Sentenza 30 giugno 1998
Massime • 2
In tema di competenza territoriale nel settore dei reati riguardanti sostanze stupefacenti, le diverse condotte previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (acquisto, detenzione, raffinazione, trasporto, cessione), tra loro in rapporto di alternatività formale, perdono la loro individualità e, quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate a un unico fine, senza un'apprezzabile soluzione di continuità, costituiscono, in una sorta di progressione criminosa, condotte plurime di un unico reato. Pertanto, per determinare, in tal caso, la competenza occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate.
Il tribunale del riesame ha il potere di esaminare la sussistenza della competenza territoriale del giudice che ha disposto la misura cautelare e conseguentemente valutare se il provvedimento sia stato adottato da parte di giudice incompetente (per qualsiasi ragione) nel caso eccezionale in cui sussiste l'improrogabile necessità di salvaguardare le esigenze cautelari, unica ipotesi - della ricorrenza della quale il collegio deve dare conto - in cui l'ordinamento ammette che il provvedimento sia emesso da giudice privo di competenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/06/1998, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1998 |
Testo completo
composta dai signori: Camera di Consiglio
Dott. Luigi. D'ASARO Presidente del 30/6/1998
Dott. Giovanni CASO Consigliere SENTENZA
Dott. Ilario MARTELLA " N. 2411
Dott. Eugenio AMARI " REGISTRO GENERALE
DOTT. Francesco IPPOLITO (rel.) " N.5367/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TI TI n. a Brescia il 24.6.1969 avverso l'ordinanza ex art. 309 c.p.p. del tribunale di Cagliari in data 9.1.1998;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. F Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore generale, E. Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso:
- udito il difensore avv. G. Abate, che ha richiesto l'accoglimento del ricorso;
Osserva in
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza 10.1.98 il Tribunale di Cagliari confermò l'ordinanza di applicazione della misura della custodia in carcere emessa dal g.i.p. dello stesso tribunale nei confronti di TI ON, indagato in relazione ai reati di associazione a scopo di traffico di stupefacenti e di acquisto, detenzione e cessione di ingenti quantitativi di cocaina, commessi in Rezzato (BS), Posada, Siniscola e Villacidro tra marzo e luglio 1997.
2. Ricorre per cassazione il difensore del ON, deducendo mancanza ed illogicità della motivazione sulla ritenuta inadeguatezza di altre misure cautelari e violazione della legge processuale sul punto relativo al rigetto della eccepita incompetenza territoriale.
3. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni appresso indicate.
3.1. Il primo motivo è infondato. Il tribunale, con motivazione sintetica ma esaustiva, indenne da vizi logici e giuridici, ha esposto le specifiche e concrete ragioni per le quali le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con misure diverse dalla custodia in carcere: e ciò con riferimento sia alla necessità di garantire la genuinità della prova, minacciata dal pericolo di intimidazioni nei confronti di DI NZ, il cui timore di ritorsioni è apparso ai giudicanti "serio e fondato", sulla base del contenuto di determinate intercettazioni telefoniche, sia alla marcata pericolosità del ON, inserito in un ambiente fortemente malavitoso e in contatto (emergente da intercettazioni telefoniche) con gli altri coindagati anche dopo l'arresto del 16.7.1997 e l'applicazione degli arresti domiciliari.
3.2. Fondato è invece l'altro motivo, con cui si censura il rigetto da parte del Tribunale dell'eccezione di incompetenza territoriale.
In adesione alla prevalente giurisprudenza di legittimità, va infatti ribadito che compete al tribunale del riesame esaminare la sussistenza della competenza territoriale del giudice che ha disposto la misura cautelare, dovendosi ritenere che il potere di disporre una misura cautelare da parte di giudice incompetente, per qualsiasi ragione, è limitato al caso eccezionale in cui sussista l'improrogabile necessità di salvaguardare le esigenze cautelari, del quale il giudice deve espressamente dare conto in motivazione. Di tale improrogabile necessità non c'è traccia ne' nell'ordinanza applicativa della misura cautelare ne' nell'ordinanza adottata dal tribunale ex art. 309 c.p.p.., pur emergendo dalla stessa contestazione la competenza del tribunale di Brescia. Procedendosi infatti a carico di più imputati, per una serie di reati connessi ex art. 12 c.p.p., per i quali più giudici sono ugualmente competenti per materia, la competenza territoriale "appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato" (art. 16.1 c.p.p.). In relazione alla pena edittale, il reato più grave, tra i vari per cui sono in corso le indagini preliminari e in relazione ai quali è stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare, non è l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (come sembra ritenere il tribunale nell'ordinanza impugnata), bensì quello previsto dagli artt. 81, 110 cod. pen., 73 commi 1 e 6, 80 comma 2 d.p.r. 309/90, contestato a ON TI e ad altre sei persone (per avere acquistato, raffinato, detenuto, trasportato in Sardegna e ceduto a terzi quantitativi ingenti di cocaina) nonché a RU RO (per avere ceduto a ON TI ed altri la cocaina poi raffinata, tagliata, trasportata in Sardegna e ceduta a terzi).
In sintesi, mentre al RU si addebita di aver venduto, in territorio di Brescia, la droga ai ON, a questi specularmente si addebita innanzitutto di averla da quello acquistata in territorio di Brescia, e poi raffinata, detenuta, trasportata in Sardegna e ceduta a terzi.
Tra le plurime contestazioni del delitto previsto dagli artt.81, 110 cod. pen., 73 commi 1 e 6, 80 comma 2 d.p.r. 309/90, la prima
è riferita proprio ad un quantitativo di due chili di cocaina, oggetto di compravendita tra i ON e il RU, avvenuta nel marzo 1997 (capo B e G), in territorio di Brescia.
Considerato che le diverse condotte previste dall'art. 73 dpr 309/90 (acquisto, detenzione, raffinazione, trasporto, cessione ...),
in rapporto tra loro di alternatività formale, perdono la loro individualità e costituiscono, in una sorta di progressione criminosa, condotte plurime e susseguenti di un unico reato allorquando si riferiscono alla stessa sostanza stupefacente e sono indirizzate ad un unico fine, senza apprezzabile soluzione di continuità (così come nella specie risulta dagli addebiti), è al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate che occorre far riferimento per radicare la competenza territoriale del giudice.
4. L'impugnata ordinanza di riesame deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al competente Tribunale di Brescia. Nessuna decisione va assunta in relazione all'ordinanza applicativa della misura cautelare, che diventerà inefficace, a norma dell'art. 27 c.p.p., se il giudice competente non provvederà a norma dell'art. 292 c.p.p.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Brescia, competente per territorio.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio1998