Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 22. Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari 1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
2. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
2. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
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- 1. limiti di applicazione secondo la Cassazionehttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/ · 33.669487
[…] In particolare, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, dopo aver trasmesso gli atti ex art. 22 c.p.p. e poi essere stato indicato quale giudice territorialmente competente da altro Giudice per le indagini preliminari, ha deciso di rinviare la questione alla Suprema Corte ricorrendo al nuovo istituto disciplinato dall'art. 24-bis c.p.p. […]
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Giurisprudenza • 478
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 09/08/2023, n. 34800Provvedimento: […] • In data 29 marzo 2023 il giudice per le indagini preliminari ha restituito gli atti al Pubblico Ministero: «ribadendo l'ordinanza di incompetenza ex art. 22 co. 2 c.p.p.». ( 2 6.2. […] Il giudice per le indagini preliminari, dopo aver correttamente emesso ordinanza ex art. 22 cod. proc. pen. e restituito gli atti al Pubblico Ministero, a fronte di una anomala rinnovazione della richiesta di archiviazione fondata sull'asserita erroneità della declaratoria di incompetenza, si è limitato a restituire gli atti all'organo inquirente facendo riferimento alla motivazione della precedente ordinanza. […]Leggi di più...
- ragionevole durata del processo·
- competenza per territorio·
- archiviazione·
- restituzione atti·
- art. 22 cod. proc. pen.·
- incompetenza territoriale·
- art. 409 cod. proc. pen.·
- art. 9 cod. proc. pen.·
- abnormità atto processuale