per mancanza di motivazione del decreto autorizzativo emesso in data 27-5-2002 dal GIP del Tribunale di Milano nell'ambito del procedimento n. 45857/00 RGNR pendente dinanzi alla Procura di Milano.
Il giudice del gravame, nel premettere che, trattandosi di intercettazioni disposte nell'ambito di diverso procedimento, trova applicazione la norma di cui all'art. 270 c.p.p., comma 2, che, ai fini della relativa utilizzazione nel procedimento ad quem, richiede soltanto il deposito dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni, ha rilevato che, nel caso di specie, sono state acquisite sia la richiesta di intercettazione del 23-5-2002 del P.M. di Milano, sia l'allegata nota del 0-5-2002 del G.O.A. della Guardia di Finanza di Milano, sia il decreto autorizzativo del 27-5- 2002 del GIP di Milano.
Ciò posto, la Corte di Appello, pur dando atto che sia la richiesta del P.M. sia il decreto del GIP danno genericamente conto dello sviluppo delle indagini in corso, senza nulla specificare in merito al codice IMEI ...960, ha fatto presente che nel decreto autorizzativo sono richiamate tutte le note della Guardia di Finanza presenti nel fascicolo del P.M., allegato in copia integrale alla richiesta del P.M.; e che, pertanto, le specifiche ragioni per cui era stato sottoposto ad intercettazione il codice in questione andavano evidentemente rinvenute negli altri atti del procedimento a quo. che andavano ad integrare la motivazione di decreto autorizzativo.
Correttamente, pertanto, il giudice del gravame, nel ritenere legittimo il richiamo operato dal GIP e nel rilevare che l'imputato aveva l'onere di acquisire e produrre gli atti del procedimento a quo, ha desunto dalla mancata produzione di tali atti l'impossibilità di verificare la fondatezza dell'assunto difensivo circa l'illegittimità del decreto autorizzativo.
Secondo un principio affermato da questa Corte, infatti, l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per violazione dell'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, è rilevata dal giudice del procedimento diverso da quello nel quale furono autorizzate solo quando essa risulti dagli atti di tale procedimento, non essendo tenuto il giudice a ricercarne d'ufficio la prova, ma gravando sulla parte interessata a farla valere l'onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende l'eccepita inutilizzabilità, sulla base di copia degli atti rilevanti del procedimento originario, che la parte stessa ha diritto di ottenere, a tal fine, in applicazione dell'art. 116 c.p.p.. Ne consegue che, allorché i risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni autorizzate con provvedimento motivato "per relationem" siano acquisiti in procedimento diverso da quello in cui furono disposte, la parte che ne eccepisce l'inutilizzabilità, per essere la relativa motivazione solo apparente, ha l'onere di produrre sia il decreto di autorizzazione sia il documento al quale esso rinvia, in modo da porre il giudice del procedimento "ad quem" in grado di verificare l'effettiva inesistenza, nel procedimento "a quo", del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost. (Cass. Sez. Un. 17-11-2004 n. 45189; Cass. Sez. 6, 8-3-2007 n. 35043). b) Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte di Appello ha fornito adeguata giustificazione delle ragioni che hanno portato all'identificazione di GO LE col "N che in occasione delle conversazioni intercettate ha utilizzato il telefono cellulare con IMEI ...960. Particolarmente significativo, al riguardo, è stato ritenuto il riscontro delle conversazioni captate su detta utenza il 4-6-2002, nel corso delle quali il "N diceva che si stava recando a Bari, dove doveva imbarcarsi per l'Albania, con l'acquisita lista d'imbarco in pari data della nave Sansovino, operante sulla tratta Bari-Durazzo, nella quale figura tra i passeggeri GO LE, di nazionalità albanese, nato a [...] il [...], con al seguito l'auto Rover 216 tg. AA514PP. Orbene, come è stato riferito in dibattimento dal LO ZZ, dagli accertamenti effettuati è emerso che nella predetta lista d'imbarco non figuravano altre persone di nome "LE", di cui "N costituisce il diminutivo, e che la vettura innanzi indicata risultava intestata all'imputato. Lo stesso LO ZZ, inoltre, ha dichiarato che il 13-7-2002, dalla stessa IMEI, il GO ha contattato una donna con la quale aveva rapporti intimi, pronunciando il proprio nome e cognome.
