Sentenza 7 aprile 2005
Massime • 4
L'assenza di contiguità temporale tra le condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente impedisce l'assorbimento dell'una condotta nell'altra, con la conseguenza che le due condotte danno luogo a più violazioni della stessa disposizione di legge e quindi a distinti reati, eventualmente legati dal vincolo della continuazione criminosa, ed ambedue previsti dalla norma a più fattispecie tra loro alternative di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. (Fattispecie in cui uno stesso soggetto aveva ceduto a terzi la sostanza stupefacente almeno due giorni dopo da quando aveva iniziato a detenerla).
Non ricorrono gli estremi per la concessione dell'attenuante della <
Per la consumazione del reato di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata sotto il dominio esclusivo dell'agente anche se per breve tempo e senza spostamento dal luogo della sottrazione. (Fattispecie nella quale l'autore del furto, dopo aver sottratto il corpo di reato dalla cassaforte dell'ufficio, lo aveva riposto all'interno della sua autovettura parcheggiata nel cortile dell'edificio, essendo poco dopo sorpreso dalle Forze dell'ordine).
La condotta di detenzione di sostanza stupefacente, seppure di breve durata, integra la forma consumata del reato di detenzione illecita ex art.73 d.P.R. n. 309 del 1990 a condizione che tale condotta sia cosciente e volontaria e sia qualificata dalla concreta e materiale disponibilità della sostanza stupefacente.
Commentari • 2
- 1. L'Art.73 del Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 2 maggio 2023
Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza regolare autorizzazione del Ministero della salute ex Art. 17 TU 309/90; il comma 2 Art. 73 TU 309/90 punisce chi, pur munito del nulla osta ex Art. 17 TU 309/90, commercia illegalmente talune sostanze; infine, il comma 3 Art. 73 TU 309/90 riguarda colui che produce o vende stupefacenti diversi da quelli contemplati nella sua autorizzazione ex Art. 17 TU 309/90. Volume consigliato per approfondire: La disciplina dei reati in materia di stupefacenti 1. La struttura dell'Art. 73 TU 309/90 Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza …
Leggi di più… - 2. Inutilizzabilità mai a danno dell'imputato (Cass. 19496/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 settembre 2021
L'inutilizzabilità patologica opera solo "in malam partem" e non può risolversi a danno dell'imputato. L'istituto della inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p. è posto a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove illegittimamente acquisite contro divieti di legge, quindi in danno del giudicabile vale a dire come prove a carico. Tale istituto, pertanto, in tutte le sue articolazioni (una delle quali è rappresentata dall'ipotesi prevista dall'art. 195 c.p.p., comma 1) non può essere applicato per ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico razionali propri alla funzione giurisdizionale. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/04/2005, n. 22588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22588 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 07/04/2005
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 542
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 30874/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LP IV n. a Bagolino il 2. 2.1958 e AM LA NA, n. a Galati il 24.1.1976;
avverso la sentenza in data 21 giugno 2004 della Corte di Appello di Brescia;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado emessa in data 29 settembre 2003 dal GIP di Brescia, con la quale VO IV e AM LA NA erano stati condannati per i seguenti reati: il primo, di furto aggravato, per essersi impossessato, abusando della qualità di dipendente del Tribunale di Brescia, della sostanza stupefacente contenuta in tre corpi di reato custoditi presso l'ufficio corpi di reato del locale Tribunale;
in concorso con la moglie AM, di detenzione illecita della sostanza stupefacente sopra indicata e di cessione a terzi di una parte della stessa;
la seconda, anche per il reato di evasione ex art. 385 c.p. Avverso la predetta decisione propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati. Il VO articola quattro motivi. Con il primo motivo, lamenta la violazione di legge, con riferimento agli artt. 624 e 56 c.p. giacché, disattendendo le istanze difensive, i giudici di merito, con riferimento all'episodio avente ad oggetto la sottrazione della droga contenuta nel corpo di reato n. 7902, per il quale vi fu la sorpresa in flagranza, avevano qualificato il fatto come furto consumato e non tentativo, pur risultando dagli atti processuali (in particolare dalle testimonianze degli altri addetti all'ufficio) che il VO non era riuscito ad impossessarsi della sostanza esercitando un potere autonomo sulla stessa, essendo sempre rimasto sotto la vigilanza dei responsabili dell'ufficio.
