Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2004, n. 11555
CASS
Sentenza 28 gennaio 2004

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Ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti), prevista a favore di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, non basta la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma occorre che l'aiuto si concreti quantomeno in un risultato di utilità, nel senso che la collaborazione prestata, nei limiti della posizione del colpevole, porti alla sottrazione di risorse ed eviti la commissione di altri delitti (nel caso di specie l'unico contributo offerto dall'imputato era consistito nel fare il nome di uno spacciatore, peraltro già noto agli inquirenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2004, n. 11555
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11555
    Data del deposito : 28 gennaio 2004

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