Sentenza 28 gennaio 2004
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti), prevista a favore di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, non basta la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma occorre che l'aiuto si concreti quantomeno in un risultato di utilità, nel senso che la collaborazione prestata, nei limiti della posizione del colpevole, porti alla sottrazione di risorse ed eviti la commissione di altri delitti (nel caso di specie l'unico contributo offerto dall'imputato era consistito nel fare il nome di uno spacciatore, peraltro già noto agli inquirenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2004, n. 11555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11555 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 28/01/2004
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 121
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 038182/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO ZI N. IL 07/03/1975;
2) VI UC N. IL 14/04/1975;
3) OM NA N. IL 24/12/1957;
4) BI CE N. IL 05/11/1974;
avverso SENTENZA del 02/07/2001 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRATICELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore del ER Avv. DELFINO SIRACUSANO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 2.7.2001, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca del 9.10.2000, emessa a seguito di rito abbreviato, ha ridotto le pene inflitte a SE EZ, ER LU, AI AN e OM FO per il delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73 D.P.R. 309/90, commesso in Viareggio il 21.2.1997.
SE, ER e OM erano stati trovati in possesso di un quantitativo di 1003 pasticche di ecstasy (più esattamente le custodiva il ER nella tasca interna del giubbotto, mentre era in compagnia degli altri due, all'uscita da un bar). Il ER rendeva spontanee dichiarazioni, con le quali precisava di avere avuto lo stupefacente da tale AN, e, insieme all'SE, ne stava trattando la cessione al OM. Identificato il AN nel AI, il ER precisava in sede di udienza di convalida che l'ecstasy era diretta ad altra persona, ed il OM fungeva da intermediario, mentre quest'ultimo negava la sua responsabilità sostenendo che la cessione della droga era questione che riguardava solo il ER e tale Bruno, non meglio individuato. Analoghe dichiarazioni venivano rese dall'SE.
La Corte territoriale - tranne che per altro imputato, la cui sentenza di assoluzione è passata in giudicato - ha confermato la declaratoria di responsabilità degli altri, pur diminuendo le pene inflitte.
Per ciò che concerne l'SE ed il ER, sono state loro negate le richieste di concessione delle attenuanti della collaborazione (comma 7 DEart. 73 D.P.R. 309/90), essendo il AI già persona nota, non avendo indicato altre conoscenze, non essendo stata trovata droga in possesso del fornitore, ed essendo stati reticenti sulla posizione del OM, nonché del fatto di lieve entità (comma 5 stessa norma), stante il dato ponderale ed il numero di persone coinvolte nell'affare.
La responsabilità del OM non è stata ritenuta in base ad un'occasionale presenza il giorno DEaccertamento, ma per una complessa attività di intermediazione durata alcuni giorni, comprendente "la richiesta, la messa a contatto, l'offerta a garanzia, l'assistenza e la rappresentanza per la consegna ed il pagamento.
Inoltre, la reticenza non ha giovato alla tesi DEincauta presenza sul luogo DEincontro, essendo rimasto misterioso l'acquirente finale.
L'appello del AI, riguardando solo la riduzione della pena, veniva accolto per la collaborazione prestata.
Tutti i predetti imputati hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza della Corte di Appello.
Il AI ha eccepito la mancanza di motivazione sulla circostanza che a lui era stata inflitta una pena superiore rispetto agli altri imputati, pur non apparendo ciò giustificato da alcuna diversa situazione processuale.
Il OM ha chiesto l'annullamento della sentenza per motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, basandosi su dichiarazioni divergenti dei coimputati, ed in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti.
