Sentenza 3 luglio 2007
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere finalizzata a narcotraffici, il vincolo associativo può essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori all'ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione), ed anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/07/2007, n. 35786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35786 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 03/07/2007
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1428
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 016238/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA RI, N. IL 16/04/1984;
avverso ORDINANZA del 12/03/2007 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO Giuseppe per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. VELLA Calogero.
RITENUTO IN FATTO
Che la difesa di FA CO ricorre contro l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale è stata confermato il provvedimento di custodia cautelare in carcere adottato nei confronti di CO dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale per i reati di traffico di stupefacenti e di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico;
che, ad avviso del giudice del riesame, FA CO - indagato per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacente e per il delitto di cessione di ingenti quantitativi di stupefacente - non ha dedotto alcun motivo decisivo rispetto alle corrette valutazioni ab origine espresse con l'ordinanza custodiale circa il legittimo utilizzo delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nonché di un intenso pericolo di reiterazione per il quale si imponeva la custodia in carcere;
che le fonti di prova - costituite dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche e da altre attività investigative, dalle quali è emersa un'attività sistematica, quotidiana e "frenetica" di commercio di stupefacenti nei confronti di molteplici consumatori che avevano individuato nell'indagato il loro fornitore abituale, nonché uno stabile, privilegiato collegamento con l'associazione capeggiata da NI GH e con il quale, le conversazioni intercettate, vi era un rapporto di stretta, fiduciaria e qualificata collaborazione per l'attività di vendita al "dettaglio" dello stupefacente - esposte e adeguatamente argomentate nell'ordinanza cautelare fornivano il quadro di gravità indiziaria richiesto dall'art. 273 c.p.p. per l'adozione della misura cautelare;
che la pluralità e gravità delle condotte criminose ascritte a FA CO - inserito nel sodalizio criminoso con "ruolo di pedina stabile e affidata" non solo limitato alla vendita al dettaglio, ma, come emerso da una specifica conversazione, a prevenire eventuali atti di indagine che potessero pregiudicare la struttura associativa, capeggiata da NI GH - e la complessiva articolazione del sodalizio criminoso all'interno del quale aveva una posizione di stretto collegamento e "privilegio" con NI GH dimostravano la fondatezza della prognosi formulata dal giudice cautelare circa l'incontrovertibile adeguatezza della custodia in carcere;
che, con un unico motivo, la difesa deduce la violazione di legge processuale e il difetto di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, e agli artt. 273 e 274 c.p.p., in quanto non ricorrono le condizioni richieste per l'applicazione della custodia cautelare, sia sotto il profilo della configurazione dell'ipotesi associativa che per quello delle esigenze cautelari;
che si deduce l'erronea applicazione della legge penale in riferimenti alla contestazione del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per la mancanza degli elementi richiesti, secondo la giurisprudenza di legittimità, per la configurazione del reato associativo, sottolineando che le conversazioni intercettate fanno riferimento a un arco temporale limitato, dal 22 maggio al 18 giugno 2003, data dalla quale, nonostante l'attività investigativa fosse in corso non sono stati monitorati contatti tra CO e NI GH e non vi sono state mai registrate conversazioni con altri appartenenti al sodalizio criminoso;
che, sotto tale profilo, l'ordinanza impugnata è giustificata da una motivazione assolutamente carente e illogica, in quanto non sono stati posti in rilievo elementi che dimostrassero contributi significativi, apprezzabili e concreti sul piano causale all'esistenza dell'asserito sodalizio;
che il ricorrente deduce, con riferimento al delitto di spaccio di stupefacenti, la violazione di legge processuale e il difetto di motivazione in relazione all'art. 274 c.p.p., lett. c) e alla scelta della misura più adeguata a soddisfare le esigenze cautelari, in quanto la motivazione del giudice del riesame riporta mere formule di stile senza riferimento a concrete situazioni e, in ogni caso, circostanze incongrue e non collegate con gli atti emersi nel corso delle indagini, in particolare non da conto della giovane età di FA CO della sua assoluta incesuratezza e dei dati temporali, l'epoca dei fatti risalenti a circa quattro anni orsono e il periodo limitatissimo dell'attività di spaccio al minuto di stupefacente, come risultante dalle intercettazioni dal 12 maggio al 17 giugno 2003;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il ricorso è infondato in ogni sua articolazione sia per i profili riguardanti le censure di violazione di legge che per quelli di difetto di motivazione, essendo quest'ultimi volti a censurare scelte del giudice cautelare confermate con adeguate e coerenti giustificazioni del giudice del riesame;
che la censura di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla configurabilità del delitto di associazione finalizzata al narcotraffico è anch'essa infondata sotto il profilo giuridico- fattuale;
