Sentenza 29 novembre 2005
Massime • 1
In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive.
Commentario • 1
- 1. Requisiti dell'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio (Corte di Cassazione, n. 49135/2013)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
L'esistenza di una associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente (art. 74 TU stup.) può essere accertata anche per il tramite di indizi e non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 novembre ? 6 dicembre 2013, n. 49135 Presidente Garribba ? Relatore De Amicis Ritenuto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/11/2005, n. 4481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4481 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 29/11/2005
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE CO - Consigliere - N. 2048
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 032675/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO NI NT, N. IL 22/07/1977;
avverso ORDINANZA del 12/05/2005 TRIB. LIBERTÀ di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO IO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 12/05/2005, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame, ha respinto la richiesta di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP dello stesso Tribunale il 13/04/2005 ex art. 27 c.p.p., nei confronti di LO NI NT, oltre che di altri coindagati, in ordine ai reati di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 74, comma 1, art. 2 e art. 5 e di altre tre violazioni aggravate dell'art. 73 dello stesso decreto. Il Tribunale ha dapprima riassunto la vicenda processuale, nella quale il LO NI era accusato di avere organizzato e diretto un'associazione per delinquere finalizzata al commercio internazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (soprattutto cocaina, ma anche hashish) ripetutamente acquistati anche in Sud America, importati in Italia, stoccati e preparati in covi predisposti in Palermo e di qui venduti a vari acquirenti. Vertici dell'organizzazione erano anche PA NT FA e IA IO;
altri componenti erano IA PA, AR LE, DU IO, RD NO, MU CO ed altre persone rimaste ignote.
L'indagine era stata condotta dalla Procura di Palermo, con l'ausilio della Squadra Mobile della Questura, per due anni, e cioè dal 2001 al 2003, affiancando a tecniche di indagine collaudate, quali le intercettazioni telefoniche ed ambientali e i servizi di osservazione, pedinamento, sequestri, ecc., altre più sofisticate, come le intercettazioni telematiche, avendo gli indagati utilizzato mezzi, per così dire "professionali", come l'uso del computer e il continuo cambio di schede telefoniche, per sottrarsi ai controlli. Gli accertamenti riguardanti molte persone (solo gli arrestati sono stati 13, oltre il LO NI) avevano comunque fatto emergere l'esistenza di un gruppo di persone operanti tra la Calabria e la Sicilia, ma anche in Spagna ed Olanda, non solo, e non tanto, dediti alla redazione di documenti falsi per facilitare la latitanza di alcuni di loro, ma soprattutto all'importazione di cocaina nel nostro paese, attraverso rapporti commerciali intrattenuti direttamente con i fornitori operanti nei paesi di produzione dello stupefacente. Il LO NI era stato arrestato a Palermo il 28/07/2004, avvalendosi poi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio. All'udienza preliminare la difesa aveva eccepito l'incompetenza territoriale dell'A.G. di Palermo, dovendosi radicare la competenza a favore dell'A.G. di Torino, luogo di consumazione del reato più grave di cui al capo B) (art. 110 c.p., D.P.R. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e 4, e art. 80, comma 2). Con sentenza del 30/03/2005 il GUP
di Palermo aveva accolto l'eccezione, e il GIP di Torino, in data 13/04/2005, ha emesso nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 27 c.p.p.. L'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino, chiamato a decidere sull'impugnazione della nuova misura cautelare, ha poi precisato che il ricorso del LO NI è in parte fondato su una relazione di consulenza tecnica di parte, che aveva citato elementi oggettivi e sostanziali, ritenuti tali da minare l'ipotesi di accusa, ed aveva addotto circostanze afferenti alla irregolarità delle modalità esecutive delle captazioni. Tali deduzioni avevano comunque subito una serie di vagli processuali, essendo stata la relazione del c.t.p. già depositata all'udienza preliminare dinanzi al GUP di Tribunale di Palermo, ed utilizzata per i ricorsi di riesame di AR LE, IA IO e IA PA, tutti respinti con ordinanze del 4 e 5/05/2005. Altra istanza del AR LE dinanzi al Tribunale di Palermo, composto ai sensi dell'art. 309 c.p.p., era stata rigettata in data 22/09/2004, e la Corte di Cassazione aveva confermato la decisione reiettiva con provvedimento del 14/02/2005, allegato agli atti.
Tali numerose decisioni, tutte di rigetto, avevano già esaurito - secondo il Tribunale del riesame - il tessuto motivazionale, ma il Tribunale ha ritenuto di fornire ulteriori motivazioni, alcune delle quali, peraltro, più che doverose perché attinenti alla posizione soggettiva del LO NI.
Infatti, il c.t.p., aveva assunto l'impossibilità di individuare il ricorrente come autore dei messaggi telematici, certamente privi di firma, e che avrebbero potuto essere stati compilati da altre persone. Il Tribunale ha, invece, ritenuto che la individuazione dell'indagato, quale autore di telefonate e di messaggi telematici, era confortata dall'integrazione dei servizi di appostamento e di pedinamento determinati proprio dal contenuto delle informazioni che gli associati si scambiavano con i mezzi citati. Inoltre, i titolari delle utenze telefoniche sottoposte a controllo erano risultati dei prestanomi, essendo state monitorate sia SIM cards che codici IMEI;
alcune schede erano utilizzate anche per un solo giorno;
dalle comunicazioni avvenute tramite l'accesso ad internet si era poi compreso che gli indagati, per comunicare fra loro, accedevano alla stessa casella di posta elettronica e si scambiavano i messaggi tramite la cartella denominata "bozze", senza quindi ricevere o spedire i messaggi per via telematica ed evitando, dunque, di lasciare ulteriori tracce del flusso di informazioni. Accanto, quindi, alla rilevanza generale degli accertamenti di polizia giudiziaria, consequenziali agli elementi forniti dalle intercettazioni, il giudice di merito ha altresì posto in rilievo, come il LO NI, recatosi più volte ad Amsterdam con le false generalità di OR RE, come accertato presso gli aeroporti e confermato dal coindagato NA CO, era indicato dal PA NT FA e da IA IO con gli appellativi "piccolo" e "bambino", essendo il più giovane dei sodali, in quanto nato nel 1977.
