Articolo 135 del Codice di procedura penale
Articolo 134Articolo 143 bis
Versione
24 ottobre 1989
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1 gennaio 2023
Art. 135. Redazione del verbale 1. Il verbale e' redatto dall'ausiliario che assiste il giudice.
2. Quando il verbale e' redatto con la stenotipia o altro strumento ((idoneo)) , il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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