Sentenza 19 ottobre 2004
Massime • 1
In materia di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante della quantità ingente di cui all'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deve ritenersi sussistente quando, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del giudice di merito al quale spetta la valutazione in fatto, senza ulteriore riferimento al mercato ed alla sua eventuale saturazione, trattandosi di un elemento di valutazione non richiesto dalla norma e comunque di difficile accertamento, data la sua natura clandestina e l'impossibilità di disporre, al riguardo, di dati certi e verificabili. (Nella specie il giudice di merito aveva riconosciuto la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità in relazione alla coltivazione illecita di una piantagione di canapa indiana di circa n. 14.000 piante, del peso complessivo di Kg. 2.500).
Commentario • 1
- 1. Rimessa alle Sezioni Unite la questione circa l'interpretazione delMarta Pelazza · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2004, n. 7254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7254 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 19/10/2004
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1401
Dott. SERPICO RA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO RA - Consigliere - N. 30532/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. NO US, nato il [...] a [...];
2. OM NT, nato il [...] a [...];
3. RR US, nato il [...] a [...];
4. BE RA, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di MO 9 giugno 2003 n. 2026, con la quale, a conferma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Sciacca 8 ottobre 2002 n. 127, sono stati dichiarati colpevoli a) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 73 c.c. 1, 4 e 6 e 80 c. 2 D.P.R. n. 309/90, accertato in Menfi il 7 luglio 2001, e condannati, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e con la diminuzione per il rito, alla pena di anni due e mesi sette di reclusione ed Euro 20.000,00 ciascuno, ed assolti perché il fatto non costituisce reato:
- il OM:
b) dal reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2 e 369 c.p., commesso in Sciacca il 28 febbraio 2002;
- il SU:
c) dal reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2 e 369 c.p., commesso il 26 marzo 2002;
- il TT:
d) dal reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2 e 369 c.p., commesso in Sciacca il 26 marzo 2002.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Anna Maria DE SANDRO, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi del OM e del BE e rigettarsi quelli del SU e del TT;
Sentita l'arringa dell'avv. Cristoforo FILECCIA, difensore del SU e del TT, il quale ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi di questi ultimi;
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza dell'8 ottobre 2002 n. 127 il Tribunale di Sciacca dichiarava US SU, NT OM, US TT e RA BE colpevole del reato loro ascritto al capo a) dell'imputazione - per avere, in concorso fra loro e in numero di quattro persone, coltivato una piantagione di canapa indiana di circa n. 14.000 piante del peso complessivo di kg. 2.500, da considerarsi quantità ingente ai sensi dell'art. 80 D.P.R. n. 309/90, nonché per avere illecitamente detenuto, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dai casi previsti dall'art. 75 D.P.R. n. 309/90 al fine di cederli a terzi circa kg. 20 di sostanza stupefacente del tipo marijuana - e li condannava con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e con la diminuzione per il rito, alla pena di anni due e mesi sette di reclusione ed Euro 20.000,00 ciascuno. Assolveva il OM, il SU e il TT dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi b), c) e d) perché il fatto non costituisce reato. Contro tale decisione proponevano appello i difensori degl'imputati, chiedendo per il SU e il TT l'eliminazione dell'aggravante dell'art. 80 D.P.R. n. 309/90 e comunque la prevalenza delle attenuanti generiche già concesse e la riduzione della pena nei limiti della concessione della sospensione condizionale;
per il OM la prevalenza delle attenuanti generiche già concesse e la riduzione della pena nel minimo utile per ottenere la sospensione condizionale;