Quanto ai profili di presunta illegittimità riguardanti l'incompletezza delle trascrizioni, il giudice di merito ha osservato che tale requisito si richiede solo per l'inserimento nel fascicolo del dibattimento, ma non ai fini dell'emissione della misura cautelare, per la cui applicazione si era, comunque, tenuto conto di tutte le conversazioni maggiormente rilevanti, debitamente trascritte, essendo peraltro sufficienti, al fine di ritenere i gravi indizi di colpevolezza, i riassunti eseguiti dall'operatore che aveva proceduto alle operazioni di intercettazione. Il Tribunale ha poi ritenuto che, in fase di giudizio, la prova delle comunicazioni è costituita dalla bobina e dal supporto originale su cui sono state registrate le informazioni contenute nei flussi di comunicazioni telematiche, mentre, nella fase delle indagini preliminari, al fine di applicare la misura cautelare, è sufficiente anche l'utilizzazione delle riproduzioni scritte eseguite dalla polizia giudiziaria.
La mancanza di alcune annotazioni, indicate nelle richieste di proroga;
al contrario la mancata annotazione di alcune registrazioni presenti nei CD;
la discrasia, peraltro non superiore ai dieci minuti sull'ora, ma non sulla data, del messaggio;
non costituiscono poi ragioni di inutilizzabilità, secondo il giudice di merito, stante anche la genericità della contestazione, con particolare riguardo ad alcuni messaggi rilevati dal c.t.p., e non presenti nelle annotazioni di polizia giudiziaria, in ordine alla dedotta attenuazione dell'ipotesi accusatoria.
Il Tribunale ha poi negato rilevanza, e tanto meno ravvisato la sanzione della nullità, in relazione alla circostanza che il P.M. aveva chiesto l'intercettazione dello "account di posta elettronica", ed in luogo di quest'ultima veniva eseguita l'intercettazione dello "account di connessione", essendovi stato un errore terminologico, ed essendo evidente che, mirandosi al "monitoraggio del percorso", il termine di cui alla richiesta di identificava nello "account di connessione".
Il decreto del G.I.P. n. 722/03, di cui era stata chiesta l'inutilizzabilità delle captazioni successive al 31/05/2003, era stato poi regolarmente prorogato, dovendosi fare riferimento non al periodo indicato nella richiesta del P.M. (11-31/05/2003), ma alla data di inizio effettivo delle operazioni prorogate, e cioè il 17.5.2003 per un termine di giorni venti.
Le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni per violazioni riguardanti i decreti autorizzativi, quelli di proroga e quelli di esecuzione, di cui ai decreti n. 151/03, 722/03, 1291/03 e 1984/0 2, venivano tutte rigettate, avendo, per quelli autorizzativi, il GIP sempre motivato sui sufficienti indizi di reato (e non gravi, nè di colpevolezza, D.L. n. 152 del 1991, ex art. 13) e sulla necessità (non indispensabilità) del mezzo di ricerca della prova. Per ciò che concerne le proroghe, dalle informative di p.g. era risultato il continuo arricchimento di nuovi dettagli. In ordine ai decreti di esecuzione, era stato rispettato il disposto dell'art. 268 c.p.p., comma 3, essendo motivato il ricorso ad apparecchiature esterne con l'indisponibilità degli impianti della Procura della Repubblica, certificate di volta in volta dal responsabile dell'ufficio intercettazioni, e le eccezionali ragioni di urgenza con l'attualità delle condotte criminose ed il loro perpetuarsi continuamente, come si evinceva dalla informative di p.g.. È stata anche rigettata l'eccezione di violazione del principio di immutabilità del giudice naturale, precostituito ex art. 525 c.p.p., e riguardante la fase dibattimentale, all'attività di autorizzazione e proroga delle intercettazioni, provvedimenti comunque adottati da tutti magistrati facenti parte dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari.
Analoga decisione è stata adottata per la dedotta violazione dell'art. 291 c.p.p., comma 1, e cioè per non avere il P.M. trasmesso gli atti favorevoli all'indagato con la richiesta di misura cautelare, ricollegandosi ad analoga valutazione del Tribunale del riesame di Palermo, ed ulteriormente precisandosi che nessuna sanzione è collegata a tale inosservanza, se non la facoltà del Tribunale del riesame di acquisire, e per l'indagato di produrre gli atti mancanti, e ritenuti favorevoli.
Alla eccezione di violazione dell'art. 267 c.p.p., comma 5, e quindi di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni adottate con i decreti n. 151/03 e n. 722/03, per mancanza, all'interno dei medesimi, del verbale relativo all'effettivo inizio e termine delle operazioni, il Tribunale ha opposto che il P.M., unitamente all'avviso ex art. 415 bis c.p.p., ha notificato agli indagati ed ai relativi difensori anche l'avviso di deposito degli atti relativi al registro delle intercettazioni di cui al citato art. 267 c.p.p., comma 5, mettendolo così in condizione di disporre dei CD su cui sono state registrate le intercettazioni e di operare il controllo di cui si lamenta l'impossibilità.
Il Tribunale ha altresì rigettato l'eccezione di disconoscimento dei messaggi telematici di cui ai già citati decreti n. 151, 722 e 1291 del 2003, perché privi di firma digitale, e quindi non costituenti prova ex art. 2712 c.c., in quanto nel procedimento penale, a norma dell'art. 193 c.p.p., vige il principio della libera valutazione del giudice e non si applicano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili.