L'impugnata decisione, pertanto, risulta sorretta sul punto da un apparato argomentativo privo di contraddizioni e di manifeste incongruenze logiche. Non sussiste, di conseguenza, il denunciato vizio di motivazione, essendo piuttosto evidente che le deduzioni mosse dal ricorrente per contrastare la validità del ragionamento seguito dal giudice territoriale si risolvono in un'inammissibile richiesta di rilettura degli atti e di rivalutazione delle risultanze processuali, esulanti dal sindacato di legittimità riservato a questa Corte.
c) Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione alle censure mosse con lo stesso motivo alla sentenza gravata, nella parte in cui ha ritenuto provato che l'imputato il 30-5-2002 ha consegnato al MI e al RR la sostanza stupefacente di cui al capo B) della rubrica.
La Corte di Appello, dopo aver richiamato gli elementi valorizzati dal Tribunale (desunti dal contenuto delle conversazioni intercettate alle ore 21,21 del 29-5-2002 e alle ore 10,22 e 11,23 del 30-5- 2002 tra IMEI ...960, in uso al GO, e l'utenza ...631, in uso al RR e al MI, finalizzate a un incontro in zona di Caserta, e delle conversazioni intercettate alle ore 12,55 e 13,22 del 30-5-2002 e nei giorni successivi tra la stessa utenza ...631 e quella ...500, in uso a IU, che confermavano che l'incontro vi era stato e lo scambio era avvenuto), ha risposto ai rilievi svolti dalla difesa circa la mancanza di un collegamento tra le conversazioni intercettate tra il GO e MI-RR e quelle intercettate tra questi ultimi e l'IU e, in particolare, circa la totale assenza di contatti telefonici tra l'imputato e qualsivoglia albanese. Al riguardo, il giudice del gravame ha rilevato che, anche se non risultano intercettate, o comunque trascritte, comunicazioni tra il GO e i suoi referenti in Albania, sicuramente vi è stata almeno una comunicazione (in ipotesi avvenuta utilizzando una diversa utenza telefonica, anche fissa) subito dopo l'incontro e lo scambio droga-danaro. Ciò è dimostrato, infatti, dalla conversazione intercettata alle ore 12,55 del 30-5-2002, nella quale l'IU, nell'affermare di essere stato appena chiamato, faceva un evidente riferimento al corriere, in quanto, parlando con l'interclocutore italiano, mostrava di essere già informato del preciso ammontare della somma versata dal RR e dal MI ("28") e del particolare dello scatolo in meno consegnato.
Trattasi di argomentazioni che valgono a colmare, senza incorrere in palesi illogicità, il vuoto motivazionale lamentato dall'appellante, e al cospetto delle quali le censure del ricorrente si sostanziano, ancora una volta, in un inammissibile tentativo di rivisitazione del merito della vicenda, non consentito in questa sede. 7) IU BA.
Il secondo motivo di ricorso proposto dall'IU è infondato. La Corte di Appello ha ritenuto assolutamente certa l'identità dell'imputato, sulla base della deposizione resa nel corso del dibattimento di primo grado dal verbalizzante maresciallo ZZ (il quale, in particolare, ha riferito che nel corso delle indagini la voce del soggetto che utilizzava l'utenza ...500 era stata riconosciuta come quella della persona già identificata in altro procedimento penale in Milano con IU BA, nato in Albania il [...], in [...] alle operazioni di ricarica di una scheda telefonica e alla denuncia di un contratto di locazione in Mondragone), della perizia fonica disposta in primo grado dal Tribunale di S. Maria C.V. (che ha accertato che il conversatore con l'accento straniero che compare nelle conversazioni intercettate nelle indagini relative al presente processo si identifica con la persona che nelle telefonate intercettate in altro procedimento dinanzi al Tribunale di Napoli riceve le condoglianze per la morte del padre, identificata in base ai documenti anagrafici trasmessi dall'Albania in IU BA), della documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria albanese (da cui è emerso che effettivamente in data 14-10-2004 è deceduto IU EN, padre di IU HY, nato il [...], che nell'ottobre del 2002 aveva cambiato nome il nome da HY in Fatbardh, nonché di IU TA, nominata in una delle conversazioni intercettate). Simili emergenze hanno ragionevolmente indotto la Corte di Appello, in considerazione della piena coincidenza tra tutti gli altri dati, anche concernenti la composizione familiare, a ritenere frutto di un mero errore (probabilmente intervenuto in sede di rilascio del permesso di soggiorno esibito dall'interessato per la ricarica del cellulare e la locazione dell'immobile) la differenza, evidenziata dalla difesa dell'appellante, tra il mese di nascita (aprile) risultante dalla documentazione trasmessa dall'autorità albanese e quello (maggio) del soggetto identificato nel procedimento di Milano.
