Sentenza 14 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di competenza territoriale, con riferimento all'ipotesi di traffico di sostanze stupefacenti, allorchè si accerti che la condotta criminosa tesa all'importazione della droga sul territorio nazionale sia iniziata prima del concreto ingresso della sostanza nel Paese, l'inizio della condotta medesima va anticipato temporalmente e il luogo di inizio di essa va individuato in relazione a tale anticipazione. (Nella fattispecie, il luogo di materiale predisposizione dei mezzi finanziari necessari per l'acquisto all'estero e il luogo ove è stato concretamente progettato e organizzato il viaggio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2005, n. 11170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11170 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 14/01/2005
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 62
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 27705/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI LV n. a Milano il 4.9.1973;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano in data 29.6.2004 che confermava la misura cautelare in carcere disposta nei suoi confronti dal GIP presso lo stesso Tribunale in data 31.5.2004;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto proc. gen. Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. SOTGIU Franco del Foro di Milano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato l'istanza di riesame proposta da ST LV avverso il provvedimento impositivo della misura cautelare della custodia in carcere emesso nei suoi confronti dal Gip presso lo stesso Tribunale in relazione al reato di importazione nel territorio dello Stato di sostanza stupefacente del tipo cocaina, custodita da compartecipe nel medesimo reato (arrestato in flagrante), che aveva ingerito n. 64 ovuli del peso complessivi di grammi 500. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per Cassazione ST LV articolando tre motivi di ricorso.
Deduce, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla competenza territoriale, giacché il Tribunale non avrebbe tenuto conto che l'importazione di sostanza stupefacente, in considerazione della sua natura di reato permanente, per il quale ha rilievo il luogo ove ha avuto inizio l'attività criminosa, si sarebbe consumato a Fiumicino, allorché il complice, detentore della droga, aveva varcato il controllo doganale all'aeroporto.
Con il secondo motivo, lamenta l'inosservanza dell'art. 271, c.p.p., in relazione all'art. 268, comma 3, dello stesso codice, giacché i gravi indizi di colpevolezza erano stati desunti unicamente dalle intercettazioni telefoniche che erano state effettuate presso la Questura di Milano e non presso di uffici della Procura giusta decreto autorizzativo del PM motivato unicamente facendo riferimento all'esigenza di procedere alla immediata informatizzazione dei dati, ma, asseritamente, senza adeguatamente spiegare le ragioni della eccezionale urgenza e della inidoneità degli impianti della Procura. Contesta, inoltre, il ricorrente che erroneamente i giudici del riesame avevano ritenuto la legittimità dei decreti esecutivi del PM nonostante che la motivazione sugli anzidetti presupposti era stata effettuata per relationem, rinviando in proposito alle informative della PG. Con il terzo motivo, lamenta la violazione dell'art. 274 c.p.p., poiché, contrariamente a quanto evidenziato dal Tribunale,
non risulterebbero il pericolo di inquinamento della prova (essendo tutti i dati fattuali già acquisiti agli atti) ne' il pericolo di reiterazione del reato ne' un pericolo attuale e concreto di fuga. Il ricorso è infondato.
Quanto alla questione di competenza valgono le seguenti considerazioni.
È indubitabile che (da ultimo, ex pluribus, Cassazione, Sezione 5^, 18 febbraio 2003, Ricciotti) l'incompetenza del giudice che ha adottato una misura cautelare può essere dedotta con le impugnazioni de liberiate e riconosciuta dal giudice del riesame o da quello di legittimità: il relativo apprezzamento può e deve essere effettuato con riferimento ai dati processuali, ove si tratti di impugnazione di merito;
ovvero con esclusivo riferimento a quanto implicitamente desumibile dalla motivazione del provvedimento impugnato, ove si tratti di impugnazione di legittimità.
È in questa prospettiva ed in questi limiti che è ammissibile il controllo di questa Corte.