Con il secondo motivo, si duole della erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 73 DPR 309/90 e 56 c.p. deducendo che, con riferimento alla sostanza stupefacente di cui al corpo di reato n. 7902, non era configurabile il reato consumato di illecita detenzione, essendo mancata al VO ogni disponibilità sulla stessa. Anche in questo caso, secondo il ricorrente, la qualificazione giuridica appropriata sarebbe quella di reato tentato, sul rilievo che l'attività già compiuta era comunque idonea a realizzare la detenzione.
Con il terzo motivo, contesta la ritenuta pluralità dei reati di detenzione e cessione della sostanza stupefacente di cui al corpo di reato n. 7865 trattandosi della stessa sostanza stupefacente e sussistendo tra le due azioni una contestualità cronologica intesa come assenza di una apprezzabile soluzione di continuità. Sotto tale ultimo profilo, precisa che il lasso temporale di due giorni intercorso tra la detenzione e la cessione a terzi, valorizzato dalla Corte per confermare la pluralità degli episodi delittuosi, non terrebbe conto del consolidato orientamento giurisprudenziale che individua in tale fattispecie ipotesi criminose equivalenti che si pongono in rapporto di alternatività formale. Tale interpretazione troverebbe una ulteriore conferma nella circostanza, non smentita in atti, che il VO non andò in cerca del migliore acquirente, essendo la sostanza già destinata al cittadino rumeno con il quale si era in precedenza accordato e che il tempo trascorso tra la sottrazione e la successione cessione fu determinato verosimilmente dalla non assidua frequentazione di cedente e cessionario.
Con il quarto motivo, lamenta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla omessa concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 c.p. in relazione alla sostanza stupefacente di cui al corpo di reato 6703, negata dai giudici sul rilievo della mancanza di spontaneità della prima confessione e del difetto della efficacia determinante della condotta riparatrice del colpevole.
Il ricorrente contesta tale interpretazione sostenendo che la questione rilevante non sarebbe la spontaneità della confessione, ma la successiva azione che portò al recupero della droga, essendo stato l'imputato a condurre gli operatori fuori dalla propria abitazione per rinvenire la sostanza stupefacente, impedendone così l'ulteriore circolazione.
La AM propone due motivi di ricorso.
Con il primo motivo, lamenta la manifesta carenza di motivazione in punto di responsabilità dei fatti contestati, sostenendo che la Corte di appello aveva dimostrato di avere male interpretato le dichiarazioni rese dagli imputati con riferimento all'origine dei rapporti con il connazionale cessionario della droga, sottovalutando le dichiarazioni rese spontaneamente dal VO, che si era assunto nella immediatezza dei fatti tutta la responsabilità del furto e dello spaccio della cocaina, e non tenendo conto che la mancata coincidenza con quelle della moglie era indicativa del tentativo di quest'ultima di coprire l'illecito comportamento del marito. Inoltre, la Corte non aveva tenuto in alcun conto le lettere di ritrattazione inviate nel settembre 2002 dal VO al GIP con l'assunzione di ogni responsabilità.
Con il secondo motivo, si duole dell'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 106 c.p.p. sul rilievo della inutilizzabilità delle dichiarazioni dalla stessa rese nell'interrogatorio - poi sospeso- svoltosi dinanzi al P.M. con l'assistenza del difensore del marito.
Le censure proposte dai ricorrenti sono manifestamente infondate ed i ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili. A ben vedere, entrambi i ricorrenti vorrebbero che, in questa sede, si procedesse ad una rinnovata valutazione della ricostruzione fattuale della vicenda operata dai giudici di merito, con motivazione giuridicamente corretta ed indenne da vizi logici. È sulla base di questa inesatta premessa che vorrebbero fare discendere le prospettate violazioni di questa inesatta premessa che vorrebbero fare discendere le prospettate violazioni di legge. Risulta invece pacifico che non compete alla Corte di legittimità procedere ad una diversa ricostruzione fattuale della vicenda incriminata, che rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito, non potendosi, prospettare, quale vizio di legittimità, una diversa valutazione delle risultanze processuali, siccome ritenuta più adeguata (Cass., Sez. un., 2 luglio 1997, Dessimone) (da ultimo, Cass., Sez. 17 febbraio 2003, parte civile Spinelli in proc. Vilella ed altro); questo valendo, in particolare, non solo relativamente alla valutazione sull'attendibilità e valenza dei mezzi di prova posti a fondamento della decisione, ma anche con riguardo alla stessa ricostruzione dell'Iter delle condotte incriminate. Ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p. non consente al giudice di legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di Cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (da ultimo, Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2003, Pomposi), ed essendo piuttosto consentito solo l'apprezzamento sulla logicità della motivazione, quale desumibile dalla lettura del testo del provvedimento impugnato. In una tale prospettiva, la decisione gravata, di piena conferma, in punto di affermazione della responsabilità concorsuale, di quella di primo grado, sfugge a qualsivoglia censura di illogicità, non palesandosi, in particolare, alcun passaggio ex se contraddittorio o alcun elemento di prova che si presenti slegato o non coordinato rispetto agli altri ovvero disancorato dal contesto complessivo. Cosicché le doglianze dei ricorrenti, laddove censurano la congruità dell'argomentare del giudicante, non possono trovare accoglimento, perché presupporrebbero una rinnovazione complessiva di tutto il materiale probatorio, qui non consentita;
mentre, per converso, proprio a fronte della complessiva, motivata ricostruzione fattuale della vicenda operata dal giudicante, insussistenti sono le censure in diritto prospettate dai ricorrenti.
