Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/06/1998, n. 2411
CASS
Sentenza 30 giugno 1998

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In tema di competenza territoriale nel settore dei reati riguardanti sostanze stupefacenti, le diverse condotte previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (acquisto, detenzione, raffinazione, trasporto, cessione), tra loro in rapporto di alternatività formale, perdono la loro individualità e, quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate a un unico fine, senza un'apprezzabile soluzione di continuità, costituiscono, in una sorta di progressione criminosa, condotte plurime di un unico reato. Pertanto, per determinare, in tal caso, la competenza occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate.

Il tribunale del riesame ha il potere di esaminare la sussistenza della competenza territoriale del giudice che ha disposto la misura cautelare e conseguentemente valutare se il provvedimento sia stato adottato da parte di giudice incompetente (per qualsiasi ragione) nel caso eccezionale in cui sussiste l'improrogabile necessità di salvaguardare le esigenze cautelari, unica ipotesi - della ricorrenza della quale il collegio deve dare conto - in cui l'ordinamento ammette che il provvedimento sia emesso da giudice privo di competenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/06/1998, n. 2411
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2411
    Data del deposito : 30 giugno 1998

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