Di conseguenza, avendo i giudici di merito proceduto con certezza all'identificazione dell'imputato, non sussistono i presupposti per l'emanazione della pronuncia di non doversi procedere "per essere ignoto l'autore del reato", invocata dal ricorrente. 8) MO IN.
a) Il secondo motivo di ricorso proposta nell'interesse del MO è inammissibile.
La Corte di Appello, con motivazione esente da vizi logici, ha dato conto da un lato della insussistenza di elementi idonei a far dubitare dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal chiamante in correità RS AN, e dall'altro dei puntuali riscontri estrinseci forniti a tali dichiarazioni accusatorie dalle conversazioni intercettate, dai rilevamenti satellitari relativi ai movimenti dell'autovettura del collaborante e dalle altre risultanze processuali in ordine al traffico di stupefacenti di cui al capo E) e al ruolo svolto dal MO nella vicenda. Nella specie, pertanto, si è proceduto al doveroso vaglio dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaborante, ai sensi dell'art. 192 c.p.p.. Ciò posto, si osserva che le deduzioni del ricorrente, attraverso l'apparente denuncia di vizi di motivazione e di violazione di legge, mirano, in realtà, a confutare l'effettiva attendibilità delle dichiarazioni del collaborante e a porre in dubbio la ricostruzione storica della vicenda delittuosa operata dalla Corte di Appello, sostanziandosi, quindi, in un'inammissibile richiesta di rivalutazione delle risultanze processuali.
b) Il quarto motivo di ricorso è infondato.
La Corte distrettuale, sulla scorta del contenuto delle conversazioni intercettate, ha accertato, in punto di fatto, che le attività inerenti lo smercio della sostanza stupefacente importata dall'Albania e consegnata dal corriere al RR e al MI il 13-11-2002 (capo E della rubrica) si sono sviluppate in un arco temporale di almeno una quindicina di giorni con il concorso di persone diverse, e si sono indirizzate verso ambiti diversi anche geograficamente. In particolare, mentre i rapporti con i clienti abituali sono stati gestiti direttamente dal RR e dal MI, con l'ausilio del IM, e si sono protratti fin verso la fine del mese di novembre, è emersa la figura del MO, il quale ha svolto opera di mediazione per la vendita di due rilevanti quantitativi di droga: il primo di cinque chilogrammi, consegnato a PA ST la mattina del 14-11-2002; il secondo di dieci chilogrammi, offerto in vendita a un personaggio siciliano, a tal fine accompagnato da RS AN presso l'abitazione del MO il pomeriggio del 19-11-2002.
Legittimamente, pertanto, il giudice del gravame, in accoglimento dell'appello del P.M., ha ritenuto che le predette attività configurano, anche in relazione alla posizione del MO, una pluralità di violazioni, legate dal vincolo della continuazione. Nella specie, è stata fatta corretta applicazione del principio enunciato dalla giurisprudenza, secondo cui, qualora le condotte previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 siano distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono più violazioni della stessa disposizione di legge e, quindi, distinti reati, unificabili eventualmente per la continuazione, se commessi dallo stesso soggetto o dagli stessi soggetti in concorso, in presenza di un disegno criminoso unitario (Cass. Sez. 4, 7-4-2005 n. 22588; Cass. Sez. 6, 11-1- 2000 n. 230). 9) PA ST.
a) Il primo motivo di ricorso, col quale è stata dedotta la nullità dei verbali stenotipici delle udienze di primo grado, in quanto trascritti e firmati da tecnici diversi da quelli che con l'autorizzazione del giudice avevano assistito l'ausiliario in udienza, è infondato.