Il mancato reperimento del decreto autorizzativo n. 754/02, secondo il Tribunale del riesame, ha comportato l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni da esso derivanti, ma, stante la miriade di altre fonti indiziarie, per il cd. "principio di resistenza", non ha inciso affatto sui presupposti legittimanti remissione della misura cautelare.
Per ciò che concerne i gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p., nell'ordinanza impugnata sono richiamate per relationem le motivazioni del GIP, nonché dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo, e della sentenza della Corte di Cassazione n. 392 del 27/01/2005. Ha pure specificato, però, numerosi episodi, risultanti dalle intercettazioni telefoniche e telematiche, che coinvolgevano il LO NI, nei reati satellite di cui ai capi B) e C), come partecipante: all'acquisto di cocaina per conto di altri;
alle trattative per un viaggio del PA NT FA in Sud America allo scopo di incontrare i produttori/fornitori; al trasporto della sostanza dall'Olanda a Palermo;
ai numerosi incontri svoltisi a Palermo;
all'individuazione delle modalità con cui occultare la cocaina all'interno del serbatoio in un camion, dove era stata ritrovata dalla polizia giudiziaria;
alla ricerca di un carico lecito per dissimulare le reali finalità del viaggio in Olanda;
al disappunto per il ritardo nella consegna.
Altri elementi si evincono da una richiesta di DU IO, arrestato in flagranza di reato nel trasporto di 18 kg. di cocaina e di altro quantitativo di hashish, del 23/01/2003 al LO NI di fornirgli "tre macchine", a cui seguono contatti per il trasporto dello stupefacente, tramite persone che dovevano essere reperite dallo steso LO NI.
Da messaggi del maggio e del 2 giugno 2003 si evincono ulteriori elementi dettagliatamente specificati nell'ordinanza impugnata in ordine al trasporto di cocaina, in cui è coinvolto il LO NI, che si reca personalmente in Olanda.
Infine, il ruolo svolto dal LO NI nella vicenda e in seno all'organizzazione criminale risulta, secondo l'ordinanza impugnata, dalle dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio, da RD NO il 22/04/2005, che conferma che del trasporto dello stupefacente si era curato personalmente il LO NI, nonché dai risultati delle intercettazioni dei dialoghi avvenuti in carcere tra DU IO ed alcuni suoi parenti, identificandosi nel LO NI la persona che avrebbe dovuto occuparsi delle necessità economiche del DU IO e dei propri familiari, secondo una prassi ormai nota nell'ambiente criminale.
In ordine all'altro reato satellite di cui al capo D), il concorso del LO NI nell'importazione in Italia, tra il 23 e il 25 agosto 2003 di un ingente quantitativo di cocaina indicato in 24 confezioni si deduce da conversazioni con IA PA, il PA NT FA e il AR LE, coincidenti con il ritorno dell'indagato dall'Olanda, e l'incarico di "junior" (cioè il LO NI) di ritirare del danaro. Un'ulteriore fornitura di stupefacente risulta da conversazioni tra il PA NT FA ed il LO NI del 22 e 23 agosto 2003, da altre successive tra il PA NT FA e IA PA, nonché da pedinamenti effettuati dalla polizia giudiziaria, e riguardanti i principali indagati.
In ordine ai reati di cui ai capi B) e D), il Tribunale del riesame ha ritenuto individuarsi l'aggravante di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 80, comma 2, stante il rilevantissimo quantitativo di cocaina importata e detenuta.
La sussistenza del reato associativo di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 74, è stata desunta da: a) le specifiche modalità di commissione dei reati;
b) il riferimento ad una contabilità interna di dare/avere, che presuppone la commissione di pregressi ed analoghi commerci;
c) i frequenti viaggi all'estero per recarsi da latitanti;
d) la disponibilità di documenti contraffatti;
e) le trasferte transoceaniche per rifornirsi di ingenti quantitativi di stupefacente da importare in Italia, e l'esistenza di importanti canali di approvvigionamento;
f) la suddivisione di ruoli e compiti tra i coindagati, la struttura gerarchica, la solidarietà nei confronti degli associati in carcere;
g) la creazione di un'articolata struttura di uomini e mezzi;
h) l'uso di molteplici cellulari e schede, disponibilità di ingenti somme di danaro, appartamenti, autovetture, autoarticolati e persone di fiducia, per il trasporto di stupefacente o per avere titoli di viaggio sotto falso nome;
i) la consapevolezza dimostrata dagli stesi indagati di far parte dell'associazione e di contribuire al perseguimento dello scopo comune, il riconoscimento delle posizioni apicali, la ripartizione dei compiti.
Anche la condotta di organizzazione e direzione posta in essere dal LO NI è emersa dal quadro investigativo descritto, e già richiamato anche nell'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo. L'ordinanza impugnata tratta da ultime le esigenze cautelari, individuate nel pericolo di reiterazione dei reati (art 274 c.p.p., lett. c) per il ruolo di spicco avuto nell'organizzazione criminale, per lo stabile inserimento nel gruppo, per i precedenti penali, per la gravità di tutti i fotti per i quali si procede. Le stesse ragioni hanno impedito - secondo l'ordinanza del Tribunale del riesame - la sostituzione della misura cautelare con altra meno gravosa a norma dell'art. 275 c.p.p.. LO NI NT ha personalmente proposto ricorso per cassazione, chiedendo, in via principale, l'annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza del Tribunale del riesame di Torino, con sua immediata scarcerazione, e, in subordine, l'annullamento con rinvio della medesima ordinanza.
Il ricorso si articola in tredici motivi di gravame, in buona parte riproposizione dei motivi della richiesta di riesame del provvedimento custodiale, e decisi con la motivazione già riportata in sintesi dal Tribunale di Torino.
1^ motivo.