per il BE che l'imputato fosse assolto per non aver commesso il fatto e, in subordine, la prevalenza delle attenuanti generiche già concesse sulle aggravanti contestate. A seguito del giudizio la Corte d'appello di MO con sentenza n. n. 2026, confermava la decisione di primo grado.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione tutti gl'imputati, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- il BE:
1. inosservanza o erronea applicazione degli artt. 73 e 80 D.P.R. n. 309/90, 187 c. 1, 192 c. 1 c.p.p. in relazione all'art. 546 c. 1 lett. e) c.p.p. per difetto di motivazione e manifesta illogicità
della stessa (art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p.) perché la Corte d'appello ha evinto il coinvolgimento del BE nell'attività di coltivazione non solo dalle prime dichiarazioni dei coimputati, ma anche da altri elementi, come il controllo di polizia del 23 giugno 2001, che non può essere rivelatore della sicura consapevolezza del BE dell'attività illecita espletata dai coimputati nelle serre loro cedute in sublocazione, dato che egli quel giorno si trovava in compagnia di due dei coimputati perché li aveva accompagnati presso un terreno in quanto erano interessati all'acquisto di meloni;
inoltre, è privo di logica l'argomento per cui il BE avrebbe dovuto esercitare un controllo sul terreno ceduto in affitto ad altri nè vi è prova della sua conoscenza dell'attività illecita che vi si svolgeva e tanto meno che egli avesse un interesse personale a tale attività; infine, la Corte ha omesso di esaminare la deposizione del teste LA MO, dalla quale si evince che il BE era entrato in contatto con i cessionari del terreno appena pochi mesi prima del rinvenimento della piantagione da parte dei Carabinieri, per cui non c'erano i presupposti per programmare un'attività criminosa con loro, i quali, infatti, nel rendere piena confessione lo avevano escluso da qualsiasi responsabilità; i primi Giudici hanno ritenuto che dette dichiarazioni fossero state contraddette dalle intercettazioni ambientali eseguite presso la sala colloqui in cui gl'imputati si trovavano detenuti, ma tale vantazione è errata perché dalle intercettazioni emergevano solo meri commenti dei coimputati in rapporto al comune arresto e alla comune vicenda giudiziaria, a prescindere dalle responsabilità di ciascuno di essi;
2. inosservanza o erronea applicazione degli artt. 13362 bis e 69 c.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606
lett. b) ed e) c.p.p.) con riferimento all'eccessività della pena infinta, che avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo edittale, e al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, essendo certo che il BE, incensurato, non aveva concorso nell'attività di coltivazione ne' svolto alcun ruolo direttivo.
- Il SU e il TT:
1. violazione dell'art. 80 c. 2 D.P.R. n. 309/90 e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché la sentenza d'appello ha confermato la sussistenza dell'aggravante senza valutare le doglianze avanzate dagli imputati;
il concetto di quantità rilevante è relativo e dev'essere rapportato all'area di mercato considerata in un determinato momento storico e al periodo di tempo necessario per quel mercato di assorbire o esaurire la quantità destinata allo spaccio;
2. violazione dell'art. 133 c.p. e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché la sentenza d'appello non ha considerato l'incensuratezza del SU e la concreta resipiscenza degli imputati, i quali hanno ammesso prontamente i propri addebiti;
- il OM:
1. violazione dell'art. 69 c.p. (art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p.) per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante dell'art. 80 D.P.R. n. 309/90 in considerazione del fatto che il OM non ha precedenti penali ne' altri carichi pendenti;
ha ammesso i fatti, denotando un notevole livello di resipiscenza;
ha versato un contributo di Euro 1000,00 all'associazione ACD Onlus per la prevenzione della tossicodipendenza e l'accoglienza di persone tossicodipendenti;
è un imprenditore agricolo;
ha l'età di ventun'anni, incisiva sulla sua capacità organizzativa e delinquenziale;
in forza di questi elementi il trattamento non diversificato nel giudizio di comparazione comporta un apprezzamento diverso e più clemente rispetto ai correi, ingiustificato e contrastante con il giudizio di uguaglianza;
2. mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 192 c. 1 e 546 c. 1 lett. e) c.p.p. (art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p.) in relazione agli elementi elencati nel primo motivo di ricorso, indicati dalla FE nel giudizio di merito al fine della valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche. Col suo primo motivo di ricorso il BE sotto il profilo del vizio di motivazione ripropone acriticamente le medesime questioni già sottoposte al Giudice d'appello e da questo disattese con motivazione specifica, adeguata ai fatti e logicamente e giuridicamente coerente. Quelle mosse dal ricorrente sono in realtà censure in fatto - già smentite dagli accertamenti dei Giudici del merito e, quindi, manifestamente infondate - che implicano una ricostruzione della vicenda diversa da quella eseguita con la sentenza impugnata, prospettando una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità, il quale ha fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di Cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Cass., Sez. U., 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone;
Sez. 3^, 12 febbraio 1999 n. 3539, ric. Suini;
Sez. 3^, 14 luglio 1999 n. 2609/99, ric. Paone;
Id., 12 novembre 1999 n. 3560, ric. Drigo;
Sez. 7^, 9 luglio 2002 n. 35758, ric. Manni G.). Il suddetto motivo per queste ragioni appare inammissibile. Il secondo motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha indicato nella gravità dei fatti, compiutamente analizzati, la ragione per cui non ha ritenuto prevalenti le attenuanti generiche, concesse al BE perché questi era incensurato e per rendere la pena concretamente più adeguata, per cui il vizio di motivazione eccepito è privo di fondamento. La contestazione della decisione sui punti in esame si fonda su valutazioni di fatto, alternative a quelle dei Giudici di merito, come tali improponibili nel giudizio di Cassazione. Il ricorso del BE, pertanto, non può essere accolto. Del pari infondati sono i ricorsi del SU e del TT. Secondo la più recente giurisprudenza in tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante della quantità ingente, di cui all'art. 80 DPR 9 ottobre 1990, n. 309, deve ritenersi sussistente quando il quantitativo, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti secondo l'apprezzamento del giudice del merito al quale spetta la valutazione in fatto della ricorrenza di tale circostanza, senza necessario riferimento al mercato e, in ogni caso, senza che si richieda l'eventuale saturazione di esso;
questo elemento, ultroneo rispetto alla lettera e alla ratto della norma, non è peraltro agevolmente accertabile rispetto a un mercato clandestino, del quale non si conoscono i parametri per mancanza di dati risultanti da conoscenze certe e riscontrabili (Cass., Sez. 4, 29 settembre 1999 n. 11244, ric. Farinatti b.A.; Sez. U., 21 giugno 2000 n. 17, ric. Primavera e altri;
Sez. 4^, 9 ottobre 2003 n. 45427, ric. P.M. in proc. Bouzarriah).
Nel caso di specie l'aggravante si è ritenuta sussistente in base alla capacità ricettiva della zona territoriale interessata, ma indipendentemente da questo parametro la valutazione, fondata sull'oggettiva quantità di marijuana coltivata, consistente in circa n. 14.000 piante del peso complessivo di kg. 2.500, alle quali si aggiungevano altri kg. 20 della medesima sostanza stupefacente illecitamente detenuti, appare del tutto adeguata all'entità del fatto accertato. Il primo motivo dei ricorsi suddetti è quindi infondato. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
Infatti, nel confermarla, la sentenza d'appello si è rifatta alla decisione di primo grado, che ha concesso le attenuanti generiche, fra gli altri, al SU sia perché era incensurato, sia in ragione della confessione resa.
Anche il ricorso del OM è infondato.
I Giudici di merito con valutazione correttamente motivata hanno ritenuto che nella fattispecie concreta sottoposta alla loro cognizione l'aspetto prevalente fosse quello della gravità dei fatti, che oggettivamente ha assunto un ruolo preponderante. In relazione a questo aspetto hanno trattato equamente le posizioni degli imputati, negando a tutti la prevalenza delle generiche, concesse a tutti in considerazione delle rispettive posizioni, che per il ricorrente sono quelle indicate nel primo motivo di ricorso, e giudicando comunque equa la pena inflitta.
Sotto questo profilo la decisione dei primi Giudici risulta imparziale e non da luogo a differenze di trattamento, così che i vizi di motivazione eccepiti dal ricorrente con entrambi i motivi appaiono infondati.
Per le ragioni su esposte tutti i ricorsi devono essere rigettati, con la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2005