Nell'impugnata sentenza la Corte di Appello ha dato atto che in primo grado alla documentazione degli atti processuali si è provveduto sia con verbali in forma riassuntiva, che risultano regolarmente sottoscritti dal Cancelliere di udienza e vistati dal Presidente ai sensi dell'art. 483 c.p.p., comma 1, sia con verbali in forma integrale redatti col mezzo della stenotipia, le cui trascrizioni in caratteri comuni di scrittura risultano debitamente depositate e allegate al fascicolo, ai sensi dell'art. 483 c.p.p., comma 1. Ciò posto, si richiama il principio di recente enunciato dalla giurisprudenza, secondo cui, pur prevedendo l'art. 50 disp. att. c.p.p. che il verbale redatto in forma stenotipica formato da più
tecnici autorizzati debba essere sottoscritto dagli stessi tecnici per la parte di rispettiva competenza, la mancata sottoscrizione del tecnico non è prevista dall'art. 142 c.p.p. come causa di nullità del verbale, che è nullo solo se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto, evidentemente con riguardo al verbale integrale o riassuntivo redatto dall'ausiliario del giudice, e cioè dal pubblico ufficiale, e non alla trascrizione della stenotipia, che non è atto del pubblico ufficiale bensì del tecnico incaricato (Cass. Sez. 1, 11-1-2007 n. 8452). Nel caso di specie, pertanto, non essendo in discussione la sottoscrizione dei verbali di udienza redatti in forma riassuntiva, nessuna nullità può derivare dal fatto che i verbali redatti col mezzo della stenotipia siano stati trascritti e firmati da operatori diversi rispetto a quelli che hanno impresso i relativi nastri in udienza, peraltro appartenenti, come evidenziato nel l'impugnata sentenza, alla medesima impresa affidataria, ai sensi dell'art. 51 disp. att. c.p.p., del servizio di stenotipia.
Il rilievo, per il suo carattere assorbente, esime la Corte dall'esame delle altre deduzioni svolte dal ricorrente col motivo in questione.
b) Le censure mosse col secondo motivo di ricorso sono inammissibili, in quanto attengono al merito delle valutazioni espresse dalla Corte di Appello, la quale, con una motivazione non contraddittoria e non manifestamente illogica e senza trascurare le argomentazioni addotte dalla difesa, ha desunto la prova dell'avvenuta vendita della sostanza stupefacente di cui al capo E), in particolare, dal contenuto di alcune telefonate intercettate il 13 e 14-11-2002 tra il RR e il MO e tra quest'ultimo e il PA, ritenendo criptico il riferimento dei conversanti a una "macchina", nonché dalle conversazioni intercettate dal 25-11-2002 al 2-12- 2002 tra le stesse utenze telefoniche e da una intercettazione ambientale sull'auto in uso al MI, dalle quali si è evinto il quantitativo di sostanza stupefacente oggetto della cessione (5 kg.) e l'importo complessivamente versato (87.000 Euro). Nel pervenire a tali conclusioni, il giudice del gravame ha adeguatamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile la tesi prospettata dalla difesa e confermata dai testi a discarico, secondo cui le telefonate intercettate riguardavano l'accordo intervenuto col RR, presentato al PA dal MO, per la vendita di un appartamento in Marano verso il corrispettivo di Euro 87.000 (interamente versato dal RR in contanti il 13-11-2002) più un'autovettura Mercedes di proprietà del MO, consegnata il mattino del 14-11-2002. Al riguardo, la Corte distrettuale ha evidenziato, in particolare, che la versione fornita dal PA non ha ricevuto adesione da parte degli altri soggetti coinvolti nella vicenda (RR e MO), ed è stata anzi espressamente smentita dal RR;
che nelle conversazioni intercettate non vi è alcun riferimento all'appartamento in vendita a Marano;
che è da escludere che il RR si recasse a Marano per concludere la trattativa la mattina del 13-11-2002, impegnato com'era nell'attesa del corriere mandato dall'IU; che è inverosimile che una persona dotata di buon senso versasse l'intero prezzo di Euro 87.000, per di più in contanti, sulla base di un accordo verbale o, al più, di un semplice contratto preliminare, senza preventivamente assicurarsi che non vi fossero ostacoli al trasferimento del bene (secondo la versione dell'appellante, infatti, in seguito non era stato possibile formalizzare il trasferimento dell'immobile, perché oggetto di un procedimento sanzionatorio per lottizzazione abusiva, di modo che il RR aveva preteso la restituzione della somma versata). La Corte di Appello, inoltre, nel desumere dalla intecrettazione