Il primo motivo, pur intitolato "violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 27 c.p.p., art. 292 c.p.p.,
comma 2 ter, art. 327 bis c.p.p.", consiste essenzialmente nella eccezione di nullità per omessa valutazione degli elementi assunti tramite indagini difensive, prodotti all'udienza preliminare dinanzi al GUP di Palermo, e consistenti pressocché esclusivamente nelle risultanze di una consulenza tecnica di parte con riguardo alle intercettazioni telematiche. Il motivo di ricorso è poi scomposto in sei diverse questioni.
Con la prima questione il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata per avere ritenuto riconducibili al LO NI i messaggi telematici, pur essendo stato evidenziato dal consulente di parte che è impossibile ricondurre in modo oggettivo la connessione Internet attivata da un username ad uno specifico individuo.
Sul punto il Tribunale del riesame ha esaurientemente motivato, precisando alla pag. 6 dell'ordinanza che il monitoraggio delle intercettazioni è stato integrato da servizi di appostamento e di pedinamento espletati in luoghi individuati sulla base di informazioni che gli indagati si scambiavano telefonicamente o tramite personal computer. Tale logica e congrua motivazione da conto di una eccezione attinente peraltro alla mera valutazione delle risultanze istruttorie.
Del tutto generiche ed incomprensibili sono le questioni proposte ai punti 2) e 3), e cioè di inutilizzabilità di tre messaggi di cui al decreto n. 151/03 Int., e di altri tre di cui al decreto n. 722/03 Int. per mancata registrazione dei medesimi sul relativo CD. Il ricorrente non spiega in alcun modo la rilevanza o meno di tali messaggi (ed omette altresì di citarne il contenuto) ai fini dell'ordinanza cautelare e del successivo provvedimento del Tribunale del riesame, che - va ricordato - non sono fondati unicamente sulle intercettazioni telematiche, ma anche su quelle telefoniche, su operazioni di polizia giudiziaria, quali osservazioni, pedinamenti e sequestri, e su dichiarazioni di coindagati.
Ad analoghe conclusioni di totale irrilevanza si perviene per la questione attinente alla discordanza, in merito all'ora e alla data di alcuni messaggi, tra quanto segnalato nell'ordinanza di custodia cautelare e quanto verificato nei CD sui quali i medesimi messaggi insistono. Nell'ordinanza impugnata è spiegato che la discrasia riguarda due soli messaggi, ed è appena di una diecina di minuti (pag. 8), per cui non ha alcuna influenza rispetto ad intercettazioni protrattesi per due anni.
Lo stesso ricorrente, nell'atto di impugnazione (pag. 11) cita due discrasie, una di 11 minuti e l'altra di 20 minuti, e null'altro. Nessuna conseguenza di inutilizzabilità deriva ex art. 271 c.p.p. datale lieve imprecisione.
Va altresì disattesa la quinta questione, con la quale viene eccepita l'inutilizzabilità di tutti i messaggi telematici di cui ai decreti n. 151/03, 722/03 e 1291/03 Int. per non essere stati registrati su supporto non modificabile. La censura è del tutto generica e non valorizzarle nella procedura incidentale, dovendosi verificare nella sede dibattimentale la rilevanza di tale eventuale modus procederteli, e soprattutto se vi sia differenza tra il contenuto originale delle conversazioni telematiche e quello delle riproduzioni, unica circostanza utile per la difesa, non dedotta assolutamente in modo specifico in questa sede.
La sesta ed ultima questione proposta con il primo motivo di ricorso attiene alla eccepita nullità delle intercettazioni telematiche di cui ai decreti n. 151/03, 722/03 e 1291/03 Int., avendo il P.M. richiesto l'intercettazione "dell'account di posta elettronica" ed essendo stata invece effettuata l'intercettazione "dell'account di connessione".
Come già rilevato nell'ordinanza impugnata (pag. 8) e nella sentenza di questa Corte, sezione prima, n. 686 del 14/02/2005, attinente alla posizione del coindagato AR LE (pag. 5 e 13), nessuna nullità delle intercettazioni è ravvisabile, essendosi trattato di un uso scorretto di termini di recente importazione, ed essendo evidente la volontà di monitorare i flussi telematici gestiti dal soggetto titolare di un particolare nome utente, lo stesso che identificava sia l'account di posta elettronica che quello di connessione, come era risultato palese dalla richiesta di utilizzo della procedura del "monitoraggio del percorso".
2^ motivo.
Con il secondo motivo di ricorso il LO NI ha dedotto la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 271 c.p.p., comma 1, per mancanza del decreto di proroga ai sensi dell'art. 267 c.p.p., comma 3, nell'ambito delle intercettazioni disposte con decreto n. 722/03 Int..
Anche tale motivo di ricorso è infondato.
In effetti, trattandosi di intercettazioni prorogate il 17/05/2003 per giorni 20, devono essere comprese anche le intercettazioni operate il 2 e il 3 giugno 2003, i cui tre messaggi compresi in tale periodo sono l'oggetto del contendere. Il ricorrente assume, invece, che essendo scaduto il precedente periodo di intercettazione il 10.5.2003, le intercettazioni sono state validamente operate dall'17/05/2003 e fino al 31/05/2003, pur essendo stato il decreto emesso il 17/05/2003. È, invece, giurisprudenza costante che, se il decreto di proroga viene emesso dopo la scadenza del termine originario, ha in realtà natura di autonomo provvedimento di autorizzazione all'effettuazione delle suddette operazioni, qualora sia dotato di autonomo apparato argomentativo (Cass. 21/01/2002 n. 10090; Cass. 26/01/1999 n. 668;
Cass. 8/06/1994 n. 9370). Nella specie, non è contestata la completezza del decreto di proroga, in ordine ai gravi indizi di reato ed alla indispensabilità di procedere all'intercettazione, ma esclusivamente il periodo di validità, che non può essere altro che quello successivo all'emissione del provvedimento del GIP, per cui può essere messa in discussione l'utilizzabilità delle intercettazioni comprese tra il l'11/05/2003 e il 16/05/2003, ma non quelle del 2 e 3 giugno 2003, avendo il decreto del 17/05/2003 validità di giorni venti. 3^ motivo.
