Articolo 50 del Codice di procedura penale
Articolo 41Articolo 51
Versione
24 ottobre 1989
Art. 50. Azione penale 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.
2. Quando non e' necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale e' esercitata di ufficio.
3. L'esercizio dell'azione penale puo' essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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