ambientale tra il RR e il MI che la "macchina" era stata venduta al PA a circa 33 milioni al chilogrammo e che il quantitativo venduto era stato di 5 chilogrammi, ha fornito una giustificazione plausibile delle ragioni della discordanza tra il prezzo complessivo ricavatole da tale conversazione (L. 165.000.000) e quello risultante dalla intercettazione telefonica delle ore 15,27 del 2-12-2002 tra il MO e il PA (87.000 Euro, pari a L. 168.455.490), attribuendolo a un'approssimativa operazione di conversione da Euro a L. da parte del RR (evidentemente ancora legato psicologicamente alla vecchia moneta) e rilevando che, comunque, sarebbe stato assurdo pretendere che quest'ultimo, nel contesto della conversazione, traducesse esattamente in L. l'importo concordato in Euro.
La Corte territoriale, pertanto, ha dato conto, con motivazione esaustiva, che non è possibile riporre in discussione in questa sede, degli elementi posti a base del proprio convincimento, nell'ambito dei poteri discrezionali attribuitigli dall'art. 192 c.p.p. in tema di valutazione delle prove. È appena il caso di rilevare che, in tema di valutazione della prova, il giudice di merito può ben fondare la sua decisione sui risultati delle intercettazioni di comunicazioni, allorché accerti, come è avvenuto nel caso di specie, che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del contenuto delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione (Cass. Sez. 6; Cass. Sez. 4, 25-2-2004 n. 21726). Ne consegue l'inammissibilità delle censure mosse dal ricorrente, basate sostanzialmente sulla prospettazione di una diversa valutazione del materiale probatorio e, in particolare, del contenuto delle conversazioni intercettate, che il giudice del gravame, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto non prestarsi ad una interpretazione diversa da quella propugnata dall'accusa.
c) Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, non potendo costituire oggetto di ricorso per cassazione la mera omissione di pronuncia su una questione di legittimità costituzionale (Cass, Sez. 2, 17-5-83) che non venga espressamente riproposta nel giudizio di cassazione.
d) La questione di legittimità costituzionale dell'art. 429 c.p.p., riproposta col quarto motivo di ricorso, è manifestamente infondata, in quanto la citata disposizione di legge non ha nulla a che vedere con i criteri di determinazione della competenza territoriale nelle diverse fasi processuali, di cui il ricorrente lamenta il contrasto col principio di ragionevolezza.
10) RS AN.
a) Le censure mosse dai difensori dell'imputato in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 sono infondate.
La Corte di Appello ha legittimamente motivato per relationem la sua decisione, attraverso il rinvio alla sentenza di primo grado, nella quale, con motivazione congrua e non inficiata da specifiche deduzioni difensive dell'appellante, il Tribunale ha negato l'attenuante in parola, rilevando che l'RS "si è limitato a fare i nomi di soggetti già identificati, peraltro indicando il solo MO, e senza alcuna attiva collaborazione sul sequestro di sostanza stupefacente", ed ha "iniziato la sua collaborazione quando già era stato individuato il gruppo delinquenziale ed erano stati emessi i provvedimenti restrittivi". Trattasi di soluzione corretta sul piano giuridico, avendo questa Corte chiarito che, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 7, prevista a favore di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, non basta la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma occorre che l'aiuto si concreti quanto meno in un risultato di utilità, nel senso che la collaborazione prestata, nei limiti della posizione del colpevole, porti alla sottrazione di risorse ed eviti la commissione di altri delitti (nel caso di specie l'unico contributo offerto dall'imputato era consistito nel fare il nome di uno spacciatore, peraltro già noto agli inquirenti) (Cass. Sez. 4, 28-1-2004 n. 11555). b) Le doglianze mosse in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 appaiono manifestamente infondate, esulandosi, nella fattispecie in esame, attinente a una pronuncia di condanna per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, dall'ambito di applicazione dell'attenuante in parola, configurabile solo in relazione ai delitti previsti dall'art. 416 bis c.p. e a quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma o per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.
