Sentenza 12 gennaio 2000
Massime • 1
È illegittima la revoca della sospensione dell'esecuzione della pena disposta, a norma dell'art. 93, comma secondo, D.P.R. n. 309 del 1990 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), per effetto di applicazione di pena detentiva su richiesta delle parti relativamente a delitto non colposo commesso nel quinquennio, in quanto la sentenza di patteggiamento non può essere considerata come una sentenza di condanna.
Commentario • 1
- 1. Infrattori tossicodipendenti: il trattamento penitenziario extra-murarioAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 23 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2000, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Edoardo Fazzioli Presidente del 12/1/2000
1. Dott. Paolo Bardovagni Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonio Marchese Consigliere N. 230
3. Dott. Emilio Gironi Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Enrico Delehaye Consigliere N. 33469/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
- B E L L O N Z I A l e s s a n d r o, nato a [...] il 9
marzo 1966,
a v v e r s o l'ordinanza emessa il 30 marzo 1999 dal Tribunale di sorveglianza di Venezia;
- Sentita la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Lette le conclusioni del Pubblico ministero con le quali si chiede l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata;
- Considerato in
FATTO
Con ordinanza del 30 marzo 1999, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha revocato la sospensione dell'esecuzione della pena già concessa dallo stesso Tribunale, ai sensi dell'art. 90 D.P.R. n.309/90, ad AL BE per avere quest'ultimo, nel quinquennio successivo, riportato una condanna per tentato furto come da sentenza emessa il 6 aprile 1995 dal Pretore di Rovigo. Avverso tale decisione, il BE, a mezzo del suo difensore, ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte.
- Osserva in
D I R I T T O
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione di legge facendo rilevare che, per il tentativo di furto commesso in data 6 aprile 1995, la pena gli è stata applicata non a seguito di condanna, ma su richiesta delle parti, ai sensi dell'art.445 cod. proc. pen. Il ricorso è fondato.
È opportuno premettere che, dopo l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 26 febbraio 1997, Bahruni Makrem), non è più possibile considerare come sentenza di condanna quella con la quale viene applicata la pena su richiesta delle parti. È vero che la pronuncia citata si riferiva al caso della revoca prevista dall'art. 168 n. 1 cod. pen., ma è anche vero che, in quest'ultima disposizione, il legislatore adotta un'espressione pressoché identica a quella di cui all'art. 93 D.P.R. 309/90 ("se commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione"), sicché deve ritenersi che, in entrambi i casi, non sia sufficiente per la revoca una sentenza "equiparata" ad una pronuncia di condanna, ma l'accertamento giudiziale dell'avvenuta commissione del fatto reato che è escluso nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Nè può ritenersi che la diversa natura dei due istituti, ed in particolare la specifica finalità della misura alternativa che è diretta a consentire al tossicodipendente di assoggettarsi ad un programma terapeutico riabilitativo, possa giustificare una diversa soluzione, atteso il preciso disposto del citato art. 93. Si impone, pertanto, l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata.
P. Q. M.
La Corte annulla, senza rinvio, l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2000