Con il terzo motivo di ricorso, il LO NI ha dedotto l'inutilizzabilità dei decreti n. 151/03 e 722/03 per mancanza, all'interno dei medesimi, del verbale relativo all'effettivo inizio e termine delle operazioni di intercettazione (art. 267 c.p.p., comma 5). L'eccezione è del tutto generica, riguardando le intercettazioni un ungo periodo di tempo, e non avendo il ricorrente indicato in quali date si sarebbero verificate le eventuali violazioni della disposizione di cui all'art. 267 c.p.p., comma 5; non avendo il ricorrente allegato tali atti dinanzi al giudice del riesame (pag. 10 ordinanza impugnata) ne' in sede di legittimità (dove di ufficio si è provveduto alla acquisizione degli atti specificamente indicati, come i decreti di autorizzazione, di proroga e di esecuzione delle intercettazioni, ma non certamente di quelli non individuabili); ed avendo il giudice di merito ineccepibilmente rilevato "come unitamente all'avviso ex art. 415 bis c.p.p. il P.M. abbia notificato agli indagati e relativi difensori anche il deposito degli atti relativi al registro delle intercettazioni di cui all'art 267 c.p.p., comma 5; quindi anche il difensore dell'odierno ricorrente dispone dei c.d. su cui sono state registrate le intercettazioni e dunque di tutti i dati necessari per operare quel controllo di cui lamenta l'impossibilità" (pag. 10).
4^ motivo.
Con il quarto motivo di gravame, il ricorrente ha dedotto l'inutilizzabilità dei messaggi di cui ai decreti 151/03, 722/03 e 1291/03 per violazione dell'art. 267 c.p.p., comma 1. Il motivo è in fatto, e, come tale, irricevibile in sede di legittimità, anche in tema di ricorso per cassazione avente per oggetto misure cautelari personali a norma dell'art. 311 c.p.p. (Cass. sezioni unite 22/03/2000 n. 11). Il ricorrente, infetti, non censura tanto, se non in modo assolutamente superficiale e generico, la motivazione per relationem dei decreti autorizzativi, motivazione peraltro legittima secondo l'orientamento espresso dalla sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 17 del 21/06/2000, ma assume che le ragioni addotte nei decreti, richiamando le informative della polizia giudiziaria, non configurino i sufficienti indizi di reato per disporre le intercettazioni in tema di reati di criminalità organizzata. Invece, proprio dall'esame di tali informative, che il ricorrente peraltro limita all'informativa della Questura di Palermo del 21/01/2003 e relativamente al solo decreto n. 151/03, si rileva un'attività delinquenziale in corso, che consente di configurare sia i gravi indizi di reato che la necessità di ricorrere al mezzo di ricerca della prova.
Nell'ordinanza impugnata è poi specificato (pag. 9) come i numerosi provvedimenti del Tribunale del riesame, prima di Palermo e poi di Torino, e anche della Corte di Cassazione, si siano soffermati sul punto, sempre rigettando i rilievi difensivi. Inoltre, dalla stessa motivazione dell'ordinanza impugnata si rileva che il motivo di ricorso è pedissequa reiterazione del motivo di riesame, già congruamente e logicamente disatteso dal Tribunale con motivazione congrua e logica, altro motivo che conforta il giudizio di inammissibilità di questo motivo di ricorso.
5^ motivo.
Con il quinto motivo di impugnazione, il ricorrente ha eccepito rinutilizzabilità delle captazioni telematiche di cui ai decreti n. 151/03, 722/03 e 1291/03 per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3. Il ricorrente ha assunto che la motivazione dei decreti esecutivi è meramente apparente, avendo il P.M. giustificato il ricorso ad apparecchiature esterne a quelle della procura con
"l'indisponibilità degli impianti", certificata di volta in volta dal responsabile dell'Ufficio intercettazioni, e non avendo motivato sulle "eccezionali ragioni di urgenza".
Dall'esame degli atti è risultata veritiera la motivazione indicata dal ricorrente sulla indisponibilità degli impianti della Procura della Repubblica, mentre le eccezionali ragioni di urgenza sono state individuate nella circostanza che l'attività criminosa era in atto e progrediva e vi era la necessità di monitorare tutti i collegamenti tenuti dagli indagati.
Sul primo punto si osserva che le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 919 del 26/11/2003, hanno condivisibilmente ritenuto che "in tema di intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni, ai fini della legittimità del decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3, ult. parte, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, la motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti della Procura della Repubblica non può limitarsi a dare atto dell'esistenza di tale situazione, ma deve anche specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità, sia pure mediante una indicazione sintetica, purché questa non si traduca nella mera riproduzione del testo di legge, ma dia conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del P.M., che ha dato causa ad essa (nel caso di specie si è ritenuto correttamente motivato il decreto del p.m. che con l'espressione "attesa l'indisponibilità di linee presso la procura", che, non ripetendo la formula legislativa, consente di identificare il fatto che ha determinato l'insufficienza degli impianti e offre quindi al giudice e alle parti uno strumento di controllo della correttezza dell'operato del p.m.)". Ne consegue che l'uso dell'espressione "indisponibilità degli impianti", peraltro anche accompagnata dalla certificazione del dirigente dell'Ufficio intercettazioni, è ampiamente sufficiente per far ritenere che il P.M. abbia adempiuto all'obbligo motivazionale impostogli.
In ordine alle "eccezionali ragioni di urgenza", con la stessa sentenza n. 919 del 2003 è stato ritenuto che la descrizione di una "situazione in atto di svolgimento dell'attività organizzativa dei reati fine dell'associazione" è ben sufficiente per configurare il requisito motivazionale previsto dall'art. 268 c.p.p., comma 3. 6^ motivo.
