Sentenza 18 ottobre 2007
Massime • 1
Ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, laddove tale luogo non sia identificato o identificabile, la competenza deve essere individuata facendo richiamo ai criteri suppletivi stabiliti dall'art. 9 cod. proc. pen.. (Nella fattispecie, relativa alla cessione di droga, essendo l'accordo criminoso per l'acquisto avvenuto per telefono e non potendosi pertanto individuare il luogo di realizzazione della condotta, la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso ai criteri di cui all'art. 9 cod.proc.pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/10/2007, n. 42740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42740 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 18/10/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Colombo - Consigliere - N. 1681
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 015071/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR EN N. IL 04/02/1949;
avverso ORDINANZA del 22/03/2007 TRIB. LIBERTÀ di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO Oscar, il quale ha chiesto declaratoria d'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
Il GIP del Tribunale di Pescara applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di ME NR in relazione alla imputazione di acquisto e detenzione a fine di spaccio di droga. Con lo stesso provvedimento veniva applicata la medesima misura coercitiva anche nei confronti di RA UD;
quest'ultimo, secondo la contestazione, aveva detenuto a fine di spaccio, nonché venduto, o comunque ceduto, all'ME stesso, la sostanza stupefacente da quest'ultimo (acquistata e) poi detenuta a fine di spaccio.
Avverso detto provvedimento l'ME proponeva istanza di riesame al Tribunale della libertà di L'Aquila contestando anche la competenza territoriale del GIP di Pescara. Il Tribunale adito respingeva il gravame, disattendendo tutte le doglianze dedotte dal ricorrente, ivi compresa quella concernente l'asserita incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara;
a tale ultimo riguardo il Tribunale della libertà affermava che la competenza territoriale doveva individuarsi nel Tribunale di Pescara posto che: A) si trattava di un unico accordo tra fornitore (RA) ed acquirente (ME) che si sarebbe concluso attraverso la "commissione telefonica, con invio della sostanza ad opera del RA certamente da IC S.GE (rientrante nella sfera di competenza di Pescara) a Serravalle o Tolentino ove trovavasi l'ME" (per come si legge testualmente nell'ordinanza del Tribunale della libertà); B) in territorio di Pescara dunque sarebbe iniziata la fase della "traditio" della cocaina.
Ricorre per Cassazione l'ME, riproponendo, quale unica censura, l'eccezione di incompetenza per territorio già sottoposta al vaglio del Tribunale del riesame.
Il Collegio rileva la fondatezza di tale doglianza, per le ragioni di seguito indicate.
All'ME risultano contestate due delle condotte tipiche previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, esattamente l'acquisto e la detenzione a fine di spaccio di droga. Orbene nella giurisprudenza di questa Corte è stato affermato il seguente principio di diritto che, in quanto ripetutamente ribadito, può ben dirsi ormai consolidato:
"Poiché le condotte tipiche previste dall'art. 73 (acquisto, detenzione, raffinazione, trasporto, cessione), ponendosi tra loro in rapporto di alternatività formale, perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate a un unico fine, senza un'apprezzabile soluzione di continuità, ne consegue che, per determinare, in tal caso, la competenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, laddove tale luogo non sia identificato o identificabile, la competenza deve essere individuata facendo richiamo ai criteri suppletivi stabiliti dall'art. 9 c.p.p. (in termini, Cass. Sez. 4^, 16 aprile 2004, Valeri, RV, 228181: fattispecie in cui la competenza è stata stabilita ai sensi dell'art. 9 c.p.p., comma 1, facendo riferimento all'ultimo luogo in cui era avvenuta una parte dell'azione, coincidente con il luogo in cui l'indagato deteneva la droga a fini di spaccio: conformi Cass. Sez. 6^, 7.4.2003, Angeletti, RV 225628;
Cass. Sez. 6^, 30.6.1998, Contini, RV 211264; Cass. Sez. 6^, 13.11.1992, De Vitis, RV 192490). Nel caso in esame la prima condotta ascritta all'ME è certamente l'acquisto della droga;
poiché il reato di acquisto di droga si consuma (come più volte precisato nella giurisprudenza di legittimità) con il solo accordo (senza bisogno della "traditio" dello stupefacente), ai fini della determinazione della competenza territoriale, nella concreta fattispecie, occorre verificare se è possibile individuare il luogo in cui è avvenuta la prima delle condotte contestate all'ME, vale a dire l'acquisto della droga: orbene tale criterio non può essere utilizzato posto che l'accordo, tra cedente (RA) e cessionario (ME), è avvenuto con conversazioni telefoniche in base alle quali non è possibile individuare il luogo "dell'accordo". Di tal che, sulla scorta del principio sopra ricordato, occorre procedere secondo i criteri indicati nell'art. 9 c.p.p., e quindi passare all'individuazione dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione: e tale criterio porta al luogo in cui l'ME risiedeva, trattandosi del luogo dove era detenuta la droga destinata allo spaccio (e cioè l'ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell'azione, secondo il criterio indicato nell'art. 9 c.p.p.). Giudice territorialmente competente deve dunque essere ritenuto il GIP presso il Tribunale di Camerino, nel cui circondario l'ME risiedeva (esattamente in Serravalle del Chienti) e deteneva, a fini di spaccio, la droga acquistata dal RA.
Quanto ai presupposti della misura coercitiva, "nulla quaestio" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, avendo il Tribunale del riesame fornito adeguata motivazione al riguardo, e non essendo stata peraltro mossa censura alcuna dal ricorrente in proposito, posto che con il ricorso è stata dedotta esclusivamente la questione di competenza territoriale. Nè può porsi in dubbio l'urgenza da parte del GIP. del Tribunale di Pescara di provvedere con l'emissione della misura coercitiva, dovendo essere interrotta l'attività illecita, resa evidente anche dall'esito della perquisizione eseguita dai Carabinieri e da quanto da questi ultimi rinvenuto nell'auto e nell'abitazione dell'ME (fg. 88 e 89 dell'ordinanza cautelare).
Ne consegue l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata emessa dal Tribunale della libertà di L'Aquila nei confronti di ME NR, limitatamente alla ritenuta competenza del G.I.P. del Tribunale di Pescara, dovendo ritenersi territorialmente competente il G.I.P. presso il Tribunale di Camerino.
Va conseguentemente disposta l'immediata trasmissione degli atti a detto giudice ai sensi, e per gli effetti, di cui all'art. 27 c.p.p.. Mette conto sottolineare che dal deposito del presente provvedimento (in quanto completo di motivazione) - cui seguirà l'immediata trasmissione degli atti da questa Corte all'Autorità Giudiziaria di Camerino ritenuta territorialmente competente - decorrerà il termine di venti giorni di cui al citato art. 27 c.p.p. (tranne che, ovviamente, non siano state già assunte iniziative da parte del P.M. cui il dispositivo della presente ordinanza è stato immediatamente comunicato a mezzo fax per opportuna conoscenza).
La Cancelleria provvedere alla comunicazione di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza limitatamente alla ritenuta competenza del G.I.P. del Tribunale di Pescara. Dichiara la competenza per territorio del G.I.P. presso il Tribunale di Camerino. Dispone la trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 27 c.p.p. al P.M. presso il Tribunale di Camerino.
Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2007