che il vincolo associativo può essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori all'ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione), ed anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo (Sez. 6, 16 dicembre 2004, dep. 27 gennaio 2004, n. 2851, Chicco);
che l'ordinanza impugnata si è espressa, in tal modo adeguandosi al principio di diritto enunciato, nel senso della stabilità del vincolo tra FA CO, quale distributore nel piccolo mercato della sostanza stupefacente, mettendo in rilievo singoli episodi dai quali ha correttamente e motivatamente dedotto l'esistenza di un ruolo di rilevo di CO non solo limitato alla commissione dei reati fine, ma anche volto a dare sostegno al sodalizio criminoso, fondate su episodi risultanti da conversazioni intercettate puntualmente descritte;
che, non è da revocare in dubbio, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali la continuità dei contatti, le modalità ripetitive per il rifornimento della droga e le basi logistiche nonché la stabilità della struttura organizzativa dimostrata con le forme di copertura e mediante la divisione dei compiti tra gli associati, circostanze delle quali il tribunale ha dato ampiamente conto nell'ordinanza impugnata, precisando, come si è detto in narrativa, la posizione di "privilegio" assunta da FA CO nei rapporti con il capo del sodalizio NI GH, senza che possono avere rilevo la mancanza di contatti con altri associati e il limitato arco temporale in cui risultano registrate conversazioni, in quanto ciò che assume significato è il contenuto delle stesse e il riferimento, posto in risalto nell'ordinanza impugnata, a condotte che trascendono il mero rapporto tra fornitore distributore di piccoli quantitativi di droga;
che il giudice del riesame si è adeguatamente espresso sulla correttezza delle ragioni poste a fondamento dell'ordinanza cautelare e sulla prognosi reiterazione e ha posto in rilievo circostanze che assumono idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione dei fatti-reato al soggetto destinatario della misura, fermo restando che la relativa valutazione, avvenendo nel contesto incidentale del procedimento "de libertate" e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo ancora "in itinere", deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza (si veda in tal senso, Sez.un. 30 maggio 2006, dep. 31 ottobre 2006, n. 16);
che tra gli elementi concreti sulla cui base deve essere espresso il giudizio sulla personalità dell'indagato o dell'imputato ai fini della verifica del pericolo di reiterazione a norma dell'art. 274 c.p.p., lett. c), possono essere prese in considerazione anche le modalità e le circostanze del fatto per stabilire se nella condotta criminosa possano esservi le premesse per un'ulteriore attività delittuosa;
che il giudice del riesame ha posto l'accento, ai fini dell'adeguatezza della misura disposta, sulle concrete condotte criminose ascritte a CO e sul ruolo svolto nell'ambito del sodalizio criminoso e sul comportamento processuale nonché sull'intensità dei rapporti con NI GH e la spiccata capacità a delinquere dimostrata da CO, conosciuto da una serie di consumatori come abituale loro fornitore di sostanze stupefacenti e da loro "freneticamente" ricercato;
che per la configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art.274 c.p.p., comma 1, lett. c), il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto essa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo (Sez. 5, 16 novembre 2005, dep. 19 dicembre 2005, n. 45950);
che l'adeguatezza della misura in concreto applicata va valutata anche con riferimento alla prognosi di spontaneo adempimento da parte dell'indagato degli obblighi e delle prescrizioni che a detta misura cautelare siano eventualmente collegati (Sez. 2, 27 marzo 1998, dep., 14 gennaio 1998, n. 2170, Brescia);
che, nonostante la esclusione del pericolo di fuga, il giudice del riesame ha posto in risalto il pericolo di reiterazione fondato su dati concreti e specifici, così da rendere il periodo di accertamento delle condotte privo di significato per una diversa scelta sulla prognosi cautelare;
che la prognosi formulata è stata espressa in termini esaustivi, in quanto il giudice del riesame, oltre a ritenere corrette le valutazioni espresse dal giudice cautelare, ha poi, con proprio giudizio, posto in risalto le ragioni per le quali - sempre in riferimento alla personalità dell'imputato - la custodia in carcere fosse l'unica misura adeguata alle esigenze da tutelare e proporzionata alla gravità dei fatti e all'entità della sanzione inflitta;
che il limite del sindacato di legittimità - inteso nel senso che alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto alle scelte in concreto effettate -non può che riguardare anche le esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice di merito e, in particolare, prima del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura o la modifica della stessa e, poi, eventualmente, del giudice del riesame o dell'appello, valutare "in concreto" la sussistenza delle esigenze cautelari e rendere un adeguata e logica motivazione sui parametri normativi previsti per formulare la prognosi di pericolosità;
che, pertanto, gli elementi posti a base dell'ordinanza impugnata, riassunti nei loro punti significativi, sono stati oggetto di una esauriente motivazione nel rispetto dei canoni di ordine logico che debbono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nel proprio lavoro di ricostruzione della fattispecie cautelare e delle condizioni richieste per la permanenza della custodia come ab origine disposta;
che il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2007