Vanno esaminate distintamente le diverse posizioni. Quanto alla posizione del VO, proprio sulla base della ricostruzione dell'episodio sub iudice, come insindacabilmente ricostruito in sede di merito, deve apprezzarsi la manifesta infondatezza del primo motivo, quello articolato prospettando la configurabilità della fattispecie tentata anziché di quella consumata del furto.
In proposito, il giudicante ha fatto corretta applicazione dei principi, assolutamente pacifici, in forza dei quali, in tema di furto, ai fini dell'impossessamento e della sottrazione è sufficiente che la cosa sottratta sia passata - anche per breve tempo e nello stesso luogo in cui la sottrazione si è verificata - sotto il dominio esclusivo dell'agente. Il reato è quindi consumato anche se In un secondo momento altri o la stessa persona offesa abbia impedito al suo autore di assicurarsi definitivamente il possesso della cosa sottratta (Cass., Sez. 4^, 24 settembre 2001, Morelli), magari costringendo lo stesso agente ad abbandonare la refurtiva subito dopo la sottrazione (Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2001, Fontanarosa). E, in una tale prospettiva, il reato è parimenti consumato anche laddove il reo, che si sia impossessato della cosa, magari occultandola sulla propria persona, non abbia fatto in tempo ad allontanarsi dal luogo della sottrazione prima di essere stato sorpreso e sottoposto a controllo (Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2002, Barranco).
Or bene, sono principi che perfettamente si attagliano alla fattispecie de qua, emergendo dalla lettura della motivazione della sentenza, che il VO, dopo avere sottratto il corpo di reato dalla cassaforte dell'ufficio, lo aveva già collocato all'interno della sua autovettura parcheggiata nel cortile, venendo sorpreso solo successivamente. È pacifico quindi che, nella specie, vi è stato l'impossessamento, anche se per un arco temporale contenuto, tale da integrare la fattispecie consumata, essendosi verificata del resto la "sorpresa" del prevenuto solo dopo che questi, con il collocamento nella sua autovettura della res precedentemente asportata, ne aveva (già) "spossessato" l'amministrazione.
Dalla riportata ricostruzione della vicenda, in uno con l'infondatezza del primo, discende l'inammissibilità anche del secondo motivo, quello articolato sostenendo, rispetto al suddetto episodio, la configurabilità della sola fattispecie tentata di detenzione illecita della droga costituente il corpo di reato. In realtà, l'avvenuto impossessamento di questa, pur per un arco temporale contenuto, integra la fattispecie consumata della detenzione illecita ex art. 73 DPR n. 309/90, essendo irrilevante a tal fine la contenuta durata temporale di questa: per la configurabilità del reato de quo, infatti, è irrilevante la durata temporale della detenzione, purché questa sia cosciente e volontaria e sia corredata, sul piano oggettivo, dalla concreta e materiale disponibilità della sostanza: in questi termini, anche un lasso temporale estremamente contenuto è idoneo ad Integrare la fattispecie incriminatrice (per riferimenti, Cass., Sez. 4^, 17 marzo 2000, Catalano ed altri). Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, prospettato ipotizzando l'assorbimento della condotta di cessione in quella di detenzione. La ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito dell'episodio sub iudice depone per una collocazione temporale diversa delle due condotte: la cessione sarebbe avvenuta almeno due giorni dopo la materiale acquisizione della disponibilità della droga da parte del prevenuto.
Ciò che impedisce di accogliere la doglianza.