Con successiva memoria, il ricorrente ha rilevato una serie di contraddizioni dalle quali si evince quanto meno che egli non fosse a conoscenza del quantitativo di pasticche trattate, ed ha censurato l'assoluta carenza di motivazione nella valutazione delle varie, difformi e contrastanti dichiarazioni dei coimputati. L'SE e il ER, con ricorsi identici, hanno chiesto l'annullamento della sentenza per inosservanza od erronea applicazione della legge penale e per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione DEattenuante di cui al 7 comma DEart 73 D.P.R. 309/90, sostenendo di avere fornito un contributo determinante ai fini DEindagine e alla sottrazione delle risorse. Hanno precisato: che il AI, non era noto, ma incensurato, e che solo i dati da loro forniti hanno permesso una difficoltosa individuazione;
che non è stato trovato in possesso dì droga, perché consegnata poco prima;
che altri nomi non erano stati fatti, data la loro partecipazione occasionale al commercio di ectasy;
che presso il AI erano stati rinvenuti numerosi oggetti di valore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di AI AN è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile.
Infatti, il ricorrente, il cui unico motivo di appello è stato ampiamente accolto, con una riduzione della pena da anni sei di reclusione e lire 60.000.000 di multa ad anni quattro di reclusione e lire 40.000.000 di multa, lamenta di avere avuto un trattamento sanzionatorio ingiustificatamente più gravoso degli altri coimputati, ai quali è stata inflitta la pena di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione e lire 35.550.555 di multa. Premesso che trattasi di pena largamente più prossima al minimo che al massimo edittale, va ricordata la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale "la determinazione della misura della pena è compito esclusivamente affidato alla prudente valutazione del giudice di merito e non è necessaria una specifica motivazione tutte le volte che la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale" (tra le più recenti, tra quelle pubblicate in riviste, Cass.
9.6.2003 n. 31762). Nella specie, pur in altra parte della sentenza, la Corte di merito, così come il Tribunale, ha giudicato il AI "spacciatore conosciuto ed accreditato per rilevanti quantità", il che lascia intuire la pericolosità del ricorrente, attenuata nella specie dalla "sincera collaborazione con l'A.G.", lasciandosi intuire che, diversamente, la pena sarebbe stata ben più severa.
Il ricorso di OM FO contiene esclusivamente censure di merito non sindacabili in sede di legittimità, e va, di conseguenza, dichiarato inammissibile.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocché costantemente, che "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma DEart. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (recentemente Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; a 6402/1997). Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone). Il riferimento DEart 606 lett. e) c.p.p. alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
Nella specie, la Corte territoriale ha congruamente e logicamente motivato la responsabilità del OM (pagg. 7 e 8 sentenza), prendendo in considerazione le argomentazioni svolte con i motivi di appello, ed escludendo l'occasionalità della partecipazione del ricorrente e la sua presunta ignoranza sul quantitativo di stupefacente trattato, in base alla circostanza che il ricorrente è stato sorpreso in flagranza di reato, e tenuto conto delle dichiarazioni "esplicite ed articolate" del ER, DESE e dello stesso AI, che "sviluppano ed attribuiscono all'imputato una complessa attività di intermediazione durata alcuni giorni (tre), attraverso la richiesta, la messa a contato, l'offerta di garanzia, l'assistenza e la rappresentanza per la consegna ed il pagamento". Infine, il giudice di merito, completando l'adeguata e corretta motivazione, precisa che la reticenza DEimputato in ordine al nome della persona per conto della quale fungeva da intermediario non ha giovato alla sua già compromessa posizione processuale.
I ricorsi di ER LU e SE EZ vanno trattati congiuntamente essendo identici e riguardando entrambi lo stesso motivo, e cioè l'omessa concessione della attenuante speciale prevista dal comma 7 DEart. 73 legge 9.10.1990 n. 309, deducendosene si la violazione di legge che l'illogicità della motivazione.
La norma in esame dispone che "le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di riserve rilevanti per la commissione dei delitti".
L'attenuante, definita come "ravvedimento post-delittuoso" richiede una collaborazione che, adattata al caso specifico, consenta un risultato quanto meno di "utilità", nel senso che, pur dandosi un significato non proprio letterale all'espressione "rilevanti", la collaborazione deve, nei limiti della posizione del colpevole, portare alla sottrazione di risorse ed evitare la commissione di altri delitti (Cass. 1.2.1996, Bragagna;
Cass. 1.4.1996, Federico ed altro;
Cass. 15.11.1993, Morelli). Sull'esistenza o meno di tali condizioni il giudice deve motivare adeguatamente (Cass. 16.2.1996, Maccaferri).