Or bene, deve ritenersi che il provvedimento gravato risulti non solo non viziato da alcuna erronea interpretazione della disciplina di settore, ma anche adeguatamente motivato sulle ragioni della ritenuta competenza dell'AG milanese. È iuttosto il ricorrente, nel soffermare la sua attenzione sul momento dell'ingresso nel territorio nazionale della sostanza stupefacente, che non coglie appieno gli elementi di fatto posti alla base della contestazione, come desumibili dalla motivazione del provvedimento gravato. In proposito, non è in effetti revocabile in dubbio che, poiché le diverse condotte previste dall'art. 73 cit. sono tra loro in rapporto di alternatività formale, queste, quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, senza un'apprezzabile soluzione di continuità, costituiscono, in una sorta di progressione criminosa, condotte plurime di un unico reato:
cosicché, per determinare, in tal caso, la competenza per territorio occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate. Da ciò derivandone che, nella importazione e successiva detenzione, senza soluzioni di continuità, di sostanza stupefacente, vertendosi in ipotesi di reato permanente, competente a conoscere della vicenda processuale non può essere che l'autorità giudiziaria del luogo in cui ha avuto inizio la permanenza, ovvero in cui la droga è stata introdotta nel territorio nazionale (art. 8, comma 3, c.p.p.) (Cass., Sez. 4^, 5 febbraio 2004, Valeri).
Ma tale principio non è immediatamente applicabile al caso di specie, giacché può valere solo allorché non si accerti che la condotta criminosa tesa all'importazione della sostanza stupefacente sul territorio nazionale sia iniziata prima della formale introduzione della droga sul territorio nazionale. In tale evenienza, non può che "anticiparsi" temporalmente l'inizio della condotta incriminata, avendo riguardo al luogo ove sono state compiute tali condotte penalmente rilevanti, quali possono essere, come nella fattispecie incriminata, quella tesa alla materiale predisposizione dei mezzi finanziari necessari per l'acquisto all'estero della sostanza nonché quella tesa alla materiale organizzazione del "viaggio" (non a caso, a quanto risulta dalla motivazione del provvedimento gravato, si sottolinea come da Milano sia partito il correo che poi ha svolto le funzioni di "corriere" materiale della droga e da Milano sia partito parimenti la spedizione del denaro ipotizzato come necessario all'acquisto effettuato in Argentina).
In una tale prospettiva, ineccepibile è l'assunto del giudicante che ha ritenuto ravvisabile la competenza dell'AG milanese, proprio in ragione della commissione delle suddette attività, precedenti e strumentali a quella, successiva, di importazione. È avendo riguardo al luogo di commissione di dette attività che, quindi, correttamente, è stata radicata la competenza per territorio, facendo esatta applicazione della disciplina di settore (art. 8, comma 3, c.p.p.). Infondato è anche il motivo afferente la ritualità delle intercettazioni eseguite presso gli uffici di polizia. Va in primo luogo apprezzato che la doglianza si appalesa ex se generica: infatti,in materia di impugnazione de liberiate, deve considerarsi generica la semplice deduzione di inutilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche per mancanza dei relativi decreti di autorizzazione, di proroga o di convalida, o per la carenza della relativa motivazione (qui, per quanto interessa, per la carenza della motivazione del decreto del PM ex art. 268, comma 3^, c.p.p.), non accompagnata dalla indicazione specifica delle attività processuali che si assumono viziate ovvero degli atti (in particolare, i decreti) inerenti a tali attività (di recente, Cass., Sez. 1^, 9 maggio 2003, Micciché). In ogni caso, anche a non voler considerato il rilevato vizio di aspecificità, deve comunque ritenersi che la motivazione del decreto del PM autorizzativo dell'uso di impianti diversi da quelli in uso presso la Procura, così come riportata testualmente nella decisione gravata, appare perfettamente in linea con l'interpretazione in proposito offerta dalle Sezioni unite, con la sentenza 26 novembre 2003, Gatto. In tale sentenza, come è noto, le Sezioni unite hanno risolto un contrasto interpretativo insorto sul "contenuto" del provvedimento che il pubblico ministero deve adottare per autorizzare il compimento delle operazioni mediante impianti diversi da quelli installati nella Procura, allorché questi risultino "insufficienti o inidonei" e sempre che esistano "eccezionali ragioni di urgenza" (art. 268, comma 3, c.p.p.). La Corte, in quella sede, ha ritenuto di individuare il contenuto "minimo" che il decreto autorizzativo del pubblico ministero deve avere per essere legittimo ed evitare di incorrere nel divieto di utilizzazione previsto dall'art. 271, comma 1, c.p.p.: è sufficiente, a tal fine, l'indicazione della situazione oggettiva che determina l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti installati nell'ufficio (ad esempio, l'indisponibilità delle linee); mentre non è necessario anche che il pubblico ministero specifichi le ragioni della attestata indisponibilità o insufficienza. Trattasi di uno sforzo motivazionale che, se assolto nei termini indicati, è certamente satisfattivo rispetto a quella che è una semplice modalità operativa delle intercettazioni, che realisticamente non presenta alcun rischio di abuso ricollegato all'utilizzo di impianti non nell'immediato controllo dell'ufficio giudiziario. Or bene, alla luce del richiamato principio di diritto, non sembra dubitabile che il riferimento alla necessità dell'immediata informatizzazione" dei dati, all'evidenza possibile solo attivando le operazioni presso gli uffici di polizia, appare ampiamente idonea a rappresentare, per implicito, la ritenuta inidoneità tecnica delle strutture in uso negli uffici della Procura.
