Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
>
Versione
1 novembre 2021
1 novembre 2021
Art. 66. Verifica dell'identita' personale dell'imputato 1. Nel primo atto cui e' presente l'imputato, l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalita' e quant'altro puo' valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalita' o le da' false.
2. L'impossibilita' di attribuire all'imputato le sue esatte generalita' non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorita' procedente, quando sia certa l'identita' fisica della persona. ((In ogni caso, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale e' ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che e' attualmente, o e' stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale e' riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento e' emesso)) .
3. Le erronee generalita' attribuite all'imputato sono rettificate nelle forme previste dall'articolo 130.
2. L'impossibilita' di attribuire all'imputato le sue esatte generalita' non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorita' procedente, quando sia certa l'identita' fisica della persona. ((In ogni caso, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale e' ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che e' attualmente, o e' stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale e' riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento e' emesso)) .
3. Le erronee generalita' attribuite all'imputato sono rettificate nelle forme previste dall'articolo 130.
Commentari • 54
- 1. La CEDU sul danno non patrimoniale (CEDU, sez. I, sent. 22 ottobre 2020, ric. n. 63106https://dirittifondamentali.it/ · 28 ottobre 2020 · 173.03821
[…] Il ricorrente, condannato e detenuto illegalmente per 18 mesi, ha sostenuto che in base alla legge armena (art. 66 CPP) una persona prosciolta ha il diritto al pieno riconoscimento per il danno subito a seguito di un'illegale privazione di libertà. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 163
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 07/08/2024, n. 32138Provvedimento: […] comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 66 cod. proc. pen. e 495, primo comma, cod. pen. Dopo avere premesso che la polizia giudiziaria procedente non avrebbe rivolto a Rigannonti, prima di chiedergli le sue generalità, l'ammonimento di cui all'art. 66 cod. proc. pen., a mente del quale «nel primo atto cui è presente l'imputato, l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false», […]Leggi di più...
- diritto al silenzio·
- notifica per irreperibilità·
- art. 495 cod. pen.·
- art. 420-ter cod. proc. pen.·
- inutilizzabilità dichiarazioni·
- falsa attestazione identità·
- art. 604 cod. proc. pen.·
- art. 66 cod. proc. pen.·
- diritto di difesa·
- art. 161 cod. proc. pen.