Palesemente infondato è il sesto motivo di ricorso, con il quale è stata eccepita la nullità, ai sensi dell'art. 525 c.p.p., dei decreti di proroga delle intercettazioni emessi da magistrati (persone fisiche) diversi da quelli che hanno emesso i decreti autorizzativi delle stesse intercettazioni.
La nullità prevista dal secondo comma dell'art. 525 c.p.p. si riferisce esclusivamente alla immutabilità del giudice del dibattimento, il quale deve essere lo stesso che emette o concorre ad emettere, in caso di collegio, la sentenza. La norma non è chiaramente suscettibile di estensioni analogiche, stante la tassatività delle nullità, a norma dell'art. 177 c.p.p.. Inoltre, l'omessa previsione normativa della nullità nell'ipotesi indicata dal ricorrente non viola comunque alcun diritto della difesa, in quanto il decreto di proroga, pur collegato a quello originario, si fonda su un presupposto (il permanere dei presupposti di cui al primo comma dell'art. 267 c.p.p.) che può essere adeguatamente valutato da altro magistrato, diverso da quello che ha emesso il decreto autorizzativo.
7^ motivo.
Con il settimo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 27 c.p.p. e art. 292, comma 2, lett. c) bis. Il LO NI ha sostenuto che il GIP del Tribunale di Torino ha riprodotto dalla pag. 7 alla pag. 188 dell'ordinanza di custodia cautelare la motivazione del provvedimento già emesso dal GIP del Tribunale di Palermo, senza procedere ad alcun autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, malgrado il tempo trascorso ed i mutamenti sostanziali e processuali intervenuti a seguito degli interrogatori, delle questioni trattate nell'udienza preliminare e negli atti di indagine difensiva. È indubbiamente vero - come precisato dal ricorrente - che l'ordinanza emessa dal giudice competente, ai sensi dell'art 27 c.p.p., assume una propria autonomia (Cass. 16/05/1997 n. 1972) e deve contenere i requisiti indicati dall'art. 292, tra cui anche l'esposizione dei motivi per i quali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa. Ciò a maggior ragione quando si tratta di conferma di una precedente ordinanza di custodia cautelare, non remota nel tempo nella fattispecie, ma sicuramente neanche prossima, essendo trascorsi quasi sette mesi (Cass. 07/05/1999 n. 2218; Cass. 8/10/1997 n 5615).
Indubbiamente il ricorso alla motivazione per relationem come precisata nella nota sentenza a sezioni unite di questa Corte n. 17 del 21/06/2000 può ritenersi legittimo nella fattispecie, in cui il GIP di Torino, pur con motivazione estremamente succinta ha dimostrato di avere preso cognizione del provvedimento del GIP di Palermo, conosciuto dai titolari del diritto di impugnazione, e ha mostrato di condividerlo.
Il ricorrente censura, però la totale assenza di valutazione delle argomentazioni difensive. Tale difetto del provvedimento può ritenersi superato attraverso la analitica ordinanza impugnata del Tribunale del riesame di Torino, la quale ha, invece, come già precisato nelle prime otto pagine di questa sentenza, valutato e ritenuto non ostative alla emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale, le argomentazioni del ricorrente, peraltro concentrate sul contenuto di una consulenza tecnica di parte, che potrà trovare la sua naturale collocazione e l'esame approfondito in sede di giudizio principale sulla responsabilità penale, non essendo allo stato, nella procedura incidentale, idonea ad annullare gli argomenti relativi alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ex art. 273 c.p.p., sui quali è fondata esclusivamente la censura del ricorrente, essendo il richiamo alle esigenze cautelari del tutto generico, probabilmente perché è stata valutata la gravità dei fatti contestati.
Questo giudice di legittimità ha costantemente ritenuto che, in tema di misure cautelari personali, il coordinamento tra il disposto dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c) bis e quello dell'art. 309 c.p.p. consente di affermare che al tribunale del riesame deve essere riconosciuto il ruolo di giudice collegiale e di merito sulla vicenda de libertate, onde allo stesso non è demandata tanto la valutazione della legittimità dell'atto, quanto la cognizione della vicenda sottostante e, quindi, primariamente la soluzione del contrasto sostanziale tra libertà del singolo e la necessità coercitiva, con la conseguenza che la dichiarazione di nullità dell'ordinanza impositiva deve essere relegata a ultima ratio delle determinazioni adottabili. Tale nullità può essere dichiarata solo ove il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico, ovvero, qualora, pur esistendo una motivazione, essa si risolva in una clausola di stile, onde non sia possibile, interpretando e valutando l'intero contrasto, individuare i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue (Cass. 8/07/2004 n. 45847; Cass. 8/11/2002 n. 27; Cass. 11/01/2000 n. 52). Nella specie la vastità dei gravi indizi di colpevolezza evidenziati dal Tribunale del riesame, e comunque già più che esaurientemente esaminati dal GIP, e la valutazione analitica (negativa) degli elementi ritenuti dalla difesa come inficiatori degli stessi gravi indizi, ha consentito al giudice dell'impugnazione di merito di integrare una motivazione comunque congrua e logica sull'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e dotata di specifici richiami per relationem, seppure nella forma di totale riproduzione della precedente ordinanza cautelare.
Si può, pertanto, concludere che la legittima integrazione da parte dei Tribunale del riesame dell'originario provvedimento restrittivo, certamente non mancante di motivazione, ne' apparentemente motivato, è del tutto legittima, ed il giudice di merito ha correttamente completato la motivazione del provvedimento impugnato, non sussistendone i requisiti per dichiararne la nullità. 8^ motivo.