Nè può formularsi alcuna censura rispetto al passaggio argomentativo della sentenza gravata, laddove questa ha ritenuto legittimo che i decreti di autorizzazione suo iudice fossero motivati anche per relationem alle informative di PG, trattandosi di tecnica redazionale ampiamente legittima, nei termini riconosciuti dalle stesse Sezioni unite di questa Corte (sentenza 21 giugno 2000, Primavera).
Anche l'ultimo motivo, concernente l'apprezzamento in punto di esigenze cautelari, è infondato, non solo perché la doglianza è contraddittoria ed illogica, laddove fa riferimento ad esigenze cautelari (pericolo di fuga e pericolo di inquinamento delle prove) anche diverse da quella (pericolo di reiterazione) ravvisata come sussistente dal giudicante, ma anche perché, assorbentemente, la motivazione del provvedimento gravato non si presta a censure di illogicità ne' contrasta con la disciplina di settore, quando ha argomentato come sussistente il pericolo di recidiva. Infatti, tale pericolo appare correttamente affermato come sussistente facendo richiamo alla personalità criminale del ricorrente (indicato come dedito allo svolgimento di attività di cessione di sostanze stupefacenti pur svolgendo un'attività lavorativa e, quindi, pur non essendo privo di adeguati mezzi di sussistenza) e alle modalità di svolgimento del fatto (rilevante quantitativo di cocaina importato, indicato come dimostrativo di una notevole capacità "imprenditoriale" nel settore e della disponibilità di vasti canali di smercio). Sono circostanze che il giudice non arbitrariamente ha ritenuto di dover considerare come gravi, ai fini del pericolo di reiterazione anche apprezzando il sequestro di altro quantitativo di droga avvenuto contestualmente all'esecuzione della misura (e, a tal fine, certo non rileva, per smentire la rilevanza prognostica del fatto, che, a dire della difesa, per tale fatto non si sarebbe proceduto nell'ambito del presente procedimento, trattandosi di circostanza ex se inidonea a smentirne la rilevanza ai fini dei giudizio prognostico).
Trattasi di argomentazioni logiche, congruamente motivate e in linea con la disciplina di settore, come interpretata dalla giurisprudenza:
in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274, lett. c), c.p.p. la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua pericolosità. Peraltro, nulla impedisce di attribuire alle medesime modalità e circostanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere: in vero, le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (Cass., Sez. 1^, 14 maggio 2003, Franchi).
È quanto risulta essere stato fatto nella vicenda de qua, essendosi posto a base della ritenuta esigenza cautelare l'apprezzamento congiunto della personalità del prevenuto e la condotta incriminata in cui il medesimo risultava coinvolto, evidenziandosi come la gravità del fatto - ergo, il coinvolgimento in un significativo traffico di droga - riverberava i suoi effetti negativi sulla personalità del prevenuto, indotto a delinquere pur svolgendo una regolare e redditizia attività lavorativa. Ciò che basta a ritenere incensurabile la relativa valutazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2005