È vero, infatti che l'art. 73 del DPR n. 309/90 costituisce norma a più fattispecie tra loro alternative. Con la duplice conseguenza: da un lato, della configurabilità del reato allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste;
e, dall'altro, per quanto qui potrebbe interessare, dell'esclusione del concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative, nel qual caso le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave. Tuttavia, per assunto pacifico, perché ciò si verifichi occorre la presenza di queste circostanze:
a) che si tratti dello stesso oggetto materiale;
b) che le attività illecite minori siano compiute dallo stesso soggetto che ha commesso quelle maggiori o dagli stessi soggetti che ne rispondono a titolo di concorso;
e) che le condotte siano contestuali e cioè si verifichi il susseguirsi di vari atti, sorretti da un unico fine, senza apprezzabili soluzioni di continuità (per tutte, v., tra le tante, Cass., Sez. 4^, 12 gennaio 1996, Caparco;
Cass., Sez. 2^, 18 gennaio 1996, Mura;
Cass., Sez. 6^, 4 marzo 1996, Segafredo;
Cass., Sez. 6^, 16 marzo 1998, Casà; Cass., Sez. 6^, 17 novembre 1999, D'Antoni ed altri;
Cass., Sez. 6^, 10 aprile 2002, Labbouz ed altro;
Cass., Sez. 6^, 12 dicembre 2002, Proc. gen. App. Venezia in proc. Bombasaro ed altri). Qualora, invece, le differenti azioni tipiche siano distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono, conseguentemente, più violazioni della stessa disposizione di legge e quindi distinti reati;
unificabili eventualmente per la continuazione, se commessi dallo stesso soggetto o dagli stessi soggetti in concorso, in presenza del disegno criminoso unitario (v. Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2000, Spadoni ed altro). Or bene, proprio la rilevata assenza di contiguità temporale tra le condotte incriminate, con una cessione intervenuta almeno due giorni dopo, l'acquisizione della droga, depone per l'esatta contestazione di entrambe le condotte, unificate sotto il vincolo della continuazione.
Non può trovare accoglimento neppure l'ultimo motivo, quello con cui si contesta la mancata concessione dell'attenuante della "collaborazione".
La correttezza del diniego discende dalla ricostruzione della vicenda operata in sentenza, laddove si è posto in luce che il VO si era deciso a "collaborare" dopo essere stato sorpreso nella sostanziale flagranza di una delle sottrazioni di droga, cosicché, solo in quel momento, si era determinato a confessare anche le precedenti sottrazioni indicando ai Carabinieri che in una botola della cantina ancora custodiva il relativo compendio.
Il giudicante ritiene di escludere la spontaneità e l'efficacia determinante della condotta riparatoria evidenziando come questa fosse stata determinata dalla convinzione del prevenuto di essere stato "seguito e controllato dai colleghi... cosicché non sarebbero a lungo rimasti ignoti i precedenti prelievi".
La ricostruzione fattuale della vicenda, qui incensurabile, da ragione della correttezza della decisione. Infatti, per l'applicabilità dell'attenuante de qua, occorre che il soggetto che lo invochi si sia pur sempre essersi attivato "efficacemente" "per elidere attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato". Efficacia che deve escludersi nella semplice confessione delle proprie colpe (specie laddove queste, come opinato non illogicamente in sede di merito, sarebbero state comunque scoperte) e nella mera indicazione del nascondiglio della droga, allorché questo si risolva soltanto in un'anticipazione di quanto la polizia giudiziaria avrebbe potuto ottenere a seguito di perquisizione (evenienza pressoché certa in ipotesi di che trattasi, quanto meno in coerente applicazione del disposto dell'art. 103 DPR n. 309/90). La "collaborazione" del prevenuto così come ricostruiva legittimava (ed ha in effetti legittimato) la concessione delle (sole) attenuanti generiche.
Quanto alla posizione della AM, valgono le considerazioni che seguono. Manifestamente infondato è innanzitutto il primo motivo per le ragioni prospettate in premessa: a fronte della ricostruzione della vicenda operata dal giudice di merito, la ricorrente si limita a prospettarne una diversa, all'evidenza per sè favorevole. Trattasi di doglianza che non può essere proposta in sede di legittimità, a fronte di una sentenza motivata in modo corretto e puntuale, anche e soprattutto sul ruolo efficiente tenuto nella vicenda dalla ricorrente medesima.
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Ciò per l'assorbente rilievo che, a tacer d'altro, neppure risulta che, in sentenza, le dichiarazioni che si assumono rese in violazione del disposto dell'art. 106 c.p.p. siano state in alcun modo utilizzate a fini di responsabilità. Ciò che rende la doglianza priva di qualsivoglia specificità e, come tale, inammissibile. Entrambi i ricorsi, quindi, debbono essere dichiarati inammissibili, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, a quello della somma di euro 1000,00 (mille) a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2005