Con l'ottavo motivo di impugnazione il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 291 c.p.p., comma 1, per avere il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino omesso di porre a fondamento della richiesta di misura cautelare gli elementi a favore dell'indagato e le deduzioni difensive depositate il 28/02/2005 dinanzi al GUP del Tribunale di Palermo, e consistenti sempre nelle osservazioni del consulente di parte.
Osserva il Collegio che, indubbiamente l'art. 291 c.p.p., comma 1, ha sancito il principio della "domanda cautelare" in base al quale il giudice non può disporre misure cautelari se non vi sia la richiesta motivata del P.M (Cass. 6/11/2003 n. 49144; Cass. 6/05/2003 n. 31474;
Cass. 17/01/2001 n. 12452). Tale richiesta nella specie sussiste e, in ordine all'obbligo della motivazione, indubbiamente sancito dalla norma in esame, esso non deve contenere a pena di nullità gli elementi indicati dall'art. 292 c.p.p., che riguardano esclusivamente l'ordinanza del giudice.
Vi è una chiara differenza tra l'impulso della parte e controllo del giudice, consistendo il primo in una valutazione di interesse pubblico di chiedere, in presenza di determinate condizioni (artt. 273 e 274 c.p.p.), che nei confronti della persona sottoposta alle indagini si proceda (ovvero si inizi a procedere) privandolo della libertà personale, sicché il P.M. deve spiegare le ragioni di gravità indiziaria e di cautela processuale che impongano tale trattamento più severo. È, invece, poi il giudice che deve procedere, a pena di nullità, ad una valutazione di tutti gli elementi indicati dall'art. 292 c.p.p., essendo il garante del principio costituzionale di cui all'art. 13.
Ne consegue che il destinatario della misura può fondatamente chiedere di dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. b) dell'ordinanza di custodia cautelare, qualora essa non sia stata preceduta dalla richiesta del P.M., ovvero se tale richiesta sia priva della motivazione o questa sia solo apparente. La valutazione specifica degli elementi di cui all'art. 292 c.p.p. va compiuta dal giudice, e, nella specie, quella delle condizioni di cui al comma 2, lett. c) bis, è stata effettuata in modo legittimo dal giudice del riesame, come spiegato trattando il settimo motivo di ricorso.
9^ motivo e motivo 9^ bis.
Con il nono motivo, e con quello successivo, qualificato 9^ bis, il ricorrente ha dedotto l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di cui al decreto n. 1984/02, sia per violazione dell'art. 267 c.p.p., comma 1, non essendo adeguatamente indicati i "sufficienti indizi", trattandosi di reati associativi, sia per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, per essere state riportati nel decreto esecutivo motivi che non consentono di configurare le "eccezionali ragioni di urgenza".
Il ricorrente non fa altro che ripetere le stesse ragioni di impugnazione degli altri decreti 151/03, 722/03 e 1291/03, come espresse ai motivi quarto e quinto del ricorso, restringendo anzi l'impugnativa alla sola carenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" per ciò che concerne la violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3. In particolare, si assume che il richiamo per relationem alla Nota Cat. E/02-STUPE del 4/11/2002 non contiene elementi tali da giustificare la qualificata urgenza di procedere alle intercettazioni.
Non vi è dubbio invece che il richiamo operato ad una attività criminale organizzata in corso configuri sia i sufficienti indizi per procedere alle intercettazioni, sia la "eccezionale urgenza" per non attendere che siano disponibili le postazioni situate presso la Procura della Repubblica.
Dall'esame degli atti risulta che la motivazione del decreto esecutivo non è affatto del tutto mancante, come assunto dal ricorrente, ma si identifica nella motivazione per relationem, essendo sufficiente il richiamo al provvedimento del GIP, basato sugli atti di polizia giudiziaria (Cass. sezioni unite 26/11/2003 n. 919).
10^ motivo.
Con il decimo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto che il Tribunale del riesame non ha risposto alle deduzioni difensive depositate il 23/05/2005, come "nuovi motivi", in relazione alla individuazione del reato associativo di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 74 ed a quelli satellite di cui all'art. 73 del medesimo decreto.
Il motivo di ricorso è incomprensibile e chiaramente inammissibile, in quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame è stata emessa il 12/05/2005, e depositata il 23/05/2005, come risulta dal provvedimento in atti, e dalla intestazione (prima pagina) dello stesso ricorso per cassazione proposto dal LO NI. Non si comprende, pertanto, come motivi nuovi siano stati depositati successivamente alla deliberazione, e, se ciò sia avvenuto, è evidente che il Tribunale del riesame, che aveva già deciso in camera di consiglio, non ne poteva tenere conto ai fini dell'estensione della motivazione, che deve esplicitare il ragionamento in base al quale il giudice collegiale è pervenuto alla decisione, e non trattarsi di un elaborato dell'estensore basato anche su motivi successivamente presentati.
Qualora si tratti di motivi depositati il 12/05/2005, e sia un errore materiale l'indicazione da parte del ricorrente della diversa data, pur ripetuta più volte, il ricorso sul punto è del tutto generico, in violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto non specifica quali siano i motivi di impugnazione in ordine ai quali il giudice di merito ha omesso di decidere, pur essendone certamente legittima la proposizione all'udienza camerale a norma dell'art. 309 c.p.p., comma 6. 11^ motivo.