Nella specie, la Corte di merito ha così motivato il rigetto del motivo di appello riguardante la concessione DEattenuante:
"Ritiene questo collegio che non possono premiarsi gli imputati con l'attenuante della collaborazione (che l'uno vorrebbe mutuare dall'altro), se la consegna della busta contenente la droga ha anticipato la perquisizione, se AI era persona già nota alla polizia giudiziaria, se il fornitore non è stato trovato in possesso di droga, se i due non hanno rilevato altre conoscenze (tacendo il nome del forse più temuto acquirente), se lo stesso contributo in ordine alla posizione del OM, colto in flagrante, è stato reticente, se in definitiva nessun risultato apprezzabile è derivato dalla chiamata".
In sintesi, l'attenuante è stata negata, tenuto conto che l'unico contributo prestato è stato il coinvolgimento del AI, indicato come tale "AN" in sede di spontanee dichiarazioni, e poi riconosciuto in sede di interrogatorio. Tale contributo, non solo viene ritenuto modesto per essere il AI persona già nota agli inquirenti, ma è addirittura compromesso dal tentativo poi di scagionare il OM, e dalla mancata indicazione della persona a cui era diretto il rilevante quantitativo delle 1003 pasticche di ecstasy.
La motivazione, pertanto, non solo è congrua e logica, ma anche applica correttamente i principi enunciati in tema di concessione DEattenuante di cui al comma 7 DEart. 73 D.P.R. n. 309/90. La Corte di Cassazione ha ritenuto di escludere la concessione DEattenuante nel caso in cui il colpevole si sia limitato a rivelare il nome di colui che gli aveva venduto la sostanza stupefacente (Cass. 23.4.1992, Brunelli ed altri;
Cass. 29.4.1994, Zoccola). In particolare, è stato ritenuto che l'identificazione del cedente, se pure contribuisce a prevenire l'ulteriore diffusione della droga a partire da quel referente, da sola non incide in modo determinante sull'elisione di quel maggiore e concreto pericolo costituito dalla permanenza DEintegrità dei mezzi e dalla stessa struttura di mercato attivata dai trafficanti in un determinato luogo (Cass. 4.3.1996, Segafredo). Con particolare riguardo al caso di specie, è stato ritenuta legittima l'esclusione della concessione DEattenuante, quando il giudice, pur dando atto che il colpevole abbia fornito notizie adeguate sul fornitore della droga, abbia poi motivato il diniego per rifiuto di successive necessarie collaborazioni, tra le quali prevalgono l'indicazione di altri complici (Cass. 9.6.1992, Huthinson ed altro;
Cass. 8.6.1993, Monti;
Cass. 13.4.1994, Zamparutti). Ne consegue che, nella specie, esattamente i giudici di merito, sia di primo grado che di appello, hanno ritenuto l'insufficienza delle notizie fornite dall'SE e dal ER, in quanto inidonee ad interrompere o limitare significativamente la circolazione di ecstasy. La concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena in appello sono, invece, significative DEindividuazione di una diversità tra una condotta comunque valutabile in parte positivamente ed altra di utile collaborazione con gli inquirenti. I ricorsi del ER e DESE vanno, quindi, rigettati, perché infondati.
Tutti i ricorrenti vengono condannati in solido al pagamento delle spese processuali, a norma DEart. 616 c.p.p.. Ai sensi della stessa norma, il AI e il OM vanno condannati al versamento della somma, che si ritiene equo liquidare in E. 500, 00, in favore della cassa delle ammende, non versando in tema di assenza di colpa in ordine alla produzione DEinammissibilità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi di AI e OM, e condanna ciascuno al pagamento della somma di E. 500, 00 in favore della cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di ER ed SE, e condanna i ricorrenti tutti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2004