Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/04/2005, n. 22588
CASS
Sentenza 7 aprile 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

L'assenza di contiguità temporale tra le condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente impedisce l'assorbimento dell'una condotta nell'altra, con la conseguenza che le due condotte danno luogo a più violazioni della stessa disposizione di legge e quindi a distinti reati, eventualmente legati dal vincolo della continuazione criminosa, ed ambedue previsti dalla norma a più fattispecie tra loro alternative di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. (Fattispecie in cui uno stesso soggetto aveva ceduto a terzi la sostanza stupefacente almeno due giorni dopo da quando aveva iniziato a detenerla).

Non ricorrono gli estremi per la concessione dell'attenuante della <> di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, per mancanza dei requisiti della spontaneità e dell'efficacia determinante, nella condotta di colui che, sorpreso dalle Forze di polizia nella sostanziale flagranza della sottrazione di un quantitativo di sostanza stupefacente, si determini a confessare le precedenti sottrazioni di altri quantitativi ed indichi il nascondiglio in cui è custodita la sostanza stupefacente residua.

Per la consumazione del reato di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata sotto il dominio esclusivo dell'agente anche se per breve tempo e senza spostamento dal luogo della sottrazione. (Fattispecie nella quale l'autore del furto, dopo aver sottratto il corpo di reato dalla cassaforte dell'ufficio, lo aveva riposto all'interno della sua autovettura parcheggiata nel cortile dell'edificio, essendo poco dopo sorpreso dalle Forze dell'ordine).

La condotta di detenzione di sostanza stupefacente, seppure di breve durata, integra la forma consumata del reato di detenzione illecita ex art.73 d.P.R. n. 309 del 1990 a condizione che tale condotta sia cosciente e volontaria e sia qualificata dalla concreta e materiale disponibilità della sostanza stupefacente.

Commentari2

  • 1L'Art.73 del Testo Unico sugli stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 2 maggio 2023

    Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza regolare autorizzazione del Ministero della salute ex Art. 17 TU 309/90; il comma 2 Art. 73 TU 309/90 punisce chi, pur munito del nulla osta ex Art. 17 TU 309/90, commercia illegalmente talune sostanze; infine, il comma 3 Art. 73 TU 309/90 riguarda colui che produce o vende stupefacenti diversi da quelli contemplati nella sua autorizzazione ex Art. 17 TU 309/90. Volume consigliato per approfondire: La disciplina dei reati in materia di stupefacenti 1. La struttura dell'Art. 73 TU 309/90 Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza …

     Leggi di più…

  • 2Inutilizzabilità mai a danno dell'imputato (Cass. 19496/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 settembre 2021

    L'inutilizzabilità patologica opera solo "in malam partem" e non può risolversi a danno dell'imputato. L'istituto della inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p. è posto a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove illegittimamente acquisite contro divieti di legge, quindi in danno del giudicabile vale a dire come prove a carico. Tale istituto, pertanto, in tutte le sue articolazioni (una delle quali è rappresentata dall'ipotesi prevista dall'art. 195 c.p.p., comma 1) non può essere applicato per ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico razionali propri alla funzione giurisdizionale. …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/04/2005, n. 22588
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22588
Data del deposito : 7 aprile 2005

Testo completo