12) FI MI.
a) Il primo motivo di ricorso è infondato.
È pacifico, in punto di fatto, che il 9-12-2002, a seguito di perquisizione dell'auto Opel Calibra di proprietà del FI MI, furono rinvenuti, occultati in due vani delle fiancate laterali del veicolo, 61 panetti di sostanza stupefacente di tipo eroina del peso complessivo netto di kg. 30,304, con un principio attivo del 15%, pari a kg. 4,545, da cui potevano ricavarsi 45.450 dosi (capo F della rubrica).
Tanto premesso, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di Appello ha congruamente motivato in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto palesemente inattendibile la tesi sostenuta dal prevenuto, secondo cui il medesimo sarebbe stato ignaro della reale natura del carico da lui trasportato dalla Macedonia fino a Caserta, per incarico di un terzo che aveva provveduto a sistemare la merce nel suo veicolo e che gli aveva dato quale compenso 5.000 Euro.
In particolare, il giudice del gravame ha evidenziato;
- che l'occultamento del carico e la consistente entità del compenso avrebbero fatto intendere a chiunque la natura illecita della "merce" e la rilevante probabilità che si trattasse di droga;
- che, peraltro, deve escludersi che il FI MI non fosse informato sin dall'inizio dell'esatta natura di quanto occultato nella sua auto;
e ciò sia perché l'affidamento di un carico di così ingente valore presupponeva un rapporto fiduciario con il corriere, il quale, in ipotesi, se ne sarebbe potuto appropriare, sia perché il corriere, se inconsapevole, avrebbe potuto tenere un comportamento incauto (ad es. lasciando l'auto incustodita e subendone il furto, ovvero commettendo infrazioni nella guida ed incorrendo, quindi, in controlli da parte della Polizia, con possibile scoperta e sequestro dell'illecito carico);
- che l'assunto difensivo, secondo cui l'imputato non avrebbe avuto contatti telefonici con i destinatari della droga, è nettamente smentito dalle risultanze delle intercettazioni, dalle quali emerge che il predetto era in contatto telefonico col MI. L'impugnata decisione, pertanto, resiste alle censure mosse dal ricorrente, avendo dato conto, con un percorso argomentativo privo di salti logici, delle ragioni del consapevole concorso del prevenuto nel reato contestatogli.
b) Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, nella parte in cui fa riferimento a persone (tali NI e IM UC) di cui non è dato comprendere il ruolo nella vicenda in esame.
Le ulteriori doglianze del ricorrente, intese ad escludere (in aggiunta alle censure già esaminate al punto 3 della motivazione) la sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 in virtù del disposto dell'art. 59 c.p., comma 2, appaiono infondate, alla luce dell'accertamento in fatto compiuto dai giudice di merito in ordine alla piena consapevolezza, da parte dell'imputato, dell'ingente quantitativo di eroina trasportato. c) Anche il quarto motivo è infondato, avendo la Corte di Appello motivato in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio applicato al prevenuto, con riferimento alla notevole gravità del fatto, e alla legittimità delle misure di sicurezza applicate dal Tribunale, in considerazione delle specifiche modalità e circostanze del fatto e della pericolosità dell'imputato.
In ordine a tale ultimo punto della decisione, la motivazione della sentenza di appello si coniuga con quella resa dal giudice di primo grado, il quale, con pronuncia corretta sul piano logico e giuridico, ha disposto, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, l'espulsione del MI FI dal territorio dello Stato, una volta espiata la pena, in considerazione della gravità dei fatti, del rilevante quantitativo di sostanza stupefacente oggetto dell'illecita attività e dell'elevata pericolosità sociale dell'imputato. Nella stessa sentenza, il Tribunale ha motivatamente disposto la confisca di quanto caduto in sequestro, in considerazione dello stretto nesso funzionale tra tali beni e la consumazione dei reati.
13) La posizione del IM è stata interamente trattata ai punti 2) e 3) della motivazione.
14) I proposti ricorsi, pertanto, devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2008