L'undicesimo motivo di ricorso, qualificato come violazione degli artt. 125, 272 e 273 c.p.p. con specifico riferimento alla configurazione della fattispecie associativa (D.P.R. 309 del 1990, art. 74), contiene esclusivamente censure in ordine alla configurabilità del reato associativo, assumendo trattarsi al più di fatti episodici, configuranti il concorso nel reato di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 73. Come è noto, l'elemento costitutivo del delitto di associazione di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 74 è rappresentato dall'esistenza di un vincolo associativo (pactum sceleris) di natura permanente tra tre o più persone, qualificato da un minimo di organizzazione, anche non strutturata gerarchicamente, ma comunque a carattere stabile, che sia destinata a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli delitti programmati, nonché da un programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti, senza che, peraltro, occorra l'effettiva consumazione degli stessi (Cass. 28/03/2003 n. 20708; Cass. 31/05/1995 n. 8291). In particolare, è stato poi ritenuto che "in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma specifico e le loro specifiche modalità esecutive" (Cass. 13/12/2000 n. 10781). Ritiene questo Collegio che, evitando dispersioni dovute ad un eccessiva ricerca di una identificazione astratta, l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti può trovare in concreto varie articolazioni, ma tre sono gli elementi fondamentali perché si possa ritenere sussistente il vincolo associativo, e cioè: a) resistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti;
b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione di un impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso;
c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita.
Se questi sono i presupposti, e non pare esservi ragione per dubitarne, distinguendosi così l'associazione a delinquere dal concorso in singole violazioni del citato art. 73, non vi è dubbio che la motivazione dell'ordinanza impugnata non è in alcun modo censurabile, essendo state individuate ben nove situazioni di fatto da cui si desume nella fattispecie, accanto a singoli reati satellite, anche quello di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 74 e cioè, come già precisato alle pagg. 7 e 8 di questa sentenza, e cioè: a) le specifiche modalità di commissione dei reati;
b) il riferimento ad una contabilità interna di dare/avere, che presuppone la commissione di pregressi ed analoghi commerci;
c) i frequenti viaggi all'estero per recarsi da latitanti;
d) la disponibilità di documenti contraffatti;
e) le trasferte transoceaniche per rifornirsi di ingenti quantitativi di stupefacente da importare in Italia, e l'esistenza di importanti canali di approvvigionamento;
f) la suddivisione di ruoli e compiti tra i coindagati, la struttura gerarchica, la solidarietà nei confronti degli associati in carcere;
g)la creazione di un'articolata struttura di uomini e mezzi;
h) l'uso di molteplici cellulari e schede, disponibilità di ingenti somme di danaro, appartamenti, autovetture, autoarticolati e persone di fiducia, per il trasporto di stupefacente o per avere titoli di viaggio sotto falso nome;
i) la consapevolezza dimostrata dagli stesi indagati di far parte dell'associazione e di contribuire al perseguimento dello scopo comune, il riconoscimento delle posizioni apicali, la ripartizione dei compiti.
Alla completezza e logicità della motivazione, del tutto conforme ai principi giurisprudenziali in materia, consegue l'infondatezza del motivo di ricorso.
12^ motivo.
Con il dodicesimo motivo di impugnazione, il ricorrente, pur citando una serie di norme relative all'applicazione delle misure cautelari, ha sostanzialmente censurato la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto configurarsi a carico del LO NI l'ipotesi aggravata di cui al primo comma del più volte citato art. 74, e cioè di essere uno egli organizzatori dell'associazione per delinquere. Il ricorrente ha esposto che contesta tale qualifica al fine della applicazione della misura cautelare più grave, ai sensi degli artt. 274 e 275 c.p.p., ma invero, dalla lettura del provvedimento gravato, non risulta che questa sia l'unica ragione per la scelta della misura coercitiva carceraria, concorrendovi anche la estrema gravità dei singoli reati satellite, i legami dell'indagato con il narcotraffico, le precedenti sentenze di patteggiamento e condanna, irrevocabili, per i reati di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 74, comma 6, e art. 73 n. 4, 5 e 6 per fatti collocabili nel periodo 1992/2003, e cioè quando il LO NI era giovanissimo. Il ricorrente ha rilevato non essere vero che egli abbia tenuto contatti in prima persona con gli esponenti dell'associazione criminale residenti all'estero, con i fornitori stranieri e di avere esercitato attività direttiva.
In primo luogo, va ribadito che la scelta della misura cautelare si fonda anche su questi motivi, ma altresì sul altri, idonei da soli a legittimare la scelta della misura coercitiva più grave. Va poi precisato che il ricorrente ha basato il motivo di ricorso su circostanze di merito, non sindacabili in sede di legittimità, anche se trattasi di impugnazione di misure cautelari (Cass. sezioni unite 22/03/2000 n. 11). 13^ motivo.
Con il tredicesimo ed ultimo motivo il ricorrente ha assunto l'erronea applicazione dell'aggravante di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 80, comma 2, sempre in relazione agli artt. 125, 272, 273, 274,
e 275 c.p.p.. In pratica è stata contesta sia la sussistenza dell'aggravante, che la sua rilevanza ai fini dell'emissione della misura cautelare.
Il motivo di ricorso è una mera elencazione di massime giurisprudenziali, là dove il Tribunale del riesame ha specificato di ritenere che l'aggravante dell'ingente quantità sussiste in relazione al rilevantissimo quantitativo di cocaina importata e detenuta, relativamente alle imputazioni di cui ai capi B) e D). Appare appena il caso di ricordare che, nella prima ipotesi si individuano almeno 18 kg. di cocaina sottoposti a sequestri, e nella seconda 24 confezioni, per cui, almeno allo stato, al fine della completezza della contestazione, non si può assolutamente affermare che la previsione dell'aggravante dell'ingente quantità sia al di fuori di ogni logica, sola ipotesi che potrebbe indurre il giudice della misura incidentale ad escluderla, rimettendosi invece diversamente al giudice del merito della questione della responsabilità o meno la decisione sulla legittimità di una eventuale sentenza di condanna anche in relazione alla contestata aggravante.
Vanno, infine, ribadite sia la legittimità della contestazione in base alle attuali risultanze, sia la parziale influenza della circostanza sulla valutazione delle esigenze cautelari, che comprende una serie di elementi convincenti sulla gravità delle modalità e del fatto e sulla negativa personalità dell'indagato. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso viene rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto previsto dalla L. 8 agosto 1995 n. 332, art. 23 comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2006